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Decisione

11.2011.169

Divorzio: contributo alimentare per la moglie

15 ottobre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.1996.50 dell'8 ottobre 1997, consid. 3).

3. Circa

il contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio, il Pretore ha riscontrato

nella fattispecie un matrimonio al “limite inferiore della lunga durata” (nove

anni), dal quale non sono nati figli comuni, seppure alla celebrazione delle

nozze la moglie abbia portato con sé da __________ i propri figli di 8 e 9

anni.

Egli ha accertato

inoltre che la convenuta ha lavorato fino al 2002 come operaia, che nel 2003 essa

ha percepito indennità di disoccupazione, che nel gennaio del 2005 è stata

costretta a interrompere un “contratto di inserimento professionale presso __________”

per gravi problemi di salute e che dalla separazione riceve unicamente il contributo

alimentare di fr. 3000.– mensili versato dal marito. Ciò premesso, e in

estrema sintesi, il Pretore ha ritenuto che “l'età, la salute

cagionevole (nella misura descritta dai medici curanti), la scarsa

alfabetizzazione, la mancanza di formazione professionale e le limitate

capacità della convenuta (tutti fattori di cui si trova riscontro agli atti)”

non permettono di formulare una prognosi pienamente favorevole sul

reinserimento professionale di lei. “Da un lato un carico al 100% di lavoro

pare incompatibile con le condizioni psico-fisiche descritte dai medici (in

particolare la dichiarazione del dott. __________), dall'altro la semplicità

dei lavori alla portata della convenuta andrebbero a riflettersi in un guadagno

pur sempre ridotto”. È poco verosimile – ha soggiunto il Pretore – “che la convenuta,

dati i limiti fisici, possa svolgere a tempo pieno le mansioni di domestica o magazziniera

e conseguirne un reddito in grado di coprire interamente il suo fabbisogno,

come preteso dall'attore”. In definitiva egli ha imputato così alla convenuta

un reddito ipotetico di fr. 800.– mensili, conseguibile con

lavori semplici a percentuale ridotta, escludendo la possibilità di conteggiare

l'entrata di una proprietà immobiliare a __________.

Nelle

condizioni illustrate il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo della

moglie in fr. 3360.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, pigione fr. 1300.–, spese accessorie fr. 210.80,

premio della cassa malati con partecipazione e franchigia fr. 320.40,

premio dell'assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile fr. 30.80,

abbonamento “arcobaleno” fr. 64.–, imposte fr. 234.–). Quanto al

marito, egli ne ha accertato il reddito in fr. 7400.– mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 3686.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 126.–,

“spese professionali e treno” fr. 440.–, premio della cassa malati fr.

368.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 64.–, imposta di

circolazione fr. 25.–, premio dell'assicurazione mobilia domestica e responsabilità

civile

fr. 89.–, “contratto prestito” fr. 387.–, “spese accessorie” fr. 411.–,

imposte fr. 576.–). Considerato che la moglie non è in grado di far fronte al

proprio debito mantenimento, egli ha condannato perciò AP 1 a versarle un contributo alimentare di fr. 2560.– mensili indicizzati (fr. 3360.– ./. fr. 800.–)

fino al di lui pensionamento.

4. L'appellante

rifiuta ogni contributo di mantenimento alla moglie, facendo valere anzitutto che

il matrimonio è durato solo sette anni e mezzo, tenuto conto della prima separazione

durata dal febbraio del 2003 all'estate del 2004, e che di conseguenza il

Pretore avrebbe dovuto limitare il contributo alimentare almeno nel tempo. Egli

reputa inoltre che il primo giudice abbia dato “un ingiustificato peso” a una

dichiarazione dell'ufficio regionale di collocamento del 12 febbraio 2007, secondo

cui l'incarto relativo alla moglie era stato chiuso “a causa delle stato di

salute dell'assicurata che non le permetteva di essere inserita nell'ambito lavorativo”,

trascurando che costei non aveva intrapreso alcuno sforzo per trovare

un'occupazione e che per di più aveva abbandonato un programma di inserimento

professionale. A suo parere pertanto il primo giudice non poteva definire un'occupazione

a tempo incompatibile con le condizioni psicofisiche della moglie né limitarsi

a fissare un reddito ipotetico di fr. 800.– mensili “senza tra l'altro

rapportarlo ad una percentuale lavorativa precisa”. L'appellante chiede di

conseguenza che si imputi alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3000.–

mensili, corrispondente “all'importo minimo che riesce normalmente a percepire

una collaboratrice domestica di buona volontà con un ragionevole sforzo”, non

senza far valere che l'immobile della convenuta a __________ potrebbe a sua

volta generare un reddito.

a) I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio

(art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125

cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa

Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio

ha influito in modo concreto e duraturo sulla situazione finanziaria del coniuge

creditore degli alimenti. In tal caso quel coniuge ha diritto di conservare, in

linea di principio, il tenore di vita condotto durante la comunione domestica.

In caso contrario fa stato il tenore di vita da lui sostenuto prima di sposarsi.

b) In

concreto è fuori dubbio che il matrimonio sia durato meno di dieci anni, sia

che si calcoli il periodo come fa il Pretore (9 anni) o come fa

l'appellante (7 anni e mezzo). Se non che, per sposarsi e vivere con l'appellante

nel Ticino, la convenuta ha lasciato il suo paese d'origine portando con sé –

d'accordo il coniuge – anche i propri figli di 8 e 9 anni. Tale circostanza,

che configura uno straniamento culturale (sentenze del Tribunale federale 5C.38/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.8 in: FamPra.ch 2007

pag. 930; sentenza 5A_384/2008 del

21 ottobre 2008, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2009 pag. 192),

combinata con il fatto che durante la vita in comune il marito ha contribuito

al mantenimento dei figli della moglie, ha senz' altro influito in modo

concreto e duraturo sulla situazione finanziaria di AO 1.

c) Ciò premesso, per definire il contributo alimentare dovuto a un

Considerandi

coniuge dopo un matrimonio del genere si procede in tre tappe (DTF 137 III 106

consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita

raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi

hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che

il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni),

facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In

secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé

al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo,

ove risulti in esito alla seconda tappa che il coniuge richiedente non riesca a

finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della so­lidarietà

(da ultimo: sentenza inc. 11.2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 10; sentenza

inc. 11.2009.179 del 17 luglio 2013, consid. 10a destinato a pubblicazione).

d) Per quel che riguarda il tenore

di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica (determinante in

concreto, giacché al momento in cui la causa di divorzio è stata introdotta le

parti non vivevano separate da più di dieci anni), il Pretore nulla ha appurato.

Dato nondimeno che per finire la convenuta rivendica il finanziamento del mero

fabbisogno minimo (calcolato in fr. 3360.– mensili), in mancanza di appello da

parte di lei è superfluo indagare oltre. Ciò posto, occorre verificare se e in che misura essa sia in grado di sopperire da sé al proprio

debito mantenimento. A tal fine bisogna dipartirsi dal reddito effettivo conseguito.

E nel caso specifico AO 1 non ha alcun reddito. La questione è di chiarire

perciò se, dando prova di buona volontà, essa

avrebbe una ragionevole possibilità di guadagno. Ora, per stimare un'entrata

ipotetica ci si deve interrogare se si possa ragionevol­mente esigere dalla persona

in causa l'esercizio o l'estensione di un'attività lucrativa, considerando la

sua formazione, l'età, lo stato di salute e la situazione sul mercato del

lavoro. In seguito occorre valutare se tale persona ha la possibilità effettiva

di esercitare una simile attività e quale reddito possa conseguire, tenuto

conto delle circostanze soggettive testé menzionate, come pure della situazione

nel campo dell'impiego (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione

di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6

prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010,

con­sid. 3.1 in: SJ 2011 I 177).

e) Per

un coniuge che durante la vita in comune si sia dedicato unicamente alla casa e

alla famiglia vige la presunzione per cui non può pretendersi la ripresa o l'estensione

di un'attività lucrativa se al momento della separazione (DTF 137 III 110

consid. 4.2.2.4 in fine) quel coniuge aveva già 45 anni. La presunzione però è

refragabile e tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni,

inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di

intraprendere, bensì di

estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2).

