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Decisione

11.2011.148

Filiazione: mantenimento di maggiorenni

24 gennaio 2014Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i ragazzi faticano ancora oggi a vederla nella sua nuova identità. L'origine

della mancanza di contatti non può dunque essere

ascritta

a loro colpa esclusiva e non preclude loro, di conseguenza, il diritto a un

contributo di mantenimento (cfr. DTF 129 III 379 consid. 4.2; v. anche sentenza

del Tribunale federale 5C.205/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 5.2). Né entra

in linea di conto una riduzione del contributo, la colpa dei figli non potendo

nemmeno ritenersi – dopo quel che si è spiegato – grave al punto da

giustificare un'eventuale decurtazione del contributo (sentenza del Tribunale

federale 5A_560/2011 del 25 novembre 2011, con­sid. 4.1.2, in: FamPra.ch 2012 pag.

496). Si tratta piuttosto di una situazione dolorosa per entrambe le parti cui concorrono

fattori oggettivi di incomunicabilità. Su questo punto l'appello è destinato pertanto

all'insuccesso.

4. In merito all'entità dei

contributi alimentari, il Pretore ha appurato che al momento in

cui ha promosso causa AO 1 frequentava il liceo dell'Istituto __________

a __________ e che, ottenuta la maturità nell'estate del 2010, essa si è iscritta

alla facoltà di linguistica italiana e inglese dell'Università di __________.

Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3086.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione

fr. 780.–, premio della cassa malati fr. 212.90, spese scolastiche

fr. 875.–, trasferte fr. 18.10) dalla maggiore età (4 aprile 2008) fino al

termine del liceo (luglio del 2010) e in fr. 2211.– mensili dopo di allora

(identiche voci di spesa, salvo quelle riguardanti il liceo privato).

Quanto a AO 2, il Pretore ha

constatato che quando era stata intentata causa egli era studente al liceo

cantonale di __________, mentre al momento del giudizio stava assolvendo la

scuola reclute e manifestava l'intenzione di iscriversi alla facoltà di

economia all'Università a __________. Il suo fabbisogno minimo è stato fissato

così in fr. 2100.– mensili (corrispondente alle medesime poste riconosciute nel

fabbisogno della sorella, tranne i costi del liceo privato), ridotti a fr.

1210.– mensili nel periodo compreso tra il luglio e il novembre del 2011

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 550.–, locazione fr. 780.–, meno

il soldo militare di fr. 120.–). Per il Pretore, poi, come studenti i figli non

sono in grado di sopperire al loro fabbisogno. A parte la possibilità

di svolgere qualche lavoro accessorio durante le vacanze estive,

egli ha ritenuto

che l'impegno necessario per concludere proficuamente e speditamente gli studi

universitari non si concilia con l'obbligo di intraprendere un'attività

lucrativa, tanto meno considerando le possibilità economiche dei genitori.

Relativamente alla convenuta,

medico generalista con studio proprio a __________,

il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 8916.– mensili e il

fabbisogno minimo in fr. 4100.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, riscaldamento fr. 50.–, premio

della cassa malati fr. 502.10, assicurazione AVS 153.45, più un margine

del 20%), onde una disponibilità di fr. 4816.–. Quanto a __________,

il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 6500.– mensili a fronte

di un fabbisogno minimo di fr. 4178.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati

fr. 500.–, assicurazione dell'automobile fr. 166.–, assicurazione

della mobilia fr. 58.–, imposta di circolazione fr. 58.–, più un mar­gine

del 20%). Nelle condizioni descritte il Pretore ha ritenuto che la convenuta

possa assicurare proporzionalmente i due terzi del mantenimento dei figli,

versando i seguenti contributi:

per AO

1:

fr. 2057.–

mensili dal dicembre del 2008 al luglio del 2010 e

fr. 1474.– mensili dall'agosto del

2010 alla fine degli studi;

per AO

2:

fr. 1474.–

mensili dal settembre del 2009 al giugno del 2011;

fr. 806.– mensili dal luglio

al novembre del 2011 e

fr. 1474.– mensili dal

dicembre del 2011 alla fine degli studi.

5. Riguardo

alla frequentazione dell'Università da parte della figlia AO 1, AP 1 nulla le

rimproverava nell'appello. In esito all'aggiornamento dell'istruttoria essa

lamenta però una certa lungaggine negli studi, ciò che “è palesemente contrario

a quanto previsto dall'art. 277 cpv. 2 CC”. Ora, l'obbligo di mantenimento

verso un figlio maggiorenne dura finché la formazione “possa normalmente

concludersi” (art. 277 cpv. 2 in fine CC; DTF 114 II 207 consid. 3; Piotet in: Commentaire romand, op. cit.,

n. 14 ad art. 163). Ciò significa che il figlio deve dedicarsi alla formazione

scelta con zelo, ovvero con tutta la buona volontà, anche senza essere

costretto a dimostrare attitudini eccezionali (DTF 130 V 238 consid. 3.2, 117

Considerandi

II 129 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 5A_563/2008 del 4 dicembre

2008, consid. 4.1 in: FamPra.ch 10/2009 pag. 522).

Nella fattispecie AO 1 ha

iniziato gli studi all'Università a __________ nell'autunno del 2010 e ha

conseguito finora 102 crediti formativi allorché ne occorrono, di regola, 180

per raggiungere il bachelor, ottenibili – per ammissione dell'appellante – in

sei semestri. La ragazza sembra accusare quindi un certo ritardo nel percorso

di apprendimento, tanto più che i crediti ottenuti non riguardano il secondo

ciclo di studi, contrariamente a quanto essa sembra sostenere. Sta di fatto che

finora costei non può dirsi

avere trascurato o ritardato la

formazione, né risulta dar prova di scarsa diligenza o perdere tempo, tanto

meno se si pensa che ha superato gli esami organizzati. Determinante non è, del

resto, la durata minima teorica del ciclo di studi intrapreso, ma l'interes­se,

l'impegno e l'assiduità che manifesta un figlio verso una determinata

formazione, ciò che non è in discussione nel caso spe­cifico. Un ritardo dovuto

a un insuccesso occasionale o a un breve periodo inconcludente non basta

inoltre per procrastinare i tempi in maniera inusuale (DTF 117 II 129 consid.

3b).

6.

L'appellante reputa che AO

1.

possa abbinare lo studio a un'attività lucrativa, come fanno statisticamente

l'80% degli studenti universitari. A suo parere il contributo alimentare per la

figlia va dunque dimezzato o quanto meno sospeso tra la fine del semestre

primaverile e l'inizio del semestre autunnale.

a) Secondo

l'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento

nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio si

sostenga da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. La capacità

economica dei figli va considerata quand'anche i genitori abbiano mezzi

sufficienti. Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla sua formazione

facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito (RtiD I-2008 pag.

1028.

n. 28c). Dandosi il caso, gli si può imputare un

reddito ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, consid. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 pag. 480; sentenza 5A_685/2008

del 18 dicembre 2008, consid, 3.2.1, in: SJ 132/2010 pag. 110), sempre che tale

introito possa essere effettivamente conseguito, tenuto

conto della formazione, dell'età, dello stato di salute del ragazzo e della

situazione in cui versa il mercato del

lavoro (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2007 del 3 settembre 2007, consid. 3.1.2

con rinvio a DTF 128 III 5 consid. 4a).

b) Nella

fattispecie risulta che durante le vacanze estive liceali AO 1 aveva svolto

un'attività lucrativa, mentre dopo l'inizio dell'Università non ha più trovato

un impiego (interrogatorio formale del 27 ottobre 2010, risposta n. 4 e 6).

Dalla documentazione assunta in questa sede si evince che quanto meno nel

giugno del 2011 e nel luglio del 2013 essa è poi riuscita a lavorare come

cameriera per il ristorante “__________” di __________, guadagnando fr. 18.68

lordi orari. Si può ragionevolmente presumere dunque che almeno dal termine del

semestre accademico primaverile fino all'inizio di quello autunnale

(generalmente tra l'inizio giugno e metà settembre: www.__________.ch), come in sintesi pretende l'appellante,

essa si attivi di conseguenza. La ragazza sostiene di avere interrotto

quell'attività per “concentrarsi al massimo sugli studi” (lettera del 14

novembre 2013, pag. 2). Un lavoro collaterale ridotto come quello citato in un

periodo durante il quale non si tengono lezioni né esami non appare tuttavia

inconciliabile con il piano di studi. A AO 1 va ascritto così un reddito da

giugno a metà settembre attorno ai fr. 470.– mensili, identico alla somma che

essa ha guadagnato nel luglio del 2013. Ne deriva una media di fr. 135.–

mensili l'anno a decorrere dal 1° agosto 2010.

