11.2011.129
Privazione provvisionale della custodia parentale: decisione incidentale
13 ottobre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.129
Data decisione, Autorità:
13.10.2011, ICCA
Titolo:
Privazione provvisionale della custodia parentale: decisione incidentale
DECISIONE INCIDENTALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 310 cpv. 1 CC
art. 44 LPAMM
art. 26 cpv. 3 LTC
Incarto n.
11.2011.129
Lugano,
13 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa n. 285.2011/R.56.2011
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 e
AP 2,
(patrocinati dall' PA 1,)
alla
CO 1,
per
quanto riguarda la privazione provvisionale della custodia
sui figli
L__________
(2004) e E__________ __________ (2006),
giudicando
sul ricorso (“appello”) del 12 settembre 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro
la decisione emessa l'11 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione provvisionale del 13 maggio 2011 la CO 1 ha privato AP 1 e AP 2 della custodia sui figli L__________ __________ (nato il 14 dicembre 2004) e
E__________ __________ (nato l'11 settembre 2006), disponendo il collocamento
provvisorio di entrambi come interni all'Istituto __________ di __________ da
lunedì 16 maggio 2011. Il 16 giugno 2011 la CO 1 ha poi incaricato il Servizio medico-psicologico a __________ di peritare le capacità parentali dei
genitori e di presentare un rapporto scritto nel termine di tre mesi, precisando
che fin quando il referto non fosse stato ultimato i figli sarebbero rimasti all'Istituto
__________, mentre il seguito della procedura sarebbe dipeso “dalle risultanze
della perizia e dalle altre informazioni di cui la CO 1 verrà a conoscenza
dalla rete”. Tale decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
B. AP 1
e AP 2 sono insorti il 15 luglio 2011 contro la decisione appena citata all'Autorità
di vigilanza sulle tutele, che l'11 agosto 2011 ha dichiarato il ricorso irricevibile, i ricorrenti non avendo indicato nemmeno di scorcio quale
danno “non altrimenti riparabile” sarebbe derivato loro dal provvedimento
incidentale. Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, inoltre, la
decisione di lasciare provvisoriamente i figli nell'Istituto __________ finché
il Servizio medico-psicologico non avesse consegnato il referto peritale era
“puramente confermativa” della precedente, e quindi non impugnabile. La tassa
di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei ricorrenti.
C. Contro
la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele AP 1 e AP 2 hanno presentato
un ricorso (“appello”) del 12 settembre 2011 a questa Camera per ottenere che, conferito al rimedio giuridico effetto sospensivo, la decisione della CO 1 sia
annullata e il collocamento provvisorio dei figli dichiarato caduco con effetto
immediato. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal
1° gennaio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro
30.
giorni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.
39.
LAC). Che si tratti di una decisione
finale o incidentale poco importa, l'art. 74a cpv. 3 LPAmm non
operando distinzioni al proposito. Il ricorso in esame
è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa
è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme
sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2.
I
ricorrenti notificano tutta una serie di prove in calce a ogni punto del
memoriale, come se questa Camera fosse un'autorità amministrativa di primo
grado cui incombe l'istruttoria del caso. A parte il fatto però che gli incarti
completi dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e della CO 1 figurano già agli
atti, le prove offerte non sono di alcun sussidio ai fini del giudizio, che
come si vedrà oltre si esaurisce in una decisione di non entrata in materia. Al
riguardo non giova quindi attardarsi.
3.
La
decisione con cui la CO 1 ha incaricato nella fattispecie il Servizio
medico-psicologico di allestire un rapporto peritale sulle capacità parentali
dei genitori ha – come rileva l'Autorità di vigilanza sulle tutele – natura
“incidentale” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla legge di procedura
per le cause amministrative), poiché non pone termine alla procedura (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44). Una decisione del genere può dunque
essere impugnata solo qualora arrechi all'interessato un danno “non altrimenti
riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si potrà
più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole
(RtiD I-2005 pag. 783). Un'eventuale violazione del diritto d'essere
sentito non basta a configurare un danno del genere (Donzallaz, La notion de “préjudice difficilmente réparable”
dans le Code de procédure civile suisse, in : CFPG, Il Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 183). Incombe al ricorrente
spiegare in che consista tale pregiudizio nel caso specifico.
4.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile il ricorso di AP 1 e AP 2
perché costoro nemmeno avevano accennato all'ipotesi di un danno “non
altrimenti riparabile”. Oggetto del litigio è sapere pertanto, in concreto, se
l'autorità di vigilanza abbia dichiarato il ricorso irricevibile a ragione o a
torto, non se la decisione impugnata arrechi o no un pregiudizio irreparabile
(RtiD II-2006 pag. 658 consid. 4). Nella fattispecie i ricorrenti non pretendono
che l'Autorità di vigilanza sulle tutele abbia rimproverato loro ingiustamente
di non avere addotto alcun danno “non altrimenti riparabile”. Su questo punto
non spendono una parola. Si limitano ad asserire che lasciare i figli
all'Istituto __________ finché il Servizio medico-psicologico non avrà
consegnato il referto peritale recherebbe un pregiudizio irreparabile ai ragazzi,
ma a prescindere dal fatto che ciò riguarda il collocamento dei figli, non
l'esecuzione del referto, essi argomentano fuori tema. Oggetto del litigio non
è (più) sapere se nelle circostanze specifiche si ravvisino i presupposti di
un danno irreparabile, bensì se l'Autorità di vigilanza sulle tutele sia caduta
in errore dichiarando il ricorso del 15 luglio 2011 irricevibile per non avere
gli interessati prospettato danno alcuno (RtiD II-2006 pag. 658 consid. 5). Ne
segue che, privo di motivazione pertinente, in merito alla decisione di ordinare
un rapporto peritale sulle capacità parentali dei genitori il ricorso davanti a
questa Camera va dichiarato d'acchito irricevibile.
5.
Per
quanto riguarda la decisione di lasciare i figli all'Istituto __________ finché
il Servizio medico-psicologico non avrà ultimato il rapporto sulle capacità
parentali dei genitori, la decisione della CO 1 ha una volta ancora carattere incidentale, poiché non pone termine alla procedura. E siccome i
ricorrenti non pretendono nemmeno al riguardo che l'Autorità di vigilanza sulle
tutele abbia rimproverato loro ingiustamente di non avere motivato un danno
irreparabile, l'impugnazione davanti a questa Camera va dichiarata a suo turno
irricevibile.
Anzi, a
ben vedere il ricorso in rassegna si rivela doppiamente irricevibile, dal momento
che su questo punto la decisione impugnata ha non solo carattere incidentale,
ma anche provvisionale, essendo d'indole meramente provvisoria. Ora, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che le decisioni con
cui le autorità tutorie ordinano misure provvisionali possono essere impugnate
solo ove tali misure siano state adottate previo contraddittorio (RtiD II-2005
pag. 697 consid. 5 segg.). Nel caso precipuo non risulta – contrariamente
all'opinione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele – che la CO 1 abbia
sentito i genitori sul fatto che i figli debbano rimanere all'Istituto __________ fin quando il Servizio medico-psicologico non
avrà concluso il noto referto. AP 1 e AP 2 avevano quindi il diritto di
chiedere entro 10 giorni che la misura fosse revocata o modificata, “previo
esercizio del diritto di essere sentiti” (art. 26 cpv. 3 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Non consta
che ciò sia avvenuto. I ricorrenti si dolgono invero di non essere stati ascoltati,
ma l'unica richiesta da loro formulata alla CO 1 per un incontro “a brevissimo termine”
è del 3 agosto 2011 (doc. N nell'incarto n. 285.2011/R.70.2011 dell'Autorità di
vigilanza sulle tutele), mentre la decisione del 16 giugno 2011 è stato loro intimata
il 1° luglio 2011. Ne segue che, non essendo stata
emanata previo contraddittorio, la decisione di lasciare i figli
all'Istituto __________ finché il Servizio medico-psicologico non avrà consegnato
il referto sulle capacità parentali dei genitori non era impugnabile. Onde la
duplice irricevibilità del ricorso.
6.
Gli
oneri della decisione odierna seguono la regola della soccombenza (art. 31
LPAmm per analogia), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il caso
sfuggendo a un esame di merito (art. 21 LTG per analogia). Il ricorso non
avendo formato oggetto di notifica per osservazioni, non si pone invece problema
di ripetibili.
7.
L'emanazione
dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel memoriale.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. le spese
giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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