Nel caso in rassegna l'appellante non pretende che l'attività lucrativa

esercitata dalla moglie nel 2002 – di cui tutto si ignora – abbia modificato il

ruolo da lei assunto all'interno della famiglia. È vero che al momento della separazione

(maggio del 2005) AO 1 aveva 44 anni e che la mancanza di formazione, la scarsa

alfabetizzazione, come pure le limitate capacità professionale non impedivano –

in sé – l'esercizio di un'attività lucrativa. Quanto ai problemi di salute,

essi non limitavano la potenzialità di guadagno (certificati 6 dicembre 2010

del dott. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, e 9 dicembre

2010.

della dott. __________, specialista in medicina

interna), tanto meno ove si pensi che l'accerta­mento

di patologie suscettibili di comportare un'incapacità di guadagno permanente

presuppone, di regola, un referto

specialistico (I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre

2013, consid. 13b con richiamo). Non bisogna dimenticare tuttavia – d'altro

lato – che al momento della separazione AO 1 non aveva ragione per presumere

che la disunione fosse definitiva, i coniugi essendosi già riconciliati una

volta. Aveva il diritto perciò di conservare, per principio, il ruolo assunto

all'interno della famiglia (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3). Il bilancio

familiare essendo in attivo, non soccorrevano del resto motivi d'ordine

economico per imporle la ricerca di un'occupazione.

f) La

situazione non poteva più dirsi la stessa, per converso, due anni dopo, quando

il marito ormai avrebbe potuto introdurre azione di divorzio. A quel momento la

convenuta non poteva più ragionevolmente attendersi una ripresa della comunione

domestica. Alla determinazione dei contributi alimentari si applicavano così da quel momento – per analogia – i criteri

dell'art. 125 CC (DTF 137 III 387 consid. 3.1; RtiD II-2012 pag.

794.

consid. 3, I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 6b). Sennonché,

nel maggio del 2007 la convenuta aveva 46 anni. Spettava così a AP 1 rendere

verosimile che essa avrebbe potuto inserirsi nel mercato dell'impiego, fosse

pure dopo un periodo di aggiornamento o di riqualificazione professionale. In

realtà egli non ha addotto alcun indizio concreto. Ancora nell'appello egli si

limita a un enunciato teorico, asserendo che AO 1 potrebbe guadagnare fr. 3000.–

mensili con un lavoro semplice “come per esempio potrebbe esserlo quello di

collaboratrice domestica, di magazziniera, di aiuto domiciliare o simili”, trattandosi

dell'“importo minimo che riesce normalmente a percepire una collaboratrice domestica

di buona volontà con un ragionevole sforzo”. Concretamente egli non indica però

un solo datore di lavoro disposto ad assumere una persona di 46 anni in

circostanze analoghe. E, come detto, un reddito ipotetico, non può fondarsi su considerazioni

astratte. Deve tenere conto anche della situazione in cui versa il mercato del

lavoro. Ciò posto, difettano i presupposti per imputare

alla convenuta un reddito superiore ai fr. 800.–

mensili stimati dal Pretore.

g) Per quanto riguarda il reddito da sostanza immobiliare, l'appellante

fa valere unicamente che lo stabile di __________ appartenente alla convenuta

“può certamente generare del reddito”. Dandosi contestazioni pecuniarie,

tuttavia, una parte non può limitarsi ad avanzare conclusioni indeterminate. Deve

cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95

consid. 1; identico principio vige sotto l'egida del nuovo art. 311 cpv. 1 CPC:

DTF 137 III 617). Carente di requisiti formali, a questo riguardo l'appello va

dichiarato irricevibile. A parte ciò, nulla è dato di conoscere sulla redditività

dell'immobile, agli atti figurando soltanto alcune fotografie dell'edificio (doc.

S). Ne discende, in ultima analisi, che con le proprie

risorse AO 1 non riesce a finanziare da sé il proprio mantenimento. Né AP 1

risulta – o pretende – di non essere in grado di

finanziare il “debito mantenimento” della moglie salvaguardando il debito

mantenimento proprio. Privo di consistenza, l'appello vede così la sua

sorte segnata.

5.

Le spese della

decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese

processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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