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Decisione

11.2011.1

Protezione del figlio: perizia psichiatrica ordinata sulla persona della madre

10 gennaio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.

313.2002/R.126.2010 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1,

(con tutela volontaria affidata a,)

alla

CO 1

per

quanto riguarda la privazione della custodia parentale su

CO 2

(2009),

(rappresentato

dalla tutrice RA 1),

figlio

suo e di

, con

recapito presso l'appellante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 3 dicembre 2010 presentato da RI

1 contro la decisione emessa l'11 novembre 2010 dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La

CO 1 ha istituito il 12 marzo 2009 in favore di RI 1 (1987) una tutela

volontaria, affidata a PI 1, del Servizio di accompagnamento sociale __________.

Il 30 giugno 2009 RI 1 ha dato alla luce un figlio, W__________ (iscritto nei

registri dello stato civile come W__________). Quello stesso giorno la

Commissione tutoria regionale ha tolto provvisoriamente RI 1 la custodia parentale

e il 2 luglio 2009 ha accertato anche la privazione dell'autorità parentale (per

avvenuta interdizione: art. 296 cpv. 2 CC), istituendo in favore del figlio una tutela affidata a RA 1, del

Servizio di accompagnamento sociale della __________. Impugnata senza successo,

tale decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 14

luglio 2009 e da questa Camera con sentenza del 20 agosto successivo (inc.

11.2009.130). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 al Tribunale

federale è stato dichiarato inam­missibile con sentenza 5A_634/2009 del

29 settembre 2009.

B. Nel

frattempo, il 7 maggio 2009, la Commissione tutoria regionale ha chiesto al Servizio

medico-psicologico, __________, una valutazione circa le capacità genitoriali

di AP 1 e del presunto padre del bambino, AP 1 (1983), cittadino algerino

richiedente l'asilo. Quest'ultimo essendo stato convocato infruttuosamente, il

Servizio medico-psicologico ha valutato solo le capacità della madre in un

rapporto del 21 settembre 2009, giungendo alla conclusione ch'essa non è idonea

né alle cure primarie né all'accudimento affettivo del figlio. Sempre su

incarico della Commissione tutoria regionale, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni

ha poi condotto un'indagine sulla possibilità di affidare il bambino a una

famiglia, accertando l'opportunità del provvedimento in un rapporto del 12

dicembre 2009. Statuendo il 13 gennaio 2010, la Commissione tutoria regionale

ha confermato la privazione della custodia parentale e ha affidato il bambino

ai coniugi __________ e __________ di __________.

C. Il 20 gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha incaricato

il dott__________, __________, di sottoporre AP 1 a perizia psichiatrica. Un ricorso presentato dalla peritanda contro tale decisione è stato

dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 18 febbraio

2010. Irricevibile è stato giudicato il 25 maggio 2010

anche un appello introdotto da AP 1 a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. 11.2010.43). Un

ricorso in materia civile esperito da AP 1 al Tribunale federale è stato dichiarato a sua volta inammissibile con sentenza

5A_443/2010 del 21 giugno 2010.

D. Parallelamente

AP 1 ha ricorso il 28 gennaio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele contro

la decisione del 13 gennaio 2010 con cui la Commissione tutoria regionale aveva

confermato la privazione della custodia parentale e affidato W__________ ai

coniugi __________ e __________. In pendenza

di ricorso, il 18 giugno 2010, AP 1 ha riconosciuto il figlio davanti all'autorità di stato civile. Con decisione del 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, rinunciando a prelevare tasse o

spese e ad attribuire ripetibili. Un appello presentato il 26 luglio 2010 RI

1 e AP 1 contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 28 dicembre 2010

(inc. 11.2010.98).

E. Constatato

che il dott. __________ non aveva ancora eseguito la perizia psichiatrica

affidatagli il 20 gennaio 2010, il 21 ottobre 2010 la Commissione tutoria

regionale ha conferito l'incarico al dott. __________ di __________, cui ha

chiesto di verificare se RI 1 sia affetta da infermità, debolezza di mente o

altro disturbo di natura psichiatrica, formulando in caso affermativo una diagnosi

e una prognosi. Lo specialista è stato autorizzato altresì a consultare il

carteggio della peritanda presso la Commissione tutoria regionale. Tale

decisione è stata impugnata da RI 1 davanti all'Autorità di vigilanza sulle

tutele, che l'11 novembre 2010 ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza

prelevare tasse né spese.

F. RI 1

è insorta contro la decisione appena citata a questa Camera con un memoriale

del 3 dicembre 2010 nel quale dichiara, in estrema sintesi, di non volersi

sottoporre alla perizia psichiatrica. Lo scritto non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La decisione essendo stata

notificata nella fattispecie anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di

appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1

CPC svizzero), con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese.

Inoltrato in tempo utile, sotto questo profilo il memoriale di RI 1 può essere trattato come appello. Proponibili

sono anche i cinque documenti acclusi all'appello (art.

424a cpv. 2 CPC ticinese), per quanto – come si vedrà oltre – non appaiano

recare elementi di rilievo ai fini del giudizio.

2.

L'Autorità

di vigilanza ha ricordato che la decisione con cui una Commissione tutoria

regionale incarica un esperto di allestire una perizia psichiatrica è una

decisione meramente incidentale, impugnabile solo ove sia suscettiva di

arrecare “un danno non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm, applicabile per

il rinvio figurante all'art. 21 della citata legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele). E siccome l'obbligo di sottoporsi a una valutazione specialistica

non arreca – di regola – un danno “non altrimenti riparabile”, non ravvisando

eccezioni a tale principio l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso della

peritanda irricevibile.

