11.2011.124
Domanda di revisione contro una decisione della Camera in materia di tutele
13 settembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.124
Data decisione, Autorità:
13.09.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_691/2011, 1.6.2012
Titolo:
Domanda di revisione contro una decisione della Camera in materia di tutele
REVISIONE
art. 35 LPAMM
Incarto n.
11.2011.124
Lugano,
13 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa n. 236.1990/R.96.2010
(tutela: diritto di consultare gli atti) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
IS 1
alla
Commissione tutoria regionale 18,
per
quanto riguarda l'acquisto a trattative private di un fondo
appartenente
a
CO 3
(rappresentato
dalla tutrice CO 2 ),
giudicando
sulla seconda domanda di revisione presentata il 31 agosto 2011 da IS 1 contro
la decisione emessa il 20 giugno 2011 da questa Camera
(inc.
11.2010.151);
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 20 giugno 2011 questa Camera ha respinto
un appello presentato da AP 1 contro una decisione del 29 novembre 2010 con cui
l'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva negato alla ricorrente il diritto di
consultare gli atti di una tutela in favore di PI 1 (inc. 11.2010.151);
che una
domanda di revisione introdotta da AP 1 contro tale sentenza è stata dichiarata
irricevibile da questa Camera con decisione del 2 agosto 2011 (inc.
11.2011.95);
che il 31
agosto 2011 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una seconda domanda di revisione
analoga alla precedente, esigendo esplicitamente il 7 settembre 2011 l'emanazione di un formale giudizio al riguardo;
che sulla
seconda domanda di revisione – come sulla prima – non sono state chieste
osservazioni;
e considerando
in diritto: che
Fatti
i motivi per cui una decisione può formare oggetto di revisione a norma
dell'art. 35 LPAmm sono stati compiutamente illustrati nel pregresso giudizio
di questa Camera (inc. 11.2011.95, consid. 2);
che la
seconda domanda di revisione non allude nemmeno di scorcio – come la prima – ad
alcun titolo di revisione;
che, del
resto, nessun motivo di revisione si evince dagli atti, nemmeno qualora si
vagliasse d'ufficio il carteggio;
che nelle
circostanze descritte anche la seconda domanda di revisione si dimostra manifestamente
irricevibile;
che la
tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza
(art. 31 LPAmm, cui rinvia l'art. 74b cpv. 4), non giustificandosi di derogare a tale precetto in
procedure di eminente carattere
pecuniario, tanto meno ove si tratti di spese cagionate inutilmente;
che i
rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF) sono quelli enunciati in fondo alla pagina seguente,
fermo restando che il prezzo al quale la Commissione
tutoria regionale ha offerto a AP 1 la quota in comproprietà
di PI 1 sulla particella n. 506 RFD di __________ (fr.
8000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– posta
dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile;
decide: 1. La
seconda domanda di revisione è irricevibile.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 500.– relative alla seconda domanda di revisione sono poste
Considerandi
a carico di AP 1.
3.
Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
– __________
__________;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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