11.2011.10
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori su una proprietà per piani; tempestività dell'iscrizione; eccezioni dei condomini in caso di fallimento del committente; ripartiz
7 marzo 2014Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.10
Data decisione, Autorità:
07.03.2014, ICCA
Titolo:
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori su una proprietà per piani; tempestività dell'iscrizione; eccezioni dei condomini in caso di fallimento del committente; ripartizione delle spese e ripetibili
IPOTECA LEGALE
SPESE / ONERI
SPESE E RIPETIBILI
art. 839 cpv. 2 CC
art. 845 cpv. 2 CC
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
11.2011.10
Lugano
7 marzo 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2006.18
(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 15
marzo 2006 dalla
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 3)
contro
e AO 1,
(patrocinati dall'avv. PA 2)
e AO 3,
e AO 6,
(patrocinati dall'avv. PA 1)
AO 7
AO 8, e
AO 9;
giudicando sull'appello del 13 gennaio 2011 presentato
dalla AP 1 contro la decisione emessa il 10 dicembre 2010 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. La M__________ SA di __________ ha commissionato
il 3 febbraio 2004 alla AP 1 un impianto elettrico per
fr. 54 000.– nella “Residenza __________” (particella n. 1523 RFD di __________).
Il 31 marzo e il 27 aprile 2004 la AP 1 ha allestito inoltre due offerte aggiuntive per l'installazione di lampade nell'uscita d'emergenza (fr. 3240.90)
e la posa di un impianto
satellitare (fr. 2004.80), eseguendo dal 3 novembre 2004 al 17 agosto
2005 svariati lavori supplementari a regia. La fattura finale della ditta, datata
4 novembre 2005 e corretta a mano con l'indicazione del 27 febbraio 2006,
ammonta, dedotti acconti per fr. 34 000.–, a complessivi
fr. 31 423.65.
B. Il
15 marzo 2006 la AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città perché la M__________ SA fosse condannata a versarle fr. 31 350.25 con
interessi al 5% dal 14 marzo 2006 e perché fossero iscritte sulla
particella n. 1523, già in via provvisoria, le seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori:
– fr. 8071.95 (fr. 2491.35 più fr. 5580.60) sulla proprietà per
piani n. 15 027 (pari a 139/1000 del medesimo fondo),
appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 3880.– sulla
proprietà per piani n. 15 028 (pari a 185/1000 del medesimo fondo), già
appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno (e ora di proprietà di __________);
– fr. 1552.– sulla
proprietà per piani n. 15 029 (pari a 84/1000 del medesimo fondo),
appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 1735.75 sulla
proprietà per piani n. 15 031 (pari a 86/1000 del medesimo fondo),
appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 10 413.15 (fr.
5064.40 più fr. 5348.75) sulla proprietà per piani n. 15 032 (pari a 228/1000 del
medesimo fondo), appartenente alla I__________ SA di __________ (e ora di
proprietà di __________);
– fr. 122.50 sulla
proprietà per piani n. 15 034 (pari a 7/1000 del medesimo fondo),
appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 142.95 sulla proprietà
per piani n. 15 035 (pari a 8/1000 del medesimo fondo),
appartenente a AO 7;
– fr. 102.10 sulla
proprietà per piani n. 15 036 (pari a 7/1000 del medesimo fondo),
appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 sulla
proprietà per piani n. 15 037 (pari a 7/1000 del medesimo fondo),
appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 sulla
proprietà per piani n. 15 038 (pari a 8/1000 del medesimo fondo), già
appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno (ora di proprietà di __________);
– fr. 816.85 sulla
proprietà per piani n. 15 039 (pari a 32/1000 del medesimo fondo), già
appartenente alla I__________ SA di __________ (ora di proprietà di __________);
– fr. 1531.55 sulla
proprietà per piani n. 15 208 (pari a 71/1000 del medesimo fondo),
appartenente a AO 7.
Con
decreto cautelare emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha ordinato le iscrizioni
in via provvisoria. Il 24 aprile 2006 la M__________ SA è stata dichiarata in
fallimento.
