11.2011.130
Privazione provvisionale della custodia parentale: decisione incidentale
13 ottobre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.130
Data decisione, Autorità:
13.10.2011, ICCA
Titolo:
Privazione provvisionale della custodia parentale: decisione incidentale
DECISIONE INCIDENTALE
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 310 cpv. 1 CC
art. 44 LPAMM
Incarto n.
11.2011.130
Lugano,
13 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa n. 285.2011/R.56.2011
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 e
AP 2,
(patrocinati dall'. PA 1,)
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
per
quanto riguarda la privazione provvisionale della custodia
sui figli
L__________
(2004) e E__________ AP 1AP 2 (2006),
giudicando
sul ricorso (“appello”) del 12 settembre 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro
la decisione emessa il 1° settembre 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione provvisionale del 13 maggio 2011 la Commissione
tutoria regionale 8 ha privato AP 1 e AP 2 della custodia sui figli L__________
__________ (nato il 14 dicembre 2004) e E__________ (nato l'11 settembre 2006),
disponendo il collocamento provvisorio di entrambi come interni all'Istituto __________
di __________ da lunedì 16 maggio 2011. Il 16 giugno 2011 la Commissione tutoria
regionale ha poi incaricato il Servizio medico-psicologico a __________ di
peritare le capacità parentali dei genitori e di presentare un rapporto scritto
nel termine di tre mesi, precisando che fin quando il referto non fosse stato
ultimato i figli sarebbero rimasti all'Istituto __________, mentre il seguito
della procedura sarebbe dipeso “dalle risultanze della perizia e dalle altre
informazioni di cui la CTR verrà a conoscenza dalla rete”. Tale decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
AP 1 e AP
2 sono insorti il 15 luglio 2011 contro la decisione appena citata all'Autorità
di vigilanza sulle tutele, che l'11 agosto 2011 ha dichiarato il ricorso irricevibile. Un ricorso del 12 settembre 2011 presentato dai medesimi a
questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è
stato dichiarato a sua volta irricevibile con decisione di data odierna (inc.
11.2011.129).
B. Nel
frattempo, il 18 luglio 2011, AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Commissione
tutoria regionale perché i figli fossero immediatamente dimessi dall'Istituto __________
e reintegrati nella loro custodia. Il 3 agosto 2011 essi hanno sollecitato una
decisione al proposito, chiedendo alla Commissione tutoria regionale un incontro
“a brevissimo termine”. Con decisione del 28 luglio 2011 (sic) la
Commissione tutoria regionale ha respinto la postulata revoca del
collocamento, “come pure la richiesta 3 agosto 2011 di incontro”. La tassa di
giustizia e le spese (fr. 300.– complessivi) sono state poste a carico dei
ricorrenti in solido. Anche tale decisione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
Contro la
decisione della Commissione tutoria regionale AP 1 e AP 2 hanno adito
l'Autorità di vigilanza sulle tutele, che con decisione del 1° settembre 2011 ha respinto il ricorso. Gli oneri processuali di fr. 100.– complessivi sono stati posti a carico
loro.
Il 12
settembre 2011 AP 1 e AP 2 hanno impugnato la decisione predetta davanti a
questa Camera, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che
sia revocato immediatamente il collocamento dei figli all'Istituto __________,
che questi siano reintegrati nella loro custodia parentale e che sia indetto un
incontro con la Commissione tutoria regionale. Il ricorso non è stato
notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione presa dalla Commissione tutoria regionale ha – come
la decisione del 13 maggio 2011, culminata nel ricorso dichiarato irricevibile
da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2011.129) – carattere
incidentale, poiché non mette fine alla procedura. Gli stessi ricorrenti ne
sono consapevoli, ove appena si consideri che nella richiesta di giudizio a
questa Camera chiedono di essere convocati ulteriormente per un incontro dinanzi
alla Commissione tutoria regionale. Ora, le decisioni incidentali sono impugnabili
entro lo stesso termine di quelle finali, onde in concreto la tempestività del ricorso
in appello. Devono però essere suscettive – come si è spiegato nella decisione parallela
– di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile”
nel senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più
verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole
(RtiD I-2005 pag. 783). Un'eventuale violazione del diritto d'essere
sentito non basta a configurare un danno del genere (Donzallaz, La notion de “préjudice difficilmente réparable”
dans le Code de procédure civile suisse, in: CFPG, Il Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 183). Incombe al ricorrente
spiegare in che consista tale pregiudizio nel caso specifico.
2.
Nella
fattispecie i ricorrenti contestano la decisione emessa dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele, ma non illustrano quale danno “non altrimenti
riparabile” arrecherebbe loro o ai figli il rifiuto di revocare con effetto
immediato il collocamento provvisorio di questi ultimi all'Istituto __________
o il rifiuto di indire un'udienza davanti alla Commissione tutoria regionale.
Già per tale motivo il ricorso in esame Camera si rivela d'acchito
irricevibile, ciò che rende inutile assumere tutta la serie di prove offerte dai
ricorrenti in calce a ogni punto del memoriale, come se questa Camera fosse
un'autorità amministrativa di primo grado cui incombe
l'istruttoria
del caso. Senza dimenticare, ad ogni buon conto, che gli incarti completi dell'Autorità
di vigilanza sulle tutele e della Commissione tutoria regionale figurano già agli
atti.
3.
Nel
ricorso presentato contro la decisione adottata dall'Autorità di vigilanza l'11
agosto 2011 (quella di lasciare i figli all'Istituto __________ finché il
Servizio medico-psicologico non avrà ultimato il referto peritale sulle
capacità parentali dei genitori, culminata nel ricorso dichiarato irricevibile
da questa Camera con sentenza
odierna) AP
1.
e AP 2 sostenevano che far durare il collocamento dei figli in istituto fino
alla consegna del referto da parte del Servizio medico-psicologico “andrebbe a
compromettere irrimediabilmente il rapporto genitoriale, il legame tra i
bambini e i propri genitori” (memoriale, pag. 7). Si trattava però di un'affermazione
tanto apodittica quanto non sostanziata. Che in concreto le capacità parentali
dei genitori vadano esaminate da specialisti e che i figli debbano rimanere
all'Istituto __________ finché tali specialisti non avranno ultimato il loro
rapporto è una decisione contro la quale le vie di ricorso a livello cantonale sono
state esaurite e su cui non è dato di tornare. Oggetto dell'attuale giudizio è la
mancata revoca del collocamento con effetto immediato. E in assenza di indizi concreti
ciò non appare suscettibile di creare pregiudizi irreparabili. Basti pensare
che nell'istituto L__________ e E__________ non soggiacciono a restrizioni
maggiori rispetto ad altri compagni collocati come interni dai genitori, senza
che tali ragazzi “si sentano abbandonati” (memoriale citato, pag. 7) e maturino
sentimenti di rancore. Anche sotto questo profilo non si scorge quindi un danno
“non altrimenti riparabile”.
Si
aggiunga che – come gli stessi ricorrenti confermano – finora L__________ e E__________
hanno trascorso tutti i fine settimana con i genitori, oltre a due settimane di
vacanza “nella più totale serenità”, e E__________ ha passato a casa anche una
settimana di malattia (memoriale citato, pag. 7). Ciò rende ancora meno verosimile
l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile nel caso in cui i figli non fossero congedati
subito dall'Istituto __________. Certo, tale stato di cose non giustifica da sé
solo un collocamento a tempo indefinito. Scaduto il termine per la consegna del
rapporto peritale, la Commissione tutoria regionale dovrà verificare (anzi,
secondo il normale andamento delle cose avrebbe già dovuto verificare, il
termine essendo scaduto il 16 settembre 2011) se sia ancora giustificato
lasciare i ragazzi nella struttura, della quale sono ospiti fin dal 16 maggio
2011.
Eventuali ritardi degli specialisti nella consegna del referto non devono
ripercuotersi in effetti sul collocamento dei figli.
4.
Se
ne conclude che, irricevibile per difetto di danno “non altrimenti riparabile”,
il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri della decisione odierna
seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il caso sfuggendo a un esame di
merito (art. 21 LTG per analogia). Il ricorso non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni, non si pone invece
problema di ripetibili.
5.
L'emanazione
dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel memoriale.
6.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. le spese
giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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