11.2011.159
Gratuito patrocinio: retribuzione del patrocinatore d'ufficio
14 maggio 2014Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2011.159
Data decisione, Autorità:
14.05.2014, ICCA
Titolo:
Gratuito patrocinio: retribuzione del patrocinatore d'ufficio
GRATUITO PATROCINIO
art. 122 cpv. 1 let. a CPC
Incarto n.
11.2011.159
Lugano
14 maggio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CM.2011.486 (filiazione:
modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 19 agosto 2011 da
PI 1
(patrocinato dal lic. iur.
studio legale PA 2 )
contro
RE 1 (2000),
(rappresentato
dalla madre RA 1
e patrocinato da D MLaw,
studio legale PA 1 ),
giudicando
sul reclamo del 20 ottobre 2011 presentato dallo stesso
RE 1 unitamente agli
avvocati RE
2
RE 3 e
RE 4
(patrocinati dalla medesima D
MLaw,
studio legale PA 1
contro
la decisione del 6 ottobre 2011 con cui il Segretario assessore ha fissato la
retribuzione della patrocinatrice d'ufficio
del convenuto;
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 settembre 2000 RA 1 (1973) ha dato alla luce un figlio, RE 1,
che è stato riconosciuto il 5 giugno 2002 da PI 1 (1977). Questi è stato
condannato il 18 novembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a
versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 600.– mensili fino
al settimo anno di età e di fr. 800.– mensili dopo di allora.
B. Il 19
agosto 2011 PI 1 ha convenuto il figlio davanti al medesimo Pretore chiedendo
di ridurre il contributo alimentare a fr. 400.– mensili. Il 2 settembre
2011 D__________, praticante dello studio legale PA 1, ha comunicato alla Pretura di patrocinare RE 1. All'udienza di
conciliazione davanti al Segretario assessore, il 22 settembre 2011, le parti
hanno prospettato una transazione (che prevedeva una riduzione del contributo alimentare
a fr. 500.– mensili), riservandosi sette giorni di tempo per ratificarla. Il
convenuto ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Egli
ha poi comunicato il 29 settembre 2011 alla Pretura di non approvare la transazione.
C. Il
30 settembre 2011 il Segretario assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione
ad agire, ponendo il convenuto al gratuito patrocinio di D__________. Questa ha
trasmesso alla Pretura, il 3 ottobre 2011, la sua nota professionale di complessivi
fr. 1025.45 (fr. 795.– di onorario, fr. 154.50 di spese, fr. 75.95
di IVA). Con decisione del 6 ottobre 2011 il Segretario assessore ha fissato la
retribuzione in complessivi fr. 730.60 (fr. 615.– di
onorario, fr. 61.50 di spese, fr. 54.10 di IVA). Il
12 ottobre 2011 la praticante ha sollecitato
un riesame della tassazione, che tuttavia il Segretario assessore ha confermato
il 18 ottobre successivo.
D. Contro
la decisione del 6 ottobre 2011 RE 1 è insorto unitamente agli avvocati RE 2, RE
3 e RE 4 con un reclamo del 20 ottobre 2011 a questa Camera per ottenere il riconoscimento
integrale della nota professionale emessa dalla praticante dello studio e la conseguente
riforma della decisione impugnata. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
in diritto: 1. Dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in
vigore della nuova LAG, non sussiste più il Consiglio di moderazione, davanti
al quale le “decisioni di retribuzione” riguardanti patrocinatori d'ufficio (art.
7 cpv. 2 vLag) potevano essere impugnate entro 15 giorni dalla notifica (art.
36 cpv. 2 vLag). Ora il giudice (di merito) statuisce sull'indennità dovuta a
un patrocinatore d'ufficio (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando le spese
giudiziarie, direttamente nella decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche davanti all'autorità di
conciliazione (art. 113 cpv. 1 seconda frase
combinato con l'art. 209 cpv. 2 lett. d CPC). In concreto la decisione emanata
il 6 ottobre 2011 dal Segretario assessore va considerata pertanto come un'integrazione
del dispositivo n. 2 (gratuito patrocinio) figurante nell'autorizzazione ad
agire del 30 settembre 2011. E qualora di una decisione sia contestata solo l'indennità
che spetta al patrocinatore d'ufficio, il dispositivo in questione può formare unicamente
oggetto di reclamo, come nell'ipotesi in cui sia impugnato il solo dispositivo
sulle spese (art. 110 CPC; Tappy
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 21 ad art. 122: Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 42 ad
art. 122).
2. L'art. 48 lett. a LOG (RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per
materia della prima Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia
impugnata una decisione sulla ricusazione, ai casi di ritardata giustizia e ai
casi in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione. La prima
Camera civile non è abilitata a statuire invece su reclami contro “altre
decisioni” (nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC), come quelle che
riguardano – tra l'altro – la retribuzione di un patrocinatore d'ufficio (Bühler, loc. cit.). Tali reclami
andrebbero trasmessi alla terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1
LOG richiamando esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC (I CCA, sentenza
inc. 11.2012.108 del 4 dicembre 2012). Avviare uno scambio di opinioni con
la terza Camera civile sulla competenza per materia comporterebbe tuttavia, in
concreto, un'eccessiva dilazione del giudizio, il reclamo essendo pendente dall'ottobre
del 2011. Conviene pertanto trattare l'impugnazione senza indugio.
3. Un
patrocinatore d'ufficio è sicuramente legittimato a impugnare con reclamo il dispositivo
di una decisione in cui è fissato il compenso che lo riguarda (Bühler, op. cit., n. 46 ad art. 122 CPC
con numerosi riferimenti; Huber in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S.
Gallo 2011, n. 8 ad art. 122; Fischer
in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad
art. 110). Più delicato è sapere se, dandosi come patrocinatore d'ufficio il
praticante di uno studio legale, la legittimazione a ricorrere si estenda anche
all'avvocato per cui il praticante lavora. Che nella fattispecie D__________
abbia operato “in subdelega” (come affermano i reclamanti: memoriale, pag. 2 a metà)
non risulta, né consta che l'avv. RE 2, l'avv. RE 3 o l'avv. RE 4 siano
mai stati designati patrocinatori d'ufficio. Anzi, in tale veste il Segretario
assessore ha designato D__________ personalmente (dispositivo n. 2 dell'autorizzazione
ad agire). Del resto, quando si è annunciata alla Pretura come legale di RE 1, D__________
non ha preteso di offrirsi in sostituzione dell'uno o dell'altro avvocato (lettera
del 2 settembre 2011, agli atti). Comunque sia, nel caso specifico i
titolari dello studio hanno per lo meno un interesse di fatto all'incasso della
retribuzione chiesta dalla praticante, la somma dovendo essere versata su un
conto del loro studio (nota d'onorario del 3 ottobre 2011, agli atti). Nella
misura in cui è introdotto dai tre professionisti, il reclamo può quindi considerarsi
ricevibile.
Il
reclamo non è invece proponibile nella misura in cui è presentato da RE 1. La
parte che ottiene il beneficio del gratuito patrocinio non ha alcun interesse a
postulare un aumento dell'indennità spettante al legale d'ufficio (Bühler, op. cit., n. 48 ad art. 122
CPC con svariati riferimenti), già per il fatto che le incomberà di rifondere
la somma al Cantone nei successivi dieci anni “appena sarà in grado di farlo”
(art. 123 cpv. 1 e 2 CPC). In quanto esperito dal convenuto, il reclamo va
dunque dichiarato inammissibile.
4. Il Segretario assessore ha ridotto la nota
della legale, nella fattispecie, da fr. 1025.45 (fr. 795.– di onorario,
fr. 154.50 di spese, fr. 75.95 di IVA) a fr. 730.60 (fr. 615.–
di onorario, fr. 61.50 di spese, fr. 54.10 di IVA), riducendo il
dispendio di tempo esposto (8 ore e 50 minuti alla tariffa di fr. 90.– l'ora:
art. 4 cpv. 3 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL
3.1.1.7.1) di due ore e riconoscendo alla legale solo le spese fisse previste
dall'art. 6 cpv. 1 del regolamento appena citato (10% dell'onorario). La decurtazione
del dispendio orario è stata motivata con l'argomento che l'udienza del 22
settembre 2011 davanti all'autorità di conciliazione era durata due ore, mentre
le altre due ore dedicate quel giorno dalla legale al viaggio di andata e ritorno
da __________ a __________ potevano essere evitate se la madre del convenuto si
fosse rivolta a un legale del posto. Ciò valeva anche per i costi di trasferta
(fr. 70.– di automobile, fr. 5.– di posteggio) non compresi nelle spese fisse
previste dal menzionato regolamento.
5. I
reclamanti fanno valere che nel caso in cui non intendesse rimunerare le
trasferte di un patrocinatore d'ufficio con sede fuori del Distretto di Lugano,
il Segretario assessore avrebbe dovuto rifiutare subito la candidatura di D__________
al momento in cui questa si è annunciata alla Pretura con lettera del 2
settembre 2011 come legale di RE 1. Essi sottolineano inoltre che nessuna norma
del diritto cantonale – né tanto meno federale – impone a chi chiede il
gratuito patrocinio di rivolgersi a un legale del Distretto in cui si trova il
foro del processo. I reclamanti chiedono pertanto che in concreto la nota
professionale della praticante sia interamente riconosciuta, reintegrando le
due ore tolte dal Segretario assessore (fr. 180.– di onorario) e riconoscendo alla
praticante i costi di trasferta (fr. 75.– complessivi).
6. La
parte che presenta un'istanza di gratuito patrocinio può indicare il nome del patrocinatore
desiderato (art. 119 cpv. 2 seconda frase CPC), ma per fondate ragioni – di
economia in particolare – l'autorità può decidere altrimenti (art. 3 cpv. 1 del
noto regolamento), non esistendo un diritto alla libera scelta del patrocinatore
d'ufficio (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 699 segg.). Nel
caso specifico si può convenire con il Segretario assessore che per farsi patrocinare
in una procedura di conciliazione dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano
la madre di RE 1 avrebbe potuto rivolgersi a un legale del __________,
riducendo in tal modo i costi del mandato. È anche vero tuttavia che – come
sottolineano i reclamanti – nessuna norma impone a chi chiede il gratuito
patrocinio di proporre un avvocato con studio nel luogo in cui si trova il foro
del processo. In circostanze del genere sta all'autorità che reputi troppo
onerosa la proposta del richiedente designare un altro patrocinatore d'ufficio.
Deve attivarsi però con solerzia. E qualora decida di nominare ugualmente quel
patrocinatore, ma di non riconoscergli spese di trasferta deve avvertire il
legale, già per il fatto che costui non è tenuto ad accettare simile
condizione. Il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) non consente
invece di rifiutare alla fine della procedura, senza alcun avvertimento previo,
la rifusione di esborsi espressamente garantita dalla legge (art. 6 cpv. 2 del
ripetuto regolamento).
7. Ne
segue che in concreto la patrocinatrice d'ufficio non doveva aspettarsi la
riduzione inopinata del tempo da lei dedicato alla pratica per lo stralcio delle
due ore (fr. 180.– di onorario) impiegate nella trasferta da __________ a __________
(e ritorno) né la decurtazione delle spese di viaggio e di posteggio (fr. 75.–
complessivi). La retribuzione della legale va rivalutata pertanto da fr. 615.–
a fr. 795.–, ciò che giustifica il riconoscimento di spese fisse per fr. 79.50
(10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato). A ciò si aggiungono i costi di
trasferta (fr. 75.– complessivi, legittimi ove si consideri che __________
dista una quarantina di chilometri da __________), non compresi nell'indennità
fissa appena citata (art. 6 cpv. 2 del regolamento), e l'IVA di fr. 75.95
(8%). Il reclamo merita in definitiva di essere accolto e la decisione del
Segretario assessore riformata di conseguenza.
8. Dato
l'esito del giudizio, si giustifica di rinunciare equitativamente al prelievo
di spese. Per quanto attiene alle ripetibili chieste dai
reclamanti, occorre distinguere. Se la causa vertesse tra PI 1 e RE 1, lo Stato
del Cantone Ticino potrebbe essere tenuto – se mai – al versamento di spese
processuali, ma non di ripetibili (art. 107 cpv. 3 CPC). In concreto però la
lite sull'ammontare della retribuzione spettante alla patrocinatrice d'ufficio oppone
gli avvocati RE 2, RE 3 e RE 4 (escluso RE 1: sopra, consid. 3 in fine) proprio
allo Stato del Cantone Ticino, che ha moderato a torto la parcella della
praticante. Lo Stato essendo parte a tale procedura, non v'è ragione per cui i
reclamanti vittoriosi, i quali hanno dovuto redigere il reclamo, non abbiano
diritto a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;
analogamente, nel vecchio diritto: I CCA, sentenza inc. 11.2008.127 del 20
ottobre 2008, consid. 7), destinata appunto ad assicurare una certa
compensazione della perdita di guadagno
subita da chi esercita un'attività indipendente (FF 2006 pag. 6664 in
fondo).
9. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge manifestamente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e il dispositivo
n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
La retribuzione della patrocinatrice
d'ufficio è così fissata:
onorario fr.
795.—
spese fr.
79.50
costi
di trasferta fr. 75.—
IVA fr.
75.95
fr. 1025.45
2. Non si
riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli avvocati RE 2, RE
3 e RE 4 un'indennità d'inconvenienza di fr. 200.– complessivi.
3. Notificazione:
–
D ;
– Stato del Cantone Ticino,
Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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