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Decisione

11.2011.137

Appello irricevibile per carenza di motivazione

29 dicembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.1996.69

(accertamento di servitù, rispettivamente accesso necessario) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 28 maggio 1996 da

AP 1, , e

PI 1,

contro

AO 1 ()

(patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando

ora sul "ricorso a titolo cautelare" del

22 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione di stralcio del 9

settembre 2011 emessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 26 marzo 1999 il

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato l'iscrizione di una

servitù di passo agricolo per persone e animali sulla particella n. 264 RFP di __________, proprietà di AO 1, in favore della particella n. 299 RFP, proprietà

di AP 1 e PI 1 (dispositivo n. 1), respingendo una riconvenzione con

cui AO 1 chiedeva agli attori un risarcimento di almeno fr. 12 000.– per danni

alla sua proprietà (dispositivo n. 2);

che,

statuendo il 6 giugno 2000 su appello di AO 1, questa Camera ha annullato

il dispositivo n. 1 di tale sentenza e ha rinviato gli atti al Pretore per

nuovo giudizio, mentre ha confermato il dispositivo n. 2;

che

mediante decreto del 9 settembre 2011 il Pretore ha stralciato la causa dai

ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse, senza prelevare tasse o spese

“oltre a quanto già anticipato dalle parti”, ma condannando AP 1 e PI 1 a rifondere un' indennità di fr. 1000.– a AO 1 per ripetibili;

che

contro il decreto predetto AP 1 ha inoltrato al Pretore una lettera del 22

settembre 2011 in cui dichiara di presentare “ricorso a titolo cautelare” e

postula il conferimento dell'effetto sospensivo;

che

il Pretore ha trasmesso tale dichiarazione a questa Camera per competenza;

e considerando

in diritto: che un decreto di stralcio è una decisione

finale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberhammer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea

2010, n. 1 ad art. 236);

che

nella fattispecie di conseguenza tale decreto era di per sé appellabile (art.

308 cpv. 1 lett. a CPC), il valore litigioso ammontando a fr. 12 000.– (art. 94 cpv.

1 e 308 cpv. 2 CPC);

che

un appello deve contenere tuttavia – come minimo – la motivazione su cui si

fonda e le relative richieste di giudizio (art. 221 cpv. 1 CPC per analogia: Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozess­ordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 33 ad art. 311 con rinvii);

che

nel caso specifico il “ricorso a titolo cautelare” si esaurisce in una mera

dichiarazione di appello, priva di qualsiasi motivazione e di qualsiasi

richiesta di giudizio, onde la sua manifesta irricevibilità;

che,

ciò premesso, le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma che in concreto si giustifica di rinunciare

equitativamente a ogni prelievo, l'interessata essendo priva di formazione

giuridica e avendo agito senza l'ausilio di un legale (art. 107 cpv. 1 lett. f

CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato notificato

a AO 1;

che

per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la

presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

ricorso in materia civile;

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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