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Decisione

11.2011.138

Ricusazione: applicabilità del nuovo diritto anche a cause rette dalla vecchia procedura

6 ottobre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi avvocati, gli ex coniugi hanno invitato il Pretore a riprendere i

dati dell'accordo nella decisione che sarebbe stata pronunciata.

B. Il

12 settembre 2011 IS 1 ha scritto al Pretore, ricusandolo e chiedendo l'annullamento

dell'accordo raggiunto all'udienza. Invitato a esprimersi, PI 1 ha ribadito il 23 settembre 2011 la validità dell'intesa, senza determinarsi sull'istanza di ricusazione.

Il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera per il giudizio, rilevando il

26 settembre 2011 di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione. Il 28

settembre 2011 IS 1 ha scritto a questa Camera, chiedendo di essere sentita

personalmente e di escutere come testimone la sua precedente legale, avv. __________.

Considerandi

in diritto: 1. In una sentenza 5A_320/2011 dell'8 agosto 2011 (destinata a

pubblicazione), menzionata anche dal Pretore, il Tribunale federale ha

stabilito che a norma dell'art. 405 cpv. 1 CPC i rimedi giuridici ammissibili

contro le decisioni incidentali di primo grado sono disciplinati esclusivamente

dal nuovo diritto, quand'anche la causa di merito prosegua con la vecchia procedura

(art. 404 cpv. 1 CPC). E siccome la legge nuova prevede che le decisioni

in materia di ricusazione sono soggette a reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC),

un'autorità cantonale non può giudicare al proposito come giurisdizione unica (consid.

2.3.2

con richiami di dottrina). Nella fattispecie è escluso pertanto che

questa Camera possa statuire direttamente sull'istanza di IS 1, come disponeva a

suo tempo l'art. 30 cpv. 1 CPC ticinese. Già per tale ragione la ricusazione

sfugge in appello a qualsiasi disamina.

2.

Il

Pretore reputa che “in linea teorica nulla impedirebbe al Tribunale d'appello

di costituire una Camera ad hoc per questo genere di situazioni”. L'assunto

non può essere condiviso, ove appena si consideri che, applicandosi alle

impugnazioni il diritto nuovo, l'unico rimedio giuridico con cui il Tribunale

d'appello può

essere

adito ora in materia di ricusazione è il reclamo degli art. 319 segg. CPC. Tale

reclamo va esperito alla prima o alla seconda Camera civile, in dipendenza del

merito della causa (art. 48 lett. a n. 2 e lett. b n. 2 LOG). Né una Camera ad

hoc potrebbe entrare in linea di conto come autorità di primo grado (per altro

senza alcuna base legale), l'art. 37 cpv. 5 LOG prescrivendo inequivocabilmente

che “le domande di ricusa nei confronti del Pretore e del Pretore aggiunto sono

decise dalla Pretura viciniore”. L'istanza di IS 1 andava sottoposta di

conseguenza al Pretore della sezione 4, competente a supplire il Pretore e il

Pretore aggiunto della sezione 6 (art. 11 del regolamento delle Preture, RL

3.1.1

).

3.

Nelle

condizioni descritte l'istanza in esame risulta d'acchito irricevibile. Non si

disconosce che la trasmissione dell'incarto a questa Camera è avvenuta su

iniziativa del primo giudice, IS 1 avendo inoltrato l'istanza direttamente al

Pretore. Non si deve nemmeno trascurare però che il 28 settembre 2011 la ricusante

ha chiesto alla Camera di essere sentita in persona, postulando altresì l'escussione

dell'avv. __________. Data l'irricevibilità dell'istanza di ricusazione, simile

richiesta cade nel vuoto (onde l'inutilità di una notifica alla controparte).

Sta di fatto nondimeno che, comportandosi in tal modo, IS 1 ha mostrato di approvare la scelta del primo giudice e di reputare anch'essa il Tribunale d'appello

competente a decidere come

unico grado di giurisdizione. Far seguire l'istanza d'ufficio al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, non entra perciò in linea di conto

(analogamente: sentenza citata del Tribunale federale 5A_320/2011 dell'8 agosto

2011, consid. 2.4).

4.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC), ma in concreto si giustifica a titolo eccezionale di

rinunciare a ogni prelievo, l'interessata non avendo adito questa Camera

spontaneamente. Non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili a PI 1, il quale nelle

sue osservazioni del 23 settembre 2011 si è limitato a difendere la validità

dell'accordo stipulato dalle parti all'udienza in Pretura del 7 settembre precedente,

senza esprimersi sull'istanza di ricusazione.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un

eventuale ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione

– anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da

questioni di valore (art. 92 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza

di ricusazione è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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