11.2011.115
Protezione dell'unione coniugale (organizzazione della vita separata)
18 novembre 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2011.115
Data decisione, Autorità:
18.11.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale (organizzazione della vita separata)
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
art. 291 CC
Incarto n.
11.2011.115
Lugano,
18 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa DI.2008.147
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 4 luglio 2008 da
AO 1
(patrocinata dall'. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1),
giudicando
sull'appello del 18 luglio 2011 presentato dal convenuto contro la decisione
emessa dal Pretore il 6 luglio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1964) si sono sposati a __________ il 18
marzo 1993. Dal matrimonio sono nati G__________, il 29 marzo 1995, e M__________,
il 7 marzo 2000. I coniugi si sono separati il 1° luglio 2007, quando il marito
è andato a vivere per conto proprio a __________, mentre la moglie è rimasta insieme
con i figli nell'abitazione coniugale di __________
(particella n. __________ RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà
ciascuno). AP 1 lavora dal 2009 come autista per la __________ a __________, la
moglie come ausiliaria nella Casa per anziani __________ a __________.
B. Il 4
luglio 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere
autorizzata a vivere separata, di attribuirle in uso l'abitazione coniugale, di
affidare G__________ e M__________ congiuntamente a tutt'e due i genitori e di
non stabilire contributi alimentari per i figli, “posto che entrambi i genitori
sostengono gli oneri di mantenimento in maniera paritetica”. Ove la custodia
parentale congiunta non fosse stata possibile, l'istante ha proposto di
affidare i figli a un genitore, riservando il più ampio diritto di visita
all'altro, con obbligo per quest'ultimo di versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili in favore di ciascun figlio.
C. Le
parti sono state sentite dal Pretore al contraddittorio dell'11 luglio 2008, che è proseguito il 25 agosto 2008 e il 9 marzo 2009, senza che il
convenuto avanzasse alcuna richiesta di giudizio. Con decreto cautelare di
quello stesso giorno il Pretore ha affidato G__________ e M__________ alla
madre, riservato il diritto di visita del padre, che è stato obbligato a
versare un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili complessivi per i
due figli, assegni familiari non compresi. Il contraddittorio sulle misure a
protezione dell'unione coniugale è poi ripreso il 18 giugno 2009, ma si è esaurito
una volta ancora in una discussione interlocutoria in esito alla quale il convenuto
non ha formalizzato alcuna domanda precisa.
D. AO 1 ha instato il 7 dicembre 2009 davanti al Pretore perché fosse ordinato alla __________ di
trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 1100.– mensili dovuto
a titolo di contributo alimentare per i figli, più un supplemento di fr. 300.–
mensili fino a concorrenza di fr. 2200.– per contributi alimentari
arretrati. Statuendo il 10 dicembre 2009 inaudita parte, il Pretore ha accolto l'istanza
limitatamente alla somma di fr. 1100.– mensili e ha ordinato al datore di
lavoro la trattenuta richiesta.
E. A
una susseguente udienza del 18 novembre 2010, apparentemente destinata a
chiudere il contraddittorio sulle misure a protezione dell'unione coniugale, i
coniugi si sono impegnati a trasmettere al Pretore “tutta la relativa
documentazione, unitamente all'esposizione delle loro richieste, con tutta la
documentazione necessaria a stabilire l'esatta situazione finanziaria di
entrambe le parti”. “Con la richiesta di giudizio” – figura a verbale – [essi]
“rinunciano ad essere convocati per un'ulteriore udienza di contraddittorio”.
F. Nel
suo memoriale conclusivo del 19 aprile 2011 AO 1 ha chiesto di condannare il marito a versare dal 5 maggio 2009 un contributo alimentare di fr. 913.–
mensili per G__________ e di fr. 713.– mensili per M__________ (assegni
familiari non compresi), di adeguare a fr. 1626.– mensili complessivi la
trattenuta di stipendio, di riconoscerle un credito di fr. 1940.10 per contributi
alimentari arretrati, come pure una spettanza imprecisata per spese
straordinarie in favore dei figli, di obbligare AP 1 a pagare fr. 3200.– per cure di ortodontia e ortopedia riguardanti G__________, come pure a
sottoscrivere la documentazione necessaria per ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario
gravante la particella n. __________ RFD destinato a finanziare “la messa a
norma” dell'impianto elettrico della casa. Nel proprio memoriale conclusivo del
15 giugno 2011 AP 1 si è limitato a offrire un contributo alimentare di fr. 1100.–
mensili complessivi per i figli (assegni familiari non compresi) e a proporre
di mantenere “la regolamentazione attuale” del diritto di visita. Per il resto
egli non ha formulato conclusioni.
