Lexipedia

Decisione

11.2011.140

Domanda di ricusazione nei confronti dell'Autorità di vigilanza sulle tutele

26 marzo 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i conflitti tra i genitori di PI 2 rendono impraticabile ogni soluzione

tentata. Attualmente quello che si può osservare è un atteggiamento oppositivo

della madre che si ripercuote sul figlio in maniera negativa. Ora, ritenuto che

le relazioni personali sono state stabilite in modo chiaro dalla Commissione

tutoria, che addirittura ha eseguito invano un tentativo di mediare tra le

parti (...), si tratta all'ora attuale di mettere in atto le soluzioni decise.

Di conseguenza, la scrivente autorità non può che ricordare alla Commissione

tutoria ed alla madre in particolare che il genitore che non ottiene

l'esecuzione spontanea della decisione può chiedere l'esecuzione effettiva

(forzata), atto che secondo il Tribunale federale è, di principio, possibile,

soprattutto se è a causa della cattiva volontà del genitore detentore dell'autorità

parentale che ostacola il buon svolgimento dei diritti di visita, ma che non

deve contravvenire alla proibizione di creare pressioni fisiche o morali sul

figlio (...).

Detto in

altre parole, spetta ora alla Commissione tutoria provvedere all'esecuzione del

diritto di visita, anche in modo incisivo, con la comminatoria dell'art. 292

CP, ed eventualmente pensando a misure di protezione più importanti a favore di

PI 2 (si rammenta ad esempio che il Tribunale federale ha stabilito che

l'autorità tutoria è legittimata a ordinare ai genitori di seguire una terapia

o una mediazione in base all'art. 307 cpv. 3 CC [...], oppure può essere

ordinata una presa a carico del minore per arrivare finanche al suo collocamento

per dimostrate incapacità educative e di protezione del genitore

avente

la custodia).

Prioritario è

il rispetto del benessere e degli interessi del minore, che non possono che

risultare lesi dalla situazione. Al proposito, è utile pure richiamare ai

genitori ad un comportamento più rispettoso nei confronti di PI 2 che merita il

sostegno necessario al fine di sviluppare un rapporto affettivo con entrambi,

che hanno invece da tempo assunto un comportamento da censurare in quanto

incentrato a grottesche lotte e ripicche personali esercitate per il tramite

del figlio. Superfluo specificare a due professionisti le conseguenze

estremamente negative, documentate specificamente (...), sullo sviluppo psichico

e affettivo, sia nell'immediato, sia a lungo termine, nei minori che si trovano

in simili situazioni.

Quanto alla

richiesta di specificare il ruolo e le competenze del curatore __________,

ricordiamo che la decisione di nomina del 17 luglio 2003 prevedeva tra i suoi

compiti quello relativo alla “regolamentazione del diritto di visita, qualora

si rendesse indispensabile farlo”. In seguito, in svariate occasioni, al

curatore sono stati attribuiti specifici compiti soprattutto in merito

all'allestimento del calendario degli incontri (...); sebbene anche la

scrivente autorità, con decisione 18 febbraio 2011, abbia ricordato alla

Commissione tutoria

l'esi­genza

di pronunciarsi formalmente sull'eventuale nomina di un curatore edu­cativo,

questo ancora non significa che il curatore __________ non sia abilitato a

svolgere le mansioni attribuitegli puntualmente dalla Commissione tutoria.

Sulle sue competenze non si reputa nemmeno di dover entrare nel merito: basti

rammentare che egli è attivo da anni presso l'Ufficio del tutore ufficiale e

che il suo operato non è mai stato oggetto di censure.

Il 27

giugno e il 1° luglio 2011 PI 2 e RI 1 hanno scritto all'Autorità di vigilanza,

dolendosi di prevenzione nei confronti della stessa RI 1. Con lettera del 7

luglio 2011 a tutti gli interessati l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha difeso

il proprio ruolo, soggiungendo di non ravvisare come il suo operato “possa aver

compromesso la propria indipendenza di giudizio”.

F. Con

decisione dell'11 agosto 2011 dichiarata immediatamente esecutiva la Commissione

tutoria regionale, constatato come i genitori non avessero avviato alcuna

mediazione, ha respinto

l'istanza presentata da RI 1 il 21 aprile 2011 e ha confermato la

decisione adottata inaudita parte il 12 aprile 2011, nel senso che ha

nuovamente incaricato il curatore di organizzare e partecipare ad almeno un

colloquio presso l'istituto con gli operatori della __________, la madre e il

bambino allo scopo di preparare quest'ultimo alle prossime visite del padre. Essa

ha precisato che il primo incontro si sarebbe dovuto svolgere entro la prima

metà di settembre 2011 e le eventuali successive visite sarebbero dovute

intervenire a cadenza settimanale, spettando al curatore di definire “non

appena possibile” il calendario degli incontri secondo quanto previsto nella decisione

del 20 dicembre 2010. Le relazioni telefoniche fra padre e figlio sono state sospese.

G. Contro

la decisione predetta RI 1 e il figlio PI 2 hanno ricorso il 22 agosto 2011 all'Autorità

di vigilanza sulle tutele, dichiarando preliminarmente di ricusare l'autorità medesima.

Sollecitata la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, RI 1 ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, mentre PI 2 ne ha chiesto la riforma affinché

gli incontri preparatori avvenissero al punto d'incontro di __________ e senza

scadenze precise. Le domande di ricusa sono state trasmesse l'indomani al

Consiglio di Stato, cui l'Autorità di vigilanza ha comunicato il 26 agosto

2011 di non avere osservazioni in proposito. Statuendo il 7 settembre 2011 con risoluzione

unica sulla domanda di ricusazione presentata da RI 1 (inc. DIP. 2011.194) e su

quella presentata dal figlio PI 2 (inc. DIP.2011.193), il Consiglio di Stato le

ha respinte entrambe, senza prelevare tasse né spese. Con risoluzione n. 5190

del

20 settembre 2011 esso ha poi respinto, in quanto ricevibile,

un'istanza

presentata il 13 settembre 2011 da PI 1 per ottenere che la risoluzione

precedente fosse dichiarata immediatamente esecutiva (inc. IST.2011.65).

H. Contro

la risoluzione governativa del 7 settembre 2011 RI 1 è insorta a questa Camera con

un ricorso (“appello”) del 28 settembre 2011 nel quale chiede che la sua

domanda di ricusazione nei confronti dell'Autorità di vigilanza sulle tutele

sia accolta e l'incarto ritrasmesso al Consiglio di Stato o, in subordine, che la

sua domanda di ricusazione sia accolta nei confronti della capufficio e della

giurista incaricata che avevano firmato la lettera del 17 giugno 2011. Con

decreto del 18 ottobre 2011 il presidente della Camera ha respinto una richiesta

introdotta il 5 ottobre 2011 da PI 1 per ottenere l'esecutività anticipata

della risoluzione impugnata. Un ricorso in materia civile presentato da PI 1

contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con

sentenza 5A_805/2011 del 2 febbraio 2012. Il ricorso a questa Camera non è

stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una domanda di ricusazione diretta contro l'Autorità di vigilanza

sulle tutele va decisa dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL

4.1.2

). La legge non precisa come possa essere impugnata la decisione del

Consiglio di Stato. L'art. 74a cpv. 3 LPAmm prevede nondimeno che le

decisioni della competente autorità amministrativa in azioni connesse con il

diritto civile sono impugnabili al Tribunale d'appello con ricorso entro 30

gior­ni dalla notifica (e non più con “appello” entro 20 giorni, come figura ancora

nell'indicazione dei rimedi giuridici della decisione impugnata). Trattandosi di

ricorsi contro decisioni di autorità amministrative in materia di diritto di

famiglia, la competenza funzionale è della prima Camera civile (art. 48 lett. a

n. 3 LOG), la quale applica l'art. 74b LPAmm, che rinvia

sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo. Presentato in tempo utile, il

ricorso in esame è pertanto ammissibile.

