11.2010.99
Divorzio su richiesta unilaterale: liquidazione del regime matrimoniale e contributo di mantenimento della moglie in caso di separazione di lunga durata
3 settembre 2013Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2010.99
Data decisione, Autorità:
03.09.2013, ICCA
Titolo:
Divorzio su richiesta unilaterale: liquidazione del regime matrimoniale e contributo di mantenimento della moglie in caso di separazione di lunga durata
EFFETTI
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
art. 125 CC
art. 200 cpv. 3 CC
art. 209 CC
art. 210 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2010.99
Lugano
3 settembre 2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.24 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione dell'8 gennaio 2004 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 18 agosto 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 luglio
2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1950) e AP 1 (1957) si sono sposati
a __________ il 28 giugno 1986. Dal matrimonio è nato L__________, il 3 dicembre
1988. Il marito è amministratore unico del garage C__________ SA di __________.
Nurse di formazione, dopo la nascita di L__________ la moglie si è dedicata
alla famiglia e al governo della casa, senza più svolgere attività lucrativa. I
coniugi vivono separati dalla fine del 1998, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________. Il
20 novembre 2002 AO 1 ha avuto un figlio, V__________, da __________
(1962).
B. L'8
gennaio 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, proponendo l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla
moglie, l'affidamento di L__________ alla medesima (riservato il suo diritto di
visita), un contributo alimentare per quest'ultima
di fr. 3585.– mensili indicizzati fino
al 30 giugno 2004 e di fr. 1000.– mensili fino al pensionamento di
lei, un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 1115.–
mensili fino al termine della formazione professionale (oltre alla metà di
tutte le spese straordinarie) e la metà dell'avere da lui accumulato presso il
suo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 26 marzo 2004 AP
1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento del figlio (riservato
il diritto di visita del padre), all'attribuzione dell'alloggio coniugale e al
riparto della prestazione d'uscita prospettata dall'attore, ma ha postulato un
contributo alimentare per sé di fr. 6300.– mensili vita natural durante,
uno per L__________ di fr. 2000.– mensili indicizzati (oltre agli assegni
familiari e a determinate spese straordinarie), un importo imprecisato in
liquidazione del regime dei beni e il pagamento da parte del marito di
eventuali arretrati d'imposta, come pure del suo onere fiscale fino al
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
C. Con
ordinanza del 3 maggio 2004 il Pretore ha deciso di trattare la causa come azione
di divorzio su richiesta unilaterale e ha assegnato all'attore un termine di 30
giorni per presentare un allegato di replica. In una lettera del 3 giugno 2004 AO
1 ha rinunciato a tale facoltà. L'udienza preliminare si è tenuta il 7 settembre
2004 e l'istruttoria, iniziata immediatamente, è terminata il 15 aprile 2010.
Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nelle proprie, del 3 maggio 2010, l'attore ha ribadito le sue richieste, offrendo un importo supplementare di fr. 25 674.55 per la
moglie in liquidazione del regime dei beni, precisando di essere disposto a
versare alla medesima la metà della prestazione d'uscita da lui maturata
durante la comunione domestica e proponendo che i debiti fiscali rimanessero a
carico di entrambi i coniugi. Nel suo memoriale del 10 maggio 2010 la convenuta
ha confermato le proprie domande, ha aumentato la richiesta di contributo
alimentare per sé a fr. 6700.– mensili vita natural durante (con
possibilità per il marito di dedurre la somma corrispondente alle rendite AVS e
LPP da lei percepite), ha limitato la durata del contributo alimentare per L__________
al compimento dei 18 anni (riservato l'art. 277 cpv. 2 CC), ha chiesto di
acquisire quali “importi minimi” tutte le somme a titolo di contributo
alimentare già versate dal marito e ha quantificato in fr. 792 749.30 oltre
interessi la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni.
D. Statuendo
il 29 luglio 2010, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato l'abitazione
coniugale alla moglie, ha liquidato il regime dei beni obbligando AO 1 a versare a AP 1 fr. 90 157.20 con interessi al 5% dall'emanazione della sentenza di divorzio,
ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita maturata
dall'altro durante il matrimonio (ordinando al passaggio in giudicato della
sentenza la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
per definire l'entità della quota), ha condannato l'attore a versare alla convenuta un contributo alimentare di
fr. 2400.– mensili indicizzati fino al pensionamento di lei e uno
di fr. 1100.– mensili in seguito, oltre a un contributo per il figlio di
fr. 1115.– mensili fino al termine della formazione professionale, più le
spese straordinarie da concordare preventivamente. La tassa di giustizia di fr. 7500.– e le spese sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18
agosto 2010 per ottenere – previa assunzione di nuove prove (documenti, perizia
e richiamo d'incarti fiscali) – la riforma del giudizio impugnato nel senso di
vedersi riconoscere fr. 792 749.30 oltre interessi al 5% dall'emanazione della sentenza in
liquidazione del regime dei beni (importo da adeguare a dipendenza delle risultanze
istruttorie) e un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 4700.–
mensili vita natural durante con possibilità per il marito di dedurre la somma
corrispondente dalle rendite AVS e LPP da lei percepite. Nelle sue osservazioni
del 27 settembre 2010 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 4 maggio 2011 AO
1 ha sposato __________.
