11.2010.95
Assistenza giudiziaria: nozione di indigenza
30 dicembre 2010Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.95
Data decisione, Autorità:
30.12.2010, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: nozione di indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
Incarto n.
11.2010.95
Lugano
30 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.1723 (azione
di mantenimento: modifica del contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 24 novembre 2009 da
AP 1
patrocinato dall. PA 2
contro
AO 1 (1999), Pura
(rappresentato dalla madre RA 1 ,
e patrocinato dall'. PA 1 );
giudicando ora sulla decisione del 16 settembre
2010 con cui il Pretore ha respinto l'as-
sistenza giudiziaria chiesta da AP 1 il 24 novembre 2009;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 5 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16
settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto A. RA 1 (1970) – ora RA 1 – ha dato alla luce il 14 settembre 1999 un figlio,
AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1963). RA 1 era già madre di una
figlia, __________ (ora maggiorenne), nata il 20 aprile 1991 da una precedente
relazione. Il 2 dicembre 2002 la __________ ha approvato una convenzione in
cui AP 1 si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare
indicizzato di fr. 650.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 850.– mensili
fino al 12° compleanno, di fr. 1000.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1200.–
mensili dal 17° compleanno in poi, oltre agli assegni familiari. Il 7 giugno
2008 AP 1 si è sposato a __________ (__________) con __________ (1974). Dal
matrimonio è nata E__________, l'11 gennaio 2009.
B. Il 24 novembre 2009 AP 1 ha
convenuto il figlio AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riduzione
del contributo alimentare a fr. 200.– mensili, facendo valere un notevole
peggioramento della propria situazione economica. All'udienza del 26 gennaio
2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere la
richiesta. Cominciata quello stesso giorno, l'istruttoria è tuttora in corso.
Con decreto del 16 settembre 2010 il Pretore ha respinto la domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall'istante, senza prelevare tasse o spese e
senza assegnare ripetibili.
C. Contro il diniego dell'assistenza
giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 5 ottobre 2010, postulando il
beneficio negatogli dal primo giudice e sollecitando identico beneficio in
appello. Il ricorso non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente
può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. L'art.
5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno
sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria
oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa.
Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad
assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con
lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 consid. 2). Resta il fatto che – nel Ticino
almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la
revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1
Lag). Può impugnare solo la successiva decisione con cui l'“autorità di
concessione” tassa la nota
professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c
con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene
procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.
3. Il
Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nella
fattispecie, perché al momento di promuovere causa AP 1 risultava
comproprietario di un immobile in Italia, di modo che la sua indigenza non
appariva verosimile. Il ricorrente fa valere che sull'immobile in Italia, di
cui è comproprietario in ragione di un mezzo, è acceso un debito ipotecario per
un valore più alto di quello venale del fondo, ciò che osta a ulteriori
aggravi. Per di più – egli continua – gli istituti di credito erogano mutui
ipotecari solo per l'acquisto di beni immobili, per investimenti di miglioria o
per interventi di manutenzione. E comunque sia – egli soggiunge – a lui
mancherebbero mezzi sufficienti per far fronte a un conseguente aumento
dell'onere ipotecario.
4. Controversa
è – nel caso specifico – l'indigenza del ricorrente, requisito primo dal quale
dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria (art. 3 Lag). L'indigenza è
data allorché il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri
(reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno
suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii;
RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza solo con riferimento
al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le
circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con
cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi
chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il
richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile
l'indigenza incombe anzitutto al richiedente (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo).
5. In
concreto AP 1 esclude che la comproprietà sul noto immobile in Italia lo
sollevi sul suo stato di ristrettezza, sostenendo – come detto – che il fondo
è già ipotecato oltre misura (per € 240 000), che le banche non
elargiscono mutui per finanziare processi e che egli non avrebbe mezzi per
sostenere un aumento degli oneri ipotecari. Sta di fatto che del fondo in
Italia tutto si ignora: non si sa dove esso si trovi, non si sa in che esso
consista (salvo trattarsi di una casa d'abitazione) e non si sa nemmeno quale
sia il suo valore. Certo, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria è governata dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice
2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 Lag). Ciò non esonera il richiedente
tuttavia – tanto meno se patrocinato da un legale – dal rendere attendibili le
sue asserzioni, documentandole nella misura del possibile, a maggior ragione
ove tali affermazioni vertano su beni all'estero. Nel caso precipuo l'unico
atto esibito è il piano di ammortamento del mutuo (doc. C). Invano si cercherebbe
un qualsiasi altro documento agli atti.
6. Avesse
il richiedente prodotto documentazione lacunosa o insufficiente, sarebbe spettato
al Pretore – o tutt'al più a questa Camera – sollecitarne la completazione o
l'integrazione (I CCA, sentenza inc. 11.2009.122 del 4 gennaio 2010, consid.
7). Non incombe al giudice invece rimediare a un'assenza pressoché totale di
giustificativi, che di fronte ai rimproveri del Pretore il richiedente avrebbe
pur sempre potuto allegare in appello. Si aggiunga che l'impossibilità di
procedere a un ricarico ipotecario – per nulla notoria – andava almeno resa
verosimile nella fattispecie con una dichiarazione dell'istituto bancario. Quanto
all'asserita mancanza di mezzi per far fronte all'aumento dell'onere ipotecario,
si ricordi che l'istituto dell'assistenza giudiziaria non garantisce al
richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998
pag. 16). L'impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario ancora non significa,
in altri termini, che l'interessato possa conservare il bene. Anzi, dandosene
le circostanze può vedersi costretto ad alienarlo (RDAT II-1998 pag. 19 consid.
6). E il ricorrente non pretende che nel caso in esame, per una ragione o per l'altra,
egli non possa alienare la sua quota di comproprietà. Ne segue che, destituito
di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.
7. La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4
cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo
formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in
appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin
dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
8. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale
come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione
principale. E nella fattispecie il valore litigioso dell'azione principale
Considerandi
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.–
ai fini di un
eventuale
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione
all'__________. __________, __________.
Comunicazione:
;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster