11.2011.16
Azione di mantenimento: obbligo di contribuire al sostentamento del figlio
15 maggio 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2011.16
Data decisione, Autorità:
15.05.2012, ICCA
Titolo:
Azione di mantenimento: obbligo di contribuire al sostentamento del figlio
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 276 cpv. 1 CC
art. 285 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2011.16
Lugano
15 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2009.1583 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
istanza del 2 novembre 2009 da
AO 1 (2006),
(rappresentato dalla curatrice PA 1 )
contro
AP 1 ora in
giudicando sull'appello del 1° febbraio 2011
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 gennaio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il
4 gennaio 2006 __________ (1969) ha dato alla luce un bambino, AO 1, cui l'8
maggio 2006 la Commissione tutoria regionale 4 ha designato una curatrice nella persona dell'avv. PA 1, incaricata di accertarne la paternità e di
salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1
CC). Con sentenza del 25 gennaio 2008 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato in luogo e vece del Pretore la
paternità di AP 1 (1960). __________ lavora alla __________. AP 1, già autista al
50% per __________ (commerciante di vini) e “venditore di piscine” per l'altro
50%, riscuote dal marzo del 2009 indennità di disoccupazione. È sposato dal maggio del 2006 con __________ (1958),
cittadina brasiliana, la quale ha un figlio nato nel 1993.
B. Il 2 novembre 2009 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, postulando un contributo alimentare indicizzato
di fr. 1315.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1475.– mensili
fino al 12°compleanno e
di fr. 1785.– mensili dopo di allora, oltre al versamento di
fr. 15 780.– per contributi retroattivi dal novembre 2008 fino all'inoltro
dell'azione. Identiche richieste egli ha formulato già in via cautelare.
All'udienza del 15 dicembre 2009, indetta per il contraddittorio e la
discussione cautelare, il convenuto è rimasto assente ingiustificato. Ultimata
il 30 marzo 2010 l'istruttoria (cautelare e di merito), le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale del 28 aprile 2010 l'istante ha riaffermato le proprie domande. Il
convenuto è rimasto silente.
C. Statuendo il 20 gennaio 2011, il Pretore ha condannato AP 1 a versare
all'istante, in via provvisionale, un contributo alimentare di fr. 700.–
mensili dal novembre del 2009 e, nel merito, un contributo indicizzato di pari
importo fino alla maggiore età del figlio (assegni familiari non compresi),
respingendo la pretesa di quest'ultimo volta all'ottenimento di contributi alimentari
per il lasso di tempo anteriore all'istanza. Non sono stati prelevati oneri processuali
né sono state assegnate ripetibili. Il convenuto è stato ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria per quanto riguarda l'esonero dal pagamento delle
spese giudiziarie.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello
del 1° febbraio 2011 a questa Camera nel quale chiede, senza formulare domande esplicite,
di “riesaminare l'incarto e di rigiudicare”. L'appello non è stato intimato per
osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In materia di filiazione
l'art. 295 cpv. 1 CPC prevede ora l'applicabilità della procedura semplificata
a tutte le azioni indipendenti, comprese quelle di mantenimento. Ciò premesso, dopo il 1° gennaio 2011
le decisioni dei Pretori in tali materie sono impugnabili entro 30 giorni dalla
notificazione con appello (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Quanto alla decisioni in materia
cautelare, esse sono appellabili, trattandosi di
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC), sempre che sia dato il valore litigioso. In concreto il valore
litigioso è senz'altro superiore a fr. 10 000.– per entrambe le decisioni,
ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in questione e il
fatto che le misure provvisionali sono rimaste in
vigore fino all'emanazione dell'attuale giudizio. Introdotto il 2 febbraio 2011 (data del timbro postale), sei giorni
dopo la notificazione della decisione pretorile, l'appello in rassegna è
pertanto tempestivo.
2. Nell'appello
il convenuto non formula richieste precise, limitandosi a chiedere alla Camera
di “riesaminare l'incarto e di rigiudicare”. Dandosi contestazioni pecuniarie, tuttavia,
una simile indeterminatezza non è ammissibile, nemmeno nelle cause governate –
come quelle di filiazione – dal principio inquisitorio illimitato (DTF 137 III
620 consid. 4.5.3). Sta di fatto che nella motivazione dell'appello il
convenuto adduce di vivere sotto il minimo d'esistenza, senza far capo ad aiuti
sociali “per non pesare su nessuno”. Se ne desume ch'egli non si reputa in
grado di contribuire al mantenimento del figlio e che di conseguenza, a suo avviso,
Fatti
i contributi alimentari fissati dal Pretore dovrebbero essere annullati.
Un'altra questione è sapere se egli sia abilitato ad
avanzare una simile
richiesta dopo essere rimasto silente in prima sede, rinunciando anche a un
memoriale conclusivo. L'interrogativo può rimanere irrisolto, poiché – come si
vedrà oltre – l'appello risulta comunque sia destinato all'insuccesso.
3. L'interessato
sostiene anzitutto di essere stato “tratto in inganno spudoratamente dalla
signora __________ con una gravidanza”, salvo poi essere cacciato da casa. Non
indica tuttavia su quali elementi egli fondi tale asserzione, limitandosi a
definire il fatto “lampante”. In realtà, ammesso e non concesso che il
rimprovero da lui mosso alla madre del bambino lo esoneri da responsabilità in
materia di mantenimento, nulla suffraga l'ipotesi. Dinanzi al Pretore egli si è
lasciato precludere dalla lite, senza nulla obiettare. Tanto meno egli ha
recato indizi di un'eventuale circonvenzione. La doglianza non trova dunque
alcun conforto agli atti.
4. Il convenuto lamenta
di non essere stato patrocinato in prima sede, mentre il figlio era assistito
da un curatore avvocato, e di non essere mai stato informato dei suoi diritti. Ora,
a parte il fatto che non incombeva al Pretore tutelare la posizione del convenuto,
perfettamente in grado di discutere la causa con la necessaria chiarezza, quest'ultimo
non si è minimamente interessato della procedura. Non si è costituito in
giudizio all'udienza del 15 dicembre 2009, è comparso davanti al Pretore solo
per l'interrogatorio formale del 30 marzo 2010 e non ha presentato alcuna
conclusione scritta, pur avendo sollecitato il Pretore nel corso dell'udienza a
fissargli un termine a tal fine. Pretendere di non essersi potuto adeguatamente
difendere in condizioni del genere non è serio.
5. Afferma
l'appellante di non avere i mezzi per versare i contributi alimentari stabiliti
dal Pretore, tranne rubando o commettendo altri reati. Se non che, così argomentando
egli non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha rilevato
che come cuoco AP 1 potrebbe guadagnare, dando prova di buona volontà, almeno fr.
2700.– netti mensili (sentenza impugnata, pag. 4). L'appellante eccepisce, certo,
di essere senza impiego dal marzo del 2009 e di avere ormai 50 anni, ma il solo
fatto di avere cercato lavoro sotto il controllo della disoccupazione non basta
necessariamente per assolvere gli obblighi derivanti dal diritto di famiglia (sentenza
del Tribunale federale 5A_588/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3;
analogamente: RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). E davanti al Pretore il convenuto
non ha documentato alcuna seria ricerca di attività lucrativa. Che poi egli non
Considerandi
possa candidarsi come cuoco, non esercitando tale professione da 34 anni, ancora
non impedisce che egli possa accomodarsi da altre attività non qualificate, un
guadagno di fr. 2700.– netti mensili essendo alla portata di qualsiasi
lavoratore senza particolare esperienza (si vedano i contratti collettivi in:
www.servizio-ccl.ch).
6.
AP
1.
ritiene ingiusto essere obbligato a contribuire al mantenimento di un minorenne
che non ha mai conosciuto quando la madre del bambino sarebbe “in grado di
provvedere perfettamente e abbondantemente a suo figlio oltre le necessità”. La
prima argomentazione cade nel vuoto, la circostanza che l'appellante non
conosca AO 1 (inutilmente definito come figlio della sola __________) ancora
non solleva il convenuto dalle sue responsabilità alimentari. Quanto alla
disponibilità finanziaria di __________, ogni genitore deve partecipare al
mantenimento secondo le proprie possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). In concreto
è vero che la madre del bambino potrebbe anche sopperire con il proprio margine
disponibile al fabbisogno in denaro di AO 1 (da fr. 1935.– a fr. 2115.– mensili
secondo le fasce d'età: sentenza impugnata, pag. 2 in fondo), ma il Pretore ha ritenuto iniquo far sopportare l'intero mantenimento del figlio a un
genitore quando l'altro ha la ragionevole possibilità di erogare un contributo.
Perché tale ragionamento sarebbe errato
l'appellante non spiega. Al proposito il memoriale risulta finanche
irricevibile per carenza di motivazione.
7.
Infine
l'appellante critica il Pretore per avere imputato a sua moglie __________ un reddito potenziale di fr. 1900.– netti mensili come
collaboratrice domestica (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Egli dimentica
però che in presenza di figli non comuni nati prima del
matrimonio i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza per il loro
mantenimento (art. 278 cpv. 2 CC). In concreto quindi la moglie dell'appellante
ha il dovere di assistere il marito, a titolo sussidiario, nell'adempimento degli
obblighi alimentari verso AO 1, al punto da poter essere tenuta – dandosene gli
estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (analogamente: RtiD
I-2006 pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 consid. 4; I CCA, sentenza inc.
11.2009.163
del 23 ottobre 2011, consid. 5). Che poi essa
debba provvedere al mantenimento di un figlio (divenuto maggiorenne nel 2011 e di
cui tutto si ignora), oltre a essere una mera affermazione dell'appellante,
nulla muta. La circostanza che __________ debba portare da 14 a 22 ore
settimanali la sua attività di collaboratrice domestica non impedisce a
quest'ultima, in effetti, di assicurare il sostentamento del figlio.
8.
Ne discende che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua
sorte segnata. Le spese del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa
l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri infruttuosi d'incasso per
l'ente pubblico. Non si attribuiscono ripetibili all'istante, cui l'appello non
è stato notificato per osservazioni.
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la
soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3. Notificazione:
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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