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Decisione

11.2010.99

Divorzio su richiesta unilaterale: liquidazione del regime matrimoniale e contributo di mantenimento della moglie in caso di separazione di lunga durata

3 settembre 2013Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo

memoriale del 10 maggio 2010 la convenuta ha rilevato l'incompletezza dei

giustificativi prodotti dal marito, deducendo da ciò che tutti i redditi

attestati nei certificati versati agli atti (dal 1998 al 2003) e i saldi dei

conti e gli altri attivi documentati (complessivi fr. 1 010 242.66) costituissero

acquisti (pag. 12 segg.). In appello AP 1 chiede nuovamente di assumere l'intera

documentazione “da cui si potevano se del caso evincere altri investimenti del

marito per le operazioni immobiliari” (appello, pag. 12 in alto). Trascura tuttavia di avere implicitamente rinunciato a tali prove davanti al Pretore e

non può quindi esigerne l'assunzione in appello.

c) Per

quanto attiene ai quesiti peritali del 31 gennaio 2008 sul valore dei fondi in

proprietà del marito al momento della liqui­dazione del regime dei beni, essi sono

stati respinti dal Pretore con ordinanza del 5 febbraio 2009. Il primo giudice

ha poi confermato il 29 luglio 2009 tale ordinanza, non sussistendo a suo

parere motivi per modificarla, “come meglio verrà evidenziato nel giudizio di

merito”. In appello la convenuta insiste per l'integrazione della perizia, ma

la richiesta è destinata all'insuccesso poiché – come si vedrà oltre (consid. 5e)

– l'interessata non dimostra che investimenti eseguiti in fondi del marito

siano stati finanziati, in tutto o in parte, con acquisti. Al proposito non

giova dunque attardarsi.

d) Quanto

al richiamo dell'incarto fiscale della famiglia __________ e di quello di AO 1

dal 1° gennaio 1997, la domanda è inammissibile per difetto di motivazione,

l'interessata non precisando quali fatti essa intenda dimostrare con simili

documenti. Ciò premesso, nulla osta al­l'esame dell'appello nel merito.

I. Sulla

liquidazione del regime dei beni

5. Le

controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima

delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577

consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Ora, per quanto

riguarda la liquidazione del regime matrimoniale il Pretore ha calcolato un

credito complessivo di fr. 90 157.20 in favore della moglie dopo avere

valutato le pretese da questa avanzate a titolo di compenso per investimenti eseguiti

dal marito in beni propri (i tre noti fondi) mediante acquisti (art. 209 CC),

per mobili e tappeti, autoveicoli, polizze di “terzo pilastro” e conti bancari.

Fondandosi sulle conclusioni del perito, il primo giudice ha accertato che gli

investimenti compiuti dal marito fra il 2000 e il 2004 in beni propri sono stati finanziati “per la maggior parte” tramite un conto __________ a lui

stesso intestato e con un conto di costruzione, consolidato in seguito mediante

la costituzione di ipoteche sugli stessi fondi. Ha ritenuto così che gli

investimenti fossero stati finanziati principal­mente da lui con beni propri

(le tre particelle appunto), escludendo ogni credito della massa degli acquisti

(art. 209 cpv. 3 CC) anche in relazione al terzo fondo (la particella

n. 77), la moglie non avendo dimostrato – come le incombeva (art. 8 CC) –

che parte degli investimenti fosse stata effettuata con acquisti.

a) L'appellante afferma di avere

recato la prova appena citata, ricordando che

parte degli investimenti immobiliari del marito è stata sovven­zionata

con prelevamenti dal conto “__________privato/azioni­sta” (aperto nella

contabilità della C__________ SA: doc. L7), su cui confluivano in particolare

le pigioni versate al marito dalla società per gli spazi occupati dal garage

sui fondi di lui (appello, pag. 7 a 9). Invocando la perizia, l'appellante

sostiene che per quanto riguarda le particelle n. 858 e 859 il totale degli

investimenti e degli aumenti di valore era, al momento della litispendenza

(vale a dire l'8 gennaio 2004), di fr. 1 587 000.– e che il

credito della massa degli acquisti del marito verso la massa dei beni propri consiste

nella differenza fra tale importo e il valore delle ipoteche il 31 dicembre

2003 (fr. 1 287 000.–), ovvero fr. 299 900.–. Il credito variabile degli acquisti del marito per quanto concerne la

particella n. 77, sarebbe pari così all'au­men­to del valore venale

tra il 4 gennaio 2001 (acquisizione per divisione ereditaria) e l'8 gen­naio

2004, ossia fr. 200 000.– (appello, pag. 12 a 16).

b) Come rileva il Pretore, la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC,

secondo cui tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti fino a prova

del contrario, non specifica a chi incombe dimostrare che beni di una massa

hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione dell'altra

(art. 209 cpv. 3 CC). Secondo la regola generale dell'art. 8 CC tale onere spetta

a chi fa valere l'investimento (DTF 131 III 565 consid. 4.3; FamPra.ch 2012

pag. 169 consid. 3.2.1; Aebi-Müller/Jetzer, Beweislast und Beweismass im

Ehegüterrecht, in: AJP/PJA 2011 pag. 302 ad a), ossia nel caso specifico sulla

moglie. Contrariamente a quanto sembra supporre quest'ultima, l'art.