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura degli art. 423 segg. CPC
ticinese, cui soggiacevano tutte le sentenze del divorzio su richiesta unilaterale comunicate prima del 1° gennaio 2011 (art. 405
cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata alla
legale della convenuta il 2 agosto 2010. Il termine di 20 giorni per appellare
(art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie
fino al 15 agosto 2010 (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), è cominciato a
decorrere così il 16 agosto 2010 e sarebbe scaduto sabato 4 settembre
2010, salvo protrarsi a lunedì 6 settembre 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto il 18 agosto 2010, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Litigiosi
rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e il contributo
alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso lo scioglimento del
matrimonio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148
cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
3. In
appello la convenuta produce due documenti nuovi (l'estratto di un conto __________
a lei intestato con movimentazione dal 1° gennaio 2008 al 7 luglio 2010 e
uno scritto del 2 giugno 2008 in cui la dott. __________ illustra lo stato di salute
di lei). L'attore si oppone all'assunzione di tali prove, definite non
pertinenti (osservazioni del 27 settembre 2010, pag. 16 ad 14). Ora, nel vecchio
diritto fatti e mezzi di prova nuovi erano proponibili davanti a questa Camera
(art. 138 cpv. 1 vCC), purché fossero addotti al più tardi con la presentazione
dell'appello o della risposta (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Nulla
osta pertanto alla ricevibilità del citato estratto conto. Lo scritto del 2
giugno 2008 invece non è una prova nuova, siccome la sua acquisizione è già
stata respinta dal Pretore. La sua ricevibilità e pertinenza saranno quindi esaminate
in seguito (consid. 13b).
4. Richiamato
l'art. 138 vCC, l'appellante chiede anzitutto che sia ordinato a AO 1 di
produrre “ogni documento relativo alla sostanza a lui intestata o cointestata o
detenuta da altri a titolo fiduciario, sia essa mobiliare, compreso il possesso
di azioni, e immobiliare, nonché l'edizione dei relativi movimenti bancari e/o
postali dal 1° gennaio 1997 ad oggi”, che sia ordinata una perizia sul
valore al momento della liquidazione del regime matrimoniale della particella
n. 859 RFD di __________ (appartenente per metà a AO 1 e per l'altra metà al
fratello __________, il quale ha ceduto la sua quota il 5 dicembre 2011 ai figli
__________ e __________, ora proprietari in ragione di un quarto ciascuno),
come pure delle particelle n. 858 e n. 77 RFD di __________ (proprietà di AO
1), e di richiamare l'incarto fiscale della famiglia, così come quello del
marito dal 1° gennaio 1997 (appello, pag. 2 e 28). Tali prove, rifiutate dal
Pretore, sarebbero di primaria importanza per “comprovare ulteriormente le
pretese muliebri di regime matrimoniale e le pretese relative ai crediti
variabili ex art. 209 CC” (appello, pag. 6 a metà e 28 in basso).
a) In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove
offerte, anche in seconda sede (art. 322 lett. b CPC ticinese e 138 vCC), ma l'autorità
può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe
con verosimiglianza elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle
prove”: DTF 138 III 376 consid. 4.3.2). La giurisdizione di appello può però rifiutare
di assumere mezzi di prova cui in prima sede una parte abbia rinunciato, in
particolare omettendo di opporsi alla chiusura dell'istruttoria (DTF loc. cit.;
sentenza del Tribunale federale 5A_663/2012 del 12 marzo 2013, consid. 2.3.1;
analogamente: I CCA, inc. 11.2008.102 del 30 luglio 2010, consid. 3f).
b) Per
quel che riguarda l'edizione di documenti sulla movimentazione bancaria o
postale del marito dal 1° gennaio 1997, all'udienza dell'8 aprile 2008 il
Pretore aveva assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni per produrre gli atti
richiesti. Questi si era impegnato in tal senso, salvo limitarsi poi a esibire
le attestazioni bancarie valide a scopo fiscale (doc. L1, L2, L2bis,
L1tris, L2tris, MM e NN), che non riportano la movimentazione
sull'arco dell'anno. Con ordinanza del 15 aprile 2010 il Pretore, respinte
tre altre richieste di assunzione probatoria, ha nondimeno dichiarato l'istruzione
conclusa e ha citato le parti al dibattimento finale (act. XXXVII). A tale udienza
Fatti
i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale del 10 maggio 2010 la convenuta ha rilevato l'incompletezza dei
giustificativi prodotti dal marito, deducendo da ciò che tutti i redditi
attestati nei certificati versati agli atti (dal 1998 al 2003) e i saldi dei
conti e gli altri attivi documentati (complessivi fr. 1 010 242.66) costituissero
acquisti (pag. 12 segg.). In appello AP 1 chiede nuovamente di assumere l'intera
documentazione “da cui si potevano se del caso evincere altri investimenti del
marito per le operazioni immobiliari” (appello, pag. 12 in alto). Trascura tuttavia di avere implicitamente rinunciato a tali prove davanti al Pretore e
non può quindi esigerne l'assunzione in appello.
c) Per
quanto attiene ai quesiti peritali del 31 gennaio 2008 sul valore dei fondi in
proprietà del marito al momento della liquidazione del regime dei beni, essi sono
stati respinti dal Pretore con ordinanza del 5 febbraio 2009. Il primo giudice
ha poi confermato il 29 luglio 2009 tale ordinanza, non sussistendo a suo
parere motivi per modificarla, “come meglio verrà evidenziato nel giudizio di
merito”. In appello la convenuta insiste per l'integrazione della perizia, ma
la richiesta è destinata all'insuccesso poiché – come si vedrà oltre (consid. 5e)
– l'interessata non dimostra che investimenti eseguiti in fondi del marito
siano stati finanziati, in tutto o in parte, con acquisti. Al proposito non
giova dunque attardarsi.
d) Quanto
al richiamo dell'incarto fiscale della famiglia __________ e di quello di AO 1
dal 1° gennaio 1997, la domanda è inammissibile per difetto di motivazione,
l'interessata non precisando quali fatti essa intenda dimostrare con simili
documenti. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.
I. Sulla
liquidazione del regime dei beni
5. Le
controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima
delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577
consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Ora, per quanto
riguarda la liquidazione del regime matrimoniale il Pretore ha calcolato un
credito complessivo di fr. 90 157.20 in favore della moglie dopo avere
valutato le pretese da questa avanzate a titolo di compenso per investimenti eseguiti
dal marito in beni propri (i tre noti fondi) mediante acquisti (art. 209 CC),
per mobili e tappeti, autoveicoli, polizze di “terzo pilastro” e conti bancari.
Fondandosi sulle conclusioni del perito, il primo giudice ha accertato che gli
investimenti compiuti dal marito fra il 2000 e il 2004 in beni propri sono stati finanziati “per la maggior parte” tramite un conto __________ a lui
stesso intestato e con un conto di costruzione, consolidato in seguito mediante
la costituzione di ipoteche sugli stessi fondi. Ha ritenuto così che gli
investimenti fossero stati finanziati principalmente da lui con beni propri
(le tre particelle appunto), escludendo ogni credito della massa degli acquisti
(art. 209 cpv. 3 CC) anche in relazione al terzo fondo (la particella
n. 77), la moglie non avendo dimostrato – come le incombeva (art. 8 CC) –
che parte degli investimenti fosse stata effettuata con acquisti.
a) L'appellante afferma di avere
recato la prova appena citata, ricordando che
parte degli investimenti immobiliari del marito è stata sovvenzionata
con prelevamenti dal conto “__________privato/azionista” (aperto nella
contabilità della C__________ SA: doc. L7), su cui confluivano in particolare
le pigioni versate al marito dalla società per gli spazi occupati dal garage
sui fondi di lui (appello, pag. 7 a 9). Invocando la perizia, l'appellante
sostiene che per quanto riguarda le particelle n. 858 e 859 il totale degli
investimenti e degli aumenti di valore era, al momento della litispendenza
(vale a dire l'8 gennaio 2004), di fr. 1 587 000.– e che il
credito della massa degli acquisti del marito verso la massa dei beni propri consiste
nella differenza fra tale importo e il valore delle ipoteche il 31 dicembre
2003 (fr. 1 287 000.–), ovvero fr. 299 900.–. Il credito variabile degli acquisti del marito per quanto concerne la
particella n. 77, sarebbe pari così all'aumento del valore venale
tra il 4 gennaio 2001 (acquisizione per divisione ereditaria) e l'8 gennaio
2004, ossia fr. 200 000.– (appello, pag. 12 a 16).
b) Come rileva il Pretore, la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC,
secondo cui tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti fino a prova
del contrario, non specifica a chi incombe dimostrare che beni di una massa
hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione dell'altra
(art. 209 cpv. 3 CC). Secondo la regola generale dell'art. 8 CC tale onere spetta
a chi fa valere l'investimento (DTF 131 III 565 consid. 4.3; FamPra.ch 2012
pag. 169 consid. 3.2.1; Aebi-Müller/Jetzer, Beweislast und Beweismass im
Ehegüterrecht, in: AJP/PJA 2011 pag. 302 ad a), ossia nel caso specifico sulla
moglie. Contrariamente a quanto sembra supporre quest'ultima, l'art.
210 CPC ticinese non sovvertiva l'onere della prova, per tacere del fatto che
in concreto il marito non è stato diffidato a produrre altri documenti (sopra,
consid. 4b).
c) Non
si disconosce che la perizia finanziaria ha chiarito solo in parte l'origine degli
investimenti eseguiti nei tre fondi del marito, individuata per lo più in mutui
ipotecari materialmente connessi in virtù dell'art. 209 cpv. 2 CC agli immobili
gravati, cioè ai beni propri (DTF 138 III 156 consid. 5.2.4.1, 132 III 150
consid. 2.3.2). Si conviene altresì che le pigioni versate dalla società al
marito per l'uso degli spazi aziendali raffigurano attivi di AO 1, come egli
ammette (interrogatorio formale dell'11 giugno 2008, risposta n. 6), e un
attivo del marito raffigura anche il credito da questi vantato verso la società
per il rimborso dei mutui elargiti. Contrariamente a quanto reputa il Pretore,
tuttavia, due posizioni attive non possono elidersi. E in concreto le pigioni,
pur rapportandosi a un fondo (n. 859) che rientra nei beni propri del marito
(perizia, pag. 12), costituiscono acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC). Esse
ammontano secondo l'appellante a fr. 520 000.– per il periodo
intercorso dal 1999 alla fine del 2003, importo che il marito non contesta e
che trova riscontro nei doc. L6 e L7.
d) L'appellante
sostiene che il conto “__________privato/azionista”, parzialmente alimentato
dalle pigioni pagate dal garage, è servito a finanziare investimenti per
fr. 850 000.– sulla particella n. 859 e per fr. 622 000.– sulla
particella n. 858 (appello, pag. 13 e 14; perizia, pag. 23 e 24), per
complessivi fr. 1 472 000.–. Tali investimenti risultano essere stati eseguiti nell'ambito
di un'unica operazione riguardante gli spazi della C__________ SA su entrambi i
fondi (perizia, pag. 25 ad 1.1.3 e 1.1.4) con uscite per circa fr. 1 360 000.– da conti
intestati a AO 1 presso la __________ (perizia, pag. 25 ad 1.1.3). Il perito
non ha escluso che “anche altri importi siano stati utilizzati per pagare i
lavori”, ma non è stato in grado di determinarli, salvo individuare tre
pagamenti effettuati con prelievi dal “conto __________ privato” (fr. 23 500.–,
fr. 11 000.– e fr. 8200.–: doc. L7, pag. 2) fra il 4 aprile e il 14
novembre 2000 (perizia, pag. 25 in basso e 26 in alto). Ha dato atto
inoltre
di un presumibile ammortamento di fr. 112 900.– riferito alla
particella n. 858, ma non è riuscito a identificare i mezzi utilizzati a tale
scopo (perizia, pag. 26 ad 1.1.14).
