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Decisione

11.2011.154

Divorzio su azione di un coniuge

20 marzo 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa OA.2009.181 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27

marzo 2009 da

AP 1

(patrocinata dall'. PA 1)

contro

AO 1

(già patrocinato dall'.,),

giudicando

sull'appello del 14 ottobre 2011 presentato da AP 1 e sull'appello del 21 novembre

2011 presentato da AO 1 contro la decisione

emessa

dal Pretore il 14 settembre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967) e AP 1 (1968), ha

accertato il diritto di ogni coniuge alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro in costanza di matrimonio presso

il rispettivo istituto di previdenza professionale (dispositivo n. 7), non ha

fissato contributi alimentari in favore del figlio P__________ (nato il 27

gennaio 2003), il cui mantenimento è stato posto interamente a carico della

madre (dispositivo n. 11), e ha addebitato

la tassa di giustizia (fr. 4000.–) con le spese alle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispositivo n. 12).

B. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14

ottobre 2011 per ottenere che non si facesse luogo ad alcun riparto delle prestazioni

d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio presso i rispettivi istituti

di previdenza professionale, che AO 1 fosse condannato a versare un contributo

alimentare indicizzato per il figlio di fr. 400.– mensili fino al 6° compleanno

e di fr. 600.– mensili da allora in poi fino al termine della formazione

scolastica o professionale, assegni familiari non compresi, e che la tassa di

giustizia con le spese fossero addebitate al medesimo, tenuto a rifonderle un'indennità

di fr. 7000.– per ripetibili. L'appello non

è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

C. Contro

la sentenza del Pretore ha adito questa Camera anche AO 1 con un memoriale del

21 novembre 2011 inviato per fax nel quale chiede che la sentenza del Pretore

sia annullata, che il divorzio sia pronunciato per colpa della moglie e che sia

“considerato un risarcimento per danni arrecati al padre e al figlio, dovuti

alla condotta antigiuridica della Pretura di Lugano, dal 21 dicembre 2003 ad

oggi”. Il memoriale non è stato notificato a AP 1 per osservazioni.

D. Il

15 marzo 2012 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

di AP 1

1.

Il

ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente

dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite. E

desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di

assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.

106.

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale

principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di

appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Non si pone invece

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto per

osservazioni. Esso non ha quindi cagionato costi presumibili.

II. Sull'appello

di AO 1

2.

La decisione di divorzio era impugnabile a questa Camera entro 30

giorni dalla notificazione, ciò che il Pretore aveva specificato in calce alla decisione

stessa, intimata il 14 settembre 2011 all'allora patrocinatore del convenuto. Il

memoriale di AO 1 data del 21 novembre 2011 ed è stato inviato per fax al

Tribunale d'appello il 23 novembre successivo. Ch'esso sia tempestivo appare praticamente

impossibile. Dal momento tuttavia che il memoriale sfugge a un esame di merito

per le ragioni in appresso, non mette conto di avviare ricerche sul giorno preciso

della notificazione, così come appare superfluo fissare un termine all'interessato

per apporre una firma autografa sul documento.

3.

L'appellante

chiede anzitutto di pronunciare il divorzio “in quanto la moglie ha violato gli

obblighi che derivano dal matrimonio”. La conclusione risulta d'acchito improponibile,

ove appena si consideri che la nozione di divorzio per colpa di un coniuge è

stata epurata dal diritto svizzero da oltre un decennio (FF 1996 I 31 n. 144.3

e 46 n. 146.22). Sulla richiesta non è lecito quindi entrare in materia.

4.

In

secondo luogo l'appellante postula “un risarcimento per i danni arrecati al

padre e al figlio, dovuti alla condotta antigiuridica della Pretura di Lugano,

dal 21 dicembre 2003 ad oggi”. La conclusione è una volta ancora inammissibile,

tanto meno formulata per la prima volta in appello. Pretese di risarcimento

verso il Cantone Ticino vanno fatte valere nei modi e nei termini previsti

dagli art. 18 segg. della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici

e degli agenti pubblici (RL 2.6.1.1). Anche su tale questione l'appello denota di

conseguenza la sua irricevibilità.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma in concreto l'incasso si risolverebbe verosimilmente in un ulteriore

onere amministrativo per l'erario, l'appellante non risultando provvisto di

mezzi nemmeno per contribuire al mantenimento del figlio (decisione impugnata,

pag. 17). Conviene dunque rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'attrice per

osservazioni.

6.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

essa può formare oggetto di un ricorso in materia civile sen­za riguardo

a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),

litigiose non essendo solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma lo scioglimento

stesso del vincolo matrimoniale.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata

da AP 1. Il suo appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Le spese

processuali di fr. 150.– per lo stralcio dai ruoli sono poste a carico dell'appellante.

3. L'appello

di AO 1 è irricevibile.

4. Non si

riscuotono spese processuali in relazione a tale appello.

5. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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