11.2011.148
Filiazione: mantenimento di maggiorenni
24 gennaio 2014Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2011.148
Lugano
24 gennaio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nelle cause DI.2009.1826 (azione
di mantenimento), DI.2010.543 (modifica del contributo di mantenimento) e
DI.2010.1259 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 14 dicembre 2009
da
e AO 2
(patrocinati dall'avv. PA
2)
contro
dott.
AP 1 già
ora
in ()
(patrocinata
dall'avv.),
giudicando
sull'appello del 3 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 2 settembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1961) e __________
(1964) si sono sposati a __________ il 4 giugno 1984. Hanno due figli: AO 1,
nata il 4 aprile 1990, e AO 2, nato il 6 settembre 1991. Statuendo il
7 aprile 2010 su un'azione di stato civile, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha autorizzato __________ a cambiare sesso (inc.
DI.2009.1202). Questi ha poi ottenuto il diritto di mutare il nome in AP 1. Il
matrimonio è stato sciolto con sentenza del 15 settembre 2010 dallo stesso Pretore,
che ha liquidato il regime dei beni, non ha fissato contributi alimentari e ha
rinunciato a suddividere gli averi previdenziali dei coniugi.
B. Nel frattempo, il 14
dicembre 2009, AO 1 e AO 2 hanno convenuto il padre davanti al medesimo Pretore,
postulando un contributo alimentare rispettivamente di fr. 3566.– mensili
e di fr. 2411.– mensili dalla maggiore età fino al termine degli studi
universitari e postuniversitari, oltre a una provvigione ad litem di
fr. 5000.–. All'udienza del 12 febbraio 2010, indetta per il contraddittorio,
essi hanno riconfermato le loro richieste, AO 1 aumentando anzi di fr. 200.–
mensili la sua pretesa. AP 1 ha proposto di respingere l'azione. In replica gli
istanti hanno sollecitato già in via cautelare un contributo di fr. 2986.–
mensili, rispettivamente di fr. 1631.– mensili. La convenuta ha proposto
di respingere l'istanza. Con decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie”
in calce al verbale d'udienza, il Segretario assessore ha fissato in favore
degli istanti un contributo alimentare di fr. 1625.– mensili ciascuno
(inc. DI.2009.1826). Il 16 aprile 2010 il Segretario assessore ha poi deciso di
trattare “nell'ambito della decisione di merito” un'istanza di revoca del
decreto cautelare presentata dalla convenuta (inc. DI.2010.543).
C. Il 18 agosto 2010 AO 1 e AO
2 si sono nuovamente rivolti al Pretore perché ordinasse il blocco di un conto
bancario intestato a AP 1 alla Banca __________ della __________. Statuendo l'indomani
inaudita parte, il Pretore ha disposto la misura richiesta, ordinando
all'istituto bancario di versare mensilmente fr. 1625.– a ciascuno degli istanti
(inc. DI.2010.1259).
D. Esperita l'istruttoria di
merito, al dibattimento finale del 20 luglio 2011 gli istanti hanno precisato
le richieste di contributo alimentare rispettivamente in fr. 2986.– mensili e
fr. 1631.– mensili fino al termine degli studi universitari, confermando
la richiesta di blocco del contro bancario e postulando una provvigione ad
litem di fr. 15 000.–. AP 1 ha prodotto
nuova documentazione e ha concluso una volta ancora per il rigetto dell'azione,
ribadendo la richiesta di revoca del decreto cautelare del 12 febbraio 2010.
E. Statuendo il 2 settembre
2011, il Pretore ha rifiutato la documentazione presentata dalla convenuta il
20 luglio 2011, obbligando quest'ultima a versare i seguenti contributi alimentari:
per AO
1:
fr. 2057.–
mensili dal dicembre 2008 al luglio 2010 e
fr. 1474.– mensili dall'agosto
2010 fino al termine degli studi;
per AO
2:
fr. 1474.–
mensili dal settembre 2009 al giugno 2011,
fr. 806.– mensili dal
luglio 2011 al novembre 2011 e
fr. 1474.– mensili dal
dicembre 2011 fino al termine degli studi.
Il
Pretore ha confermato inoltre il blocco del noto conto bancario, ordinando alla
Banca __________ della __________ di versare i contributi alimentari in favore
degli istanti. Le spese processuali di complessivi fr. 2500.– sono state
poste per tre decimi a carico degli istanti e per il resto a carico della
convenuta, tenuta a rifondere ai figli fr. 1500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta con un appello del 3 ottobre 2011 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta
l'azione o, in via subordinata, veder rinviare gli atti al Pretore per nuova
decisione. Nelle loro osservazioni del 25 novembre 2011 AO 1 e AO 2 propongono
di respingere l'appello. Su richiesta del vicepresidente della Camera, AP 1 ha
presentato un resoconto sull'esito della mediazione intrapresa presso il __________
di __________, le sue tassazioni del 2008, 2009, 2010 e le dichiarazioni
fiscali del 2011 e 2012, mentre AO 1 e AO 2 hanno prodotto il rispettivo
certificato di immatricolazione scolastica, il programma degli studi e la distinta
degli esami sostenuti. Su tali risultanze le parti hanno potuto esprimersi in
memoriali del 12 e 13 dicembre 2013.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenza intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni di mantenimento, trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese,
sono appellabili ora entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato,
vista l'entità dei contributi litigiosi. Quanto alla notificazione della
decisione impugnata, essa è avvenuta al patrocinatore della convenuta il 5 settembre
2011. Introdotto il 3 ottobre 2011, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato anzitutto che il rifiuto degli istanti di
intrattenere relazioni con la convenuta non si riconduce “a semplice e
ingiustificato incaponimento dei figli”. “Al di là della insindacabile scelta
della convenuta di cambiare sesso” – ha rilevato il Pretore – “resta il fatto
che i figli sono stati coinvolti loro malgrado in una procedura di divorzio molto
lunga e dolorosa per loro”, indipendentemente dalla circostanza che la
convenuta abbia compreso o meno tali sofferenze. A torto quest'ultima si opponeva
perciò alle richieste dei figli, invocando l'assenza di rapporti personali.
3. Secondo l'appellante
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni è ingiusto,
poiché costoro rifiutano da oltre sei anni ogni contatto. A mente sua la
mancanza di relazioni personali è imputabile a AO 1 e AO 2, i quali non hanno
mai accettato la separazione dei genitori e il suo cambiamento di sesso, né
hanno mai accolto i numerosi inviti a un riavvicinamento. Essa non può quindi
essere ridotta – sostiene – al ruolo di semplice “padre pagatore”.
a) Come
ha ricordato il Pretore, l'obbligo di mantenimento dell'art. 277
cpv. 2 CC dipende dall'insieme delle circostanze, comprese le relazioni personali
tra genitore e figlio. Ove la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla
sola condotta del figlio per essersi questi sottratto ai doveri che gli
incombono in virtù del diritto di famiglia, il contributo di
mantenimento può essere rifiutato. Particolare riserbo si impone tuttavia qualora
il comportamento del figlio si riconduca a un divorzio conflittuale dei genitori.
Se, nondimeno, dopo la maggiore età il figlio
continua a manifestare ostilità al genitore, pur comportandosi questi
correttamente verso di lui, ciò configura una colpa. In tal caso
una richiesta di contributo alimentare può essere respinta (DTF 129 III 379
consid. 4.2; sentenze del Tribunale federale 5A_560/2011 del 25 novembre 2011, consid.
4.1.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 497 e sentenza 5A_503/2012 del 4 dicembre 2012, consid.
3.3.2 con riferimenti; v. anche Piotet
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 277 CC).
b) Nella
fattispecie AO 1 e AO 2 non hanno più incontrato il padre dopo la separazione
dei genitori, risalente al 2005, i ragazzi non avendo mai accettato il
cambiamento di sesso da parte del padre, tant'è che durante la causa di
divorzio essi non si sono mai resi disponibili per un diritto di visita (perizia
del prof. __________ dell'8 maggio 2005, pag. 4 e 7; verbale del 17 luglio
2006, pag. 2; ordinanza dell'8 settembre 2006; verbale del 20 giugno 2007,
nell'inc. DI.2005.582 richiamato). Il tentativo di avviare un percorso di
riavvicinamento, poi, è fallito proprio perché “AO 1 e AO 2 non sembrano capire
l'utilità di un appoggio terapeutico nella loro complessa situazione familiare
che anche la madre non sembra favorire” (lettera della curatrice di
rappresentanza dei figli avv. __________ del 22 dicembre 2007 nell'inc.
DI.2005.582 richiamato), sicché per finire sono cessati altresì i contatti con
la curatrice (lettera 25 gennaio 2010 dell'avv. __________ nell'inc.
DI.2005.582 richiamato). Per converso è fuori dubbio che la causa di divorzio,
nella quale i figli sono stati coinvolti, sia risultata lacerante per i ragazzi.
Proprio in quel periodo inoltre il padre ha deciso di cambiare sesso, ciò che
ha acuito il disagio dei minori, i quali hanno dichiarato che mai avrebbero
accettato di vederlo un giorno “come donna” (doc. 2). In seguito AP 1 è
divenuta un personaggio pubblico e le sue vicissitudini personali sono state
ampiamente mediatizzate (doc. U e OO), ciò che ha finanche creato imbarazzo
sociale ai figli, allora adolescenti.
c) Per
quanto riguarda la mancanza di relazioni personali e il
comportamento di rifiuto mantenuto dai figli dopo la maggiore età (intervenuta
rispettivamente il 4 aprile 2008 e il 6 settembre 2009), dagli atti
risulta che il 4 marzo 2009 l'appellante ha cercato, per il tramite del
direttore dell'Istituto __________, di organizzare un incontro almeno con la
figlia, che però essa ha respinto (deposizione __________ del 17 maggio 2010:
verbali, pag. 2). Tale iniziativa, attestata anche da __________ (doc. 5; deposizione
del 17 maggio 2010: verbali, pag. 3), è stata confermata da AO 1, la quale ha
giustificato la propria scelta affermando che “dopo tutto quello che è stato, è
difficile rivederlo” (interrogatorio formale del 27 ottobre 2010, risposte n.
11 e 13). In seguito la figlia ha poi rifiutato qualsiasi contatto con il
genitore, dichiarando di non avere alcun interesse (interrogatorio formale di AO
1 del 27 ottobre 2010, risposta n. 12), mentre AO 2 ha detto di non voler
rincontrare il genitore perché ciò sarebbe stato “scioccante” (interrogatorio
formale del 27 ottobre 2010, risposte n. 10, 12). Nessuno dei due, in sostanza,
si è detto pronto a “ricostruire rapporti relazionali e affettivi con il padre”
(interrogatori formali del 27 ottobre 2010, risposte ad A).
d) In
esito all'aggiornamento della situazione ordinato in questa sede si evince che,
su impulso del Pretore, le parti si sono rivolte al __________ di __________
per una mediazione. Dal resoconto della mediatrice risulta che dopo due
incontri con AP 1, il 27 aprile e il 24 agosto 2011, e un incontro individuale con AO 1 e AO 2, il 22 luglio 2011, il 3
dicembre 2011 le parti si sono trovate alla sua presenza. Ne è risultato “il
desiderio di AP 1 di riprendere una relazione regolare con i suoi due figli, e
dall'altra una certa perplessità di costoro. AO 1 e AO 2 hanno chiesto tempo
per elaborare quanto successo nella loro realtà familiare e si sono accordati,
per il momento, di avere degli scambi via e-mail con la dott. AP 1”. La
mediatrice ha rilevato di non avere avuto dopo tale incontro “altri scambi con
loro, ritenendo opportuno lasciare ai figli il tempo necessario per
un'eventuale ripresa della relazione, al momento non matura”. Così, la mediazione
“ha permesso unicamente l'incontro tra i tre membri della famiglia, definendone
le posizioni” (riassunto di __________ del 10 ottobre 2013). Nell'aprile del
2012 AP 1 si è nuovamente rivolta a __________ per un incontro. Interpellati da
quest'ultima, i figli hanno comunicato di essere disponibili nel mese di
giugno, una volta conclusa la sessione d'esami, riservandosi di richiamare la
mediatrice dopo di allora (scambio di e-mail tra AP 1 e __________, prodotti il
26 settembre 2013). Non consta – né è preteso – che essi abbiano dato seguito a
tale disponibilità, né tanto meno che le parti si siano nuovamente incontrate.
e) Visto
quanto precede, non si può dire che i figli denotino una chiusura totale e
assoluta verso la convenuta, un tentativo di riavvicinamento essendo pur sempre
avvenuto. Certo, essi non hanno dato prova di grande indulgenza né si sono sforzati
di capire il travagliato iter di transizione che ha portato il padre, la cui
identità sessuale era labile da molti anni, a diventare donna. E invero essi
non hanno dato prova di particolare volontà nemmeno nell'intraprendere il
percorso terapeutico consigliato dal perito giudiziario durante la causa di divorzio.
Inoltre la mediazione tentata in tempi recenti è rimasta sostanzialmente
infruttuosa. D'altro lato non si deve trascurare che, pur riconoscendo le
sofferenze patite dai figli, l'appellante non si mostra molto incline nel
comprendere i disagi provocati da una scelta sicuramente legittima, ma difficile
da assimilare per ragazzi allora adolescenti e tanto più
ostica
da condividere per la vasta eco mediatica che ha acuito l'imbarazzo sociale dei
figli. L'appellante si è adoperata per cercare un riavvicinamento, ma oggettivamente
Fatti
i ragazzi faticano ancora oggi a vederla nella sua nuova identità. L'origine
della mancanza di contatti non può dunque essere
ascritta
a loro colpa esclusiva e non preclude loro, di conseguenza, il diritto a un
contributo di mantenimento (cfr. DTF 129 III 379 consid. 4.2; v. anche sentenza
del Tribunale federale 5C.205/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 5.2). Né entra
in linea di conto una riduzione del contributo, la colpa dei figli non potendo
nemmeno ritenersi – dopo quel che si è spiegato – grave al punto da
giustificare un'eventuale decurtazione del contributo (sentenza del Tribunale
federale 5A_560/2011 del 25 novembre 2011, consid. 4.1.2, in: FamPra.ch 2012 pag.
496). Si tratta piuttosto di una situazione dolorosa per entrambe le parti cui concorrono
fattori oggettivi di incomunicabilità. Su questo punto l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
4. In merito all'entità dei
contributi alimentari, il Pretore ha appurato che al momento in
cui ha promosso causa AO 1 frequentava il liceo dell'Istituto __________
a __________ e che, ottenuta la maturità nell'estate del 2010, essa si è iscritta
alla facoltà di linguistica italiana e inglese dell'Università di __________.
Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3086.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione
fr. 780.–, premio della cassa malati fr. 212.90, spese scolastiche
fr. 875.–, trasferte fr. 18.10) dalla maggiore età (4 aprile 2008) fino al
termine del liceo (luglio del 2010) e in fr. 2211.– mensili dopo di allora
(identiche voci di spesa, salvo quelle riguardanti il liceo privato).
Quanto a AO 2, il Pretore ha
constatato che quando era stata intentata causa egli era studente al liceo
cantonale di __________, mentre al momento del giudizio stava assolvendo la
scuola reclute e manifestava l'intenzione di iscriversi alla facoltà di
economia all'Università a __________. Il suo fabbisogno minimo è stato fissato
così in fr. 2100.– mensili (corrispondente alle medesime poste riconosciute nel
fabbisogno della sorella, tranne i costi del liceo privato), ridotti a fr.
1210.– mensili nel periodo compreso tra il luglio e il novembre del 2011
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 550.–, locazione fr. 780.–, meno
il soldo militare di fr. 120.–). Per il Pretore, poi, come studenti i figli non
sono in grado di sopperire al loro fabbisogno. A parte la possibilità
di svolgere qualche lavoro accessorio durante le vacanze estive,
egli ha ritenuto
che l'impegno necessario per concludere proficuamente e speditamente gli studi
universitari non si concilia con l'obbligo di intraprendere un'attività
lucrativa, tanto meno considerando le possibilità economiche dei genitori.
Relativamente alla convenuta,
medico generalista con studio proprio a __________,
il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 8916.– mensili e il
fabbisogno minimo in fr. 4100.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, riscaldamento fr. 50.–, premio
della cassa malati fr. 502.10, assicurazione AVS 153.45, più un margine
del 20%), onde una disponibilità di fr. 4816.–. Quanto a __________,
il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 6500.– mensili a fronte
di un fabbisogno minimo di fr. 4178.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati
fr. 500.–, assicurazione dell'automobile fr. 166.–, assicurazione
della mobilia fr. 58.–, imposta di circolazione fr. 58.–, più un margine
del 20%). Nelle condizioni descritte il Pretore ha ritenuto che la convenuta
possa assicurare proporzionalmente i due terzi del mantenimento dei figli,
versando i seguenti contributi:
per AO
1:
fr. 2057.–
mensili dal dicembre del 2008 al luglio del 2010 e
fr. 1474.– mensili dall'agosto del
2010 alla fine degli studi;
per AO
2:
fr. 1474.–
mensili dal settembre del 2009 al giugno del 2011;
fr. 806.– mensili dal luglio
al novembre del 2011 e
fr. 1474.– mensili dal
dicembre del 2011 alla fine degli studi.
