11.2011.17
Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: modifica di contributi alimentari
16 luglio 2013Italiano30 min
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Numero d'incarto:
11.2011.17
Data decisione, Autorità:
16.07.2013, ICCA
Titolo:
Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: modifica di contributi alimentari
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 179 CC
art. 137 VCC
Incarto n.
11.2011.17
Lugano
16 luglio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nelle cause DI.2007.155 e
DI.2009.220 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, con istanze del 1° febbraio 2007 e del 16 febbraio 2009 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
e nella causa DI.2007.562 (divorzio: provvedimenti
cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 4 maggio 2007 dalla convenuta
nei confronti dell'istante;
giudicando sull'appello del 3 febbraio
2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21
gennaio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ il 15 ottobre
1999. Dal matrimonio sono nate E__________, il 25 aprile 2000, e D__________,
il 4 febbraio 2002. Il marito lavora per la __________. La moglie, titolare di una
maturità linguistica, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in
comune, occupandosi solo della casa e della famiglia. I coniugi si sono
separati nel febbraio del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento nel medesimo comune.
In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa da AP 1, con decisione del 10 marzo 2005 il giudice
unico nei procedimenti sommari del Tribunale distrettuale di Horgen ha accertato
che i coniugi vivono separati dal 1° febbraio 2005, ha affidato le figlie alla madre e ha omologato una convenzione in cui i coniugi regolavano il
diritto di visita paterno, mentre AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili per ogni figlia (assegni familiari non compresi). L'accordo
prevedeva altresì l'impegno del marito di versare alla moglie un contributo alimentare
di fr. 3550.– mensili oltre alla metà dei bonus da lui percepiti, impegno che
tuttavia non è stato oggetto di ratifica giudiziaria. Nell'estate del 2005 AP 1
si è trasferita con le figlie a __________.
B. Il
1° febbraio 2007 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo l'affidamento di E__________
e D__________ alla madre con esercizio in
comune dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita),
offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 2900.– mensili fino
al febbraio del 2012 e di fr. 1450.– mensili fino al febbraio del 2016, così
come uno scalare da fr. 1100.– a fr. 1560.– mensili per ogni figlia (assegni
familiari compresi) fino alla maggiore età e prospettando il versamento della
metà della prestazione di libero passaggio da lui accumulata durante il matrimonio
presso il suo istituto di previdenza professionale (inc. OA.2007.73). In via
cautelare egli ha formulato le medesime
richieste alimentari (inc. DI.2007.155). Nella sua risposta del
13 marzo 2007 la moglie ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento
delle figlie (riservato il diritto di visita del padre) e al riparto della
prestazione di libero passaggio del marito, ma ha avversato le offerte di contributo
alimentare per sé e le figlie.
C. All'udienza
del 27 marzo 2007 (proseguita il 4 maggio successivo), indetta per la
discussione cautelare, AP 1 ha chiesto di respingere l'istanza per quanto
riguarda la modifica dei contributi alimentari per sé e per le figlie,
confermando gli importi omologati dal tribunale __________ a protezione dell'unione
coniugale. In subordine essa ha rivendicato un contributo alimentare per sé di
fr. 5137.50 mensili dal dicembre del 2005, uno per D__________ di fr. 1221.–
mensili fino al febbraio del 2008, aumentato a fr. 1368.– mensili in
seguito, e uno per E__________ di fr. 1368.– mensili (assegni familiari compresi).
D. Lo
stesso 4 maggio 2007 AP 1 si è rivolta al Pretore, chiedendo che fosse ordinato
alla __________ di bloccare il conto n. __________ intestato al marito fino a
concorrenza di fr. 22 682.25 e di versare tale importo su un conto bancario a lei intestato
(inc. DI.2007.562). All'udienza del 19 giugno 2007, destinata alla discussione,
il marito ha proposto di respingere l'istanza. Nel maggio del 2008 AP 1 ha cominciato a lavorare a tempo parziale per l'__________.
E. Il
16 febbraio 2009 AO 1 ha presentato una nuova istanza cautelare per ottenere la
riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1560.– mensili dal 1°
gennaio 2009 e di quello per le figlie a fr. 1370.– mensili ciascuna (senza
assegni familiari, ma inclusi fr. 75.– mensili per la mensa scolastica), sempre
dal 1° gennaio 2009 (inc. DI.2009.220). Con decreto cautelare emesso inaudita
parte il 18 febbraio 2009 il Pretore ha ridotto i contributi dal 1° marzo 2009 nella
misura richiesta. Al contraddittorio del 27 marzo 2009 AP 1 ha proposto di fissare il contributo alimentare per sé in fr. 3550.– mensili, oltre alla metà del
bonus annuale percepito dal marito, e quello per ogni figlia in un importo compreso
tra fr. 1573.– e fr. 2168.10 mensili fino alla maggiore età o al conseguimento
di una formazione professionale appropriata. Al termine dell'udienza il Segretario
assessore ha ordinato la congiunzione dell'azione di merito e di tutti i
procedimenti cautelari per l'istruttoria e il giudizio.
F. Nel
frattempo, il 27 marzo 2007, il Segretario assessore ha deciso di trattare la
causa di merito come azione di divorzio su richiesta comune con accordo
parziale e il 5 giugno 2007 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la
volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze del
divorzio rimaste litigiose. Il marito ha confermato tale volontà il 6 agosto
2007, dopo il termine bimestrale di riflessione, e la moglie il 13 agosto 2007.
Il 6 marzo 2009 il Segretario assessore ha assegnato alle parti un termine di
10 giorni per presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni
sui punti contestati. Nel suo memoriale del 17 marzo 2009 la convenuta ha ribadito
il proprio punto di vista, sollecitando un contributo alimentare per sé di fr. 3550.–
mensili, aumentati a fr. 4500.– dal passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio fino al febbraio del 2018, e uno scalare per le figlie da fr. 1573.– a
fr. 2168.10 mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Nel
proprio allegato del 20 marzo 2009 l'attore ha ridotto l'offerta di contributo
alimentare per la moglie a fr. 1560.– mensili fino al febbraio del 2018 e ha
proposto un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 1502.50 mensili fino a
12 anni, aumentato a fr. 1737.50 mensili
fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). L'udienza preliminare sugli effetti litigiosi del
divorzio si è tenuta il 27 marzo 2009.
G. Esperita
l'istruttoria cautelare e di merito, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 12 febbraio
2010 AP 1 ha sostanzialmente riaffermato il suo punto di vista, postulando un contributo
alimentare per sé di fr. 2892.80 mensili per il 2007, oltre alla metà del
bonus, di fr. 3788.90 mensili per il 2008, di fr. 3994.95 mensili per il 2009 e
di fr. 3173.60 mensili fino al febbraio del 2018, così come uno scalare per ogni
figlia da fr. 1321.10 a fr. 2076.40 mensili dal 2007 fino all'emanazione
della sentenza di divorzio. Nel proprio memoriale del 19 febbraio 2010 AO 1 ha ribadito la sua posizione, chiedendo di accogliere le sue istanze del 1° febbraio 2007 (inc. DI.2007.155)
e del 16 febbraio 2009 (inc. DI.2009.220), e ha proposto un contributo alimentare
decrescente per la moglie da fr. 3500.– a fr. 905.60 mensili dal 1° febbraio
2007 fino al momento in cui essa “incrementerà le proprie entrate al punto di
coprire il relativo importo”, rispettivamente contributi di mantenimento
scalari per le figlie da fr. 1100.– a fr. 1300.– mensili ciascuna fino
all'emanazione della sentenza di merito.
H. Il
1° marzo 2010 il Segretario assessore ha assegnato ad AP 1 un termine per produrre
Fatti
i conteggi di stipendio di gennaio e febbraio del 2010. Sulla base di tale documentazione
AO 1 ha proposto in via cautelare, il 23 marzo 2010, di sopprimere il contributo
alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2010 e di aumentare, sempre da quella
data, il contributo alimentare per le figlie a fr. 1436.– mensili ciascuna
(incluse le spese per la mensa scolastica).
I. Statuendo
con giudizio unico del 21 gennaio 2011, il
Pretore ha parzialmente accolto le istanze cautelari introdotte da AO 1 il
1° febbraio 2007 (inc. DI.2007.155) e il 16 febbraio 2009 (inc. DI.2009.220),
fissando i seguenti contributi alimentari provvisionali:
Dal
1° febbraio al 31 dicembre 2007:
fr.
1893.– mensili per la moglie,
fr. 1034.– mensili per E__________
(assegni familiari compresi) e
fr. 828.– mensili per D__________
(assegni familiari compresi).
Dal
1° gennaio al 31 marzo 2008:
fr.
1668.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e
fr. 1554.– mensili per D__________
(assegni familiari compresi).
Dal
1° al 30 aprile 2008:
fr.
1884.– per la moglie,
fr. 1042.– per E__________
(assegni familiari compresi) e
fr. 830.– per D__________
(assegni familiari compresi).
Dal
1° maggio al 31 dicembre 2008:
fr.
575.– mensili per la moglie,
fr. 1700.– mensili per E__________
(assegni familiari compresi) e
fr. 1481.– mensili per D__________
(assegni familiari compresi).
Dal
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:
fr.
496.– mensili per la moglie,
fr. 1402.– mensili per E__________
(assegni familiari compresi) e
fr. 1268.– mensili per D__________
(assegni familiari compresi).
Dal 1° gennaio 2010 fino all'emanazione della sentenza
di divorzio:
fr.
1659.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e
fr. 1507.– mensili per D__________
(assegni familiari non compresi).
La tassa di
giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il Pretore ha
respinto invece l'istanza cautelare presentata
da AP 1 il 4 maggio 2007 (inc. DI.2007.562), ponendo la tassa di
giustizia di fr. 300.– e le spese a carico di lei, con obbligo di rifondere a AO
1 fr. 500.– per ripetibili. Nel merito il Pretore ha sciolto il matrimonio per
divorzio e ha regolato gli effetti accessori, senza assegnare alla moglie contributi
di mantenimento.
L. Contro il decreto
cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 febbraio 2011 per
ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia
riformato nel senso di respingere le due istanze cautelari del marito (inc. DI.2007.155 e inc. DI.2009.220) e di accogliere la sua del 4 maggio
2007 (inc. DI.2007.562). Con decreto dell'8 febbraio 2011 il presidente di
questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni del 7 marzo 2011 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto 1. Fino alla
loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dal diritto anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il
decreto cautelare del Pretore, intimato il 21 gennaio 2011, è stato notificato
alla patrocinatrice della convenuta il 24 gennaio 2011. L'appello in esame soggiace pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono appellabili
entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di
controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.
2.
Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che, rispetto al momento in
cui i contributi alimentari per la moglie e le figlie erano stati fissati il 10
marzo 2005 dal giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, la
situazione delle parti era mutata in modo rilevante, giacché nell'estate del
2005.
la moglie si è trasferita con le figlie da __________ a __________, dove nel
2008.
ha
iniziato
un'attività lucrativa. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito
nel 2007 e 2008 in fr. 9389.80 mensili, oltre a fr. 590.– mensili di assegni familiari, e dal 2009 in poi in fr. 9389.80 mensili, senza assegni familiari, calcolando il relativo fabbisogno
minimo in fr. 6223.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr.
1673.
–, spese accessorie fr. 166.95,
posteggio fr. 130.–, premio della cassa malati fr. 474.–, imposte fr.
1411.
–, assicurazione dell'automobile fr. 80.30, imposta di circolazione fr.
32.
, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr.
22.
, protezione giuridica fr. 16.–, quota del TCS fr. 16.90, trasferte nel
Ticino fr. 500.–, alloggio nel Ticino fr. 200.–, trasferte posto di lavoro fr.
100.
–, pasti fuori casa fr. 200.–).
Quanto alla moglie, il Pretore ha appurato che dal gennaio al marzo
del 2008 essa ha guadagnato in media fr. 4451.25 netti mensili e dal maggio al
dicembre fr. 2855.20 netti mensili. Per il 2009 egli ha appurato un reddito
medio di fr. 2420.– netti mensili (assegni familiari non compresi), aumentato a
fr. 3599.10 netti mensili dal 1° gennaio 2010 (più gli assegni familiari). Il
fabbisogno minimo di lei per il 2007 e per l'aprile del 2008 è stato calcolato
in circa fr. 3040.– mensili (minimo
esistenziale del diritto
esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio già dedotta la
quota compresa nel fabbisogno in denaro delle figlie fr. 909.–, premio
della cassa malati fr. 447.20, assicurazione dell'economia
domestica e contro la responsabilità civile fr. 35.40, protezione
giuridica privata fr. 30.40, quota del TCS fr. 16.90, imposta di circolazione
dello scooter fr. 10.–, assicurazione dello scooter fr. 42.85, onere fiscale
fr. 200.–), aumentati a fr. 3140.– mensili nei primi tre mesi del 2008 (onere
fiscale fr. 300.–), a fr. 3490.– mensili dal maggio 2008 al 31 dicembre
2009.
(onere fiscale fr. 350.–, trasferte posto di lavoro fr. 100.–, pasti fuori
casa fr. 200.–) e a fr. 3540.– mensili dal 1° gennaio 2010.
l
fabbisogni in denaro delle figlie, stimati in base alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, sono stati fissati tra fr. 1661.– e fr. 1972.50 mensili per E__________
e tra fr. 1330.– e fr. 1791.50 mensili per D__________ dal 2007 fino
all'emanazione della sentenza di merito.
Constatato
un ammanco nel bilancio familiare di fr. 2274.20 mensili dal 1° febbraio
al 31 dicembre 2007, un'eccedenza di fr. 1067.05 mensili dal 1° gennaio al
31.
marzo 2008, nuovamente un ammanco di fr. 2304.20 nell'aprile del 2008, un
ammanco di fr. 389.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2008, un ammanco di
fr. 1109.10 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e un ammanco di fr.
138.10
mensili dal 1° gennaio 2010 in poi, il primo giudice ha obbligato AO 1 a versare ogni mese dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007 fr. 1893.– per la moglie, fr. 1034.–
per E__________ (assegni familiari compresi) e fr. 828.– per D__________
(assegni familiari compresi), dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 fr. 1668.– per E__________ (assegni familiari
compresi) e fr. 1554.– per D__________ (assegni familiari compresi), dal
1° al 30 aprile 2008 fr. 1884.– per la moglie, fr. 1042.– per E__________
(assegni familiari compresi) e fr. 830.– per D__________ (assegni familiari compresi),
dal 1° maggio al 31 dicembre 2008 fr. 575.– per la moglie, fr. 1700.– per E__________
(assegni familiari compresi) e fr. 1481.– per D__________ (assegni familiari compresi),
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 fr. 496.– per la moglie, fr. 1402.– per
E__________ (assegni familiari non compresi) e fr. 1268.– per D__________
(assegni familiari non compresi), dal 1° gennaio 2010 all'emanazione della
decisione di divorzio fr. 1659.– mensili per E__________ (assegni
familiari non compresi) e fr. 1507.– per D__________ (assegni familiari non
compresi).
3.
L'appellante
contesta anzitutto che le circostanze nelle quali i
contributi alimentari per lei e le figlie sono stati fissati a tutela dell'unione
coniugale fossero apprezzabilmente mutate quando il
marito ha introdotto l'istanza cautelare del 1° febbraio 2007 (inc. DI.2007.155),
l'unico cambiamento intervenuto essendo il trasferimento
suo e delle figlie nel Ticino. A parere della convenuta il Pretore ha
“trascinato l'evasione delle cautelari per tutta la durata del processo di
merito” e trasformato così tali procedure in cautelari generiche “ab initio
causa di merito, in cui la parte chiede genericamente al giudice di farsi
esaminare d'ufficio le circostanze adattandole motu proprio di volta in
volta con la sentenza finale”. Essa fa valere altresì che in ogni caso il suo trasferimento
nel Ticino con le figlie ha inciso sul fabbisogno minimo del marito unicamente
per quanto riguarda le spese di trasferta.
a) Le misure a protezione dell'unione coniugale ordinate prima di una
causa di divorzio rimangono in vigore finché non siano sostituite da misure provvisionali, in
conformità all'art. 137 cpv. 2 vCC (ora art. 276 cpv. 1 CPC). Esse
possono essere modificate solo alle condizioni dell'art. 179 CC, norma che si
applica anche alle misure provvisionali intese a far modificare le misure a
tutela dell'unione coniugale precedentemente adottate. E l'art.
179.
cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione
dell'unione coniugale, adattandole alle diverse circostanze o revocandole. Una
modifica si giustifica ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma
anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento
non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora il giudice abbia
statuito senza conoscere circostanze determinanti. Le parti non possono
invocare per contro un errato apprezzamento delle circostanze iniziali, la
procedura non avendo lo scopo di correggere la decisione precedente, ma solo di
adattarla alle nuove circostanze. Decisiva è la
situazione al momento in cui è presentata l'istanza di modifica (sentenza
del Tribunale federale 5A_547/2012 del 14 marzo 2013, consid. 4.2).
b) Nella fattispecie non può essere seriamente revocato in dubbio che quando
il marito ha presentato la prima istanza di modifica la situazione fosse
mutata, il trasferimento della moglie con le figlie nell'estate
del 2005 da __________ a __________
non risultando temporaneo né trascurabile. Poco importa che il marito si sia
rivolto al giudice solo il 1° febbraio 2007. Il coniuge che omette di
allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò solo
il diritto alla modifica dell'assetto provvisionale. Perde – di regola – il
diritto di ricuperare quanto pagato in esubero, poiché non può beneficiare di
alcuna modifica retroattiva (Rep. 1996 pag. 123 consid. 4; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2009.85 del 3 giugno 2009, consid. 4). Ciò vale analogamente per la seconda procedura
di modifica, del 16 febbraio 2009, a quel momento la moglie avendo iniziato un'attività lucrativa a tempo parziale. È vero che in concreto la procedura cautelare è durata a lungo, ma per
tacere del fatto che l'interessata nulla ha eccepito circa la congiunzione di
tutte le procedure cautelari e del merito per l'istruttoria e il giudizio (verbale
del 27 marzo 2009, pag. 3), recriminazioni al riguardo non sussidiano all'interessata
se non per quanto attiene alla decorrenza della modifica, che il Pretore ha
considerato. E qualora ravvisi i presupposti dell'art.
179.
cpv. 1 CC il giudice fissa i nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato
gli elementi presi in esame per il calcolo nel giudizio precedente (sentenza
del Tribunale federale, loc. cit., consid. 4.3 con rinvio a DTF 138 III 292 consid.
11.1.1
e 137 III 606 consid. 4.1.2), come ha fatto il Pretore. In proposito non soccorre dunque attardarsi.
4.
Relativamente
al fabbisogno minimo del marito, l'appellante sostiene che dal 2007 in poi esso va stabilito in fr. 4290.60 mensili e non in fr. 6223.45 mensili, come ha
accertato il Pretore. Le varie voci vanno esaminate singolarmente.
a) In merito alle spese di trasferta nel Ticino, riconosciute dal primo
giudice in fr. 500.– mensili per costi d'automobile, l'appellante chiede di
ridurle a fr. 275.– mensili, rilevando che si giustifica di riconoscere solo il
costo di un abbonamento generale FFS di fr. 3300.– annui. Ora, il coniuge che
durante la vita in comune poteva adoperare un'automobile ha diritto di vedersi
inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi per l'uso di
un veicolo anche dopo la separazione, sempre che il bilancio familiare consenta
di finanziarli (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). In situazioni di ristrettezza,
per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Se il coniuge deve
nondimeno affrontare trasferte per scopi professionali, per motivi di salute o
per esercitare diritti di visita, si include nel suo fabbisogno minimo il costo
di un abbonamento ai mezzi pubblici (loc. cit.). In concreto la situazione economica
della famiglia non permetterebbe di finanziare i costi di due economie
domestiche, sicché l'istante dovrebbe accontentarsi di un abbonamento ai mezzi
pubblici. Sta di il fatto che – come si vedrà in appresso – per
assicurare il fabbisogno minimo della moglie e quello in denaro delle figlie AO
1.
deve attingere a tutti i suoi cespiti d'entrata, compresi i bonus. Il costo
dell'automobile e quello per il vitto nel Ticino non pregiudicano quindi – come
risulterà in seguito – la spettanza dell'appellante.
b) Per
quanto riguarda l'onere d'imposta, l'interessata chiede di ridurlo da fr.
1411.
– a fr. 600.– mensili poiché l'importo riconosciuto dal Pretore “non
appare credibile”. In realtà il carico tributario inserito nel fabbisogno
minimo dell'interessato corrisponde alle tassazioni emesse dall'autorità
fiscale zurighese (doc. NN e OO). Non si intravedono dunque ragioni per
scostarsi da tali accertamenti. Per i motivi evocati dianzi (consid. a) si
rinuncia inoltre a stralciare le imposte dal fabbisogno minimo del marito, come
si imporrebbe – di regola – in caso di ammanco nel bilancio familiare (DTF 126
III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb).
c) Quanto
al premio per l'assicurazione di protezione giuridica e alla quota del __________,
a prescindere dal fatto che costi analoghi sono stati inclusi nel fabbisogno
minimo della moglie, l'appellante non nega che tali oneri esistessero già durante
la vita in comune. E se il bilancio familiare permette di coprirli, si giustifica
di riconoscerli nel fabbisogno minimo (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c).
d) Relativamente
alle spese per le trasferte di lavoro, che l'appellante chiede di ridurre da fr.
100.
– a fr. 48.– mensili, e a quelle per i pasti fuori casa, che chiede di togliere
dal fabbisogno minimo del marito, non è il caso di stralciarle per le ragioni testé
esposte (consid. a). Senza dimenticare che l'appellante nemmeno si confronta
con le argomentazioni del Pretore, secondo cui tali importi sono stati
riconosciuti per una questione di parità di trattamento. Carente di motivazione
nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.
Ne segue che, in ultima analisi il fabbisogno minimo dell'istante va confermato
in fr. 6223.45 mensili.
5.
L'appellante si duole che nel calcolo del reddito conseguito dal
marito tra il 2007 e il 2009 il Pretore abbia trascurato i bonus
elargiti dal datore di lavoro, sostenendo che tali gratifiche vanno
destinate al mantenimento della famiglia perché il
fabbisogno coniugale non è coperto. Il Pretore, da
parte sua, ha rinunciato a considerare quegli importi ai fini dei contributi
alimentari con l'argomento che nella determinazione del reddito conseguito da
un coniuge durante il matrimonio non entra in linea di conto il denaro accantonato
a titolo di risparmio. E, al riguardo, egli ha accertato che durante la vita in
comune i coniugi avevano risparmiato complessivi fr. 132 317.–, pari a fr.
26.
463.50
annui.
Che il reddito di un lavoratore dipendente includa i bonus o le
partecipazioni agli utili, se percepiti abitualmente, è fuori dubbio (RtiD
I-2007 pag. 739 consid. 5). Altrettanto indubbio è che nella fissazione dei
contributi alimentari giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC (applicabile
per analogia anche in pendenza di divorzio) questa Camera ha sempre adottato il
metodo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza del bilancio
familiare, una deroga a tale criterio essendo lecita solo ove sia reso
verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero la totalità
dei loro redditi al mantenimento della famiglia (RtiD II-2010
pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639, I-2007 pag. 737 consid. 4a con
richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.69 dell'11 marzo 2011,
consid. 8a). Ora, in concreto AO 1 risulta avere ricevuto tra
il 2007 e il 2009 bonus per complessivi fr. 114 000.–: fr. 51 000.– per il 2007 (doc.
NNN), fr. 38 000.– per il 2008 (doc. CCC, pag. 2) e fr. 25 000.– per il 2009 (doc.
DDD, pag. 3). Che durante la vita in comune tale gratifiche non fossero
destinate al risparmio è possibile. Qualora tuttavia, dopo la separazione di
fatto, il fabbisogno della famiglia non sia più coperto, l'esigenza del sostentamento
prevale su quella del risparmio. Al punto che la famiglia può essere tenuta,
per sovvenzionare il mantenimento, a erodere anche la sostanza (sentenza del
Tribunale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi richiami
di giurisprudenza, inclusa la sentenza pubblicata in DTF 129 III 9; I CCA,
sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013, consid. 4 destinato a
pubblicazione). Nella fattispecie ormai il fabbisogno della famiglia non è più coperto
senza far capo ai bonus riscossi dal marito. Anche tali entrate vanno
annoverate quindi fra i redditi determinanti.
6.
L'appellante
chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo da fr. 3490.– a fr. 4417.60
mensili dal marzo del 2009. Non si confronta però con il decreto impugnato,
limitandosi a riprendere pedissequamente i calcoli esposti nel suo memoriale conclusivo
del 3 febbraio 2011. Ciò non è ammissibile (DTF 131 III 387 consid. 2.3). Per
altro il costo dell'elettricità, dell'acqua potabile e del telefono rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e non vanno calcolati
in aggiunta (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Anche dopo l'aprile del 2008, inoltre, non v'è ragione di
maggiorare il fabbisogno minimo di lei (fr. 3040.– mensili), l'interessata non
avendo chiesto una modifica del contributo alimentare in suo favore.
7.
Per
quanto riguarda i fabbisogni in denaro delle figlie, l'appellante chiede di
fissarli per il 2009 in fr. 1741.85 mensili ciascuna (assegni familiari non
compresi). Mal si comprende invero il suo calcolo, fondato per altro su un
fabbisogno in denaro di E__________ inferiore a quello di fr. 1893.50 mensili
correttamente fissato dal Pretore sulla scorta della tabella 2009
correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Si conviene che, dandosi
condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro dei
figli stimato in base alle note raccomandazioni può essere maggiorato anche del
25%. Se non che AO 1 guadagna fr. 11 474.80 mensili e il reddito complessivo dei
coniugi non eccede fr. 13 894.80 mensili, ciò che non denota ancora una situazione
particolarmente agiata (cfr. RtiD II-2010 pag. 634 consid. 8). Per
converso non bisogna dimenticare che gli importi previsti dalle
raccomandazioni comprendono già l'assegno familiare, il quale va dedotto perciò dal fabbisogno in denaro (DTF
137.
III 64 consid. 4.2.3). E siccome in concreto dal 2009 l'assegno familiare è percepito dall'appellante, il fabbisogno di E__________ va ridotto a fr.
1683.50
mensili nel 2009 e a fr. 1772.50 nel 2010, come pure quello di D__________
a fr. 1512.50 mensili nel primo e a fr. 1591.50 mensili nel secondo periodo.
8.
L'appellante
censura una violazione del principio dispositivo che presiede alla fissazione di
contributi alimentari fra coniugi. Ora, nel memoriale conclusivo del 19 febbraio
2010, come pure nel suo scritto del 23 marzo seguente, l'istante chiedeva di
ridurre
il contributo alimentare per la moglie a
fr. 3500.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007, di
sopprimerlo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008, di fissarlo in fr. 3500.– mensili per
i mesi di
aprile e
maggio del 2008 e di ricondurlo nuovamente a fr. 905.60 mensili dal 1° giugno
2008.
al 31 dicembre 2009. In esito al presente giudizio è vero che il
contributo alimentare per la convenuta risulta inferiore a quello offerto
dall'istante, ma non bisogna disconoscere che l'offerta dell'istante era condizionata
a contributi alimentari più elevati per le due figlie. In condizioni del genere
non si scorge alcuna violazione del principio dispositivo. Per contro gli
effetti legati alla seconda istanza di modifica, e in particolare il computo
del reddito conseguito dalla moglie, decorrono dal 1° gennaio 2009, come propone
AO 1 (DTF 111 II 107 consid. 4). Né si giustifica di rivedere il fabbisogno in
denaro delle figlie nel 2008, quando la moglie ha intrapreso un'attività
lucrativa. Per evitare ripetizioni conviene ad ogni modo, relativamente a quell'anno,
fissare uno scaglione unico fondato sulla media di tutti i cambiamenti
intervenuti in quel lasso di tempo (cfr. RtiD I-2012 pag. 879).
9.
Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro
delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007
Reddito del marito fr.
13.
639.80
Reddito
della moglie fr. –.—
fr.
13.
639.80 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 6 223.–-
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 040.–-
Fabbisogno
in denaro di E__________ fr. 1 661.–-
Fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 1 330.–-
fr.
12.
254.–- mensili
Eccedenza fr.
1.
358.80 mensili
Il marito può
conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,
deve versare
alla moglie fr. 3 040.–- mensili,
a E__________
fr. 1 661.–- mensili
e a D__________ fr.
1.
330.
–- mensili
destinando al
risparmio fr. 1 358.80 mensili.
Dal
1° gennaio al 31 dicembre 2008
Reddito del marito fr.
12.
554.80
Reddito
della moglie fr. –.—
fr.
12.
554.80 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 6 223.–-
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 040.–-
Fabbisogno
in denaro di E__________ fr. 1 910.–-
Fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 1 685.–-
fr.
12.
858.–- mensili
Il marito può
conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,
deve versare
alla moglie fr. 3 040.–- mensili,
a E__________
fr. 1 910.–- mensili,
e a D__________ fr.
1.
685.–-
mensili
attingendo
alla sostanza.
Dal
1° gennaio al 31 dicembre 2009
Reddito del marito fr.
11.
474.80
Reddito
della moglie fr. 2 420.—
fr.
13.
894.80 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 6 223.–-
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 490.–-
Fabbisogno
in denaro di E__________ fr. 1 693.50
Fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 1 512.50
fr.
12.
919.–- mensili
Eccedenza fr.
975.80
mensili
Il marito può
conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,
deve versare
alla moglie (fr. 3490.– ./. fr. 2420.–): fr. 1 070.–- mensili,
a E__________
fr. 1 693.50 mensili
arrotondati
a fr. 1 695.—
mensili,
e a D__________ fr.
1.
512.–-
mensili,
arrotondati
a fr. 1
510.
— mensili
destinando al
risparmio fr. 976.80
mensili.
Dal 1° gennaio 2010 all'emanazione
della sentenza di divorzio
Reddito del
marito fr. 11 474.80
Reddito
della moglie fr. 3 599.10
fr.
15.
073.90 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 6 223.–-
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 590.–-
Fabbisogno
in denaro di E__________ fr. 1 772.50
Fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 1 591.50
fr.
13.
177.–- mensili
Eccedenza fr.
1.
896.90 mensili
Il marito può
conservare per sé: fr. 6 223.–- mensili,
deve versare a
E__________ fr. 1 772.50 mensili
arrotondati
a fr. 1 775.—
mensili,
e a D__________ fr.
1.
591.50
mensili,
arrotondati
a fr. 1 590.—
mensili
destinando al
risparmio fr. 1 886.80 mensili.
In
definitiva l'appello merita accoglimento entro tali limiti.
10.
Per
quanto riguarda la richiesta di blocco e di versamento dell'importo di
fr. 22 682.25, corrispondenti alla metà del bonus ricevuto da AO 1 nel 2006
(oggetto dell'istanza cautelare del 4 maggio 2007: inc. DI.2007.562), il
Pretore ha respinto la pretesa dopo avere accertato che il marito aveva già versato
l'ammontare previsto nella sentenza zurighese. L'appellante si limita a rilevare
in proposito che “tutte le argomentazioni del giudice di prime cure sono
contestate ed ininfluenti e la sentenza va riformulata”. Ciò non basta
lontanamente, tuttavia, per confrontarsi con la motivazione del primo giudice.
Non motivato a sufficienza sotto il profilo dell'art. 311 cpv. 1 CPC, su tal
punto l'appello si rivela d'acchito irricevibile.
11.
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento
dei contributi alimentari, ma non la conferma degli importi stabiliti dal
Tribunale di Horgen. Dato l'esito del giudizio, equitativamente si giustifica così
di porre le spese per un quinto a suo carico e per il resto a carico di AO 1,
tenuto a rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece,
sul dispositivo relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili
(compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.
12.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
Le istanze
cautelari formanti oggetto degli inc. DI.2007.155 e DI.2009.220 sono parzialmente
accolte, nel senso che AO 1 è condannato a versare ad AP 1 i seguenti
contributi alimentari:
Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007:
fr. 3040.– mensili per la
moglie,
fr.
1661.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e
fr.
1330.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).
Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2008:
fr. 3040.– mensili per la
moglie,
fr.
1910.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e
fr.
1685.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).
Dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2009:
fr. 1070.– mensili per la
moglie,
fr.
1695.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e
fr.
1510.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).
Dal 1° gennaio 2010 fino all'emanazione
della sentenza di divorzio:
fr. 1775.– mensili per E__________
(assegni familiari compresi) e
fr.
1590.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste per un quinto
a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni
finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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