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Decisione

11.2011.134

Reclamo per ritardata giustizia: sospensione della procedura per motivi d'opportunità

22 marzo 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (Hungerbühler Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 321). In

concreto l'ordinanza del Pretore è del 12 settembre 2011. Presentato il 19

settembre successivo, il reclamo a questa Camera è di conseguenza ammissibile (art. 48 lett. a n. 8 LOG).

2. Il Pretore

ha motivato il rifiuto di continuare l'istruttoria di merito con l'argomento che pendono tuttora davanti al Tribunale d'appello un procedimento a

tutela dell'unione coniugale e un procedimento cautelare, che la causa non coinvolge minorenni e che “l'intero

incarto, con tutti i documenti, si trova presso l'autorità superiore”. In

simili circostanze egli ha reputato “né opportuno né utile proseguire

nell'istruttoria di merito, che verrà ripresa dopo che il Tribunale di appello

avrà deciso sugli incidenti urgenti appellati”. Nelle sue osservazioni del 13

ottobre 2011 il primo giudice soggiunge che nella misura in cui il reclamo è

diretto contro l'ordinanza del 12 settembre 2011 compete a RE 1 dimostrare “il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile”. Rileva inoltre che uno dei

punti maggiormente litigiosi riguarda il reddito (potenziale) della sostanza

immobiliare della moglie, oggetto degli appelli tuttora pendenti, onde

l'opportunità di sapere se l'impostazione da lui seguita nelle decisioni

impugnate sia condivisa dall'autorità superiore. Egli fa notare infine che le

parti erano state ripetutamente rese attente circa l'importanza di

razionalizzare lo sforzo giudiziario e che il marito medesimo aveva chiesto in

precedenza di sospendere la causa, concludendo che, nonostante il carico di

lavoro che grava sulla prima Camera civile, il giudizio sugli appelli del 2009

“pare oggi alle porte”.

3. Per

RE 1 l'esito degli appelli pendenti davanti a questa Camera non è di alcuna importanza

per la decisione di merito, ciò che osta già di primo acchito a una sospensione

della causa nel senso dell'art. 126 CPC, come in sostanza ha fatto il Pretore. Che

l'incarto si trovi al Tribunale d'appello non influisce sul proseguimento

dell'istruttoria, ben potendo il Pretore chiedere la temporanea restituzione

degli atti, e che non siano coinvolti nel processo figli minorenni è

irrilevante, il diritto a una celere trattazione della causa non dipendendo da

ciò. Per l'interessato, anche qualora un altro procedimento possa influire sull'esito

del primo, occorre rinunciare a una sospensione se non si può ragionevolmente

contare – come in concreto – sulla definizione dell'altro procedimento in tempi

ragionevoli. L'interessato rivendica infine il suo legittimo interesse a una

rapida definizione della causa di divorzio dopo sei anni di separazione, così

come il suo diritto di risposarsi, e lamenta gli effetti negativi del trascorrere

del tempo sugli importi previdenziali cui potrebbe avere diritto la moglie. In sintesi

egli fa valere che il rifiuto pretorile di continuare l'istruttoria di merito configura

ritardata giustizia e chiede che la Camera fissi al primo giudice un termine

per riprendere la causa.

4. Le decisioni

e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza sono impugnabili

mediante reclamo “nei casi stabiliti dalla legge” o “quando vi è rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 319 lett. b n. 1 e 2 CPC). Secondo

il Pretore a RE 1 compete dimostrare,

appunto, il rischio di un “pregiudizio difficilmente riparabile”. Sta di

fatto che l'ordinanza del 12 settembre 2011 con cui il Pretore ha rifiutato di

proseguire l'istruttoria di merito, precisando di volerla riprendere “dopo che

il Tribunale di appello avrà deciso sugli incidenti urgenti appellati”, si

apparenta – per lo meno negli effetti – a una sospensione del processo per

motivi di opportunità (art. 126 cpv. 1 CPC). E una decisione di

sospensione è impugnabile mediante reclamo già per legge (art. 126 cpv. 2 CPC).

Rifiutare di entrare in materia sul reclamo di RE 1 nelle condizioni descritte

costituirebbe quindi, in definitiva, un diniego di giustizia da parte di questa

Camera. Giovi quindi esaminare l'impugnazione.

5. L'art.

29 cpv. 1 Cost. sancisce il diritto di ognuno, in una procedura giudiziaria o

amministrativa, ad essere giudicato “entro un termine ragionevole”. A tal fine

il giudice “prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e

attuare speditamente il procedimento” (art. 124 cpv. 1 seconda frase CPC). La

decisione di sospendere la trattazione di una causa, sia pure per motivi di opportunità

a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC, può offendere tale principio (Haldy in:

Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad 126; Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische

Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 1 ad art. 126; Bor­natico in: Basler Kommentar, ZPO,

Basilea 2010, n. 2 ad art. 126). Per sapere se la sospensione si

giustifichi occorre ponderare perciò i contrapposti interessi e valutare se l'utilità

di una so­spensione prevalga sull'imperativo di speditezza (Stae­helin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Gine­vra

2010, n. 4 ad art. 126). Una sospensione può rivelarsi

opportuna – ad esempio – per evitare il rischio di giudizi contraddittori, in

particolare dandosi conflitti di competenza, oppure per risolvere pregiudiziali

o per chiarire singole questioni giuridiche o limitare l'assunzione di mezzi di

prova (Weber, op. cit., n. 4 a 7 ad art. 126 CPC; Bornatico, loc. cit.), oppure per

consentire trattative fra le parti in vista di una soluzione amichevole (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126). In ogni modo la sospensione per motivi d'opportunità è un

provvedimento eccezionale, cui nel dubbio si deve rinunciare (Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126 con rimandi; Trezzini in: Commentario

al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 530 n. 1 ad art.

126 con rinvii).

6. Nel

caso specifico neppure il reclamante revoca in dubbio che fino al 12 settembre

2011 il Pretore abbia condotto il processo di divorzio con speditezza, a

maggior ragione ove si considerino i due procedimenti provvisionali innestati

nella causa di merito (inc. DI.2010.1596 e DI.2011.10). Quanto l'interessato

contesta è l'ordinanza del 12 settembre 2011. Occorre ponderare pertanto se i

motivi ivi addotti dal Pretore giustifichino – di fatto – la sospensione della

causa.

a) La

presenza di figli minorenni può costituire una circostanza di cui tenere conto nel

Considerandi

valutare le priorità quanto alla gestione dei procedimenti pendenti presso un

tribunale. Se non che, l'interesse del minorenne giustifica in linea di

principio una maggior speditezza, se non altro in sede cautelare. Il fatto che

minorenni non siano coinvolti nella causa non è invece un motivo per sospendere

o rallentare la trattazione del processo. Da questo profilo l'ordinanza del

Pretore non resiste dunque alla critica.

b) Analogamente

non giustifica la sospensione della causa il fatto che il fascicolo di merito

si trovi presso questa Camera per l'esame di altri appelli. Certo, questa

Camera non si spossessa senza motivo preminente degli inserti di prima sede.

Può concederne tuttavia la restituzione temporanea

alla Pretura, soprattutto ove ciò sia necessario per evitare

un'inutile dilazione dei tempi. E il disagio per il primo giudice non può certo

dirsi eccessivo. Nemmeno al proposito l'ordinanza in questione appare dunque

condivisibile.

c) La

rilevanza di appelli tuttora pendenti può invero, soccorrendone le premesse,

giustificare una sospensione della causa di merito. Una decisione di appello su

misure a protezione dell'unione coniugale o su assetti provvisionali in cause

di stato è tuttavia di beneficio relativo per il merito. Infatti le misure a protezione dell'unione coniugale, come le misure

provvisionali in una causa di divorzio, sono decise con

la procedura sommaria e con istruttoria limitata alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb con riferimenti; v.

anche art. 271 lett. a CPC). Tali decisioni consistono quindi

in giudizi di mera apparenza e nulla impedisce che nel

merito il giudice decida altrimenti. Anzi, violerebbe il diritto federale un

giudice che statuisse nel merito con i criteri che presiedono all'emanazione di

un provvedimento cautelare.

d) Il

Pretore evoca la “manifesta opportunità” di sapere se questa Camera condivida

l'impostazione da lui seguita nei prece­denti giudizi circa il reddito (in

parte ipotetico) delle proprietà immobiliari della moglie, ciò che gli

consentirebbe di decidere con cognizione di causa sull'ammissibilità delle ulteriori

prove e contenere il rischio di decisioni contraddittorie. In realtà, secondo

quanto il Pretore medesimo ha addotto nel decreto cautelare del 6 giugno 2011, per

le misure a protezione dell'unione coniugale la valutazione il reddito che la

moglie pote­va ricavare da un suo stabile di Pregassona è avvenuta essenzialmente

sulla base della tassazione 2007 (decreto citato, pag. 3 a metà). Nel decreto

cautelare del 6 giugno 2011 il Pretore ha poi tenuto conto anche di altri

documenti prodotti nella causa di divorzio, oltre che di una perizia sul

reddito potenziale di un'abitazione di Castagnola, frattanto esperita nella

causa di merito (decreto citato, pag. 4 in alto). In simili circostanze non è

dato a divedere come il giudizio sugli appelli inoltrati dai coniugi contro la

sentenza del 23 settembre 2009 potrebbe essere di rilievo ai fini del divorzio,

già per il fatto che in tale ambito questa Camera non potrebbe tenere conto dei

nuovi elementi prova assunti nella causa di divorzio e che hanno motivato una

modifica dell'assetto cautelare da parte del primo giudice.

