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Decisione

11.2011.106

Competenza per territorio dell'autorità tutoria ricusa di una Commissione tutoria regionale per prevenzione

5 settembre 2011Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sulla

competenza per territorio

4. Dal

1° giugno 2011 RI 1 e RI 2 sono domiciliati ad __________ (doc. 1, act.

27). Se il caso andasse trasferito per competenza alla Commissione tutoria

regionale 18, la domanda di ricusazione nei confronti della Commissione tutoria

regionale 14 risulterebbe senza oggetto. Ora, l'art. 315 cpv. 1 CC prevede che abilitate

a ordinare misure protettrici del figlio sono le autorità al domicilio di

quest'ultimo. In applicazione dell'art. 25 CC il domicilio del figlio

corrisponde a quello dei genitori o, se essi non hanno un domicilio comune, al

domicilio del genitore che ha la custodia parentale (Breitschmid in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizio­ne, n. 17 e n. 27 agli art. 315/315a/315b). Decisivo è il domicilio all'apertura del procedimento. Successivi cambiamenti

non influiscono sulla competenza dell'autorità (Breit­schmid,

op. cit., n. 18 agli art. 315/315a/315b CC; Meier in: Commentaire

romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 5 ad art. 315/315a/315b).

a) Che

in concreto i coniugi abbiano trasferito il domicilio nel Comu­ne di __________

in pendenza di ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele nulla toglieva,

ciò premesso, alla competenza per territorio della Commissione tutoria

regionale 14. E sulla privazione della custodia parentale la competenza per

territorio rimarrà a quest'ultima fino al momento in cui la relativa decisione

sarà passata in giudicato. Se mai alla Commissione tutoria regionale 18 spetterà

di eseguire tale decisione (Breit­schmid,

loc. cit.).

b) Diversa

è la situazione quel quanto concerne la postulata reintegrazione nella custodia

parentale, chiesta dai coniugi il 9 giugno 2011 alla Commissione tutoria

regionale 14. A quel momento infatti RI 1 e RI 2 erano già domiciliati nel Comune

di __________, sicché l'istanza andava presentata alla Commissione tutoria

regionale 18, competente per territorio (art. 1 del regolamento di applicazione

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, RL 4.1.2.2.1). È vero che il 10 maggio 2011 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso alla Commissione tutoria

regionale 14 un rapporto in cui auspicava la fine del collocamento e il rientro

dei figli in famiglia alla fine dell'anno scolastico. Tale atto non era inteso

però – né può essere considerato – come una richiesta di reintegrazione nella

custodia parentale atta a perpetuare la competenza per territorio della Commissione

tutoria regionale 14. La stessa Commissione, del

resto, si è attivata solo dopo avere ricevuto la formale istanza di RI 1

e RI 2, indicendo l'udienza del 30 giugno 2011. Su questo punto il

ricorso in esame si dimostra quindi parzialmente fondato, nel senso che per le

procedure a protezione dei figli aperte dopo il 1° giugno 2011 la competenza per

territorio passa alla Commissione tutoria regionale 18. Alla Commissione

tutoria regionale 14 rimane invece la trattazione della procedura intesa alla

privazione della custodia parentale. La ricusa non può dirsi di conseguenza senza

oggetto.

Considerandi

II. Sulla

ricusazione

5.

Per quel che concerne i motivi di ricusazione, l'art. 31 cpv. 1 della

citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

prevede che per i membri delle autorità di tutela valgono i motivi di

esclusione e ricusazione previsti dal Codice di procedura civile. L'entrata in

vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, non

ha portato cambiamenti di sostanza, se non per il fatto che i motivi di

ricusazione sono diventati quelli previsti dal nuovo art. 47 CPC, il quale comprende

anche i vecchi motivi di esclusione (art. 26 CPC ticinese), voce ormai dismessa

nella terminologia del nuovo Codice. L'Autorità di vigilanza si è dipartita, a

ragione, dalle medesime premesse.

a) RI

1.

e RI 2 chiedono la ricusa dei membri della Commissione tutoria regionale 14

per “parzialità” ossia “prevenzione” – o almeno per “parvenza di prevenzione” –

nei loro confronti. Ciò premesso, l'istanza deve reputarsi ancorata all'art. 47

cpv. 1 lett. f CPC. Tale norma costituisce una clausola generale che prevede un

motivo di ricusazione nel caso in cui l'autorità “per altri motivi,

segnatamente a causa di ami­cizia o inimicizia con una parte o il suo

rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa”. Essa abilita le

parti a chiedere la ricusazione ove si ravvisino fattori che mettano in dubbio agli

occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle me­desime condizioni l'imparzialità

di chi opera in seno all'autorità (Wull­­schle­ger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, n. 30 ad art. 47). Tale garanzia tende a impedire che circostanze

estranee al processo possano influire sull'esito della decisione in favore o a detrimento

di una parte (DTF 136 I 210 consid. 3.1 con rinvii). Occorre però che le

circostanze esterne mettano concretamente in dubbio il requisito di imparzialità,

o per il comportamento soggettivo di chi opera o per serie parvenze oggettive. Semplici

impressioni di parte non bastano (DTF 136 I 210 consid. 3.1 con rinvii).

b) Come ha ricordato l'Autorità di vigilanza, una domanda di ricusazione

diretta contro un'autorità collegiale è ricevibile solo ove sia motivata nei

confronti di ogni singolo membro dell'autorità (RDAT I-1996 pag. 83 consid.

3.

, 1984 pag. 61 in fine). L'autorità in quanto tale non può essere ricusata

(RDAT 1990 pag. 73 consid. 3.2 in fine; cfr. anche DTF 105 Ib 301 consid. 1a;

sentenza del Tribunale federale 2C_150/2008 del 10 luglio 2008, consid.

1). I ricorrenti argomentano che la loro domanda dev'essere intesa

come rivolta anche contro i membri supplenti della Commissione tutoria

regionale 14, i quali sarebbero influenzati dai pregiudizi rivelati dai titolari,

onde la richiesta di trasferire il caso alla Commissione tutoria regionale 18. In realtà, una volta di più, i ricorrenti si limitano a muovere accuse all'intera Commissione

tutoria regionale, senza addurre motivi individuali nei confronti dei singoli

mem­bri. Al riguardo il ricorso andrebbe dichiarato già

a un primo esame irricevibile. Sia

come sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito del ricorso non muterebbe per

le ragioni che seguono.

c) I

ricorrenti fanno valere che dal 2004 al 2010 la Commissione tutoria regionale 14 ha trascurato ogni intervento in loro favore, nonostante essi medesimi e il pediatra dei figli

abbiano manifestato a più riprese una situazione di bisogno. Secondo loro un

simile comportamento può spiegarsi solo con pregiudizi nei loro confronti. Essi

lamentano, in sintesi, che la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto

nominare loro un curatore per assisterli in eventuali procedure legali contro il

locatore, che l'autorità comunale ha accertato a torto l'abitabilità del loro

appartamento, a dispetto del pessimo stato in cui si trovava e che nessuno li

ha aiutati a trovare una nuova sistemazione. Essi censurano altresì il mancato

intervento dei servizi sociali dopo il rifiuto di una rendita da parte dell'Assicurazione

Invalidità e dopo le decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali in merito

agli assegni familiari. Ora,

eventuali

mancanze dei servizi sociali o decisioni erronee del Municipio di __________

non possono essere imputate alla Commissione tutoria regionale. Inoltre, per

tacere del fatto che le citate vicissitudini non risultano essere state rese

note all'autorità tutoria (non ve n'è

traccia nell'incarto della Commissione tutoria regionale 14, annesso

all'inc. 11.2011.105), assicurare un patrocinio in materia di locazione non

rientra nei compiti delle autorità tutorie. Tali doglianze non confortano

pertanto la domanda di ricusazione.

In

realtà risulta dagli atti che la situazione della famiglia era tenuta sotto

controllo dai servizi sociali e dalle autorità educative fin dal 2004, in particolare per quanto attiene alla scolarizzazione e alla socializzazione dei figli. Inoltre

il 29 aprile 2009, in seguito a difficoltà di comporto manifestate dal figlio

maggiore, la Commissione tutoria regionale ha incaricato il Servizio medico

psicologico di __________ di valutare le capacità parentali dei genitori e di assicurare

un sostegno ai ragazzi. Dagli atti emerge altresì che i tentativi d'intervento

dei servizi sociali sono stati fortemente osteggiati dai ricorrenti (rapporto

del Servizio sociale di __________, del 30 agosto 2005, e lettera dell'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni, del 24 maggio 2006, nell'incarto citato). Se

mai v'è da interrogarsi, anche alla luce degli avvenimenti più recenti, se già

in passato la Commissione tutoria regionale non dovesse intervenire con mezzi

più incisivi a protezione dei figli. Ad ogni modo non si ravvisano in concreto

omissioni che lascino trasparire indizi di prevenzione.

d) Gli

interessati si dolgono anche del fatto che la Commissione tutoria regionale, pur

avendo appreso che essi non mandavano più i figli a scuola e avevano interrotto

il pagamento delle pigioni, non è intervenuta neppure dopo il settembre del

2010, lasciando che i ragazzi trascorressero il Natale in un centro di accoglienza.

