Lexipedia

Decisione

11.2011.16

Azione di mantenimento: obbligo di contribuire al sostentamento del figlio

15 maggio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari fissati dal Pretore dovrebbero essere annullati.

Un'altra questione è sapere se egli sia abilitato ad

avanzare una simile

richiesta dopo essere rimasto silente in prima sede, rinunciando anche a un

memoriale conclusivo. L'interrogativo può rimanere irrisolto, poiché – come si

vedrà oltre – l'appello risulta comunque sia destinato all'insuccesso.

3. L'interessato

sostiene anzitutto di essere stato “tratto in inganno spudoratamente dalla

signora __________ con una gravidanza”, salvo poi essere cacciato da casa. Non

indica tuttavia su quali elementi egli fondi tale asserzione, limitandosi a

definire il fatto “lampante”. In realtà, ammesso e non concesso che il

rimprovero da lui mosso alla madre del bambino lo esoneri da responsabilità in

materia di mantenimento, nulla suffraga l'ipotesi. Dinanzi al Pretore egli si è

lasciato precludere dalla lite, senza nulla obiettare. Tanto meno egli ha

recato indizi di un'eventuale circonvenzione. La doglianza non trova dunque

alcun conforto agli atti.

4. Il convenuto lamenta

di non essere stato patrocinato in prima sede, mentre il figlio era assistito

da un curatore avvocato, e di non essere mai stato informato dei suoi diritti. Ora,

a parte il fatto che non incombeva al Pretore tutelare la posizione del convenuto,

perfettamente in grado di discutere la causa con la necessaria chiarezza, quest'ultimo

non si è minimamente interessato della procedura. Non si è costituito in

giudizio all'udienza del 15 dicembre 2009, è comparso davanti al Pretore solo

per l'interrogatorio formale del 30 marzo 2010 e non ha presentato alcuna

conclusione scritta, pur avendo sollecitato il Pretore nel corso dell'udienza a

fissargli un termine a tal fine. Pretendere di non essersi potuto adeguatamente

difendere in condizioni del genere non è serio.

5. Afferma

l'appellante di non avere i mezzi per versare i contributi alimentari stabiliti

dal Pretore, tranne rubando o commettendo altri reati. Se non che, così argomentando

egli non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha rilevato

che come cuoco AP 1 potrebbe guadagnare, dando prova di buona volontà, almeno fr.

2700.– netti mensili (sentenza impugnata, pag. 4). L'appellante eccepisce, certo,

di essere senza impiego dal marzo del 2009 e di avere ormai 50 anni, ma il solo

fatto di avere cercato lavoro sotto il controllo della disoccupazione non basta

necessariamente per assolvere gli obblighi derivanti dal diritto di famiglia (sentenza

del Tribunale federale 5A_588/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3;

analogamente: RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). E davanti al Pretore il convenuto

non ha documentato alcuna seria ricerca di attività lucrativa. Che poi egli non

Considerandi

possa candidarsi come cuoco, non esercitando tale professione da 34 anni, ancora

non impedisce che egli possa accomodarsi da altre attività non qualificate, un

guadagno di fr. 2700.– netti mensili essendo alla portata di qualsiasi

lavoratore senza particolare esperienza (si vedano i contratti collettivi in:

www.servizio-ccl.ch).

6.

AP

1.

ritiene ingiusto essere obbligato a contribuire al mantenimento di un minorenne

che non ha mai conosciuto quando la madre del bambino sarebbe “in grado di

provvedere perfettamente e abbondantemente a suo figlio oltre le necessità”. La

prima argomentazione cade nel vuoto, la circostanza che l'appellante non

conosca AO 1 (inutilmente definito come figlio della sola __________) ancora

non solleva il convenuto dalle sue responsabilità alimentari. Quanto alla

disponibilità finanziaria di __________, ogni genitore deve partecipare al

mantenimento secondo le proprie possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). In concreto

è vero che la madre del bambino potrebbe anche sopperire con il proprio margine

disponibile al fabbisogno in denaro di AO 1 (da fr. 1935.– a fr. 2115.– mensili

secondo le fasce d'età: sentenza impugnata, pag. 2 in fondo), ma il Pretore ha ritenuto iniquo far sopportare l'intero mantenimento del figlio a un

genitore quando l'altro ha la ragionevole possibilità di erogare un contributo.

Perché tale ragionamento sarebbe errato

l'appellante non spiega. Al proposito il memoriale risulta finanche

irricevibile per carenza di motivazione.

7.

Infine

l'appellante critica il Pretore per avere imputato a sua moglie __________ un reddito potenziale di fr. 1900.– netti mensili come

collaboratrice domestica (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Egli dimentica

però che in presenza di figli non comuni nati prima del

matrimonio i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza per il loro

mantenimento (art. 278 cpv. 2 CC). In concreto quindi la moglie dell'appellante

ha il dovere di assistere il marito, a titolo sussidiario, nell'adempimento degli

obblighi alimentari verso AO 1, al punto da poter essere tenuta – dandosene gli

estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (analogamente: RtiD

I-2006 pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 consid. 4; I CCA, sentenza inc.

11.2009.163

del 23 ottobre 2011, consid. 5). Che poi essa

debba provvedere al mantenimento di un figlio (divenuto maggiorenne nel 2011 e di

cui tutto si ignora), oltre a essere una mera affermazione dell'appellante,

nulla muta. La circostanza che __________ debba portare da 14 a 22 ore

settimanali la sua attività di collaboratrice domestica non impedisce a

quest'ultima, in effetti, di assicurare il sostentamento del figlio.

8.

Ne discende che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua

sorte segnata. Le spese del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa

l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il

quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri infruttuosi d'incasso per

l'ente pubblico. Non si attribuiscono ripetibili all'istante, cui l'appello non

è stato notificato per osservazioni.

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la

soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster