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Decisione

11.2010.96

Divisione ereditaria: modo della divisione e formazione dei lotti

17 aprile 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC),

– formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482

CPC) e

– possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).

Le

prime due fasi avevano carattere preliminare: l'una era intesa a verificare che

il richiedente avesse la qualità di erede e che non vi fossero impedimenti alla

divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra era volta a

chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase doveva

essere definito tutto quan­to si riferisce all'iscrizione nell'inventario,

comprese le stime. A tale riguardo il Pretore statuiva con sentenza unica,

decidendo simul­taneamente tutto quanto attiene alla consistenza e all'entità

dell'asse successorio. L'ultima fase, che riguardava come ripartire gli

attivi, aveva per effetto di attribuire agli eredi la corrispon­dente quota

della successione (RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3).

4. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha richiamato anzitutto il contenuto della decisione

25 mag­gio 2009 con cui egli aveva sancito il principio della divisione in natura,

incaricando il notaio divisore di aggiornare le stime dei beni e di formare

lotti equipollenti in numero uguale a quello dei ceppi ereditari. Ricordato altresì

che il notaio divisore aveva presentato la sua proposta il

29 agosto

2009 e che questa era stata delucidata il 23 novembre 2009 contestualmente a un

sopralluogo, il primo giudice ha appurato che “nessuna delle parti ha

contestato formalmente il risultato della formazione dei lotti effettuata dal

notaio”. Evocate le disposizioni che disciplinano la divisione ereditaria e le

sue modalità, egli ha considerato che “ritenuta definitiva la suddivisione in

lotti così come effettuata dal notaio, e appurato che le parti non sono state

in grado di trovare un accordo sulla ripartizione” occorre procedere infine

all'assegnazione dei lotti mediante sorteggio. Ha “confermato” pertanto la formazione

in lotti secondo la proposta 29 agosto 2009 del notaio divisore e incaricato

quest'ultimo di procedere al sorteggio fra eredi.

5. L'appellante

fa valere di essersi sempre opposto alla divisione in natura dei beni ereditari

sia per l'impossibilità di formare lotti

equivalenti, sia per la perdita di valore che comporterebbe il frazionamento

del fondo n. 466. A suo parere, prima del giudizio impugnato il Pretore non si

è mai pronunciato definitivamente sul modo della divisione, giacché la

decisione del 25 maggio 2009 era meramente interlocutoria ed è stata emanata

nelle forme di un'ordinanza, come tale inappellabile. Ciò posto, egli sostiene

che la proposta del notaio divisore, al pari di una perizia, non è vincolante e

che la divisione in quattro della particella n. 466 comporterebbe una

considerevole perdita di valore, giacché ne impedirebbe un'edificazione

razionale. Egli critica altresì la distribuzione dei fondi nei quattro lotti,

sostenendo che le particelle n. 642 e 637 dovrebbero essere assegnate insieme

per questioni di accesso e di valorizzazione, mentre lo scorporo della particella

n. 466 attribuita al lotto n. 4 ha un valore nettamente inferiore a quello

stabilito nella proposta di divisione. In simili circostanze, a suo parere, la

sola soluzione è di vendere i beni ereditari ai pubblici incanti e di suddividerne

il ricavo fra eredi.

6. Nella

fattispecie la lite verte sulla terza fase della divisione ereditaria (sopra,

consid. 3). A quel momento il Pretore, dandosi contestazioni sul modo della

divisione proposto dal notaio, statuiva autoritativamente (art. 480 CPC

ticinese). Una susseguente decisione autoritativa sarebbe intervenuta poi se le

parti non si fossero intese sulla “formazione delle quote” (art. 481 e 482 CPC

ticinese). Nel caso in esame il Pretore ha confermato il 25 maggio 2009 il

principio della divisione in natura. Contraria­mente a quanto sostiene

l'appellante, una simile decisione non ha nulla di interlocutorio. Sul “modo

della divisione” (dispositivo n. 1) il Pretore ha deciso definitivamente,

tant'è che la sua “decisione” (nel senso dell'art. 369 cpv. 2 CPC ticinese) era

appellabile entro 10 gior­ni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC ticinese).

