11.2011.1
Protezione del figlio: perizia psichiatrica ordinata sulla persona della madre
10 gennaio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2011.1
Data decisione, Autorità:
10.01.2011, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio: perizia psichiatrica ordinata sulla persona della madre
PERIZIA
art. 307 CC
art. 44 LPAMM
Incarto n.
11.2011.1
Lugano,
10 gennaio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
313.2002/R.126.2010 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1,
(con tutela volontaria affidata a,)
alla
CO 1
per
quanto riguarda la privazione della custodia parentale su
CO 2
(2009),
(rappresentato
dalla tutrice RA 1),
figlio
suo e di
, con
recapito presso l'appellante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 dicembre 2010 presentato da RI
1 contro la decisione emessa l'11 novembre 2010 dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
CO 1 ha istituito il 12 marzo 2009 in favore di RI 1 (1987) una tutela
volontaria, affidata a PI 1, del Servizio di accompagnamento sociale __________.
Il 30 giugno 2009 RI 1 ha dato alla luce un figlio, W__________ (iscritto nei
registri dello stato civile come W__________). Quello stesso giorno la
Commissione tutoria regionale ha tolto provvisoriamente RI 1 la custodia parentale
e il 2 luglio 2009 ha accertato anche la privazione dell'autorità parentale (per
avvenuta interdizione: art. 296 cpv. 2 CC), istituendo in favore del figlio una tutela affidata a RA 1, del
Servizio di accompagnamento sociale della __________. Impugnata senza successo,
tale decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 14
luglio 2009 e da questa Camera con sentenza del 20 agosto successivo (inc.
11.2009.130). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 al Tribunale
federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_634/2009 del
29 settembre 2009.
B. Nel
frattempo, il 7 maggio 2009, la Commissione tutoria regionale ha chiesto al Servizio
medico-psicologico, __________, una valutazione circa le capacità genitoriali
di AP 1 e del presunto padre del bambino, AP 1 (1983), cittadino algerino
richiedente l'asilo. Quest'ultimo essendo stato convocato infruttuosamente, il
Servizio medico-psicologico ha valutato solo le capacità della madre in un
rapporto del 21 settembre 2009, giungendo alla conclusione ch'essa non è idonea
né alle cure primarie né all'accudimento affettivo del figlio. Sempre su
incarico della Commissione tutoria regionale, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni
ha poi condotto un'indagine sulla possibilità di affidare il bambino a una
famiglia, accertando l'opportunità del provvedimento in un rapporto del 12
dicembre 2009. Statuendo il 13 gennaio 2010, la Commissione tutoria regionale
ha confermato la privazione della custodia parentale e ha affidato il bambino
ai coniugi __________ e __________ di __________.
C. Il 20 gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha incaricato
il dott__________, __________, di sottoporre AP 1 a perizia psichiatrica. Un ricorso presentato dalla peritanda contro tale decisione è stato
dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 18 febbraio
2010. Irricevibile è stato giudicato il 25 maggio 2010
anche un appello introdotto da AP 1 a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. 11.2010.43). Un
ricorso in materia civile esperito da AP 1 al Tribunale federale è stato dichiarato a sua volta inammissibile con sentenza
5A_443/2010 del 21 giugno 2010.
D. Parallelamente
AP 1 ha ricorso il 28 gennaio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele contro
la decisione del 13 gennaio 2010 con cui la Commissione tutoria regionale aveva
confermato la privazione della custodia parentale e affidato W__________ ai
coniugi __________ e __________. In pendenza
di ricorso, il 18 giugno 2010, AP 1 ha riconosciuto il figlio davanti all'autorità di stato civile. Con decisione del 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, rinunciando a prelevare tasse o
spese e ad attribuire ripetibili. Un appello presentato il 26 luglio 2010 RI
1 e AP 1 contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 28 dicembre 2010
(inc. 11.2010.98).
E. Constatato
che il dott. __________ non aveva ancora eseguito la perizia psichiatrica
affidatagli il 20 gennaio 2010, il 21 ottobre 2010 la Commissione tutoria
regionale ha conferito l'incarico al dott. __________ di __________, cui ha
chiesto di verificare se RI 1 sia affetta da infermità, debolezza di mente o
altro disturbo di natura psichiatrica, formulando in caso affermativo una diagnosi
e una prognosi. Lo specialista è stato autorizzato altresì a consultare il
carteggio della peritanda presso la Commissione tutoria regionale. Tale
decisione è stata impugnata da RI 1 davanti all'Autorità di vigilanza sulle
tutele, che l'11 novembre 2010 ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza
prelevare tasse né spese.
F. RI 1
è insorta contro la decisione appena citata a questa Camera con un memoriale
del 3 dicembre 2010 nel quale dichiara, in estrema sintesi, di non volersi
sottoporre alla perizia psichiatrica. Lo scritto non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La decisione essendo stata
notificata nella fattispecie anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di
appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1
CPC svizzero), con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese.
Inoltrato in tempo utile, sotto questo profilo il memoriale di RI 1 può essere trattato come appello. Proponibili
sono anche i cinque documenti acclusi all'appello (art.
424a cpv. 2 CPC ticinese), per quanto – come si vedrà oltre – non appaiano
recare elementi di rilievo ai fini del giudizio.
2.
L'Autorità
di vigilanza ha ricordato che la decisione con cui una Commissione tutoria
regionale incarica un esperto di allestire una perizia psichiatrica è una
decisione meramente incidentale, impugnabile solo ove sia suscettiva di
arrecare “un danno non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm, applicabile per
il rinvio figurante all'art. 21 della citata legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele). E siccome l'obbligo di sottoporsi a una valutazione specialistica
non arreca – di regola – un danno “non altrimenti riparabile”, non ravvisando
eccezioni a tale principio l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso della
peritanda irricevibile.
3.
Nel
memoriale l'appellante torna a ripetere, essenzialmente, quanto aveva già fatto
valere contro la decisione del gennaio 2010 con cui la Commissione tutoria
regionale aveva affidato la perizia psichiatrica al dott. __________ (sentenza
25.
maggio 2010 di questa Camera, consid. 4). Alla Commissione tutoria regionale
essa rimprovera di avere profittato nel 2009 del suo stato di bisogno per farle
accettare l'istituzione di una tutela volontaria, sottoporla poi a una serie di
vessazioni e farla passare per insana di mente, nel disegno preordinato di
sottrarle il figlio e affidarlo – verosimilmente dietro compenso – a una
famiglia desiderosa di discendenti. Essa ribadisce di non volersi sottoporre ad
alcuna perizia finché la Commissione tutoria regionale non avrà risposto a una
sua lettera del 1° ottobre 2010, e solo a condizione che la perizia sia “registrata”,
che lei sia provvista di un avvocato e che si incarichi della perizia uno
psichiatra svizzero.
4.
Come
nell'appello presentato nel marzo del 2010 contro la decisione con cui l'Autorità
di vigilanza aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la perizia
psichiatrica affidata nel gennaio del 2010 dalla Commissione tutoria regionale
al dott. __________, le argomentazioni addotte da RI 1
nell'appello odierno sono fuori tema. Oggetto della
decisione presa il 21 ottobre 2010 dalla Commissione tutoria regionale è l'esecuzione
di una perizia psichiatrica affidata, questa volta, al dott. __________ di __________.
Tale decisione ha – come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele – natura
meramente incidentale, giacché non comporta l'adozione di alcun provvedimento a
protezione del figlio. Per il momento infatti la Commissione tutoria regionale
si è limitata a ordinare l'assunzione di una prova. Dovesse emanare in seguito misure
concrete, l'interessata potrà ricorrere a quel momento. Perché le sia dato di
impugnare già ora l'operato della Commissione tutoria regionale occorre che la
decisione possa implicare per lei “un danno non
altrimenti riparabile” (sopra, consid. 2). E di regola
l'obbligo di sottoporsi a una valutazione
specialistica non arreca – come ricorda l'Autorità di vigilanza – alcun “danno non altrimenti riparabile”, nemmeno se
l'esecuzione del referto richiede qualche giorno di degenza in un istituto (RtiD
II-2006 pag. 660 consid. 3b con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.187 del 7 dicembre 2009).
5.
È
vero che la regola testé evocata non è assoluta e che possono sussistere eccezioni (esempi in: RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3c). Nell'appello tuttavia l'interessata non allude nemmeno da lungi a
ipotesi del genere. Anzi, essa nemmeno spiega in che consisterebbe il “danno non altrimenti riparabile” che l'Autorità di
vigilanza sulle tutele ha escluso. Recrimina contro l'istituzione della tutela
volontaria, contro la privazione della custodia parentale e contro il collocamento
del figlio, inveisce contro l'autorità tutoria, contro la curatrice del figlio
e contro i servizi sociali, dimenticando che oggetto della decisione impugnata
è e rimane unicamente l'esecuzione della perizia psichiatrica.
Certo, essa sostiene che la perizia è un mezzo
inteso a farla passare per malata di mente, ma tale accusa si esaurisce in un
processo alle intenzioni. Pretende che uno specialista svizzero offra migliori
garanzie di uno italiano, ma così argomentando contraddice sé medesima, il
dott. __________ (esperto svizzero) essendo a suo avviso in combutta con la
curatrice del figlio per farla “dichiarare una mamma pazza” (memoriale, 3°
foglio a metà). Esige risposta a una sua lettera del 1° ottobre 2010 alla
Commissione tutoria regionale, ma tale lettera contiene solo doglianze e non è
in alcun nesso con l'assunzione della perizia psichiatrica (ordinata solo il 21
ottobre 2010). Afferma che “la perizia psichiatrica deve essere registrata”, ma
non è dato di capire dove. Sollecita l'assistenza di un legale, ma non asserisce
che le sia mai stato impedito di averne uno né adduce avere mai chiesto la
nomina di un avvocato d'ufficio. Per finire essa ribadisce la sua completa
sfiducia nella Commissione tutoria regionale, ma ciò non basta – con ogni
evidenza – a raffigurare un “danno non altrimenti riparabile”.
6.
Se
ne conclude che non solo l'appellante omette di spiegare in che consista il “danno non altrimenti riparabile” escluso dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, ma che nella
fattispecie neppure si intravedono estremi in tal senso. E, in mancanza di simile
pregiudizio, giustamente l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato
irricevibile il ricorso presentato contro la decisione
del 21 ottobre 2010 con cui la Commissione tutoria regionale ha incaricato il
dott. __________ di allestire la perizia psichiatrica. Ciò posto, va dichiarato
irricevibile anche l'appello contro la decisione emessa dall'Autorità di vigilanza, l'appellante non avendo
sostanziato alcun “danno non
altrimenti riparabile”. Nelle circostanze descritte gli
oneri del giudizio andrebbero a carico di lei (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Per questa volta si giustifica ancora, nondimeno, di rinunciare al prelievo di
spese, l'interessata avendo agito senza l'ausilio di un legale. Ripresentandosi
condizioni analoghe, in ogni modo, essa potrà essere tenuta a depositare un
anticipo in garanzia degli oneri processuali presunti (art. 98 CPC svizzero). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo
formato oggetto di notificazione.
7.
Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via
giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un
eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza
riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza
di un “pregiudizio irreparabile” (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione:
– ,;
– ,;
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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