210 CPC ticinese non sovvertiva l'onere della prova, per tacere del fatto che

in concreto il marito non è stato diffidato a produrre altri documenti (sopra,

consid. 4b).

c) Non

si disconosce che la perizia finanziaria ha chiarito solo in parte l'origine degli

investimenti eseguiti nei tre fondi del marito, individuata per lo più in mutui

ipotecari materialmente connessi in virtù dell'art. 209 cpv. 2 CC agli immobili

gravati, cioè ai beni propri (DTF 138 III 156 consid. 5.2.4.1, 132 III 150

consid. 2.3.2). Si conviene altresì che le pigioni versate dalla società al

marito per l'uso degli spazi aziendali raffigurano attivi di AO 1, come egli

ammette (interrogatorio formale dell'11 giugno 2008, risposta n. 6), e un

attivo del marito raffigura anche il credito da questi vantato verso la società

per il rimborso dei mutui elargiti. Contrariamente a quanto reputa il Pretore,

tuttavia, due posizioni attive non possono elidersi. E in concreto le pigioni,

pur rapportandosi a un fondo (n. 859) che rientra nei beni propri del marito

(perizia, pag. 12), costituiscono acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC). Esse

ammontano secondo l'appellante a fr. 520 000.– per il periodo

intercorso dal 1999 alla fine del 2003, importo che il marito non contesta e

che trova riscontro nei doc. L6 e L7.

d) L'appellante

sostiene che il conto “__________privato/azionista”, parzialmente alimentato

dalle pigioni pagate dal garage, è servito a finanziare investimenti per

fr. 850 000.– sulla particella n. 859 e per fr. 622 000.– sulla

particella n. 858 (ap­pello, pag. 13 e 14; perizia, pag. 23 e 24), per

complessivi fr. 1 472 000.–. Tali investimenti risultano essere stati eseguiti nell'ambito

di un'unica operazione riguardante gli spazi della C__________ SA su entrambi i

fondi (perizia, pag. 25 ad 1.1.3 e 1.1.4) con uscite per circa fr. 1 360 000.– da conti

intestati a AO 1 presso la __________ (perizia, pag. 25 ad 1.1.3). Il perito

non ha escluso che “anche altri importi siano stati utilizzati per pagare i

lavori”, ma non è stato in grado di determinarli, salvo individuare tre

pagamenti effettuati con prelievi dal “conto __________ privato” (fr. 23 500.–,

fr. 11 000.– e fr. 8200.–: doc. L7, pag. 2) fra il 4 aprile e il 14

novembre 2000 (perizia, pag. 25 in basso e 26 in alto). Ha dato atto

inoltre

di un presumibile ammortamento di fr. 112 900.– riferito alla

particella n. 858, ma non è riuscito a identificare i mezzi utilizzati a tale

scopo (perizia, pag. 26 ad 1.1.14).

Ciò

premesso, in concreto parte degli investimenti (almeno fr. 165 000.–) è stata

finanziata con risorse che non sono crediti ipotecari. Secondo l'appellante il

doc. L7 conferma “parecchi importi, di oltre fr. 200 000.–, relativi ad uscite destinate

direttamente ad artigiani e altri prelevamenti privati consistenti in cifre che

non possono che essere confluite nel riattamento dei fondi di proprietà del

marito, non avendo egli mai indicato, né dimostrato, di aver usato, salvo i

crediti ipotecari, altro denaro per il riattamento dei suddetti fondi” (appello,

pag. 9 a metà). Se non che, dei tre prelevamenti citati dal perito (di

complessivi fr. 42 700.–) il doc. L7 non indica la destinazione e tale prova andava

addotta dalla moglie (sopra, consid. b). Il conto “__________” inoltre non è

stato alimentato solo da pigioni per il garage (sotto, consid. 9), le quali

potreb­bero anche essere servite per il pagamento di interessi ipotecari, ciò

che – come rileva il marito (osservazioni, pag. 5 seg.) – non determinerebbe

alcun compenso giusta l'art. 209 cpv. 3 CC (Steinauer, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral relative aux art. 206 et 209 CC, in: successio 2008, pag. 95 n.

1 con rimandi).

e) Si aggiunga che la somma di

fr. 42 700.– è stata pagata tramite il conto “__________” nel 2000, prima

della costituzione della C__________ SA (avvenuta il 23 febbraio 2001) e prima

che AO 1 diventasse proprietario (rispettivamente comproprietario) delle

particelle n. 858 e 859 in seguito alla divisione dell'eredità paterna, il 4

gennaio 2001. A quel momento tanto la ditta individuale del padre (deceduto il

28 novembre 1997) quanto i fondi erano proprietà comune dei fratelli __________.

Nel 1999 il canone per il garage (di fr. 80 000.–), registrato nel

conto “__________affitto garage” (doc. L6, pag. 1), ma non nel conto “__________privato”

(doc. L7, pag. 1), non costituiva quindi un reddito effettivo, bensì una

semplice scrittura contabile interna, visto che la ditta individuale e la

proprietaria dei fondi locati si identificavano nella stessa comunione

ereditaria. Ne segue che il pagamento di fr. 42 700.– è stato

eseguito con mezzi della comunione ereditaria per investimenti

destinati a fondi allora in proprietà della comunione medesima. L'intera

operazione, per quanto riguarda la spettanza di AO 1, investe così la sola

massa dei beni propri, come ha ritenuto il Pretore.

f) In

merito alla particella n. 77 il perito ha concluso che “i docu­menti esaminati

non forniscono alcuna indicazione certa riguardo al modo di finanziamento dei

lavori eseguiti nel 2004” (perizia, pag. 29). L'appellante non dà altri

ragguagli. I lavori sono del resto molto verosimilmente successivi allo scioglimento

del regime dei beni (dell'8 gennaio 2004), sicché non incidono sulla relativa

liquidazione (cfr. art. 207 cpv. 1 CC; FamPra.ch 2006 pag. 695 consid.

2.2), né AP 1 può avanzare pretese al riguardo.

6. Relativamente all'attribuzione

dei tappeti, il Pretore ha respinto l'eccezione sollevata

dalla moglie, la quale censurava la perizia estimativa di nullità. Ha dato atto

che i quesiti peritali inoltrati dal marito erano tardivi, ma ha ritenuto la

prova – comunque fosse – indispensabile per le conoscenze specialistiche da

essa richieste. Poco importava inoltre, secondo il Pretore, che il marito

avesse

formulato pretese in liquidazione del regime dei beni solo nel memoriale

conclusivo, poiché nella petizione AO 1 si era riservato la facoltà di

completare le proprie richieste e all'udienza preliminare aveva postulato l'allestimento

di una perizia. Considerato ciò, il Pretore ha attribuito i tappeti alla moglie

dietro compenso al marito di fr. 7375.–, pari alla metà del valore

peritale. In appello la convenuta si duole che il Pretore abbia disatteso il

principio attitatorio nell'ammettere quesiti peritali intempestivi, tanto più

che la petizione dell'attore non conteneva alcuna richiesta di giudizio, in

dispregio dell'art. 78 CPC ticinese.

A ragione

l'appellante sottolinea che il marito ha esplicitamente formulato pretese sul

valore dei tappeti solo nel memoriale conclusivo. Nella risposta (pag. 8 in fondo) tuttavia AP 1 non aveva mosso obiezioni al fatto che nella petizione il marito si riservasse

la facoltà di completare le proprie richieste in seguito (pag. 5 ad n 7). Anzi,

essa esprimeva la speranza “di poter trovare un accordo con il marito”

(risposta, pag. 8 in fondo). Né essa si è opposta ai mezzi di prova notificati

dall'attore nel corso dell'udienza preliminare (verbale 7 settembre 2004, pag. 2 in alto), i quali comprendevano proprio una perizia sull'“inventario di casa (con esplicita riserva

di rinuncia nel caso di accordo tra le parti)”, né ha immediatamente censurato

la violazione dell'art. 74 CPC ticinese quando si è vista notificare il

memoriale conclusivo in cui il marito chiedeva un compenso di fr. 7375.– per

il valore dei tap­peti (pag. 7 ad 1.2.2). D'altro lato non incombeva al Pretore

verificare d'ufficio la regolarità del memoriale conclusivo, non sussistendo in

un caso simile estremi di nullità a norma dell'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2010.47 del 12 aprile

2013, consid. 7 con rinvio). Quanto alla tardività dei quesiti peritali, nulla

impediva al Pretore di fare propri i quesiti dell'attore e di formularli egli

medesimo per il proprio convincimento (art. 247 cpv. 7 CPC ticinese). Anche su

questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

7. Delle quattro

polizze del “terzo pilastro” intestate al marito presso la __________, il

Pretore ne ha ascritte tre alla massa degli acquisti (per importi di

fr. 1647.–, fr. 7270 e fr. 4.– al momento della litispendenza),

ma non la quarta (n. __________, con un valore di riscatto di fr. 57 085.–), che per la sua natura di

“previdenza 3a” non ricadrebbe sotto l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC. L'appellante

rimprovera al primo giudice di trascurare che le assicurazioni di previdenza

vincolate, il cui riscatto sia stato finanziato con acquisti, vanno considerate

anch'esse acquisiti alla stessa stregua delle assicurazioni private ordinarie.

Per il marito invece la polizza in questione va trattata come una polizza del

“secondo pilastro”, di modo che la moglie ha diritto soltanto al trasferimento

della quota che spetta a un istituto di previdenza da lei designato oppure a un

altro istituto nel senso dell'art. 1 cpv. 1 OPP 3.

Diversamente

dal “secondo pilastro”, la previdenza vincolata del “pilastro 3a” non soggiace

agli art. 197 cpv. 2 n. 2 e 207 cpv. 2 CC, ma ai principi ordinari della surrogazione

patrimoniale (art. 197 cpv. 2 n. 5 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 2ª

edizione, pag. 482b n. 1024 con rinvii). Simili polizze vanno trattate quindi

come assicurazioni ordinarie (“pilastro 3b”) e liquidate nel quadro delle

scioglimento del regime dei beni attribuendo il loro valore di riscatto o il

loro valore equivalente (valore di trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o

valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i

premi (DTF 137 III 339 consid. 3.2 e 4; Deschenaux/Stei­nauer/ Baddeley, op.

cit., pag. 484 n. 1025 e pag. 485 n. 1025f). In con­creto la polizza citata è stata conclusa nel 1990

(doc. BB), in costanza di matrimonio. Non essendo dimostrato che i premi siano stati pagati con beni propri, il valore di

riscatto (fr. 57 085.–) dev'essere attribuito agli acquisti

del marito (art. 200 cpv. 3 CC).

L'art. 4 cpv. 3 OPP 3

evocato dall'attore concede solo una modalità supplementare d'esecuzione del

credito di partecipazione al beneficio dell'unione coniugale costituito da

risparmi o da un'assicurazione di previdenza vincolata. Il principio rimane quello

del versamento in contanti. Il giudice può imporre all'assicurato di trasferire

al coniuge i suoi diritti contro gli istituti di previdenza solo se l'interessato

ne fa richiesta (DTF 137 III 343 consid. 3.2.4). Nel caso in esame il marito

non ha chiesto di trasferire alla moglie la metà del noto valore di riscatto

(anzi, non ha nemmeno menzionato la polizza). Non si giustifica pertanto di derogare

al principio del pagamento in contanti. Alla moglie va riconosciuta così una

pretesa di fr. 33 003.– (la metà

di fr. 66 006.–) per le quattro

polizze della __________ aventi un valore di riscatto. Non tocca al giudice

invece verificare se i valori di riscatto determinanti non siano eventualmente

più alti di quelli fatti valere dall'appellante (cfr. DTF 137 III 339 consid.

2.1.2).

8. Relativamente ai

conti del marito, il Pretore non ha riconosciuto alcuna spettanza della moglie

sul conto __________, il cui saldo passivo (di fr. 1 278 625.–)

il 31 dicembre 2003 superava nettamente quello attivo (di fr. 455 223.–). A parere dell'appellante il saldo

passivo non andava preso in considerazione, essendo già stato considerato per

determinare il compenso della massa degli acquisti del marito verso quella dei

beni propri. L'attivo del conto sarebbe del resto stato alimentato con redditi

da capitale, i quali costituiscono acquisti, sicché una compensazione con il

passivo gravante i beni propri del marito sarebbe esclusa. Essa rivendica

quindi l'attribuzione della metà del saldo attivo.

a) Giusta

l'art. 207 cpv. 1 CC gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti

secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni. Ciò

che vale tanto per gli attivi quanto per i passivi (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 568 n. 1227). Il saldo attivo e quello passivo del

conto __________ vanno così trattati separatamente, né la banca ha

azzerato il primo compensandolo con il secondo, tant'è che il saldo di

fr. 455 223.– e i relativi

redditi sono considerati valori fiscalmente imponibili (doc. L1 e NN, anno 2003).

Una deduzione del saldo passivo a norma dell'art. 210 cpv. 1 CC si

giustificherebbe solo se il debito gravasse gli acquisti del marito, mentre è

incontestato che grava i suoi beni propri (sopra, consid. 5c).

b) Rimane

da esaminare a quale massa debba essere attribuito il saldo attivo del conto. L'appellante

sostiene che i redditi risultanti dalle attestazioni fiscali del conto prodotte

agli atti ammontano almeno, per quanto riguarda il periodo dal 1998 al 2003, a fr. 201 964.79 (doc. NN) e sono chiaramente acquisti.

Ciò risponde al principio dell'art. 197 cpv. 2 n. 4 CC per cui i redditi di

beni propri costituiscono acquisti. Nulla è dato di sapere invece sull'origine

del saldo attivo che il 31 dicembre 2003 eccedeva fr. 201 964.79. In linea di massima versamenti con

mezzi attinti agli acquisti di un coniuge su un conto intestato a quel coniuge

e facente parte dei suoi beni propri dà luogo a un compenso in favore della

massa degli acquisti (art. 209 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., pag. 449 n. 960 a 962). Spetta all'altro coniuge recarne la prova

(sopra, consid. 5b). Nel caso precipuo tuttavia il marito non pretende che sul

citato conto siano stati versati anche fondi provenienti dai suoi beni propri.

L'intero saldo si presume rientrare così nella massa dei suoi acquisti (art.

200 cpv. 3 CC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.52/2006 del 30 maggio 2006, consid. 2.3). In proposito l'appello merita dunque accoglimento,

riconoscendo alla moglie una pretesa di fr. 227 610.– arrotondati (fr. 455 223.–

diviso due) fondata sugli art. 209 cpv. 1 e 215 cpv. 1 CC.

9. A proposito del

conto “__________privato/azionista” (doc. L7 e V), il Pretore ha accertato che

in origine esso era alimentato con attivi della ditta individuale __________.

Trattandosi di una ditta che il marito aveva ereditato dal padre, tali attivi

costituivano beni propri. Le pigioni pagate dalla C__________ SA per l'occupazione

dei locali messi a sua disposizione non sarebbero altro che il rimborso del credito

iniziale concesso da AO 1 e non rappresenterebbero redditi del marito né, di

conseguenza, acquisti. L'appellante ribadisce invece che si è in presenza di

due crediti distinti, tanto che i versamenti delle pigioni aumentavano contabilmente

il debito della società nei confronti del marito. Essa pretende così la

divisione del saldo del conto il 1° gennaio 2004, di fr. 378 226.31.

Già si è detto che le

pigioni pagate dalla C__________ SA costituiscono acquisti (consid. 5c). Dalla

testimonianza __________, organo di revisione della società, si evince nondi­meno

che il credito azionista di AO 1 verso la C__________ SA è, tranne appunto per

la parte relativa alla locazione del garage, la contropartita degli attivi –

ereditati – della ditta individuale del padre al momento della costituzione della

società anonima nel 2001. In tale misura sussiste dunque un bene proprio (art.

198 n. 2 e 4 CC). Nel 2002 il credito azionista è passato da fr. 548 458.06 a fr. 581 835.71 (aumentando di fr. 33 377.65) in seguito al mancato prelevamento

(da parte dell'azionista) di parte della locazione per il 2002 (testimonianza __________,

pag. 2 in fondo). Il 31 dicem­bre 2003 il credito è poi sceso a fr. 378 226.31 (doc. V, GG e L7 pag. 7) nonostante

l'addebito il 31 dicembre 2003 della locazione per il 2003 (fr. 120 000.–). AO 1 non sostiene di avere speso

prima della litispendenza (il 4 gennaio 2004) quanto accreditatogli a titolo di

pigione per il garage. Nel dubbio vale altresì la presunzione dell'art. 200

cpv. 3 CC, di modo che sul saldo del 1° gennaio 2004 la moglie può pretendere

fr. 76 689.– (fr. 33 377.65 più fr. 120 000.– diviso due).

10. Riassumendo, l'appellante

vanta sugli acquisti del marito pretese di fr. 4675.– per i mobili

(credito non contestato), di fr. 33 003.–

per le polizze del “terzo pilastro” (consid. 7) e di fr. 392 695.– per i conti bancari (fr. 227 610.– per il conto __________ [consid. 8],

fr. 88 396.70 per gli

investimenti presso la __________ [non contestati] e fr. 76 689.– per il conto “__________”

[consid. 9]). Il marito ha diritto, da parte sua, a

fr. 7375.– per l'attribuzione dei tappeti (consid. 6). L'appello va quindi

accolto fino a concorrenza di fr. 423 000.– arrotondati (art. 215 cpv. 2 CC) con interessi al 5% dal 10

maggio 2010 (art. 218 cpv. 2 CC).

Considerandi

II. Sul

contributo di mantenimento per la moglie

11.

In

merito al contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio (art. 125

CC) il Pretore ha ravvisato nella fattispecie una separazione di lunga durata

(oltre 11 anni), che non garantisce alle parti il diritto di conservare il

tenore di vita raggiunto durante la vita in comune, ma solo quello sostenuto

durante la separazio­ne. Precisato ciò, egli ha stimato la capacità lucrativa

della moglie in almeno fr. 1500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 3862.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, pigione e spese accessorie [dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro del figlio] fr. 1100.–, premio della cassa malati

fr. 565.10, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e

dell'economica domestica fr. 67.70, premio dell'assicurazione RC dell'automobile

fr. 93.30, imposta di circolazione fr. 35.60, carburante

fr. 100.–, previdenza professionale fr. 300.–, imposte

fr. 400.–). Quanto al marito, egli ha accertato un reddito da attività

lucrativa di fr. 7293.55 mensili e un reddito della sostanza di fr. 20 942.80 mensili per

rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 11 650.– (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1600.–, premio

della cassa malati fr. 588.25, oneri assicurativi fr. 50.–, premio dell'assicurazione

sulla vita fr. 711.–, imposte fr. 7500.–). Nelle circostanze

descritte il primo giudice ha fissato un contributo alimentare per la moglie in

fr. 2400.– mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino

al pensionamento di lei, ridotto a fr. 1100.– mensili in seguito, vita natural

durante.

L'appellante

obietta che dal momento della separazione il marito ha sempre versato di

propria iniziativa fr. 4700.– mensili per il mantenimento suo e del figlio,

anche dopo la maggiore età di quest'ultimo, e ha sempre assunto i costi dell'automobile

di lei. Ritiene pertanto che il suo tenore di vita durante la separazione

andasse finanziato con fr. 4700.– mensili, ciò che secondo i suoi calcoli

corrisponde al suo fabbisogno minimo di allora. L'appellante contesta inoltre

di dover iniziare un'attività lucrativa, poiché al momento dell'introduzione

della causa di divorzio essa aveva già 47 anni e un figlio di 15 anni a lei

affidato, non lavorava più dal 1986 e accusa gravi problemi di salute. Chiede

pertanto che il contributo alimentare in suo favore sia portato a fr. 4700.–

mensili senza limiti di tempo, con facoltà per il marito di dedurre l'importo

dal contributo alimentare dal momento in cui essa percepirà rendite AVS e LPP.

a) I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio

(art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125

cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa

Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che ove un matrimonio sia

durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi i coniugi hanno diritto –

per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita

sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004

pag. 581 consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non

conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio

dell'autonomia prevale sul diritto al contributo. Un coniuge può pretendere un

contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere

da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge non abbia una capacità

contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1

con rinvii).

b) Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così

in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si

determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione

domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto

possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una

lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita

condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che

misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come

si è appena descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito alla seconda

tappa che il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio

mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si

valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il

contributo in base al principio della so­lidarietà (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 5).

12.

Nel

caso specifico le parti si sono separate alla fine del 1998 e il divorzio è

stato pronunciato oltre undici anni dopo, il 29 luglio 2010. Trattandosi di una

lunga separazione (nel senso della giurisprudenza), fa stato – come detto – il

tenore di vita condotto in quel periodo. Non è contestato che il marito ha

versato per moglie e figlio, in tale lasso di tempo, fr. 4700.– mensili

anche dopo la maggiore età di L__________, intervenuta il 3 dicembre 2006. Tale

importo rispecchia quindi il tenore di vita di moglie e figlio durante la separazione,

anche dopo che quest'ultimo è diventato maggiorenne, avendo L__________

continuato gli studi e vivendo con la madre. La questione è di sapere quale

fosse il tenore di vita della sola appellante, il marito essendo stato

condannato dal Pretore a versare fr. 1115.– mensili per L__________ fino al

termine di una formazione professionale appropriata (dispositivo n. 13). Il Pretore

ha cifrato il livello di quel tenore di vita in fr. 3862.– mensili. Si

tratta di un importo finanche superiore a quello riscosso dalla moglie durante

la separazione, ove si consideri che fr. 1115.– sono destinati al figlio

(importo che l'interessata non contesta).

A nulla sussidiano

le contestazioni che l'appellante muove al calcolo del proprio fabbisogno

minimo. Anzitutto l'interessata non spiega come potesse sostentare il figlio e

sé medesima con fr. 4700.– mensili se già il suo fabbisogno minimo ammontava

a tale cifra. Inoltre la riduzione del costo dell'alloggio operata dal Pretore

per tenere conto della vita in comune con il figlio maggiorenne non è affatto

errata, il debito mantenimento della moglie dovendo essere commisurato alle

necessità di una persona sola (cfr. DTF 130 III 540 consid. 2.4). Quanto alle

spese d'automobile, esse non sono state quantificate (act. XXVIII, risposta n.

4; act. XI, pag. 5 in alto). I contributi AVS, infine, dovranno essere pagati

dalla moglie con il proprio reddito, mentre non si giustifica un aumento dell'onere

fiscale, dal momento che – come si vedrà in appresso – i contributi alimentari fissati

dal Pretore meritano conferma.

13.

