11.2011.154
Divorzio su azione di un coniuge
20 marzo 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2011.154
Data decisione, Autorità:
20.03.2012, ICCA
Titolo:
Divorzio su azione di un coniuge
DIVORZIO SU RICHIESTA DI UN CONIUGE
art. 114 CC
Incarto n.
11.2011.154
Lugano,
20 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa OA.2009.181 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27
marzo 2009 da
AP 1
(patrocinata dall'. PA 1)
contro
AO 1
(già patrocinato dall'.,),
giudicando
sull'appello del 14 ottobre 2011 presentato da AP 1 e sull'appello del 21 novembre
2011 presentato da AO 1 contro la decisione
emessa
dal Pretore il 14 settembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967) e AP 1 (1968), ha
accertato il diritto di ogni coniuge alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro in costanza di matrimonio presso
il rispettivo istituto di previdenza professionale (dispositivo n. 7), non ha
fissato contributi alimentari in favore del figlio P__________ (nato il 27
gennaio 2003), il cui mantenimento è stato posto interamente a carico della
madre (dispositivo n. 11), e ha addebitato
la tassa di giustizia (fr. 4000.–) con le spese alle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispositivo n. 12).
B. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14
ottobre 2011 per ottenere che non si facesse luogo ad alcun riparto delle prestazioni
d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio presso i rispettivi istituti
di previdenza professionale, che AO 1 fosse condannato a versare un contributo
alimentare indicizzato per il figlio di fr. 400.– mensili fino al 6° compleanno
e di fr. 600.– mensili da allora in poi fino al termine della formazione
scolastica o professionale, assegni familiari non compresi, e che la tassa di
giustizia con le spese fossero addebitate al medesimo, tenuto a rifonderle un'indennità
di fr. 7000.– per ripetibili. L'appello non
è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
C. Contro
la sentenza del Pretore ha adito questa Camera anche AO 1 con un memoriale del
21 novembre 2011 inviato per fax nel quale chiede che la sentenza del Pretore
sia annullata, che il divorzio sia pronunciato per colpa della moglie e che sia
“considerato un risarcimento per danni arrecati al padre e al figlio, dovuti
alla condotta antigiuridica della Pretura di Lugano, dal 21 dicembre 2003 ad
oggi”. Il memoriale non è stato notificato a AP 1 per osservazioni.
D. Il
15 marzo 2012 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
di AP 1
1.
Il
ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente
dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite. E
desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di
assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
106.
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale
principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di
appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Non si pone invece
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto per
osservazioni. Esso non ha quindi cagionato costi presumibili.
II. Sull'appello
di AO 1
2.
La decisione di divorzio era impugnabile a questa Camera entro 30
giorni dalla notificazione, ciò che il Pretore aveva specificato in calce alla decisione
stessa, intimata il 14 settembre 2011 all'allora patrocinatore del convenuto. Il
memoriale di AO 1 data del 21 novembre 2011 ed è stato inviato per fax al
Tribunale d'appello il 23 novembre successivo. Ch'esso sia tempestivo appare praticamente
impossibile. Dal momento tuttavia che il memoriale sfugge a un esame di merito
per le ragioni in appresso, non mette conto di avviare ricerche sul giorno preciso
della notificazione, così come appare superfluo fissare un termine all'interessato
per apporre una firma autografa sul documento.
3.
L'appellante
chiede anzitutto di pronunciare il divorzio “in quanto la moglie ha violato gli
obblighi che derivano dal matrimonio”. La conclusione risulta d'acchito improponibile,
ove appena si consideri che la nozione di divorzio per colpa di un coniuge è
stata epurata dal diritto svizzero da oltre un decennio (FF 1996 I 31 n. 144.3
e 46 n. 146.22). Sulla richiesta non è lecito quindi entrare in materia.
4.
In
secondo luogo l'appellante postula “un risarcimento per i danni arrecati al
padre e al figlio, dovuti alla condotta antigiuridica della Pretura di Lugano,
dal 21 dicembre 2003 ad oggi”. La conclusione è una volta ancora inammissibile,
tanto meno formulata per la prima volta in appello. Pretese di risarcimento
verso il Cantone Ticino vanno fatte valere nei modi e nei termini previsti
dagli art. 18 segg. della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici
e degli agenti pubblici (RL 2.6.1.1). Anche su tale questione l'appello denota di
conseguenza la sua irricevibilità.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma in concreto l'incasso si risolverebbe verosimilmente in un ulteriore
onere amministrativo per l'erario, l'appellante non risultando provvisto di
mezzi nemmeno per contribuire al mantenimento del figlio (decisione impugnata,
pag. 17). Conviene dunque rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'attrice per
osservazioni.
6.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
essa può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo
a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),
litigiose non essendo solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma lo scioglimento
stesso del vincolo matrimoniale.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata
da AP 1. Il suo appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese
processuali di fr. 150.– per lo stralcio dai ruoli sono poste a carico dell'appellante.
3. L'appello
di AO 1 è irricevibile.
4. Non si
riscuotono spese processuali in relazione a tale appello.
5. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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