Lexipedia

Decisione

11.2011.145

Appello diventato privo d'oggetto in seguito a decesso di una parte senza subingresso degli eredi (processo non trasmissibile)

9 dicembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc.

11.2008.95 del 13 aprile 2012, consid. 6);

che, in definitiva, con

ogni verosimiglianza l'appello del convenuto sarebbe stato parzialmente accolto,

nel senso che il decreto cautelare sarebbe stato annullato e gli atti rinviati

al Pretore perché invitasse l'attore a precisare le domande, specificando quali

pubblicazioni andassero concretamente vietate;

che in

circostanze del genere si giustifica così, equitativamente, di suddividere la

tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili;

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Le spese

processuali di fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

3. Notificazione

a:

;

.

Considerandi

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster