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Decisione

11.2011.130

Privazione provvisionale della custodia parentale: decisione incidentale

13 ottobre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n. 285.2011/R.56.2011

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 e

AP 2,

(patrocinati dall'. PA 1,)

alla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

per

quanto riguarda la privazione provvisionale della custodia

sui figli

L__________

(2004) e E__________ AP 1AP 2 (2006),

giudicando

sul ricorso (“appello”) del 12 settembre 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro

la decisione emessa il 1° settembre 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione provvisionale del 13 maggio 2011 la Commissione

tutoria regionale 8 ha privato AP 1 e AP 2 della custodia sui figli L__________

__________ (nato il 14 dicembre 2004) e E__________ (nato l'11 settembre 2006),

disponendo il collocamento provvisorio di entrambi come interni all'Istituto __________

di __________ da lunedì 16 maggio 2011. Il 16 giugno 2011 la Commissione tutoria

regionale ha poi incaricato il Servizio medico-psicologico a __________ di

peritare le capacità parentali dei genitori e di presentare un rapporto scritto

nel termine di tre mesi, precisando che fin quando il referto non fosse stato

ultimato i figli sarebbero rimasti all'Istituto __________, mentre il seguito

della procedura sarebbe dipeso “dalle risultanze della perizia e dalle altre

informazioni di cui la CTR verrà a conoscenza dalla rete”. Tale decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

AP 1 e AP

2 sono insorti il 15 luglio 2011 contro la decisione appena citata all'Autorità

di vigilanza sulle tutele, che l'11 agosto 2011 ha dichiarato il ricorso irricevibile. Un ricorso del 12 settembre 2011 presentato dai medesimi a

questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è

stato dichiarato a sua volta irricevibile con decisione di data odierna (inc.

11.2011.129).

B. Nel

frattempo, il 18 luglio 2011, AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Commissione

tutoria regionale perché i figli fossero immediatamente dimessi dall'Istituto __________

e reintegrati nella loro custodia. Il 3 agosto 2011 essi hanno sollecitato una

decisione al proposito, chiedendo alla Commissione tutoria regionale un incontro

“a brevissimo termine”. Con decisione del 28 luglio 2011 (sic) la

Commissione tutoria regio­nale ha respinto la postulata revoca del

collocamento, “come pure la richiesta 3 agosto 2011 di incontro”. La tassa di

giustizia e le spese (fr. 300.– complessivi) sono state poste a carico dei

ricorrenti in solido. Anche tale decisione è stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Contro la

decisione della Commissione tutoria regionale AP 1 e AP 2 hanno adito

l'Autorità di vigilanza sulle tutele, che con decisione del 1° settembre 2011 ha respinto il ricorso. Gli oneri processuali di fr. 100.– complessivi sono stati posti a carico

loro.

Il 12

settembre 2011 AP 1 e AP 2 hanno impugnato la decisione predetta davanti a

questa Camera, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che

sia revocato immediatamente il collocamento dei figli al­l'Istituto __________,

che questi siano reintegrati nella loro custodia parentale e che sia indetto un

incontro con la Commissione tutoria regionale. Il ricorso non è stato

notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione presa dalla Commissione tutoria regionale ha – come

la decisione del 13 maggio 2011, culminata nel ricorso dichiarato irricevibile

da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2011.129) – carattere

incidentale, poiché non mette fine alla procedura. Gli stessi ricorrenti ne

sono consapevoli, ove appena si consideri che nella richiesta di giudizio a

questa Camera chiedono di essere convocati ulteriormente per un incontro dinanzi

alla Commissione tutoria regionale. Ora, le decisioni incidentali sono impugnabili

entro lo stesso termine di quelle finali, onde in concreto la tempestività del ricorso

in appello. Devono però essere suscettive – come si è spiegato nella decisione parallela

– di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile”

nel senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più

verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole

(RtiD I-2005 pag. 783). Un'eventuale violazione del diritto d'essere

sentito non basta a configurare un danno del genere (Donzallaz, La notion de “préjudice difficilmente réparable”

dans le Code de procédure civile suisse, in: CFPG, Il Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 183). Incombe al ricorrente

spiegare in che consista tale pregiudizio nel caso specifico.

