11.2010.97
Divorzio: misure provvisionali
17 agosto 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2010.97
Data decisione, Autorità:
17.08.2010, ICCA
Titolo:
Divorzio: misure provvisionali
ACQUIESCENZA
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.97
Lugano,
17 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.162 (divorzio:
misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 31 gennaio 2008 da
AP 1,
(patrocinata dall'avv. PA 2,)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 agosto 2010 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso il 29 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio contro di lei promossa da AO
1 (1950) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, AP 1 (1957) ha
chiesto il 31 gennaio 2008 che fosse ordinato in via provvisionale al marito e
alla ditta __________, __________, di cui il marito è amministratore unico, di non
spossessarsi in alcun modo di documenti relativi all'ex ditta individuale __________,
__________. Al contraddittorio dell'8 aprile 2008 AO 1 si è impegnato a non
distruggere la documentazione contabile dell'ex ditta. Preso atto di ciò,
contestualmente alla sentenza di divorzio emessa il 29 luglio 2010 il Pretore
ha stralciato l'istanza dai ruoli (dispositivo n. 5), senza prelevare tasse né spese
e compensando le ripetibili (dispositivo n. 6).
B. Contro
il dispositivo n. 5 della sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello
dell'11 agosto 2010 nel quale postula l'annullamento del decreto di stralcio e
il rinvio degli atti al Pretore perché constati l'acquiescenza di AO 1 nel
procedimento cautelare e obblighi quest'ultimo a
produrre l'intera documentazione contabile relativa all'ex ditta individuale __________,
compresa la movimentazione dei conti bancari o postali, indicendo un dibattimento
finale. In via ancor più subordinata l'appellante chiede
che questa Camera proceda essa medesima al riguardo. L'appello non è stato
notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente
dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa la legittimità
stessa dello stralcio dai ruoli. Il giudicato sulle spese e le ripetibili,
ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece carattere autoritativo
e può essere appellato, sempre che la causa sia appellabile (RtiD I-2004 pag.
480.
consid. 1, 486 consid. 1). Nella fattispecie l'istante non contesta il dispositivo
sulla compensazione delle ripetibili (il Pretore non ha riscosso tasse né
spese). Impugna lo stralcio dell'istanza cautelare dai ruoli. Essa non discute tuttavia
che sia intervenuta acquiescenza da parte del marito. Anzi, riconosce espressamente
che “quella procedura poteva
essere stralciata dai ruoli” (appello,
pag. 6 a metà) e che “la
questione dello stralcio è afferente alla procedura cautelare per la quale c'è
stata acquiescenza” (appello,
pag. 7 in alto). Quanto essa critica non è dunque lo stralcio dell'istanza
cautelare, bensì i motivi per cui il Pretore ha ravvisato acquiescenza. E tali
motivi non possono formare oggetto di appello. Il memoriale si rivela così, già
di primo acchito, irricevibile.
2.
Si
volesse pur prescindere dall'esistenza di un decreto di stralcio, l'esito del giudizio
non muterebbe. Anche in una sentenza di merito, per vero, solo i dispositivi possono formare oggetto di ricorso, poiché essi
soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 115 II 189 consid. 3a). L'unica
eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui il giudice
accolga o respinga un ricorso “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i
considerandi entrano a far parte del dispositivo. In concreto quanto
l'istante impugna non è il dispositivo n. 5 della sentenza appellata,
bensì il considerando 9 lett. a della motivazione (pag. 20), laddove il Pretore
rileva che “l'inc. DI.2008.162
può essere stralciato dai ruoli considerato che la documentazione richiesta è
stata prodotta”. Secondo
l'istante l'acquiescenza si deve al fatto che il convenuto ha accettato di non
distruggere la documentazione contabile dell'ex ditta individuale __________,
non al fatto ch'egli l'abbia prodotta, tant'è che l'ha prodotta solo in parte.
L'istante
contesta dunque la motivazione, non il dispositivo della sentenza in cui il
Pretore ha tolto la procedura dai ruoli. Ciò conferma l'inammissibilità
dell'appello.
3.
In
subordine l'istante chiede di accertare – o di far accertare dal Pretore –
l'acquiescenza del marito nel procedimento cautelare, ma di obbligare – o di
far obbligare dal Pretore – il convenuto a produrre l'intera documentazione
contabile relativa all'ex ditta individuale __________, compresa la
movimentazione dei conti bancari o postali, indicendo un dibattimento finale. Anche
tale richiesta è improponibile. Intanto perché l'acquiescenza del marito è già
stata accertata dal Pretore (seppure per motivi non pertinenti) nel
considerando 9 lett. a della sentenza impugnata. Inoltre perché l'edizione dei
documenti citati non formava oggetto dell'istanza cautelare, come l'interessata
medesima riconosce (appello, pag. 5 in fondo), ma di una richiesta di prova
formulata nel quadro della causa di merito (appello, pag. 4 nel mezzo). Sapere
se in quell'ambito siano state assunte tutte le prove ammesse, rispettivamente
se in quell'ambito la convenuta abbia rinunciato a prove non assunte, è una
questione che esula dal sindacato odierno. Sfugge pertanto a ulteriore disamina.
4.
Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, ma la tassa
di giustizia va adeguatamente ridotta, la decisione risolvendosi in un
pronunciato di irricevibilità (art. 21 LTG per analogia). Non è il caso invece
di attribuire ripetibili a AO 1, cui il memoriale non è stato intimato e non ha
cagionato spese presumibili.
5.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di
una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa
segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
E l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia civile senza
riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),
vertendo non solo su conseguenze pecuniarie del divorzio, ma sullo scioglimento
stesso del matrimonio.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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