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Decisione

11.2011.161

Rettificazione del registro fondiario

7 maggio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i cui membri erano proprietari comuni dell'originaria particella n. 950. Affermano

nondimeno che al momento in cui la comunione ereditaria è stata sciolta e la

particella n. 950 frazionata, i singoli eredi hanno acquistato i fondi

derivanti dal frazionamento come terzi di buona fede. Infine, stando alle appellanti,

l'azione di rettifica offenderebbe in concreto l'art. 661 CC, G__________ essendo

rimasto iscritto come proprietario della particella n. 1680 dal gennaio del

1965 fino al gennaio del 1996 ed esse medesime essendo iscritte quali

proprietarie comuni da allora, onde il loro il diritto alla proprietà del fondo

così come questo figura descritto nel registro fondiario, senza alcuna servitù in

favore della particella n. 969 né della particella n. 1764.

6. Nella

citata sentenza del 6 aprile 2011 (sopra, lett. B in fine) questa Camera ha ricordato

che la necessità di rettificare il registro fondiario in seguito al

mancato riporto – per inavverten­za – di diritti o oneri su particelle derivanti

da un frazionamento è un caso d'applicazione dell'art. 977 cpv. 1 CC. Tale

procedimento è nondimeno meramente sommario (quantunque di carattere amministrativo),

sicché il giudice non statuisce sull'esistenza o l'inesistenza del diritto o

dell'onere formante oggetto della rettifica. Se accoglie

l'azione, egli ordina unicamente il ripristino della situazione anteriore, giusta

o sbagliata che sia (RtiD II-2011 pag. 709 consid. 7 con

richiami di dottrina e giurisprudenza). In ciò l'azione dell'art. 977 cpv. 1 CC

si distingue da quella fondata sull'art. 975 cpv. 1 CC, nel cui ambito il

giudice esamina se l'operazione dell'ufficiale sia avvenuta senza causa

legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (perché

il titolo era nullo o perché all'istante mancava il potere di disposizione: ZBGR

92/2011 pag. 112 consid. 3.2 con riferimenti;

RtiD I-2008 pag. 1031 consid. 5). L'azione dell'art. 975 cpv. 1 CC,

tuttavia, è data solo a chi “sia pregiudicato nei propri diritti reali”. Non

compete quindi all'ufficiale del registro fondiario.

7. Visto

il (limitato) potere cognitivo del giudice chiamato a decidere un'azione di

rettifica del registro fondiario, a torto le appellanti insistono nel ripetere

che l'onere di passo gravante l'originaria particella n. 950 non è mai

stato esercitato sull'area dell'attuale particella n. 1680 e che la

servitù iscritta sulla particella n. 950 in favore delle particelle n. 969

e 1764 si riferisce a un altro percorso. Come ha rilevato il Pretore, un'azione

di rettifica a norma dell'art. 977 cpv. 1 CC non è la sede per accertare

l'esistenza o il contenuto di un diritto reale limitato che l'ufficiale del

registro fondiario ha iscritto, omesso di iscrivere o cancellato per svista.

Scopo dell'azione è di ripristinare, nel quadro di un giudizio sommario, la

situazione nel registro che precedeva l'operazione eseguita per inavvertenza. Le

appellanti non pretendono che, così ragionando, il Pretore sia caduto in

errore. Reiterano i loro argomenti come se si trovassero ancora davanti al

primo grado di giurisdizione. Chi presenta un ricorso tuttavia deve illustrare

perché la sentenza impugnata sia erro­nea, non perché siano pertinenti le

argomentazioni da lui addotte in prima sede. Insufficientemente motivato, in

proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (sulle esigenze di

motivazione: DTF 138 III 375 consid. 4.3.1).

8. Soggiungono

le appellanti che, ad ogni modo, nel caso specifico l'ufficiale del registro

fondiario non ha omesso di riportare la servitù di passo pedonale gravante l'originaria

particella n. 950 sulla loro particella n. 1680 per inavvertenza, bensì deliberatamente,

in conformità a un accordo raggiunto a suo tempo dalle parti. E siccome l'ufficiale

non ha agito per svista, non sussistono nemmeno – a loro avviso – i presupposti

perché egli possa far capo all'art. 977 cpv. 1 CC. Ora, che in concreto l'ufficiale

del registro fondiario non si sia dato cura nel sostanziare la disattenzione in

cui è incorso il funzionario che nel gennaio del 1965 ha omesso di riportare

sulle nuove particelle n. 1678, 1679 e 1680 la servitù di passo pedonale

gravante l'originaria particella n. 950 è vero. Sta di fatto che l'ipotesi di

un accordo fra le parti è una semplice congettura delle appellanti. Nulla suffraga

l'ipotesi che al momento in cui è stata sciolta la comunione ereditaria fu P__________

e frazionata l'originaria particella n. 950, nel gennaio del 1965, l'allora

proprietario della particella n. 969 (dalla quale sarà staccata la particella

n. 1764 nell'ottobre del 1968) abbia rinunciato all'iscrizione della servitù

sui nuovi fondi. Il contratto di divisione ereditaria del 28 dicembre 1964 e le

relative istanze del 5 gennaio 1965 di iscrizione nel registro fondiario con

i relativi trapassi di proprietà sono silenti (doc. A). Il contratto, poi, prevede

Considerandi

che “i condividenti ricevono i lotti loro attribuiti nel loro stato di fatto e

di diritto, che dichiarano di conoscere” (rogito n. 2782 del notaio dott. __________,

__________, clausola n. VI lett. b).

9.

