11.2011.123
Buona fede processuale della parte non patrocinata in caso di mancata indicazione dei rimedi di diritto
16 gennaio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.123
Data decisione, Autorità:
16.01.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_98/2012, 6.2.2012
Titolo:
Buona fede processuale della parte non patrocinata in caso di mancata indicazione dei rimedi di diritto
APPELLO
art. 308 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2011.123
(rinvio TF)
Lugano
16 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.126
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza dell'8 giugno 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
29 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo
il 29 ottobre 2010 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta
l'8 giugno 2010 da AO 1 (1942), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha autorizzato l'istante e il marito AP 1 (1944) a vivere separati, ha
attribuito l'abitazione coniugale a quest'ultimo, ha consentito all'istante di
prelevare dall'alloggio coniugale i suoi effetti personali e i mobili reputati
necessari, ha pronunciato la separazione dei beni dal 1° luglio 2010, ha condannato AP 1 a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili
anticipati e ha posto gli oneri processuali di fr. 400.– a carico di lui,
tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20
novembre 2010 volto a ottenere l'annullamento del contributo alimentare per la
moglie e la soppressione dell'indennità per ripetibili spettante alla medesima.
AO 1, cui l'appello è stato notificato, ha invitato con lettera del 13 dicembre
2010 questa Camera a verificare la tempestività del ricorso, senza formulare
osservazioni. Con sentenza del 15 dicembre 2010 questa Camera ha accertato la tardività
dell'appello, che ha dichiarato irricevibile senza riscuotere tasse o spese né
assegnare ripetibili.
C. La
sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia
civile al Tribunale federale, che con sentenza del 29 giugno 2011 ha accolto il rimedio, annullando la decisione di appello e rinviando gli atti a questa Camera
per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le spese giudiziarie (fr. 1000.–)
sono state poste a carico di AO 1, senza attribuzione di ripetibili. Ciò
ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente
sull'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza del 29 giugno 2010 il Tribunale federale ha ravvisato
una disattenzione del diritto di essere sentito di AP 1 per non essere stata
intimata a quest'ultimo una lettera del 13 dicembre 2010 in cui la patrocinatrice della moglie invitava la Camera, senza formulare osservazioni, a
verificare la tempestività dell'appello. Tale lettera è stata intimata nel
frattempo all'appellante, il 20 settembre 2011, con un termine di dieci giorni
per esprimersi sul contenuto dello scritto. AP 1 ha reagito con un memoriale del 27 settembre 2011 in cui censura la mancata indicazione dei rimedi
giuridici nella sentenza del Pretore e invoca la sua buona fede, che sanerebbe
la tardività dell'appello.
2.
Come
questa Camera ha accertato nella sentenza del 15 dicembre 2010, la decisione del
Pretore è stata intimata il 29 ottobre 2010 ed è stata ritirata dal convenuto
allo sportello postale di __________ martedì 2 novembre 2010 alle ore 8.43 (attestazione
Track & Trace n. __________). Il termine d'impugnazione è cominciato a
decorrere pertanto mercoledì 3 novembre 2010 (art. 131 cpv. 1 CPC ticinese) ed
è giunto a scadenza venerdì 12 novembre 2010. AP 1 ha consegnato il plico contenente il suo appello del 20 novembre 2010 allo sportello postale di __________ lunedì 22 novembre 2010 alle ore 17.04
(attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). In tali circostanze
descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo.
3.
Nel
memoriale del 27 settembre 2011 AP 1 si duole che la sentenza
del Pretore non contenesse alcuna indicazione dei rimedi giuridici, di modo che
alla fattispecie doveva ritenersi applicabile il termine ordinario di 20 giorni.
Ora, le misure a protezione dell'unione coniugale (art.
