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Decisione

11.2011.10

Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori su una proprietà per piani; tempestività dell'iscrizione; eccezioni dei condomini in caso di fallimento del committente; ripartiz

7 marzo 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i due rapporti “__________”

(verbale del

10 marzo 2009, pag. 2 dopo la metà e pag. 3 all'inizio).

Dalla circostanza che un collegamento elettrico provvisorio sia stato ese­guito

per “permettere ad alcuni proprietari di entrare prima di Natale nei loro

appartamenti” (loc. cit., pag. 2 verso il basso) non si può desumere che tutti

i lavori sono stati ultimati prima di Natale. Al contrario: l'attrice è

intervenuta nel gennaio del 2006 proprio per eliminare i raccordi degli appartamenti

al quadro padronale e allacciare ogni unità al rispettivo contatore (loc. cit.,

pag. 2 dopo la metà), senza di che non sarebbe stata possibile l'omologazione

dell'impianto (rapporto “__________”). Contrariamente a quanto reputa il Pretore, poi,

la portata dell'intervento (costitutivo) attuato nel gennaio del 2006 è stata

sufficientemente chiarita dal testimone. E siccome un'installazione provvisoria

è per sua natura incompiuta, al riguardo l'istanza era tempestiva sicché su

questo punto l'appello merita accoglimento.

b) Si

aggiunga ad ogni buon conto che, come si evince dagli atti, alla fine del 2005

rimanevano da ultimare anche altri lavori previsti dal contratto d'appalto. I patrocinatori dei con­venuti AO 1 e AO 5 hanno riconosciuto, all'udienza

del 17 maggio 2006, che determinate opere non erano ancora funzionanti o

non erano terminate, come i campanelli, i citofoni e il lift (verbale, pag. 2 nel

mezzo), ciò che ha confermato anche N__________ (verbale del 10 marzo 2009,

pag. 3). Simili lavori non potevano definirsi manifestamente accessori o secondari

(doc. B, in particolare pag. 45 e 50), senza dimenticare che installazioni non

funzionanti non possono mai, dal punto di vista qualitativo, essere considerate

terminate (cfr. DTF 125 III 116 consid. 2b). Nemmeno i convenuti pretendono del

resto che in concreto l'attrice dovesse solo eseguire ritocchi, sostituire

elementi difettosi o eliminare difetti

(I CCA, sentenza inc. 11.2009.126 del 14 aprile 2011, consid. 5b).

5. Sull'esistenza del credito vantato

dall'attrice il Pretore non ha statuito, avendo respinto ogni iscrizione nel

registro fondiario.

L'istruttoria della causa è nondimeno completa, di modo che questa

Camera può giudicare essa medesima (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC).

a) Contrariamente

a quanto reputa l'attrice (conclusioni, punto 3 e appello, punto 5), lo

stralcio della causa da essa intentata contro la committente M__________ SA non

ha effetti vincolanti per gli altri convenuti, i quali rimangono legittimati a

far valere le eccezioni che spettavano alla fallita (art. 845 cpv. 2 CC;

I CCA, sentenza inc. 11.2009.206 del 30 dicembre 2011, consid. 4; Schumacher, Das

Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 188 n. 549). Né l'ammissione definitiva del

credito dell'attrice nella graduatoria del fallimento della M__________ SA esplica

effetti fuori del fallimento (art. 63 cpv. 2 RUF; cfr. DTF 133 III 391 consid. 4.3.3).

Su tale questione non è il caso pertanto di attardarsi.

b) Nel

loro memoriale di risposta (punto 2) e in quello conclusivo (cui rinviano nelle

osservazioni all'appello: punto 6) AO 2 e AO 1 contestano che i documenti prodotti

dall'attrice, non controfirmati dai convenuti, dimostrino l'entità della

mercede richiesta. Dimenticano però che l'offerta dell'attrice

per un prezzo forfettario di fr. 54 000.– (doc. B) è stata accettata e

sottoscritta il 3 febbraio 2004 dall'impresa generale M__________ SA (doc. C). Che

i convenuti non l'abbiano approvata poco importa, il diritto degli imprenditori

e degli artigiani all'ipoteca legale sussistendo anche qualora il credito sia

diretto non contro il proprietario, bensì – come nella fattispecie – contro l'imprenditore

