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Decisione

11.2011.153

Diritto di visita a un figlio collocato in un istituto minorile

18 novembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa

n. 444.2009/R.96.2011

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1

(patrocinato dall'. PA 1)

alla

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso

per

quanto riguarda le sue relazioni personali con

E__________

__________ (2002),

figlia

sua e di

__________,

(patrocinata

dall'. PI 1,)

e

l'istituzione di una curatela educativa in favore della figlia

affidata

a

TERZ 1,

,

giudicando

sul ricorso del 3 novembre 2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa

il 3 novembre 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 13 febbraio 2008 emessa a protezione del­l'unione

coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato RI 1

(1962) e __________ nata __________ (1967) a

vivere separati, ha affidato la figlia E__________ (nata il 30 ago­sto

2002) alla madre, ha condannato il padre a versare contributi di mantenimento

per la bambina e ha regolato il diritto di visita alla medesima nel seguente

modo:

– un fine settimana ogni due, dalle ore 9.30 del sabato alle 20.30

della domenica,

– un mercoledì pomeriggio

ogni mese dalle ore 13.30 alle 20.30 e una sera ogni mese dalle ore 18.00 alle

20.30,

– due settimane in

concomitanza con le vacanze estive e, alternativamente, una settimana durante

le vacanze di Natale o Pasqua.

Sulla

questione dei contributi alimentari la sentenza è stata impugnata il 25

febbraio 2008 da RI 1 davanti a questa Camera, che ha statuito il 18 ottobre

2011 respingendo l'appello (inc. 11.2008.29). Per il resto essa è passata in

giudicato.

B. Nel

frattempo RI 1 ha introdotto una domanda di divorzio unilaterale del 26 marzo

2010 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. In seguito al

collocamento di E__________ nell'Istituto __________, Centro __________,

l'8 aprile 2010 la Commissione tutoria regionale 1 ha limitato a RI 1 il diritto di visita fissato nella sentenza del 13 febbraio 2008 a un fine settimana ogni due, “dal sabato mattina alla domenica sera prima della cena da consumarsi

al __________”. Con decisione del 27 aprile 2010 essa ha poi esteso tale

diritto a un mercoledì pomeriggio ogni mese (con rientro al __________ prima di

cena) e a una serata infrasettimanale ogni mese (con rientro la __________ dopo

cena). Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha invitato il 7 maggio

2010 la Commissione tutoria regionale a “completare gli accertamenti entro i

termini più solleciti, in modo da permettere una più completa definizione dei

rapporti tra le parti sia per le relazioni con i figli sia per gli aspetti

finanziari”. Il 19 ottobre 2010 E__________ è stata trasferita dalla Commissione

tutoria regionale nel Centro educativo minorile “__________”, sempre a __________.

La frequenza degli incontri con il padre è rimasta invariata.

C. Davanti al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Sud si è tenuta il 15 aprile 2011 l'audizione personale dei coniugi. Accertato che __________ aderiva allo scioglimento del

matrimonio, il Pretore ha disposto la trattazione del processo nelle forme del

divorzio su richiesta comune con accordo parziale. Quello stesso giorno egli ha

rinnovato alla Commissione tutoria regionale l'invito “di procedere ai propri

incombenti (...) in modo sollecito”. Il

27 maggio 2011 RI 1

si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, dolendosi che i responsabili

del foyer “__________” gli avevano ridotto unilateralmente il diritto di visita

alla figlia da un fine settimana su due a un fine settimane su tre. La Commissione

tutoria regionale ha indetto un'udienza, tenutasi il 21 giugno 2011, nel corso

della quale la direttrice del Centro

educativo minorile ha

chiesto che E__________ trascorresse almeno un fine settimana su tre

“nell'ambito delle attività del foyer”, sollecitando l'istituzione di un curatore

educa­tivo.

D. Con decisione del 30

agosto 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito un curatore educativo

in favore di E__________ nella persona di TERZ 1, della __________ a __________,

“con il compito di regolare in dettaglio i diritti di visita e le relazioni

personali dei minori con genitori e parenti, tenuto conto delle esigenze del

Centro educativo minorile”. Inoltre essa ha “confer­mato il principio della

ripartizione, nell'arco dell'anno, dei fine settimana in ragione di ⅓ con

la madre, ⅓ con il padre e ⅓ con il Centro educativo minorile”. RI 1 ha ricorso il 14 settembre 2011 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'annullamento

di tale decisione. Statuendo il 7 ottobre 2011, l'Autorità di vigilanza ha annullato la decisione della Commissione tutoria regionale e ha

