11.2011.11
Stralcio dell'appello per mancato versamento dell'anticipo
14 marzo 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.11
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per mancato versamento dell'anticipo
ANTICIPO DELLE SPESE
art. 312 CPC-TI
art. 12 cpv. 1 LTG
Incarto n.
11.2011.11
Lugano
14 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.560
(estinzione di pegno manuale: responsabilità del creditore) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 2 settembre 2008 da
AP 1
(patrocinato dall'. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall'. PA 1);
premesso
che il 2 settembre 2008 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, perché condannasse la AO 1 a versargli la somma di fr. 150 000.– o, in
subordine, a ricostituire una polizza di assicurazione sulla vita di pari
importo intestata a __________, da mettere a pegno del debito ipotecario
professato dall'attore nei confronti della convenuta;
rilevato
che con sentenza del 17 dicembre 2010 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo
la tassa di giustizia di fr. 4600.– e
le spese
a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 12 000.– per ripetibili;
accertato
che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14
gennaio 2011 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere
condannata la convenuta al pagamento di fr. 150 000.– con interessi al 5% dal
1° settembre 2008;
osservato
che con ordinanza del 20 gennaio 2011 l'appellante è stato invitato a depositare
entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la
somma di fr. 3800.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale
d'appello, introiti agiti, con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato
stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese);
verificato
che l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 24 gennaio 2011 (ricevuta
postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto l'8 febbraio 2011
(art. 131 CPC ticinese);
preso
atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno, né
Considerandi
l'interessato ha sollecitato – per ipotesi – una restituzione del termine (art.
137.
CPC ticinese), il quale era del resto “non prorogabile” per espressa
disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese);
ritenuto
che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato
che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la
tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello
terminando senza sentenza (art. 21 vLTG per analogia);
stabilito
che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello
non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 vLTG
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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