Lexipedia

Decisione

11.2011.17

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: modifica di contributi alimentari

16 luglio 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi di stipendio di gennaio e febbraio del 2010. Sulla base di tale documentazione

AO 1 ha proposto in via cautelare, il 23 marzo 2010, di sopprimere il contributo

alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2010 e di aumentare, sempre da quella

data, il contributo alimentare per le figlie a fr. 1436.– mensili ciascuna

(incluse le spese per la mensa scolastica).

I. Statuendo

con giudizio unico del 21 gennaio 2011, il

Pretore ha parzialmente accolto le istanze cautelari introdotte da AO 1 il

1° febbraio 2007 (inc. DI.2007.155) e il 16 febbraio 2009 (inc. DI.2009.220),

fissando i seguenti contributi alimentari provvisionali:

Dal

1° febbraio al 31 dicembre 2007:

fr.

1893.– mensili per la moglie,

fr. 1034.– mensili per E__________

(assegni familiari compresi) e

fr. 828.– mensili per D__________

(assegni familiari compresi).

Dal

1° gennaio al 31 marzo 2008:

fr.

1668.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1554.– mensili per D__________

(assegni familiari compresi).

Dal

1° al 30 aprile 2008:

fr.

1884.– per la moglie,

fr. 1042.– per E__________

(assegni familiari compresi) e

fr. 830.– per D__________

(assegni familiari compresi).

Dal

1° maggio al 31 dicembre 2008:

fr.

575.– mensili per la moglie,

fr. 1700.– mensili per E__________

(assegni familiari compresi) e

fr. 1481.– mensili per D__________

(assegni familiari compresi).

Dal

1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:

fr.

496.– mensili per la moglie,

fr. 1402.– mensili per E__________

(assegni familiari compresi) e

fr. 1268.– mensili per D__________

(assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio 2010 fino all'emanazione della sentenza

di divorzio:

fr.

1659.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1507.– mensili per D__________

(assegni familiari non compresi).

La tassa di

giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il Pretore ha

respinto invece l'istanza cautelare presentata

da AP 1 il 4 maggio 2007 (inc. DI.2007.562), ponendo la tassa di

giustizia di fr. 300.– e le spese a carico di lei, con obbligo di rifondere a AO

1 fr. 500.– per ripetibili. Nel merito il Pretore ha sciolto il matrimonio per

divorzio e ha regolato gli effetti accessori, senza assegnare alla moglie contributi

di mantenimento.

L. Contro il decreto

cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 febbraio 2011 per

ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia

riformato nel senso di respingere le due istanze cautelari del marito (inc. DI.2007.155 e inc. DI.2009.220) e di accogliere la sua del 4 maggio

2007 (inc. DI.2007.562). Con decreto dell'8 febbraio 2011 il presidente di

questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue

osservazioni del 7 marzo 2011 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto 1. Fino alla

loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dal diritto anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il

decreto cautelare del Pretore, intimato il 21 gennaio 2011, è stato notificato

alla patrocinatrice della convenuta il 24 gennaio 2011. L'appello in esame soggiace pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono appellabili

entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di

controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, sotto questo

profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.

2.

Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che, rispetto al momento in

cui i contributi alimentari per la moglie e le figlie erano stati fissati il 10

marzo 2005 dal giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, la

situazione delle parti era mutata in modo rilevante, giacché nell'estate del

2005.

la moglie si è trasferita con le figlie da __________ a __________, dove nel

2008.

ha

iniziato

un'attività lucrativa. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito

nel 2007 e 2008 in fr. 9389.80 mensili, oltre a fr. 590.– mensili di assegni familiari, e dal 2009 in poi in fr. 9389.80 mensili, senza assegni familiari, calcolando il relativo fabbisogno

minimo in fr. 6223.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr.

1673.

–, spese accessorie fr. 166.95,

posteggio fr. 130.–, premio della cassa malati fr. 474.–, imposte fr.

1411.

–, assicurazione dell'automobile fr. 80.30, imposta di circolazione fr.

32.

, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr.

22.

, protezione giuridica fr. 16.–, quota del TCS fr. 16.90, trasferte nel

Ticino fr. 500.–, alloggio nel Ticino fr. 200.–, trasferte posto di lavoro fr.

100.

–, pasti fuori casa fr. 200.–).

