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Decisione

11.2011.124

Domanda di revisione contro una decisione della Camera in materia di tutele

13 settembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui una decisione può formare oggetto di revisione a norma

dell'art. 35 LPAmm sono stati compiutamente illustrati nel pregresso giudizio

di questa Camera (inc. 11.2011.95, consid. 2);

che la

seconda domanda di revisione non allude nemmeno di scorcio – come la prima – ad

alcun titolo di revisione;

che, del

resto, nessun motivo di revisione si evince dagli atti, nemmeno qualora si

vagliasse d'ufficio il carteggio;

che nelle

circostanze descritte anche la seconda domanda di revisione si dimostra manifestamente

irricevibile;

che la

tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza

(art. 31 LPAmm, cui rinvia l'art. 74b cpv. 4), non giustificandosi di derogare a tale precetto in

procedure di eminente carattere

pecuniario, tanto meno ove si tratti di spese cagionate inutilmente;

che i

rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF) sono quelli enunciati in fondo alla pagina seguente,

fermo restando che il prezzo al quale la Commissione

tutoria regionale ha offerto a AP 1 la quota in compro­prietà

di PI 1 sulla particella n. 506 RFD di __________ (fr.

8000.–) non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– posta

dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile;

decide: 1. La

seconda domanda di revisione è irricevibile.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 500.– relative alla seconda domanda di revisione sono poste

Considerandi

a carico di AP 1.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione:

– __________

__________;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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