11.2011.152
Divorzio pendente all'estero: provvedimenti cautelari chiesti in Svizzera
24 ottobre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2011.152
Data decisione, Autorità:
24.10.2011, ICCA
Titolo:
Divorzio pendente all'estero: provvedimenti cautelari chiesti in Svizzera
DISPOSIZIONI GENERALI
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 31 CL
art. 276 CPC
art. 10 LDIP
Incarto n.
11.2011.152
Lugano,
24 ottobre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2011.19
(divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con istanza del 2 agosto 2011 da
AP 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1,)
contro
AO 1,
(patrocinato dall'avv. PA 2,);
giudicando
sull'appello presentato il 10 ottobre 2011 da AP 1
contro la decisione del 28 settembre 2011 con cui il Pretore ha respinto l'emanazione
di provvedimenti cautelari;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1958) e AP 1 (1963), cittadini
belgi, si sono sposati a __________, nelle __________, l'11 marzo 2001. Dal
matrimonio non sono nati figli. I coniugi sono domiciliati a __________. Il
marito lavora come direttore global talent sourcing per la __________ di
__________, la moglie è segretaria a tempo pieno per la __________ a __________.
Fatti
I coniugi si sono separati all'inizio di aprile 2011, quando il marito è andato
ad abitare altrove, pur senza costituire (ancora) un domicilio proprio.
B. Il 3
giugno 2011 AO 1 ha promosso causa di divorzio davanti al Tribunale di primo
grado di Bruxelles, 27ª
sezione, postulando provvedimenti cautelari. AP 1 si è costituita in giudizio con
il patrocinio di un suo avvocato. Il presidente del tribunale ha convocato le
parti a un'udienza del 19 ottobre 2011 per la trattazione orale della causa.
C. Il 2
agosto 2011 AP 1 ha presentato un'istanza di provvedimenti cautelari al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord perché il marito fosse condannato a
versarle un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili retroattivamente dal
mese di aprile. Con decisione presa l'indomani senza contraddittorio il Pretore
ha obbligato AO 1 a erogare all'istante un contributo alimentare di fr. 3500.–
mensili da quel momento, citando le parti alla discussione del 19 settembre
2011, poi rinviata al 26 settembre successivo. In tale circostanza il convenuto
ha proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito.
Statuendo il 28 settembre 2011, il Pretore ha respinto l'istanza per incompetenza,
ponendo le spese giudiziarie di fr. 700.– a carico di AP 1, tenuta a rifondere
al marito fr. 1300.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10
ottobre 2011 in cui chiede che, accordato al ricorso effetto sospensivo, il giudizio
in questione sia annullato, sia accertata la competenza del Pretore e l'incarto
sia ritornato a quest'ultimo perché si pronunci sull'istanza. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di
divorzio (art. 276 CPC) sono emanate con la procedura degli art. 261 segg. CPC
e sono appellabili nel termine di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato.
Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello è inoltre tempestivo e, come tale,
ricevibile.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha riassunto le condizioni che disciplinano la
competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a emanare provvedimenti
cautelari in una causa di divorzio pendente all'estero. Egli ha ricordato anzitutto
che l'art. 31 CLug (“provvedimenti provvisori e cautelari”) non regola in sé
competenza alcuna, ma rinvia alle relative disposizioni nazionali, per quanto
riguarda la Svizzera all'art. 10 LDIP in particolare. E secondo la giurisprudenza
relativa a quest'ultima disposizione il giudice svizzero può adottare
provvedimenti cautelari solo se il diritto applicabile dal giudice estero non
prevede una normativa analoga a quella dell'art. 276 CPC (art. 137 vCC), se i
provvedimenti cautelari ordinati dal giudice estero non possono essere eseguiti
al domicilio svizzero del coniuge (o dei coniugi), se provvedimenti sono
necessari per assicurare la futura esecuzione su beni posti in Svizzera, se sussiste
pericolo imminente o se non si può contare sul fatto che il giudice estero
decida entro un termine adeguato. Nessuna di tali premesse risultando adempiuta,
nella fattispecie il Pretore si è dichiarato incompetente a statuire.
3.
L'appellante
sostiene in primo luogo che l'azione di divorzio promossa dal marito è
destinata al rigetto, sia perché non è data la competenza del tribunale belga,
nessuno dei coniugi essendo domiciliato in quel Paese, sia perché fanno difetto
i presupposti degli art. 114 o 115 CC, applicandosi davanti al tribunale belga
il diritto svizzero. Ora, a parte il fatto che in materia di divorzio i tribunali
belgi sembrano essere competenti a statuire quand'anche le parti non siano
domiciliate in Belgio, purché si tratti di cittadini belgi (art. 3 par. 1 lett.
b del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27
novembre 2003 [regolamento Bruxelles IIbis], art. 42 n. 4 del Codice belga di diritto internazionale
privato), il presumibile esito dell'azione di merito non impedisce per adesso
la valida litispendenza davanti al giudice estero. Se mai la competenza del
giudice svizzero potrebbe reputarsi data nel caso in cui la decisione belga non
potesse essere riconosciuta in Svizzera (DTF 134 III 328 consid. 3.3), ma neppure
l'appellante adombra un'eventualità siffatta. Anzi, l'art. 65 cpv. 1 LDIP
stabilisce che le decisioni straniere in materia di divorzio sono riconosciute
in Svizzera se sono state pronunciate – fra l'altro – nello Stato di origine di
uno dei coniugi. In proposito non giova pertanto attardarsi.
4.
L'istante
si duole inoltre, nell'appello, che il Pretore le abbia riconosciuto inaudita
parte il 3 agosto 2011 un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili, salvo
dichiararsi incompetente a decidere dopo il contraddittorio. La censura non è
seria. Un giudice non è vincolato alle proprie decisioni “superprovvisionali”
(nel senso dell'art. 265 CPC). Sentita la controparte e dopo migliore riflessione,
inattuabile per ristrettezza dei tempi nel quadro di un giudizio da emettere
senza indugio, egli può anche decidere in altro modo, senza necessariamente che
le circostanze del caso siano mutate nel frattempo. Nulla impediva quindi al
Pretore, con la decisione impugnata, di respingere l'istanza. Anche su questo
punto l'appello si rivela d'acchito privo di consistenza.
5.
Sostiene
l'appellante che in concreto sussiste il presupposto di un “pericolo imminente”,
ovvero dell'urgenza, sottolineando come in concreto il marito abbia abbandonato
l'abitazione coniugale lasciandola senza sostentamento, mentre lei non è in
grado con il proprio guadagno di fr. 4360.– mensili di provvedere adeguatamente
a sé medesima. Quanto al fatto di avere aspettato quattro mesi dalla partenza
del marito prima di rivolgersi al Pretore, l'appellante fa notare che il
diritto svizzero permette di chiedere contributi di mantenimento a titolo
cautelare in cause di divorzio anche con retroattività di un anno (art. 276 CPC
con rinvio all'art. 173 cpv. 3 CC). Avere dimostrato comprensione nei confronti
del marito non può essere interpretato perciò
come un difetto di urgenza.
L'opinione
non può essere condivisa. Come rileva a ragione il Pretore, nelle cause di
divorzio l'art. 10 LDIP affianca alla competenza in materia cautelare del
giudice estero una competenza alternativa e parallela del giudice svizzero soltanto
a condizioni ben definite (DTF 134 III 330 consid. 3.5.1 con rinvii), dovendosi
evitare il rischio di decisioni contrastanti o contraddittorie. Diversa è la
situazione per quanto riguarda provvedimenti cautelari in favore di figli
minorenni (I CCA, sentenza inc. 11.2005.155 del 30 ottobre 2009, consid. 4
e 5 con riferimenti), ma la riserva è senza interesse nella fattispecie. Ora, l'unica
condizione che potrebbe entrare in linea di
conto nel caso in esame tra quelle che il Pretore ha compiutamente
enunciato (sopra, consid. 2) è l'esistenza di un “pericolo imminente”.
L'appellante, del resto, non ne invoca altre. Se non che, il “pericolo
imminente” – ovvero l'urgenza – non può risiedere unicamente nel carattere
provvisionale della misura richiesta, salvo instaurare una competenza del giudice
svizzero per tutti i provvedimenti cautelari in cause di divorzio estere (contrariamente
al dettato della giurisprudenza). L'urgenza dev'essere tale per cui
l'intervento del giudice estero competente sarebbe verosimilmente impossibile,
tardivo o ineseguibile in Svizzera. L'appellante non assume nulla di simile, né
tanto meno spiega – come fa notare il Pretore – perché l'urgenza le impedisse ragionevolmente
di adire il tribunale belga, davanti al quale essa è regolarmente patrocinata.
Al riguardo l'appello risulta finanche carente di motivazione.
L'appellante
obietta che la legge svizzera permette di chiedere contributi di mantenimento a
titolo cautelare nelle cause di divorzio anche con effetto retroattivo di un
anno, ma l'argomento poco sussidia. Il diritto alla retroattività è motivato
dal fatto che sul piano nazionale il legislatore non intende costringere un
coniuge debitore ad avviare subito una procedura a protezione dell'unione
coniugale senza lasciargli il tempo di cercare un'intesa amichevole con l'altro
coniuge (DTF 115 II 204 consid. 4a). Si esigesse anche in casi del genere il
presupposto di un “pericolo incombente”, ovvero una situazione d'urgenza, il
coniuge debitore rischierebbe di non poter più postulare provvedimenti
cautelari in seguito. La prassi relativa all'art. 10 LDIP non contempla tuttavia
un'eccezione analoga. Anzi, come si è visto, lo stesso “pericolo incombente” non
dà diritto di chiedere per ciò solo provvedimenti cautelari al giudice
svizzero.
6.
Al
Pretore l'appellante rimprovera infine di avere applicato esclusivamente l'art.
10.
LDIP trascurando l'art. 31 CLug, che consentirebbe di postulare l'adozione
di provvedimenti cautelari in ogni caso in cui sarebbe data una “necessità di
protezione del richiedente”. La tesi è senza fondamento. Il Pretore ha spiegato
con pertinenza che l'art. 31 CLug (“provvedimenti provvisori e cautelari”) non
ha portata propria, ma sulla competenza rinvia alle disposizioni nazionali, e
per quanto riguarda la Svizzera all'art. 10 LDIP in particolare (Favalli/Augsburger in: Basler Kommentar,
LugÜ, Basilea 2011, n. 28 e 125 ad art. 31). Tanto meno l'art. 31 CLug ha il
significato che l'appellante vorrebbe attribuirgli. La “necessità di protezione
del richiedente” non consente di sottoporre al giudice svizzero qualsiasi
richiesta cautelare in una causa di divorzio pendente all'estero. Tale
possibilità è data solo alle condizioni che la giurisprudenza ha dedotto
dall'art. 10 LDIP. Se ne conclude che, non ravvisando nella fattispecie alcun
“pericolo incombente” che giustificasse di postulare provvedimenti cautelari
davanti al giudice svizzero, il Pretore ha deciso correttamente. La sua decisione
merita quindi conferma.
7.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta
di effetto sospensivo contenuta nell'appello (art. 315 cpv. 5 CPC).
8.
Gli
oneri dell'attuale decisione seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili al convenuto, cui l'appello non è
stato notificato per osservazioni.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili a livello federale contro la presente sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue
la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Ad ogni buon conto il valore litigioso sotto il profilo
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena
si consideri l'entità del contributo alimentare litigioso (fr. 8000.– mensili).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 700.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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