11.2011.153
Diritto di visita a un figlio collocato in un istituto minorile
18 novembre 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2011.153
Data decisione, Autorità:
18.11.2011, ICCA
Titolo:
Diritto di visita a un figlio collocato in un istituto minorile
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
PROCEDURA
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
Incarto n.
11.2011.153
Lugano,
18 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa
n. 444.2009/R.96.2011
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
(patrocinato dall'. PA 1)
alla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
per
quanto riguarda le sue relazioni personali con
E__________
__________ (2002),
figlia
sua e di
__________,
(patrocinata
dall'. PI 1,)
e
l'istituzione di una curatela educativa in favore della figlia
affidata
a
TERZ 1,
,
giudicando
sul ricorso del 3 novembre 2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa
il 3 novembre 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 febbraio 2008 emessa a protezione dell'unione
coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato RI 1
(1962) e __________ nata __________ (1967) a
vivere separati, ha affidato la figlia E__________ (nata il 30 agosto
2002) alla madre, ha condannato il padre a versare contributi di mantenimento
per la bambina e ha regolato il diritto di visita alla medesima nel seguente
modo:
– un fine settimana ogni due, dalle ore 9.30 del sabato alle 20.30
della domenica,
– un mercoledì pomeriggio
ogni mese dalle ore 13.30 alle 20.30 e una sera ogni mese dalle ore 18.00 alle
20.30,
– due settimane in
concomitanza con le vacanze estive e, alternativamente, una settimana durante
le vacanze di Natale o Pasqua.
Sulla
questione dei contributi alimentari la sentenza è stata impugnata il 25
febbraio 2008 da RI 1 davanti a questa Camera, che ha statuito il 18 ottobre
2011 respingendo l'appello (inc. 11.2008.29). Per il resto essa è passata in
giudicato.
B. Nel
frattempo RI 1 ha introdotto una domanda di divorzio unilaterale del 26 marzo
2010 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. In seguito al
collocamento di E__________ nell'Istituto __________, Centro __________,
l'8 aprile 2010 la Commissione tutoria regionale 1 ha limitato a RI 1 il diritto di visita fissato nella sentenza del 13 febbraio 2008 a un fine settimana ogni due, “dal sabato mattina alla domenica sera prima della cena da consumarsi
al __________”. Con decisione del 27 aprile 2010 essa ha poi esteso tale
diritto a un mercoledì pomeriggio ogni mese (con rientro al __________ prima di
cena) e a una serata infrasettimanale ogni mese (con rientro la __________ dopo
cena). Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha invitato il 7 maggio
2010 la Commissione tutoria regionale a “completare gli accertamenti entro i
termini più solleciti, in modo da permettere una più completa definizione dei
rapporti tra le parti sia per le relazioni con i figli sia per gli aspetti
finanziari”. Il 19 ottobre 2010 E__________ è stata trasferita dalla Commissione
tutoria regionale nel Centro educativo minorile “__________”, sempre a __________.
La frequenza degli incontri con il padre è rimasta invariata.
C. Davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud si è tenuta il 15 aprile 2011 l'audizione personale dei coniugi. Accertato che __________ aderiva allo scioglimento del
matrimonio, il Pretore ha disposto la trattazione del processo nelle forme del
divorzio su richiesta comune con accordo parziale. Quello stesso giorno egli ha
rinnovato alla Commissione tutoria regionale l'invito “di procedere ai propri
incombenti (...) in modo sollecito”. Il
27 maggio 2011 RI 1
si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, dolendosi che i responsabili
del foyer “__________” gli avevano ridotto unilateralmente il diritto di visita
alla figlia da un fine settimana su due a un fine settimane su tre. La Commissione
tutoria regionale ha indetto un'udienza, tenutasi il 21 giugno 2011, nel corso
della quale la direttrice del Centro
educativo minorile ha
chiesto che E__________ trascorresse almeno un fine settimana su tre
“nell'ambito delle attività del foyer”, sollecitando l'istituzione di un curatore
educativo.
