11.2011.167
Divisione ereditaria; mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali
18 dicembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.167
Data decisione, Autorità:
18.12.2012, ICCA
Titolo:
Divisione ereditaria; mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali
SPESE GIUDIZIARIE
art. 101 cpv. 3 CPC
Incarto n.
11.2011.167
Lugano
18 dicembre 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa OA.2008.10 (divisione
ereditaria) della Pretura del Distretto di Blenio promossa
con petizione del 18 settembre 2008 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1);
premesso
che nell'ambito della divisione riguardante l'eredità fu __________
(1926), con decreto del 5 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di Blenio ha stralciato
dai ruoli per transazione due procedure di contestazione dell'inventario
introdotte dagli eredi AO 1 e AP 1 (inc. DI.2006.23);
ricordato che un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato dichiarato
inammissibile da questa Camera con decisione del 21 aprile 2010 (inc.
11.2010.25);
rammentato
che, avendo AP 1 rifiutato di sottoscrivere la chiusura dell'inventario e
contestando egli le modalità di divisione, il Pretore gli ha assegnato un
termine di venti giorni per proporre la sua contestazione nelle vie giudiziarie;
constatato
che con decisione del 18 ottobre 2011 il Pretore ha respinto un'istanza
del 18 aprile 2011 con cui AP 1 chiedeva di “ordinare
l'iscrizione, con l'attribuzione di quanto disposto dalla testatrice quale
norma divisionale a favore di AP 1, nell'atto di divisione”;
preso
atto che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2011 nel quale chiede, previa
concessione dell'assistenza giudiziaria, di dichiarare “nullo l'accordo 22
gennaio 2009 e di conseguenza la sentenza incarto DI.2006.23 della Pretura di
Blenio, essendo priva d'oggetto”, o quanto meno, ove il contratto risultasse
valido, di accogliere l'istanza del 18 aprile 2011 con iscrizione dei beni disposti
in suo favore;
posto che
con decisione del 28 novembre 2011 questa Camera ha respinto la richiesta di
assistenza giudiziaria, mentre un ricorso del 30 gennaio 2012 presentato da AP
1 contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale federale con decisione
5A_1/2012 del 3 ottobre 2012;
rilevato che
con ordinanza dell'8 novembre 2012 l'appellante è stato invitato di conseguenza
a depositare entro il 26 novembre 2012, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9
del Tribunale di appello, introiti agiti;
osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento,
di modo che con ordinanza del 28 novembre 2012 è stato impartito all'appellante
un ultimo termine fino al 10 dicembre 2012 per depositare il citato importo, con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato
irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
accertato che, non essendo stato prestato
l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine
suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
considerato
che le spese giudiziali dello stralcio vanno a carico di chi le ha causate
(art. 108 CPC);
stabilito
inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui
l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
decreta: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Le spese
processuali di complessivi di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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