11.2011.109
Misure d'esecuzione correlate a provvedimenti cautelari
24 agosto 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.109
Data decisione, Autorità:
24.08.2011, ICCA
Titolo:
Misure d'esecuzione correlate a provvedimenti cautelari
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 267 CPC
Incarto n.
11.2011.109
Lugano,
24 agosto
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nelle cause
CA.2011.117 (provvedimenti cautelari) e SO.2011.1641 (tutela giurisdizionale
nei casi manifesti) e della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanza del 21 aprile 2011 dalla
AO 1
(patrocinata dall'. PA 1)
contro
AP 1
(già patrocinata dall'avv. __________,),
giudicando
sull'appello dell'11 luglio 2011 presentato dall'AP 1 contro l'“ordinanza” emessa
dal Pretore il 22 giugno 2011 e la “fattura” a essa correlata;
Ritenuto
in fatto: A. In accoglimento di un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi
manifesti presentata dalla AO 1, con decisione del 31 maggio 2011 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato all'AP 1, già amministratrice
unica della ditta, di consegnare a quest'ultima entro dieci giorni tutta la
documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria di
una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento
(dispositivi n. 1 e 1.1). Contestualmente il Pretore ha ordinato all'AP 1, già
in via cautelare, di consegnare immediatamente alla AO 1 i rapporti di
revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le ultime tassazioni,
come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della società, sotto la
comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno
d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Infine il Pretore ha vietato all'AP 1
di disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in
suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Un
appello presentato il 4 luglio 2011 AP 1 contro tale decisione è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2011.103).
B. Nel
frattempo, il 22 giugno 2011, il Pretore ha ordinato all'“autorità preposta
all'incasso” di riscuotere dall'AP 1, che non aveva ottemperato all'ingiunzione
cautelare, la multa di fr. 500.– giornalieri “di cui al dispositivo n. 2.1
della decisione 31 maggio 2011, a decorrere dal 10 giugno 2011”. Simultaneamente la Pretura ha emesso a carico dell'AP 1 una “fattura” di fr. 6500.– per
“multa”.
C. Contro
l'“ordinanza” del 22 giugno 2011 l'AP 1 ha presentato un appello dell'11 luglio 2011 a questa Camera in cui chiede che, sospesa cautelarmente l'esecuzione
dell'incasso,
sia
annullata l'“ordinanza” medesima, così come la “fattura” di
fr.
6500.–. L'appello non è stato intimato alla AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il giudice che ordina un provvedimento cautelare prende anche le
necessarie misure d'esecuzione (art. 267 CPC). In linea di conto entrano le
stesse misure che possono corredare una decisione di merito (art. 343 CPC; Kofmer Ehrenzeller in: Oberhammer
[curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 4 ad art. 267), le quali
consentono in tal modo un'esecuzione diretta (art. 337 CPC). Nella fattispecie
il Pretore ha munito la decisione cautelare, notificata il 6 giugno 2011 all'ex
patrocinatore della convenuta, di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni
giorno d'inadempimento (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC). Con l'“ordinanza” del 22
giugno 2011 egli ha ingiunto ai servizi amministrativi competenti il prelievo
della sanzione dal 10 giugno 2011 (compreso) fino allo stesso 22 giugno 2011
(13 giorni), onde la “fattura” di fr. 6500.–.
2.
I
provvedimenti cautelari sono appellabili per legge, almeno nelle controversie
patrimoniali il cui valore sia di fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
CPC). Le misure d'esecuzione accompagnatorie vanno impugnate, dandosi il caso,
con lo stesso rimedio giuridico esperibile contro i provvedimenti cautelari. In
seguito esse non possono più essere contestate (Huber
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 17 ad art. 267). Se mai il destinatario può
eccepire in sede esecutiva, segnatamente davanti al giudice del rigetto
definitivo dell'opposizione, che non sussiste una valida misura d'esecuzione (Huber, op. cit., n. 18 ad art. 267 CPC).
Non può ridiscutere invece l'adeguatezza delle misure d'esecuzione, salvo
postulare davanti al giudice dei provvedimenti cautelari la modifica o la
soppressione di questi ultimi per intervenuta modifica delle circostanze “o qualora
[essi] si rivelino ingiustificati” (art. 268 cpv. 1 CPC).
3.