Sostengono che solo una persona prevenuta può ravvisare una “vendetta” nella

loro “scelta

estrema” di “lasciarsi andare per attirare l'attenzione e ricevere

un aiuto richiesto da anni”. Il termine “vendetta”, tuttavia, figura nella

decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (pag. 10). E gli interessati

non possono muovere rimproveri alla Commissione tutoria regionale per termini

usati da un'altra autorità. Quanto ai dubbi da loro sollevati in merito all'imparzialità

dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, essi non riguardano la Commissione

tutoria regionale.

L'esame

degli atti relativi al ricorso del 21 giugno 2011 (nell'incarto della Commissione

tutoria regionale annesso all'inc. 11.2011.105) conferma anzi che il 27 agosto

2010.

RI 1 e RI 2 avevano sostenuto di essere in procinto di trasferirsi nella

Svizzera orientale, ciò che hanno ribadito il 17 settembre 2010. Constatato in seguito

che la famiglia era ancora a __________, le autorità scolastiche hanno

segnalato la situazione alla Commissione tutoria regionale, che il 12 ottobre

2010.

ha sollecitato dal Servizio medico-psicologico il rapporto com­missionato

l'anno prima. Il 22 novembre 2010, poi, i servizi sociali hanno informato la Commissione

tutoria dell'imminente sfratto della famiglia, comunicando di avere ritenuto

opportuno non intervenire ed “esporre la famiglia alle proprie responsabilità”.

Il giorno dopo lo sfratto, il 22 dicembre 2010, la Commissione tutoria regionale

ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di esperire una valutazione

socio-familiare e di proporre le misure necessarie a protezione dei minori.

Quando

rimproverano alla Commissione tutoria regionale di non avere impedito lo

sfratto, i ricorrenti addossano a quest'ultima responsabilità per comportamenti

da loro medesimi assunti. Certo, un curatore amministrativo avrebbe forse potuto

assistere i ricorrenti per ottenere il rinnovo degli assegni familiari o i sussidi

sociali, come pure nell'amministrazione dei pagamenti, ma ciò presupponeva la

collaborazione dei medesimi. E tale collaborazione faceva manifestamente difetto,

ove appena si consideri che gli interessati non aprivano la porta nemmeno alla

polizia per ritirare gli atti giudiziari. Circa la scolarizzazione dei figli, è

compito del Municipio vigilare sulla frequenza della scuola (art. 54 della legge

della scuola; RL 5.1.1.1), non della Commissione tutoria regionale. Al limite questa

avrebbe potuto anticipare la decisione sulla privazione della custodia

parentale e il collocamento dei figli in un istituto, ma a una simile

prospettiva i ricorrenti si sono sempre opposti. Che i figli abbiano passato il

Natale in un centro di accoglienza si deve poi allo stesso RI 1, il quale al

momento dello sfratto ha rifiutato categoricamente di collocare provvisoriamente

i ragazzi all'__________. In definitiva, quanto accaduto è lungi dal sostanziare

le accuse di inattività rivolte alla Commissione tutoria regionale.

e) Per

i ricorrenti la lettera inviata loro il 10 gennaio 2011 dalla Commissione tutoria

regionale denota prevenzione. Sostengono che, per il tono e le modalità, obbligare

una famiglia ad andarsene dal Cantone entro 24 ore o vedersi togliere i figli è

indice di prevenzione e pregiudizio, tanto più che il collocamento è stato

prospettato senza sentirli e senza raccogliere il parere di esperti. Ora, nella

citata lettera la Commissione tutoria regionale ha prospettato ai ricorrenti un'alternativa:

il trasferimento di tutta la famiglia nella Svizzera interna o il mantenimento

del domicilio a __________. In caso di trasferimento essi avrebbero ricevuto un

aiuto finanziario per i primi giorni e il loro incarto sarebbe stato trasmesso

all'autorità tutoria nel nuovo domicilio. Se invece fossero rimasti a __________,

essi sarebbero stati privati della custodia parentale, i figli sarebbero stati collocati

in un istituto e sarebbe stata

esperita una valutazione delle loro capacità genitoriali. Essi sono

stati invitati a comunicare immediatamente la scelta, sottoscrivendo una delle

due opzioni (doc. 1, allegato 15).

Sui

metodi adottati dalla Commissione tutoria regionale si potrà anche opinare. Sta

di fatto che gli interessati hanno ribadito in più occasioni di voler lasciare

il Ticino, tant'è che nella lettera citata hanno sottoscritto proprio

quell'opzione, salvo poi rinunciare per le difficoltà incontrate nel trovare un

alloggio di loro gradimento (comunicazioni e-mail del 12 e 15 gennaio 2011

negli atti della Commissione tutoria regionale 14 relativi all'inc.

11.2011

). E dopo avere espresso per mesi il proposito di trasferirsi nella

Svizzera orientale, essi non possono sostenere adesso che la Commissione tutoria

regionale volesse “allontanare la famiglia al più presto”. Pur nella sua perentorietà,

lo scritto non contiene in ogni modo termini suscettivi di denotare

prevenzione. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, inoltre, la Commissione

tutoria regionale non poteva indugiare oltre nel prendere misure a protezione

dei figli, non potendosi protrarre il ricovero dei ragazzi nel centro di

accoglienza per il tempo necessario a raccogliere il parere di esperti. Misure

d'urgenza erano inderogabili.

Quanto

ai provvedimenti annunciati nello scritto in questione, anche volendo indulgere

per la “scelta estrema” dei ricorrenti, dettata dalla frustrazione di alloggiare

in un appartamento reputato inadatto, la decisione di far disertare la scuola

ai figli non è scusabile. Fino a una valutazione della loro capacità di

genitori la privazione della custodia parentale e il loro collocamento dei

figli in un ambiente protetto era un passo obbligato. Non si può dire,

pertanto, che le misure prospettate in quella lettera fossero intese a

esercitare pressioni ingiustificate. Richiamare formalmente i genitori sulle

conseguenze dei loro comportamenti e delle loro scelte non può essere interpretato

come indizio di prevenzione.

f) I

ricorrenti affermano che la Commissione tutoria regionale ha dimostrato

scarsa considerazione anche per la curatrice __________, coinvolta in una

vertenza con il Municipio di __________ in cui siede la presidente della Commissione,

tant'è che in un verbale (dal quale stati epurati commenti malevoli nei

confronti di lei) figura come essa non sarebbe più stata chiamata a intervenire

in compiti affidati all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. L'argomento non

giova alla domanda di ricusazione. Davanti alla Commissione tutoria regionale

gli interessati hanno dichiarato il 10 febbraio 2011 di ritenere idonea alla

funzione di curatrice amministrativa __________, al che la Commissione tutoria

regionale ha posto la condizione che questa si occupasse solo dell'aspetto

amministrativo ed evitasse di interferire nei compiti dell'Ufficio delle famiglie

dei minorenni (doc. 1, allegato 23, pag. 2 in alto). Valutare l'idoneità di una persona proposta alla carica di curatore è compito dell'autorità tutoria, cui

spetta anche definirne l'incarico. Da tale profilo, pertanto, il verbale citato

non suffraga indizi di prevenzione. Quali “giudizi gratuiti” siano poi stati espunti

dal protocollo non è dato di sapere. Comunque sia, eventuali riserve sull'idoneità

del curatore proposto non dimostrano pregiudizi nei confronti dei ricorrenti.

g) Secondo

i ricorrenti la decisione 20 giugno 2011 della Commissione tutoria regionale che

conferma la privazione della custodia parentale e il collocamento dei figli in

istituto anche dopo la fine dell'anno scolastico è incomprensibile. Essi fanno

valere, in estrema sintesi, che nel proprio rapporto del

10.

maggio 2011 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni consigliava

di porre termine al collocamento alla fine dell'anno scolastico, il 17 giugno

2011, mentre la Commissione tutoria regionale ha fissato la relativa udienza solo

per il 30 giugno 2011, negando il diritto ai figli di restare a casa dal 17 al

30.

giugno 2011, quando in precedenza essi avevano trascorso con loro senza

problemi tutti i fine settimana e le vacanze di Pasqua e dell'Ascensione. I

ricorrenti sottolineano di avere adesso un'abitazione idonea, che le

prestazioni sociali sono state ripristinate, che gli attriti con l'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni sono superati e che l'assistente sociale di __________

conferma la loro buona volontà. Si dolgono che solo ora la Com­missione tutoria

regionale metta in dubbio la loro capacità genitoriale dopo avere rinunciato in

passato ad accertamenti specialistici. Con la decisione del 20 giugno 2011 la

Commissione tutoria regionale dimostrerebbe non solo prevenzione per la propria

incapacità di riconsiderare la situazione, ma anche desiderio di “onnipotenza”

e totale mancanza di autocritica. Essi lamentano altresì che la decisione impugnata

difetta di motivazione nella misura in cui l'Autorità di vigilanza non ha

vagliato il buon fondamento della loro istanza cautelare del 17 giugno 2011 per

ottenere l'autorizzazione a tenere a casa i figli dal 17 al 30 giugno 2011.

Giovi

rammentare intanto che un procedimento di ricusa non è destinato a sindacare il

contenuto di decisioni nel merito (RtiD I-2006 pag. 628 n. 4c). Né l'emanazione

di decisioni cautelari basta di per sé a indiziare parzialità, men che meno

nella fattispecie, ove si pensi all'incalzare delle richieste dei ricorrenti. Nelle

funzioni di un'autorità rientra anche quella di dirimere questioni controverse

e delicate, sicché provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del proprio

ufficio non permettono – da sé soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora

dovessero rivelarsi errati. Errori di fatto o di diritto vanno censurati con i

rimedi giuridici offerti dalla legge, non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 20

consid. 5b con rinvio). Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali

da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono –

se mai – giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 Ia 124

consid. 3e). Dal profilo del diritto di essere sentito, pertanto, non era

compito dell'Autorità di vigilanza (né spetta a questa Camera) vagliare la

correttezza della decisione emessa il 20 giugno 2011 dalla Commissione tutoria

regionale.

Ciò

posto, nella misura in cui rimproverano alla Commissione tutoria regionale di

non avere seguito la proposta contenuta nel rapporto dell'Ufficio delle famiglie

e dei minorenni i ricorrenti perdono di vista che – come ha rilevato l'Autorità

di vigilanza sulle tutele – il contenuto di perizie e pareri non vincola

l'autorità (DTF 136 III 161 consid. 3.4.2). Il fatto che un'autorità si scosti,

sia pure in una decisione cautelare, dalle proposte di un esperto non configura

pertanto parzialità. È vero che il fatto di avere fissato l'udienza per

discutere il noto rapporto solo dopo la fine dell'anno scolastico può apparire

irritante. Ciò nonostante, non si può dire che l'autorità abbia procrastinato l'incontro

di proposito, tanto meno se si pensa che il rapporto, datato 10 maggio 2011, è

stato ricevuto dalla Commissione tutoria regionale solo il 23 maggio 2011

(timbro di ricezione apposto sull'esemplare agli atti della Commissione tutoria

regionale 14 nell'inc. 11.2011.105). Non a torto gli interessati lamentano che

solo ora la Commissione tutoria regionale si sia accorta della mancanza di

approfondimenti circa le loro capacità genitoriali. Spettava in effetti alla

Commissione vegliare a che il Servizio medico-psicologico da lei incaricato procedesse

speditamente negli accertamenti, tanto più che il mandato era stato conferito

il 28 aprile 2009 ed era già stato sollecitato il 12 ottobre 2010 (atti della Commissione

tutoria regionale 14 nell'inc. 11.2011.105). Sapere se la Commissione tutoria

regionale abbia correttamente valutato le circostanze non è tuttavia oggetto

del giudizio odierno. Quanto conta è – come detto – che isolati errori di

apprezzamento da parte di un'autorità non bastano a fondare una ricusa.

h) I ricorrenti soggiungono di avere denunciato al Ministero pubblico

i membri della Commissione tutoria regionale per abuso d'autorità e lesioni

corporali, di modo che questi avranno un interesse personale nel negare i

presupposti per una loro reintegrazione nella custodia parentale e la revoca

del collocamento. Ora, il fatto di denunciare il membro di un'autorità non basta

per motivare una ricusa nei confronti di lui (RtiD

I-2004 pag. 464 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2008.37 del

10.

settembre 2008, consid. 5). I ricorrenti non possono valersi dunque della

loro denuncia per giustificare la domanda di ricusa. L'avversione

dev'essere quella dell'autorità verso la parte e non viceversa, lo scopo della

ricusazione essendo di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella

di garantirle la scelta del magistrato che più le aggrada (v. DTF 134 I 22

consid. 4.3.2). E in concreto non traspare alcun elemento suscettivo di far

apparire i membri della Commissione tutoria regionale particolarmente colpiti

dalla denuncia.

Nelle

osservazioni al ricorso presentato il 21 giugno 2011 da RI 1 e RI 2 contro la

decisione emessa il 9 giugno 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele la

Commissione tutoria regionale adduce invero che “le affermazioni, assolutamente

inveritiere, fornite dall'PA 1 nei confronti di un'autorità rasentano gli

estremi del procedimento penale che questa Commissione tutoria si riserva di

avviare” (risposta del 22 luglio 2011, pag. 1 nell'inc. 11.2011.105). Sta di fatto

che finora la Commissione non risulta avere presentato denuncia alcuna, di modo

che i membri della stessa non sembrano particolarmente offesi. Non si può

presumere di conseguenza che essi abbiano ormai perduto il senso dell'imparzialità

e dell'equanimità cui un'autorità deve far capo nell'esercizio delle proprie

attribuzioni ufficiali. Ne segue che, infondato, al riguardo il ricorso è

destinato all'insuccesso.

III. Sull'assistenza

giudiziaria

6.

Dal 1° gennaio 2011 le decisioni in materia di assistenza giudiziaria

sono impugnabili davanti all'autorità competente a decidere nel merito i

ricorsi contro le decisioni dell'autorità concedente (art. 12 cpv. 1 LAG). Il rifiuto

del beneficio si impugna, in altri termini, con il rimedio giuridico

applicabile per impugnare il merito (art. 12 cpv. 2 LAG).

7.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha respinto la richiesta poiché l'istanza di ricusazione

difettava fin dall'inizio, a suo avviso, di ogni possibilità di esito

favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG). Gli interessati obiettano che la loro domanda

era senz'altro giustificata da ragioni oggettive, anche l'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni avendo posto in dubbio l'imparzialità della Commissione

tutoria regionale 14. L'argomentazione è parzialmente provvista di buon

diritto. Come si è visto, nella fattispecie la richiesta di trasferire gli atti

alla Commissione tutoria regionale 18 si legittima limitatamente alla procedura

di reintegrazione nella custodia parentale. Non può dirsi quindi che su tal

punto il ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele fosse sprovvisto di esito

favorevole. Per contro gli addebiti mossi dai ricorrenti ai membri della Commissione

tutoria regionale 14 non giustificavano la ricusa. Che un assistente sociale dell'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni condividesse la loro opinione ancora non significa

che i timori di prevenzione si ancorassero a elementi oggettivi. In proposito

il ricorso non denotava quindi possibilità di successo. I ricorrenti andavano

ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, in definitiva, relativamente

alla questione della competenza per territorio della Commissione tutoria

regionale 14.

IV. Sulle

spese giudiziarie, le ripetibili e la domanda di assistenza giudiziaria in

appello

8.

La

tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione seguono la vicendevole soccombenza (art. 31 LPAmm per

analogia). I ricorrenti ottengono causa parzialmente vinta sulla questione

della competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 14, ma

escono sconfitti sulla ricusazione. Ciò giustificherebbe di suddividere le

spese tra loro medesimi e la Commissione tutoria regionale. La particolarità

del caso e le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui essi versano

inducono tuttavia a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto alle

ripetibili, il grado di vittoria dei ricorrenti non giustifica l'assegnazione

di indennità. Come davanti all'Autorità di vigilanza, la richiesta di

assistenza giudiziaria merita dunque di essere accolta limitatamente alla

questione della competenza per territorio della Commissione tutoria regionale

14, ma non sulla ricusa della stessa (art. 3 cpv. 3 LAG).

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia

civile è dato – trattandosi di una decisione riguar­dante

la competenza e la ricusazione – anche se la decisione

non ha carattere finale, indipendentemente da questioni di valore (art. 92

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La richiesta di ricusazione nei

confronti della Commissione tutoria regionale 14 è respinta.

2. Le

istanze a protezione dei figli introdotte dopo il 1° giugno 2011 sono trasmesse

alla Commissione tutoria regionale 18 per competenza.

3.

RI 1 e RI 2 sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell'PA 1 limitatamente alla questione della competenza per

territorio della Commissione tutoria regionale 14.

4. Non

si prelevano tasse né spese.

II. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

III. RI 1 e RI 2 sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell'PA 1 limitatamente alla questione della competenza per

territorio della Commissione tutoria regionale 14.

IV. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

a:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele;

Commissione tutoria regionale 18, Faido.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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