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Decisione

11.2011.115

Protezione dell'unione coniugale (organizzazione della vita separata)

18 novembre 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa DI.2008.147

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud promossa con istanza del 4 luglio 2008 da

AO 1

(patrocinata dall'. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1),

giudicando

sull'appello del 18 luglio 2011 presentato dal convenuto contro la decisione

emessa dal Pretore il 6 luglio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1964) si sono sposati a __________ il 18

marzo 1993. Dal matrimonio sono nati G__________, il 29 marzo 1995, e M__________,

il 7 marzo 2000. I coniugi si sono separati il 1° luglio 2007, quando il marito

è andato a vivere per conto proprio a __________, mentre la moglie è rimasta insieme

con i figli nell'abitazione coniugale di __________

(particella n. __________ RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà

ciascuno). AP 1 lavora dal 2009 come autista per la __________ a __________, la

moglie come ausiliaria nella Casa per anziani __________ a __________.

B. Il 4

luglio 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud

con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere

autorizzata a vivere separata, di attribuirle in uso l'abitazione coniugale, di

affidare G__________ e M__________ congiuntamente a tutt'e due i genitori e di

non stabilire contributi alimentari per i figli, “posto che entrambi i genitori

sostengono gli oneri di mantenimento in maniera paritetica”. Ove la custodia

parentale congiunta non fosse stata possibile, l'istante ha proposto di

affidare i figli a un genitore, riservando il più ampio diritto di visita

all'altro, con obbligo per quest'ultimo di versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili in favore di ciascun figlio.

C. Le

parti sono state sentite dal Pretore al contraddittorio dell'11 luglio 2008, che è proseguito il 25 agosto 2008 e il 9 marzo 2009, senza che il

convenuto avanzasse alcuna richiesta di giudizio. Con decreto cautelare di

quello stesso giorno il Pretore ha affidato G__________ e M__________ alla

madre, riservato il diritto di visita del padre, che è stato obbligato a

versare un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili complessivi per i

due figli, assegni familiari non compresi. Il contraddittorio sulle misure a

protezione del­l'unione coniugale è poi ripreso il 18 giugno 2009, ma si è esaurito

una volta ancora in una discussione interlocutoria in esito alla quale il convenuto

non ha formalizzato alcuna domanda precisa.

D. AO 1 ha instato il 7 dicembre 2009 davanti al Pretore perché fosse ordinato alla __________ di

trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 1100.– mensili dovuto

a titolo di contributo alimentare per i figli, più un supplemento di fr. 300.–

mensili fino a concorrenza di fr. 2200.– per contributi alimentari

arretrati. Statuendo il 10 dicembre 2009 inaudita parte, il Pretore ha accolto l'istanza

limitatamente alla somma di fr. 1100.– mensili e ha ordinato al datore di

lavoro la trattenuta richiesta.

E. A

una susseguente udienza del 18 novembre 2010, apparentemente destinata a

chiudere il contraddittorio sulle misure a protezione dell'unione coniugale, i

coniugi si sono impegnati a trasmettere al Pretore “tutta la relativa

documentazione, unitamente all'esposizione delle loro richie­ste, con tutta la

documentazione necessaria a stabilire l'esatta situazione finanziaria di

entrambe le parti”. “Con la richiesta di giudizio” – figura a verbale – [essi]

“rinunciano ad essere convocati per un'ulteriore udienza di contraddittorio”.

F. Nel

suo memoriale conclusivo del 19 aprile 2011 AO 1 ha chiesto di condannare il marito a versare dal 5 maggio 2009 un contributo ali­mentare di fr. 913.–

mensili per G__________ e di fr. 713.– mensili per M__________ (assegni

familiari non compresi), di adeguare a fr. 1626.– mensili complessivi la

trattenuta di stipendio, di riconoscerle un credito di fr. 1940.10 per contributi

alimentari arretrati, come pure una spettanza imprecisata per spese

straordinarie in favore dei figli, di obbligare AP 1 a pagare fr. 3200.– per cure di ortodontia e ortopedia riguardanti G__________, come pure a

sottoscrivere la documentazione necessaria per ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario

gravante la particella n. __________ RFD destinato a finanziare “la messa a

norma” dell'impianto elettrico della casa. Nel proprio memoriale conclusivo del

15 giugno 2011 AP 1 si è limitato a offrire un contributo alimentare di fr. 1100.–

mensili complessivi per i figli (assegni familiari non compresi) e a proporre

di mantenere “la regolamentazione attuale” del diritto di visita. Per il resto

egli non ha formulato conclusioni.

G. Con

sentenza del 6 luglio 2011 il Pretore

– ha autorizzato i coniugi

a vivere separati,

– ha attribuito l'uso

dell'abitazione coniugale alla moglie, vietandone l'accesso al marito,

– ha affidato i figli alla

madre, disciplinando il diritto di visita del padre,

– ha condannato AP 1 a versare dal 5 giugno 2009 un contributo alimentare per G__________ di:

fr. 840.–

mensili fino all'aprile del 2011,

fr. 930.–

mensili fino al marzo del 2012 e

fr. 810.–

mensili fino al marzo del 2013,

come pure un contributo

alimentare per M__________ di:

fr. 730.–

mensili fino all'aprile del 2011,

fr. 690.–

mensili fino al marzo del 2012,

fr. 810.–

mensili fino al marzo del 2013 e

fr. 1450.–

mensili fino al marzo del 2018,

– ha abilitato AO 1 a riscuotere direttamente “gli

eventuali

assegni familiari riconosciutigli per i figli”,

– ha ordinato al datore di

lavoro di AP 1 una trattenuta di stipendio di fr. 1620.– mensili fino al

marzo del 2013 e di fr. 1450.– mensili fino al marzo del 2018, da corrispondere

direttamente alla moglie;

– ha condannato AP 1 a versare alla moglie la som­ma di fr. 3200.– a parziale copertura di note d'onorario emesse

dal dott. __________, __________, per cure ortodontiche prestate ai figli;

– ha condannato AP 1 a versare alla moglie la som­ma di fr. 1419.10 per costi medici straordinari in favore dei

figli e

– ha ordinato a AP 1,

sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di sottoscrivere la documentazione

necessaria per ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario

gravante la particella n. __________ RFD destinato a finanziare “la messa a

norma” dell'impianto elettrico della casa.

La tassa

di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 1500.–

per ripetibili.

H. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18

luglio 2011 per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio

degli atti al Pretore, “il quale emanerà una nuova decisione dopo aver dato

alle parti la possibilità di esprimersi in merito alle nuove richieste di parte

istante”. In subordine egli chiede di ridurre il contributo alimentare per G__________

a fr. 600.– mensili e quello per M__________ a fr. 500.– mensili dal

giugno del 2009 al marzo del 2013, rispettivamente a fr. 660.– mensili per

il solo M__________ dopo di allora, di revocare la trattenuta di stipendio a suo

carico, di annullare la condanna al versamento

di fr. 3200.– e fr. 1419.10 per spese straordinarie in favore

dei figli, come pure la condanna a sottoscrivere i documenti necessari per

aumentare di fr. 15 000.– il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale.

Nelle sue

osservazioni del 15 settembre 2011 AO 1 propone di respingere l'appello. Subordinatamente

essa postula la conferma dei contributi alimentari fissati del Pretore e il

rinvio degli atti a quest'ultimo perché convochi le parti a un contrad­dit­torio

sulla richiesta di condannare AP 1 a corrispondere fr. 3200.– e fr. 1419.10 per spese straordinarie in

favore dei figli, come pure a sottoscrivere i documenti per aumentare di

fr. 15 000.– l'onere ipotecario gravante l'abitazione coniugale.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela

dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono

impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC),

entro 10 giorni dalla notificazione con appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo

(art. 321 cpv. 2 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,

l'appello è ammissibile soltanto se il

valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove si consideri l'entità

dei contributi alimentari in questione. Presentato l'ultimo giorno utile,

l'appello in esame è per altro tempestivo.

2.

L'appellante

censura anzitutto una violazione del suo diritto d'essere sentito, rimproverando

al Pretore di avere giudicato senza contraddittorio “nonostante le nuove

domande presentate dalla signora AO 1, per la prima volta con le conclusioni”

(memoriale, pag. 3 nel mezzo). Egli sostiene che la rinuncia al dibattimento

finale era condizionata al fatto che l'istante si limitasse a documentare la

richiesta di contributi alimentari per i figli nei limiti di fr. 1500.–

mensili più gli assegni familiari, mentre nel memoriale conclusivo essa ha

“stravolto le proprie pretese, aumentando le richieste per alimenti e

proponendo altre richieste che non potevano essere decise senza

contraddittorio” (memoriale, pag. 3 in basso).

La

doglianza è infondata. Il verbale dell'udienza tenutasi in Pretura il 18

novembre 2010 (la quarta, dopo quelle dell'11

luglio 2008, del 25 agosto 2008 e del 9 marzo 2009), alla quale l'appellante

è comparso assistito dal proprio patrocinatore, non conferma minimamente che l'istante

si sarebbe impegnata a documentare la richiesta di contributi alimentari per i

figli nei limiti di complessivi fr. 1500.– mensili più gli assegni

familiari. Anzi, il verbale prevedeva quanto segue (act. XV):

In caso di mancato accordo per una soluzione

concordata le parti trasmetteranno tutta la relativa documentazione al Pretore,

unitamente all'esposizione delle loro richieste, con tutta la documentazione

necessaria a stabilire l'esatta situazione finanziaria di entrambe le parti.