2.

Una

decisione su una domanda di ricusazione ha natura meramente incidentale (DTF

137.

III 424 consid. 2.2; RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). E le decisioni di natura pregiudiziale o

incidentale emesse nel quadro di un procedimento amministrativo possono essere

impugnate solo se provocano al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile”

(art. 44 LPAmm). Da quest'ultimo requisito si prescinde tuttavia – nel solco

del diritto federale (art. 92 e 93 LTF) – qualora la decisione incidentale verta

su questioni di competenza o di ricusazione oppure nel caso in cui l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una pro­ce­dura probatoria lunga o dispendiosa (RtiD II-2007 pag. 681

consid. 4). Il ricorso di RI 1 vertendo su questioni di ricusazione, nulla osta

sotto questo profilo all'entrata in materia.

3.

Il

Consiglio di Stato ha accertato anzitutto che le domande di ricusazione risultavano

inammissibili nella misura in cui erano rivolte contro l'Autorità di vigilanza sulle

tutele in blocco e non solo contro le due

funzionarie (l'__________ e l'__________) che avevano firmato la lettera del 17

giu­gno 2011. Relativamente a queste ultime, esso ha rammentato che

l'Autorità di vigilanza sulle tutele non è solo una giurisdizione di ricorso,

ma anche un'autorità di sorveglianza e che proprio in tale veste essa aveva

respinto l'istanza di intervento presentata il 9 giugno 2011 da PI 1. In ogni caso, ha soggiunto il Consiglio di Stato, eventuali errori di procedura non bastano per

fondare un legittimo sospetto di parzialità. A parte ciò, i due membri

dell'Autorità di vigilanza avevano fornito indicazioni di procedura a tutte le

parti coinvolte, e fra i compiti dell'Autorità di vigilanza sulle tutele figura

anche quello di consigliare, assistere e impartire istruzioni alle Commissioni

tutorie regionali. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, la lettera del

17.

giugno 2011 non anticipava in alcun modo un giudizio dell'Autorità di

vigilanza, trattandosi di un parere interlocutorio emesso sulla scorta di un

apprezzamento anticipato e sommario dell'incarto. Nei confronti delle due funzionarie che avevano firmato la lettera la

domanda di ricusazione è pertanto stata respinta.

4.

L'art.

31.

cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele prevede che per i membri delle autorità di tutela valgono i motivi

di esclusione e ricusazione previsti dal Codice di procedura civile. L'art. 47

CPC comprende anche i motivi di esclusione previsti dal vecchio art. 26 CPC ticinese.

Nel caso specifico RI 1 chiede la ricusa dei membri dell'Autorità di vigilanza

sulle tutele per parzialità nei suoi confronti.

L'istanza deve reputarsi ancorata perciò all'art. 47 cpv. 1 lett. f CPC.

Tale norma prevede un motivo di ricusazione nel caso in cui l'autorità

“segnatamente a causa di ami­cizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante,

potrebbe avere una prevenzione nella causa”. A tal fine devono ravvisarsi fattori

che mettano in dubbio agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle

me­desime condizioni l'imparzialità di chi opera in seno all'autorità (Wull­­schle­ger in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Gine­vra 2010, n. 30 ad art. 47). Tale

garanzia tende a impedire che circostanze estranee al processo possano influire

sull'esito della decisione in favore o a detrimento di una parte (DTF 136 I 210

consid. 3.1 con rinvii). Occorre però che le circostanze esterne mettano

concretamente in dubbio il requisito di imparzialità, o per il comportamento

soggettivo di chi opera o per serie parvenze oggettive. Semplici impres­sioni

non bastano (loc. cit.).

5.

Come ha ricordato il Consiglio di Stato, i motivi di ricusazione

devono sussistere nella persona del singolo giudice o funzionario, l'autorità

in quanto tale non potendo essere ricusata (RDAT

I-1996 pag. 83 consid. 3.1; 1990 pag. 73 consid. 3.2 in fine; cfr.

anche DTF 105 Ib 301 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 2C_150/2008

del 10 luglio 2008, consid. 1). La ricorrente argomenta che la

composizione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele non è chiaramente

stabilita nella legge e che non è dato di sapere quanti funzionari, oltre alla

capufficio e alla giurista incaricata che hanno firmato la lettera del 17

giugno 2011, abbiano le competenze per pronunciarsi nel suo caso. A suo parere,

inoltre, l'art. 31 cpv. 4 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele “può anche essere interpretato” nel senso che il Consiglio

di Stato è competente non solo per decidere una domanda di ricusazione, ma

anche per assumere il procedimento in luogo e vece dell'Autorità di vigilanza sulle

tutele nel caso in cui un caso di ricusazione sussista.

La tesi

dalla ricorrente non trova alcun riscontro nei materiali legislativi (messaggio

n. 4775 del 1° luglio 1998 del Consiglio di Stato, rapporto n. 4775R del 12

febbraio 1999 della Commissione della legislazione). Intanto non fa dubbio che

un Cantone possa designare come autorità di vigilanza sulle tutele un organo

amministrativo (Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 361). E un “ufficio” non può essere ricusato in blocco, come non può

essere ricusato in blocco un tribunale. Una domanda di ricusazione va rivolta

contro il singolo funzionario attribuito a

tale ufficio (cfr. anche l'art. 32 cpv. 6 LPAmm). La ricorrente fonda la

sua domanda esclusivamente sul contenuto della lettera 17 giugno 2011. Non pretende

che la stesura della medesima abbia coinvolto altri membri dell'Autorità di vigilanza

sulle tutele. Che poi in quell'ufficio manchino funzionari in grado di trattare

il suo caso è un'opinione malevolmente personale, com'è puramente soggettiva

l'opinione secondo cui, dandosi un caso di fondata ricusazione, il Consiglio di

Stato possa assumere il caso alla stregua di una superiore Autorità di

vigilanza sulle tutele. Ciò premesso, occorre esaminare

se motivi di ricusazione sussistano nei confronti della capufficio e della

giurista incaricata, firmatarie della nota missiva.

6.

La ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di essersi dilungato nella

sua decisione sugli aspetti formali della vicenda, sostenendo di non avere mai criticato

l'Autorità di vigilanza sulle tutele per errori procedurali, bensì per il

contenuto della lettera 17 giugno 2011 (nell'inc. DIP.2011.193). In realtà nel

ricorso a questa Camera essa ribadisce che l'Autorità di vigilanza avrebbe

dovuto trasmettere l'istanza 9 giugno 2011 di PI 1 all'autorità competente, censurando

altresì la mancanza di contraddittorio (ricorso, pag. 5 n. 7). Ora, con istanza

del 9 giugno 2011 (“domanda supercautelare e cautelare”) PI 1 aveva sollecitato

l'Autorità di vigilanza sulle tutele a “intervenire in maniera incisiva in vece

della CTR, esprimendosi sulle modalità del diritto di visita” e a “prendere

formalmente posizione sul ruolo” del curatore (pag. 8, nell'inc. DIP.2011.193).

Egli richiamava espressamente l'art. 11 lett. a e lett. f del regolamento

di applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele (RL 4.1.2.2.1), che attribuisce all'Autorità di vigilanza la

competenza per “consigliare ed assistere le commissioni tutorie e, ove necessario, impartire le necessarie istruzioni” (lett. a),

come pure per “sostituirsi nelle decisioni alle commissioni tutorie o al tutore

ove l'opera, l'inazione, il conflitto d'interessi o, in generale, le circostanze

lo impongono” (lett. f). L'Autorità di vigilanza è stata chiamata dunque a intervenire

nel quadro dei poteri di sorveglianza che le competono. E un'autorità di ricorso

non può essere ricusata solo perché opera anche come autorità di vigilanza.

Quanto all'assenza

di contraddittorio, ci si può interrogare se sia dato un diritto al contraddittorio

davanti a un'autorità di vigilanza. Chi postula l'intervento di un'autorità siffatta,

invero, non ha qualità di parte (v. RtiD II-2008 pag. 668 consid. 2 con

rinvii). Mal si intravede di conseguenza come l'avversario possa avere la qualità

di una controparte cui spetti il diritto di esprimersi. Sia come sia, si

volesse anche immaginare – per ipotesi – un diritto del genere, come ha

ricordato il Consiglio di Stato eventuali errori di procedura non bastano per

motivare una domanda di ricusazione. Solo sbagli particolarmente grossolani e

ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di

funzione, possono – se mai – giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione

(DTF 125 Ia 124 consid. 3e; Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 43 ad art. 47; Liv­schitz in: Baker & McKenzie

[curatori], Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna 2010, n. 19 ad art. 47).

Neppure la ricorrente pretende che nella fattispecie si ravvisino estremi del

genere. Anzi, essa riconosce che i dubbi di parzialità verso l'Autorità di

vigilanza non dipendono da errori di procedura (ricorso, pag. 5 verso l'alto). Al

proposito non giova dunque attardarsi.

7.

Per

quanto riguarda il contenuto della lettera, RI 1 lamenta l'affermazione secondo

cui essa avrebbe un “atteggiamento oppositivo” che “si ripercuote sul figlio in

maniera negativa”. Così argomentando, l'Autorità di vigilanza sulle tutele le

imputerebbe una “cattiva volontà” quale genitore detentore dell'autorità

parentale, genitore che “ostacola il buon svolgimento dei diritti di visita”, e

la esporrebbe alla sanzione dell'esecuzione effettiva con comminatoria penale (ricorso,

pag. 5 n. 8). La ricorrente fa valere inoltre che con la citata lettera l'Autorità

di vigilanza si è esposta al punto da anticipare l'esito della decisione sul

ricorso da lei introdotto il 22 agosto 2011, ciò che ha recepito anche la

Commissione tutoria regionale, come figura nella decisione dell'11 agosto 2011

(ricorso, pag. 6 n. 9). L'interessata sostiene poi che la missiva non si limita

a esprimere un semplice parere intermedio, ma contiene indicazioni chiare e

perentorie sia all'indirizzo della Commissione tutoria regionale sia nei suoi

confronti (ricorso, pag. 6 e seg. n. 8). Dalla sua perentorietà trasparirebbe “un

profondo convincimento negativo”, senz'altro idoneo a fondare oggettivi

sospetti di prevenzione e parzialità (ricorso pag. 7 n. 9).

a) In

caso di unione personale, ossia qualora un medesimo organo sia chiamato a

occuparsi di una stessa fattispecie con funzioni e competenze distinte (non si

tratta quindi della “medesima causa” nel senso dell'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC)

non è dato per ciò solo – come detto – un motivo di ricusazione (Bohnet, op. cit., n. 45 ad art. 47 con

rimandi di giurisprudenza). Perché ciò sia, nella singola fattispecie l'organo amministrativo

o giudiziario deve avere lasciato intendere chiaramente, agendo in una veste,

come agirebbe nel caso in cui fosse chiamato ad agire nell'altra.

b)

Nella lettera del 17 giugno 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato perché non riteneva di dover intervenire. Ha rilevato che la