Certo,

per introdurre i dispositivi il Pretore ha utilizzato il verbo “ordinare”, ma

tale improprietà terminologica non era atta a mutare la natura della decisione,

la quale non era un semplice provvedimento ordinatorio processuale. Già a prima

vista l'atto non si limitava a disciplinare il procedimento (art. 95 cpv. 1 CPC

ticinese), ma toccava il merito della causa (il modo della divisione

ereditaria, appunto). Per di più, esso conteneva l'esposizione dei motivi di

fatto e di diritto (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese) con la firma del

segretario (art. 285 cpv. 2 lett. g CPC ticinese), esigenze formali imposte per

le sentenze e i decreti, ma non per le ordinanze (art. 286 cpv. 1 CPC

ticinese). L'improprietà terminologica non poteva sfuggire così a una parte debitamente

patrocinata

da un avvocato. Tanto meno ove si consideri che l'11 febbraio 2009 il

Pretore aveva annunciato come, scaduto il termine assegnato alle parti per

formulare osservazioni scritte, avrebbe deciso “in maniera definitiva la via da

percorrere per lo scioglimento della comunione ereditaria”. Ne segue che sul modo

di divisione (a norma dell'art. 480 CPC ticinese) il Pretore ha statuito il

25 maggio 2009 con decisione passata in giudicato. La divisione in natura

dei beni non può più dunque essere rimessa in discussione. Sotto questo profilo

l'appello si rivela destituito di consistenza.

7. Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non sarebbe destinato a miglior

sorte neppure se si volessero esaminare – per ipotesi – le censure

dell'appellate sul modo della divisione.

a) Conformemente all'art. 610 cpv. 1 CC ove non debbano applicarsi

altre disposizioni, gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.

Ciò significa che, nella misura del possibile, i beni devono essere divisi in

natura mediante costituzione di tanti lotti quanti sono gli eredi o le loro

stirpi (art. 611 cpv. 1 CC; DTF 137 III 10 consid. 2.1). L'art. 612 cpv. 1 e 2 CC prevede invero che

beni divisi in natura, i quali perderebbero considerevolmente di valore, vanno

posti in vendita se non possono essere compresi in un unico lotto, a meno che

gli eredi si accordino diversamente (DTF 137 III 10 consid. 2.1 con rinvio a 78

Considerandi

II 408, 112 II 209 consid. 2a). Sapere se si dia una

perdita “considerevole di valore” è una questione d'apprezzamento, fermo

restando che una svalutazione di un quarto giustifica senz'altro una deroga al

principio della divisione in natura (Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, pag. 592 n. 1274 e nota 82 con rimandi; Schau­fel­­ber­ger/Keller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 612).

b) Contrariamente

a quanto sostiene l'appellante, di conseguenza, non è necessario che in

concreto il valore dei quattro lotti “corrisponda approssimativamente” al

valore complessivo dei fondi prima della parcellazione (appello, pag. 7 n. 14).

È sufficiente che la divisione in natura non provochi una perdita

“considerevole” di valore. Ora, il perito interpellato dal notaio divisore (con

l'accordo del giudice e delle parti) ha stimato il valore venale degli immobili

ancora da suddividere in complessivi fr. 780 000.–. E secondo la

proposta

29.

agosto 2009 allestita dal notaio divisore è possibile formare

nella fattispecie quattro lotti del valore di fr. 195 000.–

ognuno,

previo frazionamento della particella n. 466 in quattro. Nelle circostanze descritte non risulta alcuna perdita di valore.

c) AP

1.

contesta le risultanze peritali, affermando che la “pittoresca frantumazione”

della particella n. 466 provoca una considerevole perdita di valore, giacché impedisce

un'edifica­zione razionale e armoniosa della porzione del fondo situata nella

zona R3 e compromette l'uso ottimale di quella non edificabile, che potrebbe

essere destinata a giardino. Per tacere del fatto nondimeno che egli ha aspettato

l'emanazione della sentenza pretorile per lamentare l'inconcludenza della perizia,

nell'appello l'interessato si limita a criticare l'opinione dell'esperto. Per

rimettere in causa una perizia occorre tuttavia che le risultanze della

medesima appaiano smentite da fatti ed elementi concreti o viziate da

contraddizioni manifeste (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253;

appendice 2000/ 2004, n. 9 ad art. 253). Che il frazionamento della particella

n. 466 comporti un notevole deprezzamento immobiliare per l'impossibilità di

costruire in modo razionale e armonioso sulla porzione del fondo posta nella

zona edificabile R3 è una tesi che non trova sostegno in accertamenti concreti.

Anche al proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

d) Sostiene

l'appellante che le particelle n. 642 e n. 637 dovrebbero essere assegnate

insieme per questioni di accesso e di valorizzazione, mentre nella proposta del

notaio divisore esse sono attribuite a due lotti diversi, ciò che le deprezza.

Interpellato al riguardo, l'esperto ha risposto che a mente sua l'attribuzione

separata dei due fondi “non cambia molto, visto che non ci si trova in via Nassa”

(verbale del 23 novembre 2009, pag. 2 in alto). Una risposta sbrigativa e infelice ancora non basta, tuttavia, per dimostrare che il perito ha torto. Sta

di fatto che, una volta di più, sull'eventuale deprezzamento considerevole

delle particelle n. 642 e n. 637 in caso di assegnazione a lotti separati tutto

si ignora. Ciò premesso, non si scorgono ragioni per scostarsi dalla divisione

in natura dei beni ereditari.

8.

Quanto

alla formazione dei lotti (art. 482 CPC ticinese), contestuale oggetto della

decisione impugnata, il Pretore ha per finire confermato la proposta del notaio

divisore dopo avere accertato che “nessuna delle parti l'ha formalmente

contestata”. E in effetti, come risulta dagli atti, una volta esperito il

sopralluogo e delucidata oralmente la perizia insieme con la proposta del

notaio divisore, il primo giudice ha chiuso l'istruttoria e assegnato alle

parti un termine per presentare memoriali conclusivi. L'istante non ha reagito,

rinunciando così a esprimersi. Sollevate la prima volta in appello, le sue

censure sulla formazione dei lotti sono pertanto nuove e, come tali,

irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC ticinese).

9.

Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non sarebbe destinato a miglior

sorte neppure se si volessero esaminare – per ipotesi – le censure

dell'appellate in merito alla “formazione dei lotti”.

a) Per

l'appellante le particelle n. 637 e n. 642 dovrebbero essere comprese nello

stesso lotto per questioni di accesso, mentre nella proposta del notaio

divisore sono attribuite a due lotti diversi. Interrogato al riguardo,

l'esperto ha precisato che la particella n. 642 ha un minimo imbocco alla strada comunale accanto al quale sussiste un passo pubblico di circa un

metro e mezzo (verbale del 23 novembre 2009, pag. 2 a metà), mentre

l'accesso alla particella n. 637 dalla pubblica via avviene per il tramite di

una servitù di passo a carico della particella n. 638. L'estensione di tale diritto alla particella n. 642 andrebbe verificato, ma – comunque sia

– il passaggio dalla particella n. 642 alla 637 appare anch'esso angusto e

implicherebbe un verosimile sconfinamento sulla particella n. 641. L'attribuzione dei due fondi a due lotti diversi non appare dunque penalizzante per l'eventuale

futura accessibilità dei fondi.

b)

A parere dell'appellante la proposta di divisione consacra una disparità di

trattamento ove appena si consideri che il “pezzo del mappale n. 466 (il più

importante e il miglior terreno di __________) attribuito al lotto n. 4 ha un valore unitario nettamente inferiore a quello della superficie pure edificabile attribuite ai

lotti 1, 2 e 3”, tant'è che l'esigua superficie consente unicamente la

costruzione – in zona R3 – di una casetta con poco giardino, senza che sia

possibile mettere a profitto la zona inedificabile del fondo.

Ora,

nella proposta di divisione il valore della porzione edificabile della

particella n. 466 assegnata al lotto n. 4 è effettivamente inferiore di

circa fr. 5.–/m² a quello delle

porzioni edificabili assegnate agli altri lotti. Sentito in merito, nondimeno,

il perito ha confermato la propria stima, motivando il minor valore con la

minor superficie ed escludendo una sottovalutazione (verbale del 23 novembre

2009, pag. 2 in fine), ciò che appare sostenibile. Del resto al lotto n. 4 sono

state assegnate le particelle n. 559 e 637, i cui valori venali, sommati a

quelli della porzione della particella n. 466, consentono di equiparare il

valore del lotto a quello degli altri. Neppure su quest'ultimo punto

l'appellante ha reso verosimile pertanto che nella formazione dei lotti il

Pretore abbia disatteso il principio dell'uguaglianza tra eredi (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 591

n. 1272; Weibel in: Praxis­kommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 611 CC; Couchepin/Maire

in:

Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions,

Berna 2012, n. 4 ad art. 611 CC). Infondato,

l'appello vede così il suo destino segnato.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che

rifonderà ai convenuti un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese).

11.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri che

la quota di pertinenza dell'appellante (decisiva: Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation

judiciaire, vol. I, nota 9.4 ad art. 36) è stimata in fr. 195 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

2000.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 3500.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione:

– avv. __________,

__________;

– Pretura

del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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