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Decisione

11.2010.97

Divorzio: misure provvisionali

17 agosto 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.162 (divorzio:

misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, promossa con istanza del 31 gennaio 2008 da

AP 1,

(patrocinata dall'avv. PA 2,)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 agosto 2010 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio

emesso il 29 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio contro di lei promossa da AO

1 (1950) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, AP 1 (1957) ha

chiesto il 31 gennaio 2008 che fosse ordinato in via provvisionale al marito e

alla ditta __________, __________, di cui il marito è amministratore unico, di non

spossessarsi in alcun modo di documenti relativi all'ex ditta individuale __________,

__________. Al contraddittorio dell'8 aprile 2008 AO 1 si è impegnato a non

distruggere la documentazione contabile dell'ex ditta. Preso atto di ciò,

contestualmente alla sentenza di divorzio emessa il 29 luglio 2010 il Pretore

ha stralciato l'istanza dai ruoli (dispositivo n. 5), senza prelevare tasse né spese

e compensando le ripetibili (dispositivo n. 6).

B. Contro

il dispositivo n. 5 della sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello

dell'11 agosto 2010 nel quale postula l'annullamento del decreto di stralcio e

il rinvio degli atti al Pretore perché constati l'acquiescenza di AO 1 nel

procedimento cautelare e obblighi quest'ultimo a

produrre l'intera documentazione contabile relativa all'ex ditta individuale __________,

compresa la movimentazione dei conti bancari o postali, indicendo un dibattimento

finale. In via ancor più subordinata l'appellante chiede

che questa Camera proceda essa medesi­ma al riguardo. L'appello non è stato

notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente

dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa la legittimità

stessa dello stralcio dai ruoli. Il giudicato sulle spese e le ripetibili,

ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece carattere autoritativo

e può essere appellato, sempre che la causa sia appellabile (RtiD I-2004 pag.

480.

consid. 1, 486 consid. 1). Nella fattispecie l'istante non contesta il dispositivo

sulla compensazione delle ripetibili (il Pretore non ha riscosso tasse né

spese). Impugna lo stralcio dell'istanza cautelare dai ruoli. Essa non discute tuttavia

che sia intervenuta acquiescenza da parte del marito. Anzi, riconosce espressamente

che “quella procedura poteva

essere stralciata dai ruoli” (appello,

pag. 6 a metà) e che “la

questione dello stralcio è afferente alla procedura cautelare per la quale c'è

stata acquiescenza” (appello,

pag. 7 in alto). Quanto essa critica non è dunque lo stralcio dell'istanza

cautelare, bensì i motivi per cui il Pretore ha ravvisato acquiescenza. E tali

motivi non possono formare oggetto di appello. Il memoriale si rivela così, già

di primo acchito, irricevibile.

2.

Si

volesse pur prescindere dall'esistenza di un decreto di stralcio, l'esito del giudizio

non muterebbe. Anche in una sentenza di merito, per vero, solo i dispositivi possono formare oggetto di ricorso, poiché essi

soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 115 II 189 consid. 3a). L'unica

eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui il giudice

accolga o respinga un ricorso “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i

considerandi entrano a far parte del dispositivo. In concreto quanto

l'istante impugna non è il dispositivo n. 5 della sentenza appellata,

bensì il considerando 9 lett. a della motivazione (pag. 20), laddove il Pretore

rileva che “l'inc. DI.2008.162

può essere stralciato dai ruoli considerato che la documentazione richiesta è

stata prodotta”. Secondo

l'istante l'acquiescenza si deve al fatto che il convenuto ha accettato di non

distruggere la documentazione contabile dell'ex ditta individuale __________,

non al fatto ch'egli l'abbia prodotta, tant'è che l'ha prodotta solo in parte.

L'istante

contesta dunque la motivazione, non il dispositivo della sentenza in cui il

Pretore ha tolto la procedura dai ruoli. Ciò conferma l'inammissibilità

dell'appello.

3.

In

subordine l'istante chiede di accertare – o di far accertare dal Pretore –

l'acquiescenza del marito nel procedimento cautelare, ma di obbligare – o di

far obbligare dal Pretore – il convenuto a produrre l'intera documentazione

contabile relativa all'ex ditta individuale __________, compresa la

movimentazione dei conti bancari o postali, indicendo un dibattimento finale. Anche

tale richiesta è improponibile. Intanto perché l'acquiescenza del marito è già

stata accertata dal Pretore (seppure per motivi non pertinenti) nel

considerando 9 lett. a della sentenza impugnata. Inoltre perché l'edizione dei

documenti citati non formava oggetto dell'istanza cautelare, come l'interessata

medesima riconosce (appello, pag. 5 in fondo), ma di una richiesta di prova

formulata nel quadro della causa di merito (appello, pag. 4 nel mezzo). Sapere

se in quell'ambito siano state assunte tutte le prove ammesse, rispettivamente

se in quell'ambito la convenuta abbia rinunciato a prove non assunte, è una

questione che esula dal sindacato odierno. Sfugge pertanto a ulteriore disamina.

4.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, ma la tassa

di giustizia va adeguatamente ridotta, la decisione risolvendosi in un

pronunciato di irricevibilità (art. 21 LTG per analogia). Non è il caso invece

di attribuire ripetibili a AO 1, cui il memoriale non è stato intimato e non ha

cagionato spese presumibili.

5.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di

una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa

segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

E l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia civile sen­za

riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),

vertendo non solo su conseguenze pecuniarie del divorzio, ma sullo scioglimento

stesso del matrimonio.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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