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Decisione

11.2011.128

Azione di mantenimento del figlio di genitori non sposati; presa in considerazione della sostanza del debitore alimentare nel periodo precedente il consumo di tale sostanza (tramite rimborso prestiti)

16 aprile 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi dei genitori non bastino per coprire il fabbisogno in denaro del

figlio, al debitore alimentare va lasciato in ogni caso l'equivalente

del minimo esistenziale determinato secondo il diritto esecutivo. L'eventuale

ammanco è a carico del creditore alimentare (DTF 135 III 67 consid. 2 con riferimenti,

127 III 68, 126 II 8, 123 III 8). In concreto il fabbisogno minimo dell'appellante va definito pertanto secondo i criteri dell'art.

93 LEF. Sia la tassa sui rifiuti, che non ha carattere

di spesa esistenziale (CEF, sentenza inc. 15.2002.178 dell'11 marzo

2003, consid. 3), sia l'onere fiscale vanno

stral­ciati quindi dal calcolo (DTF 126 III 92 consid. 3b).

b) Gli

interessi del mutuo sulla casa sono stati calcolati dal Pretore in fr. 944.–

mensili (media risultante dall'estratto conto doc. 39: sentenza impugnata, pag.

5). L'appellante afferma che la media è in

realtà di € 827.56 (fr. 976.50) mensili per il biennio 2009-2010, di € 856.80

(fr. 1011.–) mensili nel 2009 e di € 798.30 (fr. 942.–) mensili nel 2010

(appello, pag. 8 in basso). La questione – come si vedrà (consid. 8) – non è di

rilievo per quanto concerne il 2009, mentre per il 2010 il calcolo

dell'appellante corrisponde sostanzialmente a quello del Pretore. Sta di fatto che tale spesa è eccessiva per

una persona sola che abita a __________, a maggior ragione se commisurata a uno

stipendio di € 1000.– mensili. Nella regione è possibile reperire infatti appartamenti di due locali con cucina e bagno per € 400.–

(www.__________). Nel risultato l'accertamento impugnato

resiste dunque alla critica.

c) Riguardo ai costi dentistici, nel minimo esistenziale dell'appellante

potrebbero rientrare soltanto quelli per cure indispensabili, ricorrenti e da

lui effettivamente sopportati, sempre che non si tratti di spese di automedicazione

(DTF

129 III 245 consid. 4.2 e 4.3; cfr. RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). In concreto figurano

unicamente agli atti una

nota professionale di € 260.– redatta in polacco (doc. 31), una fattura

per “farmaci” di € 13.53 (doc. 4) e la nota professionale di un

dentista a __________ di € 70.– per “ablazione tartaro” (doc. 20). Ciò non

è sufficiente per ravvisare costi ricorrenti. Non può

pertanto essere riconosciuto l'importo di fr. 17.90 mensili fatto valere nell'appello.

d) Nel

proprio fabbisogno minimo l'appellante rivendica anche l'inserimento di fr. 200.–

mensili per costi di patrocinio. Si tratta però di una spesa che non rientra

nel calcolo secondo il diritto esecutivo (RtiD II-2010 720 n. 62c, consid. 5), tanto

meno ove le risorse di un debitore alimentare siano insufficienti per far

fronte interamente agli obblighi di mantenimento (I CCA, sentenze inc. 11.2004.11

dell'8 agosto 2007, consid. 8; inc. 11.2007.84 del 25 settembre 2007, consid. 8

e 9; inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3).

e) L'appellante

abita a circa 1500 m dal posto di lavoro (da __________ a __________). Non si

giustifica dunque di riconoscergli indennità per pasti fuori casa,

l'interessato potendo rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno. Certo,

il suo contratto con la ditta B__________ prevede che egli sia impiegato “presso

clienti ditta” (doc. 22), ma ciò non dimostra ancora la necessità pranzare fuori

casa, per tacere del fatto che il contratto collettivo nazionale di lavoro per metalmeccanici

cui rinvia il suo contratto individuale (doc. 22) prevede un'indennità a carico

del datore di lavoro per pasti in caso di trasferte superiore a 20 km dalla sede (art. 7/II lett. a).

f) In

merito alle spese di trasferta per cui l'appellante chiede di riconoscergli fr.

