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Decisione

11.2011.162

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la figlia minorenne

8 novembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DI.2010.455

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza del 31 dicembre 2010 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 28 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore il 17 ottobre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1975) e AO 1 (1981) si sono sposati a __________ (__________)

il 26 luglio 2000. Dal matrimonio è nata M__________, l'11 maggio 2002. Cameriere

con attestato federale di capacità, il marito ha lavorato per vari esercizi

pubblici nel __________, alter­nando tale attività a periodi di disoccupazione.

La moglie esercita la professione di infer­miera nell'Ospedale __________. I

coniugi vivono separati dal 1° novembre 2010, quando il marito è andato ad

abitare per conto proprio.

B. Il

31 dicembre 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona,

chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di affidarle la custodia

della figlia, di regolare il diritto di visita del padre e di condannare quest'ultimo

a versare per M__________ un contributo alimentare di fr. 800.– mensili

(assegni familiari non compresi). Al contraddittorio del 28 gennaio 2011 AP 1

non si è opposto a tali domande, salvo rifiutare ogni contributo alimentare per

la figlia. Il 1° luglio 2011, dopo un periodo di disoccupazione che durava dalla

fine di maggio del 2009, egli ha trovato lavoro al ristorante “__________” di __________.

Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 30 giugno 2011 AO 1 ha ribadito le domande iniziali, portando a fr. 897.– mensili il contributo alimentare chiesto

per la figlia. Nel suo allegato del 28 giugno 2011 AP 1 si è opposto una volta

ancora al versamento di qualsiasi contributo alimentare.

C. Statuendo

il 17 ottobre 2011, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato la figlia a quest'ultima,

ha condannato AP 1 a versare per M__________ un contributo alimentare

di fr. 349.90 mensili dal 1° gennaio 2011, di fr. 274.85 mensili

dal 1° luglio

2011, di fr. 357.20 mensili dal 1° febbraio 2012, di fr. 395.15 mensili

dal 1° agosto 2012 e di fr. 431.15 mensili dal 1° agosto 2013 (assegni

familiari non compresi). La tassa di giustizia e le spese (fr. 350.–

complessivi) sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28

ottobre 2011 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la

soppressione del contributo alimentare in favore della figlia. Preliminarmente

egli insta perché in pendenza di appello l'esecuzione del giudizio sia sospesa.

Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela

dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono

impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC),

entro 10 giorni dalla notificazione con appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo

(art. 321 cpv. 2 CPC). Se esse vertono su questioni esclusivamente

patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto

se il loro valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si

consideri l'entità dei contributi alimentari in questione. Tempestivo,

l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 3183.– mensili fino al 30 giugno 2011 (indennità di disoccupazione), in fr. 3067.15 mensili

dal

1° giugno

2011, in fr. 3194.95 dal 1° febbraio 2012, in fr. 3258.85 mensili dal 1° agosto 2012 e in fr. 3322.75 mensili dal 1° agosto 2013 (doc. R: contratto di lavoro

del 25 giugno 2011). Quanto a AO 1, egli ne ha accertato il guadagno in fr.

4648.90

mensili. Ciò posto, il primo giudice ha determinato il fabbisogno

minimo del marito in fr. 2725.35 mensili, il fabbisogno minimo della moglie in

fr. 2752.15 mensili e il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1800.–

mensili (senza assegni familiari). Sulla base di ciò egli ha obbligato AP 1 a versare un contributo

alimentare

per M__________ di fr. 349.90 mensili dal 1° gennaio 2011, di fr. 274.85

mensili dal 1° luglio 2011, di fr. 357.20 mensili dal

febbraio 2012, di fr. 395.15 mensili dal 1° agosto 2012 e di fr. 431.15

mensili dal 1° agosto 2013 (assegni familiari non compresi).

3.

L'appellante

non contesta il metodo di calcolo applicato dal Pretore aggiunto per la definizione

dei contributi alimentari. Censura tre voci del proprio fabbisogno minimo, a

cominciare dal costo dell'alloggio riconosciutogli dal Pretore aggiunto in

fr. 1100.– mensili per un appartamento di due locali e mezzo. Egli fa

valere che la sua pigione effettiva ammonta a fr. 1478.– mensili per un appartamento

di tre locali e mezzo ed è del tutto ragionevole. E quand'anche tale canone risultasse

eccessivo – egli soggiunge – nel suo fabbisogno minimo andrebbe inserita almeno

la stessa locazione pagata dalla moglie (fr. 1340.– mensili), avendo egli “il

diritto di avere una camera per la figlia”.

La prima argomentazione

non può essere condivisa. Se alla moglie affidataria e alla figlia si riconosce

una spesa complessiva per l'alloggio di fr. 1337.20 mensili (decisione impugnata,

pag. 4 in basso), come in concreto, sarebbe manifestamente iniquo riconoscere

una spesa di fr. 1478.– mensili al solo marito per un alloggio nello stesso

luogo di residenza. Quanto alla seconda argomentazione, l'appellante invoca il

diritto di avere una camera per la figlia, ma di ciò il primo giudice ha già tenuto

conto, rilevando che “un appartamento di 2½ locali è sicuramente consono ad ospitare il convenuto e la figlia

in occasione dell'esercizio dei diritti di visita” (decisione impugnata, pag. 3 in fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Perché l'opinione del Pretore aggiunto

sarebbe indifendibile o anche solo contraria alla comune esperienza, in altri

termini, egli non dice. E che a __________ non sia reperibile sul mercato dell'alloggio

un appartamento dignitoso di due locali e mezzo per fr. 1100.– mensili egli non

pretende. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

4.

Sostiene

l'appellante che il premio della cassa malati per l'assicurazio­ne obbligatoria

da computare nel suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 324.–, non a fr. 235.–

mensili. Il Pretore aggiunto da parte sua ha riconosciuto un premio di fr.

235.

– mensili, identico a quello inserito nel fabbisogno minimo della moglie, poiché

AP 1 non aveva documentato il premio effettivo (decisione impugnata, pag. 4 in alto). L'interessato produce ora una fotocopia della sua polizza di assicurazione, dalla quale

risulta che il premio annuo per la

copertura di base ascende a fr. 324.90 mensili con franchigia di

fr. 300.– annui (doc. B di appello), prova che a suo parere il primo giudice

avrebbe dovuto assumere d'ufficio. A torto. Il principio inquisitorio “illimitato”

cui accenna l'appellante è inteso a garantire il fabbisogno in denaro dei figli,

non il fabbisogno minimo dei genitori. Il cosiddetto principio

inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) di cui beneficiano i genitori

consiste unicamente in un obbligo accresciuto di interpello per opera del

giudice (FF 2006 pag. 6720 penultimo paragrafo), il quale non è tenuto a esperire

prove di sua iniziativa. L'enunciato dell'art. 272 CPC (“il giudice accerta

d'ufficio i fatti”) è identico del resto a quello degli art. 247 cpv. 2, 255 e

277.

cpv. 3 CPC, mentre nelle procedure rette dal principio inquisitorio “illimitato”

il giudice esa­mina i fatti d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC).

Ciò

premesso, non si può dire che riconoscendo al marito lo stesso premio della

cassa malati calcolato nel fabbisogno minimo della moglie il Pretore aggiunto

sia caduto in una disparità di trattamento. Al contrario: il premio pagato

dall'appellante prevede una franchigia di fr. 300.– annui, mentre la franchigia

a carico della moglie assomma a fr. 2500.– annui (polizza di assicurazione allegata

al doc. P). Perché sarebbe erroneo – o anche solo

iniquo – riconoscere

a entrambi i coniugi, nelle circostanze descritte, un'uguale copertura dei

rischi in caso di malattia il convenuto non spiega. Anche su questo punto

l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.

5.

Infine

l'appellante critica l'indennità di fr. 100.– mensili che il Pretore aggiunto

ha incluso nel suo fabbisogno minimo per le spese di trasferta. Egli sottolinea

di dover far capo all'automobile per raggiungere il posto di lavoro due volte al

giorno (dandosi il caso anche in giorni festivi) – come ha accertato il primo

giudice – in orari non compatibili con l'uso dei mezzi pubblici, di modo che

gli andrebbero riconosciuti almeno fr. 300.– mensili. Nella decisione impugnata

il Pretore aggiunto ha rimproverato al convenuto, da parte sua, di non avere reso

verosimile la spesa effettiva, salvo per quanto riguardava l'imposta di

circolazione (fr. 638.– annui) e l'assicurazione obbligatoria del veicolo (fr.

601.30

annui). Per tale ragione gli ha limitato l'indennità a fr. 100.– mensili

(pag. 4 verso l'alto). Analogo trattamento egli ha riservato a AO 1, cui ha

riconosciuto spese di trasferta per fr. 76.60 mensili (più fr. 60.– di

posteggio: decisione impugnata, pag. 4 in basso), pari all'imposta di circolazione e all'assicurazione obbligatoria del veicolo (doc. L e O).

Nell'appello

il convenuto non pretende che il rimprovero del Pretore aggiunto sia infondato.

Fa valere di dover percorrere 30 km ogni giorno 22 volte al mese in media.

A parte il fatto però che tale distanza non risulta minimamente documentata, nulla

rende verosimile ch'egli debba sistematicamente usare l'automobile due volte al

giorno (nemmeno il primo giudice ha accertato ciò, mentre tutto si ignora sui

suoi orari di lavoro). Nessun elemento concreto poi egli adduce in merito agli esborsi

effettivi per il veicolo, limitandosi ad affermare che secondo “la normale esperienza

della vita” i costi d'esercizio di un'automobile ammontano ad almeno fr. 400.–

o 500.– mensili (appello, pag. 3 in fondo).

Se non

che, egli può pretendere di vedersi indennizzare solo per l'uso del mezzo a scopo

professionale, escluso ogni impiego per diporto. L'argomento non gli è dunque

di sussidio. Ne segue che, per quanto severa possa apparire, anche su quest'ultimo

punto la decisione impugnata resiste alla critica. Ne discende la reiezione dell'appello.

6.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante

inducono a rinunciare – eccezional­mente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe

di tradursi per altro in oneri infruttuosi d'incasso per l'ente pubblico. Non

si attribuiscono ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato notificato

per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio contenuta

nell'appello, essa non può trovare accoglimento, già per il fatto che il ricorso

appariva destituito di possibilità di successo fin dall'inizio (art. 117 lett.

b CPC), tanto da non essere stato intimato alla controparte.

7.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di sospendere

l'esecuzione della sentenza impugnata in pendenza di appello.

8.

Per

quanto concerne i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione a

livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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