11.2011.131
Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: nomina di un amministratore
1 febbraio 2012Italiano21 min
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Numero d'incarto:
11.2011.131
Data decisione, Autorità:
01.02.2012, ICCA
Titolo:
Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: nomina di un amministratore
ESECUTORE TESTAMENTARE
MISURE CAUTERLARI CONSERVATIVE O PROVVISIONALI
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE
art. 556 cpv. 3 CC
art. 126 cpv. 1 CPC
Incarti n.
11.2011.131
11.2011.175
Lugano,
1 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.541
(provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con istanza del 2 settembre 2011 dall'
in qualità di esecutore testamentario
per ottenere l'amministrazione dell'eredità fu
(“”) (1935-2008), già in ,
di cui sono eredi
,
,
,
,
(patrocinati
dall'. , )
AP
1,
AP
3,
AP 2,
AP 4,
(patrocinati dall'. PA 1,
)
,
nel frattempo dimessa dalla comunione ereditaria;
giudicando
sull'appello del 15 settembre 2011 e sul “reclamo/appello”
dell'11 novembre 2011 presentati da AP 1, AP 3, AP 2 e AP
4 contro le decisioni emesse dal Pretore il 7 settembre e il 7 novembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (“__________”) __________, cittadino italiano domiciliato
a __________, divorziato, è deceduto a Lugano il 21 novembre 2008. Con testamento
pubblico del 30 novembre 2007 egli ha istituito eredi i figli L__________ (1956),
R__________ (1959), L__________ (1961) e T__________ (1962), nati dal suo disciolto
matrimonio, come pure i figli AP 3 (1964), AP 2 (1972) e AP 4 (1978), avuti
dalla compagna AP 1, oltre all'ultima figlia J__________ __________ (clausola
n. 2). AP 1 (1944) è stata istituita anch'essa erede “a fianco e con pari
diritti e doveri delle persone indicate al § 2” (clausola n. 3). La clausola n. 6 del testamento era così formulata:
6. Dichiaro di essere
proprietario della quota azionaria del 50% della società __________, __________.
Tale società esercita la gestione degli esercizi pubblici del __________. L'ulteriore
50% del pacchetto azionario è proprietà della mia compagna AP 1.
6.1 Dispongo che alla mia morte la mia quota
azionaria di __________, vada in esclusiva proprietà alla mia compagna AP 1.
6.1.1 Quest'ultima, alla sua morte, dovrà
destinare l'intero pacchetto
azionario di __________, __________,
ai miei eredi di cui al § 2 che precede.
6.1.2 Dispongo che la mia compagna AP 1,
dopo la mia morte, non possa alienare a terzi il pacchetto azionario di __________,
__________, a meno del consenso scritto a ciò da parte di tutti i miei eredi di
cui al § 2.
6.1.3 I miei eredi di cui al § 2 che
precede ricevono comunque, alla mia morte, il diritto di prelazione per il caso
che AP 1 intendesse alienare a terzi totalmente o in parte il pacchetto azionario
di __________, __________.
6.2 Desidero, ed in tal senso rivolgo una
raccomandazione ai miei eredi, che l'attuale organizzazione ed impostazione
della società __________, __________, rimanga invariata dopo la mia morte (in
specie per quanto concerne l'attribuzione della responsabilità di gestione ai
singoli gestori, la loro autonomia ecc.).
B. Alla
morte di __________ il consiglio di amministrazione della __________ era composto
dello stesso testatore (presidente con diritto di firma individuale), di AP 1 (vicepresidente
con diritto di firma individuale), dei figli AP 3 (membro con diritto di firma
collettiva a due), AP 4 (membro con diritto di firma collettiva a due), L__________
(membro con diritto di firma individuale), T__________ (membro con diritto di firma
individuale), R__________ (membro con diritto di firma collettiva a due), L__________
(membro con diritto di firma collettiva a due) e AP 2 (membro con diritto di firma
collettiva a due). Il testamento di __________ è stato
pubblicato il 16 dicembre 2008 dal notaio AO 1, esecutore testamentario
(clausola n. 7), davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.
C. La
figlia J__________ ha lasciato la comunione ereditaria fu __________ nel corso
del 2011, in esito a un accordo raggiunto con gli altri eredi. ll 23 giugno 2011
è apparso sul Foglio ufficiale svizzero di commercio un annuncio secondo cui il
20 giugno precedente le firme di tutti i membri del consiglio di amministrazione
della __________, dimissionari, erano state estinte, salvo quella di AP 1,
divenuta amministratrice unica della ditta con diritto di firma individuale.
D. L'esecutore
testamentario si è rivolto il 2 settembre 2011 al Pretore, chiedendo che fosse
ordinata l'amministrazione d'ufficio della __________ e che fosse ordinato a AP
1 l'immediato deposito giudiziale delle azioni. A sostegno dell'istanza egli
ha fatto valere – in sintesi – che, non fosse stata dotata subito di opportuni
accorgimenti gestionali (economici e finanziari), l'azienda avrebbe rischiato
il fallimento, sussistendo il sospetto che di un eccesso di debiti nel senso
dell'art. 725 cpv. 2 CO. Statuendo con decisione del 7 settembre 2011, il
Pretore ha ordinato l'amministrazione d'ufficio della __________, designando in
qualità di amministratore __________, managing partner della __________ a __________,
incaricato di presentare ogni trimestre un rapporto d’attività. A AP 1 il
Pretore ha ordinato di consegnare immediatamente all'amministratore l'intero
pacchetto azionario della società. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese
sono state poste a carico della comunione ereditaria fu __________.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 sono insorti a questa Camera
con un appello del 15 settembre 2011 volto a ottenere l'annullamento della
sentenza impugnata e la reiezione dell'istanza presentata dall'esecutore
testamentario (inc. 11.2011.131). Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2011 l'avv. AO 1 propone di respingere il ricorso. Gli appellanti hanno replicato il 25 ottobre 2011,
confermando il loro punto di vista. Nelle loro osservazioni del 30 gennaio 2012
L__________, R__________, L__________ e T__________ hanno proposto anch'essi di
respingere l'appello, postulando una sospensione della procedura per intervenute
trattative.
F. Nel
frattempo, il 14 novembre 2011, l'esecutore testamentario ha instato davanti al
presidente della Camera perché fosse autorizzata l'esecuzione anticipata della
decisione pretorile. Chiamati a esprimersi, AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 hanno
concluso per il rigetto della richiesta. L'11 gennaio 2012 questi ultimi hanno
inviato alla Camera il verbale di un'assemblea generale straordinaria tenutasi
la vigilia, nel corso della quale gli azionisti della __________ hanno deciso
di nominare nel consiglio di amministrazione __________ di __________, esperto
in finanza e controlling diplomato federale, e AP 3, entrambi con diritto di
firma collettiva a due. AP 1 è divenuta presidente del consiglio di amministrazione,
sempre con diritto di firma individuale. Il 20 gennaio 2012 __________ si è
dimesso dalla carica con effetto immediato.
G. Nel
frattempo, il 2 novembre 2011, __________ ha adito il Pretore, chiedendo di
essere sostituito per ragioni mediche nell'incarico di amministratore. Con
decisione del 7 novembre 2011 il Pretore ha designato in sua vece __________,
vicedirettore della __________ (inc. 11.2011.175).
H. AP 1,
AP 3, AP 2 e AP 4 hanno impugnato anche la decisione predetta con un “reclamo/appello”
dell'11 novembre 2011 per ottenere che la decisione stessa sia dichiarata
nulla, subordinatamente sia annullata o in via di ulteriore subordine che l'istanza
di __________ sia dichiarata irricevibile. Il memoriale non è stato notificato
per osservazioni.
in diritto: I. Sull'appello
del 15 settembre 2011
1. Nelle loro osservazioni del 30 gennaio 2012 L__________, R__________,
L__________ e T__________ chiedono di sospendere la procedura per trattative.
Ora, l'art. 126 cpv. 1 CPC (applicabile dal 1° gennaio
2011, contrariamente a quanto credono gli interessati, i quali invocano ancora
l'art. 107 CPC ticinese) concede la possibilità di sospendere una causa per
“motivi di opportunità”. Nella fattispecie non si ravvisano presupposti del
genere, non giustificandosi di lasciare nell'incertezza l'amministratore
designato dal primo giudice circa la necessità di assumere la carica quando
l'esecutore testamentario sollecita addirittura
l'attuazione
anticipata della decisione pretorile (sopra, lett. F). Una
sospensione della procedura non entra perciò in linea di conto.
