11.2010.98
Privazione dell'autorità parentale: trasferimento all'altro genitore?
28 dicembre 2010Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2010.98
Data decisione, Autorità:
28.12.2010, ICCA
Ricorso:
TF,5A_106/2011, 12.4.2011
Titolo:
Privazione dell'autorità parentale: trasferimento all'altro genitore?
AUTORITÀ PARENTALE
art. 298 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2010.98
Lugano,
28 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.8.2010 (protezione del
figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di
vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1, con recapito presso la litisconsorte
alla
CO 1
per
quanto riguarda la privazione della custodia parentale e il collocamento presso
una famiglia affidataria del figlio
CO 2 (2009),
(rappresentato dalla tutrice RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 luglio 2010 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 12 luglio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La CO 1 ha istituito il 12 marzo 2009 in favore di RI 1 (1987) una tutela volontaria, affidata a PI 1, del
Servizio di accompagnamento sociale __________. Il 30 giugno 2009 RI 1 ha dato alla luce un figlio, W__________ (iscritto nei registri dello stato civile come W__________).
Quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha tolto provvisoriamente
RI 1 la custodia parentale e il 2 luglio 2009 l'ha privata anche dell'autorità parentale, istituendo in favore del figlio una tutela affidata a RA 1, del Servizio
di accompagnamento sociale della __________. Impugnata senza successo, tale
decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 14 luglio
2009 e da questa Camera con sentenza del 20 agosto successivo (inc.
11.2009.130). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 al Tribunale
federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_634/2009 del
29 settembre 2009.
B. Nel
frattempo, il 7 maggio 2009, la Commissione tutoria regionale ha chiesto al Servizio
medico-psicologico, Viganello, una valutazione circa le capacità genitoriali di
AP 1 e del presunto padre del bambino, AP 1 (1983), cittadino algerino
richiedente l'asilo. Quest'ultimo essendo stato convocato infruttuosamente, il
Servizio medico-psicologico ha valutato solo le capacità della madre in un
rapporto del 21 settembre 2009, giungendo alla conclusione ch'essa non è
idonea né alle cure primarie né all'accudimento affettivo del figlio. Sempre su
incarico della Commissione tutoria regionale, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni
ha poi condotto un'indagine sulla possibilità di affidare il bambino a una
famiglia, accertando l'opportunità del provvedimento in un rapporto del 12
dicembre 2009. Statuendo il 13 gennaio 2010, la Commissione tutoria regionale
ha confermato la privazione della custodia parentale e ha affidato il bambino
ai coniugi __________ e __________ di __________.
C. Il 20 gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha incaricato
il dott__________, __________, di sottoporre AP 1 a perizia psichiatrica. Un ricorso presentato dalla peritanda contro tale decisione è stato
dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 18 febbraio
2010. Irricevibile è stato giudicato il 25 maggio 2010
anche un appello introdotto da AP 1 a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. 11.2010.43). Un
ricorso in materia civile esperito da AP 1 al Tribunale federale è stato dichiarato a sua volta inammissibile con sentenza
5A_443/2010 del 21 giugno 2010.
D. Parallelamente
AP 1 ha ricorso il 28 gennaio 2010 all'Autorità di vigilanza contro la
decisione del 13 gennaio 2010 con cui la Commissione tutoria regionale aveva confermato
la privazione della custodia parentale e affidato W__________ ai coniugi __________
e __________. In pendenza di ricorso, il 18 giugno 2010, AP 1 ha riconosciuto il figlio davanti all'autorità di stato civile. Con decisione del 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso di AP 1, rinunciando a prelevare tasse
o spese e ad attribuire ripetibili.
E. Il
26 luglio 2010 RI 1 e AP 1 sono insorti con un appello a questa Camera nel
quale contestano, senza formulare richieste precise, la decisione appena
citata. L'appello non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC.
Inoltrato in tempo utile, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2.
Al
memoriale gli appellanti uniscono 21 documenti che in parte figurano già nel fascicolo
della Commissione tutoria regionale. Tali atti sono di per sé proponibili (art.
424a cpv. 2 CPC), anche se non appaiono recare verosimili elementi di
rilievo ai fini del giudizio.
3.
Un
atto d'appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le
richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5).
Invano se ne cercherebbe un accenno nel memoriale degli appellanti. Non bisogna
trascurare tuttavia che, nella misura in cui è ricevibile (sotto, consid. 4),
l'appello è stato redatto personalmente da una persona interdetta. E
trattandosi di tutelati – o di tutelandi – che insorgono personalmente contro
una decisione loro sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420 CC).
Nella fattispecie è lecito presumere di conseguenza che gli appellanti chiedano
di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare il collocamento del
figlio presso la citata famiglia e di affidare W__________ al padre.
