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Decisione

11.2010.98

Privazione dell'autorità parentale: trasferimento all'altro genitore?

28 dicembre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.8.2010 (protezione del

figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1, con recapito presso la litisconsorte

alla

CO 1

per

quanto riguarda la privazione della custodia parentale e il collocamento presso

una famiglia affidataria del figlio

CO 2 (2009),

(rappresentato dalla tutrice RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 26 luglio 2010 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il 12 luglio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La CO 1 ha istituito il 12 marzo 2009 in favore di RI 1 (1987) una tutela volontaria, affidata a PI 1, del

Servizio di accompagnamento sociale __________. Il 30 giugno 2009 RI 1 ha dato alla luce un figlio, W__________ (iscritto nei registri dello stato civile come W__________).

Quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha tolto provvisoriamente

RI 1 la custodia parentale e il 2 luglio 2009 l'ha privata anche dell'autorità parentale, istituendo in favore del figlio una tutela affidata a RA 1, del Servizio

di accompagnamento sociale della __________. Impugnata senza successo, tale

decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 14 luglio

2009 e da questa Camera con sentenza del 20 agosto successivo (inc.

11.2009.130). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 al Tribunale

federale è stato dichiarato inam­missibile con sentenza 5A_634/2009 del

29 settembre 2009.

B. Nel

frattempo, il 7 maggio 2009, la Commissione tutoria regionale ha chiesto al Servizio

medico-psicologico, Viganello, una valutazione circa le capacità genitoriali di

AP 1 e del presunto padre del bambino, AP 1 (1983), cittadino algerino

richiedente l'asilo. Quest'ultimo essendo stato convocato infruttuosamente, il

Servizio medico-psicologico ha valutato solo le capacità della madre in un

rapporto del 21 settembre 2009, giun­gendo alla conclusione ch'essa non è

idonea né alle cure primarie né all'accudimento affettivo del figlio. Sempre su

incarico della Commissione tutoria regionale, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni

ha poi condotto un'indagine sulla possibilità di affidare il bambino a una

famiglia, accertando l'opportunità del provvedimento in un rapporto del 12

dicembre 2009. Statuendo il 13 gen­naio 2010, la Commissione tutoria regionale

ha confermato la privazione della custodia parentale e ha affidato il bambino

ai coniugi __________ e __________ di __________.

C. Il 20 gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha incaricato

il dott__________, __________, di sottoporre AP 1 a perizia psichiatrica. Un ricorso presentato dalla peritanda contro tale decisione è stato

dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 18 febbraio

2010. Irricevibile è stato giudicato il 25 maggio 2010

anche un appello introdotto da AP 1 a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. 11.2010.43). Un

ricorso in materia civile esperito da AP 1 al Tribunale federale è stato dichiarato a sua volta inammissibile con sentenza

5A_443/2010 del 21 giugno 2010.

D. Parallelamente

AP 1 ha ricorso il 28 gennaio 2010 all'Autorità di vigilanza contro la

decisione del 13 gennaio 2010 con cui la Commissione tutoria regionale aveva confermato

la privazione della custodia parentale e affidato W__________ ai coniugi __________

e __________. In pendenza di ricorso, il 18 giugno 2010, AP 1 ha riconosciuto il figlio davanti all'autorità di stato civile. Con decisione del 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso di AP 1, rinunciando a prelevare tasse

o spese e ad attribuire ripetibili.

E. Il

26 luglio 2010 RI 1 e AP 1 sono insorti con un appello a questa Camera nel

quale contestano, senza formulare richieste precise, la decisione appena

citata. L'appello non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria

degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC.

Inoltrato in tempo utile, sotto questo profilo l'appello in esa­me è ricevibile.

2.

Al

memoriale gli appellanti uniscono 21 documenti che in parte figurano già nel fascicolo

della Commissione tutoria regionale. Tali atti sono di per sé proponibili (art.

424a cpv. 2 CPC), anche se non appaiono recare verosimili elementi di

rilievo ai fini del giudizio.

3.

Un

atto d'appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le

richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5).

Invano se ne cercherebbe un accenno nel memoriale degli appellanti. Non bisogna

trascurare tuttavia che, nella misura in cui è ricevibile (sotto, consid. 4),

l'appello è stato redatto personalmente da una persona interdetta. E

trattandosi di tutelati – o di tutelandi – che insorgono personalmente contro

una decisione loro sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i

motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420 CC).

Nella fattispecie è lecito presumere di conseguenza che gli appellanti chiedano

di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare il collocamento del

figlio presso la citata famiglia e di affidare W__________ al padre.

4.

L'appello

in rassegna è sicuramente ammissibile nella misura in cui è introdotto da AP 1.