2. I
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa
la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria
giurisdizione (Karrer in: Basler
Kommentar, ZGB II, 3ª edizione,
n. 10 ad art. 550), disciplinati dalla procedura sommaria (art. 248 lett. e
CPC). In tale ambito il giudice accerta i fatti d'ufficio (art. 255 lett. b
CPC). Simili provvedimenti sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno 10 000 franchi (art.
308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il costo di un professionista chiamato ad
amministrare per un lasso di tempo indeterminato una ditta che “realizza una
cifra d'affari annua (...) di oltre 18 milioni di franchi” (doc. D, 1° foglio
in fondo) può ragionevolmente presumersi ben oltre la soglia prevista dalla
legge (cfr. RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c). Ne segue che sotto il profilo del
valore litigioso l'appello è sicuramente ricevibile.
3. All'appello
AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 accludono documenti nuovi, in particolare un estratto
del registro di commercio relativo alla __________, un “rapporto sulla valutazione
economica della __________” redatto il 20 agosto 2011 dal dott. __________ (__________)
e una dichiarazione del 29 agosto 2011 in cui la notaia __________ di __________ certifica di avere ricevuto in consegna da AP 1 l'intero pacchetto azionario della __________. Postulano inoltre l'audizione dello stesso dott. __________,
di __________ e di __________, come pure l'interrogatorio di AP 1, AP 3, AP 2 e
AP 4. Nelle osservazioni all'appello l'esecutore testamentario chiede che nel
caso in cui fossero assunte le testimonianze e gli interrogatori sollecitati
dagli appellanti siano sentiti anche L__________, R__________, L__________, T__________
e __________, dell'ufficio fiduciario __________ a __________. Le prove offerte
dagli appellanti sono senz'altro ammissibili (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC),
il Pretore avendo statuito senza contraddittorio (art. 256 cpv. 1 CPC). Le
testimonianze e gli interrogatori proposti non porterebbero tuttavia alcun
verosimile elemento di rilievo per il giudizio, a prescindere dal fatto che
nemmeno gli appellanti indicano quali accertamenti simili escussioni dovrebbero
confortare. Non soccorrerebbe dunque assumerle. Nelle circostanze descritte anche
la richiesta eventuale di prove formulata dall'esecutore testamentario è
superata. Giova procedere senza indugio, ciò premesso, all'emanazione della
sentenza.
4. L'art.
556 cpv. 3 CC prevede che, dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”, questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel
possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. Non vi sono altre possibilità. L'autorità
non può affidare beni della successione a eredi istituiti (Steinauer, Le droit des successions,
Berna 2006, pag. 435 n. 889a con richiami). Se la successione non può essere
lasciata “nel possesso provvisorio” degli eredi legittimi, l'autorità deve designare
un amministratore. Tale ipotesi costituisce un “caso particolare [di amministrazione] previsto dalla legge” nel senso dell'art. 554 cpv. 1 n. 4 CC. Non
occorre che siano adempiuti anche i presupposti dell'art. 554
cpv. 1 n. 1 a 3 CC (Karrer, loc.
cit., n. 28 ad art. 556 CC). E anche qualora, lasciando
la gestione provvisoria della successione agli eredi legittimi, si espongano a
rischi gli interessi degli eredi istituiti, le condizioni per la nomina di un amministratore sono ugualmente date (Steinauer, op.
cit., pag. 435 n. 888 con rinvio alla nota 65).
Anzi, la nomina può giustificarsi già – per lo meno nel dubbio – ove si dia un
potenziale conflitto d'interessi fra i primi e i secondi (Karrer, loc. cit.). Ove esista un
esecutore testamentario, ad ogni modo, la designazione di un amministratore è di
regola superflua (Karrer, loc.
cit.; sotto, consid. 8).
5. In
concreto l'esecutore testamentario ha motivato la sua richiesta al Pretore invocando
l'art. 490 cpv. 3 CC, il quale prevede che in caso di sostituzione fedecommissaria
dev'essere ordinata l'amministrazione d'ufficio qualora l'erede istituito non
sia in condizione di prestare garanzia o metta in pericolo le aspettative dell'erede
sostituito. E ai legati – egli ha soggiunto – si applicano per analogia le
stesse norme dell'eredità (art. 488 cpv. 3 CC). Nella decisione impugnata il
Pretore ha ordinato l'amministrazione d'ufficio proprio in virtù dell'art. 490
cpv. 3 CC, la __________ versando a mente sua in una situazione “estremamente
grave” allorché “certi eredi sarebbero stati totalmente esclusi dall'amministrazione
della società”. Nell'appello AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 sembrano obiettare che nella
fattispecie non si è in presenza di alcun legato, l'attribuzione di un oggetto
della successione a un erede dovendosi considerare una norma divisionale (“eccettoché
una diversa intenzione non risulti dalla disposizione”: art. 608 cpv. 3 CC). Nelle
osservazioni all'appello, da parte sua, l'esecutore testamentario ribadisce che
la disposizione testamentaria n. 6.1.1 denota una sostituzione fedecommissaria
connessa con una “clausola captatoria” (sulla nozione: Weimar in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 71 ad art.
482 CC).
In realtà
non compete all'autorità che emana provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria statuire – tanto meno nel quadro di una procedura meramente sommaria
– su diritti e obblighi degli eredi (Karrer,
op. cit., n. 10 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). Tale autorità
deve limitarsi a valutare se occorrono misure urgenti a salvaguardia della divisione
e dei legati. Questioni di diritto sostanziale vanno sottoposte al giudice di
merito. Nella fattispecie la divisione dell'eredità non risulta ancora essere intervenuta,
salvo per quanto riguarda J__________, dimessa dalla comunione ereditaria nel
2011. Non si deve decidere in questa sede pertanto se la citata disposizione
testamentaria debba essere interpretata come una sostituzione fedecommissaria
di legato (eventualmente connessa con una “clausola captatoria”) o come una
norma divisionale fra eredi. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che,
dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”, questa “deve,
uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio
degli eredi legittimi o nominare un amministratore” (art. 556 cpv. 3 CC; sopra, consid. 3). La validità del
testamento non essendo stata contestata nella
fattispecie, il problema di elucidare la portata della clausola
testamentaria n. 6.1.1 andrà affrontato al momento della divisione
ereditaria.
6. Gli
appellanti fanno valere a più riprese che, comunque si interpreti la predetta
clausola testamentaria, le azioni della __________ appartengono per il 50% a AP
1, onde una palese svista del Pretore che ha designato un amministratore per
tutto il pacchetto azionario. L'esecutore testamentario parrebbe eccepire che,
avendo AP 1 accettato la clausola testamentaria n. 6.1.1 ed essendosi impegnata
così a lasciare tutte le azioni della ditta ai figli del testatore (compresi
quelli nati dal matrimonio), a giusto titolo il Pretore ha designato un
amministratore anche alla quota del pacchetto azionario in proprietà di lei. L'opinione
non può essere seguita, ove appena si consideri che l'amministrazione dell'art.
554 cpv. 1 CC è un istituto destinato a tutelare la devoluzione di eredità
aperte, non di eredità future facenti capo a persone ancora in vita, seppure un'aspettativa
possa essere “strettamente connessa” con l'altra. Anche l'amministrazione d'ufficio
prevista dall'art. 490 cpv. 3 CC in caso di sostituzione fedecommissaria può
gravare solo i beni che l'erede istituito riceve dal defunto (dopo l'eventuale
divisione ereditaria) con obbligo di trasmissione, non beni propri
dell'istituito. Quali mezzi abbiano eventualmente a disposizione i figli del testatore
nella fattispecie per salvaguardare inter vivos le loro ragioni
ereditarie sul 50% del pacchetto azionario di AP 1 è una questione che esula
dal caso in esame. Certo è che la nomina di un amministratore giusta l'art. 556
cpv. 3 CC può riguardare solo la quota del pacchetto azionario della __________
appartenente alla comunione ereditaria. Su questo punto l'appello si rivela
provvisto di buon diritto.