rinviato gli atti a quest'ultima “affinché determini con sufficiente precisione

la durata (con delle indicazioni almeno sommarie dei momenti di inizio e di

fine) dei diritti di visita del week-end, delle vacanze e degli eventuali incontri

infrasettimanali di E__________ con i vari membri della famiglia”. Essa non ha

prelevato tasse o spese né ha assegnato ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 3 novembre 2011 in cui propone di

riformare il

giudizio appena citato annullando la decisione presa il 30 agosto 2011 dalla

Commissione tutoria regionale. Preliminar­mente egli insta per la concessione

dell'assistenza giudiziaria. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con appello – entro 30 gior­ni

dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Il rimedio in esame è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura

applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm,

che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura

di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

2.

Nella

fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato la decisione impugnata

e ha rinviato gli atti dalla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio

nel senso dei considerandi. Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare

che la decisione con cui un'autorità di ricorso annulla

la decisione di un'autorità inferiore e rinvia gli atti a quest'ultima perché

statuisca di nuovo ha natura incidentale (RtiD I-2009 pag. 607 n. 14c). Può

essere impugnata con ricorso, di conseguenza, solo qualora sia suscettibile di

arrecare un “danno non

altrimenti riparabile” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della citata legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele rinvia sussidiariamente alla legge di procedura per le cause amministrative). E un “danno non

altrimenti riparabile” è un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente

rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 44 LPAmm). Il solo fatto

che un procedimento duri più a lungo perché l'autorità inferiore deve statuire

di nuovo non basta perciò a configurare un danno del genere (cfr. DTF 133 V 483 consid. 5.2.2 con rinvio).

3.

Il

ricorrente non accenna nel suo memoriale a qualsivoglia “danno non altrimenti riparabile” né spiega, tanto meno, perché

il fatto di dover attendere la nuova decisione della Commissione tutoria

regionale (e impugnare eventualmente quella) sia suscettibile di arrecargli un

pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con

una decisione finale favorevole. L'ipotesi appare tanto meno plausibile, del

resto, ove si consideri che l'intero dispositivo n. 1 della decisione presa

dalla Commissione tutoria regionale il 30 agosto 2011 è stato annullato, compresa

la nomina del curatore educativo, e che fino a nuovo giudizio l'assetto delle

visite continuerà a essere regolato dalle decisioni adottate dalla

Commissione medesima l'8 aprile 2010 (un fine settimana ogni due, “dal sabato

mattina alla domenica sera prima della cena”) e il 27 aprile 2010 (un mercoledì

pomeriggio ogni mese con rientro nell'istituto prima di cena e una serata infrasettimanale

ogni mese con rientro dopo cena). Mal si intravede di conseguenza un “danno non

altrimenti riparabile”.

4.

Dal requisito di un “danno non

altrimenti riparabile” si può invero prescindere – per economia processuale – nel

caso in cui la decisione di rinvio non lasci alcun margine di apprezzamento all'autorità

inferiore (RtiD I-2009 pag. 608 consid. 2c con riferimento a DTF 133 V 481

consid. 3.1), essendo praticamente inutile aspettare in circostanze simili la

nuova decisione. Non si può dire tuttavia che in concreto il rinvio dell'Autorità

di vigilanza precluda alla Commissione tutoria regionale qualsiasi latitudine

di apprezzamento. Certo, gli atti sono stati ritornati per nuova decisione “ai

sensi dei considerandi” affinché l'autorità inferiore “determini con

sufficiente precisione la durata (con delle indicazioni almeno sommarie dei

momenti di inizio e di fine) dei diritti di visita del week-end, delle vacanze

e degli eventuali incontri infrasettimanali di E__________ con i vari membri

della famiglia”. Tali indicazioni lasciano nondimeno all'autorità inferiore un ampio

margine di valutazione, tant'è che nei motivi della decisione l'Autorità di

vigilanza sulle tutele non ha avallato nemmeno “il principio della ripartizione,

nell'arco dell'anno, dei fine settimana in ragione di ⅓ con la madre, ⅓

con il padre e ⅓ con il Centro educativo minorile” stabilito dalla Commissione

tutoria regionale. Quest'ultima sarà libera di decidere, pertanto, anche in modo

diverso.

5.

Dal presupposto di

un “danno non altrimenti riparabile” si può prescindere altresì –

eccezionalmente – qualora l'autorità di ricorso possa emanare essa medesima un

giudizio finale, evitando in tal modo una procedura lunga e dispendiosa (cfr.

DTF 134 III 430 consid. 1.3.2). Nulla induce a supporre però che l'emanazione di

un nuovo giudizio da parte della Commissione tutoria regio­nale richieda tempi

lunghi o costi elevati, men che meno ove si consideri che non occorre

l'assunzione di altre prove. La Commissione tutoria regionale deve unicamente

disciplinare la frequenza delle visite paterne a E__________ stabilendo giorno

e ora, compito che – come rileva a ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele

– incombe alla Commissione medesima e non a un curatore (RtiD I-2005 pag. 785

consid. 12a). Il curatore educativo veglia a che le relazioni personali si

svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità tutoria, regolando se

necessario le modalità pratiche e redigendo – se necessario – un calendario, ma

non è abilitato a decidere egli medesimo quando e per che durata un genitore

può incontrare il figlio.

D'altro lato una procedura

lunga o costosa da parte della Com­missione tutoria regionale non si prospetta

neppure per motivare la decisione da un altro punto di vista, sul quale

l'Autorità di vigilanza sulle tutele sembra avere sorvolato. Questa Camera ha

già rammentato, in effetti, che una Commissione tutoria regionale non può internare

senza limiti di tempo in un istituto un minorenne tolto alla custodia del

genitore, pur con l'accompagna­mento di un “capo progetto”. Deve disporre un

inserimento scolastico, fissare almeno una prima verifica e un minimo di

obiettivi, prevedere l'esame di regolari rapporti (in cui si approfondisca la

struttura psichica del ragazzo, le condizioni evolutive, le misure educative ed

eventual­mente terapeutiche) e stabilire a quali condizioni il minorenne potrà

essere dimesso. Il cosiddetto “progetto educativo”, in altri termini, incombe alla

Commissione tutoria regionale (si veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1,

con riferimento all'art. 23 della legge medesima), non a capi progetto, servizi

amministrativi, educatori, pedagoghi o operatori sociali (sentenza

inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 6).

Ciò

posto, nella fattispecie la Commissione tutoria regionale non poteva accogliere

la richiesta avanzata dalla direttrice del Centro educativo minorile “__________”

senza valutare se tale restrizione al diritto di visita paterno si iscrivesse concretamente

nelle finalità perseguite dal progetto educativo. Lo scopo ultimo di una misura

a protezione del figlio rimane quello di garantire al figlio, compatibilmente

con il suo bene, il miglior rapporto concretamente possibile con i genitori

(essenziale nel processo di identificazione del ragazzo: DTF 127 III 298

consid. 4a in fine), non quello di garantire l'integrazione del minorenne nella

struttura in cui si trova ricoverato. Ridurre il diritto di visita di un

genitore per inserire il figlio un fine settimana su tre “nell'ambito delle attività

del foyer” si giustifica solo, di conseguenza, per preminenti interessi del ragazzo.

Spetta in tali circostanze alla Commissione tutoria regionale illustrare quali

essi siano, perché essi prevalgano sul diritto di visita del genitore e fin

quando il provvedimento sia destinato a durare. Ciò non richiede ad ogni modo –

come detto – una procedura lunga e dispendiosa. Non v'è quindi ragione perché

questa Camera entri nel merito di una decisione incidentale in mancanza di un

“danno non altrimenti riparabile”.

6.

Il giudice chiamato

a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, secondo le

disposizioni sul divorzio o a tutela dell'unione coniugale, prende anche le misure

necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di tutela

(art. 315a cpv. 1 CC). Le autorità di tutela restano tuttavia competenti

a continuare una procedura di protezione del figlio introdotta pri­ma della

procedura giudiziaria (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC). Nel caso in esame la

Commissione tutoria regionale disciplinerà pertanto le relazioni di E__________

con il padre, statuendo di nuovo come le impone la decisione di rinvio. In

seguito essa trasmetterà gli atti con la decisione passata in giudicato al

Pretore di Mendrisio Sud, davanti al quale pende la causa di divorzio tra i genitori.

7.

Le spese del

giudizio attuale seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per

analogia), ma le particolarità del caso inducono equitativamente – e in via

eccezionale – a non prelevare oneri. Non può essere accolta invece la richiesta

di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso. Destinato fin dal­l'inizio a un

sindacato di irricevibilità, quest'ultimo non presentava infatti alcuna

possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG).

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna

decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale

ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

–;

–,;

–.

Comunicazione:

­ –,;

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicencelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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