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Decisione

11.2011.117

Misure a protezione dell'unione coniugale, contributi di mantenimento per moglie e figlia

4 dicembre 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il

12 agosto 2011 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto

sospensivo all'appello, la soppressione del contributo alimentare per la moglie

e la riduzione a fr. 500.– mensili di quello per S__________ o, in

subordine, la riduzione a fr. 353.85 mensili del contributo per la moglie

e a fr. 146.15 mensili di quello per la figlia. Egli sollecita inoltre il

beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato intimato alla moglie

per osservazioni. Con decreto del 23 agosto 2011 il presidente della Camera ha dichiarato senza interesse la

richiesta di effetto sospensivo, già dato per legge, ricordando che il convenuto

doveva nondimeno versare il contributo per la figlia di fr. 500.– mensili da

lui offerto. Con decreto del 18 ottobre 2011 egli ha respinto altresì un'istanza della moglie volta a far

revocare l'effetto sospensivo all'appello del marito.

Considerandi

in diritto: 1. Emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), le decisioni

a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello entro

10.

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di questioni meramente patrimoniali, il

valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, se appena si considera

l'entità dei contributi alimentari in discussione. Tempestivo, l'appello in

esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Al

memoriale l'appellante acclude nuovi documenti (da A a F). Nuovi mezzi di prova sono propo­nibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle

cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che

informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le

protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA,

sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2).

Nella fattispecie i documenti in rassegna sono di conseguenza ammissibili,

tranne una parte delle ricevute prodotte indistintamente nel plico

contrassegnato con la lettera “D”, che l'appellante avrebbe potuto presentare

al Pretore prima della chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 23 maggio 2011. A quest'ultimo riguardo non giova ad ogni modo soffermarsi, poiché tali

ricevute non sono di rilievo ai fini del giudizio.

3.

Litigiosi

rimangono in questa sede i contributi alimentari per moglie e figlia. Al riguardo

il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 3800.70 mensili a

fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 2750.– mensili (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1115.–, premio della cas­sa malati

fr. 204.35, pasti fuori casa fr. 231.–). Quanto alla mo­glie, egli non

ha ritenuto di poterle imputare un reddito e ne ha calcolato il fabbisogno

minimo in fr. 3080.65 mensili (minimo esisten­ziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 893.– [già dedotte

le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa

malati fr. 406.–, leasing dell'automobile fr. 306.65, spese d'automobile

fr. 125.–). Infine egli ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________

in fr. 1115.– men­sili. Constatato un ammanco di fr. 3145.– mensili nel

bilancio familiare, il primo giudice ha condannato AP 1 a versare dal 13 gennaio 2011 il suo margine disponibile (fr. 1050.– mensili) nella misura di

fr. 771.– mensili alla moglie e per i restanti fr. 279.– mensili alla

figlia (assegni familiari non compresi).

4.

L'appellante

censura anzitutto il proprio reddito di fr. 3800.– netti mensili che il

Pretore ha stimato deducendo dal totale delle entrate di lui nei primi cinque

mesi di attività come indipendente (fr. 6204.– mensili in media tra il

dicembre del 2010 e l'aprile del 2011) le spese professionali da lui esposte (fr. 876.–

mensili in media), il costo di un operaio assunto dalla ditta individuale il

9.

marzo 2011 (fr. 1034.80 mensili in media) e le spese professionali

da lui erroneamente inserite nel fabbisogno personale (fr. 492.– mensili

in media). L'appellante non contesta la media delle proprie entrate (fr.

6204.20

mensili) né l'ammontare delle spese professionali (conforme a quanto da

lui indicato), ma fa valere che il costo dell'operaio assunto dalla ditta

individuale nel marzo del 2011 è in media di

fr. 1834.40 mensili, non di fr. 1034.80, e che la media delle spese

professionali da lui erroneamente inserite nel fabbisogno personale ammonta a fr. 643.20 mensili, non a fr. 492.–,

di modo che il suo red­dito netto per finire non eccede fr. 2849.80

men­sili.

a) A

giusto titolo l'appellante sottolinea che il costo medio dell'operaio as­sunto dalla ditta individuale il 9

marzo 2011 è di fr. 1834.40 mensili, non di fr. 1034.80. Tra il 9

marzo e il 30 aprile 2011 infatti il dipendente ha ricevuto fr. 9172.10 complessivi

(doc. 5 e 16), non solo fr. 5174.– come ha accertato il Pretore. A giusto

titolo altresì l'appellante invoca tra le spese professionali da lui inserite

nel fabbisogno personale il premio

dell'assicurazione perdita di guadagno in

caso di malattia del dipendente (di fr. 1717.40 annui, ovvero fr. 143.10

mensili: doc. 9), sicché la media di quelle spese ascende, se non a fr. 643.20

mensili come asserisce l'appellante, almeno a fr. 635.10 mensili.

b) Sta

di fatto che ciò non giustifica ancora una riduzione del reddito netto. Non tanto

perché la media di fr. 6204.20 mensili calcolata dal Pretore sul provento dei

primi cinque mesi di attività in proprio del convenuto non sia pertinente,

quanto perché tale media appare poco significativa. Basti pensare che nei primi

tre mesi di attività indipendente il convenuto ha guadagnato poco o nulla (fr.

853.10

nel dicembre del 2010, fr. 200.– nel gennaio del 2011, niente nel

febbraio successivo), mentre dopo di allora ha conseguito introiti ragguardevoli

(fr. 11 645.85 nel marzo del 2011, fr. 18 322.05 nell'aprile successivo).

Se si considerano anche i tre mesi seguenti (il Pretore ha statuito il 2 agosto

2011), il quadro delle entrate diviene più concreto. Ora, nel maggio del 2011

l'appellante ha guadagnato fr. 16

300.

–, nel giugno del 2011 fr. 4383.05 e nel luglio del

2011.

fr. 10 135.10 (doc. D prodotto dallo stesso convenuto in appello). La media

dei redditi conseguiti fra il dicembre del 2010 e il luglio del 2011 risulta

così di fr. 7730.– mensili. Dedotte le spese professionali non contestate di

fr. 876.– mensili, il costo dell'operaio assunto (fr. 1834.40 mensili) e le spese professionali

inserite nel fabbisogno personale del convenuto (fr. 635.10 mensili), si

ottiene un reddito netto di fr. 4375.– mensili (arrotondati). La valutazione prudenziale

di fr. 3800.– mensili operata dal Pretore a un giudizio di

verosimiglianza (art. 271 lett. a CPC) resiste dunque alla

critica.

c) Si

aggiunga che la cautela dimostrata dal Pretore si giustifica anche sotto un

altro profilo. Il reddito lordo di fr. 7730.– mensili risultante dagli atti si

fonda – come detto – sulle entrate di otto mesi, l'attività in proprio dell'appellante

essendo cominciata nel dicembre del 2010. Il reddito di un indipendente però va

apprezzato, di regola, sulle risultanze degli ultimi tre anni (se non oltre:

RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; sentenza

del

Tribunale federale 5A_171/2011 del 1° luglio 2011, consid. 2.3.2 con riferimenti).

Potendosi apprezzare in concreto solo i dati di otto mesi, la valutazione si

àncora forzatamente a una prognosi di attendibilità relativa. Si impone dunque

riserbo, ferma restando la possibilità per entrambe le parti di chiedere una modifica

dei contributi alimentari nel caso in cui la stima si rivelasse inadeguata (art.

179.

cpv. 1 CC).

5.

Secondo

l'appellante il fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in

fr. 3080.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 893.– [già dedotte le

quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa

malati fr. 406.–, leasing dell'automobile fr. 306.65, spese d'automobile

fr. 125.–) non eccede in realtà fr. 2372.45 mensili, il costo

dell'alloggio dovendo essere limitato a fr. 616.45 e i costi d'automobile stralciati.

a) Per quanto riguarda la locazione, il Pretore ha dedotto dalla spesa

effettiva la quota già compresa nel fabbisogno in denaro di S__________ (un

terzo, ossia fr. 370.– mensili) e di A__________ (un quarto, ridotto del

44%, ossia fr. 217.– mensili). A quest'ultimo proposito egli ha considerato che

i contributi alimentari versati dal padre di A__________ sono inferiori del 44%

rispetto al fabbisogno in denaro della figlia definito secondo le racco­mandazioni

edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo. L'appellante contesta simile riduzione, sostenendo che non gli spetta di

sopperire – fosse pure indirettamente – alle “mancanze economiche” di una

figlia non sua. L'argomentazione non è priva di pertinenza. Il fabbisogno in

denaro di un figlio non si riduce invero –come crede il primo giudice – perché

il contributo di mantenimento ricevuto dal ragazzo non copre il relativo fabbisogno.

Il fabbisogno in denaro rimane invariato (RtiD I-2006 pag. 676 in alto) e, se mai, scoperto. Il costo dell'alloggio compreso nel fabbisogno in denaro di S__________

rimane pertanto un quarto di quello effettivo pagato dalla madre affidataria,

cioè fr. 1579.45 mensili (e non fr. 1479.45 mensili come ha ritenuto il

Pretore [doc. Q]). La differenza a carico della madre rimane così di fr. 658.–

mensili.

b) Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie il

leasing dell'automobile di fr. 306.65 mensili e spese del veicolo per

fr. 125.– mensili, reputando che “le esigenze legate all'accudimento di

una bimba piccola e di una figlia adolescente rendono, con ogni

verosimiglianza, necessario per la creditrice alimentare disporre di un mezzo

proprio (...) anche nell'ottica di assicurare una certa elasticità

nell'esercizio del diritto alle relazioni personali delle figlie con i rispettivi

padri” (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). L'appellante chiede lo stralcio

di tali oneri, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Camera, secondo cui

in situazione di ristrettezza i costi d'automobile vanno tralasciati e che

qualora le trasferte siano indispensabili per scopi professionali, per motivi

di salute o per esercitare il diritto di visita va inserito nel fabbisogno

minimo del coniuge in questione il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici

(RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nel caso specifico le condizioni economiche

della famiglia non permettono di far fronte a tale costo (sotto, consid. 7). Né

appaiono date le condizioni per riconoscere il costo di un abbonamento ai mezzi

pubblici, nulla evincendosi dagli atti sulle reali necessità menzionate dal

Pretore. I costi in questione, di conseguenza, vanno tolti dal fabbisogno minimo

della moglie.

c) Riassumendo

il fabbisogno minimo di AO 1 si attesta a fr. 2414.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

locazione fr. 658.– [già dedotte le

quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della

cassa malati fr. 406.–).

6.

L'appellante

contesta altresì il fabbisogno in denaro di S__________, fissato dal Pretore in

fr. 1115.– mensili (fabbisogno in denaro per un figlio unico fino a sei

anni secondo la tabella 2011 correlata alle note raccomandazioni del Canton

Zurigo fr. 2045.–, meno le spese di cura e educazione di fr. 730.– e gli

assegni familiari di fr. 200.–: sentenza impugnata, pag. 6), facendo valere che

in

realtà

esso ammonta a fr. 979.85 mensili (vitto fr. 270.–, abbiglia­mento

fr. 75.–, costo dell'alloggio fr. 369.85, altri costi fr. 465.–,

dedotti gli assegni familiari: appello pag. 7 in alto). Egli non spiega tuttavia

per quale ragione la cifra determinata dal Pretore sarebbe erronea.

Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello si rivela irricevibile

(art. 311 cpv. 1 CPC).

Si

aggiunga che, secondo la citata tabella, il fabbisogno in denaro di S__________

risulta di fr. 1205.– mensili (fabbisogno in denaro di un figlio fino a

sei anni d'età in una fratria di due fr. 1740.–, dedotte le spese per cura e

educazione di fr. 595.– fornite in natura dalla madre e sostituito il costo

dell'alloggio tabellare di fr. 335.– con il costo effettivo di fr. 395.– mensili).

Non si giustifica invece alcuna deduzione degli assegni familiari, che come

indipendente l'appellante non percepiva (art. 13 LAFam nella versione fino

dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del cpv. 2bis). Anzi, il

fabbisogno in denaro di S__________ era addirittura maggiore prima che A__________

venisse ad abitare con la madre, nel maggio del 2011. Non è però necessario

addentrarsi oltre nella questione, poiché il margine disponibile di AP 1, come

si vedrà (sotto, consid. 7), non eccede fr. 1050.– mensili.

7.

Da

quanto precede emerge, in sintesi, il seguente bilancio familiare:

Reddito del

marito (consid. 4) fr. 3 800.70

Reddito

della moglie fr. –.—

fr. 3 800.70 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2 750.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 2 414.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1 205.—

fr. 6 369.— mensili

Ammanco

(arrotondato) fr. 2 569.— mensili

II

debitore alimentare potendo conservare per sé l'equivalente

del proprio minimo esistenziale (DTF 135 III 66 consid. 3.2.1 con rinvii), che nella fattispecie

corrisponde al fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (di fr. 2750.–),

l'appellante non può essere chiamato a destinare a moglie e figlia più di

fr. 1050.– mensili complessivi (fr. 3800.– meno fr. 2750.–),

come ha rilevato il primo giudice. Di conseguenza l'attuale decisione comporterebbe

unicamente una diversa chiave di riparto, nel senso che il contributo

alimentare per la moglie fissato dal Pretore in fr. 771.– risulterebbe di fr. 700.– mensili e quello per

la figlia stabilito in fr. 279.– mensili oltre assegni familiari sarebbe

di fr. 350.– mensili. In ulti­ma analisi tuttavia l'appellante non otterrebbe

alcuno sgravio, dovendo sempre versare complessivamente a moglie e figlia la

stessa somma. L'appello è destinato pertanto all'insuccesso

(analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2008.29 del 18 ottobre 2011 consid. 4; sentenza inc.

11.2008.42

del 24 ottobre 2008, consid. 4b).

8.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 CPC), ma tutto induce a presumere che nel caso specifico la riscossione

si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, le condizioni

economiche apparentemente difficili di lui e la sua residenza in Francia rendendo

verosimil­mente oneroso l'eventuale incasso. Tanto vale quindi soprassedere a ogni

prelievo.

La richiesta

di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere accolta, giacché l'impugnazione

appariva fin dall'inizio senza possibilità di buon esito (art. 117 cpv. 1 lett.

b CPC), il convenuto medesimo producendo documenti in appello che attestavano

un reddito lordo più elevato di quello stimato dal Pretore (sopra, consid. 4b).

Quanto al diverso riparto della somma da corrispondere a moglie e figlia come contributo

alimentare (fr. 1050.– mensili), una persona di condizioni agiate, posta

nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente appellato solo per tale

motivo (cfr. Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con

rinvii).

Merita di

essere accolta invece la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con

l'istanza presentata il 17 ottobre 2011 per ottenere la revoca dell'effetto

sospensivo all'appello del marito. A quel tempo in verità non era chiaro se un

appello diretto contro una decisione a tutela dell'unione coniugale fosse provvisto

o sprovvisto di effetto sospensivo per legge, que­sito che il Tribunale

federale ha risolto solo con la sentenza pubblicata in DTF 137 III 475. Quando AO

1.

ha adito questa Ca­mera, di conseguenza, l'incertezza non permetteva di

definire la richiesta del 17 ottobre 2011 senza possibilità di successo fin

dall'inizio. Ciò premesso, in mancanza di una nota professionale, che incombeva

alla legale produrre (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio

2012, consid. 9.3), le prestazioni di lei possono valutarsi in circa tre ore di

lavoro, più che sufficienti per redigere l'istanza (tre pagine), scrivere una

lettera e tenere un eventuale colloquio con la cliente. Retribuite fr. 180.– l'ora

(art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL

3.1.1.7

), cui si aggiungono le spese presumibili (art. 6 cpv. 1 del regolamento)

e l'IVA, tale dispendio di tempo va rimunerato con un'indennità di fr. 650.–.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono spese.

3. L'istanza

di gratuito patrocinio presentata dall'appellante è respinta.

4. AO 1 è ammessa

al beneficio del gratuito patrocinio da parte

dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice

d'ufficio un'indennità di fr. 650.–.

5. Notificazione:

– ;

– ;

– Stato del Cantone Ticino,

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto:

dispositivo n. 4).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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