11.2011.111
Inventario assicurativo dell'eredità
12 agosto 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2011.111
Data decisione, Autorità:
12.08.2011, ICCA
Titolo:
Inventario assicurativo dell'eredità
INTERESSE DEGNO DI PROTEZIONE
INVENTARIO
VALORE LITIGIOSO
art. 553 CC
art. 59 cpv. 2 let. a CPC
Incarto n.
11.2011.111
Lugano
12 agosto
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella procedura SO.2011.376 (provvedimenti
assicurativi dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
aperta su segnalazione del 30 giugno 2011 da
AP
1
in seguito alla quale il Pretore ha
ordinato il 7 luglio 2011 la confezione di un inventario nella successione fu
TERZ 1 (1927 – 2011), già in ,
di
cui risultano eredi, oltre allo stesso AP 1,
PI 1,
PI 2 PI 2,
(rappresentato
dal tutore RA 1, ) e
PI 3,
(, ),
giudicando
sull'appello del 14 luglio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 7 luglio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. TERZ
1, nata il 13 febbraio 1927, attinente di __________, domiciliata a __________,
è deceduta a __________ il 2 maggio 2011. Vedova,
essa ha lasciato quattro figli: PI 1 (1947), AP 1 (1954), PI 2 (1955) e PI
3 (1963). In favore di PI 2 è stata istituita una tutela (art. 369 CC) il 15
marzo 2007 della Justice de paix del distretto di __________.
B. Il
30 giugno 2011 AP 1 ha scritto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città,
comunicandogli che il fratello PI 2 è interdetto, ragione per cui
selon l'art. 553 al. 1 ch. 1 CC, une demande d'inventaire doit être faite,
e
chiedendogli
de
bien vouloir regarder avec la justice de paix de __________ dont dépend le
tuteur pour cette question de demande d'inventaire, et ceci en vue de l'application
de l'article de loi cité plus haut.
Alla lettera AP 1 ha accluso l'atto di morte della madre, vari certificati
di stato civile e le credenziali di tutore rilasciate il 30 marzo 2007 a RA 1 dalla Justice de paix del distretto di __________.
C. Il 5
luglio 2011 la Justice de paix del distretto di __________ ha comunicato
al Pretore che PI 2 è tuttora sotto tutela, chiedendo di ricevere copia
dell'inventario che sarebbe stato disposto. Con decisione del 7 luglio 2011 il
Pretore, “vista l'istanza presentata in data 30 giugno 2011 da AP 1”, ha ordinato l'allestimento dell'inventario e ne ha affidato la confezione al notaio __________
di __________. Le spese giudiziarie di fr. 100.– e i costi dell'inventario sono
stati posti a carico della successione, “tramite l'istante”.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 ha inviato a questa Camera una lettera del 14
luglio 2011, scritta in francese, nella quale dichiara – senza formulare
conclusioni precise – di presentare appello perché l'autorità avrebbe dovuto
ordinare l'inventario d'ufficio, e non dietro sua istanza. Il memoriale non ha
formato oggetto di notificazione.
in diritto: 1. Per
le misure in relazione alla devoluzione dell'eredità (art. 551 segg. CC) è
imperativamente competente l'autorità dell'ultimo domicilio del defunto (art.
28 cpv. 2 CPC). Trattandosi di provvedimenti di volontaria giurisdizione, l'autorità
competente applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). Autorità
competente è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. b
LAC), la cui decisione è impugnabile entro
10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Presentato in tempo utile, l'appello in
esame è pertanto tempestivo.
2. Le decisioni dei Pretori in controversie
patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni emesse con la procedura
sommaria (art. 314 CC). In concreto non è dato di
conoscere il valore litigioso, né il Pretore lo ha determinato d'ufficio (art.
91 cpv. 2 CPC). Si può ragionevolmente presumere, ad ogni modo, che nella
fattispecie il valore del compendio ereditario raggiunga almeno fr. 10 000.–. Anche sotto
questo profilo l'appello appare dunque ricevibile.
3. Il procedimento civile si svolge nella lingua ufficiale
del Cantone (art. 129 prima frase CPC). Unica lingua ufficiale del Cantone Ticino
è l'italiano. All'appellante andrebbe impartito così un breve termine entro cui
tradurre il suo memoriale. Dato che l'atto non ha formato oggetto di
intimazione e che la sua sorte appare segnata, non è il caso tuttavia di
formalizzarsi al riguardo.
4. Tra
Fatti
i presupposti processuali l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC annovera un “interesse degno
di protezione dell'attore o dell'instante”. A tal fine basta un interesse
concreto e attuale, giuridico o di mero fatto (FF 2006 pag. 6647 in alto). Chi è toccato da una decisione in materia di spese
processuali, ad esempio, ha un interesse – economico – degno di
protezione (Müller in: Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 49 ad art. 59). Non
ha un interesse degno di protezione, per contro, chi contesta unicamente i
motivi della decisione impugnata. Solo i dispositivi, in effetti, possono formare
oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato
(DTF 115 II 189 consid. 3a). L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui il
giudice accolga o respinga un ricorso “nel senso dei considerandi”, nel qual
caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (I CCA, sentenza
inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2).
5. Nel
suo memoriale l'appellante sostiene di non avere avviato egli medesimo la procedura
di inventario, come reputa il Pretore (frontespizio della decisione: “vista l'istanza
presentata in data 30 giugno 2011 da AP 1”), ma di essersi limitato a informare il primo giudice che il fratello PI 2 è sotto tutela, al che il Pretore sarebbe
Considerandi
dovuto attivarsi d'ufficio. Egli sembra chiedere perciò di non essere
considerato “istante” ai fini del giudizio. Ora, che l'inventario di una
successione vada ordinato d'ufficio ogni qual volta un erede si trovi sotto
tutela è pacifico (art. 553 cpv. 1 n. 1 CC). Se non che, così argomentando, l'appellante
censura soltanto la motivazione del giudizio, senza prospettare alcun interesse
degno di protezione – foss'anche di mero fatto – alla sua modifica. Che nella
motivazione della decisione impugnata egli figuri a ragione o a torto come
“istante”, invero, nulla muta per lui. Tant'è ch'egli nemmeno si duole di dover
anticipare le spese della decisione (di fr. 100.– poste dal Pretore a carico
della successione “tramite l'istante”). Quale interesse degno di protezione
egli possa invocare, in definitiva, non è dato di comprendere. Destituito di un
presupposto processuale, l'appello si rivela di conseguenza manifestamente irricevibile.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La
tassa di giustizia va ridotta, per quanto possibile, l'attuale decisione
esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG per
analogia).
7.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente
decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà
all'appellante rendere verosimile al Tribunale federale, nel caso in cui
esperisse un ricorso in materia civile, che il valore del compendio successorio raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione a , .
Comunicazione:
– , ;
– , ;
– , (,
);
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Città;
– Justice de paix du district de __________;
– , .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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