5. Riguardo
alla frequentazione dell'Università da parte della figlia AO 1, AP 1 nulla le
rimproverava nell'appello. In esito all'aggiornamento dell'istruttoria essa
lamenta però una certa lungaggine negli studi, ciò che “è palesemente contrario
a quanto previsto dall'art. 277 cpv. 2 CC”. Ora, l'obbligo di mantenimento
verso un figlio maggiorenne dura finché la formazione “possa normalmente
concludersi” (art. 277 cpv. 2 in fine CC; DTF 114 II 207 consid. 3; Piotet in: Commentaire romand, op. cit.,
n. 14 ad art. 163). Ciò significa che il figlio deve dedicarsi alla formazione
scelta con zelo, ovvero con tutta la buona volontà, anche senza essere
costretto a dimostrare attitudini eccezionali (DTF 130 V 238 consid. 3.2, 117
Considerandi
II 129 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 5A_563/2008 del 4 dicembre
2008, consid. 4.1 in: FamPra.ch 10/2009 pag. 522).
Nella fattispecie AO 1 ha
iniziato gli studi all'Università a __________ nell'autunno del 2010 e ha
conseguito finora 102 crediti formativi allorché ne occorrono, di regola, 180
per raggiungere il bachelor, ottenibili – per ammissione dell'appellante – in
sei semestri. La ragazza sembra accusare quindi un certo ritardo nel percorso
di apprendimento, tanto più che i crediti ottenuti non riguardano il secondo
ciclo di studi, contrariamente a quanto essa sembra sostenere. Sta di fatto che
finora costei non può dirsi
avere trascurato o ritardato la
formazione, né risulta dar prova di scarsa diligenza o perdere tempo, tanto
meno se si pensa che ha superato gli esami organizzati. Determinante non è, del
resto, la durata minima teorica del ciclo di studi intrapreso, ma l'interesse,
l'impegno e l'assiduità che manifesta un figlio verso una determinata
formazione, ciò che non è in discussione nel caso specifico. Un ritardo dovuto
a un insuccesso occasionale o a un breve periodo inconcludente non basta
inoltre per procrastinare i tempi in maniera inusuale (DTF 117 II 129 consid.
3b).
6.
L'appellante reputa che AO
1.
possa abbinare lo studio a un'attività lucrativa, come fanno statisticamente
l'80% degli studenti universitari. A suo parere il contributo alimentare per la
figlia va dunque dimezzato o quanto meno sospeso tra la fine del semestre
primaverile e l'inizio del semestre autunnale.
a) Secondo
l'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento
nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio si
sostenga da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. La capacità
economica dei figli va considerata quand'anche i genitori abbiano mezzi
sufficienti. Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla sua formazione
facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito (RtiD I-2008 pag.
1028.
n. 28c). Dandosi il caso, gli si può imputare un
reddito ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, consid. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 pag. 480; sentenza 5A_685/2008
del 18 dicembre 2008, consid, 3.2.1, in: SJ 132/2010 pag. 110), sempre che tale
introito possa essere effettivamente conseguito, tenuto
conto della formazione, dell'età, dello stato di salute del ragazzo e della
situazione in cui versa il mercato del
lavoro (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2007 del 3 settembre 2007, consid. 3.1.2
con rinvio a DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) Nella
fattispecie risulta che durante le vacanze estive liceali AO 1 aveva svolto
un'attività lucrativa, mentre dopo l'inizio dell'Università non ha più trovato
un impiego (interrogatorio formale del 27 ottobre 2010, risposta n. 4 e 6).
Dalla documentazione assunta in questa sede si evince che quanto meno nel
giugno del 2011 e nel luglio del 2013 essa è poi riuscita a lavorare come
cameriera per il ristorante “__________” di __________, guadagnando fr. 18.68
lordi orari. Si può ragionevolmente presumere dunque che almeno dal termine del
semestre accademico primaverile fino all'inizio di quello autunnale
(generalmente tra l'inizio giugno e metà settembre: www.__________.ch), come in sintesi pretende l'appellante,
essa si attivi di conseguenza. La ragazza sostiene di avere interrotto
quell'attività per “concentrarsi al massimo sugli studi” (lettera del 14
novembre 2013, pag. 2). Un lavoro collaterale ridotto come quello citato in un
periodo durante il quale non si tengono lezioni né esami non appare tuttavia
inconciliabile con il piano di studi. A AO 1 va ascritto così un reddito da
giugno a metà settembre attorno ai fr. 470.– mensili, identico alla somma che
essa ha guadagnato nel luglio del 2013. Ne deriva una media di fr. 135.–
mensili l'anno a decorrere dal 1° agosto 2010.
7.
Afferma l'appellante che
dal fabbisogno minimo di AO 1, calcolato dal Pretore in fr. 3086.– mensili
dalla maggiore età (4 aprile 2008) fino al termine del liceo (luglio del 2010)
e in fr. 2211.– mensili dopo di allora, bisogna “detrarre la riduzione del
costo calcolato per l'affitto”. Essa contesta inoltre la retta del liceo __________
frequentato dalla figlia, rilevando che trasferire la figlia dalla scuola
privata al liceo pubblico non avrebbe compromesso nulla, vista la qualità della
scuola pubblica nel Ticino e il fatto che ad ogni buon conto AO 1 ha ripetuto
il secondo anno di liceo. A suo avviso poi dall'agosto del 2010 il costo delle
trasferte (fr. 18.10 mensili) non appare più giustificato, mentre la locazione
va “rivista e ridotta”, la ragazza abitando a __________ dai nonni paterni.
a) In
merito al fabbisogno minimo della ragazza fino al luglio del 2010, risulta che AO
1, dopo avere frequentato le scuole medie all'Istituto __________, nel
settembre del 2005 ha cominciato il liceo nello stesso istituto. Per ammissione
dell'appellante tale scelta era stata concordata dai genitori. Anzi, proprio AP
1.
aveva trovato la scuola privata alla figlia (doc. 3). È possibile che un
passaggio al liceo pubblico non avrebbe compromesso i risultati formativi.
Resta il fatto che in concreto l'appellante non spiega perché al terzo anno di
liceo la figlia andasse trasferita altrove. Non si disconosce l'onere gravoso della
retta scolastica, ma non consta che a quel momento la disponibilità economica
dei genitori fosse tale da giustificare un cambiamento. Sotto questo profilo il
giudizio impugnato resiste senz'altro alla critica.
b) Per
quel che riguarda i costi di trasferta, l'appellante li definisce
ingiustificati, ma non pretende che a __________ la figlia non adoperi i mezzi
pubblici per raggiungere l'Università, né va ignorato che nel fabbisogno minimo
di AO 1 il Pretore non ha riconosciuto alcun esborso per il materiale
scolastico. In condizioni del genere non è il caso di stralciare la spesa di
fr. 18.10 mensili dal fabbisogno minimo.
c) Circa il costo dell'alloggio, il Pretore l'ha
ammesso in fr. 780.– mensili senza motivazione. I figli avevano indicato
tale cifra, in realtà, ispirandosi ai criteri applicabili per la definizione
dei contributi alimentari in favore di minorenni (petizione, pag. 6 seg.).
Trattandosi di figli maggiorenni, il relativo fabbisogno non va più determinato
tuttavia in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, ma – come per tutti i
maggiorenni – secondo le regole del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 153). E
per quanto attiene alle spese d'abitazione, in caso di comunione domestica esse
“devono essere in linea di principio ripartite proporzionalmente”: FU 68/2009
pag. 6293 in alto; I CCA, sentenza 11.2012.14 del 19 aprile 2013, consid.
5).
In
concreto risulta che __________ versa una pigione di complessivi fr. 2288.60
mensili (canone fr. 1957.–, posteggio fr. 103.–, acconto per le spese
accessorie fr. 200.–, abbonamento alla televisione cavo fr. 28.60: doc. AA).
La comunione domestica essendo formata da tre persone, il costo dell'alloggio
di AO 1 va stabilito in un terzo di quello pagato dalla madre (senza il posto
auto), ovvero in fr. 730.– mensili arrotondati. Dall'agosto del 2010 in poi mancano dati precisi sulla situazione logistica della figlia, studente all'Università di __________.
L'appellante sostiene che la locazione vada “rivista e ridotta”, la ragazza
abitando dai nonni paterni. A prescindere dal fatto però che mancano elementi
per valutare l'entità dell'eventuale modifica, l'interessata nemmeno indica di
quanto debba essere decurtata la spesa. E contestazioni pecuniarie vanno
cifrate, alla stessa stregua delle pretese pecuniarie, sotto pena di
irricevibilità (DTF 137 III 617). Ne segue, in condizioni siffatte, che il
fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr. 3036.– mensili dal dicembre del
2008.
al luglio del 2010 e in fr. 2161.– mensili dopo di allora.
8.
Per quel che riguarda AO 2,
l'appellante rileva che durante la scuola reclute il figlio ha semplicemente
manifestato l'intenzione di frequentare l'Università di __________, il cui
termine di immatricolazione per il semestre autunnale 2011 è scaduto il 30
aprile 2011 senza che sia stata provata alcuna iscrizione. Il contributo di
mantenimento dal dicembre del 2011 risulta perciò, a suo dire, ingiustificato.
L'appellante sostiene inoltre che durante il servizio militare il coscritto
percepisce, oltre al soldo giornaliero, un'indennità per perdita di guadagno di
fr. 1860.– mensili (fr. 62.– il giorno) e che nel corso di tale periodo il
minimo esistenziale non deve solo essere dimezzato, come reputa il Pretore, ma
stabilito in fr. 320.– mensili, per 22 o 23 giorni il figlio essendo
completamente spesato dalla Confederazione. Durante il servizio militare AO 2
sarebbe dunque in grado di coprire interamente il proprio fabbisogno mimino,
fermo restando che in quest'ultimo non si giustifica di riconoscere spese di
trasporto per fr. 18.10 mensili e che – come per la sorella – il costo
dell'alloggio va rivisto al ribasso. Infine, quand'anche frequentasse l'università,
AO 2 potrebbe svolgere durante le vacanze estive un'attività lucrativa tale da
permettergli di far fronte alle proprie esigenze.
a) Le
riserve dell'appellante in merito alla formazione di AO 2 risultano superate.
Dalla documentazione prodotta in appello risulta difatti che, ultimata la
scuola reclute, il figlio ha seguito un corso d'inglese all'Università di __________,
ottenendo nel luglio del 2012 il relativo certificato di frequenza, e che dal
semestre autunnale del 2012 è iscritto alla facoltà di economia all'Università
di __________. Finora egli ha ottenuto 51 crediti formativi, risultato che
appare in linea con l'impegno richiesto e che nemmeno l'appellante critica.
b) A
ragione l'appellante fa valere invece che ogni milite – indipendentemente dal
fatto che abbia esercitato o no un'attività lucrativa – ha diritto di percepire
durante la scuola reclute, oltre al soldo, un'indennità giornaliera di fr. 62.–
per perdita di guadagno (art. 1 e 4 della legge federale sulle
indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità:
RS 834.1). Il diritto a tale indennità, come quello al
soldo, sussiste anche in caso di congedo generale, di congedo generale lungo e
per giorni di viaggio in congedo personale (www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst/
allgemeines/finanzielle). Dal luglio al novembre del 2011 AO 2 ha percepito
così un soldo di fr. 4.– giornalieri e un'indennità per perdita di guadagno di
fr. 62.– per complessivi fr. 1980.– mensili. Tale somma è più che sufficiente
per sovvenzionare il fabbisogno minimo di fr. 1210.– mensili fissato dal
Pretore durante il periodo in cui AO 2 ha assolto la scuola reclute. Ed è
sufficiente anche per coprire il fabbisogno minimo di fr. 1980.– mensili che il
figlio fa valere nelle osservazioni all'appello (pag. 9), chiedendo di portare
il minimo esistenziale dai fr. 550.– fissati dal Pretore ai fr. 1200.– mensili
previsti dal diritto esecutivo.
c) Quanto
alle spese di alloggio e di trasferta, vale quanto si è rilevato per AO 1 (consid.
7b e 7c). In definitiva il fabbisogno minimo di AO 2 risulta di fr. 2161.–
mensili dal settembre del 2009 al giugno del 2011 e dal dicembre del 2011 in poi.
d) Quanto
all'attività lucrativa, è pacifico che – come AO 1 – ai tempi del liceo AO 2
lavorava durante le vacanze estive. Dopo avere cominciato a frequentare
l'università egli sostiene tuttavia di non essere più riuscito a trovare
un'occupazione durante l'estate. Inoltre egli non intende “tralasciare lo
studio in favore di un lavoro infrasettimanale” (lettera del 14 novembre 2013,
pag. 2). L'appellante obietta che il figlio “non avrà certamente problemi a
trovare occupazioni estive”, come fa la maggior parte degli studenti. Sta di
fatto che un reddito ipotetico non può fondarsi su considerazioni meramente
astratte. AO 1 per finire ha trovato un'attività estiva, sicché agli atti figura
almeno un punto di riferimento. Nulla è dato di prevedere sulla concreta
capacità lucrativa di AO 2. D'altro lato non bisogna dimenticare però che, come
ha accertato il Pretore, AO 2 dispone di risparmi per complessivi 20 000.– che possono essere messi a disposizione
per il finanziamento degli studi superiori (sopra, consid. 6a), tanto più che
la situazione finanziaria dei genitori non permette di finanziare interamente
il suo fabbisogno minimo. Appare equo dunque che
dopo la fine della scuola reclute il giovane utilizzi fr. 330.– mensili
per cinque anni, lasso di tempo entro il quale egli dovrebbe normalmente
terminare la sua formazione.
9.
L'appellante contesta poi
il proprio reddito di fr. 8916.– mensili stabilito dal
Pretore, dolendosi che non siano state considerate le ragguardevoli spese
legali da lei esposte nei conti d'esercizio 2008 e 2009 per impugnare la
decisione con cui l'autorità ticinese le aveva sospeso nel 2005 l'autorizzazione all'esercizio della professione. Essa sottolinea inoltre che nei bilanci annui
figura anche il costo di “un'abitazione necessaria a raggiungere brevemente e
tempestivamente lo studio medico di __________ in occasione dei picchetti e
delle guardie mediche”, ciò che giustifica di riconoscerle l'esborso di fr.
1350.
– mensili.
a) Il
Pretore ha accertato il reddito della convenuta fondandosi sulla dichiarazione
d'imposta 2008, dalla quale risultano entrate per complessivi fr. 155 315.–, soggiungendo che “le deduzioni
indicate dalla convenuta (fatti salvi gli oneri per contributi alimentari già
indicati in fr. 103 000.– nel 2006 e non ritenuti dall’autorità fiscale, cfr. doc. 17)
portano ad un imponibile complessivo di
circa fr. 107 000.– annui, ovvero
fr. 8916.– mensili”. A mente del primo giudice i dati successivi al 2008 sono poco attendibili,
poiché “forzati e attinenti a periodi successivi all'istanza del dicembre 2009 a cui la convenuta si è opposta fermamente”. Le spese legali di fr. 3000.– mensili esposte nel
conto economico del 2009, in particolare, risultano sproporzionate per la
gestione dello studio medico, onde la deduzione “che la convenuta abbia
inserito costi legali inerenti le procedure che la oppongono ai famigliari nel
rendiconto dello studio medico”. Inoltre nel medesimo rendiconto figura una
spesa di fr. 3500.– mensili per la locazione dello studio medico quando il
contratto di locazione attesta una pigione di fr. 2000.– mensili più un acconto
di fr. 150.– per le spese accessorie. Per il Pretore i costi dello studio
medico “appaiono forzati al rialzo e solo togliendo i costi legali e i
fr. 1350.– mensili ingiustificati dell'affitto l'esercizio
avrebbe prodotto un utile”. In conseguenza di ciò egli si è fondato unicamente
sul bilancio del 2008.
b) Trattandosi
di definire il reddito di un lavoratore indipendente, occorre accertare quello
medio, calcolato sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da compensare
eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto
perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo contabilità,
ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate
eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati
(RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio
vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze,
essere esclusi dalla media. In caso di costante flessione o di costante aumento
dei redditi fa stato invece – come per i
lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del
Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio
2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; I
CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013,
consid, 5a).
c) Dagli
atti si evince che in concreto il Dipartimento della sanità e della socialità
ha sospeso il 13 aprile 2005 la convenuta, in via cautelare e con effetto
immediato, dall'autorizzazione al libero esercizio della professione, esercitata
dal 1995 in uno studio medico a __________, “per sospetta decadenza dei
presupposti d'ordine psichico”. AP 1 è insorta contro il provvedimento prima
davanti al Consiglio di Stato, che l'ha confermato, e in seguito davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, che con decreto del 25 gennaio 2006 ha stralciato il ricorso per desistenza. Una richiesta di riammissione al libero esercizio della
professione, formulata il 14 febbraio 2007, è poi stata respinta dal
Dipartimento e confermata il 25 settembre 2007 dal Consiglio di Stato. Se
non che, in esito a un ricorso del 12 ottobre 2007 presentato da AP 1, con
sentenza del 13 dicembre 2007 (inc. 52.2007.353) il Tribunale cantonale
amministrativo ha annullato tale decisione e riammesso la ricorrente al libero esercizio
della professione. Nel frattempo, tra l'ottobre del 2006 e il giugno del 2008, AP
1.
ha lavorato come assistente medico nel Canton Zurigo, guadagnando fr. 6500.–
mensili. Dopo la decisione del Tribunale cantonale amministrativo, nell'agosto
del 2008, essa ha riaperto uno studio medico a __________.
d) In
ottemperanza all'aggiornamento istruttorio la convenuta ha prodotto le
tassazioni dal 2008 al 2011, le dichiarazioni d'imposta del 2011 e 2012, come pure i conti economici dal 14 luglio al 31
dicembre 2011 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Ora, l'autorità fiscale ha
accertato nel 2008 redditi per complessivi fr. 169
775.
– annui (fr. 64 492.– da
attività dipendente principale, fr. 90 000.–
da attività indipendente principale e fr. 14 704.–
da attività indipendente accessoria), nel 2009 redditi per complessivi fr. 60 275.– (fr. 30 000.–
da attività indipendente principale, fr. 30 000.–
da altri redditi e fr. 275.– da titoli e capitali), nel 2010 redditi per
complessivi fr. 44 712.– (fr. 41 500.– da attività indipendente principale,
fr. 3200.– da altri redditi e fr. 12.– da titoli e capitali) e dal
1° gennaio al 13 luglio 2011 redditi per complessivi fr. 21 900.–. Il 14 luglio 2011 l'interessata ha trasferito il domicilio fuori confine. Dopo di allora i rendiconti dello studio
medico attestano un utile d'esercizio di fr. 31 976.–
per la seconda metà del 2011 e di fr. 45 747.–
per il 2012.
e) Come
detto, nella fattispecie il Pretore ha tenuto conto soltanto della
dichiarazione d'imposta 2008 (doc. 14), salvo trascurare che all'utile
d'esercizio di quell'anno (fr. 75 540.–) la contribuente aveva cumulato un
reddito da attività dipendente di fr. 64 492.–.
Dal 2009 tuttavia AP 1 lavora unicamente in proprio. Nulla giustifica perciò di
fissare le sue entrate addizionando al reddito da indipendente quello che
conseguiva come dipendente. Mettendo da parte il reddito da attività dipendente
e non ravvisandosi motivi per scostarsi dagli accertamenti fiscali, le entrate
dell'interessata risultano in media fr. 61 860.– annui, pari a fr. 5155.– mensili. Contrariamente all'opinione degli
opponenti, poi, non consta che i rendiconti dello studio contemplino spese
private esorbitanti, tanto meno se si pensa che il risultato è sostanzialmente
in linea con quelli passati al vaglio dell'autorità tributaria.
È
vero che il reddito dell'appellante, medico generalista FMH, specialista in
dietologia e con esperienza ultraventennale, risulta inferiore alla
retribuzione dell'aiuto medico da lei medesima assunta (fr. 5300.– mensili: lettera
del 26 marzo 2010 nel fascicolo “corrispondenza e citazioni”), come pure al
guadagno che essa conseguiva nel 2007 a __________ come medico dipendente (fr. 10 000.– mensili lordi: contratto di lavoro con il
dott. __________ nell'inc. DI.2005.582 richiamato) e a quello medio di un
medico generalista nel Cantone Ticino (fr. 80 000.–:
www.__________). Non consta però che essa sia inoperosa, né un'eventuale
scarsità di pazienti può esserle rimproverata. Un reddito ipotetico è
imputabile a chi consegue redditi insufficienti rispetto alla sua capacità lucrativa,
non a chi esercita normalmente una professione consona alle sue attitudini, sia
pure come indipendente. Non consta infine – né è preteso – che l'interessata
fruisca di altri redditi. Non soccorrono gli estremi quindi per distanziarsi nella
fattispecie dagli accertamenti fiscali.
10.
Quanto al fabbisogno minimo
dell'appellante, calcolato dal Pretore in fr. 4100.– mensili (fr. 3405.55 più
un margine del 20%), esso non è di per sé contestato. Tuttavia non si deve
dimenticare che dal luglio del 2011 AP 1 risiede a __________ (__________). E
in Italia il costo della vita è notoriamente inferiore a quello svizzero
(sentenza del Tribunale federale 5A_462/2010 del 24 ottobre 2011,
consid. 3.1), soprattutto in borghi dislocati dai grandi centri. Il costo
dell'alloggio riconosciuto dal Pretore in fr. 1500.– mensili, ad esempio, è
sostenibile per quanto riguarda le locazioni praticate nel Cantone Ticino, ma
appare eccessivo per una persona sola che abiti a __________. Tutto ponderato,
di conseguenza, dal momento in cui la convenuta si è trasferita in Italia il
fabbisogno minimo di fr. 3405.– mensili deve equamente ritenersi comprendere
anche la citata maggiorazione del 20%. Ne discende che fino al 1° luglio 2011
la disponibilità di AP 1 va accertata in fr. 1055.– mensili per poi attestarsi a
fr. 1750.– mensili.
11.
Relativamente alla situazione economica di __________, l'appellante
lamenta che il Pretore abbia riconosciuto a quest'ultima un costo dell'alloggio
di fr. 1500.– mensili, il quale sommato al costo dell'alloggio di
complessivi fr. 1520.– mensili incluso nel fabbisogno minimo dei figli comporta
un'esagerazione di fr. 3020.– mensili. Essa contesta inoltre il
modo in cui il Pretore ha suddiviso l'onere di mantenimento dei figli tra i
genitori, affermando che il riparto deve avvenire in ragione di metà ciascuno,
tanto più che la frequentazione del liceo privato da parte di AO 1 è stata voluta
dalla madre.
a) __________
paga in concreto una pigione di fr. 2288.60 mensili (doc. AA). Nel fabbisogno
minimo questa Camera le riconosce un costo dell'alloggio, dedotta la quota
calcolata nel fabbisogno minimo dei figli (fr. 730.– mensili ciascuno: consid.
7c), di fr. 830.– mensili, posteggio compreso. Dopo la partenza dei figli per l'Università di __________
(nel luglio del 2010 AO 1, dopo la scuola reclute AO 2) tale spesa dovrebbe
di per sé rimanere invariata. Ciò costituirebbe tuttavia una disparità di trattamento
palmare rispetto al costo dell'alloggio che si vede riconoscere l'appellante
(fr. 1500.– mensili fino al momento in cui ha lasciato la Svizzera). Senza
avallare la spesa effettiva di __________ (fr. 2280.60 mensili), la cifra di
fr. 1500.– stimata dal Pretore merita dunque conferma.
b) La
vicendevole partecipazione al mantenimento dei figli va fissata di regola in
proporzione alle possibilità economiche dei genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 108 ad art.
277.
CC). La chiave di riparto, in altri termini, deve orientarsi al rispettivo
margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c) e invano
l'appellante critica tale principio. Che a suo tempo AO 1 abbia continuato a
frequentare il liceo privato per volontà della madre poco importa (sopra,
consid. 7a). Comunque sia, nella fattispecie l'appellante medesima chiede di
suddividere in parti uguali la partecipazione dei genitori al mantenimento dei
figli. Da tale ammissione non v'è motivo di scostarsi.
12.
Riassumendo, AO 1 ha un
fabbisogno minimo di fr. 3036.– mensili dal dicembre del 2008 al luglio del 2010
e di fr. 2161.– mensili dopo di allora, a fronte di un reddito di fr. 135.–
mensili dal 1° agosto 2010. AO 2 ha un
fabbisogno minimo di fr. 2161.– mensili dal 1° settembre 2009 al 30 giugno
2011, interamente coperto per la durata della scuola reclute, e nuovamente di
fr. 2161.– mensili dal 1° dicembre 2011 a fronte di un reddito di fr. 330.– mensili fino al 30 novembre 2016. AP 1 ha un reddito di fr. 5155.– mensili
e un fabbisogno minimo di fr. 4100.– mensili fino al 1° luglio 2011,
rispettivamente di fr. 3405.– mensili dopo di allora. __________ dispone di
redditi per fr. 6500.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.
4178.
– mensili. L'appellante medesima chiedendo di suddividere in parti uguali
la partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli, i contributi alimentari
a suo carico risultano i seguenti:
Per AO
1:
fr.
1055.
– mensili dal 1° dicembre 2008 al 30 agosto 2009,
fr.
530.
– mensili arrotondati dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2011;
fr.
1055.
– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2011;
fr.
875.
– mensili dal 1° dicembre 2011 fino al termine degli studi;
Per AO
2:
fr.
530.
– mensili arrotondati dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2011;
fr.
875.
– mensili arrotondati dal 1° dicembre 2011 fino al termine degli studi.
Tra il luglio e il novembre del
2011.
il contributo alimentare per AO 1 risulta, invero, lievemente più alto
rispetto alla metà del fabbisogno minimo (fr. 1015.–), ma equitativamente non
si giustifica di ridurlo, poiché negli altri periodi esso riesce inferiore alla
quota che sarebbe a carico dell'appellante.
13.
Quanto al blocco del conto
dell'appellante alla Banca __________ della __________, l'appellante neppure si
confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui tale provvedimento si
giustifica perché la convenuta non ha mai ottemperato all'ordine di versare i
contributi alimentari decretati in via cautelare. Su tale argomento dunque
l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
14.
L'appellante censura infine
la provvigione ad litem che il Pretore ha riconosciuto ai figli,
sostenendo che questa non può essere concessa nell'ambito di un'azione di
mantenimento. A torto. L'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti di
figli maggiorenni comprende in effetti, per principio, anche l'aggravio correlato
a spese legali e di patrocinio (DTF 127 I
208.
consid. 3f; I CCA, sentenza inc. 11.2004.148 del 24 settembre 2007,
consid. 11). Quanto alla chiave di riparto operata dal Pretore su questo punto,
essa non è censurata dalla convenuta. Al riguardo l'appello manca perciò di
consistenza.
15.
Le spese del giudizio
odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Valutata la
sostanziale riduzione dei contributi alimentari ottenuta dall'appellante,
equitativamente si giustifica di suddividere tali costi a metà e di compensare
le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del
Dispositivo
dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che vanno
suddivisi nella medesima proporzione.
16. Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2. AP 1 è condannata a versare i
seguenti importi a titolo di contributo alimentare per i figli:
2.1.1 Per AO
1:
fr. 1055.– mensili dal 1° dicembre 2008 al 30
agosto 2009;
fr. 530.– mensili dal 1° settembre 2009 al
30 giugno 2011;
fr. 1055.– mensili dal 1° luglio al 30
novembre 2011;
fr. 875.– mensili dal 1° dicembre 2011 fino
al termine degli studi.
2.1.2 Per AO
2:
fr. 530.– mensili dal 1° settembre 2009 al
30 giugno 2011;
fr. 875.– mensili dal 1° dicembre 2011 fino
al termine degli studi.
3. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 2500.– sono poste per metà a carico degli istanti in solido e
per l'altra metà a carico della convenuta, compensate le ripetibili.
Per
il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza
impugnata è confermata.
II. Le
spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per
metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà a carico di AO 1 e AO 2 in
solido, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).