La

situazione è sostanzialmente analoga per quanto riguar­da l'appello presentato

dalla moglie contro il decreto cautelare del 6 giugno 2011. Intanto il Pretore

ha già ammes­so alcune prove la cui assunzione potrebbe recare nuovi ele­menti per

valutare i proventi della sostanza della moglie (sopra, lett. B).

L'orientamento della Camera che trasparisse dalla futura decisione sull'assetto

cautelare non sarebbe quindi di particolare sussidio per il merito, che dovrà fondarsi

anche sulle nuove risultanze istruttorie. Quanto alle altre prove offerte dal

marito, sulla cui ammissione occorre ancora statuire, spetterà al Pretore valutare

se esse appaiano di rilievo, ovvero se la loro assunzione sia verosimilmente

suscettibile di portare elemen­ti decisivi per la sentenza (“apprezzamento

anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid.

4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). Che la

decisione della Camera sugli appelli pendenti possa agevolare l'apprezzamento

del primo giudice è possibile. Non bisogna dimenticare tuttavia che l'obbligo

di mantenimento fra coniugi nell'ambito di misure a protezione dell'unione

coniugale e di misure cautelari trova fondamento nell'art. 163 CC, mentre

il contributo stabilito in una sentenza di divorzio si fonda sui criteri

dell'art. 125 CC (cfr. DTF 137 III 385), sicché gli elementi utili ai fini del

giudizio non sono necessariamente gli stessi. Dandosi un diverso fondamento

giuridico delle pretese delle parti nel quadro della causa di merito, non si

ravvisa per altro il rischio di sentenze contrastanti.

e) Per

finire il Pretore sottolinea di avere reso attente le parti più volte circa l'importanza

di razionalizzare lo sforzo giudiziario, ciò che il marito sembrava avere

compreso, avendo egli medesimo postulato in precedenza una sospensione della procedura.

Ora, che nel frattempo RE 1 abbia cambiato idea ancora non significa che egli

sia nel torto. O la sospensione di un processo si legittima, in effetti, o non

si legittima. E finora, per le ragioni che precedono, nella fattispecie essa

non si legittima.

f) Le

rimanenti considerazioni che il caso impone non inducono a un diverso convincimento.

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in effetti che fissare

un'udienza a un anno di distanza non è compatibile con l'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenza

del Tribunale federale 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 2.1.1). Se si

pensa che nella fattispecie l'appello pendente contro il decreto cautelare del 6 giugno

2011.

risale a tre mesi prima, l'ordinanza del 12 settembre 2011 può comportare il

rischio concreto di superare tale limite (DTF 135 III 135 consid. 3.4.2), tanto

più ove si considerino i verosimili tempi di trattazione dei due procedimenti

di appello. Ne segue che il reclamo del marito va accolto, l'ordinanza del

12.

settembre 2011 annullata e il Pretore invitato a riprendere senza indugio

l'istruttoria di merito.

7.

Le

spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

prima frase CPC). PI 1 tuttavia si è rimessa al giudizio della Camera e non può

reputarsi sconfitta. Conviene pertanto rinunciare a ogni prelievo. Il

reclamante chiede inoltre che lo Stato gli rifonda un'indennità di fr. 1000.– per

ripetibili. La pretesa non può trovare fondamento nell'art. 107 cpv. 2

CPC, che riguarda solo le spese processuali. Non bisogna trascurare però che

nell'ambito di un reclamo per denegata giustizia l'autorità inferiore ha

il ruolo di parte interessata ed è interpellata per osservazioni. In simili procedure

lo Stato può quindi essere tenuto a rifondere al reclamante vittorioso adeguate

ripetibili, analogamente a quanto fa il Tribunale federale in caso di ricorso per

ritardata giustizia (sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre

2008, consid. 3). In concreto si giustifica così riconoscere al reclamante

un'indennità di fr. 1000.–, adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore

nella stesura del memoriale.

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale, sempre

che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue la via

dell'azione principale.

E siccome un'azione

di divorzio in sé non ha carattere patrimoniale, il ricorso in materia civile è

dato senza riguardo a questioni di valore (Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundes­gerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art. 51).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto, l'ordinanza del 12 settembre 2011 è annullata e gli

atti sono rinviati al Pretore perché riprenda senza indugio l'istruttoria nella

causa di merito.

2. Non si

riscuotono spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un'indennità di fr.

1000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

. ;

. . , ;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Torricella.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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