11.2011.134
Reclamo per ritardata giustizia: sospensione della procedura per motivi d'opportunità
22 marzo 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2011.134
Data decisione, Autorità:
22.03.2012, ICCA
Titolo:
Reclamo per ritardata giustizia: sospensione della procedura per motivi d'opportunità
DIREZIONE DEL PROCESSO
RECLAMO
art. 29 cpv. 1 COST
art. 107 CPC
art. 126 CPC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
11.2011.134
Lugano
22 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2009.266
(divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 4 maggio 2009 da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
PI 1,
(patrocinata dall'. . PA 2, );
giudicando
ora sul reclamo per denegata giustizia del 19 settembre 2011 presentato da RE 1 contro l'ordinanza del 12 settembre 2011 con cui
il Pretore ha “evaso come a considerandi” un sollecito inoltrato dall'attore il
6 settembre 2011 per ottenere la continuazione dell'istruttoria di merito;
Ritenuto
in fatto: A. Davanti alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, pende una causa di divorzio unilaterale promossa con
petizione del 4 maggio 2009 da RE 1. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 27 gennaio 2010 e l'istruttoria è in corso. Il perito giudiziario ha
depositato il 26 agosto 2010 un referto, che è stato delucidato a un'udienza
del 3 novembre 2010. Il 31 dicembre 2010 l'attore ha formulato nuove conclusioni e domande di prova, contestate il 24 gennaio 2011 da PI 1. A una successiva udienza del 13 aprile 2011, previa audizione testimoniale di __________, si è
tenuta la discussione sull'istanza del 31 dicembre 2010. Con ordinanza del
6 giugno 2011 il Pretore ha statuito nuovamente sull'ammissibilità delle prove.
B. A
compimento dell'istruttoria rimangono da esperire un'audizione testimoniale
(quella dell'arch. __________), l'esecuzione di una domanda di edizione da
terzi (la __________, che non vi ha finora dato seguito) e l'edizione da PI 1
di una serie di documenti (ordinata dal Pretore il 6 giugno 2011).
Sull'ammissibilità dell'interrogatorio formale delle parti, dell'escussione di __________
e di un amministratore di condominio (dalle generalità finora ignote), come
pure di una perizia contabile il Pretore si è riservato di decidere più tardi.
L'intero fascicolo della causa si trova attualmente davanti a questa Camera,
chiamata a giudicare un appello del 16 giugno 2011 presentato da PI 1 contro
una decisione provvisionale emanata dal Pretore il 6 giugno 2011 (inc.
11.2011.90).
C. Il
6 settembre 2011 RE 1 ha sollecitato la continuazione dell'istruttoria di
merito. Con ordinanza del 12 settembre 2011 il Pretore ha evaso la richiesta “come
a considerandi”, nel senso che ha rifiutato ogni ulteriore atto processuale
nell'attesa che questa Camera statuisca sull'appello pendente, come pure su due
altri appelli, l'uno del 1° ottobre 2009 introdotto da PI 1 e l'altro del 5
ottobre 2009 da RE 1 contro una precedente sentenza emessa il 23 settembre 2009
dal Pretore a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2009.173).
D. Contro
l'ordinanza appena citata RE 1 è insorto al Tribunale d'appello con un reclamo
per denegata giustizia del 19 settembre 2011 in cui chiede che la decisione impugnata sia annullata, che al Pretore sia impartito un termine di
un mese per riattivare l'istruttoria e che lo Stato del Cantone Ticino sia
tenuto a rifondergli un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni
del 13 ottobre 2011 il Pretore ha addotto di non ravvisare nel proprio operato
estremi di denegata né di ritardata giustizia. PI 1 ha comunicato il 18 ottobre 2011 di rimettersi al giudizio della Camera.
in diritto: 1. I rimedi giuridici ammissibili contro decisioni incidentali di primo
grado sono disciplinati esclusivamente dal nuovo diritto, quand' anche la causa
di merito continui a essere governata dal vecchio rito conformemente all'art.
404 cpv. 1 CPC (DTF 137 III 424). Ove la legge nuova conceda possibilità di
appello o di reclamo, pertanto, tale facoltà è data indipendentemente dal fatto
che questa non sussistesse nel vecchio diritto. Ora, l'art. 321 cpv. 4 CPC consente
di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la
protrazione si debba a una decisione formale, nel qual caso occorre rispettare
Fatti
i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (Hungerbühler Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 321). In
concreto l'ordinanza del Pretore è del 12 settembre 2011. Presentato il 19
settembre successivo, il reclamo a questa Camera è di conseguenza ammissibile (art. 48 lett. a n. 8 LOG).
2. Il Pretore
ha motivato il rifiuto di continuare l'istruttoria di merito con l'argomento che pendono tuttora davanti al Tribunale d'appello un procedimento a
tutela dell'unione coniugale e un procedimento cautelare, che la causa non coinvolge minorenni e che “l'intero
incarto, con tutti i documenti, si trova presso l'autorità superiore”. In
simili circostanze egli ha reputato “né opportuno né utile proseguire
nell'istruttoria di merito, che verrà ripresa dopo che il Tribunale di appello
avrà deciso sugli incidenti urgenti appellati”. Nelle sue osservazioni del 13
ottobre 2011 il primo giudice soggiunge che nella misura in cui il reclamo è
diretto contro l'ordinanza del 12 settembre 2011 compete a RE 1 dimostrare “il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile”. Rileva inoltre che uno dei
punti maggiormente litigiosi riguarda il reddito (potenziale) della sostanza
immobiliare della moglie, oggetto degli appelli tuttora pendenti, onde
l'opportunità di sapere se l'impostazione da lui seguita nelle decisioni
impugnate sia condivisa dall'autorità superiore. Egli fa notare infine che le
parti erano state ripetutamente rese attente circa l'importanza di
razionalizzare lo sforzo giudiziario e che il marito medesimo aveva chiesto in
precedenza di sospendere la causa, concludendo che, nonostante il carico di
lavoro che grava sulla prima Camera civile, il giudizio sugli appelli del 2009
“pare oggi alle porte”.
3. Per
RE 1 l'esito degli appelli pendenti davanti a questa Camera non è di alcuna importanza
per la decisione di merito, ciò che osta già di primo acchito a una sospensione
della causa nel senso dell'art. 126 CPC, come in sostanza ha fatto il Pretore. Che
l'incarto si trovi al Tribunale d'appello non influisce sul proseguimento
dell'istruttoria, ben potendo il Pretore chiedere la temporanea restituzione
degli atti, e che non siano coinvolti nel processo figli minorenni è
irrilevante, il diritto a una celere trattazione della causa non dipendendo da
ciò. Per l'interessato, anche qualora un altro procedimento possa influire sull'esito
del primo, occorre rinunciare a una sospensione se non si può ragionevolmente
contare – come in concreto – sulla definizione dell'altro procedimento in tempi
ragionevoli. L'interessato rivendica infine il suo legittimo interesse a una
rapida definizione della causa di divorzio dopo sei anni di separazione, così
come il suo diritto di risposarsi, e lamenta gli effetti negativi del trascorrere
del tempo sugli importi previdenziali cui potrebbe avere diritto la moglie. In sintesi
egli fa valere che il rifiuto pretorile di continuare l'istruttoria di merito configura
ritardata giustizia e chiede che la Camera fissi al primo giudice un termine
per riprendere la causa.
4. Le decisioni
e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza sono impugnabili
mediante reclamo “nei casi stabiliti dalla legge” o “quando vi è rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 319 lett. b n. 1 e 2 CPC). Secondo
il Pretore a RE 1 compete dimostrare,
appunto, il rischio di un “pregiudizio difficilmente riparabile”. Sta di
fatto che l'ordinanza del 12 settembre 2011 con cui il Pretore ha rifiutato di
proseguire l'istruttoria di merito, precisando di volerla riprendere “dopo che
il Tribunale di appello avrà deciso sugli incidenti urgenti appellati”, si
apparenta – per lo meno negli effetti – a una sospensione del processo per
motivi di opportunità (art. 126 cpv. 1 CPC). E una decisione di
sospensione è impugnabile mediante reclamo già per legge (art. 126 cpv. 2 CPC).
Rifiutare di entrare in materia sul reclamo di RE 1 nelle condizioni descritte
costituirebbe quindi, in definitiva, un diniego di giustizia da parte di questa
Camera. Giovi quindi esaminare l'impugnazione.
5. L'art.
29 cpv. 1 Cost. sancisce il diritto di ognuno, in una procedura giudiziaria o
amministrativa, ad essere giudicato “entro un termine ragionevole”. A tal fine
il giudice “prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e
attuare speditamente il procedimento” (art. 124 cpv. 1 seconda frase CPC). La
decisione di sospendere la trattazione di una causa, sia pure per motivi di opportunità
a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC, può offendere tale principio (Haldy in:
Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad 126; Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 1 ad art. 126; Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO,
Basilea 2010, n. 2 ad art. 126). Per sapere se la sospensione si
giustifichi occorre ponderare perciò i contrapposti interessi e valutare se l'utilità
di una sospensione prevalga sull'imperativo di speditezza (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra
2010, n. 4 ad art. 126). Una sospensione può rivelarsi
opportuna – ad esempio – per evitare il rischio di giudizi contraddittori, in
particolare dandosi conflitti di competenza, oppure per risolvere pregiudiziali
o per chiarire singole questioni giuridiche o limitare l'assunzione di mezzi di
prova (Weber, op. cit., n. 4 a 7 ad art. 126 CPC; Bornatico, loc. cit.), oppure per
consentire trattative fra le parti in vista di una soluzione amichevole (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126). In ogni modo la sospensione per motivi d'opportunità è un
provvedimento eccezionale, cui nel dubbio si deve rinunciare (Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126 con rimandi; Trezzini in: Commentario
al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 530 n. 1 ad art.
126 con rinvii).
6. Nel
caso specifico neppure il reclamante revoca in dubbio che fino al 12 settembre
2011 il Pretore abbia condotto il processo di divorzio con speditezza, a
maggior ragione ove si considerino i due procedimenti provvisionali innestati
nella causa di merito (inc. DI.2010.1596 e DI.2011.10). Quanto l'interessato
contesta è l'ordinanza del 12 settembre 2011. Occorre ponderare pertanto se i
motivi ivi addotti dal Pretore giustifichino – di fatto – la sospensione della
causa.
a) La
presenza di figli minorenni può costituire una circostanza di cui tenere conto nel
Considerandi
valutare le priorità quanto alla gestione dei procedimenti pendenti presso un
tribunale. Se non che, l'interesse del minorenne giustifica in linea di
principio una maggior speditezza, se non altro in sede cautelare. Il fatto che
minorenni non siano coinvolti nella causa non è invece un motivo per sospendere
o rallentare la trattazione del processo. Da questo profilo l'ordinanza del
Pretore non resiste dunque alla critica.
b) Analogamente
non giustifica la sospensione della causa il fatto che il fascicolo di merito
si trovi presso questa Camera per l'esame di altri appelli. Certo, questa
Camera non si spossessa senza motivo preminente degli inserti di prima sede.
Può concederne tuttavia la restituzione temporanea
alla Pretura, soprattutto ove ciò sia necessario per evitare
un'inutile dilazione dei tempi. E il disagio per il primo giudice non può certo
dirsi eccessivo. Nemmeno al proposito l'ordinanza in questione appare dunque
condivisibile.
c) La
rilevanza di appelli tuttora pendenti può invero, soccorrendone le premesse,
giustificare una sospensione della causa di merito. Una decisione di appello su
misure a protezione dell'unione coniugale o su assetti provvisionali in cause
di stato è tuttavia di beneficio relativo per il merito. Infatti le misure a protezione dell'unione coniugale, come le misure
provvisionali in una causa di divorzio, sono decise con
la procedura sommaria e con istruttoria limitata alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb con riferimenti; v.
anche art. 271 lett. a CPC). Tali decisioni consistono quindi
in giudizi di mera apparenza e nulla impedisce che nel
merito il giudice decida altrimenti. Anzi, violerebbe il diritto federale un
giudice che statuisse nel merito con i criteri che presiedono all'emanazione di
un provvedimento cautelare.
d) Il
Pretore evoca la “manifesta opportunità” di sapere se questa Camera condivida
l'impostazione da lui seguita nei precedenti giudizi circa il reddito (in
parte ipotetico) delle proprietà immobiliari della moglie, ciò che gli
consentirebbe di decidere con cognizione di causa sull'ammissibilità delle ulteriori
prove e contenere il rischio di decisioni contraddittorie. In realtà, secondo
quanto il Pretore medesimo ha addotto nel decreto cautelare del 6 giugno 2011, per
le misure a protezione dell'unione coniugale la valutazione il reddito che la
moglie poteva ricavare da un suo stabile di Pregassona è avvenuta essenzialmente
sulla base della tassazione 2007 (decreto citato, pag. 3 a metà). Nel decreto
cautelare del 6 giugno 2011 il Pretore ha poi tenuto conto anche di altri
documenti prodotti nella causa di divorzio, oltre che di una perizia sul
reddito potenziale di un'abitazione di Castagnola, frattanto esperita nella
causa di merito (decreto citato, pag. 4 in alto). In simili circostanze non è
dato a divedere come il giudizio sugli appelli inoltrati dai coniugi contro la
sentenza del 23 settembre 2009 potrebbe essere di rilievo ai fini del divorzio,
già per il fatto che in tale ambito questa Camera non potrebbe tenere conto dei
nuovi elementi prova assunti nella causa di divorzio e che hanno motivato una
modifica dell'assetto cautelare da parte del primo giudice.
La
situazione è sostanzialmente analoga per quanto riguarda l'appello presentato
dalla moglie contro il decreto cautelare del 6 giugno 2011. Intanto il Pretore
ha già ammesso alcune prove la cui assunzione potrebbe recare nuovi elementi per
valutare i proventi della sostanza della moglie (sopra, lett. B).
L'orientamento della Camera che trasparisse dalla futura decisione sull'assetto
cautelare non sarebbe quindi di particolare sussidio per il merito, che dovrà fondarsi
anche sulle nuove risultanze istruttorie. Quanto alle altre prove offerte dal
marito, sulla cui ammissione occorre ancora statuire, spetterà al Pretore valutare
se esse appaiano di rilievo, ovvero se la loro assunzione sia verosimilmente
suscettibile di portare elementi decisivi per la sentenza (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid.
4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). Che la
decisione della Camera sugli appelli pendenti possa agevolare l'apprezzamento
del primo giudice è possibile. Non bisogna dimenticare tuttavia che l'obbligo
di mantenimento fra coniugi nell'ambito di misure a protezione dell'unione
coniugale e di misure cautelari trova fondamento nell'art. 163 CC, mentre
il contributo stabilito in una sentenza di divorzio si fonda sui criteri
dell'art. 125 CC (cfr. DTF 137 III 385), sicché gli elementi utili ai fini del
giudizio non sono necessariamente gli stessi. Dandosi un diverso fondamento
giuridico delle pretese delle parti nel quadro della causa di merito, non si
ravvisa per altro il rischio di sentenze contrastanti.
e) Per
finire il Pretore sottolinea di avere reso attente le parti più volte circa l'importanza
di razionalizzare lo sforzo giudiziario, ciò che il marito sembrava avere
compreso, avendo egli medesimo postulato in precedenza una sospensione della procedura.
Ora, che nel frattempo RE 1 abbia cambiato idea ancora non significa che egli
sia nel torto. O la sospensione di un processo si legittima, in effetti, o non
si legittima. E finora, per le ragioni che precedono, nella fattispecie essa
non si legittima.
f) Le
rimanenti considerazioni che il caso impone non inducono a un diverso convincimento.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in effetti che fissare
un'udienza a un anno di distanza non è compatibile con l'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenza
del Tribunale federale 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 2.1.1). Se si
pensa che nella fattispecie l'appello pendente contro il decreto cautelare del 6 giugno
2011.
risale a tre mesi prima, l'ordinanza del 12 settembre 2011 può comportare il
rischio concreto di superare tale limite (DTF 135 III 135 consid. 3.4.2), tanto
più ove si considerino i verosimili tempi di trattazione dei due procedimenti
di appello. Ne segue che il reclamo del marito va accolto, l'ordinanza del
12.
settembre 2011 annullata e il Pretore invitato a riprendere senza indugio
l'istruttoria di merito.
7.
Le
spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
prima frase CPC). PI 1 tuttavia si è rimessa al giudizio della Camera e non può
reputarsi sconfitta. Conviene pertanto rinunciare a ogni prelievo. Il
reclamante chiede inoltre che lo Stato gli rifonda un'indennità di fr. 1000.– per
ripetibili. La pretesa non può trovare fondamento nell'art. 107 cpv. 2
CPC, che riguarda solo le spese processuali. Non bisogna trascurare però che
nell'ambito di un reclamo per denegata giustizia l'autorità inferiore ha
il ruolo di parte interessata ed è interpellata per osservazioni. In simili procedure
lo Stato può quindi essere tenuto a rifondere al reclamante vittorioso adeguate
ripetibili, analogamente a quanto fa il Tribunale federale in caso di ricorso per
ritardata giustizia (sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre
2008, consid. 3). In concreto si giustifica così riconoscere al reclamante
un'indennità di fr. 1000.–, adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore
nella stesura del memoriale.
8.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale, sempre
che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue la via
dell'azione principale.
E siccome un'azione
di divorzio in sé non ha carattere patrimoniale, il ricorso in materia civile è
dato senza riguardo a questioni di valore (Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art. 51).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto, l'ordinanza del 12 settembre 2011 è annullata e gli
atti sono rinviati al Pretore perché riprenda senza indugio l'istruttoria nella
causa di merito.
2. Non si
riscuotono spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un'indennità di fr.
1000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
. ;
–
. . , ;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Torricella.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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