11.2011.138
Ricusazione: applicabilità del nuovo diritto anche a cause rette dalla vecchia procedura
6 ottobre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2011.138
Data decisione, Autorità:
06.10.2011, ICCA
Titolo:
Ricusazione: applicabilità del nuovo diritto anche a cause rette dalla vecchia procedura
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RICUSAZIONE
art. 50 cpv. 2 CPC
art. 405 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2011.138
Lugano,
6 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2006.267
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 24 aprile 2006 dall'
avv. PI 1,
(patrocinato dall'. PA 2,)
contro
IS 1 nata,
(ora patrocinata dall'. PA 1),
giudicando
ora sull'istanza di
ricusazione presentata il 12 settembre 2011 da quest'ultima
nei confronti del Pretore dott. Matteo Pedrotti;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione promossa il 24 aprile 2006 da IS 1 (1958)
per ottenere determinate modifiche alla sentenza di divorzio emanata l'8 luglio
2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, fra lei e PI 1 (1961), il
Pretore medesimo ha tenuto il 7 settembre 2011 un'udienza (finanche successiva
al dibattimento finale), in esito alla quale le parti hanno raggiunto un accordo
su tutti i punti litigiosi. Nel verbale, da loro regolarmente sottoscritto con
Fatti
i rispettivi avvocati, gli ex coniugi hanno invitato il Pretore a riprendere i
dati dell'accordo nella decisione che sarebbe stata pronunciata.
B. Il
12 settembre 2011 IS 1 ha scritto al Pretore, ricusandolo e chiedendo l'annullamento
dell'accordo raggiunto all'udienza. Invitato a esprimersi, PI 1 ha ribadito il 23 settembre 2011 la validità dell'intesa, senza determinarsi sull'istanza di ricusazione.
Il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera per il giudizio, rilevando il
26 settembre 2011 di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione. Il 28
settembre 2011 IS 1 ha scritto a questa Camera, chiedendo di essere sentita
personalmente e di escutere come testimone la sua precedente legale, avv. __________.
Considerandi
in diritto: 1. In una sentenza 5A_320/2011 dell'8 agosto 2011 (destinata a
pubblicazione), menzionata anche dal Pretore, il Tribunale federale ha
stabilito che a norma dell'art. 405 cpv. 1 CPC i rimedi giuridici ammissibili
contro le decisioni incidentali di primo grado sono disciplinati esclusivamente
dal nuovo diritto, quand'anche la causa di merito prosegua con la vecchia procedura
(art. 404 cpv. 1 CPC). E siccome la legge nuova prevede che le decisioni
in materia di ricusazione sono soggette a reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC),
un'autorità cantonale non può giudicare al proposito come giurisdizione unica (consid.
2.3.2
con richiami di dottrina). Nella fattispecie è escluso pertanto che
questa Camera possa statuire direttamente sull'istanza di IS 1, come disponeva a
suo tempo l'art. 30 cpv. 1 CPC ticinese. Già per tale ragione la ricusazione
sfugge in appello a qualsiasi disamina.
2.
Il
Pretore reputa che “in linea teorica nulla impedirebbe al Tribunale d'appello
di costituire una Camera ad hoc per questo genere di situazioni”. L'assunto
non può essere condiviso, ove appena si consideri che, applicandosi alle
impugnazioni il diritto nuovo, l'unico rimedio giuridico con cui il Tribunale
d'appello può
essere
adito ora in materia di ricusazione è il reclamo degli art. 319 segg. CPC. Tale
reclamo va esperito alla prima o alla seconda Camera civile, in dipendenza del
merito della causa (art. 48 lett. a n. 2 e lett. b n. 2 LOG). Né una Camera ad
hoc potrebbe entrare in linea di conto come autorità di primo grado (per altro
senza alcuna base legale), l'art. 37 cpv. 5 LOG prescrivendo inequivocabilmente
che “le domande di ricusa nei confronti del Pretore e del Pretore aggiunto sono
decise dalla Pretura viciniore”. L'istanza di IS 1 andava sottoposta di
conseguenza al Pretore della sezione 4, competente a supplire il Pretore e il
Pretore aggiunto della sezione 6 (art. 11 del regolamento delle Preture, RL
3.1.1
).
3.
Nelle
condizioni descritte l'istanza in esame risulta d'acchito irricevibile. Non si
disconosce che la trasmissione dell'incarto a questa Camera è avvenuta su
iniziativa del primo giudice, IS 1 avendo inoltrato l'istanza direttamente al
Pretore. Non si deve nemmeno trascurare però che il 28 settembre 2011 la ricusante
ha chiesto alla Camera di essere sentita in persona, postulando altresì l'escussione
dell'avv. __________. Data l'irricevibilità dell'istanza di ricusazione, simile
richiesta cade nel vuoto (onde l'inutilità di una notifica alla controparte).
Sta di fatto nondimeno che, comportandosi in tal modo, IS 1 ha mostrato di approvare la scelta del primo giudice e di reputare anch'essa il Tribunale d'appello
competente a decidere come
unico grado di giurisdizione. Far seguire l'istanza d'ufficio al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, non entra perciò in linea di conto
(analogamente: sentenza citata del Tribunale federale 5A_320/2011 dell'8 agosto
2011, consid. 2.4).
4.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC), ma in concreto si giustifica a titolo eccezionale di
rinunciare a ogni prelievo, l'interessata non avendo adito questa Camera
spontaneamente. Non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili a PI 1, il quale nelle
sue osservazioni del 23 settembre 2011 si è limitato a difendere la validità
dell'accordo stipulato dalle parti all'udienza in Pretura del 7 settembre precedente,
senza esprimersi sull'istanza di ricusazione.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro
la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un
eventuale ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione
– anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da
questioni di valore (art. 92 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza
di ricusazione è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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