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Decisione

11.2011.142

Contestazione di una risoluzione assembleare: procedura di conciliazione

20 dicembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 7

giugno 2011 il Pretore, ricordando a AP 1 che dal 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero, le ha assegnato un

termine scadente il 31 agosto 2011 per presentare un'istanza di conciliazione “in

lingua italiana, redatta in modo comprensibile e in tante copie quante sono le

parti”, allegando al contempo le procure degli altri comproprietari dell'unità

3271 citata. Trascorso infruttuoso il termine – ha continuato il Pretore – la

procedura sarebbe stata stralciata. Infine il primo giudice ha anche invitato l'interessata

a fornire un recapito postale in Svizzera, in difetto di che le notifiche

sarebbero avvenute mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. Il Pretore

ha redatto quest'ordinanza sia in italiano sia in tedesco. La notifica è

avvenuta per via rogatoriale il 1° luglio 2011.

C. Con

scritto del 29 agosto 2011, redatto in lingua tedesca, AP 1 ha segnalato al Pretore di avere, nel frattempo, già presentato un'azione al Tribunale distrettuale

di __________ (D). Essa ha dunque contestato la necessità di esperire, in

Ticino, un preventivo tentativo di conciliazione. Il giorno seguente l'istante

ha ottemperato all'ordine impartitole il 7 luglio precedente, fornendo un

recapito postale in Svizzera. Il 7 settembre 2011 il Pretore ha stralciato la

causa dai ruoli, rilevando che sebbene AP 1 avesse indicato un recapito

elvetico, la stessa non aveva “provveduto a redigere in lingua italiana un

allegato comprensibile”. Tale decreto è stato trasmesso mediante invio

raccomandato all'indirizzo in Svizzera indicato da AP 1.

D. Contro

lo stralcio poc'anzi menzionato AP 1 è insorta a questa Camera, con un reclamo

(Beschwerde) del 25 settembre 2011, redatto in tedesco, nel quale

pretende – previo conferimento dell'effetto sospensivo – in sintesi che il

decreto di stralcio le venga tradotto in lingua tedesca. Qualora il suo

memoriale fosse considerato tardivo, la ricorrente postula di essere posta allo

stadio precedente (“Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”), contestando

la modalità di trasmissione del decreto di stralcio da parte del Pretore. L'impugnativa

è stata comunicata alla AO 1.

Considerandi

in diritto: 1. Un

decreto di stralcio è una decisione finale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberhammer in:

Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236). Il Pretore ha

indicato che il decreto litigioso andava impugnato nelle forme del reclamo entro

dieci giorni. Ciò posto, la decisione impugnata è stata

notificata al recapito postale svizzero indicato dall'interessata l'8 settembre

2011.

(timbro postale sulla busta d'intimazione; cfr. anche le informazioni

relative all'invio n. __________ – R Svizzera ricavabili in: www.post.ch/EasyTrack). Di conseguenza, il temine di ricorso

sarebbe cominciato a decorrere venerdì 9 settembre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC).

Quanto

alla scadenza del termine giova distinguere. Se fossimo nell'ipotesi evocata

dal Pretore, il termine per ricorrere sarebbe giunto a scadenza domenica 18 settembre

2011, protraendosi fino a lunedì 19 settembre 2011 per l'art. 142 cpv. 3 CPC.

Inoltrato il 26 settembre 2011, il memoriale dell'interessata sarebbe dunque

tardivo (v. anche qui sotto consid. 3a) e quindi irricevibile. Se, di contro,

si trattasse in realtà di un appello, il memoriale sarebbe tempestivo. La

contestazione di una delibera assembleare ha per principio natura pecuniaria

(DTF 108 II 77). Il valore litigioso è quello che l'annullamento della

deliberazione comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo

all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti. Nella

fattispecie, ben può presumersi che il valore litigioso delle trattande litigiose

superi i fr. 10 000.– utili per esperire un appello. Il termine per

impugnare il decreto di stralcio era pertanto di trenta giorni. L'impugnativa

di AP 1 è pertanto tempestiva.

2.

In

ogni caso, l'impugnativa si rivela d'acchito irricevibile per carente

motivazione. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC).

