11.2011.117
Misure a protezione dell'unione coniugale, contributi di mantenimento per moglie e figlia
4 dicembre 2013Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.117
Data decisione, Autorità:
04.12.2013, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale, contributi di mantenimento per moglie e figlia
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 176 cpv. 3 CC
art. 285 CC
Incarto n.
11.2011.117
Lugano
4 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.279
(protezione dell'unione coniugale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 gennaio
2011 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ora in
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
giudicando sull'appello del 12 agosto 2011
presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 agosto 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1981), cittadino romeno, e AO 1 (1970) si sono sposati a __________ il 16
ottobre 2009. A quel momento la sposa, divorziata, aveva già due figli, C__________
(1992) e A__________ (1999), il primo avuto da nubile e la seconda dal
precedente matrimonio, i quali vivevano dai rispettivi padri. Dalle nuove nozze
è nata S__________, il 27 giugno 2010. Artigiano edile, il marito ha lavorato per varie imprese del settore e nel
dicembre del 2010 si è messo in proprio, fondando la ditta individuale __________
con sede a __________, attiva come impresa generale di costruzione. Senza
particolare formazione, la moglie ha lavorato come aiuto domiciliare fino alla nascita di S__________, poi
ha smesso ogni attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 13
gennaio 2011, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per
trasferirsi con la figlia nella __________ a __________.
B. Il
21 gennaio 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo
conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata,
l'assegnazione dell'appartamento coniugale al marito e del mobilio domestico a
sé, l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita paterno), un
contributo alimentare dal gennaio del 2011 di fr. 1315.– mensili per lei e
uno di fr. 645.– mensili per la figlia. In via cautelare essa ha chiesto che
fosse vietato al marito di avvicinarla, interpellarla o importunarla. Con
decreto del 25 gennaio 2011 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Il 31 gennaio
2011 AP 1 ha postulato a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.
C. Al
contraddittorio del 7 febbraio 2011 le parti si sono accordate in via
provvisionale sull'autorizzazione a vivere separate, sull'assegnazione
dell'abitazione coniugale al marito, sull'affidamento della figlia alla madre
(riservato il diritto di visita paterno), sul divieto per il marito di
avvicinare o contattare moglie e figlia e sulla nomina di un curatore educativo
in favore di S__________. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante.
Nell'aprile del 2011 AO 1 si è trasferita con la figlia in un appartamento,
sempre a __________, e il 14 aprile 2011 ha ottenuto dal Bezirksgericht Zürich l'affidamento di A__________, nata dal suo primo matrimonio, la quale
è venuta a vivere con lei nel maggio del 2011. A un'udienza indetta dal Pretore il 9 maggio 2011 l'istante ha poi confermato le proprie
domande, mentre il marito si è opposto al contributo alimentare per lei e ne ha
offerto uno di fr. 500.– mensili per la S__________. Con decisione del 7
giugno 2011 la Commissione tutoria regionale 6 ha istituito in favore di S__________ una curatela educativa e designato __________ in qualità di
curatrice.
D. L'istruttoria
si è chiusa il 23 maggio 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a osservazioni scritte. Nelle proprie, del 21 giugno 2011, AO 1 ha chiesto l'accoglimento della sua istanza, postulando dal gennaio del 2011 un contributo alimentare
per sé di fr. 1000.– mensili e uno per S__________ di fr. 1315.– mensili
(assegni familiari non compresi). Nel suo memoriale del 21 giugno 2011 il
marito ha chiesto di affidare S__________ alla madre (riservato il suo diritto
di visita), di assegnare l'abitazione coniugale a lui e il mobilio alla moglie.
Egli si è opposto invece a ogni contributo alimentare per quest'ultima,
offrendone uno di fr. 500.– mensili per la sola figlia dal giugno del
2011.
