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Decisione

11.2011.129

Privazione provvisionale della custodia parentale: decisione incidentale

13 ottobre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n. 285.2011/R.56.2011

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 e

AP 2,

(patrocinati dall' PA 1,)

alla

CO 1,

per

quanto riguarda la privazione provvisionale della custodia

sui figli

L__________

(2004) e E__________ __________ (2006),

giudicando

sul ricorso (“appello”) del 12 settembre 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro

la decisione emessa l'11 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione provvisionale del 13 maggio 2011 la CO 1 ha privato AP 1 e AP 2 della custodia sui figli L__________ __________ (nato il 14 dicembre 2004) e

E__________ __________ (nato l'11 settembre 2006), disponendo il collocamento

provvisorio di entrambi come interni all'Istituto __________ di __________ da

lunedì 16 maggio 2011. Il 16 giugno 2011 la CO 1 ha poi incaricato il Servizio medico-psicologico a __________ di peritare le capacità parentali dei

genitori e di presentare un rapporto scritto nel termine di tre mesi, precisando

che fin quando il referto non fosse stato ultimato i figli sarebbero rimasti all'Istituto

__________, mentre il seguito della procedura sarebbe dipeso “dalle risultanze

della perizia e dalle altre informazioni di cui la CO 1 verrà a conoscenza

dalla rete”. Tale decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

B. AP 1

e AP 2 sono insorti il 15 luglio 2011 contro la decisione appena citata all'Autorità

di vigilanza sulle tutele, che l'11 agosto 2011 ha dichiarato il ricorso irricevibile, i ricorrenti non avendo indicato nemmeno di scorcio quale

danno “non altrimenti riparabile” sarebbe derivato loro dal provvedimento

incidentale. Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, inoltre, la

decisione di lasciare provvisoriamente i figli nell'Istituto __________ finché

il Servizio medico-psicologico non avesse consegnato il referto peritale era

“puramente confermativa” della precedente, e quindi non impugnabile. La tassa

di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei ricorrenti.

C. Contro

la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele AP 1 e AP 2 hanno presentato

un ricorso (“appello”) del 12 settembre 2011 a questa Camera per ottenere che, conferito al rimedio giuridico effetto sospensivo, la decisione della CO 1 sia

annullata e il collocamento provvisorio dei figli dichiarato caduco con effetto

immediato. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal

1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro

30.

gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.

39.

LAC). Che si tratti di una decisione

finale o incidentale poco importa, l'art. 74a cpv. 3 LPAmm non

operando distinzioni al proposito. Il ricorso in esame

è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa

è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme

sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

2.

I

ricorrenti notificano tutta una serie di prove in calce a ogni punto del

memoriale, come se questa Camera fosse un'autorità am­ministrativa di primo

grado cui incombe l'istruttoria del caso. A parte il fatto però che gli incarti

completi dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e della CO 1 figurano già agli

atti, le prove offerte non sono di alcun sussidio ai fini del giudizio, che

come si vedrà oltre si esaurisce in una decisione di non entrata in materia. Al

riguardo non giova quindi attardarsi.

3.

La

decisione con cui la CO 1 ha incaricato nella fattispecie il Servizio

medico-psicologico di allestire un rapporto peritale sulle capacità parentali

dei genitori ha – come rileva l'Autorità di vigilanza sulle tutele – natura

“incidentale” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla legge di procedura

per le cause amministrative), poiché non pone termine alla procedura (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44). Una decisione del genere può dunque

essere impugnata solo qualora arrechi all'interessato un danno “non altrimenti

riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si potrà

più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole

(RtiD I-2005 pag. 783). Un'eventuale violazione del diritto d'essere

sentito non basta a configurare un danno del genere (Donzallaz, La notion de “préjudice difficilmente réparable”

dans le Code de procédure civile suisse, in : CFPG, Il Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 183). Incombe al ricorrente

spiegare in che consista tale pregiudizio nel caso specifico.

4.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile il ricorso di AP 1 e AP 2

perché costoro nemmeno avevano accennato all'ipotesi di un danno “non

altrimenti riparabile”. Oggetto del litigio è sapere pertanto, in concreto, se

l'autorità di vigilanza abbia dichiarato il ricorso irricevibile a ragione o a

torto, non se la decisione impugnata arrechi o no un pregiudizio irreparabile

(RtiD II-2006 pag. 658 consid. 4). Nella fattispecie i ricorrenti non pretendono

che l'Autorità di vigilanza sulle tutele abbia rimproverato loro ingiustamente

di non avere addotto alcun danno “non altrimenti riparabile”. Su questo punto

non spendono una parola. Si limitano ad asserire che lasciare i figli

all'Istituto __________ finché il Servizio medico-psicologico non avrà

consegnato il referto peritale recherebbe un pregiudizio irreparabile ai ragazzi,

ma a prescindere dal fatto che ciò riguarda il collocamento dei figli, non

l'esecuzione del referto, essi argomentano fuori tema. Oggetto del litigio non

è (più) sapere se nelle circostanze spe­cifi­che si ravvisino i presupposti di

un danno irreparabile, bensì se l'Autorità di vigilanza sulle tutele sia caduta

in errore dichiarando il ricorso del 15 luglio 2011 irricevibile per non avere

gli interessati prospettato danno alcuno (RtiD II-2006 pag. 658 consid. 5). Ne

segue che, privo di motivazione pertinente, in merito alla decisione di ordinare

un rapporto peritale sulle capacità parentali dei genitori il ricorso davanti a

questa Camera va dichiarato d'acchito irricevibile.

5.

Per

quanto riguarda la decisione di lasciare i figli all'Istituto __________ finché

il Servizio medico-psicologico non avrà ultimato il rapporto sulle capacità

parentali dei genitori, la decisione della CO 1 ha una volta ancora carattere incidentale, poiché non pone termine alla procedura. E siccome i

ricorrenti non pretendono nemmeno al riguardo che l'Autorità di vigilanza sulle

tutele abbia rimproverato loro ingiustamente di non avere motivato un danno

irreparabile, l'impugnazione davanti a questa Camera va dichiarata a suo turno

irricevibile.

Anzi, a

ben vedere il ricorso in rassegna si rivela doppiamente irricevibile, dal momento

che su questo punto la decisione impugnata ha non solo carattere incidentale,

ma anche provvisionale, essendo d'indole meramente provvisoria. Ora, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che le decisioni con

cui le autorità tutorie ordinano misure provvisionali possono essere impugnate

solo ove tali misure siano state adottate previo contraddittorio (RtiD II-2005

pag. 697 consid. 5 segg.). Nel caso precipuo non risulta – contrariamente

all'opinione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele – che la CO 1 abbia

sentito i genitori sul fatto che i figli debbano rimanere all'Istituto __________ fin quando il Servizio medico-psicologico non

avrà concluso il noto referto. AP 1 e AP 2 avevano quindi il diritto di

chiedere entro 10 giorni che la misura fosse revocata o modificata, “previo

esercizio del diritto di essere sentiti” (art. 26 cpv. 3 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Non consta

che ciò sia avvenuto. I ricorrenti si dolgono invero di non essere stati ascoltati,

ma l'unica richiesta da loro formulata alla CO 1 per un incontro “a brevissimo termine”

è del 3 agosto 2011 (doc. N nell'incarto n. 285.2011/R.70.2011 dell'Autorità di

vigilanza sulle tutele), mentre la decisione del 16 giugno 2011 è stato loro intimata

il 1° luglio 2011. Ne segue che, non essendo stata

emanata previo contraddittorio, la decisione di lasciare i figli

all'Istituto __________ finché il Servizio medico-psicologico non avrà consegnato

il referto sulle capacità parentali dei genitori non era impugnabile. Onde la

duplice irricevibilità del ricorso.

6.

Gli

oneri della decisione odierna seguono la regola della soccombenza (art. 31

LPAmm per analogia), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il caso

sfuggendo a un esame di merito (art. 21 LTG per analogia). Il ricorso non

avendo formato oggetto di notifica per osservazioni, non si pone invece problema

di ripetibili.

7.

L'emanazione

dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel memoriale.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. le spese

giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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