Con la richiesta di giudizio [esse] rinunciano ad essere convocati per

un'ulteriore udienza di contraddittorio.

Delle

condizioni invocate dall'appellante non v'è traccia. Al contrario: le parti si sono

impegnate quel 18 novembre 2010 a trasmettere al Pretore tutta la loro documentazione

“unitamente all'esposizione delle loro richieste”, rinunciando a ulteriori

udienze. Lamentare una “crassa violazione del diritto di essere sentiti” in

circostanze del genere non è serio. In proposito l'appello non merita altra

disamina.

3.

Nell'appello

il convenuto censura in primo luogo i contributi alimentari per i figli. A tal

fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4687.40 mensili

e quello della moglie in fr. 4505.60 fino all'aprile del 2011, ridotto a

fr. 4344.– mensili dopo di allora (inabilità lucrativa del 20% per affezione

alla spalla). Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 3060.35 mensili e quello di AO 1 in fr. 3105.60 mensili fino all'aprile del 2011, rispettivamente

in fr. 3055.60 mensili dopo di allora. Quanto ai figli, egli ha stimato il

fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 1565.– mensili dal giugno del

2009.

fino all'aprile del 2011 e in fr. 1300.– dal maggio del 2011 fino al

marzo del 2013, rispettivamente quello di M__________ in fr. 1365.–

mensili dal giugno del 2009 fino all'aprile del 2011, in fr. 965.– mensili dal maggio del 2011 al marzo del 2012, in fr. 1300.– dall'aprile del 2012 fino al marzo del 2013 e in fr. 1450.– mensili

dopo di allora. Nelle circostanze descritte il Pretore ha appurato il margine

disponibile di AP 1 nei quattro periodi considerati (dal giugno del 2009

all'aprile del 2011, dal maggio del 2011 al marzo del 2012, dal­l'aprile del

2012.

al marzo del 2013, dall'aprile del 2013 al marzo del 2018) e l'ha

suddiviso tra i due figli proporzionalmente al rispettivo fabbisogno in denaro.

Ha ottenuto così un contributo alimentare per G__________ di fr. 840.– mensili fino all'aprile del 2011, di fr. 930.–

mensili fino al marzo del 2012 e di fr. 810.– mensili fino al marzo

del 2013, così come un contributo alimentare

per M__________ di fr. 730.– mensili fino all'aprile del 2011, di fr. 690.–

mensili fino al marzo del 2012, di fr. 810.– mensili fino al marzo del

2013.

e di fr. 1450.– mensili fino al marzo del 2018.

4.

Il

convenuto lamenta nell'appello che il Pretore abbia computato nel suo reddito

gli assegni familiari da lui riscossi (fr. 155.– mensili) e la quota di

una retribuzione unica da lui percepita nel luglio del 2010 per 40 ore di

“prestazioni straordinarie” (fr. 1106.75, pari a 92.30 mensili). Le censure

sono prive di consistenza. Intanto perché nel reddito di un coniuge vanno calcolati

anche gli assegni familiari da destinare al figlio, i quali sono compresi nel

fabbisogno in denaro stimato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo cui questa

Camera si riferisce per prassi costante (Emp­fehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto). Che il Pretore non abbia considerato gli assegni familiari ricevuti dalla moglie

nel reddito di lei è una questione che riguarda – se mai – le entrate dell'istante,

non quelle del convenuto. Quanto alla retribuzione per lavoro straor­dinario, essa

fa parte dello stipendio, a meno che si riferisca a

prestazioni estemporanee, non destinate a ripetersi (cfr. RtiD I-2005 pag. 767

consid. 6). L'appellante non dà alcuna spiegazione al riguardo. Asserisce soltanto

che l'indennità di fr. 1106.75 gli è stata corrisposta “in unica

eccezionale occasione”, ma non indica neppure di quale occasione si trattasse. Insufficientemente

motivato, al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

L'appellante si

duole che nel suo fabbisogno minimo il Pretore abbia inserito solo fr. 150.–

mensili per il costo del carburante destinato alle trasferte professionali, facendo

valere che il tragitto da __________ a __________ e ritorno è di 50 km e va compiuto 21 giorni ogni mese, per un totale di 1000 km. L'indennità da lui richiesta di fr. 300.– mensili apparendo giustificata, il suo fabbisogno minimo andrebbe

portato così a fr. 3210.35 mensili. L'argomentazione non può essere

condivisa. Una spesa di fr. 150.– mensili per il costo del solo carburante

(circa 90 litri di benzina o 85 di gasolio) appare in effetti sufficienti per

garantire una percorrenza di 1000 km con un normale veicolo da turismo. L'indennità

di

fr. –.30/km

pretesa dall'appellante per il solo costo del combustibile è manifestamente esagerata.