E. Statuendo
il 2 agosto 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito
l'abitazione coniugale al marito (riservata una lista di mobili e
suppellettili spettanti alla moglie), ha affidato la figlia alla madre, ha
regolato il diritto di visita paterno, ha vietato al marito di avvicinare o
contattare moglie e figlia, ha confermato la curatela educativa in favore di S__________
e ha condannato AP 1 a versare dal 13 gennaio 2011 un contributo alimentare di fr. 771.– mensili per la moglie e uno di
fr. 279.– mensili “a favore della moglie” (recte: della
figlia). La tassa di giustizia (fr. 900.–) e le spese sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi
Fatti
i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il
12 agosto 2011 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto
sospensivo all'appello, la soppressione del contributo alimentare per la moglie
e la riduzione a fr. 500.– mensili di quello per S__________ o, in
subordine, la riduzione a fr. 353.85 mensili del contributo per la moglie
e a fr. 146.15 mensili di quello per la figlia. Egli sollecita inoltre il
beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato intimato alla moglie
per osservazioni. Con decreto del 23 agosto 2011 il presidente della Camera ha dichiarato senza interesse la
richiesta di effetto sospensivo, già dato per legge, ricordando che il convenuto
doveva nondimeno versare il contributo per la figlia di fr. 500.– mensili da
lui offerto. Con decreto del 18 ottobre 2011 egli ha respinto altresì un'istanza della moglie volta a far
revocare l'effetto sospensivo all'appello del marito.
Considerandi
in diritto: 1. Emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), le decisioni
a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello entro
10.
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di questioni meramente patrimoniali, il
valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, se appena si considera
l'entità dei contributi alimentari in discussione. Tempestivo, l'appello in
esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Al
memoriale l'appellante acclude nuovi documenti (da A a F). Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle
cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che
informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le
protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA,
sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2).
Nella fattispecie i documenti in rassegna sono di conseguenza ammissibili,
tranne una parte delle ricevute prodotte indistintamente nel plico
contrassegnato con la lettera “D”, che l'appellante avrebbe potuto presentare
al Pretore prima della chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 23 maggio 2011. A quest'ultimo riguardo non giova ad ogni modo soffermarsi, poiché tali
ricevute non sono di rilievo ai fini del giudizio.
3.
Litigiosi
rimangono in questa sede i contributi alimentari per moglie e figlia. Al riguardo
il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 3800.70 mensili a
fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 2750.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1115.–, premio della cassa malati
fr. 204.35, pasti fuori casa fr. 231.–). Quanto alla moglie, egli non
ha ritenuto di poterle imputare un reddito e ne ha calcolato il fabbisogno
minimo in fr. 3080.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 893.– [già dedotte
le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa
malati fr. 406.–, leasing dell'automobile fr. 306.65, spese d'automobile
fr. 125.–). Infine egli ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________
in fr. 1115.– mensili. Constatato un ammanco di fr. 3145.– mensili nel
bilancio familiare, il primo giudice ha condannato AP 1 a versare dal 13 gennaio 2011 il suo margine disponibile (fr. 1050.– mensili) nella misura di
fr. 771.– mensili alla moglie e per i restanti fr. 279.– mensili alla
figlia (assegni familiari non compresi).
4.
L'appellante
censura anzitutto il proprio reddito di fr. 3800.– netti mensili che il
Pretore ha stimato deducendo dal totale delle entrate di lui nei primi cinque
mesi di attività come indipendente (fr. 6204.– mensili in media tra il
dicembre del 2010 e l'aprile del 2011) le spese professionali da lui esposte (fr. 876.–
mensili in media), il costo di un operaio assunto dalla ditta individuale il
9.
marzo 2011 (fr. 1034.80 mensili in media) e le spese professionali
da lui erroneamente inserite nel fabbisogno personale (fr. 492.– mensili
in media). L'appellante non contesta la media delle proprie entrate (fr.
6204.20
mensili) né l'ammontare delle spese professionali (conforme a quanto da
lui indicato), ma fa valere che il costo dell'operaio assunto dalla ditta
individuale nel marzo del 2011 è in media di
fr. 1834.40 mensili, non di fr. 1034.80, e che la media delle spese
professionali da lui erroneamente inserite nel fabbisogno personale ammonta a fr. 643.20 mensili, non a fr. 492.–,
di modo che il suo reddito netto per finire non eccede fr. 2849.80
mensili.
a) A
giusto titolo l'appellante sottolinea che il costo medio dell'operaio assunto dalla ditta individuale il 9
marzo 2011 è di fr. 1834.40 mensili, non di fr. 1034.80. Tra il 9
marzo e il 30 aprile 2011 infatti il dipendente ha ricevuto fr. 9172.10 complessivi
(doc. 5 e 16), non solo fr. 5174.– come ha accertato il Pretore. A giusto
titolo altresì l'appellante invoca tra le spese professionali da lui inserite
nel fabbisogno personale il premio
dell'assicurazione perdita di guadagno in
caso di malattia del dipendente (di fr. 1717.40 annui, ovvero fr. 143.10
mensili: doc. 9), sicché la media di quelle spese ascende, se non a fr. 643.20
mensili come asserisce l'appellante, almeno a fr. 635.10 mensili.
b) Sta
di fatto che ciò non giustifica ancora una riduzione del reddito netto. Non tanto
perché la media di fr. 6204.20 mensili calcolata dal Pretore sul provento dei
primi cinque mesi di attività in proprio del convenuto non sia pertinente,
quanto perché tale media appare poco significativa. Basti pensare che nei primi
tre mesi di attività indipendente il convenuto ha guadagnato poco o nulla (fr.
853.10
nel dicembre del 2010, fr. 200.– nel gennaio del 2011, niente nel
febbraio successivo), mentre dopo di allora ha conseguito introiti ragguardevoli
(fr. 11 645.85 nel marzo del 2011, fr. 18 322.05 nell'aprile successivo).
Se si considerano anche i tre mesi seguenti (il Pretore ha statuito il 2 agosto
2011), il quadro delle entrate diviene più concreto. Ora, nel maggio del 2011
l'appellante ha guadagnato fr. 16
300.
–, nel giugno del 2011 fr. 4383.05 e nel luglio del
2011.
fr. 10 135.10 (doc. D prodotto dallo stesso convenuto in appello). La media
dei redditi conseguiti fra il dicembre del 2010 e il luglio del 2011 risulta
così di fr. 7730.– mensili. Dedotte le spese professionali non contestate di
fr. 876.– mensili, il costo dell'operaio assunto (fr. 1834.40 mensili) e le spese professionali
inserite nel fabbisogno personale del convenuto (fr. 635.10 mensili), si
ottiene un reddito netto di fr. 4375.– mensili (arrotondati). La valutazione prudenziale
di fr. 3800.– mensili operata dal Pretore a un giudizio di
verosimiglianza (art. 271 lett. a CPC) resiste dunque alla
critica.
c) Si
aggiunga che la cautela dimostrata dal Pretore si giustifica anche sotto un
altro profilo. Il reddito lordo di fr. 7730.– mensili risultante dagli atti si
fonda – come detto – sulle entrate di otto mesi, l'attività in proprio dell'appellante
essendo cominciata nel dicembre del 2010. Il reddito di un indipendente però va
apprezzato, di regola, sulle risultanze degli ultimi tre anni (se non oltre:
RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; sentenza
del
Tribunale federale 5A_171/2011 del 1° luglio 2011, consid. 2.3.2 con riferimenti).
Potendosi apprezzare in concreto solo i dati di otto mesi, la valutazione si
àncora forzatamente a una prognosi di attendibilità relativa. Si impone dunque
riserbo, ferma restando la possibilità per entrambe le parti di chiedere una modifica
dei contributi alimentari nel caso in cui la stima si rivelasse inadeguata (art.
179.
cpv. 1 CC).
5.
Secondo
l'appellante il fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in
fr. 3080.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 893.– [già dedotte le
quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa
malati fr. 406.–, leasing dell'automobile fr. 306.65, spese d'automobile
fr. 125.–) non eccede in realtà fr. 2372.45 mensili, il costo
dell'alloggio dovendo essere limitato a fr. 616.45 e i costi d'automobile stralciati.
a) Per quanto riguarda la locazione, il Pretore ha dedotto dalla spesa
effettiva la quota già compresa nel fabbisogno in denaro di S__________ (un
terzo, ossia fr. 370.– mensili) e di A__________ (un quarto, ridotto del
44%, ossia fr. 217.– mensili). A quest'ultimo proposito egli ha considerato che
i contributi alimentari versati dal padre di A__________ sono inferiori del 44%
rispetto al fabbisogno in denaro della figlia definito secondo le raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo. L'appellante contesta simile riduzione, sostenendo che non gli spetta di
sopperire – fosse pure indirettamente – alle “mancanze economiche” di una
figlia non sua. L'argomentazione non è priva di pertinenza. Il fabbisogno in
denaro di un figlio non si riduce invero –come crede il primo giudice – perché
il contributo di mantenimento ricevuto dal ragazzo non copre il relativo fabbisogno.
Il fabbisogno in denaro rimane invariato (RtiD I-2006 pag. 676 in alto) e, se mai, scoperto. Il costo dell'alloggio compreso nel fabbisogno in denaro di S__________
rimane pertanto un quarto di quello effettivo pagato dalla madre affidataria,
cioè fr. 1579.45 mensili (e non fr. 1479.45 mensili come ha ritenuto il
Pretore [doc. Q]). La differenza a carico della madre rimane così di fr. 658.–
mensili.
b) Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie il
leasing dell'automobile di fr. 306.65 mensili e spese del veicolo per
fr. 125.– mensili, reputando che “le esigenze legate all'accudimento di
una bimba piccola e di una figlia adolescente rendono, con ogni
verosimiglianza, necessario per la creditrice alimentare disporre di un mezzo
proprio (...) anche nell'ottica di assicurare una certa elasticità
nell'esercizio del diritto alle relazioni personali delle figlie con i rispettivi
padri” (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). L'appellante chiede lo stralcio
di tali oneri, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Camera, secondo cui
in situazione di ristrettezza i costi d'automobile vanno tralasciati e che
qualora le trasferte siano indispensabili per scopi professionali, per motivi
di salute o per esercitare il diritto di visita va inserito nel fabbisogno
minimo del coniuge in questione il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici
(RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nel caso specifico le condizioni economiche
della famiglia non permettono di far fronte a tale costo (sotto, consid. 7). Né
appaiono date le condizioni per riconoscere il costo di un abbonamento ai mezzi
pubblici, nulla evincendosi dagli atti sulle reali necessità menzionate dal
Pretore. I costi in questione, di conseguenza, vanno tolti dal fabbisogno minimo
della moglie.
c) Riassumendo
il fabbisogno minimo di AO 1 si attesta a fr. 2414.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
locazione fr. 658.– [già dedotte le
quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della
cassa malati fr. 406.–).
6.
L'appellante
contesta altresì il fabbisogno in denaro di S__________, fissato dal Pretore in
fr. 1115.– mensili (fabbisogno in denaro per un figlio unico fino a sei
anni secondo la tabella 2011 correlata alle note raccomandazioni del Canton
Zurigo fr. 2045.–, meno le spese di cura e educazione di fr. 730.– e gli
assegni familiari di fr. 200.–: sentenza impugnata, pag. 6), facendo valere che
in
realtà
esso ammonta a fr. 979.85 mensili (vitto fr. 270.–, abbigliamento
fr. 75.–, costo dell'alloggio fr. 369.85, altri costi fr. 465.–,
dedotti gli assegni familiari: appello pag. 7 in alto). Egli non spiega tuttavia
per quale ragione la cifra determinata dal Pretore sarebbe erronea.
Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello si rivela irricevibile
(art. 311 cpv. 1 CPC).
Si
aggiunga che, secondo la citata tabella, il fabbisogno in denaro di S__________
risulta di fr. 1205.– mensili (fabbisogno in denaro di un figlio fino a
sei anni d'età in una fratria di due fr. 1740.–, dedotte le spese per cura e
educazione di fr. 595.– fornite in natura dalla madre e sostituito il costo
dell'alloggio tabellare di fr. 335.– con il costo effettivo di fr. 395.– mensili).
Non si giustifica invece alcuna deduzione degli assegni familiari, che come
indipendente l'appellante non percepiva (art. 13 LAFam nella versione fino
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del cpv. 2bis). Anzi, il
fabbisogno in denaro di S__________ era addirittura maggiore prima che A__________
venisse ad abitare con la madre, nel maggio del 2011. Non è però necessario
addentrarsi oltre nella questione, poiché il margine disponibile di AP 1, come
si vedrà (sotto, consid. 7), non eccede fr. 1050.– mensili.
7.
Da
quanto precede emerge, in sintesi, il seguente bilancio familiare:
Reddito del
marito (consid. 4) fr. 3 800.70
Reddito
della moglie fr. –.—
fr. 3 800.70 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2 750.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 2 414.—
Fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1 205.—
fr. 6 369.— mensili
Ammanco
(arrotondato) fr. 2 569.— mensili
II
debitore alimentare potendo conservare per sé l'equivalente
del proprio minimo esistenziale (DTF 135 III 66 consid. 3.2.1 con rinvii), che nella fattispecie
corrisponde al fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (di fr. 2750.–),
l'appellante non può essere chiamato a destinare a moglie e figlia più di
fr. 1050.– mensili complessivi (fr. 3800.– meno fr. 2750.–),
come ha rilevato il primo giudice. Di conseguenza l'attuale decisione comporterebbe
unicamente una diversa chiave di riparto, nel senso che il contributo
alimentare per la moglie fissato dal Pretore in fr. 771.– risulterebbe di fr. 700.– mensili e quello per
la figlia stabilito in fr. 279.– mensili oltre assegni familiari sarebbe
di fr. 350.– mensili. In ultima analisi tuttavia l'appellante non otterrebbe
alcuno sgravio, dovendo sempre versare complessivamente a moglie e figlia la
stessa somma. L'appello è destinato pertanto all'insuccesso
(analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2008.29 del 18 ottobre 2011 consid. 4; sentenza inc.
11.2008.42
del 24 ottobre 2008, consid. 4b).
8.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 CPC), ma tutto induce a presumere che nel caso specifico la riscossione
si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, le condizioni
economiche apparentemente difficili di lui e la sua residenza in Francia rendendo
verosimilmente oneroso l'eventuale incasso. Tanto vale quindi soprassedere a ogni
prelievo.
La richiesta
di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere accolta, giacché l'impugnazione
appariva fin dall'inizio senza possibilità di buon esito (art. 117 cpv. 1 lett.
b CPC), il convenuto medesimo producendo documenti in appello che attestavano
un reddito lordo più elevato di quello stimato dal Pretore (sopra, consid. 4b).
Quanto al diverso riparto della somma da corrispondere a moglie e figlia come contributo
alimentare (fr. 1050.– mensili), una persona di condizioni agiate, posta
nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente appellato solo per tale
motivo (cfr. Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con
rinvii).
Merita di
essere accolta invece la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con
l'istanza presentata il 17 ottobre 2011 per ottenere la revoca dell'effetto
sospensivo all'appello del marito. A quel tempo in verità non era chiaro se un
appello diretto contro una decisione a tutela dell'unione coniugale fosse provvisto
o sprovvisto di effetto sospensivo per legge, quesito che il Tribunale
federale ha risolto solo con la sentenza pubblicata in DTF 137 III 475. Quando AO
1.
ha adito questa Camera, di conseguenza, l'incertezza non permetteva di
definire la richiesta del 17 ottobre 2011 senza possibilità di successo fin
dall'inizio. Ciò premesso, in mancanza di una nota professionale, che incombeva
alla legale produrre (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio
2012, consid. 9.3), le prestazioni di lei possono valutarsi in circa tre ore di
lavoro, più che sufficienti per redigere l'istanza (tre pagine), scrivere una
lettera e tenere un eventuale colloquio con la cliente. Retribuite fr. 180.– l'ora
(art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL
3.1.1.7
), cui si aggiungono le spese presumibili (art. 6 cpv. 1 del regolamento)
e l'IVA, tale dispendio di tempo va rimunerato con un'indennità di fr. 650.–.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono spese.
3. L'istanza
di gratuito patrocinio presentata dall'appellante è respinta.
4. AO 1 è ammessa
al beneficio del gratuito patrocinio da parte
dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice
d'ufficio un'indennità di fr. 650.–.
5. Notificazione:
– ;
– ;
– Stato del Cantone Ticino,
Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto:
dispositivo n. 4).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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