11.2011.145
Appello diventato privo d'oggetto in seguito a decesso di una parte senza subingresso degli eredi (processo non trasmissibile)
9 dicembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.145
Data decisione, Autorità:
09.12.2013, ICCA
Titolo:
Appello diventato privo d'oggetto in seguito a decesso di una parte senza subingresso degli eredi (processo non trasmissibile)
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 560 CC
art. 242 CPC
Incarto n.
11.2011.145
Lugano
9 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa CA. 2011.154
(protezione della personalità: misure provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 1° giugno 2011 dall'
avv. AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (… 2013), già in
(patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 29 settembre 2011 presentato
da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 19 settembre 2011;
Ritenuto
in fatto: che
con decreto cautelare del 19 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, ha vietato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
pubblicare “qualsiasi
esternazione e articolo” contenente giudizi di valore lesivi della
personalità dell'avv. AO 1, ha dichiarato la decisione immediatamente
esecutiva, ha assegnato all'avvocato AO 1 un termine di 60 giorni per
promuovere la causa di merito con l'avvertenza che la scadenza infruttuosa del
termine avrebbe comportato la caducità del provvedimento cautelare e ha posto
le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.– a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che
contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre
2011 in cui chiedeva di riformare il giudizio impugnato, respingendo l'istanza
cautelare;
che nelle
sue osservazioni del 24 ottobre 2011 AO 1 proponeva di respingere l'appello;
che AP 1
è deceduto il 7 marzo 2013;
e considerando
in diritto: che in conformità all'art. 560 cpv. 1 CC gli eredi acquistano l'universalità
della successione sin dalla sua apertura e subentrano per legge al defunto in
un'eventuale causa civile senza riguardo all'assenso della controparte (art. 83
cpv. 4 seconda frase CPC; Gross/Zuber in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, n. 24 ad art. 83);
che gli
eredi acquistano per vero tutti gli elementi trasferibili del patrimonio del de
cuius, ovvero l'insieme dei rapporti giuridici, compresi gli obblighi di
fare o di astenersi non strettamente legati alla persona del defunto (art. 560
cpv. 2 CC; Steinauer, Le droit des
successions, Berna 2006, pag. 155, n. 250; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 8 ad art. 560; Häuptli in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar
Erbrecht, 2ª edizione, n. 10 ad art. 560 CC);
che in materia di
protezione della personalità la morte del convenuto implica ad ogni modo la
caducità dell'azione, l'istante non avendo più un interesse al giudizio, salvo
nel caso in cui l'offesa o la lesione continui e gli eredi del defunto possano
contribuire a impedirla o a farla cessare (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 121 n. 873 segg.;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 189, n. 576b);
che nella
fattispecie l'ordine impartito dal Pretore in via cautelare a AP 1 era strettamente
connesso alla persona del destinatario e non era trasmissibile per eredità, né
verteva – per ipotesi – sull'esistenza di un'offesa
o di una lesione duratura;
che, ciò posto, in condizioni del genere il processo risulta manifestamente caduco
(art. 242 CPC);
che, del
resto, nell'ambito della protezione della personalità un provvedimento cautelare
non può essere diretto nei confronti di un terzo estraneo all'asserita lesione (DTF
122 III 356 consid. 3b/bb);
che,
dandosi una causa divenuta senza oggetto, le spese giudiziarie vanno attribuite
“secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che a tal fine giova
valutare quale sarebbe stato – a un primo esame – il verosimile esito
dell'appello se questo non fosse divenuto privo d'oggetto (analogamente: RtiD
I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii);
che in tutte le azioni volte
a proibire determinati comportamenti lesivi della personalità la parte attrice
non può limitarsi a richieste di carattere generale, ma deve precisare quale
comportamento della parte convenuta il giudice debba sanzionare o quale misura
d'esecuzione egli debba imporre;
che il giudice non può
impartire diffide indeterminate, lasciando poi all'autorità penale il compito
di definire se un certo comportamento violi o no la comminatoria dell'art. 292
CP (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con riferimenti);
che
in concreto l'istante chiedeva al Pretore, nella petizione, di vietare al
convenuto “di pubblicare in futuro qualsivoglia esternazione e articolo” sulla
sua persona, ma una conclusione tanto vaga e globale non poteva entrare in
linea di conto;
che non incombeva al giudice,
per altro, vagliare il fascicolo processuale per individuare quali potessero
essere concretamente i comportamenti lesivi della personalità;
che ciò
non esonerava il Pretore, tuttavia, dal far capo all'interpello (art. 56
CPC) o di assegnare all'attore un breve termine per emendare le richieste di
giudizio (art. 132 CPC; analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc.
11.2008.95 del 13 aprile 2012, consid. 6);
che, in definitiva, con
ogni verosimiglianza l'appello del convenuto sarebbe stato parzialmente accolto,
nel senso che il decreto cautelare sarebbe stato annullato e gli atti rinviati
al Pretore perché invitasse l'attore a precisare le domande, specificando quali
pubblicazioni andassero concretamente vietate;
che in
circostanze del genere si giustifica così, equitativamente, di suddividere la
tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili;
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese
processuali di fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Considerandi
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster