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Decisione

11.2011.108

Misure d'esecuzione correlate a provvedimenti cautelari

24 agosto 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nelle cause

CA.2011.119 (provvedimenti cautelari) e SO.2011.1642 (tutela giurisdizionale

nei casi manifesti) e della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanza del 21 aprile 2011 dalla

AO 1

(patrocinata dall'. PA 1)

contro

AP 1

(già patrocinata dall'. __________,),

giudicando

sull'appello dell'11 luglio 2011 presentato dall'AP 1 contro l'“or­dinanza” emessa

dal Pretore il 22 giugno 2011 e la “fattura” a essa correlata;

Ritenuto

in fatto: A. In accoglimento di un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi

ma­nifesti presentata dalla AO 1, con decisione del 30 maggio 2011 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato all'AP 1, già amministratrice

unica della ditta, di conse­gnare a quest'ultima entro dieci giorni tutta la

documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria di

una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento

(dispositivi n. 1 e 1.1). Contestualmente il Pretore ha ordinato all'AP 1, già

in via cautelare, di consegnare immediatamente alla AO 1 i rapporti di

revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le ultime tassazioni,

come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della società, sotto la

comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno

d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Infine il Pretore ha vietato all'AP 1

di disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in

suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Un

appello presentato il 4 luglio 2011 dall'AP 1 contro tale decisione è stato

dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza odierna (inc.

11.2011.102).

B. Nel

frattempo, il 22 giugno 2011, il Pretore ha ordinato all'“auto­rità preposta

all'incasso” di riscuotere dall'AP 1, che non aveva ottemperato all'ingiunzione

cautelare, la multa di fr. 500.– giornalieri “di cui al dispositivo n. 2.1

della decisione 31 [recte: 30] maggio 2011, a decorrere dal 10 giugno 2011”. Simultaneamente la Pretura ha emesso a carico dell'AP 1 una

“fattura” di fr. 6500.– per “multa”.

C. Contro

l'“ordinanza” del 22 giugno 2011 l'AP 1 ha presentato un appello dell'11 luglio 2011 a questa Camera in cui chiede che, sospesa cautelarmente l'esecuzione

dell'incasso,

sia

annullata l'“ordinanza” medesima, così come la “fattura” di

fr.

6500.–. L'appello non è stato intimato alla AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il giudice che ordina un provvedimento cautelare prende anche le

necessarie misure d'esecuzione (art. 267 CPC). In linea di conto entrano le

stesse misure che possono corredare una decisione di merito (art. 343 CPC; Kofmer Ehrenzeller in: Oberhammer

[curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 4 ad art. 267), le quali

consentono in tal modo un'esecu­zione diretta (art. 337 CPC). Nella fattispecie

il Pretore ha munito la decisione cautelare, notificata il 6 giugno 2011 all'ex

patrocinatore della convenuta, di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni

giorno d'inadempimento (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC). Con l'“ordinanza” del 22

giugno 2011 egli ha ingiunto ai servizi amministrativi competenti il prelievo

della sanzione dal 10 giugno 2011 (compreso) fino allo stesso 22 giugno 2011

(13 giorni), onde la “fattura” di fr. 6500.–.

2.

I

provvedimenti cautelari sono appellabili per legge, almeno nelle controversie

patrimoniali il cui valore sia di fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

CPC). Le misure d'esecuzione accompagnatorie vanno impugnate, dandosi il caso,

con lo stesso rimedio giuridico esperibile contro i provvedimenti cautelari. In

seguito esse non possono più essere contestate (Huber

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess­ordnung,

Zurigo/Basilea/Gine­vra 2010, n. 17 ad art. 267). Se mai il destinatario può

eccepire in sede esecutiva, segnatamente davanti al giudice del rigetto

definitivo dell'opposizione, che non sussiste una valida misura d'esecuzione (Huber, op. cit., n. 18 ad art. 267 CPC).

Non può ridiscutere invece l'adeguatezza delle misure d'esecuzione, salvo

postulare davanti al giudice dei provvedimenti cautelari la modifica o la

soppressione di questi ultimi per intervenuta modifica delle circostanze “o qualora

[essi] si rivelino ingiustificati” (art. 268 cpv. 1 CPC).

3.

