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Decisione

11.2011.126

Un provvedimento supercautelare, emesso immediatamente e senza sentire la controparte, non è un atto impugnabile

22 dicembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 6

giugno 2011 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

con un'istanza orale di misure

a protezione del­l'unione

coniugale, chiedendo che alla moglie fosse fatto divieto di recarsi all'estero

con le figlie senza il suo consenso. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2011 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza postulando l'affidamento delle figlie, l'assegnazione dell'abitazione

coniugale e instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Analoga

richiesta ha formulato, il 17 giugno 2011, AO 1.

All'udienza

del 27 giugno 2011, indetta per la discussione, il Pretore ha omologato un

accordo cautelare concluso tra le parti in virtù del quale l'abitazione coniugale

è stata attribuita al marito, con impegno della moglie di cercare una nuova

sistemazione entro il 31 luglio 2011, le figlie sono state affidate alla madre

(riservato il diritto di visita paterno), l'istante si è impegnato a versare dal

1° luglio 2011 un contributo alimentare di fr. 619.– mensili per ogni figlia

corrispondente alla rendita completiva da lui percepita per loro ed è stata pronunciata

la separazione dei beni.

C. Con decisione

superprovvisionale del 18 agosto 2011 il Pretore, preso atto di un rapporto

dell'Ufficio famiglie e minorenni di __________, ha privato AO 1 e AP 1 della

custodia parentale sulle figlie, ha collocato queste ultime al Centro __________

(__________) di __________ e ha sospeso le relazioni personali dei genitori. Su

segnalazione del Pretore, poi, il Ministero pubblico ha avviato un procedimento

penale a carico dei genitori per i reati di coazione e violazione del dovere di

assistenza ed educazione. Il 1° settembre 2011 AP 1 ha instato per la modifica della decisione citata nel senso di ordinare il rientro delle figlie al

proprio domicilio o, quanto meno, di ripristinare contatti regolari con loro, mentre

il 6 settembre successivo essa ha instato per ottenere un diritto di visita l'8

settembre, giorno del compleanno di M__________. Con “decreto supercautelare”

del 7 settembre 2011 il Pretore ha respinto l'istanza.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello

dell'11 settembre 2011 in cui chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio

– la riforma del giudizio impugnato nel senso di ripristinare le relazioni

personali con le figlie in almeno un incontro settimanale. L'appello non è

stato oggetto di intimazione.

E. In

pendenza di appello, con decisione “supercautelare” del 28 settembre 2011,

il Pretore ha accordato a AO 1 e a AP 1 un diritto di visita accompagnato di un'ora

la settimana ciascuno. Il 5 dicembre 2011 il Pretore ha poi disposto il

collocamento di M__________ ed E__________ alla __________ di __________

garantendo nel contempo il diritto di visita dei genitori nelle medesime

modalità.

Considerandi

in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari”

sono appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali,

l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1

lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Dandosi protezione del figlio

l'appellabilità di decisioni cautelari è però ammissibile senza riguardo a questioni

di valore. Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria il

termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni (art.

314.

cpv. 1 CPC). Introdotto entro dieci giorni dalla comunicazione l'appello in

questione, sotto questo profilo, è tempestivo.

2.

L'appellante chiede di poter incontrare le figlie, allora collocate

al Centro __________ (__________) di __________, almeno una volta la settimana,

secondo le modalità ritenute più opportune. Nella misura in cui il Pretore ha

accordato a __________ un diritto di visita accompagnato di

un'ora la settimana, l'appello potrebbe senz'altro essere dichiarato privo interesse.

Sennonché, oggetto di impugnazione è il “decreto supercautelare” del 7

settembre 2011 con cui il Pretore,

inaudita parte, ha respinto l'istanza della convenuta volta a ottenere il

rientro delle figlie al proprio domicilio o quanto meno il ripristino del diritto

di visita con loro. Si giustifica di esaminare più attentamente la questione

dell'appellabilità di decisioni superprovvisionali,

ovvero prese dal giudice immediatamente e senza avere sentito la controparte

(art. 265 cpv. 1 CPC).

3.

Questa

Camera, in una sentenza del 28 gennaio 2011, ha avuto modo di affermare che provvedimenti superprovvisionali non potevano essere oggetto di appello né di reclamo

a meno che il giudice si fosse limitato a respingere un provvedimento superprovvisionale.

Essa ha spiegato che qualora un provvedimento superprovvisionale fosse stato in

parte accolto e in parte respinto, la decisione del giudice era – per principio

– insindacabile, dovendosi attendere che la controparte sia stata sentita nella

misura in cui il provvedimento è stato accolto; dandosi particolare urgenza (“pericolo

d'elusione”), tuttavia, non era esclusa l'impugnabilità immediata della decisione

nella misura in cui il provvedimento superprovvisionale era stato respinto (inc.

11.2011.4

consid. 2).

In una

recente sentenza del 4 ottobre 2011, destinata a pubblicazione (4A_577/2011

consid. 1.2 e 1.3), il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il

Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari”

ordinati non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di

diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della

richiesta di provve­dimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza

del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre

2011.

consid. 1 e 2). In tali circostanze il “decreto supercautelare”

del 7 settembre 2011 non è dunque un atto impugnabile. Il Pretore ha menzionato

invero che contro di esso era dato appello (pag. 3), ma tale indicazione, come

si è visto, è erronea e non può creare una via di ricorso inesistente (DTF 129

III 89 consid. 2.1). Ne segue che, improponibile, l'appello sfugge a qualsiasi

esame.

4.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante

giustificano di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone per

converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla

controparte, che non ha sopportato costi.

Quanto

alla richiesta di gratuito patrocinio, è vero che per finire l'appello è stato

dichiarato irricevibile. Occorre tenere conto della circostanza, nondimeno, che

l'interessata può essere stata indotta a ricorrere dalla fallace indicazione

dei rimedi giuridici contenuta nel “decreto supercautelare” così come dalla giurisprudenza

di questa Camera. Non potendosi dire che il rimedio fosse destinato fin dall'inizio

a un sindacato di irricevibilità si giustifica di accogliere la domanda. L'onorario della patrocinatrice segue i dettami dell'4 cpv. 1 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) e tiene conto delle

presumibili prestazioni che sarebbero occorse a un avvocato

solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il

medesimo risultato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono

spese giudiziarie.

3. AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di

fr. 1000.–.

4. Intimazione

a:

– ;

;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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