11.2011.166
Protezione dell'unione coniugale: coniuge che rifiuta di sottoscrivere gli atti per il rinnovo di un mutuo ipotecario gravante l'abitazione familiare
29 ottobre 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2011.166
Data decisione, Autorità:
29.10.2012, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: coniuge che rifiuta di sottoscrivere gli atti per il rinnovo di un mutuo ipotecario gravante l'abitazione familiare
ABITAZIONE FAMIGLIARE
DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI
NEGOZI GIURIDICI DEI CONIUGI
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 159 CC
art. 169 CC
art. 171 CC
art. 172 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2011.166
Lugano
29 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.568 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 15 settembre 2011 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 4 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 24 ottobre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1967) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 6 giugno 1992. Dal matrimonio
sono nati S__________, il 7 aprile 1994, e L__________, il 7 febbraio 2001. I
coniugi si separati nel dicembre del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 2072 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in
ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in appartamento a __________. Nell'ambito
di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa il 15 marzo 2010
da AO 1 i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato il 4 maggio 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, in base al quale l'abitazione coniugale
sarebbe stata assegnata alla moglie, tenuta a pagare gli interessi ipotecari alla
__________.
B. Il 15
settembre 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere – previo conferimento del
gratuito patrocinio – l'autorizzazione di sottoscrivere da sé sola un contratto
di ipoteca fissa all'1.7% riguardante l'abitazione coniugale presso il medesimo
istituto bancario in sostituzione di quello di ipoteca variabile al 2.875% che sarebbe
giunto a scadenza. Identica domanda essa ha formulato già in via cautelare. Con
decreto cautelare emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha autorizzato l'istante
a firmare l'atto. All'udienza del 12 ottobre 2011, indetta per la discussione
cautelare e il contraddittorio sull'istanza, il convenuto ha proposto di
respingere la richiesta e di revocare il decreto del 16 settembre 2011,
instando a sua volta per il gratuito patrocinio.
C. Statuendo
il 24 ottobre 2011, il Pretore ha accolto l'istanza e ha autorizzato AO 1 a “sottoscrivere da sola la convenzione sul prodotto ipoteca fissa n. 24 791.47 datata
6 settembre 2011 in aggiunta al contratto di credito base ipoteca n. 24 791.55 del 3
ottobre 2008 presso la __________, vincolando così anche il marito”. Le spese giudiziarie
di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo
di rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio, mentre analogo beneficio è stato negato al marito.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto il 4 novembre 2011 a questa Camera per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la reiezione dell'istanza
e l'accoglimento della sua richiesta di gratuito patrocinio in prima sede. Il
memoriale non ha formato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale emanate secondo gli
art. 172 segg. CPC sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato tale valore in fr. 16 743.–, cifra che
non è contestata dalle parti e che appare senz'altro verosimile. Tempestivo, l'appello
in esame può di conseguenza essere vagliato nel merito.
2.
AO 1 ha firmato l'8
settembre 2011 la citata convenzione “sul prodotto ipoteca
fissa” a lei proposta dalla __________ (doc. D), ma l'appello non è divenuto
per ciò solo senza oggetto. Nel caso in cui il ricorso
si rivelasse fondato e l'autorizzazione non fosse concessa, in effetti, il
negozio giuridico stipulato dalla sola moglie risulterebbe nullo (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n.
59.
ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna
2000, pag. 156 n. 234). L'esame
delle censure mantiene dunque tutto il suo interesse concreto e attuale.
3.
Secondo
l'appellante il decreto supercautelare del 16 settembre 2011 non era motivato
né giustificato. Sta di fatto che tale decreto è stato sostituito ex tunc
da quello emesso dal Pretore il 24 ottobre 2001 dopo il contraddittorio. Insistere
sulla sua inefficacia è perciò senza senso.
4.
AP
1.
sostiene che la protezione dell'abitazione familiare consacrata dall'art. 169
CC non vale qualora i coniugi siano comproprietari dell'abitazione medesima. A
suo avviso inoltre l'autorizzazione di sottoscrivere la convenzione “di ipoteca
fissa” chiesta dalla moglie non “ha nulla a che vedere con gli atti di cui all'art.
169.
CC, non ha come effetto la perdita dell'abitazione coniugale e non crea
condizioni insopportabili per l'occupazione dell'abitazione”. In definitiva, a
suo parere, il Pretore avrebbe dovuto constatare l'inapplicabilità dell'art.
169.
CC e respingere
l'istanza.
a) Nel
caso in cui i coniugi siano comproprietari dell'abitazione coniugale l'art. 169
CC non ha portata propria, poiché le norme (specifiche) sulla comproprietà impediscono
già – di regola – atti di disposizione unilaterali da parte di un comproprietario
(Hausheer/Reusser/Geiser, op.
cit., n. 26 ad art. 169 CC; Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1998, n. 38 ad art. 169; Schwander in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 12 ad art. 169; Scyboz in:
Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2011, n. 12 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 134 n. 208b; Stettler/Germani, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª
edizione, pag. 200 n. 302 e 303). Diversa è
la situazione qualora la protezione offerta dalle norme sulla comproprietà sia meno
estesa rispetto a quella assicurata dall'art. 169 CC. In tale ipotesi l'art.
169.
CC torna applicabile a titolo sussidiario (Hasenböhler,
loc. cit.; Schwander, loc. cit.; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
loc. cit.; Stettler/Germani, loc. cit.). In concreto i coniugi sono comproprietari della
particella n. 2072 RFD di __________, su cui sorge l'abitazione coniugale, in
ragione di un mezzo ciascuno. Già per l'impedimento dell'art. 648 cpv. 2 CC
l'istante non poteva quindi, da sé sola, gravare la quota del marito, senza
dimenticare che identico divieto discende dall'art. 201 cpv. 2 CC ove si
tratti di comproprietà coniugale.
b) Sta
di fatto che nel caso specifico l'istante ha chiesto l'intervento del Pretore non
perché il marito mettesse a repentaglio con atti di disposizione l'abitazione coniugale,
ma perché egli rifiutava di sottoscrivere la convenzione “sul prodotto ipoteca
fisso” in aggiunta al “contratto di credito base ipoteca” (doc. D). Ora, l'omissione
di atti esula dalle previsioni dell'art. 169 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 34 ad art. 169 CC;
Hasenböhler, op. cit., n. 46 ad art. 169 CC). E nell'eventualità in cui un
coniuge minacci con la sua inazione i diritti inerenti all'abitazione familiare
l'art. 169 CC non sussidia. Si tratta di una violazione dei doveri coniugali (nel
senso dell'art. 159 CC: Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., loc. cit.; Hasenböhler, loc. cit.) che va fatta valere chiedendo al giudice misure protettrici
a mente degli art. 172 cpv. 3 e 173 segg. CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 80 n. 53; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 47 segg. ad art. 159; Bräm
in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 168 ad art. 159 CC).
c) Ciò
posto, sussistendo disaccordo su un affare importante per
l'unione coniugale come quello di rinnovare un mutuo
ipotecario relativo all'abitazione familiare, il giudice delle misure
protettrici può richiamare un coniuge ai suoi doveri sulla base all'art. 172
cpv. 1 CC (ordinandogli ad esempio di sottoscrivere gli
atti destinati al rinnovo del mutuo: RtiD
II-2007 pag. 667 n. 16c consid. 3) o autorizzare
l'altro coniuge sulla base dell'art. 172 cpv. 3 CC a firmare gli atti in
rappresentanza del renitente, alla stessa stregua di quando abilita un coniuge
a rappresentare l'altro in un affare importante che esula dai bisogni correnti della
famiglia cui l'altro coniuge rifiuti indebitamente
di collaborare (art. 166 cpv. 2 CC: Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 211 n. 356 e pag. 289 n. 562; Bräm, op. cit., n. 33
ad art. 172 CC; Chaix in: Commentaire
romand, op. cit., n. 11 ad art. 172 CC). E in concreto
il Pretore ha – appunto – autorizzato l'istante a firmare il rinnovo del mutuo
ipotecario perché il convenuto rifiutava di
sottoscrivere la convenzione “sul prodotto ipoteca fisso” in aggiunta al
“contratto di credito base ipoteca”. Seppure fondata su
una norma non pertinente, la decisione del Pretore resiste dunque alla critica.
Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
Afferma
l'appellante che il mantenimento del tasso d'interesse ipotecario precedente
non avrebbe comportato alcun pericolo per l'abitazione familiare né avrebbe
reso insopportabili le condizioni abitative per la moglie. Così argomentando, tuttavia,
egli non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui la situazione
finanziaria dell'istante è precaria perché non riceve dal marito nemmeno l'integralità
dei contributi alimentari per i figli. Insufficientemente motivato, al riguardo
l'appello va dichiarato finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
6.
L'appellante contesta che il suo rifiuto di sottoscrivere la nota convenzione
fosse ingiustificato, asserendo che spettava alla moglie dimostrarne
l'illegittimità. A suo dire l'istante “ha agito solo ed esclusivamente per
assicurarsi che per i prossimi tre anni difficilmente si sarebbe trovato un
acquirente disposto a subentrare in un'ipoteca a tasso fisso”. Il convenuto non
accetta in sostanza di essere vincolato alla __________ per tre anni, tanto meno
pensando al fatto – egli soggiunge – che sul mercato finanziario esistono fonti
di finanziamento più convenienti.
Nella
fattispecie l'appellante non nega che, non fosse stato rinnovato il mutuo ipotecario,
l'abitazione familiare avrebbe rischiato l'esecuzione in
via di realizzazione del pegno da parte della banca. È indubbio altresì che il tasso d'interesse del nuovo mutuo,
dell'1.7%, è più favorevole di quello precedente, del 2.875%. Sotto questo profilo
nulla induce a supporre pertanto che l'atto autorizzato dal Pretore non fosse conforme
agli interessi della famiglia. Quanto alla durata del contratto, il periodo di tre anni non appare particolarmente lungo o svantaggioso
nell'attuale contesto finanziario, né risulta pregiudicare lo scioglimento
della comproprietà sull'immobile. Non si disconosce che in caso di vendita il nuovo proprietario
potrebbe anche non rilevare l'ipoteca
fissa e che in simili circostanze il venditore dovrebbe versare una penalità alla
banca per liberarsi del contratto, ma è altrettanto vero che in concreto
un'alienazione dello stabile non sembra imminente, né il convenuto l'ha resa
verosimile. E d'altro lato per tre anni i comproprietari sono al riparo da ogni
rialzo del tasso d'interesse. Certo, è possibile che sul
mercato finanziario esistano fonti di finanziamento più vantaggiose e di più corta durata, ma ciò non basta per
ritenere che l'operazione dell'attrice fosse inopportuna o pregiudizievole per gli
interessi del convenuto, men che meno ove si consideri che nel caso specifico gli
oneri ipotecari sono a carico della moglie.
Contrariamente
a quanto pretende il convenuto, poi, l'istante non era tenuta a dimostrare che
il rifiuto di lui fosse indebito. Alla moglie incombeva unicamente di rendere
verosimile la legittimità dell'operazione richiesta. Quali concrete proposte
volte al rinnovamento del mutuo ipotecario AP 1 avesse avanzato prima dell'avvio
della procedura giudiziaria non è dato di sapere, quelle prospettate alla
discussione del 12 ottobre 2011 essendo state raccolte in vista dell'udienza (doc.
1.
e 3). È vero che tra il momento in cui la moglie ha chiesto al marito di
sottoscrivere la nota convenzione (il 9 settembre 2011: doc. E), la data di
scadenza per la firma (il 12 settembre 2011) e l'inoltro della procedura giudiziaria
(il 15 settembre 2011) sono trascorsi pochi giorni. L'operazione però era urgente
e non lasciava spazio a discussioni. Anche al proposito l'appello manca perciò
di consistenza.
7.
Infine l'appellante si duole che il Pretore non gli abbia
conferito il gratuito patrocinio, definendo la sua posizione senza probabilità
di esito favorevole. Se non che, alla luce di quanto precede la resistenza del
convenuto riusciva effettivamente indebita. Si dà atto che il ruolo processuale
di un convenuto va apprezzato senza troppa severità ai fini dell'art. 117 lett.
b CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_590/2009 del 6 gennaio 2010 consid.
3.1
). Non si deve trascurare tuttavia che in concreto AP 1 resisteva con
assoluta pervicacia alla giustificata richiesta della moglie, al punto che il
suo patrocinatore ha declinato l'incarico poiché contrario a “procedere con un
mandato che comporta l'esasperazione del litigio (…) che non può che essere di
pregiudizio per tutti ” (lettera del 16 settembre 2011 citata dal Pretore, nel
fascicolo “corrispondenza”). Anche senza porre esigenze troppo rigorose al comportamento
del convenuto, i rischi di una sconfitta apparivano sin dall'inizio di gran
lunga più elevati rispetto alle possibilità di vittoria. Il beneficio del
gratuito patrocinio non entrava perciò in linea di conto.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante
per osservazioni. Il beneficio del gratuito
patrocinio è escluso, poiché già in partenza l'appello appariva privo di buon
diritto (art. 117 lett. b CPC).
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.–
fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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