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Decisione

11.2011.104

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

6 settembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2011.329 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza

dell'11 maggio 2011 da

CO 1,

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

RE 1 ;

giudicando sull'appello del 10 maggio 2011

presentato dal convenuto contro la decisione emessa dal Pretore il 17 giugno 2011;

premesso che con decreto supercautelare del

12 maggio 2011 emesso nell'ambito di una procedura a protezione del­l'unione

coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato RE 1

(1960) a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie CO

1, uno di fr. 200.– mensili per il figlio E__________ (1993) e uno di fr. 600.–

men­sili per il figlio R__________ (1996), assegni familiari non compresi;

rammentato che il 16 giugno 2011 AO 1ha

adito il Pretore perché ordinasse alla __________ SA di __________, alle cui dipendenze

RE 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui i contributi alimentari di

fr. 1550.– mensili per lei e i figli (complessivi degli assegni familiari),

riversandoli su un conto bancario a lei intestato;

rilevato

che con decisione (“decreto”) del 17 giugno 2011 il Pretore ha ordinato alla __________

SA di trattenere dallo stipendio di RE 1 l'importo di fr. 1550.– mensili e di riversarlo su un conto bancario intestato alla moglie CO 1, ponendo le spese

giudiziarie di fr. 50.– a carico di RE 1;

preso

atto che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello (“reclamo”) del 4

luglio 2011 in cui ha postulato la revoca del provvedimento;

ricordato

che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

constatato

che con lettera del 5

settembre 2011 AP 1comunica ora di rinunciare al'appello;

considerato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea

2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto

Considerandi

l'appellante a recedere dalla lite;

ritenuto

che la desistenza di una parte ha l'effetto di una decisione passata in giudicato

e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241

cpv. 2 e 3 CPC);

posto che

desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di

assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.

106.

cpv. 1 CPC);

stabilito

che si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un legale;

appurato

che nella fattispecie non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato all'istante per osservazioni;

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Non

si riscuotono spese giudiziarie.

3.

Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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