C. All'udienza
del 17 maggio 2006, indetta per il contraddittorio, i convenuti presenti
non si sono opposti alle iscrizioni provvisorie. Con decreto del 25 settembre
2007 il Pretore ha poi stralciato dai ruoli per acquiescenza la causa creditoria
promossa dalla AP 1 contro la M__________ SA in liquidazione, il credito dell'attrice
essendo stato ammesso nella graduatoria del fallimento. Con decreto cautelare
del 17 ottobre 2007 egli ha confermato inoltre le iscrizioni provvisorie.
D. Nel
frattempo, nella loro risposta di merito del 12 aprile 2006, AO 3 e AO 4,
AO 5 e AO 6, AO 7 così come AO 8 e AO 9 hanno proposto di respingere la
petizione. Il 30 giugno 2008 AO 1 e AO 2 hanno proposto a loro volta la
reiezione della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 17 dicembre
2008 e l'istruttoria è terminata il 29 ottobre 2009. Con decreto del 25 maggio
2010 il Pretore ha stralciato dai ruoli anche la procedura nei confronti della
I__________ SA in liquidazione, fallita il 14 agosto 2009, divenuta priva
d'oggetto dopo la vendita all'asta delle proprietà per piani n. 15 032 e 15 039 e
l'avvenuta cancellazione delle ipoteche legali che le gravavano. Con memoriale
conclusivo del 16 settembre 2010 l'attrice ha nuovamente chiesto di accertare
il suo credito in fr. 31 350.25 con interessi al 5% dal 14 marzo 2006 e di iscrivere in
via definitiva le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori indicate nella
petizione, escluse quelle sulle unità oggetto del fallimento I__________ SA.
Nel loro allegato conclusivo del 12 ottobre 2010 AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6 hanno
ribadito le rispettive domande. Altrettanto hanno fatto AO 1 e AO 2 il 14
ottobre 2010. Al dibattimento finale del 20 ottobre 2010 le parti presenti
hanno riaffermato le loro posizioni. AO 7, AO 8 e AO 9 sono rimasti assenti
ingiustificati.
E. Statuendo
con sentenza del 10 dicembre 2010, il Pretore ha respinto la petizione, ordinando
all'ufficiale del registro fondiario di cancellare le ipoteche legali degli artigiani
e imprenditori iscritte in via provvisoria. La tassa di giustizia di fr. 2500.–
e le spese di fr. 821.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 2800.–, a AO 5 e AO 6 con AO 3 e AO 4 fr. 2500.– complessivi,
a AO 7 fr. 700.– e a AO 8 e AO 9 fr. 700.– complessivi per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta con un appello del 13 gennaio 2011 a questa Camera per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato
nel senso di ordinare all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione delle
ipoteche legali indicate nel suo memoriale conclusivo. Nelle loro osservazioni del
22 febbraio 2011 AO 5, AO 6, AO 3 e AO 4 concludono per il rigetto dell'appello.
Il 24 febbraio successivo AO 1 e AO 2 formulano identica richiesta.
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le
decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC),
che erano impugnabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1
CPC ticinese). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 10
dicembre 2010 ed è pervenuta al legale dell'attrice il 13 dicembre successivo. Tenuto
conto delle ferie giudiziarie (art. 133 lett. a CPC ticinese), l'appello in
esame, introdotto il 13 gennaio 2011, è pertanto tempestivo.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha dichiarato nulla anzitutto la testimonianza 10
marzo 2009 di L__________, poiché come segretaria della ditta attrice, membro
del consiglio di amministrazione con firma individuale e azionista di minoranza
questa poteva essere escussa solo con interrogatorio formale. Nel merito il primo
giudice ha ritenuto che in concreto il termine trimestrale per iscrivere le
ipoteche legali di artigiani e imprenditori andasse valutato unitariamente, trattandosi
di “lavori base” eseguiti nelle singole proprietà per piani, “ma formanti un'unità
con quelli concernenti le parti comuni”. Se non che – egli ha continuato – la AP
1 non aveva dimostrato la tempestiva annotazione provvisoria delle ipoteche ottenuta
il 16 marzo 2006. A__________, dipendente dell'attrice, non aveva saputo
indicare con esattezza la data dell'ultimo lavoro eseguito sul cantiere, le sue
risposte essendo rimaste troppo vaghe. Anche N__________, dipendente dell'attrice,
era apparso “inconcludente”, poiché non era stato in grado di precisare se dopo
il 15 dicembre 2005 fossero state eseguite altre opere. Anzi, l'affermazione
secondo cui determinati collegamenti diretti erano stati eseguiti “per permettere
ad alcuni proprietari di entrare prima di Natale nei loro appartamenti” dimostrava
se mai che gli ultimi interventi non erano stati svolti nel gennaio del 2006,
bensì nel dicembre del 2005.
