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Decisione

11.2011.152

Divorzio pendente all'estero: provvedimenti cautelari chiesti in Svizzera

24 ottobre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono separati all'inizio di aprile 2011, quando il marito è andato

ad abitare altrove, pur senza costituire (ancora) un domicilio proprio.

B. Il 3

giugno 2011 AO 1 ha promosso causa di divorzio davanti al Tribunale di primo

grado di Bruxelles, 27ª

sezione, postulando provvedimenti cautelari. AP 1 si è costituita in giudizio con

il patrocinio di un suo avvocato. Il presidente del tribunale ha convocato le

parti a un'udienza del 19 ottobre 2011 per la trattazione orale della causa.

C. Il 2

agosto 2011 AP 1 ha presentato un'istanza di provvedimenti cautelari al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord perché il marito fosse condannato a

versarle un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili retroattivamente dal

mese di aprile. Con decisione presa l'indomani senza contraddittorio il Pretore

ha obbligato AO 1 a erogare all'istante un contributo alimentare di fr. 3500.–

mensili da quel momento, citando le parti alla discussione del 19 settembre

2011, poi rinviata al 26 settembre successivo. In tale circostanza il convenuto

ha proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito.

Statuendo il 28 settembre 2011, il Pretore ha respinto l'istanza per incompetenza,

ponendo le spese giudiziarie di fr. 700.– a carico di AP 1, tenuta a rifondere

al marito fr. 1300.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10

ottobre 2011 in cui chiede che, accordato al ricorso effetto sospensivo, il giudizio

in questio­ne sia annullato, sia accertata la competenza del Pretore e l'incarto

sia ritornato a quest'ultimo perché si pronunci sull'istanza. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di

divorzio (art. 276 CPC) sono emanate con la procedura degli art. 261 segg. CPC

e sono appellabili nel termine di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre

che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di

almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato.

Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello è inoltre tempestivo e, come tale,

ricevibile.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha riassunto le condizioni che disciplinano la

competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a emanare provvedimenti

cautelari in una causa di divorzio pendente all'estero. Egli ha ricordato anzitutto

che l'art. 31 CLug (“provvedimenti provvisori e cautelari”) non regola in sé

competenza alcuna, ma rinvia alle relative disposizioni nazionali, per quanto

riguarda la Svizzera all'art. 10 LDIP in particolare. E secondo la giurisprudenza

relativa a quest'ultima disposizione il giudice svizzero può adottare

provvedimenti cautelari solo se il diritto applicabile dal giudice estero non

prevede una normativa analoga a quella dell'art. 276 CPC (art. 137 vCC), se i

provvedimenti cautelari ordinati dal giudice estero non possono essere eseguiti

al domicilio svizzero del coniuge (o dei coniugi), se provvedimenti sono

necessari per assicurare la futura esecuzione su beni posti in Svizzera, se sussiste

pericolo imminente o se non si può contare sul fatto che il giudice estero

decida entro un termine adeguato. Nessuna di tali premesse risultando adempiuta,

nella fattispecie il Pretore si è dichiarato incompetente a statuire.

3.

L'appellante

sostiene in primo luogo che l'azione di divorzio promossa dal marito è

destinata al rigetto, sia perché non è data la competenza del tribunale belga,

nessuno dei coniugi essendo domiciliato in quel Paese, sia perché fanno difetto

i presupposti degli art. 114 o 115 CC, applicandosi davanti al tribunale belga

il diritto svizzero. Ora, a parte il fatto che in materia di divorzio i tribunali

belgi sembrano essere competenti a statuire quand'anche le parti non siano

domiciliate in Belgio, purché si tratti di cittadini belgi (art. 3 par. 1 lett.

b del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27

novembre 2003 [regolamento Bruxelles IIbis], art. 42 n. 4 del Codice belga di diritto internazionale

privato), il presumibile esito dell'azione di merito non impedisce per adesso

la valida litispendenza davanti al giudice estero. Se mai la competenza del

giudice svizzero potrebbe reputarsi data nel caso in cui la decisione belga non

potesse essere riconosciuta in Svizzera (DTF 134 III 328 consid. 3.3), ma neppure

l'appellante adombra un'eventualità siffatta. Anzi, l'art. 65 cpv. 1 LDIP

stabilisce che le decisioni straniere in materia di divorzio sono riconosciute

in Svizzera se sono state pronunciate – fra l'altro – nello Stato di origine di

uno dei coniugi. In proposito non giova pertanto attardarsi.

4.

L'istante

si duole inoltre, nell'appello, che il Pretore le abbia riconosciuto inaudita

parte il 3 agosto 2011 un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili, salvo

dichiararsi incompetente a decidere dopo il contraddittorio. La censura non è

seria. Un giudice non è vincolato alle proprie decisioni “superprovvisionali”

(nel senso dell'art. 265 CPC). Sentita la controparte e dopo migliore riflessione,

inattuabile per ristrettezza dei tempi nel quadro di un giudizio da emettere

senza indugio, egli può anche decidere in altro modo, senza necessariamente che

le circostanze del caso siano mutate nel frattempo. Nulla impediva quindi al

Pretore, con la decisione impugnata, di respingere l'istanza. Anche su questo

punto l'appello si rivela d'acchito privo di consistenza.

5.

Sostiene

l'appellante che in concreto sussiste il presupposto di un “pericolo imminente”,

ovvero dell'urgenza, sottolineando come in concreto il marito abbia abbandonato

l'abitazione coniugale lasciandola senza sostentamento, mentre lei non è in

grado con il proprio guadagno di fr. 4360.– mensili di provvedere adeguatamente

a sé medesima. Quanto al fatto di avere aspettato quattro mesi dalla partenza

del marito prima di rivolgersi al Pretore, l'appellante fa notare che il

diritto svizzero permette di chiedere contributi di mantenimento a titolo

cautelare in cause di divorzio anche con retroattività di un anno (art. 276 CPC

con rinvio all'art. 173 cpv. 3 CC). Avere dimostrato comprensione nei confronti

del marito non può essere interpretato perciò

come un difetto di urgenza.

L'opinione

non può essere condivisa. Come rileva a ragione il Pretore, nelle cause di

divorzio l'art. 10 LDIP affianca alla competenza in materia cautelare del

giudice estero una competenza alternativa e parallela del giudice svizzero soltanto

a condizioni ben definite (DTF 134 III 330 consid. 3.5.1 con rinvii), dovendosi

evitare il rischio di decisioni contrastanti o contraddittorie. Diversa è la

situazione per quanto riguarda provvedimenti cautelari in favore di figli

minorenni (I CCA, sentenza inc. 11.2005.155 del 30 ottobre 2009, consid. 4

e 5 con riferimenti), ma la riserva è senza interesse nella fattispecie. Ora, l'unica

condizione che potrebbe entrare in linea di

conto nel caso in esame tra quelle che il Pretore ha compiutamente

enunciato (sopra, consid. 2) è l'esistenza di un “pericolo imminente”.

L'appellante, del resto, non ne invoca altre. Se non che, il “pericolo

imminente” – ovvero l'urgen­za – non può risiedere unicamente nel carattere

provvisionale della misura richiesta, salvo instaurare una competenza del giudice

svizzero per tutti i provvedimenti cautelari in cause di divorzio estere (contrariamente

al dettato della giurisprudenza). L'urgenza dev'essere tale per cui

l'intervento del giudice estero com­petente sarebbe verosimilmente impossibile,

tardivo o ineseguibile in Svizzera. L'appellante non assume nulla di simile, né

tanto meno spiega – come fa notare il Pretore – perché l'urgenza le impedisse ragionevolmente

di adire il tribunale belga, davanti al quale essa è regolarmente patrocinata.

Al riguardo l'appello risulta finanche carente di motivazione.

L'appellante

obietta che la legge svizzera permette di chiedere contributi di mantenimento a

titolo cautelare nelle cause di divorzio anche con effetto retroattivo di un

anno, ma l'argomento poco sussidia. Il diritto alla retroattività è motivato

dal fatto che sul piano nazionale il legislatore non intende costringere un

coniuge debitore ad avviare subito una procedura a protezione dell'unione

coniugale senza lasciargli il tempo di cercare un'intesa amichevole con l'altro

coniuge (DTF 115 II 204 consid. 4a). Si esigesse anche in casi del genere il

presupposto di un “pericolo incombente”, ovvero una situazione d'urgenza, il

coniuge debitore rischierebbe di non poter più postulare provvedimenti

cautelari in seguito. La prassi relativa all'art. 10 LDIP non contempla tuttavia

un'eccezione analoga. Anzi, come si è visto, lo stesso “pericolo incombente” non

dà diritto di chiedere per ciò solo provvedimenti cautelari al giudice

svizzero.

6.

Al

Pretore l'appellante rimprovera infine di avere applicato esclusivamente l'art.

10.

LDIP trascurando l'art. 31 CLug, che consentirebbe di postulare l'adozione

di provvedimenti cautelari in ogni caso in cui sarebbe data una “necessità di

protezione del richiedente”. La tesi è senza fondamento. Il Pretore ha spiegato

con pertinenza che l'art. 31 CLug (“provvedimenti provvisori e cautelari”) non

ha portata propria, ma sulla competenza rinvia alle disposizioni nazionali, e

per quanto riguarda la Svizzera all'art. 10 LDIP in particolare (Favalli/Augsburger in: Basler Kommentar,

LugÜ, Basilea 2011, n. 28 e 125 ad art. 31). Tanto meno l'art. 31 CLug ha il

significato che l'appellante vorrebbe attribuirgli. La “necessità di protezione

del richiedente” non consente di sottoporre al giudice svizzero qualsiasi

richiesta cautelare in una causa di divorzio pendente all'estero. Tale

possibilità è data solo alle condizioni che la giurisprudenza ha dedotto

dall'art. 10 LDIP. Se ne conclude che, non ravvisando nella fattispecie alcun

“pericolo incombente” che giustificasse di postulare provvedimenti cautelari

davanti al giudice svizzero, il Pretore ha deciso correttamente. La sua decisione

merita quindi conferma.

7.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta

di effetto sospensivo contenuta nell'appello (art. 315 cpv. 5 CPC).

8.

Gli

oneri dell'attuale decisione seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili al convenuto, cui l'appello non è

stato notificato per osservazioni.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili a livello federale contro la presente sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue

la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Ad ogni buon conto il valore litigioso sotto il profilo

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena

si consideri l'entità del contributo alimentare litigioso (fr. 8000.– mensili).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 700.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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