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Decisione

11.2011.123

Buona fede processuale della parte non patrocinata in caso di mancata indicazione dei rimedi di diritto

16 gennaio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.126

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con istanza dell'8 giugno 2010 da

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 20 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

29 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Statuendo

il 29 ottobre 2010 su un'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale introdotta

l'8 giugno 2010 da AO 1 (1942), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

ha autorizzato l'istante e il marito AP 1 (1944) a vivere separati, ha

attribuito l'abitazione coniugale a quest'ultimo, ha consentito all'istante di

prelevare dall'alloggio coniugale i suoi effetti personali e i mobili reputati

necessari, ha pronunciato la separazione dei beni dal 1° luglio 2010, ha condannato AP 1 a

versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili

anticipati e ha posto gli oneri processuali di fr. 400.– a carico di lui,

tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20

novembre 2010 volto a ottenere l'annullamento del contributo alimentare per la

moglie e la soppressione dell'indennità per ripetibili spettante alla medesima.

AO 1, cui l'appello è stato notificato, ha invitato con lettera del 13 dicembre

2010 questa Camera a verificare la tempestività del ricorso, senza formulare

osservazioni. Con sentenza del 15 dicembre 2010 questa Camera ha accertato la tardività

dell'appello, che ha dichiarato irricevibile senza riscuotere tasse o spese né

assegnare ripetibili.

C. La

sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia

civile al Tribunale federale, che con sentenza del 29 giugno 2011 ha accolto il rimedio, annullando la decisione di appello e rinviando gli atti a questa Camera

per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le spese giudiziarie (fr. 1000.–)

sono state poste a carico di AO 1, senza attribuzione di ripetibili. Ciò

ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente

sull'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Nella sentenza del 29 giugno 2010 il Tribunale federale ha ravvisato

una disattenzione del diritto di essere sentito di AP 1 per non essere stata

intimata a quest'ultimo una lettera del 13 dicembre 2010 in cui la patrocinatrice della moglie invitava la Camera, senza formulare osservazioni, a

verificare la tempestività dell'appello. Tale lettera è stata intimata nel

frattempo all'appellante, il 20 settembre 2011, con un termine di dieci giorni

per esprimersi sul contenuto dello scritto. AP 1 ha reagito con un memoriale del 27 settembre 2011 in cui censura la mancata indicazione dei rimedi

giuridici nella sentenza del Pretore e invoca la sua buona fede, che sanerebbe

la tardività dell'appello.

2.

Come

questa Camera ha accertato nella sentenza del 15 dicembre 2010, la decisione del

Pretore è stata intimata il 29 ottobre 2010 ed è stata ritirata dal convenuto

allo sportello postale di __________ martedì 2 novembre 2010 alle ore 8.43 (attestazione

Track & Trace n. __________). Il termine d'impugnazione è cominciato a

decorrere pertanto mercoledì 3 novembre 2010 (art. 131 cpv. 1 CPC ticinese) ed

è giunto a scadenza venerdì 12 novembre 2010. AP 1 ha consegnato il plico contenente il suo appello del 20 novembre 2010 allo sportello postale di __________ lunedì 22 novembre 2010 alle ore 17.04

(attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). In tali circostanze

descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo.

3.

Nel

memoriale del 27 settembre 2011 AP 1 si duole che la sentenza

del Pretore non contenesse alcuna indicazione dei rimedi giuridici, di modo che

alla fattispecie doveva ritenersi applicabile il termine ordinario di 20 giorni.

Ora, le misure a protezione dell'unione coniugale (art.

