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Decisione

11.2011.12

Ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele: condanna di una Commissione tutoria regionale al versamento di ripetibili

15 giugno 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

frattempo, l'11 ottobre 2010, la Commissione tutoria regionale ha ordinato a CO

1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di consentire al padre di esercitare

il diritto di visita sui figli E__________ e N__________, così come deciso

dalla Pretura di Bellinzona”. CO 1 ha ricorso contro tale ingiunzione

all'Autorità di vigilanza sulle tutele, la quale con decisione del 25 novembre 2010 l'ha annullata senza prelevare tasse né spese, ma addebitando alla Commissione tutoria regionale

un'indennità di fr. 200.– per ripetibili in

favore di CO 1.

C. Contro l'obbligo di versare fr. 200.– a CO 1 la Commissione tutoria

regionale è insorta a questa Camera con un appello del 20 dicembre 2010 nel

quale postula l'annullamento del dispo­sitivo sull'indennità per ripetibili. L'appello

non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni intimate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre

2010.

erano impugnabili con appello entro venti gior­ni dalla notifica (vecchio art.

48.

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). In concreto la

decisione dell'Autorità di vigilanza, intimata il 25 novembre 2010, è stata

notificata alla Commissione tutoria regionale il 29 novembre successivo

(appello, pag. 1 in fondo), sicché il termine d'impugnazione sarebbe scaduto

domenica 19 dicembre 2010, salvo protrarsi a lunedì 20 dicembre 2010 in

virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Presentato l'ultimo giorno utile,

l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Toccata

direttamente nei suoi interessi pecuniari dalla condanna al pagamento di

ripetibili, la Commissione tutoria regionale è senz'altro legittimata ad

appellare (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 34 ad art. 420; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387 n. 1014b). L'appello in rassegna è pertanto ammissibile anche sotto questo

profilo.

3.

Litigiosa

è, in concreto, la condanna della Commissione tutoria regionale al versamento

di ripetibili (fr. 200.–). L'Autorità

di vigilanza, accogliendo il ricorso di CO 1 per incompetenza della Commissione

tutoria regionale a statuire sull'esercizio del diritto di visita pendente

causa di separazione (art. 315a cpv. 1 CC), ha

considerato la Commissione soccombente. Nell'appello quest'ultima obietta di non essere tenuta a pagare

ripetibili, poiché l'esecuzione di decisioni pretorili sul diritto di visita era

di sua competenza (art. 315a cpv. 1 in fine CC) e perché essa non ha agito in qualità di parte, tant'è che non sarebbe stata

legittimata a impugnare nel merito la decisione dell'Autorità di vigilanza.

a) Il diritto federale non regola l'attribuzione di ripetibili nelle procedure

di ricorso a norma dell'art.

420.

cpv. 2 CC. In proposito fa stato dunque il diritto cantonale (art. 54 cpv.

3.

tit. fin. CC; Geiser, op. cit., n. 43 ad art. 420). Ora, l'art. 30 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele si limita a prevedere che “l'autorità può condannare la parte

soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili”. Essa non precisa chi

debba intendersi come “parte soccombente”. La legge di procedura per le cause

amministrative (LPAmm), cui l'art. 21 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia a titolo sussidiario, non

è più esplicita.

La

giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 31 LPAmm ha posto nondimeno il

principio per cui autorità inferiori che risultino soccombere possono essere

tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano

partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto

successo. In simili eventualità esse vanno considerate alla stregua di

controparti, anche se non sono tecnica­mente tali (cfr. sull'art. 6 PA: Marantelli-Sonanini/Huber in: Waldmann/Weissen­berger [curatori], VwVG, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 56 ad

art. 6). Per contro, qualora siffatte autorità abbiano partecipato

alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con

questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono

battuti senza successo al loro fianco (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con

richiami; analogamente: Maillard in: VwVG, op. cit., n. 47,

48.

e 49 ad art. 64).

b) Nella

fattispecie la Commissione tutoria regionale ha ordinato

a CO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di consentire al padre di

esercitare il diritto di visita sui figli

E__________ e N__________, così come deciso dalla Pretura di

Bellinzona”. Ha agito dunque in veste autoritativa, non

in qualità di parte. Sta di fatto che CO 1 è uscita

vittoriosa dal ricorso all'Autorità di vigilanza (l'ingiunzione della Commissione

tutoria regionale è stata annullata) e che a tal fine essa ha dovuto sopportare

costi di patrocinio. La Commissione tutoria regionale sembra insistere sul

fatto che l'esecuzione di decisioni pretorili era di sua competenza. Non pretende

però che il Pretore l'abbia invitata a eseguire alcunché, tranne designare la

persona del curatore educativo. Quando ha emanato l'ingiunzione essa ha agito

pertanto di propria iniziativa, non su delega del Pretore.

Ciò

non significa – è vero – che la Commissione tutoria regionale andasse condannata

automaticamente alla rifusione di ripetibili. È altrettanto vero però che nel

caso specifico non sussistono privati che ne abbiano difeso l'operato in

sede di impugnazione. Certo, la Commissione tutoria regionale

non è stata chiamata dall'Autorità di vigilanza a esprimersi sul ricor­so di CO

1, ma poco importa. Chi risulta soccombere in una procedura amministrativa non

può sottrarsi all'obbligo di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno

nel caso in cui, invitato a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Ne segue

che, munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele), la Commissione tutoria

regionale è stata giustamente tenuta a rifondere alla ricorrente, costretta a impugnare

l'ingiunzione (salvo rischio di deferimento all'autorità penale: art. 292 CP),

un'equa indennità per ripetibili, del resto

non contestata nel suo ammontare. Infondato, l'appello si rivela così

privo di consistenza (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del

19.

aprile 2011 destinata a pubblicazione).

4.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero una volta ancora la

soccombenza (art. 148 CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di rinunciare

al prelievo di tasse e spese. Non si pone inoltre problema di ripetibili,

l'appello non avendo formato oggetto di intimazione a CO 1.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata

è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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