11.2011.12
Ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele: condanna di una Commissione tutoria regionale al versamento di ripetibili
15 giugno 2011Italiano9 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.12
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, ICCA
Titolo:
Ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele: condanna di una Commissione tutoria regionale al versamento di ripetibili
RICORSO
SPESE E RIPETIBILI
art. 420 cpv. 2 CC
art. 31 LPAMM
Incarto n.
11.2011.12
Lugano,
15 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Pellegrini ed Ermotti, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
220.2004/R.132.2010 (diritto di visita: indennità per
ripetibili) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele che oppone la
Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco
all'
CO 1
(patrocinata PA 1 )
per
quanto riguarda le relazioni personali con i figli
E__________
e N__________ (2003),
da parte
del
dott. __________,
(patrocinato
dall' __________, );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 dicembre 2010 presentato dalla Commissione tutoria regionale
15 contro la decisione emessa il 25 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 22 dicembre
2000. Dal matrimonio sono nati E__________, il 20 marzo 2001, e N__________, il
14 giugno 2003. Il 19 agosto 2009 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona un'istanza comune di separazione corredata di accordo
completo. Il Pretore ha convocato i coniugi a
un'udienza del 28 settembre 2009, durante la quale li ha sentiti prima separatamente
e poi insieme, accertando la loro decisione di separarsi dopo matura riflessione
e per libera scelta. Il 20 settembre 2010, su richiesta della Commissione
tutoria regionale 15, il Pretore ha istituito in favore di E__________ e N__________ una curatela educativa volta a sostenere i figli nell'esercizio del
diritto di visita. Un appello introdotto da CO 1 contro tale decisione è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 15 ottobre 2010 (inc.
11.2010.115).
Fatti
B. Nel
frattempo, l'11 ottobre 2010, la Commissione tutoria regionale ha ordinato a CO
1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di consentire al padre di esercitare
il diritto di visita sui figli E__________ e N__________, così come deciso
dalla Pretura di Bellinzona”. CO 1 ha ricorso contro tale ingiunzione
all'Autorità di vigilanza sulle tutele, la quale con decisione del 25 novembre 2010 l'ha annullata senza prelevare tasse né spese, ma addebitando alla Commissione tutoria regionale
un'indennità di fr. 200.– per ripetibili in
favore di CO 1.
C. Contro l'obbligo di versare fr. 200.– a CO 1 la Commissione tutoria
regionale è insorta a questa Camera con un appello del 20 dicembre 2010 nel
quale postula l'annullamento del dispositivo sull'indennità per ripetibili. L'appello
non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni intimate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre
2010.
erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (vecchio art.
48.
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). In concreto la
decisione dell'Autorità di vigilanza, intimata il 25 novembre 2010, è stata
notificata alla Commissione tutoria regionale il 29 novembre successivo
(appello, pag. 1 in fondo), sicché il termine d'impugnazione sarebbe scaduto
domenica 19 dicembre 2010, salvo protrarsi a lunedì 20 dicembre 2010 in
virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Presentato l'ultimo giorno utile,
l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Toccata
direttamente nei suoi interessi pecuniari dalla condanna al pagamento di
ripetibili, la Commissione tutoria regionale è senz'altro legittimata ad
appellare (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 34 ad art. 420; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387 n. 1014b). L'appello in rassegna è pertanto ammissibile anche sotto questo
profilo.
3.
Litigiosa
è, in concreto, la condanna della Commissione tutoria regionale al versamento
di ripetibili (fr. 200.–). L'Autorità
di vigilanza, accogliendo il ricorso di CO 1 per incompetenza della Commissione
tutoria regionale a statuire sull'esercizio del diritto di visita pendente
causa di separazione (art. 315a cpv. 1 CC), ha
considerato la Commissione soccombente. Nell'appello quest'ultima obietta di non essere tenuta a pagare
ripetibili, poiché l'esecuzione di decisioni pretorili sul diritto di visita era
di sua competenza (art. 315a cpv. 1 in fine CC) e perché essa non ha agito in qualità di parte, tant'è che non sarebbe stata
legittimata a impugnare nel merito la decisione dell'Autorità di vigilanza.
a) Il diritto federale non regola l'attribuzione di ripetibili nelle procedure
di ricorso a norma dell'art.
420.
cpv. 2 CC. In proposito fa stato dunque il diritto cantonale (art. 54 cpv.
3.
tit. fin. CC; Geiser, op. cit., n. 43 ad art. 420). Ora, l'art. 30 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele si limita a prevedere che “l'autorità può condannare la parte
soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili”. Essa non precisa chi
debba intendersi come “parte soccombente”. La legge di procedura per le cause
amministrative (LPAmm), cui l'art. 21 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia a titolo sussidiario, non
è più esplicita.
La
giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 31 LPAmm ha posto nondimeno il
principio per cui autorità inferiori che risultino soccombere possono essere
tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano
partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto
successo. In simili eventualità esse vanno considerate alla stregua di
controparti, anche se non sono tecnicamente tali (cfr. sull'art. 6 PA: Marantelli-Sonanini/Huber in: Waldmann/Weissenberger [curatori], VwVG, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 56 ad
art. 6). Per contro, qualora siffatte autorità abbiano partecipato
alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con
questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono
battuti senza successo al loro fianco (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con
richiami; analogamente: Maillard in: VwVG, op. cit., n. 47,
48.
e 49 ad art. 64).
b) Nella
fattispecie la Commissione tutoria regionale ha ordinato
a CO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di consentire al padre di
esercitare il diritto di visita sui figli
E__________ e N__________, così come deciso dalla Pretura di
Bellinzona”. Ha agito dunque in veste autoritativa, non
in qualità di parte. Sta di fatto che CO 1 è uscita
vittoriosa dal ricorso all'Autorità di vigilanza (l'ingiunzione della Commissione
tutoria regionale è stata annullata) e che a tal fine essa ha dovuto sopportare
costi di patrocinio. La Commissione tutoria regionale sembra insistere sul
fatto che l'esecuzione di decisioni pretorili era di sua competenza. Non pretende
però che il Pretore l'abbia invitata a eseguire alcunché, tranne designare la
persona del curatore educativo. Quando ha emanato l'ingiunzione essa ha agito
pertanto di propria iniziativa, non su delega del Pretore.
Ciò
non significa – è vero – che la Commissione tutoria regionale andasse condannata
automaticamente alla rifusione di ripetibili. È altrettanto vero però che nel
caso specifico non sussistono privati che ne abbiano difeso l'operato in
sede di impugnazione. Certo, la Commissione tutoria regionale
non è stata chiamata dall'Autorità di vigilanza a esprimersi sul ricorso di CO
1, ma poco importa. Chi risulta soccombere in una procedura amministrativa non
può sottrarsi all'obbligo di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno
nel caso in cui, invitato a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Ne segue
che, munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele), la Commissione tutoria
regionale è stata giustamente tenuta a rifondere alla ricorrente, costretta a impugnare
l'ingiunzione (salvo rischio di deferimento all'autorità penale: art. 292 CP),
un'equa indennità per ripetibili, del resto
non contestata nel suo ammontare. Infondato, l'appello si rivela così
privo di consistenza (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del
19.
aprile 2011 destinata a pubblicazione).
4.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero una volta ancora la
soccombenza (art. 148 CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di rinunciare
al prelievo di tasse e spese. Non si pone inoltre problema di ripetibili,
l'appello non avendo formato oggetto di intimazione a CO 1.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata
è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.Intimazione a:
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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