11.2011.126
Un provvedimento supercautelare, emesso immediatamente e senza sentire la controparte, non è un atto impugnabile
22 dicembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2011.126
Data decisione, Autorità:
22.12.2011, ICCA
Titolo:
Un provvedimento supercautelare, emesso immediatamente e senza sentire la controparte, non è un atto impugnabile
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 265 cpv. 1 CPC
art. 308 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
11.2011.126
Lugano
22 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Celio e Cerutti, supplente straordinario
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.440 (misure a
protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 6 giugno 2011 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
giudicando sull'appello dell'11 settembre 2011 presentato dalla
convenuta contro la decisione emessa dal Pretore il 7 settembre 2011;
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1968) e AP 1 (1976), cittadina cubana, si sono sposati il 5
gennaio 2000 a __________ (__________). Dal matrimonio sono nate M__________, l'8
settembre 2002, ed E__________, il 20 novembre 2006. Il marito è al beneficio
di rendite d'invalidità, mentre la moglie non svolge attività lucrativa.
Fatti
B. Il 6
giugno 2011 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
con un'istanza orale di misure
a protezione dell'unione
coniugale, chiedendo che alla moglie fosse fatto divieto di recarsi all'estero
con le figlie senza il suo consenso. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2011 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza postulando l'affidamento delle figlie, l'assegnazione dell'abitazione
coniugale e instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Analoga
richiesta ha formulato, il 17 giugno 2011, AO 1.
All'udienza
del 27 giugno 2011, indetta per la discussione, il Pretore ha omologato un
accordo cautelare concluso tra le parti in virtù del quale l'abitazione coniugale
è stata attribuita al marito, con impegno della moglie di cercare una nuova
sistemazione entro il 31 luglio 2011, le figlie sono state affidate alla madre
(riservato il diritto di visita paterno), l'istante si è impegnato a versare dal
1° luglio 2011 un contributo alimentare di fr. 619.– mensili per ogni figlia
corrispondente alla rendita completiva da lui percepita per loro ed è stata pronunciata
la separazione dei beni.
C. Con decisione
superprovvisionale del 18 agosto 2011 il Pretore, preso atto di un rapporto
dell'Ufficio famiglie e minorenni di __________, ha privato AO 1 e AP 1 della
custodia parentale sulle figlie, ha collocato queste ultime al Centro __________
(__________) di __________ e ha sospeso le relazioni personali dei genitori. Su
segnalazione del Pretore, poi, il Ministero pubblico ha avviato un procedimento
penale a carico dei genitori per i reati di coazione e violazione del dovere di
assistenza ed educazione. Il 1° settembre 2011 AP 1 ha instato per la modifica della decisione citata nel senso di ordinare il rientro delle figlie al
proprio domicilio o, quanto meno, di ripristinare contatti regolari con loro, mentre
il 6 settembre successivo essa ha instato per ottenere un diritto di visita l'8
settembre, giorno del compleanno di M__________. Con “decreto supercautelare”
del 7 settembre 2011 il Pretore ha respinto l'istanza.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello
dell'11 settembre 2011 in cui chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio
– la riforma del giudizio impugnato nel senso di ripristinare le relazioni
personali con le figlie in almeno un incontro settimanale. L'appello non è
stato oggetto di intimazione.
E. In
pendenza di appello, con decisione “supercautelare” del 28 settembre 2011,
il Pretore ha accordato a AO 1 e a AP 1 un diritto di visita accompagnato di un'ora
la settimana ciascuno. Il 5 dicembre 2011 il Pretore ha poi disposto il
collocamento di M__________ ed E__________ alla __________ di __________
garantendo nel contempo il diritto di visita dei genitori nelle medesime
modalità.
Considerandi
in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari”
sono appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali,
l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1
lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Dandosi protezione del figlio
l'appellabilità di decisioni cautelari è però ammissibile senza riguardo a questioni
di valore. Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria il
termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni (art.
314.
cpv. 1 CPC). Introdotto entro dieci giorni dalla comunicazione l'appello in
questione, sotto questo profilo, è tempestivo.
2.
L'appellante chiede di poter incontrare le figlie, allora collocate
al Centro __________ (__________) di __________, almeno una volta la settimana,
secondo le modalità ritenute più opportune. Nella misura in cui il Pretore ha
accordato a __________ un diritto di visita accompagnato di
un'ora la settimana, l'appello potrebbe senz'altro essere dichiarato privo interesse.
Sennonché, oggetto di impugnazione è il “decreto supercautelare” del 7
settembre 2011 con cui il Pretore,
inaudita parte, ha respinto l'istanza della convenuta volta a ottenere il
rientro delle figlie al proprio domicilio o quanto meno il ripristino del diritto
di visita con loro. Si giustifica di esaminare più attentamente la questione
dell'appellabilità di decisioni superprovvisionali,
ovvero prese dal giudice immediatamente e senza avere sentito la controparte
(art. 265 cpv. 1 CPC).
3.
Questa
Camera, in una sentenza del 28 gennaio 2011, ha avuto modo di affermare che provvedimenti superprovvisionali non potevano essere oggetto di appello né di reclamo
a meno che il giudice si fosse limitato a respingere un provvedimento superprovvisionale.
Essa ha spiegato che qualora un provvedimento superprovvisionale fosse stato in
parte accolto e in parte respinto, la decisione del giudice era – per principio
– insindacabile, dovendosi attendere che la controparte sia stata sentita nella
misura in cui il provvedimento è stato accolto; dandosi particolare urgenza (“pericolo
d'elusione”), tuttavia, non era esclusa l'impugnabilità immediata della decisione
nella misura in cui il provvedimento superprovvisionale era stato respinto (inc.
11.2011.4
consid. 2).
In una
recente sentenza del 4 ottobre 2011, destinata a pubblicazione (4A_577/2011
consid. 1.2 e 1.3), il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il
Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari”
ordinati non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di
diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della
richiesta di provvedimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza
del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre
2011.
consid. 1 e 2). In tali circostanze il “decreto supercautelare”
del 7 settembre 2011 non è dunque un atto impugnabile. Il Pretore ha menzionato
invero che contro di esso era dato appello (pag. 3), ma tale indicazione, come
si è visto, è erronea e non può creare una via di ricorso inesistente (DTF 129
III 89 consid. 2.1). Ne segue che, improponibile, l'appello sfugge a qualsiasi
esame.
4.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante
giustificano di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone per
converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla
controparte, che non ha sopportato costi.
Quanto
alla richiesta di gratuito patrocinio, è vero che per finire l'appello è stato
dichiarato irricevibile. Occorre tenere conto della circostanza, nondimeno, che
l'interessata può essere stata indotta a ricorrere dalla fallace indicazione
dei rimedi giuridici contenuta nel “decreto supercautelare” così come dalla giurisprudenza
di questa Camera. Non potendosi dire che il rimedio fosse destinato fin dall'inizio
a un sindacato di irricevibilità si giustifica di accogliere la domanda. L'onorario della patrocinatrice segue i dettami dell'4 cpv. 1 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) e tiene conto delle
presumibili prestazioni che sarebbero occorse a un avvocato
solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il
medesimo risultato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono
spese giudiziarie.
3. AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di
fr. 1000.–.
4. Intimazione
a:
– ;
;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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