172.
segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di
consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361
segg. CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza
appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese) non sospesi dalle
ferie (art. 369 cpv. 3 CPC ticinese). L'art. 308 cpv. 1
CPC ticinese cui accenna l'appellante nel memoriale del 27 settembre 2011 non
dispone altro, nel senso che l'appello andava proposto “entro il termine di
venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella
procedura sommaria”.
a) Quanto
alla mancata indicazione delle vie di ricorso nella sentenza del Pretore, il
diritto federale non imponeva ai Cantoni una simile esigenza in materia di procedura
civile (DTF 123 II 238 consid, 8a, 98 Ib 338 in alto;
Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
8ª edizione, pag. 372 n. 63;
Amstutz/Arnold in: Basler Kommentar, BGG, 2ª edizione, n. 9 in
fine ad art. 49). E il Codice di procedura civile ticinese – ancora applicabile
al caso in esame (art. 404 cpv. 1 nCPC) – non prescriveva alcuna indicazione
dei rimedi giuridici, diversamente ad esempio dalla legge di procedura per le
cause amministrative (art. 26 cpv. 2). Un requisito del genere non è mai stato
introdotto nemmeno per giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 308). Nella misura in cui sembra lamentare
sotto questo profilo una carenza formale della decisione pretorile,
l'appellante solleva pertanto una censura infondata.
b) Rimane da esaminare se AP 1 possa legittimamente valersi della
propria buona fede e della sua ignoranza del diritto. La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, al riguardo, che la mancata indicazione
di rimedi giuridici in una decisione non deve recare pregiudizio alle parti. Ciò
non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso “usuale”
né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine d'impugnazione
deve informarsi “in tempo utile” (DTF 129 II 134 consid. 3.3 con
richiami). Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare
che nel caso in cui un'indicazione dei rimedi giuridici sia non solo mancante o
incompleta, ma addirittura inesatta (e quindi fuorviante), non può invocare la
buona fede chi
avrebbe
potuto scoprire l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare
dottrina o giurisprudenza (DTF 135 III 494 consid. 4.4).
In
concreto il termine per appellare della procedura civile ticinese (10 giorni) non
era sicuramente meno “usuale” di quello di 20 giorni, tant'è che si
applicava non solo alla procedura sommaria (dalla camera di consiglio ai
procedimenti cautelari, per tacere delle azioni possessorie), ma anche alla
procedura accelerata (art. 398 CPC ticinese) e a procedure per materia come
quelle riguardanti locazioni e affitti (art. 411 cpv. 2 CPC ticinese) o contratti
di lavoro (art. 418 CPC ticinese). L'appellante non era quindi esonerato dal
rispettarlo solo perché la sentenza del Pretore non indicava vie di ricorso. Certo,
AP 1 non ha formazione giuridica, non era patrocinato da un avvocato e non
risulta avere particolari esperienze in campo giudiziario. Chi sceglie di
difendersi da sé, soprattutto in una causa civile, deve informarsi tuttavia sui
passi da compiere e non agire unicamente in base alle proprie convinzioni
personali, salvo assumere il rischio di compiere sbagli. Ricevuta la decisione
del Pretore, nel caso specifico il convenuto non risulta essersi minimamente informato
sulle possibilità di ricorso, tanto meno in tempo utile. Non pretende di avere
consultato infruttuosamente il Codice di procedura civile, né di essersi rivolto senza esito alla cancelleria della Pretura né
di avere domandato a un legale o a un servizio giuridico qualsiasi. Anzi, citando
nel suo memoriale del 27 settembre 2011 l'art. 308 CPC ticinese egli mostra come gli sarebbe stato possibile trovare la norma di legge pertinente e attivarsi
con tempestività. Nelle circostanze descritte l'appello del 20 novembre 2010
non può reputarsi introdotto in tempo utile. Va dunque dichiarato irricevibile.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), non
sussistendo più ragioni per rinunciare a ogni prelievo. Nella sentenza del 15
dicembre 2010 questa Camera si era limitata infatti a un accertamento di tardività,
mentre ai fini della decisione odierna è occorsa una disamina delle argomentazioni
sollevate dall'appellante nel memoriale del 27 settembre 2010. Non si pone in
ogni modo problema di ripetibili, l'istante non avendo presentato osservazioni sul
merito dell'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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