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Decisione

11.2011.125

Protezione unione coniugale

6 aprile 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2011.60 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 24 gennaio 2011 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1),

giudicando

sull'appello del 9 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore il 29 agosto 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1975), cittadino macedone, e AO 1 (1952) si sono sposati ad

__________ il 1° luglio 2005. A quel momento lo sposo era già padre di E__________

(1996) e D__________ (1998), nati da un precedente matrimonio in Macedonia,

mentre la sposa era madre di M__________ (1983), avuta anch'essa da un precedente

matrimonio. Dalle nuove nozze non sono nati figli. Durante la vita in comune AP

1 ha sempre lavorato nel __________, da ultimo per la __________ di __________,

rientrando al fine settimana in Ticino. La moglie, già sarta, non esercita

attività lucrativa. Domiciliati ad __________, i coniugi hanno sempre abitato

in un appartamento a Minusio.

B. Il

24 gennaio 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento

dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione

dell'alloggio familiare e un contributo ali­mentare di fr. 3200.– mensili.

Identiche domande essa ha formulato in già in via cautelare. Con decreto cautelare

emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a

vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha posto a

carico del marito un contributo alimentare di fr. 2500.– mensile dal 1° gennaio

2011.

C. All'udienza

del 31 marzo 2011, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio

sull'istanza, AP 1 ha proposto di respingere ogni richiesta, salvo offrire un contributo

alimentare di fr. 210.– mensili e il pagamento di imposte e debiti comuni

arretrati. Chiusa l'istruttoria il 4 maggio 2011, le parti hanno rinunciato alla

discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 6

giugno 2011, AO 1 ha confermato le sue domande, ma ha ridotto la richiesta di

contributo alimentare a fr. 2500.– mensili, da cui dedurre le indennità disoccupazione percepite. Nel suo memoriale dell'8

giugno 2011

AP 1 ha rifiutato alla moglie qualsiasi contributo alimentare.

D. Statuendo

il 29 agosto 2011, il Pretore ha accertato che i coniugi vivevano separati dal

1° gennaio 2011 e ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 1925.– mensili fino al 31 dicembre il 2011, portato a di fr. 2020.–

mensili da allora in poi, precisando che l'obbligo “sussiste fintanto che il

marito lavora in Svizzera”. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–

sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del

convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili

ridotte. L'istante è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 9

settembre 2011 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia

ridotto a fr. 851.05 mensili fino al 31 dicembre 2011 e fr. 945.– mensili

in seguito. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela

dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono

impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC),

entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su

questioni esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il

valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).

In concreto tale presupposto è dato già per la differenza del contributo alimentare

conteso in appello (fr. 2020.– anziché fr. 945.– calcolato sull'arco

di vent'anni, trattandosi di prestazioni aventi durata incerta: art. 92. cpv. 2

CPC). Tempestivo, l'appello in esa­me è di conseguenza ricevibile.

2.

Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il

Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5700.– mensili a fronte

di un fabbisogno minimo di fr. 3250.– (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1214.–, premio della cassa

malati fr. 390.75, spese d'automobile fr. 407.15, assicurazione economia

domestica e responsabilità civile fr. 25.20). Quanto alla moglie, egli ne ha

calcolato il reddito di fr. 600.– mensili nel 2011, corrispondenti alle indennità

di disoccupazione percepite, e più nulla in seguito, stimando il relativo fabbisogno

minimo in fr. 2800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1120.– fino al 30 aprile 2011 e

fr. 1257.– dopo di allora, premio della cassa malati fr. 379.80). Constatato

che con la propria disponibilità il convenuto non era in grado di versare il

contributo di mantenimento di complessivi fr. 600.– mensili per i due figli minorenni

in Macedonia, il Pretore ha ridotto proporzionalmente i contributi medesimi,

fissando in definitiva quello per l'istante in fr. 1925.– mensili fino al

31.

dicembre 2011 e in fr. 2020.– mensili da allora in poi.

3.

L'appellante

si duole che il Pretore non abbia inserito nel suo fabbisogno minimo un debito

contratto con la __________, per il quale rimborsa fr. 1071.95 mensili, sostenendo

che – come la moglie ammette – il mutuo è stato acceso nell'interesse dell'economia

domestica. Ciò sarà anche vero, ma vale solo qualora i mezzi a disposizione

(compresi quelli della sostanza) siano sufficienti per coprire i costi di due

economie domestiche separate (Vetterli

in: Schwenzer, FamKom Scheidung, Berna 2005, n. 33 ad art. 176 CC). Il

mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso

terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica

(DTF 127 III 292 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2010.120 del 17 febbraio

2012, consid. 5d). Nel caso specifico AP 1 non ha mezzi sufficienti per far

fronte a tutti i suoi obblighi alimentari. La voce di spesa non può dunque

trovare posto nel suo fabbisogno minimo.

4.

Per

quel che concerne il reddito di AO 1, il Pretore l'ha accertato in fr. 600.–

mensili nel 2011, corrispondenti alle presumibili indennità di disoccupazione riscosse

in quell'anno, mentre nulla ha computato per il 2012, “essendo terminato il suo

diritto alle indennità”. Per l'appellante il Pretore non ha tenuto conto di quanto

ha dichiarato la moglie, ovvero di ricevere da un'amica circa fr. 300.–

mensili per l'aiuto prestato nella “pulizia di appartamenti di vacanza”. Ora, non

è invero dato di capire come il primo giudice sia giunto all'importo di fr. 600.–

mensili. Sta di fatto che nei primi tre mesi del 2011 l'istante non ha percepito alcuna indennità, mente nell'aprile successivo la cassa

disoccupazione le ha versato fr. 93.40 (doc. T) e per il resto dell'anno

verosimilmente fr. 1015.– mensili netti. E siccome l'interessata ammette di guadagnare

con lavori di pulizia fr. 300.– mensili (istanza, pag. 9; verbale del 31 marzo

2011, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 4), nel 2011 le sue entrate risultano

in media di fr. 935.– mensili. Nel 2012, per contro, AO 1 ha esaurito il diritto a indennità di disoccupazione, sicché il reddito si riduce a fr. 300.– mensili.

5.

Per

l'appellante il Pretore non ha considerato a torto che il suo contributo di

mantenimento per i figli in Macedonia è aumentato da 600.– mensili a fr. 1200.–

mensili, come ha deciso il Tribunale distrettuale di Struga. Il Pretore non ha

tenuto conto di tale circostanza poiché non erano date di conoscere le ragioni

per cui il giudice macedone aveva aumentato i contributi di mantenimento e non

risultavano elementi secondo cui il fabbisogno dei figli in Macedonia sarebbe

raddoppiato. In realtà dagli atti risulta che in esito a un'azione di modifica

del contributo di mantenimento presentata da E__________ e D__________ davanti

al Tribunale distrettuale di Struga il convenuto ha accettato di aumentare il

contributo da lui erogato dal 2005 da fr. 600.– mensili complessivi a fr. 1200.–

complessivi (sentenza del 28 marzo 2011: doc. 17). Il problema è che l'acquiescenza

del convenuto non può andare a scapito della seconda moglie, verso la quale il

contributo per i figli minorenni non è prioritario (RtiD II-2010 pag. 625

consid. 10). Che il fabbisogno dei ragazzi in Macedonia sia aumentato è possibile,

ma la precaria situazione finanziaria del convenuto non giustificava un aumento

del contributo alimentare, la seconda moglie non vedendosi garantire nemmeno il

fabbisogno minimo. Su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

6.

Da quanto precede emergerebbe il seguente bilancio familiare:

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011:

reddito del

marito fr. 5700.— mensili

reddito

della moglie fr. 985.— fr.

6685.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3250.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2800.—

fr.

6050.

— mensili

eccedenza fr.

635.

— mensili

metà

eccedenza fr. 317.50 mensili

Il marito potrebbe

conservare per sé:

fr.

3250.

– + fr. 317.50 = fr. 3567.50

mensili,

e dovrebbe versare

alla moglie:

fr.

2800.

– + fr. 317.50 ./.fr. 985.– = fr. 2132.50

mensili.

Con la sua mezza eccedenza di fr. 317.50 mensili AP 1 dovrebbe

onorare poi il contributo di mantenimento per E__________

e __________, di complessivi fr. 600.–. La sua disponibilità

risultando insufficiente, entrambi i beneficiari si ritroverebbero con una

quota scoperta del contributo alimentare. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto

federale, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra i figli minorenni

e la seconda moglie allorché questa non ha diritti prioritari sui primi (RtiD

II-2010 pag. 626 in alto). Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo

di calcolo, suddividendo simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote

scoperte proporzionalmente identiche a tutti i beneficiari (analogamente: RtiD

II-2010 pag. 625 consid. 10). Con gli effetti in appresso:

contributo alimentare per AO 1 fr.

2132.50

contributo

alimentare per E__________ e D__________ fr. 600.—

fr.

2732.50

mensili

somma a disposizione di AP 1 fr.

2450.

— mensili

AP 1 può

versare alla moglie fr. 1915.—

arrotondati.

Dal 1° gennaio 2012 in poi:

reddito del

marito fr. 5700.—

reddito

della moglie fr. 300.— fr.

6000.

— mensili

fabbisogno minimo

del marito fr. 3250.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2800.—

fr.

6050.

— mensili

ammanco fr.

50.

–- mensili

Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno

familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD

II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,

pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di

conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.

3.2.1

con rinvii). Ne risulta quanto segue:

disponibilità del marito:

fr.

5700.

–./. fr. 3250.– = fr. 2450.–-

mensili

somma

dovuta alla moglie: fr. 2800.– ./. fr. 300.– = fr. 2500.–-

somma

dovuta ai figli fr. 600.–-

fr.

3100.

–- mensili

contributo alimentare per la moglie: fr.

1975.

— mensili.

Il contributo andrebbe pertanto ridotto di fr. 10.– mensili per il

2011.

e di fr. 45.– mensili per il 2012. Se non che, a parte l'esiguità della

riduzione, la moglie si trova a dover trovare un'occupazione e si sarebbe

giustificato così di riconoscerle almeno il costo di un abbonamento “arcobaleno”

per due zone (l'agglomerato urbano locarnese), pari a

fr. 64.– mensili (tariffe in: www.arcoba­leno.ch). A maggior ragione se si

pensa che nel fabbisogno minimo del marito

sono state inserite spese di trasferta per fr. 407.15 mensili, di cui

fr. 300.– per il carburante. Ne discende che, nel risultato, i contributi

fissati dal Pretore resistono alla critica.

7.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato

per osservazioni.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperiti contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (art.

51.

cpv. 4 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese

processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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