Per di più – ha soggiunto il Pretore – il rapporto
di sicurezza “__________”, allestito dalla __________ il 25 gennaio
2006, non conforta la tesi dell'attrice, il collaudo potendo essere stato eseguito
anche tempo dopo gli ultimi lavori svolti. Oltre a ciò, altri due elementi confermerebbero
la tardività della petizione: la data del 4 novembre 2005 indicata sulla
fattura (modificata a mano con l'indicazione del 27 febbraio 2006) e il fatto
che la AP 1 non aveva prodotto i bollettini giornalieri di lavoro, determinanti
per accertare la tempestività della richiesta volta all'iscrizione provvisoria
delle ipoteche legali. Alla luce di tali circostanze il Pretore ha così
respinto la petizione, ordinando la cancellazione delle ipoteche legali
annotate in via provvisoria.
3. L'appellante
rimprovera al Pretore di avere trascurato le ammissioni
degli avvocati PA 1 e PA 2 all'udienza del 17 maggio 2006, confermate N__________,
secondo cui a quel momento i lavori determinanti non erano ancora stati ultimati.
Essa invoca altresì la testimonianza di L__________, definita valida poiché essa
non è organo della ditta, ribadendo che la fattura del 4 novembre 2005 è stata spedita
nel febbraio del 2006 e che dopo tale data sono ancora stati eseguiti lavori
“costitutivi”, come ha dichiarato – tra l'altro – N__________. Circa la
testimonianza di quest'ultimo, l'appellante si duole che il Pretore l'abbia
interpretata male, trascurando che prima del Natale 2005 “l'impianto elettrico
dei singoli appartamenti non poteva essere ancora autonomo” (appello, pag. 6 a metà). Infatti – essa soggiunge – il collegamento provvisorio “illegale” al contatore, installato
allora, è stato sostituito da quello definitivo solo nel gennaio del 2006,
quando è anche stato allestito il rapporto di collaudo “__________”. E tale
sostituzione rappresenta a suo avviso un “chiaro intervento costitutivo”. L'appellante
invoca altresì la testimonianza di A__________, sottolineando che senza il
rapporto “__________” (redatto il 25 gennaio 2006 al termine dei lavori) “non
sarebbe stato “possibile procedere alla messa in servizio dell'impianto, alla
consegna al proprietario e al collegamento degli appartamenti ai relativi contatori”
(appello, pag. 7 verso l'alto). In subordine l'appellante censura il calcolo
delle ripetibili, ritenute sproporzionate, proponendo in caso di soccombenza
sua la riduzione di tutte le indennità da rifondere ai convenuti.
4. L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori doveva avvenire, fino al 31
dicembre 2011, entro tre (ora quattro) mesi “dal compimento del lavoro” (art.
839 cpv. 2 CC), ovvero dal momento in cui tutti gli interventi costitutivi erano
stati eseguiti e l'opera poteva essere consegnata (DTF 125 III 116 consid. 2b). Per
salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria nel senso
degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (DTF 137 III 566 consid. 3.3 con
rinvii). Incombe all'artigiano o all'imprenditore provare la tempestività dell'iscrizione
(art. 8 CC; Steinauer, Les droits
réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 317 n. 2889b). Nel caso in esame l'iscrizione
provvisoria delle ipoteche legali è avvenuta – come detto – il 16 marzo 2006.