4.
L'appello
in rassegna è sicuramente ammissibile nella misura in cui è introdotto da AP 1.
Non è ammissibile invece nella misura in cui è proposto da AP 1. Contro la
decisione presa il 13 gennaio 2010 dalla Commissione tutoria regionale, in
effetti, quest'ultimo non ha ricorso all'Autorità di vigilanza, sicché nei suoi
confronti quella decisione, oggetto di regolare notifica, è passata in
giudicato. All'atto pratico nulla muta, gli appellanti avendo sottoscritto un
testo comune. Giova procedere senza indugio quindi al vaglio dell'impugnazione.
5.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha constatato anzitutto che nel ricorso AP 1 non criticava
il collocamento del figlio presso la famiglia affidataria, ma rimproverava alla
Commissione tutoria regionale di non avere verificato la possibilità di
trasferire l'autorità parentale al padre. In proposito l'Autorità di vigilanza ha
rilevato nondimeno che al momento in cui la Commissione tutoria regionale aveva
deciso di togliere l'autorità parentale alla madre (autorità parentale di cui
quest'ultima, invero, era già privata per legge: art. 296 cpv. 2 CC), il 2
luglio 2009, AP 1 non aveva ancora riconosciuto W__________, di modo che
l'autorità parentale non poteva essergli conferita. Né AP 1 ha mai chiesto nulla del genere, né ha mai espresso la sua disponibilità a occuparsi del bambino.
Al contrario: egli non si è presentato nemmeno davanti al Servizio medico-psicologico,
che lo aveva convocato a un incontro per valutare le sue capacità genitoriali.
Ciò
escludeva anche l'eventuale conferimento di una custodia di fatto.
Quanto alla Commissione tutoria regionale – ha continuato l'Autorità di
vigilanza – essa ha sempre notificato tutte le decisioni riguardanti W__________
anche a AP 1, che tuttavia non si è mai manifestato. Nelle circostanze
descritte non poteva dirsi pertanto che si fosse trascurato di valutare un
possibile trasferimento dell'autorità parentale al padre.
6.
Nell'appello
AP 1 si dichiara vittima di violenza psicologica e fisica, dolendosi che il
figlio le sia stato “rapito”. Essa ripercorre le traversie pregresse al
riconoscimento del bambino sin dal luglio del 2009 e la ricerca laboriosa dei
documenti necessari da parte del padre. Lamenta che la tutrice del bambino
avrebbe finanche tentato di impedire il riconoscimento di paternità e avrebbe
atteso la scadenza del permesso di soggiorno di AP 1 (valido dal 2 febbraio al
2.
agosto 2010) prima di concedere a quest'ultimo, l'11 agosto 2010, un diritto
di visita. Essa ricorda inoltre le difficoltà incontrate da AP 1 con la polizia
degli stranieri e torna a censurare l'operato delle autorità, che non si
sarebbero trasmesse le debite informazioni sulla procedura di riconoscimento.
Essa accusa la Commissione tutoria regionale di avere falsificato documenti.
Sostiene che il bambino andava affidato al Ministero pubblico, che l'Ufficio
dello stato civile ha registrato il nome del figlio in modo erroneo e intendeva
sequestrare il passaporto al padre, che la tutrice del bambino ha dato ripetute
prove di inefficienza, che l'Ufficio federale della migrazione non ha fatto il
proprio dovere, che il Servizio psico-sociale di __________ neppure e il Servizio
sociale di accompagnamento men che meno. Anzi, tutta la pratica sarebbe stata
trattata “sotto banco”.
AP 1
inveisce poi contro la tutrice del bambino, denuncia soprusi nella concessione
del diritto di visita, evoca la presenza di una “persona che è dietro di noi e
paga meglio dello Stato”, ragione per cui “i soldi fanno cambiare le regole”.
L'appellante prende a partito altresì la propria tutrice, rea anch'essa di
subornarla e di tradire le aspettative dei genitori, di ostacolarle la sua
frequentazione della Scuola superiore del turismo a Bellinzona, di lasciare
scoperte fatture per importi superiori alle entrate disponibili, per tacere di
altre manipolazioni intese a distoglierla dal curare personalmente il figlio e
farle accettare il collocamento del bambino presso terzi. Se AP 1 non si è presentato
al Servizio medico-psicologico per far valutare le capacità genitoriali, ciò si
deve – secondo l'appellante – ad abuso delle autorità, che intenderebbero
farlo “passare per pazzo”. Peggio: la Commissione tutoria avrebbe “rubato psicologicamente
e violentemente” un figlio a una madre con la collaborazione dell'ospedale e
del Servizio psico-sociale, che vuol far passare per pazza anche lei. Infine
l'appellante disapprova l'affidamento del figlio a una famiglia non musulmana e
asserisce che qualcuno avrebbe sollecitato la polizia degli stranieri ad
allontanare AP 1 dal Cantone. In definitiva l'appellante invoca “tutti i
diritti che abbiamo di padre, madre e famiglia e la religione”, ma anche di
“vedere nostro figlio giocare, giocare con noi e grandire con noi e che dice
mamma e papà a noi”.
7.
Così
argomentando, l'interessata si diffonde in una farraginosa congerie di recriminazioni,
invettive, accuse e rimostranze, ma perde di vista l'oggetto del litigio. Come
si è accennato, davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele essa non aveva
criticato né la privazione della custodia parentale (per altro già insita nella
privazione dell'autorità parentale) né il collocamento del figlio presso la
famiglia affidataria. Rimproverava alla Commissione tutoria regionale di non
avere verificato il possibile trasferimento dell'autorità parentale a AP 1. L'Autorità di vigilanza ha respinto la doglianza, spiegando perché il trasferimento non entrava in
linea di conto (sopra, consid. 5). Nell'appello l'interessata fa valere che AP 1 ha riconosciuto il bambino solo il 18 giugno 2010 non per causa sua, ma perché la raccolta dei
documenti necessari e la relativa legalizzazione ha richiesto tempo, perché le
autorità e i servizi competenti hanno negligentemente dilazionato la pratica e
perché la tutrice del figlio ha finanche tentato di ostacolarla. Sta di fatto
che, quantunque sia stato convocato dal Servizio medico-psicologico di __________
a un incontro del 3 agosto 2009 (ancor prima di riconoscere il bambino), AP 1 è
rimasto assente ingiustificato. La Commissione tutoria regionale non aveva
quindi elementi per valutare se l'autorità parentale potesse essergli
attribuita. Che AP 1 abbia riconosciuto il figlio solo il 18 giugno 2010, in definitiva, poco importa. L'avesse anche riconosciuto alla nascita, la Commissione tutoria
regionale non sarebbe ugualmente stata in grado di apprezzare la sua idoneità
all'esercizio dell'autorità parentale.
L'appellante
sembra partire dalla fallace idea che qualora AP 1 avesse riconosciuto il
figlio con sollecitudine, l'autorità parentale gli sarebbe spettata di diritto.
In realtà, come ha ricordato l'Autorità di vigilanza (decisione impugnata,
consid. 4), l'art. 298 cpv. 2 CC non prevede il passaggio automatico dell'autorità
parentale al padre nel caso in cui la madre nubile ne sia privata. In casi del
genere spetta alla Commissione tutoria regionale verificare previamente se un
trasferimento siffatto sia conforme al bene del figlio. E per sapere se il
trasferimento in questione sia conforme al bene del figlio l'autorità tutoria
deve appurare l'idoneità del genitore ad assumere il ruolo. Nel caso specifico
tutto si ignora su AP 1, compreso il suo effettivo luogo di residenza. Come
possa reputarsi atto a occuparsi del figlio, poi, un genitore che rifiuta di
presentarsi davanti al Servizio psico-sociale l'appellante non spiega, salvo
pretendere ch'egli non intende farsi “passare per pazzo”. L'appellante deve
capire tuttavia che se il padre del bambino non intende dimostrare la propria
capacità di genitore, senza esito essa chiede di trasferirgli l'autorità
parentale, a prescindere dal fatto che AP 1 non ha mai chiesto trasferimento alcuno.
E ancor più inutilmente essa invoca “tutti i
diritti che abbiamo di padre, madre e famiglia e la religione”.
8.
Per
il resto l'appello è – come
detto – fuori argomento. Il
collocamento del figlio presso una famiglia affidataria non era già più in
discussione davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele e non può essere
rimesso in causa davanti a questa Camera. Il diritto di visita del padre non
forma nemmeno oggetto della decisione impugnata. Il comportamento di tutori,
servizi sociali e autorità amministrative sfugge alla cognizione di questa
Camera, che non è un superiore organismo di sorveglianza. Quanto al fatto che
la famiglia affidataria non sia musulmana, l'appellante è lungi dallo spiegare
perché ciò sarebbe contrario al bene del figlio. Su questi punti l'appello va dichiarato
già di primo acchito irricevibile.
9.
Se ne conclude che, nella misura in
cui è ammissibile, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma AP 1 essendo sfornita di cognizioni giuridiche e
avendo ricorso senza l'ausilio di un legale, si giustifica di rinunciare a ogni
prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo
formato oggetto di intimazione.
10.
Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la privazione
dell'autorità parentale e il collocamento di un figlio tolto alla custodia dei
genitori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
–
, .
Comunicazione:
– , ;
– , ;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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