G. Con
sentenza del 6 luglio 2011 il Pretore
– ha autorizzato i coniugi
a vivere separati,
– ha attribuito l'uso
dell'abitazione coniugale alla moglie, vietandone l'accesso al marito,
– ha affidato i figli alla
madre, disciplinando il diritto di visita del padre,
– ha condannato AP 1 a versare dal 5 giugno 2009 un contributo alimentare per G__________ di:
fr. 840.–
mensili fino all'aprile del 2011,
fr. 930.–
mensili fino al marzo del 2012 e
fr. 810.–
mensili fino al marzo del 2013,
come pure un contributo
alimentare per M__________ di:
fr. 730.–
mensili fino all'aprile del 2011,
fr. 690.–
mensili fino al marzo del 2012,
fr. 810.–
mensili fino al marzo del 2013 e
fr. 1450.–
mensili fino al marzo del 2018,
– ha abilitato AO 1 a riscuotere direttamente “gli
eventuali
assegni familiari riconosciutigli per i figli”,
– ha ordinato al datore di
lavoro di AP 1 una trattenuta di stipendio di fr. 1620.– mensili fino al
marzo del 2013 e di fr. 1450.– mensili fino al marzo del 2018, da corrispondere
direttamente alla moglie;
– ha condannato AP 1 a versare alla moglie la somma di fr. 3200.– a parziale copertura di note d'onorario emesse
dal dott. __________, __________, per cure ortodontiche prestate ai figli;
– ha condannato AP 1 a versare alla moglie la somma di fr. 1419.10 per costi medici straordinari in favore dei
figli e
– ha ordinato a AP 1,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di sottoscrivere la documentazione
necessaria per ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario
gravante la particella n. __________ RFD destinato a finanziare “la messa a
norma” dell'impianto elettrico della casa.
La tassa
di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 1500.–
per ripetibili.
H. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18
luglio 2011 per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio
degli atti al Pretore, “il quale emanerà una nuova decisione dopo aver dato
alle parti la possibilità di esprimersi in merito alle nuove richieste di parte
istante”. In subordine egli chiede di ridurre il contributo alimentare per G__________
a fr. 600.– mensili e quello per M__________ a fr. 500.– mensili dal
giugno del 2009 al marzo del 2013, rispettivamente a fr. 660.– mensili per
il solo M__________ dopo di allora, di revocare la trattenuta di stipendio a suo
carico, di annullare la condanna al versamento
di fr. 3200.– e fr. 1419.10 per spese straordinarie in favore
dei figli, come pure la condanna a sottoscrivere i documenti necessari per
aumentare di fr. 15 000.– il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale.
Nelle sue
osservazioni del 15 settembre 2011 AO 1 propone di respingere l'appello. Subordinatamente
essa postula la conferma dei contributi alimentari fissati del Pretore e il
rinvio degli atti a quest'ultimo perché convochi le parti a un contraddittorio
sulla richiesta di condannare AP 1 a corrispondere fr. 3200.– e fr. 1419.10 per spese straordinarie in
favore dei figli, come pure a sottoscrivere i documenti per aumentare di
fr. 15 000.– l'onere ipotecario gravante l'abitazione coniugale.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela
dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono
impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC),
entro 10 giorni dalla notificazione con appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo
(art. 321 cpv. 2 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove si consideri l'entità
dei contributi alimentari in questione. Presentato l'ultimo giorno utile,
l'appello in esame è per altro tempestivo.
2.
L'appellante
censura anzitutto una violazione del suo diritto d'essere sentito, rimproverando
al Pretore di avere giudicato senza contraddittorio “nonostante le nuove
domande presentate dalla signora AO 1, per la prima volta con le conclusioni”
(memoriale, pag. 3 nel mezzo). Egli sostiene che la rinuncia al dibattimento
finale era condizionata al fatto che l'istante si limitasse a documentare la
richiesta di contributi alimentari per i figli nei limiti di fr. 1500.–
mensili più gli assegni familiari, mentre nel memoriale conclusivo essa ha
“stravolto le proprie pretese, aumentando le richieste per alimenti e
proponendo altre richieste che non potevano essere decise senza
contraddittorio” (memoriale, pag. 3 in basso).
La
doglianza è infondata. Il verbale dell'udienza tenutasi in Pretura il 18
novembre 2010 (la quarta, dopo quelle dell'11
luglio 2008, del 25 agosto 2008 e del 9 marzo 2009), alla quale l'appellante
è comparso assistito dal proprio patrocinatore, non conferma minimamente che l'istante
si sarebbe impegnata a documentare la richiesta di contributi alimentari per i
figli nei limiti di complessivi fr. 1500.– mensili più gli assegni
familiari. Anzi, il verbale prevedeva quanto segue (act. XV):
In caso di mancato accordo per una soluzione
concordata le parti trasmetteranno tutta la relativa documentazione al Pretore,
unitamente all'esposizione delle loro richieste, con tutta la documentazione
necessaria a stabilire l'esatta situazione finanziaria di entrambe le parti.