La questione è di sapere se la ditta istante ha dimostrato di avere eseguito interventi
costitutivi sulla proprietà dei convenuti nei tre mesi precedenti oppure se il
15 dicembre 2005 i lavori erano già ultimati.
a) L'appellante
afferma a ragione che il Pretore ha
interpretato male la deposizione di N__________, il quale ha detto e ripetuto che
in concreto il collegamento elettrico definitivo dei singoli appartamenti è
stato eseguito solo nel gennaio del 2006, fino ad allora gli appartamenti essendo
ancora collegati a un contatore unico (“padronale”). Occorreva quindi allacciare
ogni unità al proprio contatore, ciò che è stato fatto nel gennaio del 2006, onde
Fatti
i due rapporti “__________”
(verbale del
10 marzo 2009, pag. 2 dopo la metà e pag. 3 all'inizio).
Dalla circostanza che un collegamento elettrico provvisorio sia stato eseguito
per “permettere ad alcuni proprietari di entrare prima di Natale nei loro
appartamenti” (loc. cit., pag. 2 verso il basso) non si può desumere che tutti
i lavori sono stati ultimati prima di Natale. Al contrario: l'attrice è
intervenuta nel gennaio del 2006 proprio per eliminare i raccordi degli appartamenti
al quadro padronale e allacciare ogni unità al rispettivo contatore (loc. cit.,
pag. 2 dopo la metà), senza di che non sarebbe stata possibile l'omologazione
dell'impianto (rapporto “__________”). Contrariamente a quanto reputa il Pretore, poi,
la portata dell'intervento (costitutivo) attuato nel gennaio del 2006 è stata
sufficientemente chiarita dal testimone. E siccome un'installazione provvisoria
è per sua natura incompiuta, al riguardo l'istanza era tempestiva sicché su
questo punto l'appello merita accoglimento.
b) Si
aggiunga ad ogni buon conto che, come si evince dagli atti, alla fine del 2005
rimanevano da ultimare anche altri lavori previsti dal contratto d'appalto. I patrocinatori dei convenuti AO 1 e AO 5 hanno riconosciuto, all'udienza
del 17 maggio 2006, che determinate opere non erano ancora funzionanti o
non erano terminate, come i campanelli, i citofoni e il lift (verbale, pag. 2 nel
mezzo), ciò che ha confermato anche N__________ (verbale del 10 marzo 2009,
pag. 3). Simili lavori non potevano definirsi manifestamente accessori o secondari
(doc. B, in particolare pag. 45 e 50), senza dimenticare che installazioni non
funzionanti non possono mai, dal punto di vista qualitativo, essere considerate
terminate (cfr. DTF 125 III 116 consid. 2b). Nemmeno i convenuti pretendono del
resto che in concreto l'attrice dovesse solo eseguire ritocchi, sostituire
elementi difettosi o eliminare difetti
(I CCA, sentenza inc. 11.2009.126 del 14 aprile 2011, consid. 5b).
5. Sull'esistenza del credito vantato
dall'attrice il Pretore non ha statuito, avendo respinto ogni iscrizione nel
registro fondiario.
L'istruttoria della causa è nondimeno completa, di modo che questa
Camera può giudicare essa medesima (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC).
a) Contrariamente
a quanto reputa l'attrice (conclusioni, punto 3 e appello, punto 5), lo
stralcio della causa da essa intentata contro la committente M__________ SA non
ha effetti vincolanti per gli altri convenuti, i quali rimangono legittimati a
far valere le eccezioni che spettavano alla fallita (art. 845 cpv. 2 CC;
I CCA, sentenza inc. 11.2009.206 del 30 dicembre 2011, consid. 4; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 188 n. 549). Né l'ammissione definitiva del
credito dell'attrice nella graduatoria del fallimento della M__________ SA esplica
effetti fuori del fallimento (art. 63 cpv. 2 RUF; cfr. DTF 133 III 391 consid. 4.3.3).