Non è ammissibile invece nella misura in cui è proposto da AP 1. Contro la

decisione presa il 13 gennaio 2010 dalla Commissione tutoria regionale, in

effetti, quest'ultimo non ha ricorso all'Autorità di vigilanza, sicché nei suoi

confronti quella decisione, oggetto di regolare notifica, è passata in

giudicato. All'atto pratico nulla muta, gli appellanti avendo sottoscritto un

testo comune. Giova procedere senza indugio quindi al vaglio dell'impugnazione.

5.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha constatato anzitutto che nel ricorso AP 1 non criticava

il collocamento del figlio presso la famiglia affidataria, ma rimproverava alla

Commissione tutoria regionale di non avere verificato la possibilità di

trasferire l'autorità parentale al padre. In proposito l'Autorità di vigilanza ha

rilevato nondimeno che al momento in cui la Commissione tutoria regionale aveva

deciso di togliere l'autorità parentale alla madre (autorità parentale di cui

quest'ultima, invero, era già privata per legge: art. 296 cpv. 2 CC), il 2

luglio 2009, AP 1 non aveva ancora riconosciuto W__________, di modo che

l'autorità parentale non poteva essergli conferita. Né AP 1 ha mai chiesto nulla del genere, né ha mai espresso la sua disponibilità a occuparsi del bambino.

Al contrario: egli non si è presentato nemmeno davanti al Servizio medico-psico­logico,

che lo aveva convocato a un incontro per valutare le sue capacità genitoriali.

Ciò

escludeva anche l'eventuale conferimento di una custodia di fatto.

Quanto alla Commissione tutoria regionale – ha continuato l'Autorità di

vigilanza – essa ha sempre notificato tutte le decisioni riguardanti W__________

anche a AP 1, che tuttavia non si è mai manifestato. Nelle circostanze

descritte non poteva dirsi pertanto che si fosse trascurato di valutare un

possibile trasferimento dell'autorità parentale al padre.

6.

Nell'appello

AP 1 si dichiara vittima di violenza psicologica e fisica, dolendosi che il

figlio le sia stato “rapito”. Essa ripercorre le traversie pregresse al

riconoscimento del bambino sin dal luglio del 2009 e la ricerca laboriosa dei

documenti necessari da parte del padre. Lamenta che la tutrice del bambino

avrebbe finanche tentato di impedire il riconoscimento di paternità e avrebbe

atteso la scadenza del permesso di soggiorno di AP 1 (valido dal 2 febbraio al

2.

agosto 2010) prima di concedere a quest'ultimo, l'11 agosto 2010, un diritto

di visita. Essa ricorda inoltre le difficoltà incontrate da AP 1 con la polizia

degli stranieri e torna a censurare l'operato delle autorità, che non si

sarebbero trasmesse le debite informazioni sulla procedura di riconoscimento.

Essa accusa la Commissione tutoria regionale di avere falsificato documenti.

Sostiene che il bambino andava affidato al Ministero pubblico, che l'Ufficio

dello stato civile ha registrato il nome del figlio in modo erroneo e intendeva

sequestrare il passaporto al padre, che la tutrice del bambino ha dato ripetute

prove di inefficienza, che l'Ufficio federale della migrazione non ha fatto il

proprio dovere, che il Servizio psico-sociale di __________ neppure e il Servizio

sociale di accompagnamento men che meno. Anzi, tutta la pratica sarebbe stata

trattata “sotto banco”.

AP 1

inveisce poi contro la tutrice del bambino, de­nuncia soprusi nella concessione

del diritto di visita, evoca la presenza di una “persona che è dietro di noi e

paga meglio dello Stato”, ragione per cui “i soldi fanno cambiare le regole”.

L'appellante prende a partito altresì la propria tutrice, rea anch'essa di

subornarla e di tradire le aspettative dei genitori, di ostacolarle la sua

frequentazione della Scuola superiore del turismo a Bellinzona, di lasciare

scoperte fatture per importi superiori alle entrate disponibili, per tacere di

altre manipolazioni intese a distoglierla dal curare personalmente il figlio e

farle accettare il collocamento del bambino presso terzi. Se AP 1 non si è presentato

al Servizio medico-psicologico per far valutare le capacità genitoriali, ciò si

deve – secondo l'appellante – ad abuso delle autorità, che intenderebbero

farlo “passare per pazzo”. Peggio: la Commissione tutoria avrebbe “rubato psicologicamente

e violentemente” un figlio a una madre con la collaborazione dell'ospedale e

del Servizio psico-sociale, che vuol far passare per pazza anche lei. Infine

l'appellante disapprova l'affidamento del figlio a una famiglia non musulmana e

asserisce che qualcuno avrebbe sollecitato la polizia degli stranieri ad

allontanare AP 1 dal Cantone. In definitiva l'appellante invoca “tutti i

diritti che abbiamo di padre, madre e famiglia e la religione”, ma anche di

“vedere nostro figlio giocare, giocare con noi e grandire con noi e che dice

mamma e papà a noi”.

