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Decisione

11.2011.101

Ricorso contro l'operato dell'ufficiale del registro fondiario e rettifica del registro fondiario

22 marzo 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 153 consid. 4.3). Chi si trasferisce in un'altra area linguistica deve

assumere quindi, per principio, le conseguenze che ne derivano. Deve rivolgersi

pertanto alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF

122 I 238 consid. 2d a 2e). Salvo casi particolari, estranei

alla fattispecie (si vedano segnatamente gli art. 5 n. 2 e 6 n. 3 lett. a

CEDU), non esiste il diritto di comunicare con le autorità in una lingua che

non sia quella ufficiale (DTF 136 I 153 consid. 4.3).

Ciò

premesso, spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali (art. 70

cpv. 2 Cost.; DTF 136 I 153 consid. 5). In concreto il Cantone

Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane (art. 1

Costituzione ticinese). E per l'art. 8 cpv. 1 LPAmm nei procedimenti

amministrativi le allegazioni devono essere scritte in lingua italiana. Il

tedesco non essendo lingua ufficiale nel Cantone, il ricorrente non può pretendere

così di usare tale idioma nei rapporti con le autorità. La richiesta di tradurre

il ricorso in lingua italiana non costituiva dunque, nel caso in esame, un formalismo

eccessivo né offendeva la libertà di lingua garantita dall'art. 8 cpv. 2 Cost.

Tanto meno esso disattendeva il diritto di essere sentito consacrato dall'art.

29 cpv. 2 Cost. Su questo punto il ricorso non merita ulteriore disamina.

5. Nel

merito il ricorrente ribadisce, in estrema sintesi, che quando è stata

costituita la servitù, il 24 aprile 1985, proprietario della particella n. 419

RFP era lui medesimo e non suo padre, essendo egli diventato proprietario del

fondo il 26 febbraio precedente. L'iscrizione della servitù nel registro fondiario

sarebbe pertanto indebita, giacché avvenuta sulla base di un'istanza sottoscritta

da una persona senza diritto, la firma di lui apposta sull'istanza essendo stata

falsificata. Inoltre – egli soggiunge – al momento dell'acquisto la particella

n. 419 RFP era libera da servitù. Per di più, il ricorrente si dice convinto

che il “sado” è stato costruito sul suo fondo solo nel 1989.

6. Litigiosa era, davanti all'autorità di vigilanza sul registro

fondiario, la cancellazione della servitù di posa e

allacciamento al “sado” e al pozzo perdente iscritta sulla particella n. 480 RFD

in favore della particella n. 476 RFD. Le critiche

mosse dal ricorrente al Comune di __________ e a funzionari del Dipartimento

del territorio in merito al rilascio di permessi di costruzione sono quindi

fuori argomento, come fuori argomento è la richiesta di risarcimento danni nei

confronti del Comune. Al proposito il ricorso si dimostra già di primo acchito

irricevibile.

7. RI

1 chiede – come detto – la cancellazione della nota servitù, sostenendo che il

diritto è stato iscritto indebitamente nel registro fondiario. Ora, la

rettifica nel registro fondiario di

iscrizioni, annotazioni e

cancellazioni inesatte e indebite sin dall'inizio è disciplinata nel caso

specifico dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni

Considerandi

eseguite senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni

sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione: sentenza

del Tribunale federale 5A_846/2009 del 12 marzo 2010 consid. 3.2 con riferimenti

in: ZBGR 92/2011 pag. 112; RtiD I-2008 pag. 1031 consid. 4). La seconda si

riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 cpv. 1 vRRF),

ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la

cancellazione non corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e

legittimi. Una via preclude l'altra (RtiD

I-2005 pag. 796 consid. 4

con richiami; v. anche DTF 133 III 643 consid. 3.1.1). Nella

fattispecie la rettifica amministrativa dell'art. 977 CC è manifestamente

esclusa, già per il fatto che l'ufficiale non ha constatato alcuna inesattezza nel

registro fondiario. RI 1 non poteva pretendere quindi che l'ufficiale cancellasse

la servitù, salvo esibire l'assenso dei proprietari del fondo dominante (art.

964.

cpv. 1 CC). Consenso che tuttavia egli non è stato in grado di procurarsi.

8.

Scartata

la via amministrativa, rimane a RI 1 la via giudiziaria. E la via giudiziaria

consiste in un'azione di rettifica del registro fondiario secondo l'art. 975

CC, da promuovere – come ha rilevato l'autorità di vigilanza sul registro

fondiario – davanti al giudice civile (Deschenaux,

Le Registre foncier in: Traité de droit privé suisse, Vol. V

II/2, Friburgo 1983, pag. 659; Krenger,

Die Grund­buchberichtigungsklage, 2ª edizione, pag. 18). Proponibile in ogni

tempo davanti al tribunale del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro

fondiario (art. 29 cpv. 1 lett. a CPC, già art. 19 cpv. 1 lett. a LForo) e diretta

contro i beneficiari della servitù, tale azione di accertamento tende ad armonizzare

il registro fondiario con la reale situazione giuridica (Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 975 CC; Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 342 n. 990;

Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts

und das Eigentum, 3ª edizione, pag. 550 n. 2125a; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol.

I, Basilea 1990, pag. 207, n. 47). Nell'ambito di una

simile azione il giudice esamina anche la validità del titolo o della richiesta

d'iscrizione (Deschenaux, op.

cit., pag. 670; Steinauer, op.

cit., pag. 333 n. 954a), censurata in concreto da RI 1. Non all'ufficiale del

registro fondiario, ma al giudice civile RI 1 deve pertanto rivolgersi, facendo

capo a un'azione di rettifica giusta l'art. 975 CC. Privo di consistenza, il ricorso

è perciò destinato all'insuccesso.

9.

La

tassa di giustizia e le spese dell'attuale pronunciato seguono la soccombenza

(art. 28 cpv. 1 LPAmm). Non si pone invece problema di ripetibili. Per tacere

del fatto che l'autorità di vigilanza e l'ufficiale del registro fondiario non

sono stati chiamati a

esprimersi sul ricorso, costoro sarebbero ad ogni modo intervenuti

nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la

vigilanza sulla tenuta del registro fondiario è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b

n. 2 LTF). Questioni di valore litigioso non parrebbero determinanti (sentenze del Tribunale federale 5A_614/2008 del 26 novembre

2008, consid. 1 non pubblicato in DTF 135 III 103; sentenza 5A_346/2009

del 12 agosto 2009, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 135 III 585).

11.

La comunicazione dell'odierno

giudizio avviene anche all'Ufficio federale per il diritto del registro

fondiario e del diritto fondiario (UFRF: art. 7 ORF), il quale esercita l'alta

vigilanza sulla tenuta del registro fondiario ed è legittimato a impugnare le decisioni

su ricorso in materia di registro fondiario dinanzi al Tribunale federale (art.

6.

cpv. 3 lett. j ORF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 500.– sono poste a carico del ricorrente.

3. Notificazione

a:

– ;

– e , ;

– Divisione della giustizia quale autorità di

vigilanza sul registro fondiario, Bellinzona;

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di

Lugano.

Comunicazione

all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per il diritto del registro

fondiario e del diritto fondiario.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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