generale (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; DTF 105 II 267 consid. 2; Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 902). Quanto alla doglianza degli stessi AO 2 e AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo), come pure dei convenuti AO 5 e AO 3 (osservazioni all'appello, pag. 3 in basso), i quali lamentano che lo sconto del 15% previsto nell'offerta

aggiornata del 2 febbraio 2004 (doc. C) non sia stato applicato, essa doveva

essere sollevata con il memoriale di risposta (art. 78 cpv. 2 CPC ticinese), ciò

che l'attrice ha eccepito nel memoriale conclusivo (punto 6). Ad ogni modo

lo sconto era previsto solo per i “supple­menti che ogni cliente richiederà

singolarmente”, non per i lavori

contemplati nell'offerta accettata dalla M__________ SA il 3 febbraio 2004. La

pretesa di fr. 54 000.– vantata dall'attrice

risulta pertanto dimostrata.

c) Non a

torto i convenuti hanno rilevato davanti al Pretore che le offerte (doc. D ed E)

e i rapporti (doc. F) dei lavori a regia allestiti dopo l'offerta principale non sono controfirmati né da loro né dalla committente M__________

SA (risposta di AO 2 e AO 1, punto 2; risposta dei convenuti AO 5 e AO 3, punto 2). Se non che, una modifica del contratto d'appalto

non richiede per forza la forma scritta (art. 11 cpv. 1 e 363 CO), ma può anche

essere pattuita oralmente o tacitamente (sentenza del Tribunale federale 4C.189/1999 del 19 aprile 2000, consid. 2b con riferimenti), in particolare ove il committente lasci

eseguire all'appaltatore prestazioni supplementari o modificate senza muovere

obiezioni (sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 3b; Gauch, Der Werk­vertrag, 5ª edizione,

pag. 309 n. 771; RtiD I-2007 pag. 813 consid. 5). Nel caso specifico i

convenuti non sostengono che la M__________ SA abbia reagito

ai lavori supplementari o che simili prestazioni non siano utilizzabili. Mancando

una chiara contestazione, quelle opere si presumono così riconosciute (art. 170

cpv. 2 CPC ticinese). Quanto all'importo della mercede, la censura sollevata

dai convenuti nell'allegato conclusivo (memoriale AO 1 pag. 3 ad 1.2; memoriale

AO 5 e AO 3, punto 2) risulta una

volta ancora tardiva (art. 78 cpv. 2 CPC ticinese) e

sfugge a ulteriore disamina.

d) AO

2 e AO 1 contestano infine la ripartizione del pegno tra le varie proprietà

Considerandi

per piani, e segnatamente la quota (fr. 5580.60) loro imputata (osservazioni

all'appello, pag. 4 in alto). Nella petizione l'attrice aveva addotto di avere frazionato

lo scoperto di fr. 31 350.25, secondo l'oggetto dei lavori eseguiti, tra la proprietà per

piani dei coniugi AO 1 (fr. 5186.40, pari a fr. 5580.60 con IVA), quella

della I__________ SA (fr. 5348.75, IVA inclusa) e l'impianto “padronale”

(fr. 20 420.90), suddividendo que­st'ultimo importo fra tutti i condomini in

proporzione dei millesimi (pag. 4). Essa non ha giustificato però l'importo di

fr. 5580.60 ascritto esclusivamente ai convenuti AO 1, che sembra

corrispondere piuttosto al prezzo dell'offerta per i lavori nell'appartamento

n. 3 al primo piano (fr. 5186.40 senza IVA: doc. B, pag. 52), non nell'appartamento

n. 1. Tanto meno l'attrice ha fornito una qualsiasi indicazione sul modo

in cui ha imputato l'acconto di fr. 34 000.–, sicché per finire

non risulta dimostrato che i noti fr. 5580.60 possano essere posti a

carico esclusivamente dei coniugi AO 1. Il credito dell'attrice può dunque

dirsi dimostrato, tranne per l'ammontare di fr. 5580.60 nei confronti di AO

2.

e AO 1.