7.

Afferma l'appellante che

dal fabbisogno minimo di AO 1, calcolato dal Pretore in fr. 3086.– mensili

dalla maggiore età (4 aprile 2008) fino al termine del liceo (luglio del 2010)

e in fr. 2211.– mensili dopo di allora, bisogna “detrarre la riduzione del

costo calcolato per l'affitto”. Essa contesta inoltre la retta del liceo __________

frequentato dalla figlia, rilevando che trasferire la figlia dalla scuola

privata al liceo pubblico non avrebbe compromesso nulla, vista la qualità della

scuola pubblica nel Ticino e il fatto che ad ogni buon conto AO 1 ha ripetuto

il secondo anno di liceo. A suo avviso poi dall'agosto del 2010 il costo delle

trasferte (fr. 18.10 mensili) non appare più giustificato, mentre la locazione

va “rivista e ridotta”, la ragazza abitando a __________ dai nonni paterni.

a) In

merito al fabbisogno minimo della ragazza fino al luglio del 2010, risulta che AO

1, dopo avere frequentato le scuole medie all'Istituto __________, nel

settembre del 2005 ha cominciato il liceo nello stesso istituto. Per ammissione

dell'appellante tale scelta era stata concordata dai genitori. Anzi, proprio AP

1.

aveva trovato la scuola privata alla figlia (doc. 3). È possibile che un

passaggio al liceo pubblico non avrebbe compromesso i risultati formativi.

Resta il fatto che in concreto l'appellante non spiega perché al terzo anno di

liceo la figlia andasse trasferita altrove. Non si disconosce l'onere gravoso della

retta scolastica, ma non consta che a quel momento la disponibilità economica

dei genitori fosse tale da giustificare un cambiamento. Sotto questo profilo il

giudizio impugnato resiste senz'altro alla critica.

b) Per

quel che riguarda i costi di trasferta, l'appellante li definisce

ingiustificati, ma non pretende che a __________ la figlia non adoperi i mezzi

pubblici per raggiungere l'Università, né va ignorato che nel fabbisogno minimo

di AO 1 il Pretore non ha riconosciuto alcun esborso per il materiale

scolastico. In condizioni del genere non è il caso di stralciare la spesa di

fr. 18.10 mensili dal fabbisogno minimo.

c) Circa il costo dell'alloggio, il Pretore l'ha

ammesso in fr. 780.– mensili senza motivazione. I figli avevano indicato

tale cifra, in realtà, ispirandosi ai criteri applicabili per la definizione

dei contributi alimentari in favore di minorenni (petizione, pag. 6 seg.).

Trattandosi di figli maggiorenni, il relativo fabbisogno non va più determinato

tuttavia in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, ma – come per tutti i

maggiorenni – secondo le regole del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 153). E

per quanto attiene alle spese d'abitazione, in caso di comunione domestica esse

“devono essere in linea di principio ripartite proporzionalmente”: FU 68/2009

pag. 6293 in alto; I CCA, sentenza 11.2012.14 del 19 aprile 2013, consid.

5).

In

concreto risulta che __________ versa una pigione di complessivi fr. 2288.60

mensili (canone fr. 1957.–, posteggio fr. 103.–, acconto per le spese

accessorie fr. 200.–, abbona­mento alla televisione cavo fr. 28.60: doc. AA).

La comunione domestica essendo formata da tre persone, il costo del­l'alloggio

di AO 1 va stabilito in un terzo di quello pagato dalla madre (senza il posto

auto), ovvero in fr. 730.– mensili arrotondati. Dall'agosto del 2010 in poi mancano dati precisi sulla situazione logistica della figlia, studente all'Università di __________.

L'appellante sostiene che la locazione vada “rivista e ridotta”, la ragazza

abitando dai nonni paterni. A prescindere dal fatto però che mancano elementi

per valutare l'entità dell'eventuale modifica, l'interessata nemmeno indica di

quanto debba essere decurtata la spesa. E contestazioni pecuniarie vanno

cifrate, alla stessa stregua delle pretese pecuniarie, sotto pena di

irricevibilità (DTF 137 III 617). Ne segue, in condizioni siffatte, che il

fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr. 3036.– mensili dal dicembre del

2008.

al luglio del 2010 e in fr. 2161.– mensili dopo di allora.

8.

Per quel che riguarda AO 2,

l'appellante rileva che durante la scuola reclute il figlio ha semplicemente

manifestato l'intenzione di frequentare l'Università di __________, il cui

termine di immatricolazione per il semestre autunnale 2011 è scaduto il 30

aprile 2011 senza che sia stata provata alcuna iscrizione. Il contributo di

mantenimento dal dicembre del 2011 risulta perciò, a suo dire, ingiustificato.

L'appellante sostiene inoltre che durante il servizio militare il coscritto

percepisce, oltre al soldo giornaliero, un'indennità per perdita di guadagno di

fr. 1860.– mensili (fr. 62.– il giorno) e che nel corso di tale periodo il

minimo esistenziale non deve solo essere dimezzato, come reputa il Pretore, ma

stabilito in fr. 320.– mensili, per 22 o 23 giorni il figlio essendo

completamente spesato dalla Confederazione. Durante il servizio militare AO 2

sarebbe dunque in grado di coprire interamente il proprio fabbisogno mimino,

fermo restando che in quest'ultimo non si giustifica di riconoscere spese di

trasporto per fr. 18.10 mensili e che – come per la sorella – il costo

dell'alloggio va rivisto al ribasso. Infine, quand'anche frequentasse l'università,

AO 2 potrebbe svolgere durante le vacanze estive un'attività lucrativa tale da

permettergli di far fronte alle proprie esigenze.

a) Le

riserve dell'appellante in merito alla formazione di AO 2 risultano superate.

Dalla documentazione prodotta in appello risulta difatti che, ultimata la

scuola reclute, il figlio ha seguito un corso d'inglese all'Università di __________,

ottenendo nel luglio del 2012 il relativo certificato di frequenza, e che dal

semestre autunnale del 2012 è iscritto alla facoltà di economia all'Università

di __________. Finora egli ha ottenuto 51 crediti formativi, risultato che

appare in linea con l'impegno richiesto e che nemmeno l'appellante critica.

b) A

ragione l'appellante fa valere invece che ogni milite – indipendentemente dal

fatto che abbia esercitato o no un'attività lucrativa – ha diritto di percepire

durante la scuola reclute, oltre al soldo, un'indennità giornaliera di fr. 62.–

per perdita di guadagno (art. 1 e 4 della legge federale sulle

indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità:

RS 834.1). Il diritto a tale indennità, come quello al

soldo, sussiste anche in caso di congedo generale, di congedo generale lungo e

per giorni di viaggio in congedo personale (www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst/

allgemeines/finanzielle). Dal luglio al novembre del 2011 AO 2 ha percepito

così un soldo di fr. 4.– giornalieri e un'indennità per perdita di guadagno di

fr. 62.– per complessivi fr. 1980.– mensili. Tale somma è più che sufficiente

per sovvenzionare il fabbisogno minimo di fr. 1210.– mensili fissato dal

Pretore durante il periodo in cui AO 2 ha assolto la scuola reclute. Ed è

sufficiente anche per coprire il fabbisogno minimo di fr. 1980.– mensili che il

figlio fa valere nelle osservazioni all'appello (pag. 9), chiedendo di portare

il minimo esistenziale dai fr. 550.– fissati dal Pretore ai fr. 1200.– mensili

previsti dal diritto esecutivo.

c) Quanto

alle spese di alloggio e di trasferta, vale quanto si è rilevato per AO 1 (consid.

