11.2011.164
Ricorso contro una decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele: tardività
4 novembre 2011Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.164
Data decisione, Autorità:
04.11.2011, ICCA
Titolo:
Ricorso contro una decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele: tardività
RICORSO
TEMPESTIVITÀ
art. 39 LAC
art. 13 LPAMM
art. 74 let. b LPAMM
art. 48 LTEC
Incarto n.
11.2011.164
Lugano,
4 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa n.313.2002/R.119.2010
(revoca tutela e sostituzione tutrice) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione
tutoria regionale 8, Pregassona
per quanto riguarda la revoca della
tutela volontaria in suo favore
o, subordinatamente, la sostituzione
della tutrice
AO 2 ,
giudicando
sul ricorso del 1° ottobre 2011 e sulla “nota aggiuntiva” del 14 ottobre 2011 presentati
da AP 1 contro la decisione emessa il 5 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 8 ha istituito il 12 marzo 2009 in favore di RI 1 (1987) una tutela volontaria, designando in qualità
di tutrice PI 1, del Servizio di accompagnamento sociale della Città di __________.
Una prima richiesta intesa alla sostituzione della tutrice presentata da AP 1
il 5 agosto 2009 è stata respinta dalla Commissione tutoria regionale il 10
settembre 2009. AP 1 ha postulato il 18 e il 25 maggio 2010 la revoca della
tutela. La Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta con decisione
intimata il 16 luglio 2010. L'11 e il 13 agosto 2010 AP 1 ha instato nuovamente per la revoca della tutela e per la sostituzione della tutrice. La Commissione tutoria regionale ha respinto le richieste con decisione del 19 agosto 2010. Quest'ultima
decisione è stata impugnata il 1° ottobre 2010 da AP 1 davanti all'Autorità di
vigilanza sulle tutele, che statuendo il 5 agosto 2011 ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese.
B. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 1°
ottobre 2011 per ottenere la revoca della tutela e la sostituzione della tutrice.
Al ricorso essa ha fatto seguire una “nota aggiuntiva” del 14 ottobre 2011 in cui chiede nuovamente “di uscire dalla tutoria”. I memoriali non sono stati intimati per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele dal 1° gennaio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (nuovo art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura
applicabile in appello è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia
sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo.
2.
Nella
fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata
intimata il 5 agosto 2011, durante le ferie
previste dall'art. 13 lett. b LPAmm, ed è pervenuta alla destinataria il
9.
agosto successivo. Il termine d'impugnazione a questa Camera è cominciato a
decorrere così il primo giorno dopo la fine delle ferie, martedì 16 agosto
2011, ed è scaduto mercoledì 14 settembre 2011. Consegnato alla posta il 7 ottobre
2011.
(data del timbro postale), il ricorso del 1° ottobre 2011 è pertanto fuori
termine e ancor più fuori termine è la “nota aggiuntiva” del 14 ottobre 2011,
consegnata alla posta il 17 ottobre 2011 (data del timbro postale).
3.
Sulla
prima pagina del ricorso a questa Camera l'interessata dichiara che la decisione
impugnata le è giunta il 9 settembre 2011, ma ciò non risponde al vero. Come si
evince dalla ricerca postale EasyTrack relativa
all'invio __________, il plico contenente la decisione dell'Autorità di
vigilanza sulle tutele è stato recapitato a AP 1 il 9 agosto 2011 (alle ore
7.
), non il 9 settembre 2011. Ne segue che, manifestamente tardivo, il
ricorso a questa Camera va dichiarato irricevibile, compresa la “nota aggiuntiva
al ricorso” del 14 ottobre 2011.
4.
Le
spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm
per analogia), ma la particolarità della fattispecie
giustifica a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3. Intimazione:
–;
–;
–
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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