11.2011.125
Protezione unione coniugale
6 aprile 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2011.125
Data decisione, Autorità:
06.04.2012, ICCA
Titolo:
Protezione unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2011.125
Lugano
6 aprile 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2011.60 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 24 gennaio 2011 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1),
giudicando
sull'appello del 9 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 29 agosto 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1975), cittadino macedone, e AO 1 (1952) si sono sposati ad
__________ il 1° luglio 2005. A quel momento lo sposo era già padre di E__________
(1996) e D__________ (1998), nati da un precedente matrimonio in Macedonia,
mentre la sposa era madre di M__________ (1983), avuta anch'essa da un precedente
matrimonio. Dalle nuove nozze non sono nati figli. Durante la vita in comune AP
1 ha sempre lavorato nel __________, da ultimo per la __________ di __________,
rientrando al fine settimana in Ticino. La moglie, già sarta, non esercita
attività lucrativa. Domiciliati ad __________, i coniugi hanno sempre abitato
in un appartamento a Minusio.
B. Il
24 gennaio 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione
dell'alloggio familiare e un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili.
Identiche domande essa ha formulato in già in via cautelare. Con decreto cautelare
emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha posto a
carico del marito un contributo alimentare di fr. 2500.– mensile dal 1° gennaio
2011.
C. All'udienza
del 31 marzo 2011, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio
sull'istanza, AP 1 ha proposto di respingere ogni richiesta, salvo offrire un contributo
alimentare di fr. 210.– mensili e il pagamento di imposte e debiti comuni
arretrati. Chiusa l'istruttoria il 4 maggio 2011, le parti hanno rinunciato alla
discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 6
giugno 2011, AO 1 ha confermato le sue domande, ma ha ridotto la richiesta di
contributo alimentare a fr. 2500.– mensili, da cui dedurre le indennità disoccupazione percepite. Nel suo memoriale dell'8
giugno 2011
AP 1 ha rifiutato alla moglie qualsiasi contributo alimentare.
D. Statuendo
il 29 agosto 2011, il Pretore ha accertato che i coniugi vivevano separati dal
1° gennaio 2011 e ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 1925.– mensili fino al 31 dicembre il 2011, portato a di fr. 2020.–
mensili da allora in poi, precisando che l'obbligo “sussiste fintanto che il
marito lavora in Svizzera”. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–
sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili
ridotte. L'istante è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 9
settembre 2011 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia
ridotto a fr. 851.05 mensili fino al 31 dicembre 2011 e fr. 945.– mensili
in seguito. L'appello non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela
dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono
impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC),
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su
questioni esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto tale presupposto è dato già per la differenza del contributo alimentare
conteso in appello (fr. 2020.– anziché fr. 945.– calcolato sull'arco
di vent'anni, trattandosi di prestazioni aventi durata incerta: art. 92. cpv. 2
CPC). Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il
Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5700.– mensili a fronte
di un fabbisogno minimo di fr. 3250.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1214.–, premio della cassa
malati fr. 390.75, spese d'automobile fr. 407.15, assicurazione economia
domestica e responsabilità civile fr. 25.20). Quanto alla moglie, egli ne ha
calcolato il reddito di fr. 600.– mensili nel 2011, corrispondenti alle indennità
di disoccupazione percepite, e più nulla in seguito, stimando il relativo fabbisogno
minimo in fr. 2800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1120.– fino al 30 aprile 2011 e
fr. 1257.– dopo di allora, premio della cassa malati fr. 379.80). Constatato
che con la propria disponibilità il convenuto non era in grado di versare il
contributo di mantenimento di complessivi fr. 600.– mensili per i due figli minorenni
in Macedonia, il Pretore ha ridotto proporzionalmente i contributi medesimi,
fissando in definitiva quello per l'istante in fr. 1925.– mensili fino al
31.
dicembre 2011 e in fr. 2020.– mensili da allora in poi.
3.
L'appellante
si duole che il Pretore non abbia inserito nel suo fabbisogno minimo un debito
contratto con la __________, per il quale rimborsa fr. 1071.95 mensili, sostenendo
che – come la moglie ammette – il mutuo è stato acceso nell'interesse dell'economia
domestica. Ciò sarà anche vero, ma vale solo qualora i mezzi a disposizione
(compresi quelli della sostanza) siano sufficienti per coprire i costi di due
economie domestiche separate (Vetterli
in: Schwenzer, FamKom Scheidung, Berna 2005, n. 33 ad art. 176 CC). Il
mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso
terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica
(DTF 127 III 292 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2010.120 del 17 febbraio
2012, consid. 5d). Nel caso specifico AP 1 non ha mezzi sufficienti per far
fronte a tutti i suoi obblighi alimentari. La voce di spesa non può dunque
trovare posto nel suo fabbisogno minimo.
4.
Per
quel che concerne il reddito di AO 1, il Pretore l'ha accertato in fr. 600.–
mensili nel 2011, corrispondenti alle presumibili indennità di disoccupazione riscosse
in quell'anno, mentre nulla ha computato per il 2012, “essendo terminato il suo
diritto alle indennità”. Per l'appellante il Pretore non ha tenuto conto di quanto
ha dichiarato la moglie, ovvero di ricevere da un'amica circa fr. 300.–
mensili per l'aiuto prestato nella “pulizia di appartamenti di vacanza”. Ora, non
è invero dato di capire come il primo giudice sia giunto all'importo di fr. 600.–
mensili. Sta di fatto che nei primi tre mesi del 2011 l'istante non ha percepito alcuna indennità, mente nell'aprile successivo la cassa
disoccupazione le ha versato fr. 93.40 (doc. T) e per il resto dell'anno
verosimilmente fr. 1015.– mensili netti. E siccome l'interessata ammette di guadagnare
con lavori di pulizia fr. 300.– mensili (istanza, pag. 9; verbale del 31 marzo
2011, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 4), nel 2011 le sue entrate risultano
in media di fr. 935.– mensili. Nel 2012, per contro, AO 1 ha esaurito il diritto a indennità di disoccupazione, sicché il reddito si riduce a fr. 300.– mensili.
5.
Per
l'appellante il Pretore non ha considerato a torto che il suo contributo di
mantenimento per i figli in Macedonia è aumentato da 600.– mensili a fr. 1200.–
mensili, come ha deciso il Tribunale distrettuale di Struga. Il Pretore non ha
tenuto conto di tale circostanza poiché non erano date di conoscere le ragioni
per cui il giudice macedone aveva aumentato i contributi di mantenimento e non
risultavano elementi secondo cui il fabbisogno dei figli in Macedonia sarebbe
raddoppiato. In realtà dagli atti risulta che in esito a un'azione di modifica
del contributo di mantenimento presentata da E__________ e D__________ davanti
al Tribunale distrettuale di Struga il convenuto ha accettato di aumentare il
contributo da lui erogato dal 2005 da fr. 600.– mensili complessivi a fr. 1200.–
complessivi (sentenza del 28 marzo 2011: doc. 17). Il problema è che l'acquiescenza
del convenuto non può andare a scapito della seconda moglie, verso la quale il
contributo per i figli minorenni non è prioritario (RtiD II-2010 pag. 625
consid. 10). Che il fabbisogno dei ragazzi in Macedonia sia aumentato è possibile,
ma la precaria situazione finanziaria del convenuto non giustificava un aumento
del contributo alimentare, la seconda moglie non vedendosi garantire nemmeno il
fabbisogno minimo. Su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
6.
Da quanto precede emergerebbe il seguente bilancio familiare:
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011:
reddito del
marito fr. 5700.— mensili
reddito
della moglie fr. 985.— fr.
6685.
— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3250.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2800.—
fr.
6050.
— mensili
eccedenza fr.
635.
— mensili
metà
eccedenza fr. 317.50 mensili
Il marito potrebbe
conservare per sé:
fr.
3250.
– + fr. 317.50 = fr. 3567.50
mensili,
e dovrebbe versare
alla moglie:
fr.
2800.
– + fr. 317.50 ./.fr. 985.– = fr. 2132.50
mensili.
Con la sua mezza eccedenza di fr. 317.50 mensili AP 1 dovrebbe
onorare poi il contributo di mantenimento per E__________
e __________, di complessivi fr. 600.–. La sua disponibilità
risultando insufficiente, entrambi i beneficiari si ritroverebbero con una
quota scoperta del contributo alimentare. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto
federale, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra i figli minorenni
e la seconda moglie allorché questa non ha diritti prioritari sui primi (RtiD
II-2010 pag. 626 in alto). Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo
di calcolo, suddividendo simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote
scoperte proporzionalmente identiche a tutti i beneficiari (analogamente: RtiD
II-2010 pag. 625 consid. 10). Con gli effetti in appresso:
contributo alimentare per AO 1 fr.
2132.50
contributo
alimentare per E__________ e D__________ fr. 600.—
fr.
2732.50
mensili
somma a disposizione di AP 1 fr.
2450.
— mensili
AP 1 può
versare alla moglie fr. 1915.—
arrotondati.
Dal 1° gennaio 2012 in poi:
reddito del
marito fr. 5700.—
reddito
della moglie fr. 300.— fr.
6000.
— mensili
fabbisogno minimo
del marito fr. 3250.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2800.—
fr.
6050.
— mensili
ammanco fr.
50.
–- mensili
Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno
familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD
II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di
conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.
3.2.1
con rinvii). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr.
5700.
–./. fr. 3250.– = fr. 2450.–-
mensili
somma
dovuta alla moglie: fr. 2800.– ./. fr. 300.– = fr. 2500.–-
somma
dovuta ai figli fr. 600.–-
fr.
3100.
–- mensili
contributo alimentare per la moglie: fr.
1975.
— mensili.
Il contributo andrebbe pertanto ridotto di fr. 10.– mensili per il
2011.
e di fr. 45.– mensili per il 2012. Se non che, a parte l'esiguità della
riduzione, la moglie si trova a dover trovare un'occupazione e si sarebbe
giustificato così di riconoscerle almeno il costo di un abbonamento “arcobaleno”
per due zone (l'agglomerato urbano locarnese), pari a
fr. 64.– mensili (tariffe in: www.arcobaleno.ch). A maggior ragione se si
pensa che nel fabbisogno minimo del marito
sono state inserite spese di trasferta per fr. 407.15 mensili, di cui
fr. 300.– per il carburante. Ne discende che, nel risultato, i contributi
fissati dal Pretore resistono alla critica.
7.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
per osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperiti contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (art.
51.
cpv. 4 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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