200.– mensili, l'appellante non ha fornito indicazioni sull'entità degli

spostamenti né ha spiegato perché i relativi costi dovrebbero essere a suo

carico, contrariamente a quanto dispone il contratto collettivo nazionale di

lavoro per metalmeccanici appena citato. Nemmeno tale rivendicazione, di

conseguenza, può trovare accoglimento.

g) Relativamente

al premio per l'assicurazione del veicolo, accertato dal Pretore in fr. 29.70

mensili (doc. 37, 1° foglio), l'appellante allega che tale copertura non è

sufficiente e chiede che si aggiunga il costo di altre prestazioni contemplate

dalla polizza (incendio, furto ecc.: doc. 37, 2° foglio) per fr. 74.10

mensili (appello, pag. 9 in alto). Non si tratta però di spese necessarie né

obbligatorie. Non possono essere inserite quindi nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo.

h) Tenuto

conto che l'appellante risiede in Italia, il Pretore ha ridotto del 10% il minimo

esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola applicabile in Svizzera

(I CCA, sentenza inc. 11.2004.75 del 16 luglio 2007, consid. 4a con riferimenti;

CEF, sentenza inc. 15.2011.305 del 5 dicembre 2001, consid. 3). Sta di

fatto che la differenza del costo della vita fra __________ e __________ è passata

ormai dal 20% al 30% (__________, Prez­zi e salari nel mondo, edizione 2012,

pag. 8, rispetto all'edizione 2006, pag. 8 in: www.__________.com). Ciò

giustifica di ridurre del 20% del minimo esistenziale per chi risiede nella

fascia di confine (I CCA, sentenza inc. 11.2010.38 del 28 giugno 2011 consid.

6a). Ciò trova conferma anche in altre statistiche secondo cui il costo della

vita a __________ (con il costo dell'alloggio) risulta di circa il 21%

inferiore rispetto a quello di __________ (www.__________.com). Il minimo esistenziale dell'appellante va stimato così in fr. 960.–

mensili.

i) In

definitiva il fabbisogno minimo dell'appellante secondo il diritto esecutivo va

accertato in fr. 2141.40 nel 2009 (ammettendo l'importo di fr. 1010.– mensili esposto

per la locazione: sopra, consid. b) e in fr. 2072.40 mensili dal 1° gennaio

2010 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 960.–, oneri ipotecari fr. 944.–, riscaldamento fr. 125.–,

bollo fr. 14.10, assicurazione dell'automobile fr. 29.70).

8. Riassumendo, la situazione finanziaria dell'appellante si presenta

come segue:

Dal febbraio

al settembre del 2009

Indennità di disoccupazione

(consid. 4c) fr. 1

980.—

Reddito

dell'appartamento a C__________ (consid. 5) fr. 472.—

fr. 2 452.— mensili

Fabbisogno minimo (consid. 7i) fr. 2 141.40

Eccedenza fr. 310.60 mensili

Fabbisogno in denaro scoperto di

Considerandi

AO 1:

fr.

1315.00

./. fr. 310.60 = fr. 1 004.40 mensili

Sostanza da destinare al

figlio:

fr.

1004.40

x 8 mesi = fr. 8 035.20

Dall'ottobre

del 2009 al febbraio del 2010 (rimborso dei mutui)

Reddito da attività lucrativa

(consid. 4c) fr. 65.—

Reddito

dell'appartamento a C__________ (consid. 5) fr. 472.—

fr. 537.— mensili

Fabbisogno minimo (consid. 7i) fr. 2 141.40

Ammanco fr. 1 604.40 mensili

Fabbisogno in denaro scoperto di

AO 1:

fr.

1315.00

+ fr. 1604.40 = fr. 2 919.40 mensili

Sostanza da destinare al

figlio:

fr.

2919.40

x 5 mesi = fr. 14 597.—

Dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010

i redditi dell'appellante erano dunque insufficienti per garantire il

fabbisogno minimo suo e quello in denaro del figlio. Facendo capo alla sostanza

bancaria di quasi € 40 000.– (sopra, consid. 6b), l'appellante sarebbe

stato in grado tuttavia di colmare l'ammanco di fr. 22 632.20 (fr. 8035.20

+ fr. 14 597.–) calcolato per i 13 mesi in

questione.

Dal marzo al

giugno del 2010 (inizio del nuovo

lavoro)

Reddito da attività lucrativa

(consid. 4c) fr. 65.—

Reddito

dell'appartamento a C__________ (consid. 5) fr. 472.—

fr. 537.— mensili

Fabbisogno minimo (consid. 7i) fr. 2 072.40

Ammanco fr. 1 535.40 mensili

Fabbisogno in denaro scoperto di

AO 1:

fr.

1315.00

+ fr. 1535.40 = fr. 2 850.40 mensili

ovvero

complessivamente fr. 2850.40 x 4 mesi fr. 11 401.60

La

sostanza residua, che ammontava a € 7867.81 (fr. 9284.–) alla fine di marzo del

2010, consentiva all'appellante di versare un contributo alimentare per il

figlio di fr. 785.– mensili (un quarto di fr. 9284.– meno [fr. 1535.40 per 4]).