6.

Quanto al fabbisogno

minimo della moglie, l'appellante contesta la quota del leasing (fr. 298.10

mensili) che il Pretore ha riconosciuto a AO 1 per la sostituzione della

vecchia automobile con una VW “Golf 1.4 TSI CL”, rilevando che il veicolo dato

in permuta valeva ancora fr. 10 000.–

e non rende­va necessaria l'operazione. Inoltre egli fa valere che il contratto

di leasing ha preso avvio solo il 19 ottobre 2010, mentre il Pretore l'ha

incluso nel fabbisogno minimo della moglie sin dal 5 giugno 2009. Ora, la quota

del leasing figurava chiaramente nel fabbisogno minimo cui rinviava AP 1 nel proprio

memoriale conclusivo (pag. 2 a metà con riferimento al doc. B, 13° foglio del

plico “richiami I”). Avesse partecipato al dibattimento finale, AP 1 avrebbe potuto

contestarla e il Pretore avrebbe statuito su tal punto. Rinunciando al dibattimento

finale, egli si è precluso ogni contestazione di fatto. La procedura di appello

non è destinata tuttavia a sollevare critiche cui si è rinunciato in primo

grado, né questa Camera è abilitata a decidere in casi del genere come

giurisdizione unica. Al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile.

Si aggiunga che il convenuto

nemmeno potrebbe pretendere – per ipotesi – di avere rinunciato al dibattimento

finale in buona fede, facendo assegnamento su garanzie ricevute dalla controparte.

Intanto, come si è visto (consid. 2), AO 1 non risulta avere rilasciato

assicurazione alcuna. Inoltre al convenuto non poteva sfuggire che, non avesse

rinunciato al dibattimento finale, egli avrebbe potuto esprimersi sulle allegazioni

della moglie. Dopo quattro udienze inconcludenti (più prossime all'improvvisazione

che al contraddittorio previsto dall'art. 363 cpv. 2 CPC ticinese), in esito

alle quali AP 1 non aveva ancora quantificato il proprio fabbisogno minimo né

formalizzato le sue richieste di giudizio né tanto meno discusso le allegazioni

avversarie, non si vede in quale altra sede si sarebbero potute tenere

risposta, replica e duplica. Rinunciare “ad essere convocati

per un'ulteriore udienza di contraddittorio” in simili condizioni significava

rimettersi sulle questioni litigiose, né più né meno, all'apprezzamento del

Pretore. E una volta accettato l'apprezzamento

del primo giudice non è lecito, poi, censurare le valutazioni.

7.

Per

quel che attiene alle spese straordinarie in favore dei figli, alla trattenuta

di stipendio e all'obbligo di sottoscrivere la documentazione necessaria per

ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario gravante la particella n. __________ RFD

destinato a finanziare “la messa a norma” dell'impianto elettrico della casa,

contro cui l'appellante insorge, vale quanto si è appena detto. Le pretese figuravano

partitamente nel memoriale conclusivo del­l'istante, del 19 aprile 2011, e

l'appellante avrebbe potuto contestarle se non avesse rinunciato al

dibattimento finale. Non può quindi chiamare questa Camera a sindacarle ora,

per la prima volta, assimilando l'autorità di ricorso al giudice naturale. Un'eccezione

sarebbe prospettabile, tutt'al più, in forza del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC), il quale

abiliterebbe la Camera a intervenire d'ufficio sull'uno o sull'altro punto. Le

questioni pecuniarie testé menzionate non sono suscettibili tuttavia di influire

favorevolmente sul contributo di mantenimento per i figli o sul rimborso delle

spese straor­dinarie in loro favore. Se mai tendono a ridurne o ad azzerarne l'ammontare.

Non soccorrono dunque le premesse perché questa Camera giudichi essa medesima questioni

siffatte in prima battuta. Anche al proposito l'appello si rivela di

conseguenza irricevibile.

8.

Le

spese della decisione odierna, la quale ha indole meramente pecuniaria, seguono

la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha

formulato osservazioni all'appello per il tramite di un difensore, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

9.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta presentata il 28 luglio

2011.

da AO 1 per vedere autorizzata l'esecuzione anticipata della sentenza

pretorile in pendenza di appello (art. 315 cpv. 2 CPC).

10.

Per

quanto concerne i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a

livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese

processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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