Ciò
premesso, in concreto parte degli investimenti (almeno fr. 165 000.–) è stata
finanziata con risorse che non sono crediti ipotecari. Secondo l'appellante il
doc. L7 conferma “parecchi importi, di oltre fr. 200 000.–, relativi ad uscite destinate
direttamente ad artigiani e altri prelevamenti privati consistenti in cifre che
non possono che essere confluite nel riattamento dei fondi di proprietà del
marito, non avendo egli mai indicato, né dimostrato, di aver usato, salvo i
crediti ipotecari, altro denaro per il riattamento dei suddetti fondi” (appello,
pag. 9 a metà). Se non che, dei tre prelevamenti citati dal perito (di
complessivi fr. 42 700.–) il doc. L7 non indica la destinazione e tale prova andava
addotta dalla moglie (sopra, consid. b). Il conto “__________” inoltre non è
stato alimentato solo da pigioni per il garage (sotto, consid. 9), le quali
potrebbero anche essere servite per il pagamento di interessi ipotecari, ciò
che – come rileva il marito (osservazioni, pag. 5 seg.) – non determinerebbe
alcun compenso giusta l'art. 209 cpv. 3 CC (Steinauer, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral relative aux art. 206 et 209 CC, in: successio 2008, pag. 95 n.
1 con rimandi).
e) Si aggiunga che la somma di
fr. 42 700.– è stata pagata tramite il conto “__________” nel 2000, prima
della costituzione della C__________ SA (avvenuta il 23 febbraio 2001) e prima
che AO 1 diventasse proprietario (rispettivamente comproprietario) delle
particelle n. 858 e 859 in seguito alla divisione dell'eredità paterna, il 4
gennaio 2001. A quel momento tanto la ditta individuale del padre (deceduto il
28 novembre 1997) quanto i fondi erano proprietà comune dei fratelli __________.
Nel 1999 il canone per il garage (di fr. 80 000.–), registrato nel
conto “__________affitto garage” (doc. L6, pag. 1), ma non nel conto “__________privato”
(doc. L7, pag. 1), non costituiva quindi un reddito effettivo, bensì una
semplice scrittura contabile interna, visto che la ditta individuale e la
proprietaria dei fondi locati si identificavano nella stessa comunione
ereditaria. Ne segue che il pagamento di fr. 42 700.– è stato
eseguito con mezzi della comunione ereditaria per investimenti
destinati a fondi allora in proprietà della comunione medesima. L'intera
operazione, per quanto riguarda la spettanza di AO 1, investe così la sola
massa dei beni propri, come ha ritenuto il Pretore.
f) In
merito alla particella n. 77 il perito ha concluso che “i documenti esaminati
non forniscono alcuna indicazione certa riguardo al modo di finanziamento dei
lavori eseguiti nel 2004” (perizia, pag. 29). L'appellante non dà altri
ragguagli. I lavori sono del resto molto verosimilmente successivi allo scioglimento
del regime dei beni (dell'8 gennaio 2004), sicché non incidono sulla relativa
liquidazione (cfr. art. 207 cpv. 1 CC; FamPra.ch 2006 pag. 695 consid.
2.2), né AP 1 può avanzare pretese al riguardo.
6. Relativamente all'attribuzione
dei tappeti, il Pretore ha respinto l'eccezione sollevata
dalla moglie, la quale censurava la perizia estimativa di nullità. Ha dato atto
che i quesiti peritali inoltrati dal marito erano tardivi, ma ha ritenuto la
prova – comunque fosse – indispensabile per le conoscenze specialistiche da
essa richieste. Poco importava inoltre, secondo il Pretore, che il marito
avesse
formulato pretese in liquidazione del regime dei beni solo nel memoriale
conclusivo, poiché nella petizione AO 1 si era riservato la facoltà di
completare le proprie richieste e all'udienza preliminare aveva postulato l'allestimento
di una perizia. Considerato ciò, il Pretore ha attribuito i tappeti alla moglie
dietro compenso al marito di fr. 7375.–, pari alla metà del valore
peritale. In appello la convenuta si duole che il Pretore abbia disatteso il
principio attitatorio nell'ammettere quesiti peritali intempestivi, tanto più
che la petizione dell'attore non conteneva alcuna richiesta di giudizio, in
dispregio dell'art. 78 CPC ticinese.
A ragione
l'appellante sottolinea che il marito ha esplicitamente formulato pretese sul
valore dei tappeti solo nel memoriale conclusivo. Nella risposta (pag. 8 in fondo) tuttavia AP 1 non aveva mosso obiezioni al fatto che nella petizione il marito si riservasse
la facoltà di completare le proprie richieste in seguito (pag. 5 ad n 7). Anzi,
essa esprimeva la speranza “di poter trovare un accordo con il marito”
(risposta, pag. 8 in fondo). Né essa si è opposta ai mezzi di prova notificati
dall'attore nel corso dell'udienza preliminare (verbale 7 settembre 2004, pag. 2 in alto), i quali comprendevano proprio una perizia sull'“inventario di casa (con esplicita riserva
di rinuncia nel caso di accordo tra le parti)”, né ha immediatamente censurato
la violazione dell'art. 74 CPC ticinese quando si è vista notificare il
memoriale conclusivo in cui il marito chiedeva un compenso di fr. 7375.– per
il valore dei tappeti (pag. 7 ad 1.2.2). D'altro lato non incombeva al Pretore
verificare d'ufficio la regolarità del memoriale conclusivo, non sussistendo in
un caso simile estremi di nullità a norma dell'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2010.47 del 12 aprile
2013, consid. 7 con rinvio). Quanto alla tardività dei quesiti peritali, nulla
impediva al Pretore di fare propri i quesiti dell'attore e di formularli egli
medesimo per il proprio convincimento (art. 247 cpv. 7 CPC ticinese). Anche su
questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
7. Delle quattro
polizze del “terzo pilastro” intestate al marito presso la __________, il
Pretore ne ha ascritte tre alla massa degli acquisti (per importi di
fr. 1647.–, fr. 7270 e fr. 4.– al momento della litispendenza),
ma non la quarta (n. __________, con un valore di riscatto di fr. 57 085.–), che per la sua natura di
“previdenza 3a” non ricadrebbe sotto l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC. L'appellante
rimprovera al primo giudice di trascurare che le assicurazioni di previdenza
vincolate, il cui riscatto sia stato finanziato con acquisti, vanno considerate
anch'esse acquisiti alla stessa stregua delle assicurazioni private ordinarie.