Su tale questione non è il caso pertanto di attardarsi.
b) Nel
loro memoriale di risposta (punto 2) e in quello conclusivo (cui rinviano nelle
osservazioni all'appello: punto 6) AO 2 e AO 1 contestano che i documenti prodotti
dall'attrice, non controfirmati dai convenuti, dimostrino l'entità della
mercede richiesta. Dimenticano però che l'offerta dell'attrice
per un prezzo forfettario di fr. 54 000.– (doc. B) è stata accettata e
sottoscritta il 3 febbraio 2004 dall'impresa generale M__________ SA (doc. C). Che
i convenuti non l'abbiano approvata poco importa, il diritto degli imprenditori
e degli artigiani all'ipoteca legale sussistendo anche qualora il credito sia
diretto non contro il proprietario, bensì – come nella fattispecie – contro l'imprenditore
generale (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; DTF 105 II 267 consid. 2; Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 902). Quanto alla doglianza degli stessi AO 2 e AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo), come pure dei convenuti AO 5 e AO 3 (osservazioni all'appello, pag. 3 in basso), i quali lamentano che lo sconto del 15% previsto nell'offerta
aggiornata del 2 febbraio 2004 (doc. C) non sia stato applicato, essa doveva
essere sollevata con il memoriale di risposta (art. 78 cpv. 2 CPC ticinese), ciò
che l'attrice ha eccepito nel memoriale conclusivo (punto 6). Ad ogni modo
lo sconto era previsto solo per i “supplementi che ogni cliente richiederà
singolarmente”, non per i lavori
contemplati nell'offerta accettata dalla M__________ SA il 3 febbraio 2004. La
pretesa di fr. 54 000.– vantata dall'attrice
risulta pertanto dimostrata.
c) Non a
torto i convenuti hanno rilevato davanti al Pretore che le offerte (doc. D ed E)
e i rapporti (doc. F) dei lavori a regia allestiti dopo l'offerta principale non sono controfirmati né da loro né dalla committente M__________
SA (risposta di AO 2 e AO 1, punto 2; risposta dei convenuti AO 5 e AO 3, punto 2). Se non che, una modifica del contratto d'appalto
non richiede per forza la forma scritta (art. 11 cpv. 1 e 363 CO), ma può anche
essere pattuita oralmente o tacitamente (sentenza del Tribunale federale 4C.189/1999 del 19 aprile 2000, consid. 2b con riferimenti), in particolare ove il committente lasci
eseguire all'appaltatore prestazioni supplementari o modificate senza muovere
obiezioni (sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 3b; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione,
pag. 309 n. 771; RtiD I-2007 pag. 813 consid. 5). Nel caso specifico i
convenuti non sostengono che la M__________ SA abbia reagito
ai lavori supplementari o che simili prestazioni non siano utilizzabili. Mancando
una chiara contestazione, quelle opere si presumono così riconosciute (art. 170
cpv. 2 CPC ticinese). Quanto all'importo della mercede, la censura sollevata
dai convenuti nell'allegato conclusivo (memoriale AO 1 pag. 3 ad 1.2; memoriale
AO 5 e AO 3, punto 2) risulta una
volta ancora tardiva (art. 78 cpv. 2 CPC ticinese) e
sfugge a ulteriore disamina.
d) AO
2 e AO 1 contestano infine la ripartizione del pegno tra le varie proprietà
Considerandi
per piani, e segnatamente la quota (fr. 5580.60) loro imputata (osservazioni
all'appello, pag. 4 in alto). Nella petizione l'attrice aveva addotto di avere frazionato
lo scoperto di fr. 31 350.25, secondo l'oggetto dei lavori eseguiti, tra la proprietà per
piani dei coniugi AO 1 (fr. 5186.40, pari a fr. 5580.60 con IVA), quella
della I__________ SA (fr. 5348.75, IVA inclusa) e l'impianto “padronale”
(fr. 20 420.90), suddividendo quest'ultimo importo fra tutti i condomini in
proporzione dei millesimi (pag. 4). Essa non ha giustificato però l'importo di
fr. 5580.60 ascritto esclusivamente ai convenuti AO 1, che sembra
corrispondere piuttosto al prezzo dell'offerta per i lavori nell'appartamento
n. 3 al primo piano (fr. 5186.40 senza IVA: doc. B, pag. 52), non nell'appartamento
n. 1. Tanto meno l'attrice ha fornito una qualsiasi indicazione sul modo
in cui ha imputato l'acconto di fr. 34 000.–, sicché per finire
non risulta dimostrato che i noti fr. 5580.60 possano essere posti a
carico esclusivamente dei coniugi AO 1. Il credito dell'attrice può dunque
dirsi dimostrato, tranne per l'ammontare di fr. 5580.60 nei confronti di AO
2.
e AO 1.