7b e 7c). In definitiva il fabbisogno minimo di AO 2 risulta di fr. 2161.–

mensili dal settembre del 2009 al giugno del 2011 e dal dicembre del 2011 in poi.

d) Quanto

all'attività lucrativa, è pacifico che – come AO 1 – ai tempi del liceo AO 2

lavorava durante le vacanze estive. Dopo avere cominciato a frequentare

l'università egli sostiene tuttavia di non essere più riuscito a trovare

un'occupazione durante l'estate. Inoltre egli non intende “tralasciare lo

studio in favore di un lavoro infrasettimanale” (lettera del 14 novembre 2013,

pag. 2). L'appellante obietta che il figlio “non avrà certamente problemi a

trovare occupazioni estive”, come fa la maggior parte degli studenti. Sta di

fatto che un reddito ipotetico non può fondarsi su considerazioni meramente

astratte. AO 1 per finire ha trovato un'attività estiva, sicché agli atti figura

almeno un punto di riferimento. Nulla è dato di prevedere sulla concreta

capacità lucrativa di AO 2. D'altro lato non bisogna dimenticare però che, come

ha accertato il Pretore, AO 2 dispone di risparmi per complessivi 20 000.– che possono essere messi a disposizione

per il finanziamento degli studi superiori (sopra, consid. 6a), tanto più che

la situazione finanziaria dei genitori non permette di finanziare interamente

il suo fabbisogno minimo. Appare equo dunque che

dopo la fine della scuola reclute il giovane utilizzi fr. 330.– mensili

per cinque anni, lasso di tempo entro il quale egli dovrebbe normalmente

terminare la sua formazione.

9.

L'appellante contesta poi

il proprio reddito di fr. 8916.– mensili stabilito dal

Pretore, dolendosi che non siano state considerate le ragguardevoli spese

legali da lei esposte nei conti d'esercizio 2008 e 2009 per impugnare la

decisione con cui l'autorità ticinese le aveva sospeso nel 2005 l'autorizzazione all'esercizio della professione. Essa sottolinea inoltre che nei bilanci annui

figura anche il costo di “un'abitazione necessaria a raggiungere brevemente e

tempestivamente lo studio medico di __________ in occasione dei picchetti e

delle guardie mediche”, ciò che giustifica di riconoscerle l'esborso di fr.

1350.

– mensili.

a) Il

Pretore ha accertato il reddito della convenuta fondandosi sulla dichiarazione

d'imposta 2008, dalla quale risultano entrate per complessivi fr. 155 315.–, soggiungendo che “le deduzioni

indicate dalla convenuta (fatti salvi gli oneri per contributi alimentari già

indicati in fr. 103 000.– nel 2006 e non ritenuti dall’autorità fiscale, cfr. doc. 17)

portano ad un imponibile complessivo di

circa fr. 107 000.– annui, ovvero

fr. 8916.– mensili”. A mente del primo giudice i dati successivi al 2008 sono poco attendibili,

poiché “forzati e attinenti a periodi successivi all'istanza del dicembre 2009 a cui la convenuta si è opposta fermamente”. Le spese legali di fr. 3000.– mensili esposte nel

conto economico del 2009, in particolare, risultano sproporzionate per la

gestione dello studio medico, onde la deduzione “che la convenuta abbia

inserito costi legali inerenti le procedure che la oppongono ai famigliari nel

rendiconto dello studio medico”. Inoltre nel medesimo rendiconto figura una

spesa di fr. 3500.– mensili per la locazione dello studio medico quando il

contratto di locazione attesta una pigione di fr. 2000.– mensili più un acconto

di fr. 150.– per le spese accessorie. Per il Pretore i costi dello studio

medico “appaiono forzati al rialzo e solo togliendo i costi legali e i

fr. 1350.– mensili ingiustificati dell'affitto l'esercizio

avrebbe prodotto un utile”. In conseguenza di ciò egli si è fondato unicamente

sul bilancio del 2008.

b) Trattandosi

di definire il reddito di un lavoratore indipendente, occorre accertare quello

medio, calcolato sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da compensare

eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto

perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo contabilità,

ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate

eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati

(RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio

vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze,

essere esclusi dalla media. In caso di costante flessione o di costante aumento

dei redditi fa stato invece – come per i

lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del

Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio

2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; I

CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013,

consid, 5a).

c) Dagli

atti si evince che in concreto il Dipartimento della sanità e della socialità

ha sospeso il 13 aprile 2005 la convenuta, in via cautelare e con effetto

immediato, dall'autorizzazione al libero esercizio della professione, esercitata

dal 1995 in uno studio medico a __________, “per sospetta decadenza dei

presupposti d'ordine psichico”. AP 1 è insorta contro il provvedimento prima

davanti al Consiglio di Stato, che l'ha confermato, e in seguito davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, che con decreto del 25 gennaio 2006 ha stralciato il ricorso per desistenza. Una richiesta di riammissione al libero esercizio della

professione, formulata il 14 febbraio 2007, è poi stata respinta dal

Dipartimento e confermata il 25 settembre 2007 dal Consiglio di Stato. Se

non che, in esito a un ricorso del 12 ottobre 2007 presentato da AP 1, con

sentenza del 13 dicembre 2007 (inc. 52.2007.353) il Tribunale cantonale

amministrativo ha annullato tale decisione e riammesso la ricorrente al libero esercizio

della professione. Nel frattempo, tra l'ottobre del 2006 e il giugno del 2008, AP

1.

ha lavorato come assistente medico nel Canton Zurigo, guadagnando fr. 6500.–

mensili. Dopo la decisione del Tribunale cantonale amministrativo, nell'agosto

del 2008, essa ha riaperto uno studio medico a __________.

d) In

ottemperanza all'aggiornamento istruttorio la convenuta ha prodotto le

tassazioni dal 2008 al 2011, le dichiarazioni d'imposta del 2011 e 2012, come pure i conti economici dal 14 luglio al 31

dicembre 2011 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Ora, l'autorità fiscale ha

accertato nel 2008 redditi per complessivi fr. 169

775.

– annui (fr. 64 492.– da

attività dipendente principale, fr. 90 000.–

da attività indipendente principale e fr. 14 704.–

da attività indipendente accessoria), nel 2009 redditi per complessivi fr. 60 275.– (fr. 30 000.–

da at­tività indipendente principale, fr. 30 000.–

da altri redditi e fr. 275.– da titoli e capitali), nel 2010 redditi per

complessivi fr. 44 712.– (fr. 41 500.– da attività indipendente principale,

fr. 3200.– da altri redditi e fr. 12.– da titoli e capitali) e dal

1° gennaio al 13 luglio 2011 redditi per complessivi fr. 21 900.–. Il 14 luglio 2011 l'interessata ha trasferito il domicilio fuori confine. Dopo di allora i rendiconti dello studio

medico attestano un utile d'esercizio di fr. 31 976.–

per la seconda metà del 2011 e di fr. 45 747.–

per il 2012.

e) Come

detto, nella fattispecie il Pretore ha tenuto conto soltanto della

dichiarazione d'imposta 2008 (doc. 14), salvo trascurare che all'utile

d'esercizio di quell'anno (fr. 75 540.–) la contribuente aveva cumulato un

reddito da attività dipendente di fr. 64 492.–.

Dal 2009 tuttavia AP 1 lavora unicamente in proprio. Nulla giustifica perciò di

fissare le sue entrate addizionando al reddito da indipendente quello che

conseguiva come dipendente. Mettendo da parte il reddito da attività dipendente

e non ravvisandosi motivi per scostarsi dagli accertamenti fiscali, le entrate

dell'interessata risultano in media fr. 61 860.– annui, pari a fr. 5155.– mensili. Contrariamente all'opinione degli

opponenti, poi, non consta che i rendiconti dello studio contemplino spese

private esorbitanti, tanto meno se si pensa che il risultato è sostanzialmente

in linea con quelli passati al vaglio dell'autorità tributaria.

È

vero che il reddito dell'appellante, medico generalista FMH, specialista in

dietologia e con esperienza ultraventennale, risulta inferiore alla

retribuzione dell'aiuto medico da lei medesima assunta (fr. 5300.– mensili: lettera

del 26 marzo 2010 nel fascicolo “corrispondenza e citazioni”), come pure al

guadagno che essa conseguiva nel 2007 a __________ come medico dipendente (fr. 10 000.– mensili lordi: contratto di lavoro con il

dott. __________ nell'inc. DI.2005.582 richiamato) e a quello medio di un

medico generalista nel Cantone Ticino (fr. 80 000.–:

www.__________). Non consta però che essa sia inoperosa, né un'eventuale

scarsità di pazienti può esserle rimproverata. Un reddito ipotetico è

imputabile a chi consegue redditi insufficienti rispetto alla sua capacità lucrativa,

non a chi esercita normalmente una professione consona alle sue attitudini, sia

pure come indipendente. Non consta infine – né è preteso – che l'interessata

fruisca di altri redditi. Non soccorrono gli estremi quindi per distanziarsi nella

fattispecie dagli accertamenti fiscali.

10.

Quanto al fabbisogno minimo

dell'appellante, calcolato dal Pretore in fr. 4100.– mensili (fr. 3405.55 più

un margine del 20%), esso non è di per sé contestato. Tuttavia non si deve

dimenticare che dal luglio del 2011 AP 1 risiede a __________ (__________). E

in Italia il costo della vita è notoriamente inferiore a quello svizzero

(sentenza del Tribunale federale 5A_462/2010 del 24 ottobre 2011,

consid. 3.1), soprattutto in borghi dislocati dai grandi centri. Il costo

dell'alloggio riconosciuto dal Pretore in fr. 1500.– mensili, ad esempio, è

sostenibile per quanto riguarda le locazioni praticate nel Cantone Ticino, ma

appare eccessivo per una persona sola che abiti a __________. Tutto ponderato,

di conseguenza, dal momento in cui la convenuta si è trasferita in Italia il

fabbisogno minimo di fr. 3405.– mensili deve equa­mente ritenersi comprendere

anche la citata maggiorazione del 20%. Ne discende che fino al 1° luglio 2011

la disponibilità di AP 1 va accertata in fr. 1055.– mensili per poi attestarsi a

fr. 1750.– mensili.

11.

Relativamente alla situazione economica di __________, l'appellante

lamenta che il Pretore abbia riconosciuto a quest'ultima un costo dell'alloggio

di fr. 1500.– mensili, il quale sommato al costo dell'alloggio di

complessivi fr. 1520.– mensili incluso nel fabbisogno minimo dei figli comporta

un'esagerazione di fr. 3020.– mensili. Essa contesta inoltre il

modo in cui il Pretore ha suddiviso l'onere di mantenimento dei figli tra i

genitori, affermando che il riparto deve avvenire in ragione di metà ciascuno,

tanto più che la frequentazione del liceo privato da parte di AO 1 è stata voluta

dalla madre.

a) __________

paga in concreto una pigione di fr. 2288.60 mensili (doc. AA). Nel fabbisogno

minimo questa Camera le riconosce un costo dell'alloggio, dedotta la quota

calcolata nel fabbisogno minimo dei figli (fr. 730.– mensili ciascuno: consid.

7c), di fr. 830.– mensili, posteggio compreso. Dopo la partenza dei figli per l'Università di __________

(nel luglio del 2010 AO 1, dopo la scuola reclute AO 2) tale spesa dovrebbe

di per sé rimanere invariata. Ciò costituirebbe tuttavia una disparità di trattamento

palmare rispetto al costo dell'alloggio che si vede riconoscere l'appellante

(fr. 1500.– mensili fino al momento in cui ha lasciato la Svizzera). Senza

avallare la spesa effettiva di __________ (fr. 2280.60 mensili), la cifra di

fr. 1500.– stimata dal Pretore merita dunque conferma.

b) La

vicendevole partecipazione al mantenimento dei figli va fissata di regola in

proporzione alle possibilità economiche dei genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 108 ad art.

277.

CC). La chiave di riparto, in altri termini, deve orientarsi al rispettivo

margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c) e invano

l'appellante critica tale principio. Che a suo tempo AO 1 abbia continuato a

frequentare il liceo privato per volontà della madre poco importa (sopra,

consid. 7a). Comunque sia, nella fattispecie l'appellante medesima chiede di

suddividere in parti uguali la partecipazione dei genitori al mantenimento dei

figli. Da tale ammissione non v'è motivo di scostarsi.

12.

Riassumendo, AO 1 ha un

fabbisogno minimo di fr. 3036.– mensili dal dicembre del 2008 al luglio del 2010

e di fr. 2161.– mensili dopo di allora, a fronte di un reddito di fr. 135.–

mensili dal 1° agosto 2010. AO 2 ha un

fabbisogno minimo di fr. 2161.– mensili dal 1° settembre 2009 al 30 giugno

2011, interamente coperto per la durata della scuola reclute, e nuovamente di

fr. 2161.– mensili dal 1° dicembre 2011 a fronte di un reddito di fr. 330.– mensili fino al 30 novembre 2016. AP 1 ha un reddito di fr. 5155.– mensili

e un fabbisogno minimo di fr. 4100.– mensili fino al 1° luglio 2011,

rispettivamente di fr. 3405.– mensili dopo di allora. __________ dispone di

redditi per fr. 6500.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.

4178.

– mensili. L'appellante medesima chiedendo di suddividere in parti uguali

la partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli, i contributi alimentari

a suo carico risultano i seguenti:

Per AO

1:

fr.

1055.

– mensili dal 1° dicembre 2008 al 30 agosto 2009,

fr.

530.

– mensili arrotondati dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2011;

fr.

1055.

– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2011;

fr.

875.

– mensili dal 1° dicembre 2011 fino al termine degli studi;

Per AO

2:

fr.

530.

– mensili arrotondati dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2011;

fr.

875.

– mensili arrotondati dal 1° dicembre 2011 fino al termine degli studi.

Tra il luglio e il novembre del

2011.

il contributo alimentare per AO 1 risulta, invero, lievemente più alto

rispetto alla metà del fabbisogno minimo (fr. 1015.–), ma equitativamente non

si giustifica di ridurlo, poiché negli altri periodi esso riesce inferiore alla

quota che sarebbe a carico dell'appellante.

13.

Quanto al blocco del conto

dell'appellante alla Banca __________ della __________, l'appellante neppure si

confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui tale provvedimento si

giustifica perché la convenuta non ha mai ottemperato all'ordine di versare i

contributi alimentari decretati in via cautelare. Su tale argomento dunque

l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

14.

L'appellante censura infine

la provvigione ad litem che il Pretore ha riconosciuto ai figli,

sostenendo che questa non può essere concessa nell'ambito di un'azione di

mantenimento. A torto. L'ob­bligo di mantenimento dei genitori nei confronti di

figli maggiorenni comprende in effetti, per principio, anche l'aggravio correlato

a spese legali e di patrocinio (DTF 127 I

208.

consid. 3f; I CCA, sentenza inc. 11.2004.148 del 24 settembre 2007,

consid. 11). Quanto alla chiave di riparto operata dal Pretore su questo punto,

essa non è censurata dalla convenuta. Al riguardo l'appello manca perciò di

consistenza.

15.

Le spese del giudizio

odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Valutata la

sostanziale riduzione dei contributi alimentari ottenuta dall'appellante,

equitativamente si giustifica di suddividere tali costi a metà e di compensare

le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del

Dispositivo

dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che vanno

suddivisi nella medesima proporzione.

16. Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2. AP 1 è condannata a versare i

seguenti importi a titolo di contributo alimentare per i figli:

2.1.1 Per AO

1:

fr. 1055.– mensili dal 1° dicembre 2008 al 30

agosto 2009;

fr. 530.– mensili dal 1° settembre 2009 al

30 giugno 2011;

fr. 1055.– mensili dal 1° luglio al 30

novembre 2011;

fr. 875.– mensili dal 1° dicembre 2011 fino

al termine degli studi.

2.1.2 Per AO

2:

fr. 530.– mensili dal 1° settembre 2009 al

30 giugno 2011;

fr. 875.– mensili dal 1° dicembre 2011 fino

al termine degli studi.

3. La tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 2500.– sono poste per metà a carico degli istanti in solido e

per l'altra metà a carico della convenuta, compensate le ripetibili.

Per

il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza

impugnata è confermata.

II. Le

spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per

metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà a carico di AO 1 e AO 2 in

solido, compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).