6.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la

soccombenza dei convenuti, parziale per quanto riguarda AO 2 e AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti AO 7 e AO 8, tuttavia, non hanno

presentato osservazioni all'appello, di modo che non possono reputarsi

“soccombenti” e non soggiacciono al pagamento di spese né alla rifusione di

ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; v. ora DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In circostanze del genere tanto conviene rinunciare equitativamente anche a prelevare la ridotta

quota di spese che andrebbe a carico dell'appellante, la quale ha diritto a una

parziale indennità per ripetibili, da suddividere proporzionalmente tra i

convenuti AO 5 e AO 3. AO 2 e AO

1.

dovranno rifondere all'attrice invece

un'equa indennità per ripetibili ridotte.

7.

Per quanto riguarda le spese di prima

sede, i comproprietari per piani formano un mero litisconsorzio facoltativo (Schumacher, op. cit., pag. 499 n. 1368),

sicché tali spese vanno ripartite in proporzione agli importi loro

richiesti, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 148 CPC ticinese). Ciò

premesso, nel caso specifico la quota a carico di AO 2 e AO 1, pari a un quarto del totale (fr. 8174.05 : fr. 31 350.25), va posta per un terzo a loro

carico e per gli altri due terzi a carico dell'attrice, la quale chiedeva

fr. 8174.05 (fr. 8071.95 più fr.

102.

) e ottiene fr. 2593.45 (fr. 2491.35 + fr. 102.10), mentre i rimanenti tre quarti vanno addebitati agli altri convenuti,

interamente soccombenti, in proporzione agli importi vantati dall'attrice.

Per quel che è delle ripetibili, nella sentenza impugnata il Pretore

ha condannato l'attrice a rifondere fr. 2800.– a AO 2 e AO 1,

fr. 2500.– complessivi ai convenuti AO 5 e AO 3, e fr. 700.– ognuno ai

convenuti AO 7 e AO 8, il loro legale avendo smesso di patrocinarli il 21

gennaio, rispettivamente il 28 febbraio 2008. L'appellante reputa tali somme esagerate, gli importi superando i massimi della tariffa, e chiede che l'indennità

complessiva sia ridotta a fr. 2000.– in considerazione dell'“accesso-rietà dell'iscrizione

dell'ipoteca legale rispetto alla causa creditoria di merito”. In caso di

accoglimento dell'appello essa chiede nondimeno l'assegnazione di ripetibili

ridotte, commisurate all'insieme delle ipoteche legali fatte valere nel

memoriale conclusivo, di fr. 17 343.25 (appello, pag. 10).

a) Secondo

l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese la parte soccombente era condannata a rimborsare

all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Erano considerate

ripetibili “le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità

per gli onorari di patrocinio” (art. 150 prima frase CPC

ticinese).

Quest'ultima era fissata, fino al 1° gennaio 2008 (art. 16 cpv. 2 del regolamento

del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1), entro i limiti

della tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), “tenendo conto della natura e

del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore”

(art. 150 seconda frase CPC ticinese). E secondo la tariffa appena citata l'onorario

di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa di carattere

pecuniario andava definito secondo in base al valore litigioso (art. 9 cpv. 1

TOA). Fra l'aliquota minima e quella massima prevista da tale norma la

rimunerazione del legale doveva poi essere stabilita di caso in caso secondo la

comples­sità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza

professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza

impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della

causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA; RtiD II-2008 pag. 619 consid. 6b).

b) Nel

caso in esame i richiami dell'appellante al “regolamento sulla tariffa” non sono

pertinenti, la causa essendo stata promossa prima del 2008, sicché il calcolo

delle ripetibili è disciplinato – come si è visto – dalla vecchia tariffa. Ora,

dandosi cumulo di azioni, il valore litigioso delle singole pretese si sommava

(art. 6 cpv. 1 CPC). La questione è di sapere se in caso di litisconsorzio facoltativo

i soccombenti fossero responsabili a titolo solidale per l'intero ammontare

dell'indennità o se ognuno rispondeva delle ripetibili dovute in base all'entità

della pretesa avanzata nei suoi confronti. L'art. 148 cpv. 3 CPC ticinese

stabiliva che litisconsorti (in genere) “potevano” essere condannati a

rifondere le ripetibili in via solidale. Nella fattispecie non v'è ragione di derogare

a tale principio. Tanto meno ove si consideri, per analogia, che anche in una

procedura di divisione di comproprietà ordinaria (art. 650 cpv. 1 CC) l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa si

commisura al valore della singola spettanza e non a quello dell'intera

comproprietà (sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007,

consid. 4 con rinvio a DTF 108 Ia 19; cfr. anche I CCA, sentenza 11.2010.75

dell'8 novembre 2013, consid. 4b).

c) Per valori compresi tra fr. 5000.– e fr. 10 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA prevedeva aliquote varianti dal

10.

al 20% del valore medesimo e dal 15 al 25% per valori inferiori a

fr. 5000.–. In concreto il patrocinio delle parti, di media difficoltà, ha

richiesto tuttavia ai patrocinatori un impegno ragguardevole, agli allegati

preliminari essendo seguite non meno di sei udienze (il 17 maggio 2006, il 15

ottobre e il 17 dicembre 2008, il 10 marzo e il 22 ottobre 2009 e il 20 ottobre

2010). Ciò giustifica di far capo a un'aliquota

medio-alta del 18%, rispettivamente del 23%. L'appellante ha diritto così

a ripetibili per fr. 350.– nei confronti di AO 5 e AO 6, per fr. 430.– nei

confronti di AO 3 e AO 4, per fr. 385.– nei confronti di AO 7 e per

fr. 915.– nei confronti di AO 9 e AO 8. Dato invece che risulta soccombere

per due terzi nei confronti di AO 1 e AO 2, essa deve versare ripetibili ridotte

a questi ultimi per fr. 490.–.

8.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge, seppur di poco, la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'Ufficiale del

registro fondiario del Distretto di Locarno è invitato a iscrivere in via

definitiva a favore della ditta AP 1 le seguenti ipoteche legali degli

artigiani e imprenditori:

– fr. 2491.35 con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 027

(pari a 139/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;

– fr. 3880.– con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 028

(pari a 185/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

già appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di __________;

– fr. 1552.– con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 029

(pari a 84/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;

– fr. 1735.75 con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 031

(pari a 86/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;

– fr. 122.50 con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 034

(pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;

– fr. 142.95 con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 035

(pari a 8/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

appartenente a AO 7;

– fr. 102.10 con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 036

(pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;

– fr. 102.10 con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 037

(pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;

– fr. 102.10 con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 038

(pari a 8/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

già appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di __________;

– fr. 1531.55 con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 208

(pari a 71/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),

appartenente a AO 7.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 3321.–, da anticipare

dall'attrice, sono poste per fr. 555.– a carico dell'attrice medesima, per

fr. 276.– a carico di AO 1 e AO 2, per fr. 425.– a carico di AO 5 e AO

6, per fr. 510.– a carico di AO 3 e AO 4, per fr. 460.– a carico di AO

7 e per fr. 1095.– a carico di AO 8 e AO 9, con vincolo di solidarietà fra

i litisconsorti per l'intera somma.

AO 5 e AO 6 rifonderanno solidalmente

all'attrice un'indennità per ripetibili di fr. 350.– complessivi, AO 3 e AO 4 solidalmente

un'indennità per ripetibili di fr. 430.– complessivi, AO 7 un'indennità per

ripetibili di fr. 385.–, AO 8 e AO 9 solidalmente un'indennità per ripetibili di

fr. 915.– complessivi. L'attrice da parte sua rifonderà a AO 1 e AO 2 un'indennità

di fr. 490.– complessivi per ripetibili ridotte.

II. Le spese

processuali di appello, ridotte a fr. 875.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste per fr. 410.– a

carico dell'appellante medesima, per fr. 205.– a

carico di AO 1 e AO 2, per fr. 120.– a carico di AO 5 e AO 6 e per

fr. 140.– a carico di AO 3 e AO 4, con vincolo di solidarietà fra i litisconsorti

per l'intera somma.

AO 5 e AO 6 rifonderanno solidalmente

all'attrice un'indennità per ripetibili di fr. 270.– complessivi, AO 3 e AO 4

solidalmente un'indennità di fr. 325.– complessivi. L'appellante da parte sua rifonderà

a AO 1 e AO 2 fr. 475.– complessivi per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–;

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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