11.2011.142
Contestazione di una risoluzione assembleare: procedura di conciliazione
20 dicembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.142
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, ICCA
Titolo:
Contestazione di una risoluzione assembleare: procedura di conciliazione
DIRITTO DI RIPROPORRE L'AZIONE
art. 140 CPC
art. 236 CPC
Incarto n.
11.2011.142
Lugano
20 dicembre
2012/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa CM.2011.65 (contestazione
di una risoluzione assembleare: procedura di conciliazione) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 28 maggio 2011 da
AP 1
contro
AO 1
(rappresentata da RA 1);
giudicando
ora sul ricorso (Beschwerde) del 25 settembre 2011 presentato
da AP 1 contro la decisione di stralcio del 7 settembre 2011 emessa dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 fa parte di una comunione ereditaria titolare, in ragione un mezzo,
della proprietà per piani n. __________, pari a 17.140/1000 della particella n. __________ RFD del Comune di __________,
sezione di __________. In tale veste, il 28 maggio 2011, l'interessata ha presentato davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna un'
“azione secondo il diritto federale – mediante petizione (art. 165 CPC)”
redatta in tedesco nella quale ha postulato l'annullamento di decisioni prese
durante l'assemblea dei condomini del 30 aprile 2011.
Fatti
B. Il 7
giugno 2011 il Pretore, ricordando a AP 1 che dal 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero, le ha assegnato un
termine scadente il 31 agosto 2011 per presentare un'istanza di conciliazione “in
lingua italiana, redatta in modo comprensibile e in tante copie quante sono le
parti”, allegando al contempo le procure degli altri comproprietari dell'unità
3271 citata. Trascorso infruttuoso il termine – ha continuato il Pretore – la
procedura sarebbe stata stralciata. Infine il primo giudice ha anche invitato l'interessata
a fornire un recapito postale in Svizzera, in difetto di che le notifiche
sarebbero avvenute mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. Il Pretore
ha redatto quest'ordinanza sia in italiano sia in tedesco. La notifica è
avvenuta per via rogatoriale il 1° luglio 2011.
C. Con
scritto del 29 agosto 2011, redatto in lingua tedesca, AP 1 ha segnalato al Pretore di avere, nel frattempo, già presentato un'azione al Tribunale distrettuale
di __________ (D). Essa ha dunque contestato la necessità di esperire, in
Ticino, un preventivo tentativo di conciliazione. Il giorno seguente l'istante
ha ottemperato all'ordine impartitole il 7 luglio precedente, fornendo un
recapito postale in Svizzera. Il 7 settembre 2011 il Pretore ha stralciato la
causa dai ruoli, rilevando che sebbene AP 1 avesse indicato un recapito
elvetico, la stessa non aveva “provveduto a redigere in lingua italiana un
allegato comprensibile”. Tale decreto è stato trasmesso mediante invio
raccomandato all'indirizzo in Svizzera indicato da AP 1.
D. Contro
lo stralcio poc'anzi menzionato AP 1 è insorta a questa Camera, con un reclamo
(Beschwerde) del 25 settembre 2011, redatto in tedesco, nel quale
pretende – previo conferimento dell'effetto sospensivo – in sintesi che il
decreto di stralcio le venga tradotto in lingua tedesca. Qualora il suo
memoriale fosse considerato tardivo, la ricorrente postula di essere posta allo
stadio precedente (“Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”), contestando
la modalità di trasmissione del decreto di stralcio da parte del Pretore. L'impugnativa
è stata comunicata alla AO 1.
Considerandi
in diritto: 1. Un
decreto di stralcio è una decisione finale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberhammer in:
Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236). Il Pretore ha
indicato che il decreto litigioso andava impugnato nelle forme del reclamo entro
dieci giorni. Ciò posto, la decisione impugnata è stata
notificata al recapito postale svizzero indicato dall'interessata l'8 settembre
2011.
(timbro postale sulla busta d'intimazione; cfr. anche le informazioni
relative all'invio n. __________ – R Svizzera ricavabili in: www.post.ch/EasyTrack). Di conseguenza, il temine di ricorso
sarebbe cominciato a decorrere venerdì 9 settembre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC).
Quanto
alla scadenza del termine giova distinguere. Se fossimo nell'ipotesi evocata
dal Pretore, il termine per ricorrere sarebbe giunto a scadenza domenica 18 settembre
2011, protraendosi fino a lunedì 19 settembre 2011 per l'art. 142 cpv. 3 CPC.
Inoltrato il 26 settembre 2011, il memoriale dell'interessata sarebbe dunque
tardivo (v. anche qui sotto consid. 3a) e quindi irricevibile. Se, di contro,
si trattasse in realtà di un appello, il memoriale sarebbe tempestivo. La
contestazione di una delibera assembleare ha per principio natura pecuniaria
(DTF 108 II 77). Il valore litigioso è quello che l'annullamento della
deliberazione comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo
all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti. Nella
fattispecie, ben può presumersi che il valore litigioso delle trattande litigiose
superi i fr. 10 000.– utili per esperire un appello. Il termine per
impugnare il decreto di stralcio era pertanto di trenta giorni. L'impugnativa
di AP 1 è pertanto tempestiva.
2.
In
ogni caso, l'impugnativa si rivela d'acchito irricevibile per carente
motivazione. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC).
Per “motivato” si intende provvisto delle richieste di giudizio, dal memoriale
dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per
quali ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la modifica (DTF 137 III
618.
consid. 4.2 con riferimenti). Nel caso in esame il memoriale
intitolato “Beschwerde” si esaurisce in una semplice critica, priva di
motivazioni o di richieste di giudizio, sull'operato del Pretore. Certo, l'atto
potrebbe essere ritornato all'interessata per una traduzione (art. 129 CPC). Tale
operazione si risolverebbe però in un semplice esercizio di stile, il memoriale
– come visto – essendo d'acchito irricevibile. La domanda di effetto sospensivo
sarebbe stata senza oggetto, l'appello avendo già tale prerogativa.
3.
Si
prescindesse da ciò e si volesse esaminare il rimedio, esso non avrebbe miglior
sorte. AP 1 si duole di un'errata notificazione, quella esperita dal Pretore
violando una non precisata Convenzione dell'Aia. L'interessata postula, se del
caso, una “Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”, che, per quanto è
dato di capire, sembrerebbe una domanda intesa alla restituzione dei termini a
norma dell'art. 148 CPC.
a) L'art.
140.
CPC concede facoltà al giudice di invitare le parti che hanno domicilio o
sede all'estero a designare un recapito in Svizzera per ricevere notificazioni.
Tale istituto è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e non
viola il divieto di formalismo eccessivo (sentenza del Tribunale federale
2C_554/2007 del 21 dicembre 2007, consid. 2.2). Esso è per di più lecito ove si
pensi che notificazioni di atti svizzeri all'estero possono causare difficoltà.
Certo, la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione
e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in
materia civile o commerciale (RS 0.274.131) ha facilitato i recapiti. Per il
rifiuto formulato dalla Svizzera a ricevere notificazioni dirette per via
postale (cfr. riserva n. 5 agli art. 8 e 10 della Convenzione), altri Stati –
fra i quali la Germania – hanno invocato il principio di reciprocità (art. 21
della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS
0.
]), sicché le notificazioni fra essi devono avvenire in via rogatoriale. Così,
ben poteva il Pretore invitare la reclamante a indicare un recapito postale
svizzero (v. sul tema: Bornatico in:
Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 140). La notificazione della
decisione di stralcio litigiosa è avvenuta correttamente all'indirizzo svizzero
indicato dall'interessata.
b) Volendo
interpretare la richiesta contenuta nel memoriale di AP 1 di essere posta allo
stadio precedente quale domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art.
148.
CPC, lo stessa si rivela irricevibile, non avendo l'attrice adeguatamente spiegato
l'eventuale inosservanza del termine (cpv. 1). Essa è infatti stata edotta,
nella propria lingua madre e in via rogatoriale (Bohnet/Brügger, La notification en
procédure civile suisse, in: ZSR/RDS 129/2010 I, pag. 321), che qualora non
avesse ottemperato all'ordine del Pretore la procedura sarebbe stata stralciata
dai ruoli. La censura cade pertanto nel vuoto.
4.
Quanto
alla pretesa traduzione della decisione di stralcio, giovi solo ricordare che a
norma dell'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del
Cantone, che in Ticino è l'italiano (art. 8 LOG). Le parti non italofone non
hanno pretesa alcuna a ricevere traduzioni di atti giuridici da parte del
giudice (sentenza del Tribunale federale del 4P.26/2001 dell'8 giugno 2001) né
tantomeno di sentenze (sentenza del Tribunale federale del 1P.476/2006 del 13
febbraio 2007). Il Pretore, secondo la buona fede processuale (art. 52 CPC) ha
fatto più di quanto previsto dalla giurisprudenza. Nulla gli può pertanto venire
rimproverato.
5.
Le
spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma in concreto si giustifica di rinunciare equitativamente a ogni
prelievo, l'interessata essendo priva di formazione giuridica e avendo agito
senza l'ausilio di un legale (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a esprimersi
sul ricorso.
6.
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la
presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) spetterà all'interessata
rendere verosimile che il valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF)
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese giudiziarie. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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