Accertato

il “debito mantenimento” dell'appellante in fr. 3862.– mensili (quello determinato

dal Pretore), occorre appurare in che misura la convenuta possa sovvenzionarlo

da sé. Il primo giudice ha ricordato che secondo la perizia pluridisciplinare

dell'8 febbraio 2007 AP 1 risulta abile al lavoro nella misura dell'80% come

ricezionista e telefonista (attività da lei esercitata per uno o due anni

presso la ditta del padre e per un paio d'anni, a tempo parziale, presso il

garage del marito prima della nascita del figlio, nel 1988) e in ragione del

60% come nurse (professione da lei svolta per quattro o cinque anni prima del

matrimonio). Egli ha reputato nondimeno che essa non sia in grado di riprendere

l'attività di nurse, vista l'evoluzione professionale intervenuta nel settore.

Le ha imputato così un reddito di fr. 1500.– mensili conseguibile mediante un'occupazione

al 55% quale ricezionista o telefonista. Il primo giudice non ha disconosciuto

che al momento della sentenza la convenuta aveva 52 anni, ma ha ritenuto che

dopo una separazione tanto lunga essa avrebbe dovuto attivarsi per trovare un'occupazione,

mentre in realtà risultava essersi accomodata della sua situazione di senza

impiego.

a) L'appellante

sottolinea che al momento della separazione di fatto essa aveva 41 anni

compiuti, che quando il marito ha promosso azione di divorzio essa era prossima

ai 47 anni e che a quel momento essa doveva ancora accudire a un figlio di 15

anni. Il marito non avendo mai preteso che lavorasse in pendenza di causa, essa

sostiene che non può pretendersi da lei la ripresa di un'attività lucrativa a

53.

anni. Tanto meno ove si pensi che essa non lavora più dal 1988, non ha

alcuna formazione di ricezionista, non ha conoscenze informatiche e non sa il tedesco.

Per di più – essa soggiunge – il referto dell'8 febbraio 2007 citato dal

Pretore è superato dal rapporto medico della dott. __________ del 2 giugno

2008, seppure respinto dal primo giudice. Tale rapporto attesta un peggioramento

delle sue condizioni di salute tanto netto da compromettere definitivamente la

possibilità, pur teorica, di un reinserimento professionale. Visto il mercato

del lavoro attuale e la persistente crisi economica, il reddito di fr. 1500.– a

lei imputato risulta perciò irrealistico.

b) Con

ordinanza del 15 aprile 2010 il Pretore ha respinto la richiesta con cui AP 1

intendeva versare agli atti la relazione 2 giugno 2008 della dott. __________,

così come ha rifiutato l'audizione testimoniale di quest'ultima e l'aggi­ornamento

della perizia. In questa sede la convenuta chiede nuovamente di acquisire la relazione.

Non si confronta però con i motivi addotti dal Pretore, limitandosi a richiamare

l'art. 138 cpv. 1 vCC e ad allegare un peggioramento delle sue condizioni di

salute. Ora, già si è detto che il giudice può rinunciare a esperire mezzi

istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe verosimili elementi di

rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: consid. 4a). La parte che si

vede respingere una prova non può quindi limitarsi a reiterare l'offerta

davanti all'autorità superiore, ma deve spiegare perché l'opinione del primo

giudice sarebbe erronea. Invano si cercherebbe una tale motivazione nell'appello.

Comunque

sia, giovi soggiungere che la dott. __________ non si esprime sulla capacità

lucrativa dell'appellante né sulla citata perizia pluridisciplinare dell'8

febbraio 2007. E l'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa

permanente presuppone, per principio, un esame

specialistico (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio

2010, consid. 10 con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente

possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi seria, tanto meno a

medio termine (Gloor/Spycher in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nella

fattispecie non risulta alcun accertamento specialistico che attesti la

completa inabilità lucrativa dell'appellante per ragioni mediche. L'accertamento

del Pretore, secondo cui la capacità lucrativa di lei è di circa il 50% quale

ricezionista o telefonista, resiste pertanto alla critica.

c) L'appellante

invoca anche la propria età, la sua assenza dal mondo del lavoro dal 1988, la

mancanza di formazione professionale, il difetto di conoscenze informatiche e

della lingua tedesca, come pure la crisi del mercato del lavoro. Si tratta però

di allegazioni generiche, tanto meno incisive ove si consideri che l'appellante

non si è mai attivata per reperire un'oc­cupazione, foss'anche a tempo

parziale. Invocare l'età raggiunta all'emanazione della sentenza di divorzio,

quindi, poco sussidia. Al momento della separazione AP 1

aveva

41.

anni. A distanza di quattro anni essa non poteva più ragionevolmente

attendersi una riconciliazione coniugale. E a quel momento essa aveva 45 anni,

età che non le precludeva certo il ricupero di un'attività lucrativa. Qualora non ci si debba più aspettare una ripresa della comunione domestica,

in effetti, alla determinazione dei contributi

alimentari durante la separazione si applicano i

criteri dell'art. 125 CC

(DTF 137 III 387 consid. 3.1, 130 III 541 consid. 3.2,

128.