Dal luglio

del 2010 in poi

Reddito da lavoro (consid. 4c) fr. 1 180.—

Reddito

dell'appartamento a C__________ (consid. 5) fr. 472.—

fr. 1 652.— mensili

Fabbisogno minimo (consid. 7i) fr. 2 072.40

Ammanco fr. 420.40 mensili

Dal luglio del 2010 né i redditi né la

sostanza (ormai consumata) permettono all'appellante di versare contributi al

figlio. Non risulta d'altro canto che nel 2010 l'appellante abbia ricevuto denaro dal padre (il quale, anzi, si professa ancora creditore nei suoi

confronti: doc. 52). Quanto ai tre importi versati dopo il 1° luglio 2010

(sopra, consid. 6a) essi provengono verosimilmente dal guadagno conseguito

grazie al nuovo lavoro. Un aggiornamento d'ufficio dei dati relativi al periodo

che segue l'emanazione della sentenza impugnata – come auspica AO 1

(osservazioni, pag. 2 in basso) – è improponibile. Va sottoposto se mai al

giudice con un'istanza di modifica della sentenza impugnata (art. 286 CC).

Da tutto quanto precede risulta che la sentenza impugnata va

riformata nel senso che l'appellante deve versare al figlio un contributo alimentare

di fr. 1315.– mensili dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010 e di fr. 785.–

dal marzo al giugno del 2010. Sebbene tali importi superino quelli

stabiliti dal Pretore per il medesimo periodo (fr. 685.– mensili), globalmente

la decisione si rivela più favorevole all'appellante di quella impugnata, il

totale dei contributi alimentari ammontando a circa un terzo di quanto ha deciso

il primo giudice, ove appena si consideri che il contributo di fr. 685.–

mensili stabilito dal Pretore era dovuto almeno fino alla maggiore età di AO 1.

9.

Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). E siccome AP 1 ottiene causa vinta per circa

due terzi della riduzione richiesta, si giustifica di addebitargli un terzo

degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'attore, tenuto a

rifondere all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte.

Il

giudizio odierno influisce altresì sul dispositivo di prima sede relativo alle

spese e alle ripetibili, addebitate al convenuto. Sulla questione della

paternità invero AP 1 soccombe appieno, mentre sul contributo di mantenimento esce

vittorioso per circa due terzi (fr. 746.25 mensili). Le spese peritali rimangono

quindi a carico dell'appellante, mentre le altre spese vanno suddivise in ragione

di un mezzo ciascuno e le ripetibili compensate, l'intera soccombenza sulla

paternità compensando la parziale vittoria sul contributo di mantenimento.

10.

Il

gratuito patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede merita accoglimento, poiché l'appello non appariva senza possibilità di successo e l'interessato è oggi

indigente (sopra, consid. 8 in fine). Per quel che riguarda l'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato produrre una

nota

d'onorario (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012,

consid. 9.3). In mancanza di ciò, occorre procedere per apprezzamento. Ora, un

avvocato ragionevolmente speditivo avrebbe verosimilmente profuso

nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura

dell'appello (14 pagine) in una causa già nota, una dozzina di ore di lavoro

(retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento citato), cui si

aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%).

L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 2570.– complessivi.

La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 per le osservazioni

all'appello merita anch'essa accoglimento, l'interessato trovandosi a sua volta

in gravi ristrettezze (tanto da ottenere il gratuito patrocinio già davanti al

Pretore), a maggior ragione ove si pensi che dal luglio del 2010 il convenuto

non è più in grado di erogarli contributi. Quanto alla retribuzione della

patrocinatrice d'ufficio, è necessario procedere una volta di più per apprezzamento.

Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo

avrebbe

verosimilmente dedicato alla stesura delle osservazioni (5 pagine), limitate al

periodo dal 1° luglio 2010 in poi in una causa già nota, circa cinque ore di

lavoro (retribuite fr. 180.–

l'una:

art. 4 cpv. 1 del regolamento), cui si aggiungono le spese (10%) e l'IVA (8%).

L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 1070.– complessivi.

11.

Relativamente ai rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– (sopra

consid. 9) ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso la sentenza impugnata è così riformata:

5. AP 1 è condannato a versare per il figlio AO 1 nelle

mani della madre G__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti

contributi alimentari:

fr. 1315.– mensili dal 1° febbraio 2009 al

28 febbraio 2010, assegni familiari non compresi, e

fr.

785.– mensili dal 1° marzo al 30 giugno 2010, assegni familiari non compresi.

I

contributi alimentari sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo

di 116.0 punti relativo al mese di novembre 2008 (maggio 1993 = 100.0) e vanno

adeguati il 1° gennaio 2010 in base all'indice del novembre precedente.

6. Non si riscuotono

altri oneri processuali. Le spese già maturate sono poste a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno, mentre quelle peritali sono interamente a carico

del convenuto, compensate le ripetibili.

Per il resto

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese

processuali di appello, di fr. 1000.– complessivi, sono poste per due terzi a

carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante, cui AO 1 rifonderà fr. 1600.–

per ripetibili ridotte.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 2.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio

un'indennità di fr. 2570.–.

IV. AO 1 è

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'assistito alla patrocinatrice

d'ufficio un'indennità di fr. 1070.–.

V. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se

il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le

ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né

altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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