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Decisione

11.2011.164

Ricorso contro una decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele: tardività

4 novembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa n.313.2002/R.119.2010

(revoca tutela e sostituzione tutrice) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione

tutoria regionale 8, Pregassona

per quanto riguarda la revoca della

tutela volontaria in suo favore

o, subordinatamente, la sostituzione

della tutrice

AO 2 ,

giudicando

sul ricorso del 1° ottobre 2011 e sulla “nota aggiuntiva” del 14 ottobre 2011 presentati

da AP 1 contro la decisione emessa il 5 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 8 ha istituito il 12 marzo 2009 in favore di RI 1 (1987) una tutela volontaria, desi­gnando in qualità

di tutrice PI 1, del Servizio di accom­pagnamento sociale della Città di __________.

Una prima richiesta intesa alla sostituzione della tutrice presentata da AP 1

il 5 agosto 2009 è stata respinta dalla Commissione tutoria regionale il 10

settembre 2009. AP 1 ha postulato il 18 e il 25 maggio 2010 la revoca della

tutela. La Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta con decisione

intimata il 16 luglio 2010. L'11 e il 13 agosto 2010 AP 1 ha instato nuovamente per la revoca della tutela e per la sostituzione della tutrice. La Commissione tutoria regionale ha respinto le richieste con decisione del 19 agosto 2010. Quest'ultima

decisione è stata impugnata il 1° ottobre 2010 da AP 1 davanti all'Autorità di

vigilanza sulle tutele, che statuendo il 5 agosto 2011 ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese.

B. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 1°

ottobre 2011 per ottenere la revoca della tutela e la sostituzione della tutrice.

Al ricorso essa ha fatto seguire una “nota aggiuntiva” del 14 ottobre 2011 in cui chiede nuovamente “di uscire dalla tutoria”. I memoriali non sono stati intimati per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 gior­ni dalla notificazione (nuovo art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura

applicabile in appello è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia

sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo.

2.

Nella

fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata

intimata il 5 agosto 2011, durante le ferie

previste dall'art. 13 lett. b LPAmm, ed è pervenuta alla destinataria il

9.

agosto successivo. Il termine d'impugnazione a questa Camera è cominciato a

decorrere così il primo giorno dopo la fine delle ferie, martedì 16 agosto

2011, ed è scaduto mercoledì 14 settembre 2011. Consegnato alla posta il 7 ottobre

2011.

(data del timbro postale), il ricorso del 1° ottobre 2011 è pertanto fuori

termine e ancor più fuori termine è la “nota aggiuntiva” del 14 ottobre 2011,

consegnata alla posta il 17 ottobre 2011 (data del timbro postale).

3.

Sulla

prima pagina del ricorso a questa Camera l'interessata dichiara che la decisione

impugnata le è giunta il 9 settembre 2011, ma ciò non risponde al vero. Come si

evince dalla ricerca postale EasyTrack relativa

all'invio __________, il plico contenente la decisione dell'Autorità di

vigilanza sulle tutele è stato recapitato a AP 1 il 9 agosto 2011 (alle ore

7.

), non il 9 settembre 2011. Ne segue che, manifestamente tardivo, il

ricorso a questa Camera va dichiarato irricevibile, compresa la “nota aggiuntiva

al ricorso” del 14 ottobre 2011.

4.

Le

spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm

per analogia), ma la particolarità della fattispecie

giustifica a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. Intimazione:

–;

–;

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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