7.

Così

argomentando, l'interessata si diffonde in una farraginosa congerie di recriminazioni,

invettive, accuse e rimostranze, ma perde di vista l'oggetto del litigio. Come

si è accennato, davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele essa non aveva

criticato né la privazione della custodia parentale (per altro già insita nella

privazione dell'autorità parentale) né il collocamento del figlio presso la

famiglia affidataria. Rimproverava alla Commissione tutoria regionale di non

avere verificato il possibile trasferimento dell'autorità parentale a AP 1. L'Autorità di vigilanza ha respinto la doglianza, spiegando perché il trasferimento non entrava in

linea di conto (sopra, consid. 5). Nell'appello l'interessata fa valere che AP 1 ha riconosciuto il bambino solo il 18 giugno 2010 non per causa sua, ma perché la raccolta dei

documenti necessari e la relativa legalizzazione ha richiesto tempo, perché le

autorità e i servizi competenti hanno negligentemente dilazionato la pratica e

perché la tutrice del figlio ha finanche tentato di ostacolarla. Sta di fatto

che, quantunque sia stato convocato dal Servizio medico-psicologico di __________

a un incontro del 3 agosto 2009 (ancor prima di riconoscere il bambino), AP 1 è

rimasto assente ingiustificato. La Commissione tutoria regionale non aveva

quindi elementi per valutare se l'autorità parentale potesse essergli

attribuita. Che AP 1 abbia riconosciuto il figlio solo il 18 giugno 2010, in definitiva, poco importa. L'avesse anche riconosciuto alla nascita, la Commissione tutoria

regionale non sarebbe ugualmente stata in grado di apprezzare la sua ido­neità

all'esercizio dell'autorità parentale.

L'appellante

sembra partire dalla fallace idea che qualora AP 1 avesse riconosciuto il

figlio con sollecitudine, l'autorità parentale gli sarebbe spettata di diritto.

In realtà, come ha ricordato l'Autorità di vigilanza (decisione impugnata,

consid. 4), l'art. 298 cpv. 2 CC non prevede il passaggio automatico dell'autorità

parentale al padre nel caso in cui la madre nubile ne sia privata. In casi del

genere spetta alla Commissione tutoria regionale verificare previamente se un

trasferimento siffatto sia conforme al bene del figlio. E per sapere se il

trasferimento in questione sia conforme al bene del figlio l'autorità tutoria

deve appurare l'idoneità del genitore ad assumere il ruolo. Nel caso specifico

tutto si ignora su AP 1, compreso il suo effettivo luogo di residenza. Come

possa reputarsi atto a occuparsi del figlio, poi, un genitore che rifiuta di

presentarsi davanti al Servizio psico-socia­le l'appellante non spiega, salvo

pretendere ch'egli non intende farsi “passare per pazzo”. L'appellante deve

capire tuttavia che se il padre del bambino non intende dimostrare la propria

capacità di genitore, senza esito essa chiede di trasferirgli l'autorità

parentale, a prescindere dal fatto che AP 1 non ha mai chiesto trasferimento alcuno.

E ancor più inutilmente essa invoca “tutti i

diritti che abbiamo di padre, madre e famiglia e la religione”.

8.

Per

il resto l'appello è – come

detto – fuori argomento. Il

colloca­mento del figlio presso una famiglia affidataria non era già più in

discussione davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele e non può essere

rimesso in causa davanti a questa Camera. Il diritto di visita del padre non

forma nemmeno oggetto della decisione impu­gnata. Il comportamento di tutori,

servizi sociali e autorità amministrative sfugge alla cognizione di questa

Camera, che non è un superiore organismo di sorveglianza. Quanto al fatto che

la fami­glia affidataria non sia musulmana, l'appellante è lungi dallo spie­gare

perché ciò sarebbe contrario al bene del figlio. Su questi punti l'appello va dichiarato

già di primo acchito irricevibile.

9.

Se ne conclude che, nella misura in

cui è ammissibile, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma AP 1 essendo sfornita di cognizioni giuridiche e

avendo ricorso senza l'ausilio di un legale, si giustifica di rinunciare a ogni

prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo

formato oggetto di intimazione.

10.

Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la privazione

dell'autorità parentale e il collocamento di un figlio tolto alla custodia dei

genitori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

, .

Comunicazione:

– , ;

– , ;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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