6.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la
soccombenza dei convenuti, parziale per quanto riguarda AO 2 e AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti AO 7 e AO 8, tuttavia, non hanno
presentato osservazioni all'appello, di modo che non possono reputarsi
“soccombenti” e non soggiacciono al pagamento di spese né alla rifusione di
ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; v. ora DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In circostanze del genere tanto conviene rinunciare equitativamente anche a prelevare la ridotta
quota di spese che andrebbe a carico dell'appellante, la quale ha diritto a una
parziale indennità per ripetibili, da suddividere proporzionalmente tra i
convenuti AO 5 e AO 3. AO 2 e AO
1.
dovranno rifondere all'attrice invece
un'equa indennità per ripetibili ridotte.
7.
Per quanto riguarda le spese di prima
sede, i comproprietari per piani formano un mero litisconsorzio facoltativo (Schumacher, op. cit., pag. 499 n. 1368),
sicché tali spese vanno ripartite in proporzione agli importi loro
richiesti, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 148 CPC ticinese). Ciò
premesso, nel caso specifico la quota a carico di AO 2 e AO 1, pari a un quarto del totale (fr. 8174.05 : fr. 31 350.25), va posta per un terzo a loro
carico e per gli altri due terzi a carico dell'attrice, la quale chiedeva
fr. 8174.05 (fr. 8071.95 più fr.
102.
) e ottiene fr. 2593.45 (fr. 2491.35 + fr. 102.10), mentre i rimanenti tre quarti vanno addebitati agli altri convenuti,
interamente soccombenti, in proporzione agli importi vantati dall'attrice.
Per quel che è delle ripetibili, nella sentenza impugnata il Pretore
ha condannato l'attrice a rifondere fr. 2800.– a AO 2 e AO 1,
fr. 2500.– complessivi ai convenuti AO 5 e AO 3, e fr. 700.– ognuno ai
convenuti AO 7 e AO 8, il loro legale avendo smesso di patrocinarli il 21
gennaio, rispettivamente il 28 febbraio 2008. L'appellante reputa tali somme esagerate, gli importi superando i massimi della tariffa, e chiede che l'indennità
complessiva sia ridotta a fr. 2000.– in considerazione dell'“accesso-rietà dell'iscrizione
dell'ipoteca legale rispetto alla causa creditoria di merito”. In caso di
accoglimento dell'appello essa chiede nondimeno l'assegnazione di ripetibili
ridotte, commisurate all'insieme delle ipoteche legali fatte valere nel
memoriale conclusivo, di fr. 17 343.25 (appello, pag. 10).
a) Secondo
l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese la parte soccombente era condannata a rimborsare
all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Erano considerate
ripetibili “le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità
per gli onorari di patrocinio” (art. 150 prima frase CPC
ticinese).
Quest'ultima era fissata, fino al 1° gennaio 2008 (art. 16 cpv. 2 del regolamento
del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1), entro i limiti
della tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), “tenendo conto della natura e
del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore”
(art. 150 seconda frase CPC ticinese). E secondo la tariffa appena citata l'onorario
di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa di carattere
pecuniario andava definito secondo in base al valore litigioso (art. 9 cpv. 1
TOA). Fra l'aliquota minima e quella massima prevista da tale norma la
rimunerazione del legale doveva poi essere stabilita di caso in caso secondo la
complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della
causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA; RtiD II-2008 pag. 619 consid. 6b).
b) Nel
caso in esame i richiami dell'appellante al “regolamento sulla tariffa” non sono
pertinenti, la causa essendo stata promossa prima del 2008, sicché il calcolo
delle ripetibili è disciplinato – come si è visto – dalla vecchia tariffa. Ora,
dandosi cumulo di azioni, il valore litigioso delle singole pretese si sommava
(art. 6 cpv. 1 CPC). La questione è di sapere se in caso di litisconsorzio facoltativo
i soccombenti fossero responsabili a titolo solidale per l'intero ammontare
dell'indennità o se ognuno rispondeva delle ripetibili dovute in base all'entità
della pretesa avanzata nei suoi confronti. L'art. 148 cpv. 3 CPC ticinese
stabiliva che litisconsorti (in genere) “potevano” essere condannati a
rifondere le ripetibili in via solidale. Nella fattispecie non v'è ragione di derogare
a tale principio. Tanto meno ove si consideri, per analogia, che anche in una
procedura di divisione di comproprietà ordinaria (art. 650 cpv. 1 CC) l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa si
commisura al valore della singola spettanza e non a quello dell'intera
comproprietà (sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007,
consid. 4 con rinvio a DTF 108 Ia 19; cfr. anche I CCA, sentenza 11.2010.75
dell'8 novembre 2013, consid. 4b).
c) Per valori compresi tra fr. 5000.– e fr. 10 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA prevedeva aliquote varianti dal
10.
al 20% del valore medesimo e dal 15 al 25% per valori inferiori a
fr. 5000.–. In concreto il patrocinio delle parti, di media difficoltà, ha
richiesto tuttavia ai patrocinatori un impegno ragguardevole, agli allegati
preliminari essendo seguite non meno di sei udienze (il 17 maggio 2006, il 15
ottobre e il 17 dicembre 2008, il 10 marzo e il 22 ottobre 2009 e il 20 ottobre
2010). Ciò giustifica di far capo a un'aliquota
medio-alta del 18%, rispettivamente del 23%. L'appellante ha diritto così
a ripetibili per fr. 350.– nei confronti di AO 5 e AO 6, per fr. 430.– nei
confronti di AO 3 e AO 4, per fr. 385.– nei confronti di AO 7 e per
fr. 915.– nei confronti di AO 9 e AO 8. Dato invece che risulta soccombere
per due terzi nei confronti di AO 1 e AO 2, essa deve versare ripetibili ridotte
a questi ultimi per fr. 490.–.
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge, seppur di poco, la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza
impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'Ufficiale del
registro fondiario del Distretto di Locarno è invitato a iscrivere in via
definitiva a favore della ditta AP 1 le seguenti ipoteche legali degli
artigiani e imprenditori:
– fr. 2491.35 con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 027
(pari a 139/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 3880.– con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 028
(pari a 185/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
già appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di __________;
– fr. 1552.– con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 029
(pari a 84/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 1735.75 con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 031
(pari a 86/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 122.50 con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 034
(pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 142.95 con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 035
(pari a 8/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
appartenente a AO 7;
– fr. 102.10 con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 036
(pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 037
(pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 038
(pari a 8/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
già appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di __________;
– fr. 1531.55 con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 208
(pari a 71/1000 della particella n. 1523 RFD di __________),
appartenente a AO 7.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 3321.–, da anticipare
dall'attrice, sono poste per fr. 555.– a carico dell'attrice medesima, per
fr. 276.– a carico di AO 1 e AO 2, per fr. 425.– a carico di AO 5 e AO
6, per fr. 510.– a carico di AO 3 e AO 4, per fr. 460.– a carico di AO
7 e per fr. 1095.– a carico di AO 8 e AO 9, con vincolo di solidarietà fra
i litisconsorti per l'intera somma.
AO 5 e AO 6 rifonderanno solidalmente
all'attrice un'indennità per ripetibili di fr. 350.– complessivi, AO 3 e AO 4 solidalmente
un'indennità per ripetibili di fr. 430.– complessivi, AO 7 un'indennità per
ripetibili di fr. 385.–, AO 8 e AO 9 solidalmente un'indennità per ripetibili di
fr. 915.– complessivi. L'attrice da parte sua rifonderà a AO 1 e AO 2 un'indennità
di fr. 490.– complessivi per ripetibili ridotte.
II. Le spese
processuali di appello, ridotte a fr. 875.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste per fr. 410.– a
carico dell'appellante medesima, per fr. 205.– a
carico di AO 1 e AO 2, per fr. 120.– a carico di AO 5 e AO 6 e per
fr. 140.– a carico di AO 3 e AO 4, con vincolo di solidarietà fra i litisconsorti
per l'intera somma.
AO 5 e AO 6 rifonderanno solidalmente
all'attrice un'indennità per ripetibili di fr. 270.– complessivi, AO 3 e AO 4
solidalmente un'indennità di fr. 325.– complessivi. L'appellante da parte sua rifonderà
a AO 1 e AO 2 fr. 475.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–;
–;
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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