Lexipedia

Decisione

11.2011.166

Protezione dell'unione coniugale: coniuge che rifiuta di sottoscrivere gli atti per il rinnovo di un mutuo ipotecario gravante l'abitazione familiare

29 ottobre 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.568 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 15 settembre 2011 da

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando

sull'appello del 4 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore il 24 ottobre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1967) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 6 giugno 1992. Dal matrimonio

sono nati S__________, il 7 aprile 1994, e L__________, il 7 febbraio 2001. I

coniugi si separati nel dicembre del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 2072 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in

ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in appartamento a __________. Nell'ambito

di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa il 15 marzo 2010

da AO 1 i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato il 4 maggio 2011 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, in base al quale l'abitazione coniugale

sarebbe stata assegnata alla moglie, tenuta a pagare gli interessi ipotecari alla

__________.

B. Il 15

settembre 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere – previo conferimento del

gratuito patrocinio – l'autorizzazione di sottoscrivere da sé sola un contratto

di ipoteca fissa all'1.7% riguardante l'abitazione coniugale presso il medesimo

istituto bancario in sostituzione di quello di ipoteca variabile al 2.875% che sarebbe

giunto a scadenza. Identica domanda essa ha formulato già in via cautelare. Con

decreto cautelare emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha autorizzato l'istante

a firmare l'atto. All'udienza del 12 ottobre 2011, indetta per la discussione

cautelare e il contraddittorio sull'istanza, il convenuto ha proposto di

respingere la richiesta e di revocare il decreto del 16 settembre 2011,

instando a sua volta per il gratuito patrocinio.

C. Statuendo

il 24 ottobre 2011, il Pretore ha accolto l'istanza e ha autorizzato AO 1 a “sottoscrivere da sola la convenzione sul prodotto ipoteca fissa n. 24 791.47 datata

6 settembre 2011 in aggiunta al contratto di credito base ipoteca n. 24 791.55 del 3

ottobre 2008 presso la __________, vincolando così anche il marito”. Le spese giudiziarie

di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo

di rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio, mentre analogo beneficio è stato negato al marito.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto il 4 novembre 2011 a questa Camera per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la reiezione dell'istanza

e l'accoglimento della sua richiesta di gratuito patrocinio in prima sede. Il

memoriale non ha formato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale emanate secondo gli

art. 172 segg. CPC sono impugnabili con appello, trattandosi di proce­dura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato tale valore in fr. 16 743.–, cifra che

non è contestata dalle parti e che appare senz'altro verosimile. Tempestivo, l'appello

in esame può di conseguenza essere vagliato nel merito.

2.

AO 1 ha firmato l'8

settembre 2011 la citata convenzione “sul prodotto ipoteca

fissa” a lei proposta dalla __________ (doc. D), ma l'appello non è divenuto

per ciò solo senza oggetto. Nel caso in cui il ricorso

si rivelasse fondato e l'autorizzazione non fosse concessa, in effetti, il

negozio giuridico stipulato dalla sola moglie risulterebbe nullo (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n.

59.

ad art. 169; Desche­naux/Stei­nauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna

2000, pag. 156 n. 234). L'esame

delle censure mantiene dunque tutto il suo interesse concreto e attuale.

3.

Secondo

l'appellante il decreto supercautelare del 16 settembre 2011 non era motivato

né giustificato. Sta di fatto che tale decreto è stato sostituito ex tunc

da quello emesso dal Pretore il 24 ottobre 2001 dopo il contraddittorio. Insistere

sulla sua inefficacia è perciò senza senso.

4.

AP

1.

sostiene che la protezione dell'abitazione familiare consacrata dall'art. 169

CC non vale qualora i coniugi siano comproprietari dell'abitazione medesima. A

suo avviso inoltre l'autorizzazione di sottoscrivere la convenzione “di ipoteca

fissa” chiesta dalla moglie non “ha nulla a che vedere con gli atti di cui all'art.

169.

CC, non ha come effetto la perdita del­l'abitazione coniugale e non crea

condizioni insopportabili per l'occupazione dell'abitazione”. In definitiva, a

suo parere, il Pretore avrebbe dovuto constatare l'inapplicabilità dell'art.

169.

CC e respingere

l'istanza.

a) Nel

caso in cui i coniugi siano comproprietari dell'abitazione coniugale l'art. 169

CC non ha portata propria, poiché le norme (specifiche) sulla comproprietà impediscono

già – di regola – atti di dispo­sizione unilaterali da parte di un comproprietario

(Hausheer/Reusser/Geiser, op.

cit., n. 26 ad art. 169 CC; Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1998, n. 38 ad art. 169; Schwander in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,

n. 12 ad art. 169; Scyboz in:

Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2011, n. 12 ad art. 169; Desche­naux/Stei­nauer/Baddeley, op. cit., pag. 134 n. 208b; Stettler/Germani, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª

edizione, pag. 200 n. 302 e 303). Diversa è

la situazione qualora la protezione offerta dalle norme sulla comproprietà sia meno

estesa rispetto a quella assicurata dall'art. 169 CC. In tale ipotesi l'art.

169.

CC torna applicabile a titolo sussidiario (Hasenböhler,

loc. cit.; Schwan­der, loc. cit.; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

loc. cit.; Stettler/Germani, loc. cit.). In concreto i coniugi sono comproprietari della

particella n. 2072 RFD di __________, su cui sorge l'abitazione coniugale, in

ragione di un mezzo ciascuno. Già per l'impedimento dell'art. 648 cpv. 2 CC

l'istante non poteva quindi, da sé sola, gravare la quota del marito, senza

dimenticare che identico divieto discende dall'art. 201 cpv. 2 CC ove si

tratti di comproprietà coniugale.

b) Sta

di fatto che nel caso specifico l'istante ha chiesto l'intervento del Pretore non

perché il marito mettesse a repentaglio con atti di disposizione l'abitazione coniugale,

ma perché egli rifiutava di sottoscrivere la convenzione “sul prodotto ipoteca

fisso” in aggiunta al “contratto di credito base ipoteca” (doc. D). Ora, l'omissione

di atti esula dalle previsioni dell'art. 169 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 34 ad art. 169 CC;

Hasenböhler, op. cit., n. 46 ad art. 169 CC). E nel­l'eventualità in cui un

coniuge minacci con la sua inazione i diritti inerenti all'abitazione familiare

l'art. 169 CC non sussidia. Si tratta di una violazione dei doveri coniugali (nel

senso dell'art. 159 CC: Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., loc. cit.; Hasenböhler, loc. cit.) che va fatta valere chiedendo al giudice misure protettrici

a mente degli art. 172 cpv. 3 e 173 segg. CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., pag. 80 n. 53; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 47 segg. ad art. 159; Bräm

in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 168 ad art. 159 CC).

c) Ciò

posto, sussistendo disaccordo su un affare importante per

l'unione coniugale come quello di rinnovare un mutuo

ipotecario relativo all'abitazione familiare, il giudice delle misure

protettrici può richiamare un coniuge ai suoi doveri sulla base all'art. 172

cpv. 1 CC (ordinandogli ad esempio di sottoscrivere gli

atti destinati al rinnovo del mutuo: RtiD

II-2007 pag. 667 n. 16c consid. 3) o autorizzare

l'altro coniuge sulla base dell'art. 172 cpv. 3 CC a firmare gli atti in

rappresentanza del renitente, alla stessa stregua di quando abilita un coniuge

a rappresentare l'altro in un affare importante che esula dai bisogni correnti della

famiglia cui l'altro coniuge rifiuti indebitamente

di collaborare (art. 166 cpv. 2 CC: Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,

op. cit., pag. 211 n. 356 e pag. 289 n. 562; Bräm, op. cit., n. 33

ad art. 172 CC; Chaix in: Commentaire

romand, op. cit., n. 11 ad art. 172 CC). E in concreto

il Pretore ha – appunto – autorizzato l'istante a firmare il rinnovo del mutuo

ipotecario perché il convenuto rifiutava di

sottoscrivere la convenzione “sul prodotto ipoteca fisso” in aggiunta al

“contratto di credito base ipoteca”. Seppure fondata su

una norma non pertinente, la decisione del Pretore resiste dunque alla critica.

Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

Afferma

l'appellante che il mantenimento del tasso d'interesse ipotecario precedente

non avrebbe comportato alcun pericolo per l'abitazione familiare né avrebbe

reso insopportabili le condizioni abitative per la moglie. Così argomentando, tuttavia,

egli non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui la situazione

finanziaria dell'istante è precaria perché non riceve dal marito nemmeno l'integralità

dei contributi alimentari per i figli. Insufficientemente motivato, al riguardo

l'appello va dichiarato finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

6.

L'appellante contesta che il suo rifiuto di sottoscrivere la nota convenzione

fosse ingiustificato, asserendo che spettava alla moglie dimostrarne

l'illegittimità. A suo dire l'istante “ha agito solo ed esclusivamente per

assicurarsi che per i prossimi tre anni difficilmente si sarebbe trovato un

acquirente disposto a subentrare in un'ipoteca a tasso fisso”. Il convenuto non

accetta in sostanza di essere vincolato alla __________ per tre anni, tanto meno

pensando al fatto – egli soggiunge – che sul mercato finanziario esistono fonti

di finanziamento più convenienti.

Nella

fattispecie l'appellante non nega che, non fosse stato rinnovato il mutuo ipotecario,

l'abitazione familiare avrebbe rischiato l'esecuzione in

via di realizzazione del pegno da parte della banca. È indubbio altresì che il tasso d'interesse del nuovo mutuo,

dell'1.7%, è più favorevole di quello precedente, del 2.875%. Sotto questo profilo

nulla induce a supporre pertanto che l'atto autorizzato dal Pretore non fosse conforme

agli interessi della fami­glia. Quanto alla durata del contratto, il periodo di tre anni non appare particolarmente lungo o svantaggioso

nell'attuale contesto finanziario, né risulta pregiudicare lo scioglimento

della comproprietà sull'immobile. Non si disconosce che in caso di vendita il nuovo proprietario

potrebbe anche non rilevare l'ipoteca

fissa e che in simili circostanze il venditore dovrebbe versare una penalità alla

banca per liberarsi del contratto, ma è altrettanto vero che in concreto

un'alienazione dello stabile non sembra imminente, né il convenuto l'ha resa

verosimile. E d'altro lato per tre anni i comproprietari sono al riparo da ogni

rialzo del tasso d'interesse. Certo, è possibile che sul

mercato finanziario esistano fonti di finan­ziamento più vantaggiose e di più corta durata, ma ciò non basta per

ritenere che l'operazione dell'attrice fosse inopportuna o pregiudizievole per gli

interessi del convenuto, men che meno ove si consideri che nel caso specifico gli

oneri ipotecari sono a carico della moglie.

Contrariamente

a quanto pretende il convenuto, poi, l'istante non era tenuta a dimostrare che

il rifiuto di lui fosse indebito. Alla mo­glie incombeva uni­camente di rendere

verosimile la legittimità dell'operazione richiesta. Quali concrete proposte

volte al rinnovamento del mutuo ipotecario AP 1 avesse avanzato prima dell'avvio

della procedura giudiziaria non è dato di sapere, quelle prospettate alla

discussione del 12 ottobre 2011 essendo state raccolte in vista dell'udienza (doc.

1.

e 3). È vero che tra il momento in cui la moglie ha chiesto al marito di

sottoscrivere la nota convenzione (il 9 settembre 2011: doc. E), la data di

scadenza per la firma (il 12 settembre 2011) e l'inoltro della procedura giudiziaria

(il 15 settembre 2011) sono trascorsi pochi giorni. L'operazione però era urgente

e non lasciava spazio a discussioni. Anche al proposito l'appello manca perciò

di consistenza.

7.

Infine l'appellante si duole che il Pretore non gli abbia

conferito il gratuito patrocinio, definendo la sua posizione senza probabilità

di esito favorevole. Se non che, alla luce di quanto precede la resistenza del

convenuto riusciva effettivamente indebita. Si dà atto che il ruolo processuale

di un convenuto va apprezzato senza troppa severità ai fini dell'art. 117 lett.

b CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_590/2009 del 6 gennaio 2010 consid.

3.1

). Non si deve trascurare tuttavia che in concreto AP 1 resisteva con

assoluta pervicacia alla giustificata richiesta della moglie, al punto che il

suo patrocinatore ha declinato l'incarico poiché contrario a “procedere con un

mandato che comporta l'esasperazione del litigio (…) che non può che essere di

pregiudizio per tutti ” (lettera del 16 settembre 2011 citata dal Pretore, nel

fascicolo “corrispondenza”). Anche senza porre esigenze troppo rigorose al comportamento

del convenuto, i rischi di una sconfitta apparivano sin dall'inizio di gran

lunga più elevati rispetto alle possibilità di vittoria. Il beneficio del

gratuito patrocinio non entrava perciò in linea di conto.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante

per osservazioni. Il beneficio del gratuito

patrocinio è escluso, poiché già in partenza l'appello appariva privo di buon

diritto (art. 117 lett. b CPC).

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.–

fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese

processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster