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Decisione

11.2011.163

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 dicembre 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i correttivi che precedono al quadro del bilancio familiare tracciato dal Pretore,

emerge quanto segue (il metodo di calcolo non è mai stato messo in discussione

dal convenuto, che non ha nemmeno formulato osservazioni all'appello):

Dal 1° settembre al 31 dicembre

2009

Reddito del

marito (consid. 4c) fr. 22 750.—

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. 3 800.—

fr. 26 550.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 000.—

Fabbisogno

in denaro di I__________ fr. 2 210.—

Fabbisogno

in denaro di V__________ fr. 1 920.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 560.—

fr. 13 890.— mensili

Eccedenza fr. 12 660.— mensili

Metà

eccedenza fr. 6 330.— mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4200.– + fr. 6330.– = fr. 10 530.— mensili

e deve

versare alla moglie (oltre ai

contributi per i figli):

fr.

4000.– + fr. 6330.– ./. fr. 3800.– = fr. 6 530.— mensili

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2010 (aumento fabbisogno in denaro di S__________)

Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. 3 970.—

fr. 26 720.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 000.—

Fabbisogno

in denaro di I__________ fr. 2 375.—

Fabbisogno

in denaro di V__________ fr. 2 085.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 725.—

fr. 14 385.— mensili

Eccedenza fr. 12 335.— mensili

Metà

eccedenza fr. 6 167.50 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4200.– + fr. 6167.50 = fr. 10 367.50 mensili

e deve

versare alla moglie (oltre ai

contributi per i figli):

fr.

4000.– + fr. 6167.50./. fr. 3970.–, arrotondati in fr. 6 200.— mensili

Dal 1° aprile al 31 agosto 2010 (inizio formazione della moglie)

Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. 3 970.—

fr. 26 720.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 000.—

Fabbisogno

in denaro di I__________ fr. 2 375.—

Fabbisogno

in denaro di V__________ fr. 2 085.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 910.—

fr. 14 570.— mensili

Eccedenza fr. 12 150.— mensili

Metà

eccedenza fr. 6 075.— mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4200.– + fr. 6075.– = fr. 10 275.— mensili

e deve

versare alla moglie (oltre ai

contributi per i figli):

fr.

4000.– + fr. 6075.–./. fr. 3970.– = fr. 6 105.— mensili

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2010 (fine attività lucrativa della moglie)

Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. 3 970.—

fr. 26 720.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 600.—

Fabbisogno

in denaro di I__________ fr. 2 375.—

Fabbisogno

in denaro di V__________ fr. 2 085.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 910.—

fr. 15 170.— mensili

Eccedenza fr. 11 550.— mensili

Metà

eccedenza fr. 5 775.— mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4200.– + fr. 5775.– = fr. 9 975.— mensili

e deve

versare alla moglie (oltre ai

contributi per i figli):

fr.

4600.– + fr. 5775.– ./. fr. 3970.– = fr. 6 405.— mensili

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 (maggior età di I__________)

Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. –.—

fr. 22 750.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 620.—

Fabbisogno

in denaro di I__________ fr. 2 535.—

Fabbisogno

in denaro di V__________ fr. 2 250.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 2 075.—

fr. 15 680.— mensili

Eccedenza fr. 7 070.— mensili

Metà

eccedenza fr. 3 535.— mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4200.– + fr. 3535.– = fr. 7 735.— mensili

e deve

versare alla moglie (oltre ai

contributi per i figli):

fr.

4620.– + fr. 3535.– = fr. 8 155.— mensili

Dal 1° aprile al 31 maggio 2011 (fine formazione della moglie)

Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. –.—

fr. 22 750.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 5 270.—

Fabbisogno

in denaro di V__________ fr. 2 535.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 2 250.—

fr. 14 255.— mensili

Eccedenza fr. 8 495.— mensili

Metà

eccedenza fr. 4 247.50 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4200.– + fr. 4247.50 = fr. 8 447.50 mensili

e deve

versare alla moglie (oltre ai

contributi per i figli):

fr.

5270.– + fr. 4247.50, arrotondati in: fr. 9 520.— mensili

Dal 1° giugno 2011 in poi

Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. –.—

fr. 22 750.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 700.—

Fabbisogno

in denaro di V__________ fr. 2 335.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 2 050.—

fr. 13 285.— mensili

Eccedenza fr. 9 465.— mensili

Metà

eccedenza fr. 4 732.50 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4200.– + fr. 4732.50 = fr. 8 932.50 mensili

e deve

versare alla moglie (oltre ai

contributi per i figli):

fr.

4700.– + fr. 4732.50, arrotondati in: fr. 9 430.— mensili.

8. L'appellante

si duole che il Pretore abbia permesso al convenuto di dedurre dai contributi

alimentari “la somma equivalente agli interessi ipotecari, attualmente di

fr. 2662.50, previa presentazione della ricevuta del loro pagamento”

(sentenza impugnata, pag. 25 a metà). A mente sua non v'è ragione di istituire

una “specie di tutela nei suoi confronti, permettendo al marito di pagare direttamente

gli oneri ipotecari (…)”. In realtà, per tacere del fatto che l'interessata

stessa chiedeva, con l'istanza di modifica del 12 marzo 2010, di obbligare

il marito a continuare a versare gli interessi e i costi

legati all'abitazione coniugale (pag. 4 in alto), ciò che il marito ha

continuato a fare, deducendo l'importo

di fr. 2662.50 mensili dai contributi alimentari (memoriale

conclusivo del 16 agosto 2011, pag.

3 a metà; appello, pag. 8 n. 16), mal si comprende perché il marito non dovrebbe

essere legittimato a opporre in compensazione – presentando le relative

ricevute – oneri ipotecari e spese pagati in luogo e vece della moglie (RtiD

I-2005 pag. 765 n. 48c consid. 13). Su questo punto l'appello si rivela dunque privo

di fondamento.

9. Infine

l'appellante chiede di annullare il dispositivo con cui il Pretore ha ordinato

la separazione dei beni dal 1° settembre 2009 per avere, i coniugi,

“provveduto a separare i propri conti, perlomeno parzialmente” (sentenza

impugnata, pag. 22 in basso). Essa fa valere che ciò non è accaduto, il marito

continuando a saldare direttamente gli oneri ipotecari e a ricevere le bollette

dell'elettricità. Inoltre le parti non sarebbero mai state convinte di

divorziare, tant'è che il marito avrebbe potuto introdurre un'azione di

divorzio già il 1° maggio 2010, ma ha rinunciato poiché a quel momento una

riconciliazione non era ancora esclusa e i beni in comune non erano divisi. La separazione dei beni in forza dell'art. 176 cpv. 1 n. 3 CC

dovendo rimanere eccezionale – essa epiloga – il Pretore non avrebbe dovuto

ordinarla.

Una

separazione di fatto non comporta la separazione dei beni, ma il giudice può decretarla “se le

circostanze la giustificano” (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC). Tale è il caso quando sono

dati i presupposti dell'art. 185 CC o quando è verosimile che gli interessi di

un coniuge siano minacciati e altre misure risultino

insufficienti a proteggerlo (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,

Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4ª edizione, pag. 105, n. 09.40; De­schenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, 2ª edizione,

pag. 323, n. 662 seg.). In una procedura a tutela dell'unione

coniugale questi ultimi estremi vanno ravvisati nondimeno con cautela (DTF 116

Considerandi

II 28 consid. 4). Nel caso in esame AO 1 ha fatto valere unicamente che “tutti i conti dei coniugi sono già stati suddivisi” (memoriale conclusivo, pag. 17 in basso), ma ciò è contestato dalla moglie né risulta altrimenti verosimile. Su basi tanto

fragili il Pretore non era abilitato a decretare la separazione dei beni. A

quest'ultimo riguardo l'appello si dimostra così provvisto di buon diritto.

10.

Le

spese processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene causa praticamente vinta sul contributo alimentare per sé e sull'annullamento

della separazione dei beni, mentre esce sconfitta sulla compensazione degli

oneri ipotecari pagati direttamente dal marito. Equitativamente si giustifica

così che sopporti un decimo degli oneri processuali. AO 1 non ha reagito

all'appello e non può essere tenuto al pagamento della differenza (analogamente: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio

diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In condizioni del genere va riscossa

unicamente la quota (ridotta) di oneri a carico dell'appellante, senza assegnazione

di ripetibili.

L'esito

del giudizio odierno influisce anche sugli oneri processuali di primo grado, che

il Pretore ha posto per due terzi a carico della moglie, con obbligo di versare

al marito fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Tenuto conto anche delle altre

questioni decise dal Pretore (attribuzione dell'alloggio coniugale, custodia e diritto

di visita ai figli, nomina di un curatore, contributi alimentari per i figli), in

esito all'attuale giudizio si giustifica di ridurre il grado di soccombenza a

un quinto, il resto dovendo essere posto a carico di AO 1, tenuto a rifondere all'istante

un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'appellante pretende un'indennità di

fr. 12 000.–, ma non motiva per nulla la richiesta, che sfugge perciò a

ulteriore disamina.

11.

Circa i rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso supera ampiamente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 5 e 9

sono riformati come segue:

5. AO 1 è condannato a versare a AP 1,

anticipatamente ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

Dal

1° settembre al 31 dicembre 2009:

fr.

6530.– mensili per la moglie,

fr.

2210.– mensili per I__________,

fr.

1920.– mensili per V__________ e

fr.

1560.– mensili per S__________.

Dal

1° gennaio al 31 marzo 2010:

fr.

6200.– mensili per la moglie;

fr.

2375.– mensili per I__________,

fr.

2085.– mensili per V__________ e

fr.

1725.– mensili per S__________.

Dal

1° aprile al 31 agosto 2010:

fr.

6105.– mensili per la moglie;

fr.

2375.– mensili per I__________,

fr.

2085.– mensili per V__________ e

fr.

1910.– mensili per S__________.

Dal

1° settembre al 31 dicembre 2010:

fr.

6405.– mensili per la moglie;

fr.

2375.– mensili per I__________,

fr.

2085.– mensili per V__________ e

fr.

1910.– mensili per S__________.

Dal

1° gennaio al 31 marzo 2011:

fr.

8155.– mensili per la moglie;

fr.

2535.– mensili per I__________,

fr.

2250.– mensili per V__________ e

fr.

2075.– mensili per S__________.

Dal

1° aprile al 31 maggio 2011:

fr.

9520.– mensili per la moglie;

fr.

2535.– mensili per V__________ e

fr.

2250.– mensili per S__________.

Dal

1° giugno 2011 in poi:

fr.

9430.– mensili per la moglie;

fr.

2335.– mensili per V__________ e

fr.

2050.– mensili per S__________.

Per

il resto il dispositivo è confermato.

9. La tassa di

giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 95.–, da anticipare da AP 1, sono

poste per un quinto a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1,

che le rifonderà fr. 4800.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese

processuali di appello, ridotte a fr. 300.– complessivi, sono poste a carico

dell'appellante.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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