Quanto alla moglie, il Pretore ha appurato che dal gennaio al marzo

del 2008 essa ha guadagnato in media fr. 4451.25 netti mensili e dal maggio al

dicembre fr. 2855.20 netti mensili. Per il 2009 egli ha appurato un reddito

medio di fr. 2420.– netti mensili (assegni familiari non compresi), aumentato a

fr. 3599.10 netti mensili dal 1° gennaio 2010 (più gli assegni familiari). Il

fabbisogno minimo di lei per il 2007 e per l'aprile del 2008 è stato calcolato

in circa fr. 3040.– mensili (minimo

esistenziale del diritto

esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio già dedotta la

quota compresa nel fabbisogno in denaro delle figlie fr. 909.–, premio

della cassa malati fr. 447.20, assicurazione dell'economia

domestica e contro la responsabilità civile fr. 35.40, protezione

giuridica privata fr. 30.40, quota del TCS fr. 16.90, imposta di circolazione

dello scooter fr. 10.–, assicurazione dello scooter fr. 42.85, onere fiscale

fr. 200.–), aumentati a fr. 3140.– mensili nei primi tre mesi del 2008 (onere

fiscale fr. 300.–), a fr. 3490.– mensili dal maggio 2008 al 31 dicembre

2009.

(onere fiscale fr. 350.–, trasferte posto di lavoro fr. 100.–, pasti fuori

casa fr. 200.–) e a fr. 3540.– mensili dal 1° gennaio 2010.

l

fabbisogni in denaro delle figlie, stimati in base alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, sono stati fissati tra fr. 1661.– e fr. 1972.50 mensili per E__________

e tra fr. 1330.– e fr. 1791.50 mensili per D__________ dal 2007 fino

all'emanazione della sentenza di merito.

Constatato

un ammanco nel bilancio familiare di fr. 2274.20 mensili dal 1° febbraio

al 31 dicembre 2007, un'eccedenza di fr. 1067.05 mensili dal 1° gennaio al

31.

marzo 2008, nuovamente un ammanco di fr. 2304.20 nell'aprile del 2008, un

ammanco di fr. 389.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2008, un ammanco di

fr. 1109.10 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e un ammanco di fr.

138.10

mensili dal 1° gennaio 2010 in poi, il primo giudice ha obbligato AO 1 a versare ogni mese dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007 fr. 1893.– per la moglie, fr. 1034.–

per E__________ (assegni familiari compresi) e fr. 828.– per D__________

(assegni familiari compresi), dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 fr. 1668.– per E__________ (assegni familiari

compresi) e fr. 1554.– per D__________ (assegni familiari compresi), dal

1° al 30 aprile 2008 fr. 1884.– per la moglie, fr. 1042.– per E__________

(assegni familiari compresi) e fr. 830.– per D__________ (assegni familiari compresi),

dal 1° maggio al 31 dicembre 2008 fr. 575.– per la moglie, fr. 1700.– per E__________

(assegni familiari compresi) e fr. 1481.– per D__________ (assegni familiari compresi),

dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 fr. 496.– per la moglie, fr. 1402.– per

E__________ (assegni familiari non compresi) e fr. 1268.– per D__________

(assegni familiari non compresi), dal 1° gennaio 2010 all'emanazione della

decisione di divorzio fr. 1659.– mensili per E__________ (assegni

familiari non compresi) e fr. 1507.– per D__________ (assegni familiari non

compresi).

3.

L'appellante

contesta anzitutto che le circostanze nelle quali i

contributi alimentari per lei e le figlie sono stati fissati a tutela dell'unione

coniugale fossero apprezzabilmente mutate quando il

marito ha introdotto l'istanza cautelare del 1° febbraio 2007 (inc. DI.2007.155),

l'unico cambiamento intervenuto essendo il trasferimento

suo e delle figlie nel Ticino. A parere della convenuta il Pretore ha

“trascinato l'evasione delle cautelari per tutta la durata del processo di

merito” e trasformato così tali procedure in cautelari generiche “ab initio

causa di merito, in cui la parte chiede genericamente al giudice di farsi

esaminare d'ufficio le circostanze adattandole motu proprio di volta in

volta con la sentenza finale”. Essa fa valere altresì che in ogni caso il suo trasferimento

nel Ticino con le figlie ha inciso sul fabbisogno minimo del marito unicamente

per quanto riguarda le spese di trasferta.

a) Le misure a protezione dell'unione coniugale ordinate prima di una

causa di divorzio rimangono in vigore finché non siano sostituite da misure provvisionali, in

conformità all'art. 137 cpv. 2 vCC (ora art. 276 cpv. 1 CPC). Esse

possono essere modificate solo alle condizioni dell'art. 179 CC, norma che si

applica anche alle misure provvisionali intese a far modificare le misure a

tutela dell'unione coniugale precedentemente adottate. E l'art.

179.

cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione

dell'unione coniugale, adattandole alle diverse circostanze o revocandole. Una

modifica si giustifica ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma

anche quando le previsioni formu­late in base alla situazione di quel mo­men­to

non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora il giudice abbia

statuito senza conoscere circostanze determinanti. Le parti non possono

invocare per contro un errato apprezzamento delle circostanze iniziali, la

procedura non avendo lo scopo di correggere la decisione precedente, ma solo di

adattarla alle nuove circostanze. Decisiva è la

situazione al momento in cui è presentata l'istanza di modifica (sentenza

del Tribunale federale 5A_547/2012 del 14 marzo 2013, consid. 4.2).

b) Nella fattispecie non può essere seriamente revocato in dubbio che quando

il marito ha presentato la prima istanza di modifica la situazione fosse

mutata, il trasferimento della mo­glie con le figlie nell'estate

del 2005 da __________ a __________

non risultando temporaneo né trascurabile. Poco importa che il marito si sia

rivolto al giudice solo il 1° febbraio 2007. Il coniuge che omette di

allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò solo

il diritto alla modifica dell'assetto provvisionale. Perde – di regola – il

diritto di ricuperare quanto pagato in esubero, poiché non può beneficiare di

alcuna modifica retroattiva (Rep. 1996 pag. 123 consid. 4; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2009.85 del 3 giugno 2009, consid. 4). Ciò vale analogamente per la seconda procedura

di modifica, del 16 febbraio 2009, a quel momento la moglie avendo iniziato un'attività lucrativa a tem­po parziale. È vero che in concreto la procedura cautelare è durata a lungo, ma per

tacere del fatto che l'interessata nulla ha eccepito circa la congiunzione di

tutte le procedure cautelari e del merito per l'istruttoria e il giudizio (verbale

del 27 marzo 2009, pag. 3), recriminazioni al riguardo non sussidiano all'interessata

se non per quanto attiene alla decorrenza della modifica, che il Pretore ha

considerato. E qualora ravvisi i presupposti dell'art.

179.

cpv. 1 CC il giudice fissa i nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato

gli elementi presi in esame per il calcolo nel giudizio precedente (sentenza

del Tribunale federale, loc. cit., consid. 4.3 con rinvio a DTF 138 III 292 consid.

11.1.1

e 137 III 606 consid. 4.1.2), come ha fatto il Pretore. In proposito non soccorre dunque attardarsi.

4.

Relativamente

al fabbisogno minimo del marito, l'appellante sostiene che dal 2007 in poi esso va stabilito in fr. 4290.60 mensili e non in fr. 6223.45 mensili, come ha

accertato il Pretore. Le varie voci vanno esaminate singolarmente.

a) In merito alle spese di trasferta nel Ticino, riconosciute dal primo

giudice in fr. 500.– mensili per costi d'automobile, l'appellante chiede di

ridurle a fr. 275.– mensili, rilevando che si giustifica di riconoscere solo il

costo di un abbonamento generale FFS di fr. 3300.– annui. Ora, il coniuge che

durante la vita in comune poteva adoperare un'automobile ha diritto di vedersi

inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi per l'uso di

un veicolo anche dopo la separazione, sempre che il bilancio familiare consenta

di finanziarli (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). In situazioni di ristrettezza,

per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Se il coniuge deve

nondimeno affrontare trasferte per scopi professionali, per motivi di salute o

per esercitare diritti di visita, si include nel suo fabbisogno minimo il costo

di un abbonamento ai mezzi pubblici (loc. cit.). In concreto la situazione economica

della fami­glia non permetterebbe di finanziare i costi di due economie

domestiche, sicché l'istante dovrebbe accontentarsi di un abbonamento ai mezzi

pubblici. Sta di il fatto che – come si vedrà in appresso – per

assicurare il fabbisogno minimo della moglie e quello in denaro delle figlie AO

1.

deve attingere a tutti i suoi cespiti d'entrata, compresi i bonus. Il costo

dell'automobile e quello per il vitto nel Ticino non pregiudicano quindi – come

risulterà in seguito – la spettanza dell'appellante.

b) Per

quanto riguarda l'onere d'imposta, l'interessata chiede di ridurlo da fr.

1411.

– a fr. 600.– mensili poiché l'importo riconosciuto dal Pretore “non

appare credibile”. In realtà il carico tributario inserito nel fabbisogno

minimo dell'interessato corrisponde alle tassazioni emesse dall'autorità

fiscale zurighese (doc. NN e OO). Non si intravedono dunque ragioni per

scostarsi da tali accertamenti. Per i motivi evocati dianzi (consid. a) si

rinuncia inoltre a stralciare le imposte dal fabbisogno minimo del marito, come

si imporrebbe – di regola – in caso di ammanco nel bilancio familiare (DTF 126

III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb).

c) Quanto

al premio per l'assicurazione di protezione giuridica e alla quota del __________,

a prescindere dal fatto che costi analoghi sono stati inclusi nel fabbisogno

minimo della moglie, l'appellante non nega che tali oneri esistessero già durante

la vita in comune. E se il bilancio familiare permette di coprirli, si giustifica

di riconoscerli nel fabbisogno minimo (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c).

d) Relativamente

alle spese per le trasferte di lavoro, che l'appellante chiede di ridurre da fr.

100.

– a fr. 48.– mensili, e a quelle per i pasti fuori casa, che chiede di togliere

dal fabbisogno minimo del marito, non è il caso di stralciarle per le ragioni testé

esposte (consid. a). Senza dimenticare che l'appellante nemmeno si confronta

con le argomentazioni del Pretore, secondo cui tali importi sono stati

riconosciuti per una questione di parità di trattamento. Carente di motivazione

nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.

Ne segue che, in ultima analisi il fabbisogno minimo dell'istante va confermato

in fr. 6223.45 mensili.

5.

L'appellante si duole che nel calcolo del reddito conseguito dal

marito tra il 2007 e il 2009 il Pretore abbia trascurato i bonus

elargiti dal datore di lavoro, sostenendo che tali gratifiche vanno

destinate al mantenimento della famiglia perché il

fabbisogno coniugale non è coperto. Il Pretore, da

parte sua, ha rinunciato a considerare quegli importi ai fini dei contributi

alimentari con l'argomento che nella determinazione del reddito conseguito da

un coniuge durante il matrimonio non entra in linea di conto il denaro accantonato

a titolo di risparmio. E, al riguardo, egli ha accertato che durante la vita in

comune i coniugi avevano risparmiato complessivi fr. 132 317.–, pari a fr.

26.

463.50

annui.

Che il reddito di un lavoratore dipendente includa i bonus o le

partecipazioni agli utili, se percepiti abitualmente, è fuori dubbio (RtiD

I-2007 pag. 739 consid. 5). Altrettanto indubbio è che nella fissazione dei

contributi alimentari giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC (applicabile

per analogia anche in pendenza di divorzio) questa Camera ha sempre adottato il

metodo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza del bilancio

familiare, una deroga a tale criterio essendo lecita solo ove sia reso

verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero la totalità

dei loro red­diti al mantenimento della famiglia (RtiD II-2010

pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639, I-2007 pag. 737 consid. 4a con

richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.69 dell'11 marzo 2011,

consid. 8a). Ora, in concreto AO 1 risulta avere ricevuto tra

il 2007 e il 2009 bonus per complessivi fr. 114 000.–: fr. 51 000.– per il 2007 (doc.

NNN), fr. 38 000.– per il 2008 (doc. CCC, pag. 2) e fr. 25 000.– per il 2009 (doc.

DDD, pag. 3). Che durante la vita in comune tale gratifiche non fossero

destinate al rispar­mio è possibile. Qualora tuttavia, dopo la separazione di

fatto, il fabbisogno della famiglia non sia più coperto, l'esigenza del sostentamento

prevale su quella del risparmio. Al punto che la famiglia può essere tenuta,

per sovvenzionare il mantenimento, a erodere anche la sostanza (sentenza del

Tribu­nale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi richiami

di giurisprudenza, inclusa la sentenza pubblicata in DTF 129 III 9; I CCA,

sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013, consid. 4 destinato a

pubblicazione). Nella fattispecie ormai il fabbisogno della famiglia non è più coperto

senza far capo ai bonus riscossi dal marito. Anche tali entrate vanno

annoverate quindi fra i redditi determinanti.

6.

L'appellante

chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo da fr. 3490.– a fr. 4417.60

mensili dal marzo del 2009. Non si confronta però con il decreto impugnato,

limitandosi a riprendere pedissequamente i calcoli esposti nel suo memoriale conclusivo

del 3 febbraio 2011. Ciò non è ammissibile (DTF 131 III 387 con­sid. 2.3). Per

altro il costo dell'elettricità, dell'acqua potabile e del telefono rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e non vanno calcolati

in aggiunta (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Anche dopo l'aprile del 2008, inoltre, non v'è ragione di

maggiorare il fabbisogno minimo di lei (fr. 3040.– mensili), l'interessata non

avendo chiesto una modifica del contributo alimentare in suo favore.

7.

Per

quanto riguarda i fabbisogni in denaro delle figlie, l'appellante chiede di

fissarli per il 2009 in fr. 1741.85 mensili ciascuna (assegni familiari non

compresi). Mal si comprende invero il suo calcolo, fondato per altro su un

fabbisogno in denaro di E__________ inferiore a quello di fr. 1893.50 mensili

correttamente fissato dal Pretore sulla scorta della tabella 2009

correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Si conviene che, dandosi

condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro dei

figli stimato in base alle note raccomandazioni può essere maggiorato anche del

25%. Se non che AO 1 guadagna fr. 11 474.80 mensili e il reddito complessivo dei

coniugi non eccede fr. 13 894.80 mensili, ciò che non denota ancora una situazione

particolarmente agiata (cfr. RtiD II-2010 pag. 634 consid. 8). Per

converso non bisogna dimenticare che gli importi previsti dalle

raccomandazioni comprendono già l'assegno familiare, il quale va dedotto perciò dal fabbisogno in denaro (DTF

137.

III 64 consid. 4.2.3). E siccome in concreto dal 2009 l'assegno familiare è percepito dall'appellante, il fabbisogno di E__________ va ridotto a fr.

1683.50

mensili nel 2009 e a fr. 1772.50 nel 2010, come pure quello di D__________

a fr. 1512.50 mensili nel primo e a fr. 1591.50 mensili nel secondo periodo.

8.

L'appellante

censura una violazione del principio dispositivo che presiede alla fissazione di

contributi alimentari fra coniugi. Ora, nel memoriale conclusivo del 19 febbraio

2010, come pure nel suo scritto del 23 marzo seguente, l'istante chiedeva di

ridurre

il contributo alimentare per la moglie a

fr. 3500.– mensili dal 1° feb­braio al 31 dicembre 2007, di

sopprimerlo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008, di fissarlo in fr. 3500.– mensili per

i mesi di

aprile e

maggio del 2008 e di ricondurlo nuovamente a fr. 905.60 mensili dal 1° giugno

2008.

al 31 dicembre 2009. In esito al presente giudizio è vero che il

contributo alimentare per la convenuta risulta inferiore a quello offerto

dall'istante, ma non bisogna disconoscere che l'offerta dell'istante era condizionata

a contributi alimentari più elevati per le due figlie. In condizioni del genere

non si scorge alcuna violazione del principio dispositivo. Per contro gli

effetti legati alla seconda istanza di modifica, e in particolare il computo

del reddito conseguito dalla moglie, decorrono dal 1° gennaio 2009, come propone

AO 1 (DTF 111 II 107 consid. 4). Né si giustifica di rivedere il fabbisogno in

denaro delle figlie nel 2008, quando la moglie ha intrapreso un'attività

lucrativa. Per evitare ripetizioni conviene ad ogni modo, relativamente a quell'anno,

fissare uno scaglione unico fondato sulla media di tutti i cambiamenti

intervenuti in quel lasso di tempo (cfr. RtiD I-2012 pag. 879).

9.

Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro

delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007

Reddito del marito fr.

13.

639.80

Reddito

della moglie fr. –.—

fr.

13.

639.80 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 6 223.–-

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 040.–-

Fabbisogno

in denaro di E__________ fr. 1 661.–-

Fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1 330.–-

fr.

12.

254.–- mensili

Eccedenza fr.

1.

358.80 mensili

Il marito può

conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,

deve versare

alla moglie fr. 3 040.–- mensili,

a E__________

fr. 1 661.–- mensili

e a D__________ fr.

1.

330.

–- mensili

destinando al

risparmio fr. 1 358.80 mensili.

Dal

1° gennaio al 31 dicembre 2008

Reddito del marito fr.

12.

554.80

Reddito

della moglie fr. –.—

fr.

12.

554.80 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 6 223.–-

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 040.–-

Fabbisogno

in denaro di E__________ fr. 1 910.–-

Fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1 685.–-

fr.

12.

858.–- mensili

Il marito può

conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,

deve versare

alla moglie fr. 3 040.–- mensili,

a E__________

fr. 1 910.–- mensili,

e a D__________ fr.

1.

685.–-

mensili

attingendo

alla sostanza.

Dal

1° gennaio al 31 dicembre 2009

Reddito del marito fr.

11.

474.80

Reddito

della moglie fr. 2 420.—

fr.

13.

894.80 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 6 223.–-

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 490.–-

Fabbisogno

in denaro di E__________ fr. 1 693.50

Fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1 512.50

fr.

12.

919.–- mensili

Eccedenza fr.

975.80

mensili

Il marito può

conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,

deve versare

alla moglie (fr. 3490.– ./. fr. 2420.–): fr. 1 070.–- mensili,

a E__________

fr. 1 693.50 mensili

arrotondati

a fr. 1 695.—

mensili,

e a D__________ fr.

1.

512.–-

mensili,

arrotondati

a fr. 1

510.

— mensili

destinando al

risparmio fr. 976.80

mensili.

Dal 1° gennaio 2010 all'emanazione

della sentenza di divorzio

Reddito del

marito fr. 11 474.80

Reddito

della moglie fr. 3 599.10

fr.

15.

073.90 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 6 223.–-

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 590.–-

Fabbisogno

in denaro di E__________ fr. 1 772.50

Fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1 591.50

fr.

13.

177.–- mensili

Eccedenza fr.

1.

896.90 mensili

Il marito può

conservare per sé: fr. 6 223.–- mensili,

deve versare a

E__________ fr. 1 772.50 mensili

arrotondati

a fr. 1 775.—

mensili,

e a D__________ fr.

1.

591.50

mensili,

arrotondati

a fr. 1 590.—

mensili

destinando al

risparmio fr. 1 886.80 mensili.

In

definitiva l'appello merita accoglimento entro tali limiti.

10.

Per

quanto riguarda la richiesta di blocco e di versamento dell'importo di

fr. 22 682.25, corrispondenti alla metà del bonus ricevuto da AO 1 nel 2006

(oggetto dell'istanza cautelare del 4 maggio 2007: inc. DI.2007.562), il

Pretore ha respinto la pretesa dopo avere accertato che il marito aveva già versato

l'ammontare previsto nella sentenza zurighese. L'appellante si limita a rilevare

in proposito che “tutte le argomentazioni del giudice di prime cure sono

contestate ed ininfluenti e la sentenza va riformulata”. Ciò non basta

lontanamente, tuttavia, per confrontarsi con la motivazione del primo giudice.

Non motivato a sufficienza sotto il profilo dell'art. 311 cpv. 1 CPC, su tal

punto l'appello si rivela d'acchito irricevibile.

11.

Gli

oneri processuali del giudizio odierno seguono la

vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento

dei contributi alimentari, ma non la conferma degli importi stabiliti dal

Tribunale di Horgen. Dato l'esito del giudizio, equitativamente si giustifica così

di porre le spese per un quinto a suo carico e per il resto a carico di AO 1,

tenuto a rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece,

sul dispositivo relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili

(compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

12.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

Le istanze

cautelari formanti oggetto degli inc. DI.2007.155 e DI.2009.220 sono parzialmente

accolte, nel senso che AO 1 è condannato a versare ad AP 1 i seguenti

contributi alimentari:

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007:

fr. 3040.– mensili per la

moglie,

fr.

1661.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr.

1330.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio al 31

dicembre 2008:

fr. 3040.– mensili per la

moglie,

fr.

1910.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr.

1685.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio 2009 al 31

dicembre 2009:

fr. 1070.– mensili per la

moglie,

fr.

1695.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr.

1510.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio 2010 fino all'emanazione

della sentenza di divorzio:

fr. 1775.– mensili per E__________

(assegni familiari compresi) e

fr.

1590.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

II. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste per un quinto

a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster