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Decisione

11.2011.168

Interdizione: stralcio della causa per desistenza

23 aprile 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa n. 490.2001

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele promossa con istanza del

9 settembre 2011 dalla

Commissione tutoria regionale 12, Minusio

nei confronti di

RI 1 ;

premesso

che il 9 settembre 2011 la Commissione tutoria regionale 12 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare

l'interdizione di RI 1 (1963) sulla base dell'art. 369 CC (infermità o

debolezza di mente);

ricordato

che l'Autorità di vigilanza sulle tutele, dopo avere invitato il 20 settembre 2011

la Clinica __________ di __________ a esaminare RI 1 e sentito personalmente quest'

ultimo, con decisione dell'11 ottobre 2011 ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la

persona del tutore;

rammentato

che contro la decisione appena citata RI 1 è insorto il 24 ottobre 2011 a questa Camera con un ricorso nel quale chiedeva, in sostanza, di non nominargli un tutore;

osservato

che il ricorso non è stato oggetto di notifica per osservazioni;

preso

atto che il 31 marzo 2012 RI 1 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale

di “revocare il ricorso da me inoltrato a tempo contro la vostra decisione di interdizione

della nomina provvisoria di un tutore” e di accettare “la nomina come tutore di

mio fratello __________”;

ritenuto

che tale comunicazione può essere interpretata solo alla stregua di un ritiro del

ricorso introdotto davanti a questa Camera contro la decisione di interdizione

pronunciata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

considerato

che ciò configura desistenza;

posto che

la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il

Considerandi

giudice stralcia la causa dai ruoli (TRAM, sentenza inc. 52.2006.125 del 18 maggio

2006);

rilevato

che, in linea di principio, desistenza equivale a soccombenza anche nella

procedura amministrativa, applicabile sussidiariamente in questa sede (art. 74b

cpv. 4 LPAmm; sulla desistenza: RDAT II-1996 pag. 223 n. 65);

riconosciuto

nondimeno che nel caso concreto si giustifica di soprassedere – eccezionalmente

– al prelievo di oneri, l'interessato essendo privo di formazione giuridica e

avendo agito senza l'ausilio di un legale;

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, nessuno essendo stato chiamato a

esprimersi sul ricorso;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata

dai ruoli

per desistenza.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

a:

;

, .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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