III 68 consid. 4; RtiD II-2012 pag. 794 consid. 3, I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2011

/ 110 del 16 luglio 2013, consid. 6b). Quanto alla custodia del

figlio, essa non impediva un'attività lucrativa al 50% (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 137 III

109.

consid. 4.2.2.2). In circostanze siffatte la

decisione di imputare all'ap­pellante un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili

sfugge a censura.

d) Non è contestato che AO 1 sia in grado di finanziare il “debito

mantenimento” della moglie, fissato dal Pretore in fr. 2400.– mensili,

salvaguardando il proprio. Men che meno ove si pensi che secondo gli accertamenti

del Pretore egli consegue un reddito di fr.

7293.55

mensili da attività lucrativa e di fr. 20 942.80 mensili dalla

sostanza a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 11 650.– mensili.

14.

L'appellante

chiede che il contributo alimentare le sia versato vita natural durante, con

facoltà per il marito di dedurre gli importi che essa riceverà a titolo di

rendita AVS e LPP. Il Pretore ha disposto invece una riduzione del contributo

dopo il pensionamento di lei da fr. 2400.– mensili a fr. 1100.–

mensili, senza spiegare però come sia giunto a tale somma, in particolare per

quanto attiene alla rendita LPP. Nelle sue osservazioni l'attore definisce la

deducibilità delle rendite AVS e LPP prospettata dalla moglie una “palese

evidenza” (pag. 15 ad 13), pur chiedendo la conferma della decisione impugnata

poiché i redditi generati dai suoi titoli non andrebbero considerati siccome

conseguiti dopo la separazione. In realtà nella determinazione della capacità

contributiva dei coniugi vanno computati tutti i redditi, compresi quelli

ipotetici, fermo restando che il contributo dovuto da un coniuge all'altro non

può eccedere il “debito mantenimento” del coniuge creditore (nella fattispecie

la moglie), il quale dipende dal tenore di vita della famiglia durante il matrimonio

o – come nella fattispecie – durante la separazione. Ciò posto, AO 1 non

contesta che dopo il pensionamento della moglie i suoi redditi siano

sufficienti per continuare a finanziare il “debito mantenimento” di lei non

coperto dalle rendite AVS e LPP (fissato dal Pretore in fr. 4112.– mensili,

il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili venendo a cadere con il pensionamento).

L'appello va dunque accolto nel senso che l'attore dovrà corrispondere alla

moglie fr. 4110.– mensili (arrotondati) vita natural durante, meno l'ammontare mensile

delle rendite AVS e LPP da lei percepite dopo il pensionamento.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

15.

Gli

oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese). L'appellante chiedeva una liquidazione del regime dei beni di fr. 792 749.20 (anziché

fr. 90 157.20) e un au­mento del contributo alimentare per sé da

fr. 2400.– a fr. 4700.– mensili fino al pensionamento,

rispettivamente da fr. 1100.– a fr. 4700.– mensili in seguito previa

deduzione delle rendite AVS e LPP. In definitiva essa ottiene un aumento di

fr. 332 842.80 della spettanza in liquidazione del regime dei beni, ma soccombe

quasi per intero sull'aumento del contributo alimentare. E siccome quanto essa pretendeva

ammontava a oltre fr. 2 268 000.– (tenuto conto dell'aspettativa di vita del marito, che a 50

anni era di 31.9 anni: Stauffer/Schätzle, Tables de

capitalisation, 5ª edizione, pag. 384, tavola 42), si giustifica in

ultima analisi di porre gli oneri processuali per cinque sesti a carico di lei

e per la rimanenza a carico del marito, al quale essa rifonderà un'adeguata

indennità per ripetibili ridotte.

L'esito

dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sugli oneri processuali

di prima sede (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate). Se l'appel­lante

ottiene circa la metà di quanto chiedeva davanti al Pretore in liquidazione del

regime dei beni, in effetti, a titolo di contributo alimentare si vede

assegnare circa un terzo dell'importo di fr. 6700.– mensili vita natural

durante postulato con il memoriale conclusivo. Il dispositivo in questione può

quindi rimanere invariato.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

16.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata

è così riformata:

8. AO 1 è condannato a versare a AP 1 in liquidazione del regime dei beni, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza,

l'importo di fr. 423 000.– con interessi al 5% dall'ema­nazione della

sentenza medesima.

11. AO

1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr.

2400.– mensili fino al pensionamento della beneficiaria;

fr.

4110.– mensili vita natural durante a decorrere dal pensionamento della

beneficiaria, meno l'importo mensile delle rendite AVS e LPP che saranno da lei

percepite.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 9

950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 10 000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per cinque sesti a carico di quest'ultima

e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 10 000.– per

ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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