Per il marito invece la polizza in questione va trattata come una polizza del
“secondo pilastro”, di modo che la moglie ha diritto soltanto al trasferimento
della quota che spetta a un istituto di previdenza da lei designato oppure a un
altro istituto nel senso dell'art. 1 cpv. 1 OPP 3.
Diversamente
dal “secondo pilastro”, la previdenza vincolata del “pilastro 3a” non soggiace
agli art. 197 cpv. 2 n. 2 e 207 cpv. 2 CC, ma ai principi ordinari della surrogazione
patrimoniale (art. 197 cpv. 2 n. 5 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2ª
edizione, pag. 482b n. 1024 con rinvii). Simili polizze vanno trattate quindi
come assicurazioni ordinarie (“pilastro 3b”) e liquidate nel quadro delle
scioglimento del regime dei beni attribuendo il loro valore di riscatto o il
loro valore equivalente (valore di trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o
valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i
premi (DTF 137 III 339 consid. 3.2 e 4; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op.
cit., pag. 484 n. 1025 e pag. 485 n. 1025f). In concreto la polizza citata è stata conclusa nel 1990
(doc. BB), in costanza di matrimonio. Non essendo dimostrato che i premi siano stati pagati con beni propri, il valore di
riscatto (fr. 57 085.–) dev'essere attribuito agli acquisti
del marito (art. 200 cpv. 3 CC).
L'art. 4 cpv. 3 OPP 3
evocato dall'attore concede solo una modalità supplementare d'esecuzione del
credito di partecipazione al beneficio dell'unione coniugale costituito da
risparmi o da un'assicurazione di previdenza vincolata. Il principio rimane quello
del versamento in contanti. Il giudice può imporre all'assicurato di trasferire
al coniuge i suoi diritti contro gli istituti di previdenza solo se l'interessato
ne fa richiesta (DTF 137 III 343 consid. 3.2.4). Nel caso in esame il marito
non ha chiesto di trasferire alla moglie la metà del noto valore di riscatto
(anzi, non ha nemmeno menzionato la polizza). Non si giustifica pertanto di derogare
al principio del pagamento in contanti. Alla moglie va riconosciuta così una
pretesa di fr. 33 003.– (la metà
di fr. 66 006.–) per le quattro
polizze della __________ aventi un valore di riscatto. Non tocca al giudice
invece verificare se i valori di riscatto determinanti non siano eventualmente
più alti di quelli fatti valere dall'appellante (cfr. DTF 137 III 339 consid.
2.1.2).
8. Relativamente ai
conti del marito, il Pretore non ha riconosciuto alcuna spettanza della moglie
sul conto __________, il cui saldo passivo (di fr. 1 278 625.–)
il 31 dicembre 2003 superava nettamente quello attivo (di fr. 455 223.–). A parere dell'appellante il saldo
passivo non andava preso in considerazione, essendo già stato considerato per
determinare il compenso della massa degli acquisti del marito verso quella dei
beni propri. L'attivo del conto sarebbe del resto stato alimentato con redditi
da capitale, i quali costituiscono acquisti, sicché una compensazione con il
passivo gravante i beni propri del marito sarebbe esclusa. Essa rivendica
quindi l'attribuzione della metà del saldo attivo.
a) Giusta
l'art. 207 cpv. 1 CC gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti
secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni. Ciò
che vale tanto per gli attivi quanto per i passivi (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 568 n. 1227). Il saldo attivo e quello passivo del
conto __________ vanno così trattati separatamente, né la banca ha
azzerato il primo compensandolo con il secondo, tant'è che il saldo di
fr. 455 223.– e i relativi
redditi sono considerati valori fiscalmente imponibili (doc. L1 e NN, anno 2003).
Una deduzione del saldo passivo a norma dell'art. 210 cpv. 1 CC si
giustificherebbe solo se il debito gravasse gli acquisti del marito, mentre è
incontestato che grava i suoi beni propri (sopra, consid. 5c).
b) Rimane
da esaminare a quale massa debba essere attribuito il saldo attivo del conto. L'appellante
sostiene che i redditi risultanti dalle attestazioni fiscali del conto prodotte
agli atti ammontano almeno, per quanto riguarda il periodo dal 1998 al 2003, a fr. 201 964.79 (doc. NN) e sono chiaramente acquisti.
Ciò risponde al principio dell'art. 197 cpv. 2 n. 4 CC per cui i redditi di
beni propri costituiscono acquisti. Nulla è dato di sapere invece sull'origine
del saldo attivo che il 31 dicembre 2003 eccedeva fr. 201 964.79. In linea di massima versamenti con
mezzi attinti agli acquisti di un coniuge su un conto intestato a quel coniuge
e facente parte dei suoi beni propri dà luogo a un compenso in favore della
massa degli acquisti (art. 209 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 449 n. 960 a 962). Spetta all'altro coniuge recarne la prova
(sopra, consid. 5b). Nel caso precipuo tuttavia il marito non pretende che sul
citato conto siano stati versati anche fondi provenienti dai suoi beni propri.
L'intero saldo si presume rientrare così nella massa dei suoi acquisti (art.
200 cpv. 3 CC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.52/2006 del 30 maggio 2006, consid. 2.3). In proposito l'appello merita dunque accoglimento,
riconoscendo alla moglie una pretesa di fr. 227 610.– arrotondati (fr. 455 223.–
diviso due) fondata sugli art. 209 cpv. 1 e 215 cpv. 1 CC.
9. A proposito del
conto “__________privato/azionista” (doc. L7 e V), il Pretore ha accertato che
in origine esso era alimentato con attivi della ditta individuale __________.