Con la richiesta di giudizio [esse] rinunciano ad essere convocati per
un'ulteriore udienza di contraddittorio.
Delle
condizioni invocate dall'appellante non v'è traccia. Al contrario: le parti si sono
impegnate quel 18 novembre 2010 a trasmettere al Pretore tutta la loro documentazione
“unitamente all'esposizione delle loro richieste”, rinunciando a ulteriori
udienze. Lamentare una “crassa violazione del diritto di essere sentiti” in
circostanze del genere non è serio. In proposito l'appello non merita altra
disamina.
3.
Nell'appello
il convenuto censura in primo luogo i contributi alimentari per i figli. A tal
fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4687.40 mensili
e quello della moglie in fr. 4505.60 fino all'aprile del 2011, ridotto a
fr. 4344.– mensili dopo di allora (inabilità lucrativa del 20% per affezione
alla spalla). Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 3060.35 mensili e quello di AO 1 in fr. 3105.60 mensili fino all'aprile del 2011, rispettivamente
in fr. 3055.60 mensili dopo di allora. Quanto ai figli, egli ha stimato il
fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 1565.– mensili dal giugno del
2009.
fino all'aprile del 2011 e in fr. 1300.– dal maggio del 2011 fino al
marzo del 2013, rispettivamente quello di M__________ in fr. 1365.–
mensili dal giugno del 2009 fino all'aprile del 2011, in fr. 965.– mensili dal maggio del 2011 al marzo del 2012, in fr. 1300.– dall'aprile del 2012 fino al marzo del 2013 e in fr. 1450.– mensili
dopo di allora. Nelle circostanze descritte il Pretore ha appurato il margine
disponibile di AP 1 nei quattro periodi considerati (dal giugno del 2009
all'aprile del 2011, dal maggio del 2011 al marzo del 2012, dall'aprile del
2012.
al marzo del 2013, dall'aprile del 2013 al marzo del 2018) e l'ha
suddiviso tra i due figli proporzionalmente al rispettivo fabbisogno in denaro.
Ha ottenuto così un contributo alimentare per G__________ di fr. 840.– mensili fino all'aprile del 2011, di fr. 930.–
mensili fino al marzo del 2012 e di fr. 810.– mensili fino al marzo
del 2013, così come un contributo alimentare
per M__________ di fr. 730.– mensili fino all'aprile del 2011, di fr. 690.–
mensili fino al marzo del 2012, di fr. 810.– mensili fino al marzo del
2013.
e di fr. 1450.– mensili fino al marzo del 2018.
4.
Il
convenuto lamenta nell'appello che il Pretore abbia computato nel suo reddito
gli assegni familiari da lui riscossi (fr. 155.– mensili) e la quota di
una retribuzione unica da lui percepita nel luglio del 2010 per 40 ore di
“prestazioni straordinarie” (fr. 1106.75, pari a 92.30 mensili). Le censure
sono prive di consistenza. Intanto perché nel reddito di un coniuge vanno calcolati
anche gli assegni familiari da destinare al figlio, i quali sono compresi nel
fabbisogno in denaro stimato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo cui questa
Camera si riferisce per prassi costante (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto). Che il Pretore non abbia considerato gli assegni familiari ricevuti dalla moglie
nel reddito di lei è una questione che riguarda – se mai – le entrate dell'istante,
non quelle del convenuto. Quanto alla retribuzione per lavoro straordinario, essa
fa parte dello stipendio, a meno che si riferisca a
prestazioni estemporanee, non destinate a ripetersi (cfr. RtiD I-2005 pag. 767
consid. 6). L'appellante non dà alcuna spiegazione al riguardo. Asserisce soltanto
che l'indennità di fr. 1106.75 gli è stata corrisposta “in unica
eccezionale occasione”, ma non indica neppure di quale occasione si trattasse. Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
L'appellante si
duole che nel suo fabbisogno minimo il Pretore abbia inserito solo fr. 150.–
mensili per il costo del carburante destinato alle trasferte professionali, facendo
valere che il tragitto da __________ a __________ e ritorno è di 50 km e va compiuto 21 giorni ogni mese, per un totale di 1000 km. L'indennità da lui richiesta di fr. 300.– mensili apparendo giustificata, il suo fabbisogno minimo andrebbe
portato così a fr. 3210.35 mensili. L'argomentazione non può essere
condivisa. Una spesa di fr. 150.– mensili per il costo del solo carburante
(circa 90 litri di benzina o 85 di gasolio) appare in effetti sufficienti per
garantire una percorrenza di 1000 km con un normale veicolo da turismo. L'indennità
di
fr. –.30/km
pretesa dall'appellante per il solo costo del combustibile è manifestamente esagerata.