7. Come
si è ripetuto, dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”, questa “deve,
uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio
degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. L'autorità non può lasciare beni della successione nel possesso
provvisorio di eredi istituiti (sopra, consid. 3). In concreto AP 1 è un'erede
istituita. Le azioni della __________ che pertengono al compendio ereditario
non possono quindi esserle affidate in gestione. Se quei titoli non possono essere
lasciati nel possesso provvisorio degli eredi legittimi fino alla divisione effettiva,
va nominato un amministratore. Poco importa che AP 1 sia idonea ad assumerne la
gestione, ch'essa non metta in pericolo le aspettative degli eredi legittimi,
ch'essa abbia adottato provvedimenti per risanare la __________ o ch'essa goda
della fiducia degli altri membri della comunione ereditaria (sebbene ciò non
sembri più essere il caso per quanto riguarda figli che il testatore ha avuto
dal matrimonio). La menzionata quota di azioni non essendo nel possesso provvisorio
degli eredi legittimi, soccorrevano in concreto i presupposti perché il Pretore
delegasse alla gestione un amministratore in virtù dell'art. 556 cpv. 3 CC. AP
1 pretende di non potere spossessarsi delle azioni, depositate dalla notaia __________,
ma l'argomento sfiora il pretesto. Come essa ha depositato i titoli dalla notaia,
in effetti, essa li può ritirare. Tant'è che la stessa notaia accenna alla
possibilità di revocare il deposito, previo avviso di tre mesi (doc. 7 di
appello).
8. Rimane
da domandarsi se, nonostante la presenza di un esecutore testamentario, nella
fattispecie il Pretore dovesse designare ugualmente un amministratore e se in
tal caso non dovesse nominare in qualità di amministratore lo stesso esecutore
testamentario (art. 554 cpv. 2 CC, applicabile anche nel quadro dell'art. 556
cpv. 3 CC). La designazione di un amministratore in presenza di un esecutore
testamentario presuppone invero che quest'ultimo non abbia le competenze necessarie
per assolvere il mandato o che i suoi poteri siano stati limitati dal testatore
secondo l'art. 518 cpv. 1 CC o ch'egli versi in un conflitto d'interessi (Steinauer, op. cit., pag. 429 n. 876a). Un
esecutore testamentario, in effetti, garantisce già l'amministrazione della
successione, quand'anche si manifestino
conflitti d'interessi tra eredi (RtiD I-2009 pag. 634 consid. 12 con rinvii). Mentre
un amministratore però limita il suo intervento a misure conservative della
successione, l'esecutore testamentario non amministra soltanto: deve anche
consegnare i legati, preparare la divisione ed eseguirla, liquidando l'eredità (RtiD I-2009 pag. 634 consid. 12 con richiamo).
Per tali motivi le sue funzioni rimangono sospese finché dura
un'amministrazione d'ufficio (RtiD
I-2009 pag. 634 consid. 12 con richiamo).
In
concreto l'esecutore testamentario ha postulato egli medesimo la nomina di un
amministratore, dichiarando al Pretore di rinunciare in partenza a essere
designato in quella veste, non disponendo “delle qualifiche delle competenze
necessarie” per gestire la __________ (istanza, pag. 7 punto 4). In concreto
non occorre tuttavia – come crede in pratica l'esecutore testamentario – commissariare
l'azienda, giacché l'amministratore designato dovrebbe limitarsi a gestire la
quota di azioni in proprietà della comunione ereditaria, per di più con criteri
meramente conservativi. E non consta che nel caso in esame l'esecutore
testamentario sia inidoneo ad assolvere una tale mansione, ovvero a tutelare adeguatamente
gli interessi degli azionisti, né l'interessato pretende il contrario. Già da
questo punto di vista non si ravvisano dunque gli estremi per designare un
amministratore diverso dall'esecutore testamentario. Oltre a ciò, la nomina di
un amministratore, foss'anche nella persona dell'esecutore testamentario,
inibirebbe l'operato dell'esecutore medesimo, il quale si vedrebbe sospendere
dalle sue funzioni e non potrebbe procedere al trapasso delle azioni dalla
comunione ereditaria a AP 1. Non consta però che gli eredi intendano conservare
la comunione ereditaria e le azioni in proprietà indivisa. La nomina di un amministratore
rischierebbe pertanto di risultare, in ultima analisi, controproducente.
9. Se
ne conclude che, destituita dei necessari presupposti, la designazione dell'amministratore
decisa dal Pretore va annullata, e con essa l'ordine impartito a AP 1 di
consegnare all'amministratore tutte le azioni della __________. Ciò non esonera
l'interessata, con ogni evidenza, dal consegnare all'esecutore testamentario la
quota di azioni che rientra nel compendio della successione, non appena l'esecutore
testamentario ne faccia richiesta. La questione è estranea nondimeno all'oggetto
del presente giudizio, la cui emanazione rende senza oggetto – per altro – la richiesta
presentata in appello dall'esecutore testamentario il 14 novembre 2011 per
ottenere l'esecutività anticipata della decisione pretorile.
II. Sul
“reclamo/appello” dell'11 novembre 2011
10. Pendente l'appello del 15 settembre 2011, il 2 novembre 2011 __________
ha adito il Pretore – come detto – per essere sostituito nell'incarico di
amministratore. Con decisione del 7 novembre 2011 il Pretore ha accolto l'istanza
e ha designato in sua vece __________. AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 sostengono nel
“reclamo/appello” dell'11 novembre 2011 presentato contro tale
decisione
che il Pretore non poteva statuire sull'istanza di __________, il caso essendo
stato devoluto al secondo grado di giurisdizione con appello munito di effetto
sospensivo per legge (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò imporrebbe l'annullamento della
decisione impugnata, eventualmente la riforma della medesima nel senso di dichiarare
l'istanza di __________ irricevibile. Il fatto è che, dopo quanto si è appena spiegato
nella trattazione dell'appello presentato dagli stessi eredi il 15 settembre 2011, l'amministrazione dell'eredità va annullata. Il “reclamo/appello” in esame si rivela quindi
senza oggetto e va stralciato dai ruoli.
III. Sulle
spese giudiziarie
11. Le
spese processuali dell'appello seguono il precetto della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Vanno poste solidalmente a carico perciò dell'esecutore testamentario
e degli eredi che hanno proposto a torto di respingere l'appello. Analogo
principio vale in tema di ripetibili. Il dispositivo sulle spese processuali di
prima sede segue identico principio, tranne che non si giustifica di chiamare
gli eredi – nemmeno interpellati dal Pretore – ad assumere i costi inutili di
una richiesta presentata autonomamente dall'esecutore testamentario.
12. Quanto
alle spese relative allo stralcio del “reclamo/appello”, occorre considerare
equitativamente (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) quale parte abbia provocato l'avvio
della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale
parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto
(FF 2006 pag. 6669 a metà). Nella fattispecie non si disconosce che gli
appellanti sono stati indotti a insorgere davanti a questa Camera per avere,
l'esecutore testamentario, sollecitato a torto la designazione di un
amministratore alla __________. D'altro lato non si deve trascurare nemmeno
che, non fosse divenuto senza oggetto, il “reclamo/appello” sarebbe stato
verosimilmente respinto. Un provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli
errato, in effetti, può sempre essere revocato o modificato dal giudice che lo
ha emesso, d'ufficio o su istanza di parte, “eccetto che la legge o la certezza
del diritto vi si oppongano” (art. 256 cpv. 2 CPC). Vista l'inidoneità di __________
ad assumere la carica per ragioni di salute, il Pretore non doveva quindi
attendere la decisione di appello sulla contestata legittimità dell'amministrazione
per sostituirlo. Né la legge né la sicurezza del diritto ostavano al proposito.
Tanto meno nelle circostanze descritte l'istanza di __________ andava
dichiarata irricevibile. Ne segue che, tenuto conto di tutto, le spese processuali
andrebbero equitativamente suddivise tra le parti. Data la modesta entità delle
frazioni in gioco (la tassa di giustizia dovendo essere ridotta a mente
dell'art. 21 LTG), conviene nondimeno rinunciare a ogni prelievo. Non si pone
invece problema di ripetibili, gli stessi insorgenti non rivendicando alcuna
indennità (nel nuovo diritto le ripetibili sono attribuite solo su richiesta:
FF 2006 pag. 6667 in fondo).
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
13. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, al ricorso in
materia civile soggiacciono anche le decisioni in materia di vigilanza sugli
Considerandi
esecutori testamentari e gli altri rappresentanti previsti dal diritto
successorio (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Il valore litigioso raggiunge
sicuramente, in concreto, la soglia di 30 000 franchi nella prospettiva
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'istanza
di sospensione è respinta.
II. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'esecutore testamentario.
III. Le spese
processuali di appello di fr. 2000.– sono poste solidalmente a carico dell'esecutore
testamentario, di L__________, R__________, L__________ e T__________, i quali
rifonderanno agli appellanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.–
complessivi per ripetibili.
IV. Il
“reclamo/appello” dell'11 novembre 2011 è dichiarato senza oggetto e la causa è
stralciata dai ruoli.
V. Non si
riscuotono spese processuali per lo stralcio di tale causa.
VI. Intimazione:
–
;
– ;
–
, .
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
– , ;
– , .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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