11.2011.100
Liquidazione del regime dei beni: prova del finanziamento di un bene
24 settembre 2013Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2011.100
Data decisione, Autorità:
24.09.2013, ICCA
Titolo:
Liquidazione del regime dei beni: prova del finanziamento di un bene
ABITAZIONE CONIUGALE
ACQUISTI
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
art. 197 cpv. 2 cf. 2 CC
art. 200 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2011.100
Lugano
24 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2005.57 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 12 aprile
2005 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 6 luglio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 3 giugno 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1936) e AO 1 (1934) si sono sposati a __________ il 2
settembre 1961. Dal matrimonio sono nati L__________ (1962), F__________ (1965)
e B__________ (1970). I coniugi si sono separati nel febbraio del 1999, quando AO
1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1581 RFD,
proprietà del marito) per trasferirsi a __________. AP 1 lavorava per la __________
di __________, di cui è azionista e amministratore unico, carica che ricopriva
anche per la __________ di __________. Già esercente, la moglie lavorava anch'essa
per la __________. Nell'ambito di un'azione di separazione da lei introdotta il
22 novembre 1999, con decreto cautelare del 29 gennaio 2001 il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha obbligato il marito a versare a AO 1 un
contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. La causa è poi stata stralciata
dai ruoli il 14 aprile 2003, le parti avendo raggiunto un accordo stragiudiziale.
B. Il 12
aprile 2005 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, rivendicando
un importo da quantificare in liquidazione del regime dei beni, un imprecisato contributo
alimentare, il versamento di metà della prestazione d'uscita accumulata dai
coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale (o quanto meno un'indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC),
oltre a una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. In via cautelare essa
ha postulato, fra l'altro, il blocco della particella n. 1581 RFD di __________,
ciò che il Pretore ha ordinato inaudita parte il 13 aprile 2005. Nella sua risposta
del 3 giugno 2005 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e ha offerto “la
metà degli acquisti determinati da una perizia sulla casa di __________,
dedotto il carico ipotecario e i beni propri del marito, nonché gli anticipi
già effettuati pari a fr. 20
000.–”.
C. Il
Pretore ha deciso il 6 giugno 2005 di trattare la causa come divorzio su
richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 23 agosto 2005 i coniugi
hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la
decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Entrambi hanno poi
ribadito tale volontà dopo il termine bimestrale di riflessione. I coniugi sono
stati così chiamati a presentare un allegato contenente le motivazioni e le
conclusioni sui punti contestati. Nel suo memoriale del 12 gennaio 2006 AO 1 ha ribadito le proprie domande, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel rispettivo
allegato del 15 febbraio 2006 AP 1 ha confermato la sua posizione, aumentando a
complessivi fr. 135 177.50 la deduzione per “anticipi” dalla spettanza della moglie in
liquidazione del regime dei beni.
D. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta
il 20 giugno 2006 e l'istruttoria è terminata il 24 settembre 2010. Al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
proprio memoriale del 1° febbraio 2011 AO 1 ha precisato in fr. 335 901.35 la pretesa in
liquidazione del regime dei beni, in fr. 1000.– mensili vita natural durante la
richiesta di contributo alimentare e in fr. 113 000.– l'indennità postulata sulla
base dell'art. 124 cpv. 1 CC. Nel suo allegato del 3 febbraio 2011 AP 1 ha proposto la vendita della proprietà di __________, offendo alla moglie la metà del ricavo netto,
dedotti il debito ipotecario, i costi di realizzazione e i suoi beni propri
quantificati in fr. 200 000.–. Il 9 marzo 2011 il Pretore ha accolto un'istanza di
restituzione in intero presentata da AP 1 per assumere due documenti (n. 108 e
109) rinvenuti nel frattempo. Invitata a esprimersi, AO 1 ha mantenuto il suo punto di vista.
E. Statuendo
con sentenza del 3 giugno 2011, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato
AP 1 a versare alla moglie entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza la somma di fr. 313
313.– in liquidazione del regime matrimoniale (pari alla
metà degli averi bancari di lui, di fr. 30 626.20, e alla metà del valore
della particella n. 1581, di fr. 984 000.–, dedotto il carico
ipotecario di fr. 350 000.– e dedotti anticipi già versati alla moglie per fr. 38 000.–), ha stabilito
che i coniugi non si devono alcun contributo di mantenimento e ha respinto
tutte le altre domande. Egli non ha prelevato tasse
di giustizia, mentre le spese di fr. 6716.20 sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono
state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con
un appello del 6 luglio 2011 per ottenere che la sentenza impugnata sia
riformata riducendo a fr. 227 813.10 l'importo da lui dovuto alla moglie in
liquidazione del regime dei beni, suddividendo altrimenti le spese processuali
e assegnandogli fr. 3000.– per ripetibili. Il 18
luglio 2011 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio contestuale
all'appello, il quale non è stato notificato per osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).
Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di
divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art.
308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle
conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto
“se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione è di almeno 10 000 franchi”
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione del Pretore è stata
notificata alla patrocinatrice del convenuto il 6 giugno 2011, sicché il rimedio,
introdotto il 6 luglio 2011, è tempestivo. Il valore litigioso raggiunge agevolmente
inoltre la soglia di fr. 10 000.–. L'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante
produce in questa sede due documenti nuovi, consistenti in avvisi del __________
del 6 dicembre 2010 per il pagamento degli oneri ipotecari sull'abitazione
coniugale al 31 dicembre 2010. Se non che, nuovi mezzi di prova sono proponibili
in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non fosse possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico i due
documenti potevano senz'altro essere sottoposti al Pretore (art. 229 cpv. 3
CPC), dovendosi ancora presentare a quel momento i memoriali conclusivi. L'appellante,
del resto, non pretende il contrario. L'ammissibilità dei due documenti non è
quindi data.
3. Litigiosa
rimane in concreto la liquidazione del regime dei beni, la ripartizione degli
oneri processuali e l'indennità per ripetibili. Tutto il resto, compreso il
principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo
(art. 315 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc.11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid.
2 con rinvio). Ora, per quanto attiene alla liquidazione del regime matrimoniale
il Pretore ha ricordato nella sentenza impugnata che unici attivi da
considerare a tal fine erano gli averi bancari del marito al momento in cui è
stata promossa la causa di divorzio, di fr. 30 626.20 (da ascrivere agli
acquisti di lui), l'acconto in liquidazione del regime di fr. 38 000.– da lui versato
alla moglie e il valore della particella n. 1581 RFD di __________, appartenente
al medesimo. A quest'ultimo riguardo il primo giudice ha respinto la pretesa di
AP 1, il quale affermava di avere finanziato l'acquisto della casa con fr. 200 000.– di beni
propri versati dalla sua cassa pensione nel 1977 in seguito a un trasferimento all'estero, rilevando che, indipendentemente dalla massa d'appartenenza,
il convenuto non aveva dimostrato l'impiego di quel capitale per l'acquisto del
terreno o l'edificazione della casa. Ciò posto, negli acquisti di lui il Pretore
ha inserito fr. 634 000.– (valore venale di fr. 984 000.–, meno le ipoteche per fr.
350 000.–),
calcolando il valore degli acquisti del marito in fr. 702 626.10 complessivi e
la partecipazione della moglie all'aumento in fr. 313 313.– (dedotto
l'acconto di fr. 38 000.–).
4. L'appellante
adduce anzitutto che l'onere ipotecario gravante la sua proprietà immobiliare
ammonta non a fr. 350 000.–, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 381 000.–, i coniugi
avendo aumentato il mutuo di comune accordo nel 2010. A parte il fatto però che la pretesa si fonda su documenti nuovi, e come tali irricevibili
(sopra, consid. 2), ancora nel suo memoriale conclusivo del 3 febbraio
2011 il convenuto quantificava il debito ipotecario in fr. 350 000.– (pag. 6).
Certo, dopo avere ricevuto il memoriale conclusivo dell'attrice, il
9 febbraio 2011 egli si è rivolto al Pretore, asserendo che la moglie era caduta
in un “errore palese” sul calcolo dell'aggravio ipotecario. Non ha indicato però
a quanto tale aggravio ascenderebbe. E siccome agli atti figura unicamente l'esistenza
di ipoteche per fr. 350 000.–, la censura cade nel vuoto.
5. In
merito al finanziamento dell'abitazione acquistata nel 1980 l'appellante sostiene
che a causa del lungo tempo trascorso non sussistono più prove dirette, onde la
necessità di far capo a indizi. Egli allega, in estrema sintesi, che tutta una
serie di elementi induce a concludere che la proprietà è stata finanziata con
fondi prelevati dalla sua previdenza professionale, i quali sono acquisti
limitatamente al periodo in cui le parti hanno vissuto sotto il regime matrimoniale,
come prevede l'art. 207 cpv. 2 CC. A suo parere, visto che dall'acquisto del
terreno fino all'introduzione della causa sono trascorsi 25 anni, che il
processo è durato 6 anni e che la sua aspettativa di vita è di 14 anni, “il
capitale previdenziale, che si è surrogato nel terreno, deve essere ripartito
su 45 anni”. “Considerati pure gli interessi capitalizzati” – egli prosegue – “si
può determinare in fr. 7000.– il valore annuo della rendita
estrapolata dal capitale previdenziale surrogato nel valore del
terreno”. In definitiva, fr. 140
000.– andrebbero ascritti ai suoi beni propri, sicché
all'attrice va riconosciuta una partecipazione all'aumento non superiore a fr.
227 813.10.
6. Secondo
l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC gli acquisti di un coniuge comprendono “le prestazioni
di istituti di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di
istituzioni di previdenza sociale”. Il capitale che un coniuge riceve da un
istituto di previdenza o per impedimento al lavoro,
tuttavia, è ascritto ai beni propri fino a concorrenza
del valore capitalizzato della rendita che al coniuge sarebbe spettata allo
scioglimento del regime dei beni (art. 207 cpv. 2 CC). La liquidazione in
capitale ricevuta da un coniuge durante il matrimonio va considerata un bene proprio,
in altri termini, nella misura in cui si riferisce al lasso di tempo che
precede lo scioglimento del regime matrimoniale senza che si sia verificato un
caso di previdenza (RtiD I-2005 pag. 754 consid. 5a con rinvii di dottrina e
giurisprudenza, II-2008 pag. 64 n. 24c; v. anche Steck in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 12
ad art. 207 CC con richiami). Ciò premesso, un bene va attribuito alla massa
che ha finanziato il suo acquisto anche quando si tratti di un terreno che
viene successivamente edificato con mezzi finanziari provenienti dagli acquisti
del marito e il valore della costruzione ecceda di molto quello del suolo (DTF
132 III 149 consid. 2.2).
a) Dal
fascicolo processuale risulta che nel dicembre del 1975 AP 1 aveva maturato
presso la Cassa di previdenza della __________ una prestazione di libero passaggio
di fr. 213 641.45 (doc. 95), i quali sono
stati accreditati nel gennaio del 1976 su un conto alla __________ (doc. 94 e
95). Trasferitosi il marito da __________ a __________ (doc. 89), il 25 febbraio
1977 tale importo, aumentato nel frattempo a fr. 226 660.35, è stato riversato su un conto della __________ di __________,
destinati alla __________ sulla vita (doc. 91 e 92). Il 29 febbraio 1977
AP
1 ha poi stipulato con la citata compagnia un'assicurazione sulla vita
(polizza n. 5.151.544) che prevedeva il pagamento di un premio unico di fr. 226 660.– (doc. 93). Il 16 giugno 1980 la __________
gli ha comunicato che, fosse stata pagata l'imposta preventiva di fr. 11 252.20 (8% di fr. 140 665.–), non sarebbe avvenuta alcuna
comunicazione all'autorità fiscale federale (doc. 109, 1° foglio). AP 1 ha trasmesso così il giorno successivo all'__________ di __________ uno chèque di fr. 11 253.20 per il pagamento dell'imposta preventiva
(doc. 109, 2° foglio).
b) Nelle
condizioni descritte si può ragionevolmente arguire che il capitale riscattato
dalla __________ costituisse un bene proprio del marito, nessun caso di previdenza
essendo sopraggiunto prima dello scioglimento del regime dei beni, tanto più
che la prestazione di libero passaggio versata a suo tempo dalla __________ è
stata disposta a scopi di previdenza (cfr. Geiser,
La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio,
in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, collana rossa n. 25, Lugano 2002, pag.
50; Rumo-Jungo/Pichonnaz, Les interactions
entre prévoyance professionnelle et régimes matrimoniaux, in: CFPG, Aspetti
patrimoniali nel diritto di famiglia, collana rossa n. 35, Lugano 2005, pag. 26).
Il problema è che in caso di investimento va dimostrato il flusso concreto
dei pagamenti, non la possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid.
6.2). E nella fattispecie – come ha sottolineato il Pretore – nulla comprova l'uso
del capitale per l'acquisto della proprietà immobiliare.
c) Secondo
l'art. 200 cpv. 3 CC fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge sono
considerati acquisti. Spettava dunque al marito dimostrare nella fattispecie di
avere profuso beni propri nell'acquisto dell'immobile, ciò che la moglie contesta.
La prova dell'appartenenza di un bene a una massa può essere recata con
qualsiasi mezzo (documenti, testimoni, perizia, inventario), purché si tratti in
sostanza di una prova piena (cfr. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 22 segg. ad art. 200 CC). Presunzioni
di fatto o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà
di un bene non entrano in linea di conto (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1992, n. 39 ad art. 200 CC). Mere difficoltà probatorie
non comportano un alleggerimento dell'onere della prova (DTF 130 III 324 consid.
3.2).
d) Nel
caso specifico risulta dagli atti che nell'aprile del
1980 AP 1 ha acquistato dai membri della comunione ereditaria fu __________ il
fondo in rassegna, a quel tempo non edificato, per fr. 150 000.– e che il
trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 22 aprile 1980
(doc. G nell'inc. OA.1999.195 richiamato). Il pagamento è avvenuto il 9 aprile
1980 “a mezzo di un assegno n. __________ dell'__________ di __________”
(dichiarazione di __________, nel fascicolo “richiami VIII, doc. D”). L'importo
di fr. 150 000.– non coincide tuttavia con quello riscattato dal “secondo pilastro”
di fr. 140 665.–, senza che l'interessato dia spiegazioni al riguardo. Il
pagamento al venditore, poi, è avvenuto il
9 aprile 1980, mentre solo nel giugno del 1980 la compagnia
di assicurazioni si è rivolta all'appellante per chiedere istruzioni sul
pagamento dell'imposta preventiva connessa al riscatto. Non è chiaro perciò
quando AP 1 abbia effettivamente avuto a disposizione il capitale riscattato e
dove lo stesso sia finito. Che tutte le transazioni finanziarie siano state eseguite
mediante conti della __________ poco sussidia, trattandosi della primaria banca
svizzera in cui l'appellante deteneva i propri conti. L'appellante afferma di
non avere posseduto altri mezzi per condurre l'operazione
immobiliare, ma ciò non costituisce una prova e non gli giova, non
avendo egli fornito in particolare riscontri concreti sulla consistenza dei
suoi redditi da lavoro dal matrimonio (nel 1961) all'acquisto del fondo (nel
1980) né sui movimenti del conto __________ sul quale ha tratto lo chèque di
fr. 150 000.–.
e) Ne
discende che in concreto mancano prove sufficienti per desumere con affidabile certezza che l'acquisto della particella n. 1581 sia
stato finanziato con averi previdenziali del marito. Il fatto che banche e
assicurazioni distruggano dopo dieci anni la documentazione archiviata non solleva
dall'onere di dimostrare le proprie allegazioni, l'interessato dovendo far capo
allora ad altri mezzi di prova. La natura dei fatti da accertare in concreto
non giustifica infatti un alleggerimento del grado della prova richiesto (cfr.
DTF 130 III 324 consid. 3.2). Il rischio di non riuscire a dimostrare i fatti
che stanno alla base della pretesa grava sulla parte a cui incombe l'onere
della prova (art. 8 CC). In ultima analisi l'apprezzamento del Pretore, secondo
cui l'immobile deve ritenersi finanziato interamente con acquisiti, resiste così
alla critica.
7. L'appellante chiede di porre due terzi degli oneri di prima sede
a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli
fr. 5000.– a titolo di ripetibili ridotte. Egli fa valere che la moglie ha
intentato un'azione di divorzio su richiesta unilaterale quando egli aveva già dichiarato
di aderire allo scioglimento del matrimonio e che essa si è vista riconoscere
solo la metà delle sue pretese patrimoniali. Il Pretore non ha disconosciuto,
nella sentenza impugnata, che l'attrice si fosse vista riconoscere le sue
pretese “pressoché per la metà” e che l'istruttoria fosse stata condotta
“perché non vi era intesa su aspetti fondamentali per determinare l'importo
dovuto alla moglie, importo che, ancora con le conclusioni, il marito non ha
indicato”. Ha soggiunto nondimeno che nel diritto di famiglia la ripartizione
delle spese processuali non avviene solo in base a criteri aritmetici, ma anche
equitativi, onde la suddivisione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili.
Che l'attrice
abbia introdotto un'azione di divorzio su richiesta unilaterale quantunque
sussistessero i presupposti per un'istanza comune con accordo parziale è
possibile, ma ciò non ha inciso in misura apprezzabile sui costi del processo,
tant'è che dopo il primo scambio di atti scritti il Pretore ha deciso di
trattare la causa a norma degli art. 422 segg. CPC ticinese. Relativamente
alle
questioni patrimoniali, l'attrice ha ottenuto fr. 313 313.– su fr. 636 900.–, mentre il
convenuto postulava in via principale il rigetto di tutte le pretese della
moglie. Il riparto dei costi processuali a metà e la compensazione delle
ripetibili non trascende dunque in un eccesso né in un abuso del potere di
valutazione che competeva al Pretore in tema di spese giudiziarie. Men che meno
ove si consideri che nel caso precipuo l'apprezzamento è retto anche da criteri
di equità.
8. Le spese del giudizio odierno
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare
ripetibili a AO 1, che non è stata chiamata a formulare osservazioni.
9. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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