Per “motivato” si intende provvisto delle richieste di giudizio, dal memoriale

dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per

quali ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la modifica (DTF 137 III

618.

consid. 4.2 con riferimenti). Nel caso in esame il memoriale

intitolato “Beschwerde” si esaurisce in una semplice critica, priva di

motivazioni o di richieste di giudizio, sull'operato del Pretore. Certo, l'atto

potrebbe essere ritornato all'interessata per una traduzione (art. 129 CPC). Tale

operazione si risolverebbe però in un semplice esercizio di stile, il memoriale

– come visto – essendo d'acchito irricevibile. La domanda di effetto sospensivo

sarebbe stata senza oggetto, l'appello avendo già tale prerogativa.

3.

Si

prescindesse da ciò e si volesse esaminare il rimedio, esso non avrebbe miglior

sorte. AP 1 si duole di un'errata notificazione, quella esperita dal Pretore

violando una non precisata Convenzione dell'Aia. L'interessata postula, se del

caso, una “Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”, che, per quanto è

dato di capire, sembrerebbe una domanda intesa alla restituzione dei termini a

norma dell'art. 148 CPC.

a) L'art.

140.

CPC concede facoltà al giudice di invitare le parti che hanno domicilio o

sede all'estero a designare un recapito in Svizzera per ricevere notificazioni.

Tale istituto è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e non

viola il divieto di formalismo eccessivo (sentenza del Tribunale federale

2C_554/2007 del 21 dicembre 2007, consid. 2.2). Esso è per di più lecito ove si

pensi che notificazioni di atti svizzeri all'estero possono causare difficoltà.

Certo, la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione

e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in

materia civile o commerciale (RS 0.274.131) ha facilitato i recapiti. Per il

rifiuto formulato dalla Svizzera a ricevere notificazioni dirette per via

postale (cfr. riserva n. 5 agli art. 8 e 10 della Convenzione), altri Stati –

fra i quali la Germania – hanno invocato il principio di reciprocità (art. 21

della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS

0.

]), sicché le notificazioni fra essi devono avvenire in via rogatoriale. Così,

ben poteva il Pretore invitare la reclamante a indicare un recapito postale

svizzero (v. sul tema: Bornatico in:

Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 140). La notificazione della

decisione di stralcio litigiosa è avvenuta correttamente all'indirizzo svizzero

indicato dall'interessata.

b) Volendo

interpretare la richiesta contenuta nel memoriale di AP 1 di essere posta allo

stadio precedente quale domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art.

148.

CPC, lo stessa si rivela irricevibile, non avendo l'attrice adeguatamente spiegato

l'eventuale inosservanza del termine (cpv. 1). Essa è infatti stata edotta,

nella propria lingua madre e in via rogatoriale (Bohnet/Brügger, La notification en

procédure civile suisse, in: ZSR/RDS 129/2010 I, pag. 321), che qualora non

avesse ottemperato all'ordine del Pretore la procedura sarebbe stata stralciata

dai ruoli. La censura cade pertanto nel vuoto.

4.

Quanto

alla pretesa traduzione della decisione di stralcio, giovi solo ricordare che a

norma dell'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del

Cantone, che in Ticino è l'italiano (art. 8 LOG). Le parti non italofone non

hanno pretesa alcuna a ricevere traduzioni di atti giuridici da parte del

giudice (sentenza del Tribunale federale del 4P.26/2001 dell'8 giugno 2001) né

tantomeno di sentenze (sentenza del Tribunale federale del 1P.476/2006 del 13

febbraio 2007). Il Pretore, secondo la buona fede processuale (art. 52 CPC) ha

fatto più di quanto previsto dalla giurisprudenza. Nulla gli può pertanto venire

rimproverato.

5.

Le

spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma in concreto si giustifica di rinunciare equitativamente a ogni

prelievo, l'interessata essendo priva di formazione giuridica e avendo agito

senza l'ausilio di un legale (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a esprimersi

sul ricorso.

6.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la

presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) spetterà all'interessata

rendere verosimile che il valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF)

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese giudiziarie. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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