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Decisione

11.2011.118

Protezione del figlio: diritto di visita e curatela educativa

12 settembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n. 213.2011/R.30.2011

(diritto di visita e protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

(patrocinata dall'. PA 1)

alla

Commissione tutoria regionale 11, Losone

per

quanto riguarda le relazioni personali con i figli

A__________

e J__________ (1999)

da parte

del padre

PI 1,

,

giudicando

sul ricorso (“appello”) presentato il 22 agosto 2011 da AP 1 contro la decisione

emessa il 20 giugno 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. PI

1 (1973) e AP 1 (1962) hanno due figli:

A__________ e J__________ __________, nati il 1° dicembre 1999. In seguito a difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, PI 1 si è rivolto il 30 luglio

2009 alla Commissione tutoria regionale 11, che con decisione del 14 aprile 2011 ha disciplinato le sue relazioni personali con i figli, ha esortato formalmente la madre – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – a imporre ai ragazzi gli incontri con il padre

e ha disposto una “presa a carico” dei medesimi da parte del Servizio

medico-psicolo­gico di __________, mentre ha respinto una richiesta di AP 1

intesa alla nomina “di uno o più legali” per patrocinare lei e i figli nei

rapporti con la stessa Commissione tutoria regionale e i vari uffici, oltre che

per studiare gli atti e avanzare proposte.

B. PI 1

è insorto il 20 aprile 2011 contro tale decisione all'Autorità di vigilanza

sulle tutele, che il 20 giugno 2011 ha parzialmente accolto il ricorso, ha riformulato l'ingiunzione nei confronti di AP 1 e ha ordinato l'istituzione

di una curatela

educativa in favore dei figli (art. 308 CC), invitando la Commissione

tutoria regionale a designare la persona del curatore. Essa ha dichiarato la

propria decisione immediatamente esecutiva, senza prelevare tasse né spese.

C. Il

22 agosto 2011 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle

tutele davanti a questa Camera per ottenere che, restituito effetto sospensivo

al ricorso e conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, “in via

preliminare” le parti siano “citate al dibattimento, in primis conciliativo” e

che in accoglimento del ricorso la decisione in questione sia annullata.

Subordinatamente essa chiede che “la trattazione dell'opposizione alla decisione

dell'Autorità di vigilanza sulle tutele” sia rinviata a quest'ultima per

riesame, previa audizione “in via conciliativa” delle parti. Il memoriale non è

stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal

1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e

non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della

decisione impugnata – entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL

4.1.2

, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo,

sotto questo profilo il ricorso in esame è ammissibile. Davanti a questa Camera inoltre non si applica più la procedura ci­vile

(RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), come crede la ricorrente, bensì il nuovo art.

74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di

ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

2.

La

ricorrente chiede “in via preliminare” di essere citata con PI 1 a un dibattimento davanti a questa Camera. La domanda è di per sé proponibile (art. 74b cpv.

3.

LPAmm), ma non se ne vede la giustificazione né l'interessata adduce alcun

particolare motivo a sostegno. Quanto all'art. 29 cpv. 2 Cost., esso non

garantisce il diritto di esprimersi oralmente davanti a un'autorità di ricorso

(DTF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). La

ricorrente sembra auspicare invero un'udienza di conciliazione, ma non pretende

che la Commissione tutoria regionale abbia trascurato il tentativo di comporre il

dissidio tra genitori nelle vie amichevoli e neppure accenna a circostanze

nuove, sopraggiunte in pendenza di procedura, che lascerebbero intravedere la

possibilità di giungere a un'intesa amichevole davanti al terzo grado di giurisdizione.

Il fatto che la decisione della Commissione tutoria regionale sia stata impugnata

dall'uno e la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele dall'altro

lascia supporre se mai che le posizioni siano ormai consolidate. Indire un'udienza

davanti a questa Camera nelle condizioni descritte dilazionerebbe soltanto la

procedura.

3.

L'art. 6 par. 1

CEDU garantisce invero alle parti il diritto a “un'

equa e

pubblica udienza” davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito

per legge in tutte le questioni “di carattere civile”. Tale udienza deve essere

suscettibile tuttavia di influire direttamente sulla decisione (DTF 127 V 493 in fondo). Nella fattispecie l'unica richiesta di giudizio formulata dalla ricorrente è quella di

annullare la decisione impugnata per la mancata “audizione personale sua e dei

figli” (memoriale, punto 16). Non propone di riformare l'uno o l'altro

Dispositivo

dispositivo, per quanto sia patrocinata da un legale. Postula unicamente il

rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele “per riesame, previa

audizione in via conciliativa delle parti medesime”. Ora, sapere se la decisione

impugnata vada annullata per avere, l'Autorità di vigilanza sulle tutele, disatteso

il diritto d'essere sentito di AP 1 non dipende da quanto l'interessata può

addurre all'udienza. Trattandosi di una censura formale, la violazione deve risultare

dall'incarto. E questa Camera ha richiamato gli atti di causa completi. Ciò premesso,

nulla osta all'emanazione del giudizio.

4. Che

in concreto i genitori siano stati sentiti dalla Commissione tutoria regionale

a un'udienza del 12 aprile 2011 (act. 1, allegato DD) e i figli ascoltati

dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________, come pure dal

Servizio medico-psicologico di __________ (act. 1, allegati BB e CC) è

pacifico. La ricorrente si duole della “mancata audizione personale sua e dei

figli” da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. A parte il fatto però

che – come detto – l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi

oralmente dinanzi a un'autorità di ricorso, la ricorrente non consta avere mai sollecitato

niente del genere. Dagli atti si evince soltanto che il 23 aprile (recte:

maggio) 2011 essa ha postulato una proroga del termine per presentare

osservazioni al ricorso di PI 1 (act. 3), a lei intimato il 26 aprile 2011 (attergato

ad act. 1), proroga che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto per tardività,

il termine per le osservazioni essendo già decorso (act. 4). In seguito consta unicamente

una lettera di PI 1 all'Autorità di vigilanza, del 31 maggio 2011 (act. 5),

dopo di che è intervenuta la decisione. D'altro lato l'Autorità di vigilanza sulle

tutele non era tenuta a prevedere udienze d'ufficio (art. 42 a 47 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) né a

rifare l'audizione dei figli. Se ne conclude ch'essa non ha affatto violato il

diritto d'essere sentito di AP 1 né quello dei ragazzi. Privo di consistenza,

il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

5. L'emanazione del

giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di restituire effetto

sospensivo al ricorso, contenuta nel memoriale.

6. La

tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguirebbero il principio

della soccombenza (art. 31 LPAmm per

analogia), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la

ricorrente inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra

in linea di conto invece la concessione del gratuito patrocinio, poiché al

ricorso mancava fin dall'inizio

ogni

possibilità di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG), tanto che non ha formato oggetto

di intimazione.

7. Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale

ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

–;

–,;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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