3.

Nel

memoriale l'appellante torna a ripetere, essenzialmente, quanto aveva già fatto

valere contro la decisione del gennaio 2010 con cui la Commissione tutoria

regionale aveva affidato la perizia psichiatrica al dott. __________ (sentenza

25.

maggio 2010 di questa Camera, consid. 4). Alla Commissione tutoria regionale

essa rimprovera di avere profittato nel 2009 del suo stato di bisogno per farle

accettare l'istituzione di una tutela volontaria, sottoporla poi a una serie di

vessazioni e farla passare per insana di mente, nel disegno preordinato di

sottrarle il figlio e affidarlo – verosimilmente dietro compenso – a una

famiglia desiderosa di discendenti. Essa ribadisce di non volersi sottoporre ad

alcuna perizia finché la Commissione tutoria regionale non avrà risposto a una

sua lettera del 1° ottobre 2010, e solo a condizione che la perizia sia “registrata”,

che lei sia provvista di un avvocato e che si incarichi della perizia uno

psichiatra svizzero.

4.

Come

nell'appello presentato nel marzo del 2010 contro la decisione con cui l'Autorità

di vigilanza aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la perizia

psichiatrica affidata nel gennaio del 2010 dalla Commissione tutoria regionale

al dott. __________, le argomentazioni addotte da RI 1

nell'appello odierno sono fuori tema. Oggetto della

decisione presa il 21 ottobre 2010 dalla Commissione tutoria regionale è l'esecuzione

di una perizia psichiatrica affidata, questa volta, al dott. __________ di __________.

Tale decisione ha – come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele – natura

meramente incidentale, giacché non comporta l'adozione di alcun provvedimento a

protezione del figlio. Per il momento infatti la Commissione tutoria regionale

si è limitata a ordinare l'assunzione di una prova. Dovesse emanare in seguito misure

concrete, l'interessata potrà ricorrere a quel momento. Perché le sia dato di

impugnare già ora l'operato della Commissione tutoria regionale occorre che la

decisione possa implicare per lei “un danno non

altrimenti riparabile” (sopra, consid. 2). E di regola

l'obbligo di sottoporsi a una valutazione

specialistica non arreca – come ricorda l'Autorità di vigilanza – alcun “danno non altrimenti riparabile”, nemmeno se

l'esecuzione del referto richiede qualche giorno di degenza in un istituto (RtiD

II-2006 pag. 660 consid. 3b con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.187 del 7 dicembre 2009).

5.

È

vero che la regola testé evocata non è assoluta e che possono sussistere eccezioni (esempi in: RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3c). Nell'appello tuttavia l'interessata non allude nemmeno da lungi a

ipotesi del genere. Anzi, essa nemmeno spiega in che consisterebbe il “danno non altrimenti riparabile” che l'Autorità di

vigilanza sulle tutele ha escluso. Recrimina contro l'istituzione della tutela

volontaria, contro la privazione della custodia parentale e contro il collocamento

del figlio, inveisce contro l'autorità tutoria, contro la curatrice del figlio

e contro i servizi sociali, dimenticando che oggetto della decisione impugnata

è e rimane unicamente l'esecuzione della perizia psichiatrica.

Certo, essa sostiene che la perizia è un mezzo

inteso a farla passare per malata di mente, ma tale accusa si esaurisce in un

processo alle intenzioni. Pretende che uno specialista svizzero offra migliori

garanzie di uno italiano, ma così argomentando contraddice sé medesima, il

dott. __________ (esperto svizzero) essendo a suo avviso in combutta con la

curatrice del figlio per farla “dichiarare una mamma pazza” (memoriale, 3°

foglio a metà). Esige risposta a una sua lettera del 1° ottobre 2010 alla

Commissione tutoria regionale, ma tale lettera contiene solo doglianze e non è

in alcun nesso con l'assunzione della perizia psichiatrica (ordinata solo il 21

ottobre 2010). Afferma che “la perizia psichiatrica deve essere registrata”, ma

non è dato di capire dove. Sollecita l'assistenza di un legale, ma non asserisce

che le sia mai stato impedito di averne uno né adduce avere mai chiesto la

nomina di un avvocato d'ufficio. Per finire essa ribadisce la sua completa

sfiducia nella Commissione tutoria regionale, ma ciò non basta – con ogni

evidenza – a raffigurare un “danno non altrimenti riparabile”.

6.

Se

ne conclude che non solo l'appellante omette di spiegare in che consista il “danno non altrimenti riparabile” escluso dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, ma che nella

fattispecie neppure si intravedono estremi in tal senso. E, in mancanza di simile

pregiudizio, giustamente l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato

irricevibile il ricorso presentato contro la decisione

del 21 ottobre 2010 con cui la Commissione tutoria regionale ha incaricato il

dott. __________ di allestire la perizia psichiatrica. Ciò posto, va dichiarato

irricevibile anche l'appello contro la decisione emessa dall'Autorità di vigilanza, l'appellante non avendo

sostanziato alcun “danno non

altrimenti riparabile”. Nelle circostanze descritte gli

oneri del giudizio andrebbero a carico di lei (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

Per questa volta si giustifica ancora, nondimeno, di rinunciare al prelievo di

spese, l'interessata avendo agito senza l'ausilio di un legale. Ripresentandosi

condizioni analoghe, in ogni modo, essa potrà essere tenuta a depositare un

anticipo in garanzia degli oneri processuali presunti (art. 98 CPC svizzero). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo

formato oggetto di notificazione.

7.

Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via

giu­diziaria segue quella del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un

eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza

riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza

di un “pregiudizio irreparabile” (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione:

– ,;

– ,;

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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