Trattandosi di una ditta che il marito aveva ereditato dal padre, tali attivi
costituivano beni propri. Le pigioni pagate dalla C__________ SA per l'occupazione
dei locali messi a sua disposizione non sarebbero altro che il rimborso del credito
iniziale concesso da AO 1 e non rappresenterebbero redditi del marito né, di
conseguenza, acquisti. L'appellante ribadisce invece che si è in presenza di
due crediti distinti, tanto che i versamenti delle pigioni aumentavano contabilmente
il debito della società nei confronti del marito. Essa pretende così la
divisione del saldo del conto il 1° gennaio 2004, di fr. 378 226.31.
Già si è detto che le
pigioni pagate dalla C__________ SA costituiscono acquisti (consid. 5c). Dalla
testimonianza __________, organo di revisione della società, si evince nondimeno
che il credito azionista di AO 1 verso la C__________ SA è, tranne appunto per
la parte relativa alla locazione del garage, la contropartita degli attivi –
ereditati – della ditta individuale del padre al momento della costituzione della
società anonima nel 2001. In tale misura sussiste dunque un bene proprio (art.
198 n. 2 e 4 CC). Nel 2002 il credito azionista è passato da fr. 548 458.06 a fr. 581 835.71 (aumentando di fr. 33 377.65) in seguito al mancato prelevamento
(da parte dell'azionista) di parte della locazione per il 2002 (testimonianza __________,
pag. 2 in fondo). Il 31 dicembre 2003 il credito è poi sceso a fr. 378 226.31 (doc. V, GG e L7 pag. 7) nonostante
l'addebito il 31 dicembre 2003 della locazione per il 2003 (fr. 120 000.–). AO 1 non sostiene di avere speso
prima della litispendenza (il 4 gennaio 2004) quanto accreditatogli a titolo di
pigione per il garage. Nel dubbio vale altresì la presunzione dell'art. 200
cpv. 3 CC, di modo che sul saldo del 1° gennaio 2004 la moglie può pretendere
fr. 76 689.– (fr. 33 377.65 più fr. 120 000.– diviso due).
10. Riassumendo, l'appellante
vanta sugli acquisti del marito pretese di fr. 4675.– per i mobili
(credito non contestato), di fr. 33 003.–
per le polizze del “terzo pilastro” (consid. 7) e di fr. 392 695.– per i conti bancari (fr. 227 610.– per il conto __________ [consid. 8],
fr. 88 396.70 per gli
investimenti presso la __________ [non contestati] e fr. 76 689.– per il conto “__________”
[consid. 9]). Il marito ha diritto, da parte sua, a
fr. 7375.– per l'attribuzione dei tappeti (consid. 6). L'appello va quindi
accolto fino a concorrenza di fr. 423 000.– arrotondati (art. 215 cpv. 2 CC) con interessi al 5% dal 10
maggio 2010 (art. 218 cpv. 2 CC).
Considerandi
II. Sul
contributo di mantenimento per la moglie
11.
In
merito al contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio (art. 125
CC) il Pretore ha ravvisato nella fattispecie una separazione di lunga durata
(oltre 11 anni), che non garantisce alle parti il diritto di conservare il
tenore di vita raggiunto durante la vita in comune, ma solo quello sostenuto
durante la separazione. Precisato ciò, egli ha stimato la capacità lucrativa
della moglie in almeno fr. 1500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 3862.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, pigione e spese accessorie [dedotta la quota compresa nel
fabbisogno in denaro del figlio] fr. 1100.–, premio della cassa malati
fr. 565.10, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e
dell'economica domestica fr. 67.70, premio dell'assicurazione RC dell'automobile
fr. 93.30, imposta di circolazione fr. 35.60, carburante
fr. 100.–, previdenza professionale fr. 300.–, imposte
fr. 400.–). Quanto al marito, egli ha accertato un reddito da attività
lucrativa di fr. 7293.55 mensili e un reddito della sostanza di fr. 20 942.80 mensili per
rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 11 650.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1600.–, premio
della cassa malati fr. 588.25, oneri assicurativi fr. 50.–, premio dell'assicurazione
sulla vita fr. 711.–, imposte fr. 7500.–). Nelle circostanze
descritte il primo giudice ha fissato un contributo alimentare per la moglie in
fr. 2400.– mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino
al pensionamento di lei, ridotto a fr. 1100.– mensili in seguito, vita natural
durante.
L'appellante
obietta che dal momento della separazione il marito ha sempre versato di
propria iniziativa fr. 4700.– mensili per il mantenimento suo e del figlio,
anche dopo la maggiore età di quest'ultimo, e ha sempre assunto i costi dell'automobile
di lei. Ritiene pertanto che il suo tenore di vita durante la separazione
andasse finanziato con fr. 4700.– mensili, ciò che secondo i suoi calcoli
corrisponde al suo fabbisogno minimo di allora. L'appellante contesta inoltre
di dover iniziare un'attività lucrativa, poiché al momento dell'introduzione
della causa di divorzio essa aveva già 47 anni e un figlio di 15 anni a lei
affidato, non lavorava più dal 1986 e accusa gravi problemi di salute. Chiede
pertanto che il contributo alimentare in suo favore sia portato a fr. 4700.–
mensili senza limiti di tempo, con facoltà per il marito di dedurre l'importo
dal contributo alimentare dal momento in cui essa percepirà rendite AVS e LPP.
a) I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio
(art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125
cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa
Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale
giudizio basti ricordare che ove un matrimonio sia
durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi i coniugi hanno diritto –
per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004
pag. 581 consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non
conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio
dell'autonomia prevale sul diritto al contributo. Un coniuge può pretendere un
contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere
da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge non abbia una capacità
contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1
con rinvii).
b) Per
definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così
in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si
determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione
domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto
possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una
lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita
condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che
misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come
si è appena descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito alla seconda
tappa che il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio
mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si
valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il
contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 5).
12.
Nel
caso specifico le parti si sono separate alla fine del 1998 e il divorzio è
stato pronunciato oltre undici anni dopo, il 29 luglio 2010. Trattandosi di una
lunga separazione (nel senso della giurisprudenza), fa stato – come detto – il
tenore di vita condotto in quel periodo. Non è contestato che il marito ha
versato per moglie e figlio, in tale lasso di tempo, fr. 4700.– mensili
anche dopo la maggiore età di L__________, intervenuta il 3 dicembre 2006. Tale
importo rispecchia quindi il tenore di vita di moglie e figlio durante la separazione,
anche dopo che quest'ultimo è diventato maggiorenne, avendo L__________
continuato gli studi e vivendo con la madre. La questione è di sapere quale
fosse il tenore di vita della sola appellante, il marito essendo stato
condannato dal Pretore a versare fr. 1115.– mensili per L__________ fino al
termine di una formazione professionale appropriata (dispositivo n. 13). Il Pretore
ha cifrato il livello di quel tenore di vita in fr. 3862.– mensili. Si
tratta di un importo finanche superiore a quello riscosso dalla moglie durante
la separazione, ove si consideri che fr. 1115.– sono destinati al figlio
(importo che l'interessata non contesta).
A nulla sussidiano
le contestazioni che l'appellante muove al calcolo del proprio fabbisogno
minimo. Anzitutto l'interessata non spiega come potesse sostentare il figlio e
sé medesima con fr. 4700.– mensili se già il suo fabbisogno minimo ammontava
a tale cifra. Inoltre la riduzione del costo dell'alloggio operata dal Pretore
per tenere conto della vita in comune con il figlio maggiorenne non è affatto
errata, il debito mantenimento della moglie dovendo essere commisurato alle
necessità di una persona sola (cfr. DTF 130 III 540 consid. 2.4). Quanto alle
spese d'automobile, esse non sono state quantificate (act. XXVIII, risposta n.
4; act. XI, pag. 5 in alto). I contributi AVS, infine, dovranno essere pagati
dalla moglie con il proprio reddito, mentre non si giustifica un aumento dell'onere
fiscale, dal momento che – come si vedrà in appresso – i contributi alimentari fissati
dal Pretore meritano conferma.
13.
Accertato
il “debito mantenimento” dell'appellante in fr. 3862.– mensili (quello determinato
dal Pretore), occorre appurare in che misura la convenuta possa sovvenzionarlo
da sé. Il primo giudice ha ricordato che secondo la perizia pluridisciplinare
dell'8 febbraio 2007 AP 1 risulta abile al lavoro nella misura dell'80% come
ricezionista e telefonista (attività da lei esercitata per uno o due anni
presso la ditta del padre e per un paio d'anni, a tempo parziale, presso il
garage del marito prima della nascita del figlio, nel 1988) e in ragione del
60% come nurse (professione da lei svolta per quattro o cinque anni prima del
matrimonio). Egli ha reputato nondimeno che essa non sia in grado di riprendere
l'attività di nurse, vista l'evoluzione professionale intervenuta nel settore.
Le ha imputato così un reddito di fr. 1500.– mensili conseguibile mediante un'occupazione
al 55% quale ricezionista o telefonista. Il primo giudice non ha disconosciuto
che al momento della sentenza la convenuta aveva 52 anni, ma ha ritenuto che
dopo una separazione tanto lunga essa avrebbe dovuto attivarsi per trovare un'occupazione,
mentre in realtà risultava essersi accomodata della sua situazione di senza
impiego.
a) L'appellante
sottolinea che al momento della separazione di fatto essa aveva 41 anni
compiuti, che quando il marito ha promosso azione di divorzio essa era prossima
ai 47 anni e che a quel momento essa doveva ancora accudire a un figlio di 15
anni. Il marito non avendo mai preteso che lavorasse in pendenza di causa, essa
sostiene che non può pretendersi da lei la ripresa di un'attività lucrativa a
53.
anni. Tanto meno ove si pensi che essa non lavora più dal 1988, non ha
alcuna formazione di ricezionista, non ha conoscenze informatiche e non sa il tedesco.
Per di più – essa soggiunge – il referto dell'8 febbraio 2007 citato dal
Pretore è superato dal rapporto medico della dott. __________ del 2 giugno
2008, seppure respinto dal primo giudice. Tale rapporto attesta un peggioramento
delle sue condizioni di salute tanto netto da compromettere definitivamente la
possibilità, pur teorica, di un reinserimento professionale. Visto il mercato
del lavoro attuale e la persistente crisi economica, il reddito di fr. 1500.– a
lei imputato risulta perciò irrealistico.
b) Con
ordinanza del 15 aprile 2010 il Pretore ha respinto la richiesta con cui AP 1
intendeva versare agli atti la relazione 2 giugno 2008 della dott. __________,
così come ha rifiutato l'audizione testimoniale di quest'ultima e l'aggiornamento
della perizia. In questa sede la convenuta chiede nuovamente di acquisire la relazione.
Non si confronta però con i motivi addotti dal Pretore, limitandosi a richiamare
l'art. 138 cpv. 1 vCC e ad allegare un peggioramento delle sue condizioni di
salute. Ora, già si è detto che il giudice può rinunciare a esperire mezzi
istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe verosimili elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: consid. 4a). La parte che si
vede respingere una prova non può quindi limitarsi a reiterare l'offerta
davanti all'autorità superiore, ma deve spiegare perché l'opinione del primo
giudice sarebbe erronea. Invano si cercherebbe una tale motivazione nell'appello.
Comunque
sia, giovi soggiungere che la dott. __________ non si esprime sulla capacità
lucrativa dell'appellante né sulla citata perizia pluridisciplinare dell'8
febbraio 2007. E l'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa
permanente presuppone, per principio, un esame
specialistico (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio
2010, consid. 10 con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente
possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi seria, tanto meno a
medio termine (Gloor/Spycher in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nella
fattispecie non risulta alcun accertamento specialistico che attesti la
completa inabilità lucrativa dell'appellante per ragioni mediche. L'accertamento
del Pretore, secondo cui la capacità lucrativa di lei è di circa il 50% quale
ricezionista o telefonista, resiste pertanto alla critica.
c) L'appellante
invoca anche la propria età, la sua assenza dal mondo del lavoro dal 1988, la
mancanza di formazione professionale, il difetto di conoscenze informatiche e
della lingua tedesca, come pure la crisi del mercato del lavoro. Si tratta però
di allegazioni generiche, tanto meno incisive ove si consideri che l'appellante
non si è mai attivata per reperire un'occupazione, foss'anche a tempo
parziale. Invocare l'età raggiunta all'emanazione della sentenza di divorzio,
quindi, poco sussidia. Al momento della separazione AP 1
aveva
41.
anni. A distanza di quattro anni essa non poteva più ragionevolmente
attendersi una riconciliazione coniugale. E a quel momento essa aveva 45 anni,
età che non le precludeva certo il ricupero di un'attività lucrativa. Qualora non ci si debba più aspettare una ripresa della comunione domestica,
in effetti, alla determinazione dei contributi
alimentari durante la separazione si applicano i
criteri dell'art. 125 CC
(DTF 137 III 387 consid. 3.1, 130 III 541 consid. 3.2,
128.
III 68 consid. 4; RtiD II-2012 pag. 794 consid. 3, I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2011
/ 110 del 16 luglio 2013, consid. 6b). Quanto alla custodia del
figlio, essa non impediva un'attività lucrativa al 50% (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 137 III
109.
consid. 4.2.2.2). In circostanze siffatte la
decisione di imputare all'appellante un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili
sfugge a censura.
d) Non è contestato che AO 1 sia in grado di finanziare il “debito
mantenimento” della moglie, fissato dal Pretore in fr. 2400.– mensili,
salvaguardando il proprio. Men che meno ove si pensi che secondo gli accertamenti
del Pretore egli consegue un reddito di fr.
7293.55
mensili da attività lucrativa e di fr. 20 942.80 mensili dalla
sostanza a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 11 650.– mensili.
14.
L'appellante
chiede che il contributo alimentare le sia versato vita natural durante, con
facoltà per il marito di dedurre gli importi che essa riceverà a titolo di
rendita AVS e LPP. Il Pretore ha disposto invece una riduzione del contributo
dopo il pensionamento di lei da fr. 2400.– mensili a fr. 1100.–
mensili, senza spiegare però come sia giunto a tale somma, in particolare per
quanto attiene alla rendita LPP. Nelle sue osservazioni l'attore definisce la
deducibilità delle rendite AVS e LPP prospettata dalla moglie una “palese
evidenza” (pag. 15 ad 13), pur chiedendo la conferma della decisione impugnata
poiché i redditi generati dai suoi titoli non andrebbero considerati siccome
conseguiti dopo la separazione. In realtà nella determinazione della capacità
contributiva dei coniugi vanno computati tutti i redditi, compresi quelli
ipotetici, fermo restando che il contributo dovuto da un coniuge all'altro non
può eccedere il “debito mantenimento” del coniuge creditore (nella fattispecie
la moglie), il quale dipende dal tenore di vita della famiglia durante il matrimonio
o – come nella fattispecie – durante la separazione. Ciò posto, AO 1 non
contesta che dopo il pensionamento della moglie i suoi redditi siano
sufficienti per continuare a finanziare il “debito mantenimento” di lei non
coperto dalle rendite AVS e LPP (fissato dal Pretore in fr. 4112.– mensili,
il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili venendo a cadere con il pensionamento).
L'appello va dunque accolto nel senso che l'attore dovrà corrispondere alla
moglie fr. 4110.– mensili (arrotondati) vita natural durante, meno l'ammontare mensile
delle rendite AVS e LPP da lei percepite dopo il pensionamento.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
15.
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC
ticinese). L'appellante chiedeva una liquidazione del regime dei beni di fr. 792 749.20 (anziché
fr. 90 157.20) e un aumento del contributo alimentare per sé da
fr. 2400.– a fr. 4700.– mensili fino al pensionamento,
rispettivamente da fr. 1100.– a fr. 4700.– mensili in seguito previa
deduzione delle rendite AVS e LPP. In definitiva essa ottiene un aumento di
fr. 332 842.80 della spettanza in liquidazione del regime dei beni, ma soccombe
quasi per intero sull'aumento del contributo alimentare. E siccome quanto essa pretendeva
ammontava a oltre fr. 2 268 000.– (tenuto conto dell'aspettativa di vita del marito, che a 50
anni era di 31.9 anni: Stauffer/Schätzle, Tables de
capitalisation, 5ª edizione, pag. 384, tavola 42), si giustifica in
ultima analisi di porre gli oneri processuali per cinque sesti a carico di lei
e per la rimanenza a carico del marito, al quale essa rifonderà un'adeguata
indennità per ripetibili ridotte.
L'esito
dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sugli oneri processuali
di prima sede (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate). Se l'appellante
ottiene circa la metà di quanto chiedeva davanti al Pretore in liquidazione del
regime dei beni, in effetti, a titolo di contributo alimentare si vede
assegnare circa un terzo dell'importo di fr. 6700.– mensili vita natural
durante postulato con il memoriale conclusivo. Il dispositivo in questione può
quindi rimanere invariato.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
16.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è così riformata:
8. AO 1 è condannato a versare a AP 1 in liquidazione del regime dei beni, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza,
l'importo di fr. 423 000.– con interessi al 5% dall'emanazione della
sentenza medesima.
11. AO
1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fr.
2400.– mensili fino al pensionamento della beneficiaria;
fr.
4110.– mensili vita natural durante a decorrere dal pensionamento della
beneficiaria, meno l'importo mensile delle rendite AVS e LPP che saranno da lei
percepite.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 9
950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 10 000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per cinque sesti a carico di quest'ultima
e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 10 000.– per
ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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