D. Con decisione del 30
agosto 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito un curatore educativo
in favore di E__________ nella persona di TERZ 1, della __________ a __________,
“con il compito di regolare in dettaglio i diritti di visita e le relazioni
personali dei minori con genitori e parenti, tenuto conto delle esigenze del
Centro educativo minorile”. Inoltre essa ha “confermato il principio della
ripartizione, nell'arco dell'anno, dei fine settimana in ragione di ⅓ con
la madre, ⅓ con il padre e ⅓ con il Centro educativo minorile”. RI 1 ha ricorso il 14 settembre 2011 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'annullamento
di tale decisione. Statuendo il 7 ottobre 2011, l'Autorità di vigilanza ha annullato la decisione della Commissione tutoria regionale e ha
rinviato gli atti a quest'ultima “affinché determini con sufficiente precisione
la durata (con delle indicazioni almeno sommarie dei momenti di inizio e di
fine) dei diritti di visita del week-end, delle vacanze e degli eventuali incontri
infrasettimanali di E__________ con i vari membri della famiglia”. Essa non ha
prelevato tasse o spese né ha assegnato ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 3 novembre 2011 in cui propone di
riformare il
giudizio appena citato annullando la decisione presa il 30 agosto 2011 dalla
Commissione tutoria regionale. Preliminarmente egli insta per la concessione
dell'assistenza giudiziaria. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gennaio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con appello – entro 30 giorni
dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Il rimedio in esame è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura
applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm,
che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura
di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2.
Nella
fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato la decisione impugnata
e ha rinviato gli atti dalla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi. Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare
che la decisione con cui un'autorità di ricorso annulla
la decisione di un'autorità inferiore e rinvia gli atti a quest'ultima perché
statuisca di nuovo ha natura incidentale (RtiD I-2009 pag. 607 n. 14c). Può
essere impugnata con ricorso, di conseguenza, solo qualora sia suscettibile di
arrecare un “danno non
altrimenti riparabile” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della citata legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele rinvia sussidiariamente alla legge di procedura per le cause amministrative). E un “danno non
altrimenti riparabile” è un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente
rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 44 LPAmm). Il solo fatto
che un procedimento duri più a lungo perché l'autorità inferiore deve statuire
di nuovo non basta perciò a configurare un danno del genere (cfr. DTF 133 V 483 consid. 5.2.2 con rinvio).
3.
Il
ricorrente non accenna nel suo memoriale a qualsivoglia “danno non altrimenti riparabile” né spiega, tanto meno, perché
il fatto di dover attendere la nuova decisione della Commissione tutoria
regionale (e impugnare eventualmente quella) sia suscettibile di arrecargli un
pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con
una decisione finale favorevole. L'ipotesi appare tanto meno plausibile, del
resto, ove si consideri che l'intero dispositivo n. 1 della decisione presa
dalla Commissione tutoria regionale il 30 agosto 2011 è stato annullato, compresa
la nomina del curatore educativo, e che fino a nuovo giudizio l'assetto delle
visite continuerà a essere regolato dalle decisioni adottate dalla
Commissione medesima l'8 aprile 2010 (un fine settimana ogni due, “dal sabato
mattina alla domenica sera prima della cena”) e il 27 aprile 2010 (un mercoledì
pomeriggio ogni mese con rientro nell'istituto prima di cena e una serata infrasettimanale
ogni mese con rientro dopo cena). Mal si intravede di conseguenza un “danno non
altrimenti riparabile”.
4.
Dal requisito di un “danno non
altrimenti riparabile” si può invero prescindere – per economia processuale – nel
caso in cui la decisione di rinvio non lasci alcun margine di apprezzamento all'autorità
inferiore (RtiD I-2009 pag. 608 consid. 2c con riferimento a DTF 133 V 481
consid. 3.1), essendo praticamente inutile aspettare in circostanze simili la
nuova decisione. Non si può dire tuttavia che in concreto il rinvio dell'Autorità
di vigilanza precluda alla Commissione tutoria regionale qualsiasi latitudine
di apprezzamento. Certo, gli atti sono stati ritornati per nuova decisione “ai
sensi dei considerandi” affinché l'autorità inferiore “determini con
sufficiente precisione la durata (con delle indicazioni almeno sommarie dei
momenti di inizio e di fine) dei diritti di visita del week-end, delle vacanze
e degli eventuali incontri infrasettimanali di E__________ con i vari membri
della famiglia”. Tali indicazioni lasciano nondimeno all'autorità inferiore un ampio
margine di valutazione, tant'è che nei motivi della decisione l'Autorità di
vigilanza sulle tutele non ha avallato nemmeno “il principio della ripartizione,
nell'arco dell'anno, dei fine settimana in ragione di ⅓ con la madre, ⅓
con il padre e ⅓ con il Centro educativo minorile” stabilito dalla Commissione
tutoria regionale. Quest'ultima sarà libera di decidere, pertanto, anche in modo
diverso.
5.
Dal presupposto di
un “danno non altrimenti riparabile” si può prescindere altresì –
eccezionalmente – qualora l'autorità di ricorso possa emanare essa medesima un
giudizio finale, evitando in tal modo una procedura lunga e dispendiosa (cfr.
DTF 134 III 430 consid. 1.3.2). Nulla induce a supporre però che l'emanazione di
un nuovo giudizio da parte della Commissione tutoria regionale richieda tempi
lunghi o costi elevati, men che meno ove si consideri che non occorre
l'assunzione di altre prove. La Commissione tutoria regionale deve unicamente
disciplinare la frequenza delle visite paterne a E__________ stabilendo giorno
e ora, compito che – come rileva a ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele
– incombe alla Commissione medesima e non a un curatore (RtiD I-2005 pag. 785
consid. 12a). Il curatore educativo veglia a che le relazioni personali si
svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità tutoria, regolando se
necessario le modalità pratiche e redigendo – se necessario – un calendario, ma
non è abilitato a decidere egli medesimo quando e per che durata un genitore
può incontrare il figlio.
D'altro lato una procedura
lunga o costosa da parte della Commissione tutoria regionale non si prospetta
neppure per motivare la decisione da un altro punto di vista, sul quale
l'Autorità di vigilanza sulle tutele sembra avere sorvolato. Questa Camera ha
già rammentato, in effetti, che una Commissione tutoria regionale non può internare
senza limiti di tempo in un istituto un minorenne tolto alla custodia del
genitore, pur con l'accompagnamento di un “capo progetto”. Deve disporre un
inserimento scolastico, fissare almeno una prima verifica e un minimo di
obiettivi, prevedere l'esame di regolari rapporti (in cui si approfondisca la
struttura psichica del ragazzo, le condizioni evolutive, le misure educative ed
eventualmente terapeutiche) e stabilire a quali condizioni il minorenne potrà
essere dimesso. Il cosiddetto “progetto educativo”, in altri termini, incombe alla
Commissione tutoria regionale (si veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1,
con riferimento all'art. 23 della legge medesima), non a capi progetto, servizi
amministrativi, educatori, pedagoghi o operatori sociali (sentenza
inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 6).
Ciò
posto, nella fattispecie la Commissione tutoria regionale non poteva accogliere
la richiesta avanzata dalla direttrice del Centro educativo minorile “__________”
senza valutare se tale restrizione al diritto di visita paterno si iscrivesse concretamente
nelle finalità perseguite dal progetto educativo. Lo scopo ultimo di una misura
a protezione del figlio rimane quello di garantire al figlio, compatibilmente
con il suo bene, il miglior rapporto concretamente possibile con i genitori
(essenziale nel processo di identificazione del ragazzo: DTF 127 III 298
consid. 4a in fine), non quello di garantire l'integrazione del minorenne nella
struttura in cui si trova ricoverato. Ridurre il diritto di visita di un
genitore per inserire il figlio un fine settimana su tre “nell'ambito delle attività
del foyer” si giustifica solo, di conseguenza, per preminenti interessi del ragazzo.
Spetta in tali circostanze alla Commissione tutoria regionale illustrare quali
essi siano, perché essi prevalgano sul diritto di visita del genitore e fin
quando il provvedimento sia destinato a durare. Ciò non richiede ad ogni modo –
come detto – una procedura lunga e dispendiosa. Non v'è quindi ragione perché
questa Camera entri nel merito di una decisione incidentale in mancanza di un
“danno non altrimenti riparabile”.
6.
Il giudice chiamato
a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, secondo le
disposizioni sul divorzio o a tutela dell'unione coniugale, prende anche le misure
necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di tutela
(art. 315a cpv. 1 CC). Le autorità di tutela restano tuttavia competenti
a continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della
procedura giudiziaria (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC). Nel caso in esame la
Commissione tutoria regionale disciplinerà pertanto le relazioni di E__________
con il padre, statuendo di nuovo come le impone la decisione di rinvio. In
seguito essa trasmetterà gli atti con la decisione passata in giudicato al
Pretore di Mendrisio Sud, davanti al quale pende la causa di divorzio tra i genitori.
7.
Le spese del
giudizio attuale seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per
analogia), ma le particolarità del caso inducono equitativamente – e in via
eccezionale – a non prelevare oneri. Non può essere accolta invece la richiesta
di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso. Destinato fin dall'inizio a un
sindacato di irricevibilità, quest'ultimo non presentava infatti alcuna
possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG).
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna
decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale
ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
–;
–,;
–.
Comunicazione:
–,;
–.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicencelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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