2.

Nella

fattispecie i ricorrenti contestano la decisione emessa dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele, ma non illustrano quale danno “non altrimenti

riparabile” arrecherebbe loro o ai figli il rifiuto di revocare con effetto

immediato il collocamento provvisorio di questi ultimi all'Istituto __________

o il rifiuto di indire un'udienza davanti alla Commissione tutoria regionale.

Già per tale motivo il ricorso in esame Camera si rivela d'acchito

irricevibile, ciò che rende inutile assumere tutta la serie di prove offerte dai

ricorrenti in calce a ogni punto del memoriale, come se questa Camera fosse

un'autorità am­ministrativa di primo grado cui incombe

l'istruttoria

del caso. Senza dimenticare, ad ogni buon conto, che gli incarti completi dell'Autorità

di vigilanza sulle tutele e della Commissione tutoria regionale figurano già agli

atti.

3.

Nel

ricorso presentato contro la decisione adottata dall'Autorità di vigilanza l'11

agosto 2011 (quella di lasciare i figli all'Istituto __________ finché il

Servizio medico-psicologico non avrà ultimato il referto peritale sulle

capacità parentali dei genitori, culminata nel ricorso dichiarato irricevibile

da questa Camera con sentenza

odierna) AP

1.

e AP 2 sostenevano che far durare il collocamento dei figli in istituto fino

alla consegna del referto da parte del Servizio medico-psicolo­gico “andrebbe a

compromettere irrimediabilmente il rapporto genitoriale, il legame tra i

bambini e i propri genitori” (memoriale, pag. 7). Si trattava però di un'affermazione

tanto apodittica quanto non sostanziata. Che in concreto le capacità parentali

dei genitori vadano esaminate da specialisti e che i figli debbano rimanere

all'Istituto __________ finché tali specialisti non avranno ultimato il loro

rapporto è una decisione contro la quale le vie di ricorso a livello cantonale sono

state esaurite e su cui non è dato di tornare. Oggetto dell'attuale giudizio è la

mancata revoca del collocamento con effetto immediato. E in assenza di indizi concreti

ciò non appare suscettibile di creare pregiudizi irreparabili. Basti pensare

che nell'istituto L__________ e E__________ non soggiacciono a restrizioni

maggiori rispetto ad altri compagni collocati come interni dai genitori, senza

che tali ragazzi “si sentano abbandonati” (memoriale citato, pag. 7) e maturino

sentimenti di rancore. Anche sotto questo profilo non si scorge quindi un danno

“non altrimenti riparabile”.

Si

aggiunga che – come gli stessi ricorrenti confermano – finora L__________ e E__________

hanno trascorso tutti i fine settimana con i genitori, oltre a due settimane di

vacanza “nella più totale serenità”, e E__________ ha passato a casa anche una

settimana di malattia (memoriale citato, pag. 7). Ciò rende ancora meno verosimile

l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile nel caso in cui i figli non fossero congedati

subito dall'Istituto __________. Certo, tale stato di cose non giustifica da sé

solo un collocamento a tempo indefinito. Scaduto il termine per la consegna del

rapporto peritale, la Commissione tutoria regionale dovrà verificare (anzi,

secondo il normale andamento delle cose avrebbe già dovuto verificare, il

termine essendo scaduto il 16 settembre 2011) se sia ancora giustificato

lasciare i ragazzi nella struttura, della quale sono ospiti fin dal 16 maggio

2011.

Eventuali ritardi degli specialisti nella consegna del referto non devono

ripercuotersi in effetti sul collocamento dei figli.

4.

Se

ne conclude che, irricevibile per difetto di danno “non altrimenti riparabile”,

il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri della decisione odierna

seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il caso sfuggendo a un esame di

merito (art. 21 LTG per analogia). Il ricorso non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni, non si pone invece

problema di ripetibili.

5.

L'emanazione

dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel memoriale.

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. le spese

giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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