Commissione tutoria regionale aveva disciplinato l'assetto delle visite ad PI 2,

di modo che non toccava a essa sostituirvisi. Per quanto risultava dagli atti, le

relazioni personali tra padre e figlio non funzionavano non perché mancasse una

regolamentazione da parte della Commissione tutoria regionale, bensì perché la

madre opponeva resistenza. Il problema non consisteva dunque in una regolamentazione

insufficiente, ma nel far rispettare quanto la Commissione tutoria regionale

aveva deciso. A tal fine l'Autorità di vigilanza ha ricordato quali fossero le

vie da seguire per ottenere l'esecuzione effettiva di una decisione, nel bene

del figlio. Quanto al ruolo del curatore __________, essa ha preferito non

intervenire perché questi risultava avere sempre assolto pienamente i compiti

affidatigli, di modo che non incombeva all'Autorità di vigilanza designare un

curatore educativo in luogo e vece della

Commissione tutoria regionale.

c) La

ricorrente si duole che le sia stato imputato un comportamento “oppositivo”, il

quale “si ripercuote sul figlio in maniera negativa”. La constatazione non

denota tuttavia parzialità. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha

semplicemente accertato quanto risultava dagli atti, a cominciare da un

rapporto del Servizio medico-psicologico di __________, del 17 novembre 2010, e

da una relazione delle operatrici del punto d'incontro della __________, del 1°

aprile 2011 (nell'inc. DIP.2011.193). D'altro lato essa doveva pur spiegare

perché non ritenesse di intervenire quantunque PI 1 non riuscisse a incontrare

il figlio. Un'altra questione è sapere se, adita come giurisdizione di ricorso,

l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe poi condiviso quei referti e,

soprattutto, ne avesse tratto le conclusioni desunte dalla Commissione tutoria

regionale. A tale riguardo però la lettera del 17 giu­gno 2011 è silente. L'Autorità

di vigilanza sulle tutele non può dirsi quindi avere anticipato l'esito di una

sua decisione nel caso in cui fosse stata adita con ricorso contro una decisione

della Commissione tutoria regionale sulle relazioni personali tra padre e

figlio.

Analoghe

considerazioni valgono per l'esecuzione del diritto di visita che PI 1

deplorava di non riuscire a esercitare. In simili circostanze l'Autorità di

vigilanza sulle tutele doveva pur illustrare come mai, nonostante una decisione

passata in giudicato, reputasse di non intervenire. Si è trovata quindi nella

necessità di accennare alle vie di esecuzione effettiva cui PI 1 poteva far

capo, in difetto di che la Commissione tutoria regionale poteva sembrare inoperosa,

mentre in realtà spettava all'interessato attivarsi e usufruire dei rimedi che

l'ordinamento giuridico offre per far attuare una decisione esecutiva. È

possibile che la ricorrente le abbia avvertito soggettivamente quelle

giustificazioni come una minaccia. Oggettivamente, però, esse sono corrette dal

profilo giuridico e già per tale fatto appaiono lungi dal lasciar trasparire

prevenzione.

d) Quanto

alla successiva decisione dell'11 agosto 2011, è vero che nella medesima la

Commissione tutoria regionale allude alle “recenti indicazioni dell'autorità

superiore” (pag. 2 a metà). Nulla induce ad arguire tuttavia – se non la soggettività

della ricorrente – che la Commissione tutoria regionale abbia interpretato

simili indicazioni come volte a favorire unilateral­mente PI 1. Anzi, la

decisione nemmeno com­mina misure di esecuzione effettiva o sanzioni penali, né

riserva misure di protezione più incisive in favore del figlio. Contrariamente

a quanto la ricorrente asserisce, pertanto, in concreto non traspare alcun

elemento concreto suscettivo di far credere che la Commissione tutoria

regionale abbia recepito le argomentazioni dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele come indicazioni vincolanti per il contenuto della propria decisione. Ne

segue che, privo di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.

8.

La tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione seguono

la soccombenza della ricorrente (art. 31 LPAmm per analogia). Non si pone

invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

notificazione.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia

civile è dato – trattandosi di una decisione in materia

di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere

finale, indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.

3. Notificazione:

– ;

– ;

– ;

– Divisione degli interni, Autorità di vigilanza

sulle tutele;

– Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Comunicazione:

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;

– , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster