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Decisione

11.2011.146

Autorizzazione alla vendita di un fondo

13 dicembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa n.198.2006/R.69.2011

(autorizzazione alla vendita di un fondo) della Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone il

RI 1

(rappresentato dal vicepresidente

, )

alla

CO 1 , e a

CO 2

(rappresentata dalla curatrice RA 1 );

Ritenuto

in fatto: che

CO 2 (1925), soggetta dal 26 aprile 2006 a curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), è proprietaria comune con il fratello __________ (don __________)

della particella n. 213 RFD di __________ (sezione di __________);

che il 17

aprile 2009 don __________ è deceduto, lasciando un testamento in cui ha

designato sua unica erede la __________ e ha disposto un usufrutto generale sulla

propria sostanza in favore della sorella CO 2;

che su

istanza della curatrice di CO 2, con decisione del 25 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale 6 ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti della

particella n. 213 con una base d'asta di fr. 800 000.–;

che,

andata deserta l'asta pubblica, con decisione del 19 luglio 2011 la Commissione

tutoria regionale ha autorizzato la vendita del fondo a __________ per fr. 720 000.–, disponendo

in particolare il versamento a CO 2 di fr. 75 000.– “a saldo del diritto di

abitazione vita natural durante previsto dalle disposizione testamentarie del

defunto don __________”;

che un

ricorso del 25 luglio 2011 presentato dal RI 1 contro tale decisione è stato

respinto l'11 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

che

contro la decisione appena citata il RI 1 è insorto a questa Camera con un appello

del 7 settembre 2011 inteso a vedere ridotto “drasticamente il valore dell'usufrutto

stabilito in fr. 75 000.–”;

che il 5 dicembre

2011 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo

con la Commissione tutoria regionale e ha chiesto di stralciare il ricorso;

e considerando

in diritto: che

le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio

2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 gior­ni

dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

che la procedura applicabile davanti alla Camera è regolata dall'art. 74b

LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che in

Considerandi

concreto il RI 1 chiede di stralciare il ricorso dai ruoli poiché le parti

hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica della decisione emessa il 19

luglio 20110 dalla Commissione tutoria regionale 6;

che nella

fattispecie tutto si ignora sul contenuto dell'accordo, la Commissione tutoria

regionale essendosi impegnata semplicemente a emettere una “decisione in rettifica

della decisione di autorizzazione alla vendita”;

che,

pertanto, l'accordo non può essere considerato alla stregua di una transazione,

il cui contenuto dev'essere approvato dal giudice amministrativo davanti al quale

pende la causa (Borghi/ Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 27

LPAmm con rinvii);

che nelle

condizioni descritte la dichiarazione del RI 1 può essere interpretata solo

come ritiro del ricorso, il quale comporta lo stralcio della procedura (TRAM,

sentenza inc. 52.96.228 del 24

giugno 1997, consid. 3.2.);

che

pertanto le spese del giudizio attuale seguirebbero il principio della soccombenza

(art. 31 LPAmm per analogia), ma le particolarità del caso inducono equitativamente

– e in via eccezionale – a non prelevare oneri;

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3.

Intimazione

a:

, ;

, ;

, .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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