11.2011.168
Interdizione: stralcio della causa per desistenza
23 aprile 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.168
Data decisione, Autorità:
23.04.2012, ICCA
Titolo:
Interdizione: stralcio della causa per desistenza
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
art. 369 CC
Incarto n.
11.2011.168
Lugano
23 aprile
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa n. 490.2001
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele promossa con istanza del
9 settembre 2011 dalla
Commissione tutoria regionale 12, Minusio
nei confronti di
RI 1 ;
premesso
che il 9 settembre 2011 la Commissione tutoria regionale 12 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare
l'interdizione di RI 1 (1963) sulla base dell'art. 369 CC (infermità o
debolezza di mente);
ricordato
che l'Autorità di vigilanza sulle tutele, dopo avere invitato il 20 settembre 2011
la Clinica __________ di __________ a esaminare RI 1 e sentito personalmente quest'
ultimo, con decisione dell'11 ottobre 2011 ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la
persona del tutore;
rammentato
che contro la decisione appena citata RI 1 è insorto il 24 ottobre 2011 a questa Camera con un ricorso nel quale chiedeva, in sostanza, di non nominargli un tutore;
osservato
che il ricorso non è stato oggetto di notifica per osservazioni;
preso
atto che il 31 marzo 2012 RI 1 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale
di “revocare il ricorso da me inoltrato a tempo contro la vostra decisione di interdizione
della nomina provvisoria di un tutore” e di accettare “la nomina come tutore di
mio fratello __________”;
ritenuto
che tale comunicazione può essere interpretata solo alla stregua di un ritiro del
ricorso introdotto davanti a questa Camera contro la decisione di interdizione
pronunciata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
considerato
che ciò configura desistenza;
posto che
la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il
Considerandi
giudice stralcia la causa dai ruoli (TRAM, sentenza inc. 52.2006.125 del 18 maggio
2006);
rilevato
che, in linea di principio, desistenza equivale a soccombenza anche nella
procedura amministrativa, applicabile sussidiariamente in questa sede (art. 74b
cpv. 4 LPAmm; sulla desistenza: RDAT II-1996 pag. 223 n. 65);
riconosciuto
nondimeno che nel caso concreto si giustifica di soprassedere – eccezionalmente
– al prelievo di oneri, l'interessato essendo privo di formazione giuridica e
avendo agito senza l'ausilio di un legale;
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, nessuno essendo stato chiamato a
esprimersi sul ricorso;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata
dai ruoli
per desistenza.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
a:
–
;
–
, .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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