11.2011.104
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
6 settembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.104
Data decisione, Autorità:
06.09.2011, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 241 cpv. 3 CPC
Incarto n.
11.2011.104
Lugano
6 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.329 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza
dell'11 maggio 2011 da
CO 1,
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
RE 1 ;
giudicando sull'appello del 10 maggio 2011
presentato dal convenuto contro la decisione emessa dal Pretore il 17 giugno 2011;
premesso che con decreto supercautelare del
12 maggio 2011 emesso nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione
coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato RE 1
(1960) a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie CO
1, uno di fr. 200.– mensili per il figlio E__________ (1993) e uno di fr. 600.–
mensili per il figlio R__________ (1996), assegni familiari non compresi;
rammentato che il 16 giugno 2011 AO 1ha
adito il Pretore perché ordinasse alla __________ SA di __________, alle cui dipendenze
RE 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui i contributi alimentari di
fr. 1550.– mensili per lei e i figli (complessivi degli assegni familiari),
riversandoli su un conto bancario a lei intestato;
rilevato
che con decisione (“decreto”) del 17 giugno 2011 il Pretore ha ordinato alla __________
SA di trattenere dallo stipendio di RE 1 l'importo di fr. 1550.– mensili e di riversarlo su un conto bancario intestato alla moglie CO 1, ponendo le spese
giudiziarie di fr. 50.– a carico di RE 1;
preso
atto che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello (“reclamo”) del 4
luglio 2011 in cui ha postulato la revoca del provvedimento;
ricordato
che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
constatato
che con lettera del 5
settembre 2011 AP 1comunica ora di rinunciare al'appello;
considerato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea
2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto
Considerandi
l'appellante a recedere dalla lite;
ritenuto
che la desistenza di una parte ha l'effetto di una decisione passata in giudicato
e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241
cpv. 2 e 3 CPC);
posto che
desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di
assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
106.
cpv. 1 CPC);
stabilito
che si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un legale;
appurato
che nella fattispecie non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato all'istante per osservazioni;
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2.
Non
si riscuotono spese giudiziarie.
3.
Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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