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Decisione

11.2011.11

Stralcio dell'appello per mancato versamento dell'anticipo

14 marzo 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.560

(estinzione di pegno manuale: responsabilità del creditore) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 2 settembre 2008 da

AP 1

(patrocinato dall'. PA 2)

contro

AO 1

(patrocinata dall'. PA 1);

premesso

che il 2 settembre 2008 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3, perché condannasse la AO 1 a versargli la somma di fr. 150 000.– o, in

subordine, a ricostituire una polizza di assicurazione sulla vita di pari

importo intestata a __________, da mettere a pegno del debito ipotecario

professato dall'attore nei confronti della convenuta;

rilevato

che con sentenza del 17 dicembre 2010 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo

la tassa di giustizia di fr. 4600.– e

le spese

a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 12 000.– per ripetibili;

accertato

che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14

gennaio 2011 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere

condannata la convenuta al pagamento di fr. 150 000.– con interessi al 5% dal

1° settembre 2008;

osservato

che con ordinanza del 20 gennaio 2011 l'appellante è stato invitato a depositare

entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la

somma di fr. 3800.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale

d'appello, introiti agiti, con

l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato

stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese);

verificato

che l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 24 gennaio 2011 (ricevuta

postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto l'8 febbraio 2011

(art. 131 CPC ticinese);

preso

atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno, né

Considerandi

l'interessato ha sollecitato – per ipotesi – una restituzione del termine (art.

137.

CPC ticinese), il quale era del resto “non prorogabile” per espressa

disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese);

ritenuto

che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

considerato

che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la

tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello

terminando senza sentenza (art. 21 vLTG per analogia);

stabilito

che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello

non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 vLTG

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello

è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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