Ne
segue che l'appello in rassegna, diretto contro l'“ordinanza” del 22 giugno
2011.
e la “fattura” a essa correlata, si rivela già di primo acchito
irricevibile. La multa disciplinare comminata nel dispositivo n. 2.1 della decisione
emessa dal Pretore il 31 maggio 2011 poteva essere contestata solo insorgendo
tempestivamente contro il dispositivo n. 2.1 contenuto nella decisione stessa
(mentre nella fattispecie l'appello presentato il 4 luglio 2011 dall'AP 1 è
stato dichiarato irricevibile). Quanto all'“ordinanza” del 22 giugno 2011 e
alla citata “fattura” di fr. 6500.–, esse non sono atti impugnabili. Invano
l'interessata tenta dunque di rimetterle in discussione e ancora più
inutilmente essa cerca di ridiscutere l'ingiunzione cautelare in sé.
Argomentazioni del genere potevano solo essere sollevate – si ripete –
appellando ritualmente la decisione pretorile del 31 maggio 2011, sempre che “tutta
la documentazione societaria e contabile” rivendicata dall'istante abbia un
valore di almeno fr. 10 000.–. E che ciò sia il caso nella fattispecie non risulta, a ben
vedere, né dalla decisione del 31 maggio 2011 né dal fascicolo agli atti.
4.
L'improponibilità
dell'appello non esime da una constatazione. Il passaggio in giudicato di una
decisione di merito fa decadere, per principio, i provvedimenti cautelari (art.
268.
cpv. 2 prima frase CPC). In concreto la decisione del Pretore ha acquisito
forza di giudicato il 16 giugno 2011, quando è decorso infruttuoso il termine
di appello contro l'ingiunzione a tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 314 cpv. 1 CPC). Fosse stato esperibile un reclamo, del resto, la
situazione non sarebbe stata diversa (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò significa che
il 16 giugno 2011 i provvedimenti cautelari disposti dal Pretore sono decaduti
(dispositivi n. 2 e 2.1 della decisione pretorile). È vero che provvedimenti
cautelari possono sussistere – eccezionalmente – oltre la decisione di merito
qualora il giudice abbia così disposto ai fini dell'esecuzione o qualora “nel
caso la legge lo preveda” (art. 268 cpv. 2 seconda frase CPC). Nella
fattispecie non si ravvisa tuttavia nessuna delle due ipotesi. Anzi, il Pretore
ha associato ai dispositivi di merito sanzioni esecutive proprie (dispositivi
n. 1.1 e n. 3.1).
Ciò
posto, quando il 16 giugno 2011 è passata in giudicato la decisione pretorile
del 30 maggio 2011 (notificata all'ex patrocinatore della convenuta il 6 giugno
successivo) per scadenza infruttuosa del termine d'impugnazione, la sanzione
comminata nel dispositivo n. 2.1 della decisione medesima è venuta a cadere,
sostituita dalle misure d'esecuzione correlate ai dispositivi di merito (n. 1.1
e n. 3.1). E siccome il Pretore ha fatto decorrere l'applicazione della multa
prevista nel dispositivo n. 2.1 dal 10 giugno 2011 (e non già dal 7 giugno
2011: “ordinanza” del 22 giugno 2011), la sanzione giornaliera di fr. 500.–
poteva essere inflitta per 7 giorni, non per 13. È possibile che nel frattempo
il Pretore abbia ordinato anche l'irrogazione della multa prevista nel noto
Dispositivo
dispositivo n. 1.1 (il che potrebbe giustificare la “fattura” di fr. 6500.–),
ma gli atti sono silenti al proposito. Sia come sia, la questione non va approfondita
ora, le contestazioni legate all'esistenza di una valida misura d'esecuzione
potendo essere fatte valere – come si è spiegato (consid. 2) – in sede
esecutiva.
5. L'inammissibilità
dell'appello rende senza oggetto l'istanza cautelare contenuta nel memoriale,
volta a sospendere l'incasso della multa in pendenza di ricorso.
6. Le
spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Trattandosi nondimeno di uno dei primi casi in cui questa Camera si è
trovata a esaminare l'applicazione dell'art. 267 CPC (norma che non figurava
nel vecchio ordinamento di procedura), si giustifica equitativamente di
rinunciare a ogni prelievo.
7. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre
ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
giudiziarie.
3. Intimazione:
–,;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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