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Decisione

11.2011.111

Inventario assicurativo dell'eredità

12 agosto 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti processuali l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC annovera un “interesse degno

di protezione dell'attore o dell'instante”. A tal fine basta un interesse

concreto e attuale, giuridico o di mero fatto (FF 2006 pag. 6647 in alto). Chi è toccato da una decisione in materia di spese

processuali, ad esempio, ha un interesse – econo­mico – degno di

protezione (Müller in: Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 49 ad art. 59). Non

ha un interesse degno di protezione, per contro, chi contesta unicamente i

motivi della decisione impugnata. Solo i dispositivi, in effetti, possono for­mare

oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato

(DTF 115 II 189 consid. 3a). L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui il

giudice accolga o respinga un ricorso “nel senso dei considerandi”, nel qual

caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (I CCA, sentenza

inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2).

5. Nel

suo memoriale l'appellante sostiene di non avere avviato egli medesimo la procedura

di inventario, come reputa il Pretore (frontespizio della decisione: “vista l'istanza

presentata in data 30 giugno 2011 da AP 1”), ma di essersi limitato a informare il primo giudice che il fratello PI 2 è sotto tutela, al che il Pretore sarebbe

Considerandi

dovuto attivarsi d'ufficio. Egli sembra chiedere perciò di non essere

considerato “istante” ai fini del giudizio. Ora, che l'inventario di una

successione vada ordinato d'ufficio ogni qual volta un erede si trovi sotto

tutela è pacifico (art. 553 cpv. 1 n. 1 CC). Se non che, così argomentando, l'appellante

censura soltanto la motivazione del giudizio, senza prospettare alcun interesse

degno di protezione – foss'anche di mero fatto – alla sua modifica. Che nella

motivazione della decisione impugnata egli figuri a ragione o a torto come

“istante”, invero, nulla muta per lui. Tant'è ch'egli nemmeno si duole di dover

anticipare le spese della decisione (di fr. 100.– poste dal Pretore a carico

della successione “tramite l'istante”). Quale interesse degno di protezione

egli possa invocare, in definitiva, non è dato di comprendere. Destituito di un

presupposto processuale, l'appello si rivela di conseguenza manifestamente irricevibile.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La

tassa di giustizia va ridotta, per quanto possibile, l'attuale decisione

esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG per

analogia).

7.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente

decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà

all'appellante rendere verosimile al Tribunale federale, nel caso in cui

esperisse un ricorso in materia civile, che il valore del com­pendio successorio raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione a , .

Comunicazione:

– , ;

– , ;

– , (,

);

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Città;

– Justice de paix du district de __________;

– , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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