Ciò

premesso, come questa Camera ha rammentato nella sentenza del 6 aprile 2011, se

un fondo serviente è frazionato, la servitù persiste di regola su tutte le sue

parti (art. 744 cpv. 1 vCC, corrispondente all'odierno art. 743 cpv. 1 CC). Perché

dunque l'ufficiale del registro fondiario non abbia riportato, nel gennaio del

1965, la servitù di passo pedonale a carico dell'originaria particella n. 950

sulle nuove particelle n. 1678, 1679 e 1680 (e in specie su quest'ultima) se

non per inavvertenza non è dato di capire. Certo, qualora dopo il frazionamento

del fondo serviente una servitù risulti gravare solo determinate particelle, i

proprietari delle particelle non toccate dall'onere potevano chiedere all'ufficiale

del registro fondiario la cancellazione della servitù per quanto li concerneva

(art. 744 cpv. 2 e 3 vCC). Anche il nuovo diritto prevede una

regolamentazione analoga (art. 743 cpv. 2 e 3 CC). Non risulta però – né

le appellanti pretendono – che G__________ abbia chiesto all'ufficiale del

registro fondiario la cancellazione della servitù di passo pedonale dalla sua particella

n. 1680. Tutto quanto si evince dagli atti è che sulla particella n. 1680

l'onere non è mai stato iscritto.

10.

Le

appellanti fanno valere che, ad ogni buon conto, quali eredi di G__________ esse

hanno ricevuto nel gennaio del 1996 la particella n. 1680 in buona fede, come

in buona fede aveva ricevuto la particella G__________ nel gennaio del 1965 in seguito

al noto frazionamento, sicché la servitù di passo gravante l'originaria

particella n. 950 non può essere loro opposta. L'argo­mentazione non ha

consistenza. Si conviene che un ufficiale del regi­stro fondiario non può più

promuovere azione di rettifica qualora un terzo acquisti l'immobile facendo

assegnamento in buona fede sul contenuto

del registro (art. 973 cpv. 1 CC). In simile eventualità rimane solo a

chi “sia pregiudicato nei propri diritti reali” l'azione dell'art. 975 CC, la

quale tuttavia è proponibile unicamente per contestare iscrizioni,

modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate

iscrizioni, al cui riguardo non è più dato alcun rimedio (RtiD I-2005 pag. 796

consid. 4 con richiami). Se non che, come questa Camera ha già avuto modo di rammentare

nella sentenza del 6 aprile 2011, l'erede di un titolare iscritto nel registro

fondiario non è considerato alla stregua di un “terzo” (consid. 9 in fine con rinvio a Schmid/Hürlimann-Kaup,

Sachenrecht, 4ª edizione, pag.

142.

n. 588; Pfister von Schulthess,

Der Schutz des öffentlichen Glaubens im schweizerischen Sachenrecht, Zurigo

1969, pag. 45). Né le appellanti, eredi di G__________, né G__________,

erede di P__________ (deceduto il 6 giugno 1963), possono quindi essere

equiparati a “terzi”, indipendentemente dalla loro buona fede.

11.

Le

appellanti reputano infine di avere acquisito il diritto alla proprietà della

particella n. 1680 libera da servitù in favore delle particelle

n. 969 e n. 1764 per essere rimaste iscritte oltre dieci anni in

buona fede nel registro fondiario quali titolari dell'immobile, come è rimasto

iscritto dieci anni in buona fede nel registro fondiario il loro dante causa G__________.

La tesi è a dir poco eterodossa. L'art. 661 CC invocato nell'appello prevede

che ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro fondiario quale proprietario,

la sua proprietà non può più essergli contestata se ha posseduto il fondo in

buona fede, pacificamente e senza interruzione per dieci anni. La norma disciplina

però l'acquisto di un diritto reale (foss'anche limitato: art. 731 cpv. 2 CC) e

non la perdita. L'ordinamento svizzero non conosce la prescrizione estintiva

(usucapio libertatis), tant'è che – ad esempio – il mancato esercizio

di una servitù non determina l'estinzione della medesima (I CCA, sentenza

inc. 11.2010.101 del 16 novembre 2012, consid. 5a con richiami di dottrina). Anche

se in concreto non è stato iscritto fino a oggi sulla particella n. 1680,

di conseguenza, l'onere di passo pedonale in favore delle particelle

n. 969 e n. 1764 non è venuto meno. Su quest'ultimo punto l'appello

non merita ulteriore disamina.

12.

Se ne

conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.

L'esito del giudizio odierno non impedisce, manifestamente, che AP 1 e AP 2

chiedano esse medesime al giudice ordinario di accertare l'inesistenza della

servitù a carico della loro particella n. 1680 (art. 88 CPC), o perché il passo

pedonale iscritto sulla primitiva particella n. 950 nel dicembre del 1946 sia

estraneo al loro fondo o perché esso sia divenuto oggettivamente impos­sibile da

esercitare. Munito di pieno potere cognitivo, il giudice ordinario può –

diversamente dal giudice adito con un'azione di rettifica – statuire anche a

tale riguardo (sopra, consid. 6).

13.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza delle appellanti (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili né allo Stato del Cantone

Ticino e al Comune di PI 1, che non hanno presentato osservazioni, né a PI 2,

che non ha postulato alcuna indennità (per altro con osservazioni tardive

limitate a una semplice richiesta di giudizio).

14.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello

del 27 ottobre 2011 è re­spinto e la sentenza rettificata il 13 dicembre 2011 è

confermata.

2. L'appello

del 23 dicembre 2011 è dichiarato senza portata propria.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste a carico delle appellanti

in solido.

4. Notificazione

a:

avv. ;

avv.

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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