Ne

segue che l'appello in rassegna, diretto contro l'“ordinanza” del 22 giugno

2011.

e la “fattura” a essa correlata, si rivela già di primo acchito

irricevibile. La multa disciplinare comminata nel dispositivo n. 2.1 della

decisione emessa dal Pretore il 30 maggio 2011 poteva essere contestata solo insorgendo

tempestivamente contro il dispositivo n. 2.1 contenuto nella decisione stessa (mentre

nella fattispecie l'appello presentato il 4 luglio 2011 dal'AP 1 è stato

dichiarato irricevibile). Quanto all'“ordi­nanza” del 22 giugno 2011 e alla citata

“fattura” di fr. 6500.–, esse non sono atti impugnabili. Invano l'interessata

tenta dunque di rimetterle in discussione e ancora più inutilmente essa cerca

di ridiscutere l'ingiunzione cautelare in sé. Argomentazioni del genere potevano

solo essere sollevate – si ripete – appellando ritualmente la decisione

pretorile del 30 maggio 2011, sempre che “tutta la documentazione societaria e

contabile” rivendicata dal­l'istante abbia un valore di almeno fr. 10 000.–. E che ciò

sia il caso nella fattispecie non risulta, a ben vedere, né dalla decisione del

30.

maggio 2011 né dal fascicolo agli atti.

4.

L'improponibilità

dell'appello non esime da una constatazione. Il passaggio in giudicato di una

decisione di merito fa decadere, per principio, i provvedimenti cautelari (art.

268.

cpv. 2 prima frase CPC). In concreto la decisione del Pretore ha acquisito

forza di giudicato il 16 giugno 2011, quando è decorso infruttuoso il termine

di appello contro l'ingiunzione a tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 314 cpv. 1 CPC). Fosse stato esperibile un reclamo, del resto, la situazione

non sarebbe stata diversa (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò significa che il 16 giugno

2011.

i provvedimenti cautelari disposti dal Pretore sono decaduti (dispositivi

n. 2 e 2.1 della decisione pretorile). È vero che provvedimenti cautelari

possono sussistere – eccezionalmente – oltre la decisione di merito qualora il

giudice abbia così disposto ai fini dell'esecuzione o qualora “nel caso la

legge lo preveda” (art. 268 cpv. 2 seconda frase CPC). Nella fattispecie

non si ravvisa tuttavia nessuna delle due ipotesi. Anzi, il Pretore ha

associato ai dispositivi di merito sanzioni esecutive proprie (dispositivi n.

1.1

e n. 3.1).

Ciò

posto, quando il 16 giugno 2011 è passata in giudicato la decisione pretorile

del 30 maggio 2011 (notificata all'ex patrocinatore della convenuta il 6 giugno

successivo) per scadenza infruttuosa del termine d'impugnazione, la sanzione

com­minata nel dispositivo n. 2.1 della decisione medesima è venuta a cadere,

sostituita dalle misure d'esecuzione correlate ai dispositivi di merito (n. 1.1

e n. 3.1). E siccome il Pretore ha fatto decorrere l'applicazione della multa prevista

nel dispositivo n. 2.1 dal 10 giugno 2011 (e non già dal 7 giugno 2011: “ordinanza”

del 22 giugno 2011), la sanzione giornaliera di fr. 500.– poteva essere inflitta

per 7 giorni, non per 13. È possibile che nel frattempo il Pretore abbia

ordinato anche l'irrogazione della multa prevista nel noto dispositivo n. 1.1 (il

che potrebbe giustificare la “fattura” di fr. 6500.–), ma gli atti sono silenti

al proposito. Sia come sia, la questione non va approfondita ora, le

contestazioni legate al­l'esistenza di una valida misura d'esecuzione potendo

essere fatte valere – come si è spiegato (consid. 2) – in sede esecutiva.

5.

L'inammissibilità

dell'appello rende senza oggetto l'istanza cautelare contenuta nel memoriale,

volta a sospendere l'incasso della multa in pendenza di ricorso.

6.

Le

spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Trattandosi nondimeno del primo caso in cui questa Camera si è trovata a esaminare

l'applicazione dell'art. 267 CPC (norma che non figurava nel vecchio ordinamento

di procedura), si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni prelievo.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre

ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

giudiziarie.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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