11.2011.146
Autorizzazione alla vendita di un fondo
13 dicembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2011.146
Data decisione, Autorità:
13.12.2011, ICCA
Titolo:
Autorizzazione alla vendita di un fondo
FONDO
art. 27 LPAMM
Incarto n.
11.2011.146
Lugano
13 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa n.198.2006/R.69.2011
(autorizzazione alla vendita di un fondo) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone il
RI 1
(rappresentato dal vicepresidente
, )
alla
CO 1 , e a
CO 2
(rappresentata dalla curatrice RA 1 );
Ritenuto
in fatto: che
CO 2 (1925), soggetta dal 26 aprile 2006 a curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), è proprietaria comune con il fratello __________ (don __________)
della particella n. 213 RFD di __________ (sezione di __________);
che il 17
aprile 2009 don __________ è deceduto, lasciando un testamento in cui ha
designato sua unica erede la __________ e ha disposto un usufrutto generale sulla
propria sostanza in favore della sorella CO 2;
che su
istanza della curatrice di CO 2, con decisione del 25 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale 6 ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti della
particella n. 213 con una base d'asta di fr. 800 000.–;
che,
andata deserta l'asta pubblica, con decisione del 19 luglio 2011 la Commissione
tutoria regionale ha autorizzato la vendita del fondo a __________ per fr. 720 000.–, disponendo
in particolare il versamento a CO 2 di fr. 75 000.– “a saldo del diritto di
abitazione vita natural durante previsto dalle disposizione testamentarie del
defunto don __________”;
che un
ricorso del 25 luglio 2011 presentato dal RI 1 contro tale decisione è stato
respinto l'11 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che
contro la decisione appena citata il RI 1 è insorto a questa Camera con un appello
del 7 settembre 2011 inteso a vedere ridotto “drasticamente il valore dell'usufrutto
stabilito in fr. 75 000.–”;
che il 5 dicembre
2011 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo
con la Commissione tutoria regionale e ha chiesto di stralciare il ricorso;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gennaio
2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 giorni
dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);
che la procedura applicabile davanti alla Camera è regolata dall'art. 74b
LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che in
Considerandi
concreto il RI 1 chiede di stralciare il ricorso dai ruoli poiché le parti
hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica della decisione emessa il 19
luglio 20110 dalla Commissione tutoria regionale 6;
che nella
fattispecie tutto si ignora sul contenuto dell'accordo, la Commissione tutoria
regionale essendosi impegnata semplicemente a emettere una “decisione in rettifica
della decisione di autorizzazione alla vendita”;
che,
pertanto, l'accordo non può essere considerato alla stregua di una transazione,
il cui contenuto dev'essere approvato dal giudice amministrativo davanti al quale
pende la causa (Borghi/ Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 27
LPAmm con rinvii);
che nelle
condizioni descritte la dichiarazione del RI 1 può essere interpretata solo
come ritiro del ricorso, il quale comporta lo stralcio della procedura (TRAM,
sentenza inc. 52.96.228 del 24
giugno 1997, consid. 3.2.);
che
pertanto le spese del giudizio attuale seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 31 LPAmm per analogia), ma le particolarità del caso inducono equitativamente
– e in via eccezionale – a non prelevare oneri;
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3.
Intimazione
a:
–
, ;
–
, ;
–
, .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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