11.2011.137
Appello irricevibile per carenza di motivazione
29 dicembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2011.137
Data decisione, Autorità:
29.12.2011, ICCA
Titolo:
Appello irricevibile per carenza di motivazione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2011.137
Lugano
29 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.1996.69
(accertamento di servitù, rispettivamente accesso necessario) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 28 maggio 1996 da
AP 1, , e
PI 1,
contro
AO 1 ()
(patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando
ora sul "ricorso a titolo cautelare" del
22 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione di stralcio del 9
settembre 2011 emessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 26 marzo 1999 il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato l'iscrizione di una
servitù di passo agricolo per persone e animali sulla particella n. 264 RFP di __________, proprietà di AO 1, in favore della particella n. 299 RFP, proprietà
di AP 1 e PI 1 (dispositivo n. 1), respingendo una riconvenzione con
cui AO 1 chiedeva agli attori un risarcimento di almeno fr. 12 000.– per danni
alla sua proprietà (dispositivo n. 2);
che,
statuendo il 6 giugno 2000 su appello di AO 1, questa Camera ha annullato
il dispositivo n. 1 di tale sentenza e ha rinviato gli atti al Pretore per
nuovo giudizio, mentre ha confermato il dispositivo n. 2;
che
mediante decreto del 9 settembre 2011 il Pretore ha stralciato la causa dai
ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse, senza prelevare tasse o spese
“oltre a quanto già anticipato dalle parti”, ma condannando AP 1 e PI 1 a rifondere un' indennità di fr. 1000.– a AO 1 per ripetibili;
che
contro il decreto predetto AP 1 ha inoltrato al Pretore una lettera del 22
settembre 2011 in cui dichiara di presentare “ricorso a titolo cautelare” e
postula il conferimento dell'effetto sospensivo;
che
il Pretore ha trasmesso tale dichiarazione a questa Camera per competenza;
e considerando
in diritto: che un decreto di stralcio è una decisione
finale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberhammer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea
2010, n. 1 ad art. 236);
che
nella fattispecie di conseguenza tale decreto era di per sé appellabile (art.
308 cpv. 1 lett. a CPC), il valore litigioso ammontando a fr. 12 000.– (art. 94 cpv.
1 e 308 cpv. 2 CPC);
che
un appello deve contenere tuttavia – come minimo – la motivazione su cui si
fonda e le relative richieste di giudizio (art. 221 cpv. 1 CPC per analogia: Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 33 ad art. 311 con rinvii);
che
nel caso specifico il “ricorso a titolo cautelare” si esaurisce in una mera
dichiarazione di appello, priva di qualsiasi motivazione e di qualsiasi
richiesta di giudizio, onde la sua manifesta irricevibilità;
che,
ciò premesso, le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma che in concreto si giustifica di rinunciare
equitativamente a ogni prelievo, l'interessata essendo priva di formazione
giuridica e avendo agito senza l'ausilio di un legale (art. 107 cpv. 1 lett. f
CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato notificato
a AO 1;
che
per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la
presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
ricorso in materia civile;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3.
Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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