172.

segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura som­maria contenziosa di camera di

consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361

segg. CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza

appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese) non sospesi dalle

ferie (art. 369 cpv. 3 CPC ticinese). L'art. 308 cpv. 1

CPC ticinese cui accenna l'appellante nel memoriale del 27 settembre 2011 non

dispone altro, nel senso che l'appello andava proposto “entro il termine di

venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella

procedura sommaria”.

a) Quanto

alla mancata indicazione delle vie di ricorso nella sentenza del Pretore, il

diritto federale non imponeva ai Cantoni una simile esigenza in materia di procedura

civile (DTF 123 II 238 consid, 8a, 98 Ib 338 in alto;

Vogel/Spühler, Grundriss des Zivil­pro­zess­rechts,

8ª edizione, pag. 372 n. 63;

Amstutz/Arnold in: Basler Kommentar, BGG, 2ª edizio­ne, n. 9 in

fine ad art. 49). E il Codice di procedura civile ticinese – ancora applicabile

al caso in esame (art. 404 cpv. 1 nCPC) – non prescriveva alcuna indicazione

dei rimedi giuridici, diversamente ad esempio dalla legge di procedura per le

cause amministrative (art. 26 cpv. 2). Un requisito del genere non è mai stato

introdotto nemmeno per giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 308). Nella misura in cui sembra lamentare

sotto questo profilo una carenza formale della decisione pretorile,

l'appellante solleva pertanto una censura infondata.

b) Rimane da esaminare se AP 1 possa legittimamente valersi della

propria buona fede e della sua ignoranza del diritto. La

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, al riguardo, che la mancata indicazione

di rimedi giuridici in una decisione non deve recare pregiudizio alle parti. Ciò

non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso “usuale”

né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine d'impugnazione

deve informarsi “in tempo utile” (DTF 129 II 134 consid. 3.3 con

richiami). Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare

che nel caso in cui un'indicazione dei rimedi giuridici sia non solo mancante o

incompleta, ma addirittura inesatta (e quindi fuorviante), non può invocare la

buona fede chi

avrebbe

potuto scoprire l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare

dottrina o giurisprudenza (DTF 135 III 494 consid. 4.4).

In

concreto il termine per appellare della procedura civile ticinese (10 giorni) non

era sicuramente meno “usuale” di quello di 20 giorni, tant'è che si

applicava non solo alla procedura sommaria (dalla camera di consiglio ai

procedimenti cautelari, per tacere delle azioni possessorie), ma anche alla

procedura accelerata (art. 398 CPC ticinese) e a procedure per materia come

quelle riguardanti locazioni e affitti (art. 411 cpv. 2 CPC ticinese) o contratti

di lavoro (art. 418 CPC ticinese). L'appellante non era quindi esonerato dal

rispettarlo solo perché la sentenza del Pretore non indicava vie di ricorso. Certo,

AP 1 non ha formazione giuridica, non era patrocinato da un avvocato e non

risulta avere particolari esperienze in campo giudiziario. Chi sceglie di

difendersi da sé, soprattutto in una causa civile, deve informarsi tuttavia sui

passi da compiere e non agire unicamente in base alle proprie convinzioni

personali, salvo assumere il rischio di compiere sbagli. Ricevuta la decisione

del Pretore, nel caso specifico il convenuto non risulta essersi minimamente infor­mato

sulle possibilità di ricorso, tanto meno in tempo utile. Non pretende di avere

consultato infruttuosamente il Codice di procedura civile, né di essersi rivolto senza esito alla cancelleria della Pretura né

di avere domandato a un legale o a un servizio giuridico qualsiasi. Anzi, citando

nel suo memoriale del 27 settembre 2011 l'art. 308 CPC ticinese egli mostra come gli sarebbe stato possibile trovare la norma di legge pertinente e attivarsi

con tempestività. Nelle circostanze descritte l'appello del 20 novembre 2010

non può reputarsi introdotto in tempo utile. Va dunque dichiarato irricevibile.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), non

sussistendo più ragioni per rinunciare a ogni prelievo. Nella sentenza del 15

dicembre 2010 questa Camera si era limitata infatti a un accertamento di tardività,

mentre ai fini della decisione odierna è occorsa una disamina delle argomentazioni

sollevate dall'appellante nel memoriale del 27 settembre 2010. Non si pone in

ogni modo problema di ripetibili, l'istante non avendo presentato osservazioni sul

merito dell'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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