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Decisione

11.2011.114

Protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli, relazioni personali, contributi alimentari

12 novembre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori capaci di assumere di persona la custo­dia dei figli, tranne

sorvolare sui problemi di salute del convenuto evocati dalla moglie nel

memoriale conclusivo (pag. 2). Comunque sia, la questione può anche rimanere

aperta. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che la cittadinanza

svizzera non rende per ciò solo l'appellante più idoneo ad assistere i figli

nei compiti scolastici. AO 1 vive da quasi 18 anni in Svizzera, dove ha

lavorato dal suo arrivo nel 1994 fino alla nascita di R__________ nel 1999, e

si è occupata a tempo pieno dei figli fino al 2010 (risposta, pag. 2). A un

sommario esame nulla induce a credere – né l'appellante rende verosimile – che essa

sia meno adatta di lui ad aiutare i figli nello studio.

b) Per

quel che concerne il secondo criterio, ovvero la disponibilità a occuparsi

personalmente dei figli, la situazione della moglie pare – come ha accertato il Pretore aggiunto – leggermente

migliore rispetto a quella del marito. Essa lavora la mattina come cameriera a __________

cinque giorni la settimana (dalle ore 7 alle 11, dal lunedì al giovedì e il

sabato). Contrariamente a quanto afferma l'appellante,

non risulta che l'istante presti servizio anche in altre fasce orarie (ciò

che essa nega: verbale del 7 dicembre 2010, pag. 3, risposta n. 5). Da parte

sua il marito lavora con orari flessibili come tecnico di radiologia a __________

cinque pomeriggi la settimana (doc. 1) e, tra una e due ore, a __________ il

martedì mattina (doc. 7). Certo, egli può contare sul­l'aiuto della madre, ma

ciò non accredita la sua possibilità di prendersi cura personalmente dei figli.

Sarà anche vero che un affidamento alternato, al padre la mattina e alla madre

il pomeriggio, potrebbe costituire la soluzione ideale, in particolare durante

le vacanze scolastiche, ma i genitori non trovano accordo – come ha constatato il

Pretore – sulla regolamentazione della vita separata, né dal profilo personale

né da quello finanziario (art. 298a CC). Lo stesso appellante del resto,

pur riproponendo nel suo memoriale una condivisione dell'affi­da­mento, nelle proprie

conclusioni continua a chiedere l'affidamento esclusivo dei figli all'uno o all'altro

genitore.

c) La soluzione adottata dal Pretore aggiunto non contrasta nemmeno con

il criterio della stabilità che si applicherebbe in terza battuta. Lasciando i

figli con il genitore che di loro si è maggiormente occupato (in senso

temporale) durante la vita in comune dei coniugi, il Pretore si è attenuto a

quello che era – per l'essenziale – il riparto dei ruoli assunto dai genitori

all'interno della famiglia, con il marito occupato professionalmente a metà

tempo e la moglie dedita alla cura dei figli e al governo della casa. Senza

scordare che i figli stanno con la madre dall'ottobre del 2010, quando i

coniugi si sono separati di fatto. E contrariamente a quanto afferma il marito

(appello, pag. 5 in basso), non si può dire che la moglie abbia trascurato le

conseguenze del trasloco, giacché essa si è trasferita in un appartamento a breve

distanza dall'abitazione del marito, ciò che favorisce le relazioni tra padre e

figli. L'assetto deciso dal Pretore aggiunto consente ai ragazzi – in sintesi –

di rimanere con il genitore che finora li ha accuditi in misura preponderante e

che continua a garantir loro una disponibilità di tempo lievemente maggiore, assicurando

loro nel contempo adeguati rapporti con il padre.

d) Le

altre argomentazioni sollevate dall'appellante (importanza della figura del padre,

numero dei locali a disposizione nel proprio alloggio, possibilità per la madre

di contribuire finanziariamente al mantenimento dei figli in caso di affidamento

al padre aumentando il proprio grado d'occupazione) esulano dai citati parametri

cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dei figli in sede cautelare o

nelle protezioni dell'unione coniugale. Quanto all'auspicio espresso dal figlio

R__________ di vedere più frequentemente il padre, “per esempio fermandosi a

cena da lui al mercoledì” (rapporto della mediatrice, act. VIII), tale desiderio

è stato esaudito dal primo giudice con l'aggiunta al diritto di visita usuale

di una sera la settimana dalle ore 18 alle 20.30, mentre per la sorellina la

situazione “va bene così” (act. VIII). Nelle circostanze descritte, presumendo

pari competenze educative per ambedue i genitori e tenuto conto delle

rispettive disponibilità di tempo, la decisione impugnata merita dunque conferma.

Si ricordi ad ogni modo che l'affidamento dei figli nelle protezioni

dell'unione coniugale è, né più né meno, un provvedimento cautelare (sopra,

consid. 4). Dovesse rivelarsi inadeguato, inefficace o inattuabile, il giudice

potrà sempre modificarlo in ogni momento (art. 179 cpv. 1 CC).

6. Per quel che riguarda il diritto di visita, il Pretore aggiunto ha

previsto “ampie relazioni personali” tra padre e figli da concordare tra i

genitori, prevedendo in caso di disaccordo il regime invalso nel Cantone Ticino

per ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 consid. 3), cui ha aggiunto

– come detto – una sera la settimana dalle ore 18 alle 20.30 per tenere conto

del desiderio

espresso da R__________. In via subordinata l'appellante chiede,

senza motivazione specifica, di estendere la regolamentazione sussidiaria

anticipando l'inizio del diritto di visita, per quanto concerne il fine

Considerandi

settimana, dalle ore 18 alle 16.00 del venerdì, ampliandolo da tre a quattro

settimane durante le ferie estive e disponendo contatti giornalieri.

a) È vero che il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel

Cantone Ticino a genitori di figli in età scolastica è un criterio meramente

orientativo. Va poi attagliato alla fattispecie concreta, tenendo conto

dell'età dei minorenni, del loro sviluppo fisico e psichico, della loro

opinione, del legame con il genitore non affidatario, del carattere di

quest'ultimo, della distanza tra le

abitazioni dei genitori medesimi, dei desideri espressi da costoro, di

eventuali conflitti interni e così via (I CCA, sentenza inc.11.2009.40 del

16.

febbraio 2011, consid. 5). Resta il fatto che il primo criterio cui

deve orientarsi la disciplina delle relazioni personali fra genitore e figli

rimane pur sempre il bene dei figli stessi, che relega in sott'ordine eventuali

interessi contrastanti dei genitori (Schwenzer

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 ad art.

273.

con rinvii).

b) Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha lasciato alle parti libertà

d'intesa circa le relazioni con i figli, non senza assicurare a AP 1 – per lo

meno – il diritto di visita che la prassi ticinese riconosce abitualmente a

genitori non affidatari con figli in età scolastica, più un incontro la sera di

ogni settimana e regolari contatti telefonici. Nulla impedisce pertanto alle

parti di concordare un assetto diverso, come sembrerebbe verificarsi in concreto, il padre accompagnando i

figli a scuola ogni mattina (memoriale conclusivo del convenuto, pag.

3). Quanto alla regolamentazione in caso di disaccordo, il Pretore aggiunto

l'ha adattata alla fattispecie, assecondando i desideri di padre e figlio con

una sera supplementare la settimana. L'appellante non motiva le sue richieste

di periodi supplementari. L'anticipazione del fine settimana alle ore 16 di

venerdì pare del resto difficilmente attuabile, lavorando il marito fino alle ore

18.

(appello, pag. 5). D'altronde la richiesta di “contatti giornalieri” è

troppo vaga per essere eseguita. A un sommario esame nulla induce pertanto a

scostarsi in proposito dalla sentenza impugnata.

7.

Relativamente ai contributi alimentari per i figli, il Pretore

aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 5610.– mensili a fronte

di un fabbisogno minimo di fr. 2992.15 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio

della cassa malati fr. 380.55, assicurazione dell'economia domestica e RC

fr. 20.–, abbonamento “arcobaleno” per 4 zone fr. 91.60). Quanto alla

moglie, il primo giudice ne ha calcolato le entrate in fr. 1484.15

mensili, definendone il fabbisogno minimo in fr. 2279.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

costo dell'alloggio fr. 500.– [già dedotte le quote comprese nei

fabbisogni in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 333.–,

assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 20.–, abbonamento “arcobaleno”

per 3 zone fr. 76.–). Quanto ai fabbisogni in denaro dei figli, il Pretore

aggiunto li ha determinati in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, deducendo

metà della posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre) e adattando il costo dell'alloggio alla

spesa effettiva. Ha valutato così quello di R__________ in

fr. 1565.– mensili e quello di A__________ in fr. 1465.– mensili. Ciò

premesso, egli ha constatato nel bilancio familiare un ammanco di

fr. 1207.– mensili. E siccome la moglie non chiedeva contributi alimentari

per sé, egli ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare per R__________

di fr. 1352.10 mensili (assegni familiari compresi) e per A__________ di

fr. 1265.70 mensili (assegni familiari compresi).

a) L'appellante

fa valere che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3490.– mensili, dolendosi

che per le trasferte il Pretore aggiunto gli abbia riconosciuto una spesa di

soli fr. 91.60 mensili (costo dell'abbonamento “arcobaleno” per 4 zone)

anziché il costo di fr. 500.– mensili da lui effettivamente sostenuto. A tale

scopo egli acclude la documentazione inerente alle spese d'automobile (sopra,

consid. 2). Adduce inoltre che dall'ottobre del 2011 egli avrebbe svolto la propria

attività di tecnico anche al Centro cantonale di radiologia di __________, onde

la necessità di un'automobile per raggiungere i posti di lavoro. Ora, il

coniuge che durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto di

vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso,

sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli. In caso contrario, se

le trasferte sono nondimeno indispensabili per scopi professionali, per motivi

di salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito nel fabbisogno

minimo del coniuge il costo dell'abbonamento

ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c).

b) In

concreto si è visto che la situazione finanziaria della famiglia è precaria (consid.

6) e che i redditi dei coniugi non permettono di finanziare integralmente i

costi delle due economie domestiche. Nel fabbisogno minimo del marito può quindi

essere inserito solo il costo dei mezzi pubblici per recarsi da __________ a __________

o a __________. D'altronde l'appellante non ha specificato (in particolare per

quanto attiene alla frequenza) né ha reso verosimile l'affermazione secondo

cui, con l'apertura del Centro cantonale di radiologia a __________ (ottobre

del 2011), egli sarebbe stato chiamato a svolgere la sua attività anche presso

l'Ospedale regionale di __________. In ogni modo rimane pur sempre all'interessato

la facoltà di chiedere una modifica dei contributi alimentari qualora le

condizioni economiche migliorassero (art. 179 cpv. 1 CC). Anche su questo punto

l'appello è destinato così all'insuccesso.

8.

Le

spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato

a AO 1 per osservazioni.

9.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese

processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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