6.
Quanto al fabbisogno
minimo della moglie, l'appellante contesta la quota del leasing (fr. 298.10
mensili) che il Pretore ha riconosciuto a AO 1 per la sostituzione della
vecchia automobile con una VW “Golf 1.4 TSI CL”, rilevando che il veicolo dato
in permuta valeva ancora fr. 10 000.–
e non rendeva necessaria l'operazione. Inoltre egli fa valere che il contratto
di leasing ha preso avvio solo il 19 ottobre 2010, mentre il Pretore l'ha
incluso nel fabbisogno minimo della moglie sin dal 5 giugno 2009. Ora, la quota
del leasing figurava chiaramente nel fabbisogno minimo cui rinviava AP 1 nel proprio
memoriale conclusivo (pag. 2 a metà con riferimento al doc. B, 13° foglio del
plico “richiami I”). Avesse partecipato al dibattimento finale, AP 1 avrebbe potuto
contestarla e il Pretore avrebbe statuito su tal punto. Rinunciando al dibattimento
finale, egli si è precluso ogni contestazione di fatto. La procedura di appello
non è destinata tuttavia a sollevare critiche cui si è rinunciato in primo
grado, né questa Camera è abilitata a decidere in casi del genere come
giurisdizione unica. Al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile.
Si aggiunga che il convenuto
nemmeno potrebbe pretendere – per ipotesi – di avere rinunciato al dibattimento
finale in buona fede, facendo assegnamento su garanzie ricevute dalla controparte.
Intanto, come si è visto (consid. 2), AO 1 non risulta avere rilasciato
assicurazione alcuna. Inoltre al convenuto non poteva sfuggire che, non avesse
rinunciato al dibattimento finale, egli avrebbe potuto esprimersi sulle allegazioni
della moglie. Dopo quattro udienze inconcludenti (più prossime all'improvvisazione
che al contraddittorio previsto dall'art. 363 cpv. 2 CPC ticinese), in esito
alle quali AP 1 non aveva ancora quantificato il proprio fabbisogno minimo né
formalizzato le sue richieste di giudizio né tanto meno discusso le allegazioni
avversarie, non si vede in quale altra sede si sarebbero potute tenere
risposta, replica e duplica. Rinunciare “ad essere convocati
per un'ulteriore udienza di contraddittorio” in simili condizioni significava
rimettersi sulle questioni litigiose, né più né meno, all'apprezzamento del
Pretore. E una volta accettato l'apprezzamento
del primo giudice non è lecito, poi, censurare le valutazioni.
7.
Per
quel che attiene alle spese straordinarie in favore dei figli, alla trattenuta
di stipendio e all'obbligo di sottoscrivere la documentazione necessaria per
ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario gravante la particella n. __________ RFD
destinato a finanziare “la messa a norma” dell'impianto elettrico della casa,
contro cui l'appellante insorge, vale quanto si è appena detto. Le pretese figuravano
partitamente nel memoriale conclusivo dell'istante, del 19 aprile 2011, e
l'appellante avrebbe potuto contestarle se non avesse rinunciato al
dibattimento finale. Non può quindi chiamare questa Camera a sindacarle ora,
per la prima volta, assimilando l'autorità di ricorso al giudice naturale. Un'eccezione
sarebbe prospettabile, tutt'al più, in forza del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC), il quale
abiliterebbe la Camera a intervenire d'ufficio sull'uno o sull'altro punto. Le
questioni pecuniarie testé menzionate non sono suscettibili tuttavia di influire
favorevolmente sul contributo di mantenimento per i figli o sul rimborso delle
spese straordinarie in loro favore. Se mai tendono a ridurne o ad azzerarne l'ammontare.
Non soccorrono dunque le premesse perché questa Camera giudichi essa medesima questioni
siffatte in prima battuta. Anche al proposito l'appello si rivela di
conseguenza irricevibile.
8.
Le
spese della decisione odierna, la quale ha indole meramente pecuniaria, seguono
la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha
formulato osservazioni all'appello per il tramite di un difensore, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili.
9.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta presentata il 28 luglio
2011.
da AO 1 per vedere autorizzata l'esecuzione anticipata della sentenza
pretorile in pendenza di appello (art. 315 cpv. 2 CPC).
10.
Per
quanto concerne i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a
livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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